INPS– CESSIONE E
CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI DELL’ISTITUTO – CIRCOLARE N. 148/2001
L’art. 13 della legge n. 448/1998, come modificato dal
decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, nella
legge 5 novembre 1999, n. 402, prevede, fra l’altro, che i crediti
contributivi, compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le somme
aggiuntive vantati dall’I.N.P.S., già maturati e che matureranno sino al 31
dicembre 2001, sono ceduti a titolo oneroso e in massa.
In attuazione di tale previsione, il decreto 17 maggio 2001
ha regolamentato la seconda fase dell’operazione di cartolarizzazione dei
crediti I.N.P.S., avente ad oggetto i crediti maturati alla data del 31
dicembre 2000, che non siano stati riscossi dall’Istituto alla data del 30
aprile 2001.
L’operazione di cartolarizzazione in parola è stata
realizzata con il contratto di cessione stipulato dall’Istituto in data 31
maggio 2001.
Con circolare 24 luglio 2001, n. 148, l’I.N.P.S. ha diramato
alcune istruzioni operative concernenti, in particolare, le modalità di
emissione, relativamente ai crediti oggetto di cessione, del cosiddetto “avviso
bonario”.
L’art. 24, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46, prevede che l’Ente previdenziale, prima di iscrivere a ruolo le
somme, ha la facoltà di richiederne il pagamento al debitore tramite avviso
bonario.
Se il debitore paga le somme richieste nei 30 giorni
successivi al ricevimento dell’avviso non ha luogo l’iscrizione. Nella diversa
ipotesi di mancato o parziale pagamento, l’Ente procede ad iscrivere a ruolo il
debito nell’interno importo, ovvero nella parte non pagata.
Al riguardo, l’I.N.P.S. precisa che l’avviso bonario, il cui
schema è allegato alla circolare, contiene la richiesta di pagamento dei
contributi omessi, nonché delle sanzioni civili, le quali, per i crediti sorti
successivamente al 30 settembre 2000, sono calcolate secondo le nuove misure
previste dall’art. 116, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (cfr.
Not. nº7/2001 e suppl. nº 1 al Not. 6/2001).
Per i crediti in essere e accertati al 30 settembre 2000, le
sanzioni sono calcolate nella maggiore misura prevista dalla disciplina
previgente. Tuttavia, l’I.N.P.S. conferma che con il pagamento il datore di
lavoro acquisisce un credito nei confronti dell’Istituto, pari alla differenza
fra quanto dovuto in base alla normativa previgente e quanto calcolato in base
all’applicazione della nuova.
L’avvio contiene, altresì, l’invito ad avanzare
tempestivamente eventuali contestazioni, ovvero, qualora non sia possibile
provvedere al pagamento in un’unica soluzione, a presentare domanda di rateazione,
entro il termine di 30 giorni dalla ricezione dell’avviso stesso.
Per il pagamento delle somme dovrà essere utilizzato il Mod. F24 precompilato, che verrà inviato agli interessati unitamente all’avviso bonario.