INPS– CESSIONE E CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI DELL’ISTITUTO – CIRCOLARE N. 148/2001

 

L’art. 13 della legge n. 448/1998, come modificato dal decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, nella legge 5 novembre 1999, n. 402, prevede, fra l’altro, che i crediti contributivi, compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive vantati dall’I.N.P.S., già maturati e che matureranno sino al 31 dicembre 2001, sono ceduti a titolo oneroso e in massa.

In attuazione di tale previsione, il decreto 17 maggio 2001 ha regolamentato la seconda fase dell’operazione di cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S., avente ad oggetto i crediti maturati alla data del 31 dicembre 2000, che non siano stati riscossi dall’Istituto alla data del 30 aprile 2001.

L’operazione di cartolarizzazione in parola è stata realizzata con il contratto di cessione stipulato dall’Istituto in data 31 maggio 2001.

Con circolare 24 luglio 2001, n. 148, l’I.N.P.S. ha diramato alcune istruzioni operative concernenti, in particolare, le modalità di emissione, relativamente ai crediti oggetto di cessione, del cosiddetto “avviso bonario”.

L’art. 24, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, prevede che l’Ente previdenziale, prima di iscrivere a ruolo le somme, ha la facoltà di richiederne il pagamento al debitore tramite avviso bonario.

Se il debitore paga le somme richieste nei 30 giorni successivi al ricevimento dell’avviso non ha luogo l’iscrizione. Nella diversa ipotesi di mancato o parziale pagamento, l’Ente procede ad iscrivere a ruolo il debito nell’interno importo, ovvero nella parte non pagata.

Al riguardo, l’I.N.P.S. precisa che l’avviso bonario, il cui schema è allegato alla circolare, contiene la richiesta di pagamento dei contributi omessi, nonché delle sanzioni civili, le quali, per i crediti sorti successivamente al 30 settembre 2000, sono calcolate secondo le nuove misure previste dall’art. 116, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (cfr. Not. nº7/2001 e suppl. nº 1 al Not. 6/2001).

Per i crediti in essere e accertati al 30 settembre 2000, le sanzioni sono calcolate nella maggiore misura prevista dalla disciplina previgente. Tuttavia, l’I.N.P.S. conferma che con il pagamento il datore di lavoro acquisisce un credito nei confronti dell’Istituto, pari alla differenza fra quanto dovuto in base alla normativa previgente e quanto calcolato in base all’applicazione della nuova.

L’avvio contiene, altresì, l’invito ad avanzare tempestivamente eventuali contestazioni, ovvero, qualora non sia possibile provvedere al pagamento in un’unica soluzione, a presentare domanda di rateazione, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione dell’avviso stesso.

Per il pagamento delle somme dovrà essere utilizzato il Mod. F24 precompilato, che verrà inviato agli interessati unitamente all’avviso bonario.