INPS - RATEAZIONI CONTRIBUTIVE A 36 O 60 MESI - ISTRUZIONI ISTITUTO

 

Si fa seguito a quanto pubblicato in materia (cfr. Notiziario mensile nº 6/2001), per segnalare che l’INPS, con la circolare n. 165 del 22 agosto 2001, ha esaminato i casi che consentono di chiedere la rateazione dei debiti contributivi in 36 mesi o in 60 mesi, fornendo anche le istruzioni per la presentazione delle relative domande.

Come noto l’Istituto per la rateazione dei debiti contributivi concede normalmente dilazioni fino a 12 mesi.

Maggiori dilazioni sono attualmente possibili per due distinte disposizioni.

Rateazioni da 12 mesi a 36 mesi

Ai sensi dell’art. 2, comma 11, della legge n. 389/1989 è demandato al Ministero del lavoro la possibilità di autorizzare il prolungamento a 36 mesi della rateazione già concessa dell’Inps quando il mancato pagamento sia dipeso da eventi calamitosi, procedure concorsuali, un transitorio stato di crisi per riorganizzazioni, ristrutturazioni e riconversioni aziendali, e dalla trasmissione agli eredi dei debiti contributivi, eccetera.

Rateazioni da 36 a 60 mesi

Ai sensi dell’art. 116, comma 17, della legge n. 388/2000 (cosiddetta legge finanziaria per il 2001) sono stati stabiliti i casi eccezionali nei quali il Ministro del lavoro, di concerto con quello dell’Economia e Finanze, può consentire la rateazione fino a 60 mensilità: si tratta dei casi di oggettive incertezze sull’applicazione delle norme derivanti da sentenze o prassi amministrative diverse e contrastanti, oppure dei casi di fatto doloso commesso da terzi in danno del contribuente e da questi denunciato all’Autorità giudiziaria.

In ambedue le ipotesi, peraltro, l’INPS può deliberare anche la riduzione delle sanzioni fino alla misura dell’interesse legale.

Le procedure

Le due forme di rateazioni sopra descritte hanno in comune la procedura: entrambe devono essere autorizzate dal Ministero del lavoro, che riceve la pratica, istruita dalla sede territoriale INPS, contenente la richiesta di rateazione, la relazione predisposta e firmata dal Direttore della Sede regionale dell’Istituto ed il parere dello stesso Direttore, che trae le sue convinzioni dalla documentazione che il debitore è tenuto ad allegare all’istanza.In caso di debiti presso più Sedi INPS, la domanda può essere presentata ad una qualunque di esse.