ASSICURAZIONE
INFORTUNI SEMPLIFICAZIONE PER I RICORSI
ALL’I.N.A.I.L. ISTRUZIONI ISTITUTO
Si fa seguito a quanto comunicato in materia, per
pubblicare, qui di seguito, le prime istruzioni fornite dall’INAIL in merito al
Regolamento di semplificazione delle procedure per i ricorsi all’Istituto in
materia di applicazione delle tariffe e dei premi assicurativi. (D.P.R. 314/2001).
Si richiama l’attenzione sulla previsione contenuta nel
nuovo Regolamento sia del principio del “silenzio-rigetto” sia del potere di
“autotutela” dell’Istituto.
Il primo consiste nel fatto che, decorso inutilmente il
termine per decidere sulla proposta di doglianza (120 giorni per i ricorsi alle
Sedi territoriali e 180 giorni per quelli al Consiglio di Amministrazione), il
ricorso è da ritenersi respinto, senza onere di comunicazione.
Il potere di “autotutela” si configura nella facoltà
dell’Inail, anche dopo l’inutile decorso del termine per decidere nel merito
dell’impugnativa, di provvedere d’ufficio all’annullamento dell’atto già
oggetto del ricorso.
INAIL
DIREZIONE CENTRALE RISCHI
Ufficio Tariffe
Roma, 17 settembre 2001
ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI
Oggetto: D.P.R. 14
maggio 2001 n. 314.
Semplificazione dei
procedimenti in materia di ricorsi avverso l’applicazione delle tariffe e dei
premi assicurativi.
Prime istruzioni
Si fa seguito alla nota del 23 aprile u.s. indirizzata alle
Direzioni Regionali, per comunicare che sulla Gazzetta Ufficiale nº 179 del 3
agosto 2001 è stato pubblicato il D.P.R. 14 maggio 2001, nº 314 recante il
Regolamento che, con efficacia dal 18 agosto u.s., disciplina, ex novo, la
materia.
Le più rilevanti innovazioni riguardano:
1. Ambito di applicazione
Le disposizioni in argomento si applicano ai provvedimenti
notificati a far data dall’entrata in vigore del Regolamento (18 agosto u.s.).
Per quelli notificati e gravati di impugnativa anteriormente a tale data
vigono, evidentemente, le disposizioni previste e richiamate dall’articolo 26
delle vigenti M.A.T.
Nessuna disposizione è stata dettata per disciplinare i
termini da valere per i ricorsi eventualmente non ancora proposti avverso
provvedimenti notificati prima dell’entrata in vigore delle novelle
disposizioni. Richiamando a tale riguardo i principi generali, è da ritenere
che, in tali casi, dal 18/08/2001, decorra un nuovo termine di trenta giorni, a
pena di decadenza.
2. Competenza e decidere
Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i ricorsi –
da presentarsi per il tramite della Direzione regionale competente per
territorio – avverso i provvedimenti riguardanti l’applicazione delle tariffe
dei premi e gli inquadramenti dei datori di lavoro non soggetti alla
classificazione aziendale prevista dall’articolo 49 della Legge 88/89 nonché le
oscillazioni del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività.
Alle Sedi si può ricorrere, invece, avverso i provvedimenti,
emessi dalla Sede stessa, in materia di oscillazione del tasso medio nel primo
biennio di attività e per andamento infortunistico, dopo i primi due anni,
nonché per oscillazione del tasso supplementare di tariffa per l’assicurazione
contro la silicosi e l’asbestosi.
3. Effetti del ricorso
Al ricorso prodotto innanzi alla Sede è estesa l’efficacia
sospensiva del provvedimento già prevista dall’articolo 45, comma 2, del T.U.
per i ricorsi azionati innanzi al Consiglio di Amministrazione.
Conseguentemente, in tutti i casi in cui venga proposto gravame, il datore di
lavoro deve versare i premi di assicurazione in base al tasso medio di tariffa,
nel caso di prima applicazione, ovvero in base al tasso in vigore alla data del
provvedimento che ha dato luogo al ricorso, negli altri casi, salvo ovviamente
i relativi conguagli.
4. Termini per ricorrere e per decidere
I ricorsi devono essere proposti perentoriamente entro
trenta giorni dalla data in cui l’interessato abbia “piena conoscenza” dei
provvedimenti e la decisione deve essere comunicata entro centottanta ovvero
centoventi giorni – decorrenti, qualora venga utilizzato il servizio postale,
dalla data di spedizione del ricorso – a secondo che la stessa debba essere
adottata, rispettivamente, al Consiglio di Amministrazione o dalla Sede.
È da rilevare, in proposito, l’importanza da annettersi al
contenuto della locuzione “piena conoscenza”, da interpretarsi nel senso di
assicurare il diritto alla difesa del datore di lavoro, proprio in relazione
alla mutata natura del termine per impugnare. Ciò determina l’esigenza che i
provvedimenti notificati siano sempre completi degli elementi essenziali e
adeguatamente motivati.
In aderenza allo spirito di semplificazione che permea nella
sua intierezza il contenuto del Regolamento in narrativa, le Strutture in
indirizzo avranno altresì cura di emanare le disposizioni ritenute più opportune
affinché sia assicurata l’osservanza dei termini per decidere, anche al fine di
contenere i casi di sfavorevoli e gravose pronunce dell’A.G.O. adita.
È appena il caso di evidenziare che anche l’inutile decorso
del termine per decidere sulla proposta doglianza non impedisce che,
nell’esplicazione del potere di autotutela, si possa provvedere d’ufficio
all’annullamento dell’atto già gravato di impugnativa.
Decorso il termine per la comunicazione della decisione,
opera il principio del silenzio-rigetto; di conseguenza il ricorso è da
ritenersi respinto senza onere di comunicazione.
Le decisioni – conseguenti a silenzio od espresse – hanno
carattere definitivo e, pertanto, sono precluse ulteriori impugnazioni in via
gerarchico-amministrativa, fatto salvo, ovviamente, il diritto di azione del
ricorrente innanzi alla competente Autorità giudiziaria.
5. Abrogazione
Sono abrogati l’articolo 26 delle nuove M.A.T. che appunto
disciplinava il previgente contenzioso amministrativo nonché le altre
disposizioni del T.U. n. 1124/65 non più compatibili a seguito
dell’eliminazione della Commissione prevista dall’articolo 39 del medesimo T.U.
per la decisione dei ricorsi ed altresì le disposizioni che prevedevano termini
di rito, possibilità di controdeduzioni e repliche e che consentivano
l’ulteriore ricorso al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Ciò posto nel merito e coerentemente con quanto in proposito
rappresentato dal C.I.V., si rende necessario, soprattutto in questa iniziale
fase di attuazione, un monitoraggio dell’applicazione delle nuove disposizioni
ed a tale scopo si sta provvedendo per il rilascio di un’apposita procedura
informatica, al cui esito si forniranno tempestive istruzioni. Nelle more, si
dovrà provvedere, su supporto cartaceo, all’evidenza dei ricorsi pervenuti,
acquisendo i dati di cui all’allegato
modello.
Per i gravami di competenza del C.d.A. restano operative le
istruzioni al riguardo emanate.
Da ultimo, attesa la novità delle disposizioni in argomento, dalle competenti Strutture territoriali si dovrà provvedere alla più ampia diffusione del contenuto dei nuovi procedimenti, soprattutto per quello che attiene alla distribuzione della competenza a decidere, restando fermo che, in ogni caso, la notifica di ogni provvedimento dovrà espressamente indicare se il gravame è proponibile innanzi alla Sede, che ha emesso il provvedimento, ovvero innanzi al Consiglio di Amministrazione evidenziando, altresì, il termine perentorio di trenta giorni per la proposizione del ricorso amministrativo.