NORME IN MATERIA DI
INQUINAMENTO ACUSTICO – TESTO DELLA L.R. 10/8/2001 N. 13
Sul Notiziario n. 8/9 del
2001 è stato pubblicato un commento alla legge regionale in tema di
inquinamento acustico. A seguito della sua definitiva pubblicazione sul
Bollettino Regionale, 1° supplemento ordinario al n. 33 del 13/8/2001, se ne
riporta il testo integrale.
Legge regionale n. 13 del 10/8/2001 – Norme in materia di inquinamento
acustico
(BURL 1° suppl. ordinario del
13/8/2001)
Sommario
Art. 1. Oggetto
Art. 2. Classificazione
acustica del territorio comunale
Art. 3. Procedure di
approvazione della classificazione acustica
Art. 4. Rapporti tra
classificazione acustica e pianificazione urbanistica
Art. 5. Previsione di impatto acustico a clima acustico
Art. 6. Aviosuperfici e
aree per atterraggi e decolli degli apparecchi utilizzati per il volo da
diporto e sportivi
Art. 7. Requisiti
acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne
Art. 8. Attività temporanee
Art. 9. Piani di
contenimento e abbattimento del rumore delle infrastrutture di trasporto
Art. 10. Piani di risanamento acustico delle imprese
Art. 11. Piani di
risanamento comunali
Art. 12. Piano regionale di bonifica acustica
Art. 13. Traffico Stradale
Art. 14. Traffico aereo
Art. 15. Controlli e
poteri sostitutivi
Art. 16. Sanzioni
Art. 17. Contributi agli enti locali
Art. 18. Norma
finanziaria
Art. 19. Adeguamenti dei
regolamenti edilizi e d’igiene
Art. 20. Dichiarazione
d’urgenza
Titolo I
PREVENZIONE
Art. 1.
Oggetto
[1] La presente legge
detta norme per la tutela dell’ambiente esterno ed abitativo dall’inquinamento
acustico in attuazione della legge 26-10-1995, n. 447 ed in coerenza con le
disposizioni del decreto legislativo 31-3-1998, n. 112 nonché della legge
regionale 5-1-2000, n. 1 e si prefigge i seguenti obiettivi:
a) salvaguardare il
benessere del90
b) le persone rispetto
all’inquinamento acustico nell’ambiente esterno a negli ambienti abitativi;
b) prescrivere l’adozione
di misure di prevenzione nelle aree in cui i livelli di rumore sono compatibili
rispetto agli usi attuali a previsti del territorio;
c) perseguire la
riduzione della rumorosità ed il risanamento ambientale nelle aree
acusticamente inquinate;
d) promuovere iniziative
di educazione a informazione finalizzate a prevenire a ridurre l’inquinamento
acustico.
Art. 2.
Classificazione acustica del territorio comunale
[1] I comuni entro dodici
mesi dalla pubblicazione del provvedimento di cui al terzo comma, approvano,
con le procedure previste all’art. 3, la classificazione acustica del
territorio comunale ai sensi dell’art. 6, primo comma, lettera a), della legge
26-10-1995, n. 447 , provvedendo a suddividere il territorio in zone acustiche
omogenee cosi come individuate dalla tabella A allegato al decreto del
presidente del consiglio dei Ministri 14-11-1997 (determinazione dei valori
limite delle sorgenti sonore).
[2] A ciascuna zona
individuata ai sensi del primo comma vengono assegnati i valori limite di
emissione, di immissione, i valori di attenzione, i valori di qualità stabiliti
dal. decreto del presidente del consiglio dei MINISTRI 14-11-1997 a dalle
disposizioni statali emanate in attuazione della legge 26-10-1995, n. 447 . È
fatta salva, per i comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse
paesaggistico-ambientale e turistico, la facoltà di individuare, secondo le
modalità definite dalla Giunta regionale, valori limite inferiori; tali
riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all’art. 1
della legge 12-6-1990, n. 146 (norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei
servizi pubblici essenziali a sulla salvaguardia dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell’attuazione
della legge):
[3] La Giunta regionale
definisce con proprio provvedimento, entro sei mesi dall’entrata in vigore
della presente legge, i criteri tecnici di dettaglio per la redazione della
classificazione acustica del territorio comunale tenendo conto che:
a) la classificazione
acustica deve essere predisposta sulla base delle destinazioni d’uso del
territorio, sia quelle esistenti che quelle previste negli strumenti di
pianificazione urbanistica;
b) nella classificazione
acustica è vietato prevedere il contatto diretto di aree, anche appartenenti a
comuni confinanti, i cui valori limite si discostino in misura superiore a 5
dB(A);
c) nel caso di aree già
urbanizzate, qualora a causa di preesistenti destinazioni d’uso, non sia
possibile rispettare le previsioni della lettera b), in deroga a quanto in essa
disposto si può prevedere il contatto diretto di aree i cui valori limite si
discostino sino a 10 dB(A); in tal caso il comune, contestualmente alla
classificazione acustica, adotta, ai sensi dell’art. 4, primo comma, lettera a)
della legge 26-10-1995, n. 447 ,un piano di risanamento acustico relativo alle
aree classificate in deroga a quarto previsto alla lettera b);
d) non possono essere
comprese in classe I, di cui al decreto del presidente del consiglio dei
Ministri 14-11-1997 , le aree che si trovino all’interno delle fasce di
pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie e delle zone di rispetto
dell’intorno aeroportuale;
e) non possono essere
comprese in classe inferiore alla IV le aree che si trovino all’interno delle
zone di rispetto B dell’intorno aeroportuale e, per le distanze inferiore a
cento metri, le aree che si trovino all’interno delle fasce di pertinenza delle
infrastrutture stradali e ferroviarie di grande comunicazione;
f) non possono essere
classificate in classe I o II le aree, con presenza di attività artigianali ed
industriali;
g) ai fini della
classificazione in classe V è ammissibile la presenza non preponderante di
attività artigianali, commerciali ed uffici;
h) ai fini della
classificazione in classe VI a ammissibile una limitata presenza di attività
artigianali;
i) solo per aree
classificate in classe I possono essere individuati valori limite inferiori a
quelli stabiliti dalla normativa statale;
l) la localizzazione e
l’estensione delle aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo
ovvero mobile, ovvero all’aperto devono essere tali da minimizzare l’impatto
acustico in particolare sui recettori sensibili
m) sono fatte salve le
disposizioni concernenti le confessioni religiose che hanno stipulato patti,
accordi o intese con lo stato.
Art. 3.
Procedure di approvazione della classificazione acustica
[1] Il comune adotta con
deliberazione la classificazione acustica del territorio a ne dà notizia con
annuncio sul bollettino ufficiale della regione Lombardia. Il comune dispone la
pubblicazione della classificazione acustica adottata all’albo pretorio per
trenta giorni consecutivi a partire dalla data dell’annuncio.
[2] Contestualmente al deposito
all’albo pretorio la deliberazione è trasmessa all’agenzia regionale per la
protezione dell’ambiente e ai comuni confinanti per l’espressione dei
rispettivi pareri, che sono resi entro sessanta giorni dalla relativa
richiesta; nel caso di infruttuosa scadenza di tale termine i pareri si
intendono resi in senso favorevole. In caso di conflitto tra comuni derivante
dal contatto diretto di aree i cui valori limite si discostino in misura
superiore a 5 dB(A) si procede ai sensi dell’art. 15, quarto comma.
[3] Entro il termine di
trenta giorni dalla scadenza della pubblicazione all’albo pretorio chiunque può
presentare osservazioni.
[4] Il comune approva la
classificazione acustica; la deliberazione di approvazione richiama, se
pervenuti, il parere dell’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente a
quello dei comuni confinanti a motiva le determinazioni assunte anche in
relazione alle osservazioni presentate.
[5] Qualora, prima
dell’approvazione di cui al quarto comma, vengano apportate modifiche alla
classificazione acustica adottata si applicano il primo, secondo e terzo comma.
[6] Entro trenta giorni
dall’approvazione della classificazione acustica il comune provvede a darne
avviso sul bollettino ufficiale della regione Lombardia.
[7] I comuni dotati di
classificazione acustica alla data di pubblicazione del provvedimento regionale
di cui all’art. 2, terzo comma, adeguano la classificazione medesima ai criteri
definiti con il suddetto provvedimento entro dodici mesi dalla data di
pubblicazione del provvedimento stesso.
[8] Nel caso in cui la
classificazione acustica del territorio venga eseguita contestualmente ad una
variante generale del piano regolatore generale o al suo adeguamento a quanto
prescritto dalla legge regionale 5-1-2000, n. 1 , le procedure di approvazione
sono le medesime previste per la variante urbanistica e sono alla stessa
contestuali.
Art. 4.
Rapporti tra classificazione acustica e pianificazione urbanistica
[1] Il comune assicura il
coordinamento tra la classificazione acustica a gli strumenti urbanistici, già
adottati entro diciotto mesi dalla pubblicazione del provvedimento della Giunta
regionale di cui all’art. 2, terzo comma, anche con l’eventuale adozione, ove
necessario, di piani di risanamento acustico idonei a realizzare le condizioni
previste per le destinazioni di zona vigente.
[2] Nel caso in cui il
comune provveda all’adozione del piano regolatore generale, di sue varianti o
di piani attuativi dello stesso, ne assicura, entro dodici mesi dall’adozione,
la coerenza con la classificazione acustica in vigore.
Art. 5.
Previsione d’impatto acustico a clima acustico
[1] La Giunta regionale
definisce con proprio provvedimento, entro sei mesi dall’entrata in vigore
della presente legge, le modalità e i criteri tecnici da seguire per la
redazione della documentazione di previsione di impatto acustico di cui
all’art. 8, secondo e quarto comma, della legge 26-10-1995, n. 447 , tenendo
conto che la documentazione deve consentire la valutazione comparativa tra lo
scenario con presenza a quello con assenza delle opere ed attività.
[2] La Giunta regionale
definisce con proprio provvedimento, entro sei mesi dall’entrata in vigore,
della presente legge, le modalità e i criteri tecnici da seguire per la
redazione della documentazione di valutazione previsionale di clima acustico
delle aree di cui all’art. 8, terzo comma, della legge 26-10-1995, n. 447 ,
tenendo conto che la documentazione deve consentire la valutazione
dell’esposizione al rumore dei recettori la cui collocazione è prevista nelle
aree suddette.
[3] L’ente competente
all’approvazione dei progetti di cui all’art. 8, secondo e terzo comma, della
legge 26-10-1995, n. 447 e al rilascio dei provvedimenti di cui all’art. 8,
quarto comma, .della legge 26-10-1995, n. 447 , acquisisce il parere
dell’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente sulla documentazione di
previsione d’impatto acustico o clima acustico presentata ai fine del controllo
del rispetto della normativa in materia di in inquinamento acustico. Sono fatte
salve le procedure stabilite dalla normativa regionale e statale in materia di
valutazione di impatto ambientale.
[4] La documentazione di
previsione di impatto acustico e la documentazione per la valutazione
previsionale di clima acustico devono essere redatte da un tecnico competente
in acustica ambientale o proposte nelle forme di autocertificazione previste
dalla legislazione vigente.
Art. 6.
Aviosuperfici e aree per atterraggi e decolli degli apparecchi utilizzati
per il volo da diporto o sportivo
[1] Il gestore di una
aviosuperficie o di una area dove sono effettuati gli atterraggi e i decolli
degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo di cui alla legge
25-3-1985, n.106 (disciplina del volo da diporto o sportivo), e al decreto del
Presidente della Repubblica 5-8-1988, n. 404 (regolamento di attuazione della
legge 25-3-1985, n. 106 concernente la disciplina del volo da diporto o
sportivo), al fine di ottenere il nulla osta o la concessione d’uso deve
presentare all’amministrazione comunale territorialmente competente la
documentazione di previsione d’impatto acustico redatta secondo i criteri
stabiliti dalla Giunta regionale.
[2] Per i nulla osta e le
concessioni d’uso esistenti che risultassero non rispettosi dei limiti acustici
delle aree interessate dall’attività aerea, i gestori si obbligano alla
realizzazione di piani di risanamento acustici volti a riportare i livelli
sonori nei limiti previsti per le zone interessate, entro tre anni dall’entrata
in vigore della presente legge.
[3] Il comune acquisisce
il parere della provincia sugli aspetti di interesse sovracomunale,
conformandosi alle eventuali prescrizioni in esso contenute. Il provvedimento
comunale può prescrivere specifiche misure per il contenimento dell’inquinamento
acustico dovuto all’uso dell’infrastruttura. Le valutazioni
dell’amministrazione comunale devono essere comunicate all’ente nazionale per
l’aviazione civile, alla direzione della circoscrizione aeroportuale e alla
regione. Sono fatte salve le competenze di altri enti e le norme relative allo
svolgimento delle attività aeree di emergenza, pubblica sicurezza, soccorso e
protezione civile.
Art. 7.
Requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne
[1] I progetti relative
ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le
caratteristiche acustiche devono essere corredati da dichiarazione del
progettista che attesti il rispetto del requisiti acustici stabiliti dal
decreto del presidente del consiglio dei MINISTRi 5-12-1997 e dai regolamenti
comunali.
[2] I progetti relativi a
nuove costruzioni, al termine della fase sperimentale di cui al quinto comma,
devono essere corredati da valutazione e dichiarazione da parte di tecnico
competente in acustica ambientale che attesti il rispetto dei requisiti
acustici di cui al primo comma.
[3] Le richieste di
concessione edilizia per la realizzazione di nuovi edifici produttivi e di
nuovi impianti devono essere accompagnate da una relazione sulle
caratteristiche acustiche degli edifici o degli impianti, ove siano illustrati
i materiali e le tecnologie utilizzate per l’insonorizzazione e per
l’isolamento acustico in relazione all’impatto verso l’esterno, redatto da
parte di tecnico competente in acustica ambientale.
[4] Il regolamento locale
d’igiene definisce le modalità operative di dettaglio per la verifica della
conformità delle opere al progetto approvato.
[5] In attesa della
emanazione del decreto ministeriale previsto dall’art. 3, primo comma; lettera
f) della legge 26-10-1995, n. 447 , la regione Lombardia definisce con proprio
provvedimento un periodo di sperimentazione nel quale individuare i criteri in
base ai quali verranno stabiliti i parametri per le nuove costruzioni e per la
ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente.
Art. 8.
Attività temporanee
[1] Nel rilascio delle
autorizzazioni per lo svolgimento delle attività temporanee di cui all’art. 6,
primo comma, lettera h) della legge 26-10-1995, n. 447 , il comune si attiene
alle modalità di cui al secondo e terzo comma.
[2] Nel rilascio delle
autorizzazioni di cui al primo comma, il comune deve considerare:
a) i contenuti e le
finalità dell’attività;
b) la durata
dell’attività;
c) il periodo diurno o
notturno in cui si svolge l’attività;
d) la popolazione che per
effetto della deroga è esposta a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
e) la frequenza di
attività temporanee che espongono la medesima popolazione a livelli di rumore
superiore ai limiti vigenti;
f) la destinazione d’uso
delle aree interessate dal superamento dei limiti ai fini della tutela dei
recettori particolarmente sensibili;
g) nel caso di
manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il rumore dovuto
all’afflusso e al deflusso del pubblico ed alle variazioni indotte nei volumi
di traffico veicolare.
[3] Nell’autorizzazione
il comune può stabilire:
a) valori limite da
rispettare;
b) limitazioni di orario
e di giorni allo svolgimento dell’attività;
c) prescrizioni per il
contenimento delle emissioni sonore;
d) l’obbligo per il
titolare, gestore o organizzatore di informare preventivamente, con le modalità
prescritte, la popolazione interessata dalle.emissioni sonore
Titolo II
RISANAMENTO
Art. 9.
Piani di contenimento ed abbattimento del rumore delle infrastrutture di
trasporto
[1] Le società e gli enti
gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture
presentano alla regione e al comune i piani di contenimento ed abbattimento del
rumore di cui all’art. 10, quinto comma, della legge 26-10-1995, n. 447 .
[2] Ai fini della
predisposizione dei piani di cui al primo comma, le società e gli enti gestori
di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture individuano le
aree in cui per effetto delle emissioni delle infrastrutture si abbia
superamento dei limiti di immissione previsti , determinano il contributo
specifico delle infrastrutture al superamento dei limiti suddetti e trasmettono
i dati relativi alla regione e al comune.
[3] Il comune, entro
novanta giorno dalla data di trasmissione dei dati di cui al secondo comma, può
notificare alle società e agli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o
delle relative infrastrutture ed alla regione l’eventuale superamento dei
limiti previsti in aree del proprio territorio:
[4] Entro sessanta giorni
dalla data di presentazione del piano, il comune può far pervenire alla regione
eventuali osservazioni sui piani di cui al primo comma.
[5] Sono fatte salve le
azioni dei comuni espletate ai sensi del decreto del presidente del consiglio
dei Ministri 1-3-1991 e gli interventi di risanamento acustico effettuati ai
sensi dell’art. 3 del decreto medesimo. In caso di inadeguatezza degli
interventi per il rispetto dei limiti prescritti, l’ulteriore adeguamento può
essere realizzato in un tempo, pari a quello necessario per completare
l’ammortamento deg interventi di bonifica acustica già attivati, purché
rispondenti ai principi della legge 26-10-1995, n. 447 .
[6] La Giunta regionale
può promuovere con le società e gli enti gestori accordi che abbiano per
oggetto i tempi per l’attuazione dei piani di contenimento e abbattimento del
rumore di cui al primo comma, l’ordine di priorità degli interventi previsti
nei piani, le percentuali di abbattimento da ascrivere a ciascun gestore e la
ripartizione degli oneri dell’attività congiunta di risanamento.
[7] Entro sei mesi dalla
data di ultimazione degli interventi previsti nel piano le società e gli enti
gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture
provvedono ad eseguire rilevamenti per accertare il conseguimento degli
obiettivi dell’attività di risanamento a trasmettono i dati relativi alla
regione e al comune.
[8] La regione, per
l’attività di controllo sul conseguimento degli obiettivi dei piani di
contenimento ed abbattimento del rumore di cui al primo comma, si avvale del
supporto tecnico-scientifico dell’agenzia regionale per la protezione
dell’ambiente:
Art. 10.
Piani di risanamento acustico delle imprese
[1] Il piano di
risanamento acustico di cui all’art. 15, secondo comma, della legge 26-10-1995,
n. 447 , deve essere presentato al comune o ai comuni interessati dalle
immissioni sonore prodotto dagli insediamenti dell’impresa.
[2] Il piano di risanamento
acustico dell’impresa deve essere redatto secondo i criteri stabiliti dalla
Giunta regionale con provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
[3] Il comune, entro
novanta giorni dalla presentazione del piano, verifica che lo stesso sia stato
predisposto in conformità ai criteri di cui al secondo comma e provvede, se è
il caso, a richiedere le integrazioni necessarie.
[4] Il termine massimo
per la realizzazione degli interventi previsti dal piano non può comunque
essere superiore ad un periodo di trenta mesi dalla presentazione del piano.
Entro trenta giorni dall’ultimazione dei lavori di bonifica acustica deve
esserne data comunicazione dal titolare o legale rappresentante dell’impresa al
comune.
Art. 11.
Piani risanamento comunali
[1] Il comune provvede,
sulla base della classificazione acustica, all’adozione del piano di
risanamento acustico, tenendo conto, secondo le disposizioni della normativa
vigente:
a) del piano urbano del
traffico di cui al decreto legislativo 30-4-1992, n. 285 , nonché degli
ulteriori piani adottati;
b) di programmi di
riduzione dell’inquinamento acustico, in particolare nel periodo notturno,
prodotti da impianti ed attrezzature utilizzate per i servizi pubblici di
trasporto, raccolta rifiuti, pulizia strada.
[2] Il piano di
risanamento acustico comunale è adottato dal comune entro trenta mesi dalla
data di pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all’art.
2, terzo comma, e trasmesso alla provincia e alla regione entro trenta giorni
dall’adozione.
[3] La provincia formula
proposte alla regione sugli interventi di risanamento acustico da attuare
prioritariamente nel territorio di competenza, tenendo anche conto del
risanamento delle proprie infrastrutture ed impianti. Tali proposte devono
essere presentate alla regione entro il 3l maggio di ogni anno per
l’inserimento nel piano regionale triennale d’intervento per la bonifica
dall’inquinamento acustico di cui all’art. 4, secondo comma, della legge
26-10-1995, n. 447 .
[4] La Giunta regionale
formula, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, linee
guida relativamente ai contenuti delle relazioni biennali sullo stato acustico
del comune previsti dall’art. 7, quinto comma, della legge 26-10-1995, n. 447 .
La relazione biennale sullo stato acustico deve contenere una dettagliata
descrizione ed analisi sull’inquinamento acustico:
a) prodotto dal traffico
e dalle infrastrutture stradali sul territorio comunale;
b) diretto o indotto dai
locali di pubblico esercizio ed intrattenimento quali discoteche, pub,
birrerie, club, locali pubblici che abbiano emissioni sonore dovute ai sistemi
di amplificazione sonora o causate dalle attività e dalla permanenza delle
persone in vicinanza degli stessi. La relazione deve analizzare i risultati
delle misure di bonifica dell’inquinamento acustico ottenuti tramite le
determinazioni comunali sulle modalità e i tempi di esercizio dei pubblici
esercizi e locali sopra indicati.
Art. 12.
Piano regionale di bonifica acustica
[1] La Giunta regionale
definisce con proprio provvedimento, le modalità per l’identificazione delle
priorità temporali degli interventi di bonifica acustica del territorio,
tenendo conto in particolare:
a) dell’entità del
superamento dei limiti;
b) dell’entità della
popolazione esposta al rumore;
c) dei recettori
sensibili.
[2] Il consiglio
regionale approva il piano regionale triennale d’intervento per la bonifica
dall’inquinamento acustico di cui all’art. 4, secondo comma, della legge
26-10-1995, n. 447 .
[3] La Giunta regionale
definisce con proprio provvedimento i criteri e le modalità per il
finanziamento degli interventi.
Art. 13.
Traffico stradale
[1] Il comune favorisce
il contenimento delle emissioni sonore derivanti dal traffico stradale
mediante:
a) il piano urbano del
traffico;
b) il controllo periodico
delle emissioni sonore dei veicoli per la verifica del rispetto delle norme del
decreto legislativo 30-4-1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni;
c) il miglioramento e le
verifiche periodiche dei mezzi che effettuano servizi pubblici per conto del
comune;
d) il piano di
risanamento comunale di cui all’art. 11.
[2] I piani urbani del
traffico, redatti ai sensi dell’art. 36 del decreto legislativo 30-4-1992, n.
285 , devono comprendere:
a) l’analisi
dell’inquinamento acustico, da parte di tecnico competente in acustica
ambientale, causato dal traffico stradale in vicinanza di ospedali, di scuole o
di edifici destinati ad usi sensibili al rumore e nelle aree particolarmente
protette;
b) l’indicazione delle
strade nelle quali sono attuate specifiche misure di limitazione o esclusione
del traffico o di categorie di veicoli per ridurre l’inquinamento acustico;
c) l’indicazione del
programma e delle modalità delle verifiche da realizzare per la determinazione
degli effetti sull’inquinamento acustico conseguenti a modifiche della
viabilità;
d) la definizione e
l’organizzazione di banche dati che permettano di descrivere l’evoluzione nel
tempo dei flussi di traffico e dei livelli di rumore da essi prodotti;
e) le previsioni
organizzative e gestionali di competenza comunale finalizzate al controllo ed
al contenimento delle emissioni sonore prodotte dai mezzi che effettuano
servizi pubblici per conto del comune.
[3] I finanziamenti e gli
incentivi regionali per l’acquisto dei nuovi mezzi di trasporto pubblico,
devono privilegiare i veicoli che presentino ridotte emissioni sonore
complessive.
Art. 14.
Traffico aereo
[1] Per gli aeroporti
aperti al traffico civile i comuni, entro tre mesi dalla determinazione delle
aree di rispetto nell’intorno aeroportuale di cui all’art. 6 del decreto del
Ministro dell’ambiente 31-10-1997 , provvedono ad adottare le opportune
varianti di adeguamento del piano regolatore generale così come disposto
dall’art. 7 del predetto decreto.
[2] La Giunta regionale
stabilisce, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge,
modalità e criteri per la concessione di incentivi e finanziamenti per la
realizzazione di interventi finalizzati a ridurre l’incompatibilità tra il
livello di rumore aeroportuale e gli usi legittimi e preesistenti del suolo
nelle aree di rispetto nell’intorno aeroportuale.
[3] Per gli aeroporti
aperti al traffico civile l’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente
cura l’aggiornamento annuale delle curve di isolivello dell’indice di
valutazione del rumore aeroportuale.
[4] Per ogni aeroporto
aperto al traffico civile la società o ente gestore dell’aeroporto fornisce
annualmente alla regione e alla provincia le informazioni relative all’impatto
acustico delle attività aeroportuali, quali l’utilizzo delle piste e le misure
già attuate o previste per la riduzione dell’impatto da rumore nelle aree
esterne al sedime aeroportuale.
[5] La Giunta regionale
formula direttive a linee guida relativamente ai sistemi di monitoraggio, ai
sistemi di acquisizione di dati, agli interventi per la minimizzazione
dell’impatto acustico nelle aree di rispetto aeroportuali anche ai fini del
loro coordinamento ed integrazione a livello regionale.
Titolo III
CONTROLLI, POTERI SOSTITUTIVI, SANZIONI, CONTRIBUTI
Art. 15.
Controlli e poteri sostitutivi
[1] Le attività di
vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico sono svolte dai
comuni e dalle province, nell’ambito delle competenze individuate dalla
legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell’agenzia
regionale per la protezione dell’ambiente, ai sensi della legge regionale
14-8-1999, n. 16 (istituzione dell’agenzia regionale per la protezione
dell’ambiente - ARPA).
[2] Per le attività di
vigilanza e controllo di cui al primo comma, il comune o la provincia
effettuano precise e dettagliate richieste all’ARPA privilegiando le
segnalazioni, gli esposti, le lamentele presentate dai cittadini residenti in
ambienti abitativi o esterni prossimi alla sorgente di inquinamento acustico
per la quale sono effettuati i controlli. Gli oneri per le attività di
vigilanza e controllo effettuate ai sensi del presente comma sono a carico
dell’ARPA, cosi come stabilito dall’art. 26, quinto comma, della legge
regionale 14-8-1999, n. 16 .
[3] Gli oneri derivanti
all’ARPA per l’esecuzione dei rilievi fonometrici necessari per accertare
l’ottemperanza, da parte dei soggetti titolari di impianti o infrastrutture, a
provvedimenti di adeguamento delle emissioni sonore emanati dalla
amministrazione comunale o necessari per la verifica del conseguimento degli
obiettivi del piano di risanamento acustico, sono a carico dei soggetti
titolari degli impianti o delle infrastrutture in deroga a quanto stabilito
agli artt. 3, secondo comma, e 26, quinto comma, della legge regionale
14-8-1999, n. 16 . Le tariffe delle prestazioni tecniche di rilevamento sono
indicate nel tariffario delle prestazioni dell’ARPA, approvato ai sensi
dell’art. 3, secondo comma, della stessa legge regionale 14-8-1999, n. 16 .
[4] In caso di mancato
adempimento entro. i termini prescritti da parte delle province e dei comuni a
quanto previsto dagli artt. 2, 3, 4, 9 e 11, si provvede ai sensi dell’art. 136
del decreto legislativo 10-8-2000, n. 267 .
Art. 16.
Sanzioni
[1] Ferma restando
l’applicazione dell’art. 10, primo, secondo e terzo comma, della legge
26-10-1995, n. 447 , la violazione dell’obbligo di comunicazione
dell’ultimazione dei lavori di bonifica acustica di cui all’art. 10, quarto
comma, è punita con la sanzione amministrativa di una somma da lire 500.000 a
lire 1.000.000.
[2] Ai fini
dell’applicazione delle sanzioni di cui al primo comma, si osservano le
disposizioni della legge regionale 5-12-1983, n. 90 .
Art. 17.
Contributi agli enti locali
[1] La Giunta regionale è
autorizzata a concedere ai comuni, singoli o associati sulla base di apposite
convenzioni, contributi a fondo perduto fino all’80 per cento della spesa
ammissibile per la predisposizione della classificazione acustica di cui
all’art. 2.
[2] La Giunta regionale è
autorizzata a concedere ai comuni e alle province contributi a fondo perduto in
conto capitale o in conto interessi una tantum fino all’80 per cento della
spesa ammissibile, per la realizzazione di opere di loro competenza per
l’attuazione del piano comunale di risanamento acustico di cui all’art. 11 e
per gli interventi di cui all’art. 14, secondo comma, dando priorità ai comuni
che abbiano adottato i piani di risanamento acustico secondo quanto disposto
dall’art. 13, secondo comma, della legge 26-10-1995, n. 447 .
[3] La Giunta regionale
stabilisce:
a) i termini a le
modalità per la presentazione delle domande;
b) i criteri a le
priorità per l’ammissione al contributo;
c) i criteri per la
determinazione della spesa ammissibile a contributo;
d) le modalità di
erogazione dei contributi;
e) le verifiche
sull’attuazione delle opere o adempimenti previsti; .
f) i criteri per
l’eventuale revoca del contributo finanziario.
Titolo IV
NORME FINALI
Art. 18.
Norma finanziaria
— Omissis —
Art. 19.
Adeguamenti dei regolamenti edilizi e d’igiene
[1] I regolamenti edilizi
e d’igiene devono essere adeguati alle disposizioni della presente legge entro
un anno dall’entrata in vigore della stessa.
Art. 20.
Dichiarazione d’urgenza
[1] La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 127 della Costituzione e dell’art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il 14 agosto 2001.