REGISTRO
- AGEVOLAZIONI PRIMA CASA ANCHE A CHI POSSIEDE GIÀ UN APPARTAMENTO DESTINATO AD
ABITAZIONE
(Comm.
trib., Sent. 30/4/97, n. 28)
L'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta di registro per
l'acquisto della prima casa si applica anche se l'acquirente è proprietario,
nello stesso comune, di un altro alloggio purché non idoneo, per
caratteristiche e dimensioni, ad essere adibito ad abitazione del contribuente
e della sua famiglia. Lo ha stabilito la Commissione tributaria provinciale di
Milano, in linea a con quanto già affermato dalla Cassazione (Sent. n.
6474/1996). Il requisito di non possedere un altro fabbricato o porzione di
fabbricato destinato ad abitazione deve essere inteso, infatti, come carenza di
un altro alloggio concretamente in grado di sopperire ai bisogni abitativi del
soggetto interessato. In presenza di un diniego dell'Ufficio, spetta comunque
all'acquirente provare l'inadeguatezza dell'alloggio posseduto, non essendo
sufficiente una semplice dichiarazione.
Nel caso
di specie, il contribuente possedeva un altro appartamento, adibito a studio
medico e composto di due locali più servizi, che, pur presentando
caratteristiche di destinazione residenziale, i giudici tributari hanno
ritenuto inidoneo ad essere adibito ad abitazione di un nucleo familiare
composto da quattro persone.