VINCOLI URBANISTICI - DIVIETO DI PROROGA TACITA
I vincoli edilizi posti negli strumenti urbanistici hanno
una durata decennale e possono essere prolungati solo sulla base di un
esplicito provvedimento di reitera.
Deve essere considerata del tutto inibita ai Comuni ogni
possibilità di proroga tacita o di proroga realizzata solo per eludere la
prescrizione legislativa che fissa termini precisi di scadenza della validità
degli strumenti urbanistici.
Tale regola si conferma anche nei confronti di opere
considerate di pubblica utilità.
Nel caso specifico la decisione n. 3349 del 21/6/2001 Consiglio
di Stato Sezione IV ha denegato la validità dei vincoli disposti nei confronti
di terreni compresi nei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo
industriale sulla base di un piano degli insediamenti approvato molto tempo
prima degli ultimi dieci anni.
La sentenza del Consiglio di Stato ha subito constatato che
“le opere comprese nei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo
industriale previsti dal Dpr 6 marzo 1978 n. 218 sono considerate di pubblica
utilità, urgenti e indifferibili per effetto dell’articolo 53 del Dpr n. 218,
con la conseguenza che, ai fini dell’adozione di un provvedimento di
espropriazione, l‘approvazione dei piani implica la valutazione della
preminenza dell’interesse pubblico su quello privato ai fini dell’espropriazione
dei beni”.
Ciò non autorizza però a ritenere che tali vincoli, come
tutti quelli “conformativi della proprietà privata” possano avere durata
indeterminata, “perché in questo caso il vincolo stesso avrebbe un effetto
direttamente e immediatamente espropriativo.
La stessa pronuncia passa poi a considerare la possibilità
di proroga di validità degli strumenti urbanistici: la scadenza dei vincoli
decennali “non è di ostacolo alla loro riadozione in ragione di motivate
esigenze di pubblico interesse, previo riesame completo dell’assetto
urbanistico dell’area industriale, e ciò al fine di evitare che la loro mera
riadozione possa celare un intento elusorio dell’intervenuta scadenza del
precedente piano”.
L’inderogabilità di tale prescrizione trova un’ulteriore
ragione di conferma per il Consiglio di Stato nella considerazione che
l’intervento di un’eventuale norma di legge di proroga dell’efficacia dei piani
d’insediamento industriale “non può operare allorché l’autorizzazione
legislativa intervenga quando il piano originario sia già scaduto”.
Si è infatti in presenza di una “proroga, che per sua stessa natura si configura come un atto accessorio rispetto a un altro atto, principale, valido ed efficace”.