CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 7 OTTOBRE 2001 - LAVORATORI ADDETTI AI SEGGI ELETTORALI - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO
In relazione alla consultazione referendaria del 7 ottobre 2001 si ritiene opportuno riepilogare la normativa concernente il trattamento economico da riconoscere ai lavoratori chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali.
La legge 69/92, che disciplina tale normativa, stabilisce
che i lavoratori addetti alle operazioni più sopra indicate “hanno diritto
al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria
retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non
lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni
elettorali”
Tale disposizione legislativa comporta quindi che ai lavoratori impiegati presso i seggi elettorali debba essere riconosciuto, in aggiunta alla ordinaria retribuzione, lo specifico trattamento economico anche per i giorni festivi e non lavorativi (sabato) cadenti nel periodo di svolgimento delle consultazioni elettorali.
Lo svolgimento delle operazioni elettorali è disciplinato come segue:
a) le operazioni preparatorie si svolgono nella giornata di sabato 6 ottobre
b) le operazioni di voto si svolgono unicamente nella giornata di domenica 7 ottobre dalle ore 7 alle ore 22;
c) le operazioni di spoglio avranno inizio subito dopo la chiusura dei seggi e dovranno essere ultimate entro le 24 ore successive e pertanto entro le ore 22 della giornata di lunedì 8 ottobre.
Pertanto in caso di svolgimento di dette operazioni nelle giornate di sabato 6, domenica 7 e lunedì 8 ottobre 2001, considerata la ripartizione dell’orario di lavoro su cinque giorni la settimana, la giornata lavorativa è quella di lunedì 8 ottobre 2001.
Per tale giornata il trattamento economico che dovrà essere riconosciuto ai lavoratori di cui si parla è determinato nella stessa misura della retribuzione che avrebbero percepito in caso di prestazione lavorativa e quindi per i dipendenti con qualifica di operaio nell’importo pari ad 8 ore giornaliere di retribuzione comprensiva dell’accantonamento CAPE, mentre per i dipendenti con qualifica di impiegato il trattamento economico relativo a tale giornata risulta già compreso nella normale retribuzione mensile.
Per quanto attiene le giornate di sabato 6 e domenica 7
ottobre 2001 ai sensi delle disposizioni legislative citate, agli operai è
dovuto un importo corrispondente alla retribuzione di 8 ore giornaliere, senza
effettuare alcun accantonamento verso la Cassa edile. Parimenti agli impiegati,
in aggiunta alla normale retribuzione mensile, va corrisposto per ogni giornata
di che trattasi l’importo del relativo trattamento economico, quantificabile in
8/173esimi della retribuzione medesima.
Per le giornate in parola la legge prevede l’alternativa
di un riposo compensativo in luogo delle “specifiche quote retributive” appena
illustrate.
Va infine precisato che i lavoratori interessati sono tenuti a produrre, oltre alla copia del certificato di chiamata agli uffici elettorali, anche l’attestato firmato dal presidente del seggio, con l’indicazione delle giornate di presenza e dell’orario di chiusura delle operazioni di scrutinio. Per i lavoratori che assolvano l’incarico di presidente la certificazione potrà essere vistata dal vice presidente.