APPALTO OPERE PUBBLICHE - CONSERVAZIONE DELLE NORME DI BANDO ANCHE IN PRESENZA DI VARIAZIONI LEGISLATIVE

(T.A.R. Lombardia, Sez. Brescia, 20/6/1997, n. 678 -  Sentenza abbreviata)

 

1. Il Tribunale Amministrativo Regionale, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di sospensione nei giudizi aventi ad oggetto provvedimenti di aggiudicazione di opere pubbliche, può definire immediatamente il giudizio nel merito, con motivazione in forma abbreviata.

2. La decisione di non applicare puntualmente la lex specialis di gara è priva di giuridico fondamento: la modificazione delle norme di gara successivamente alla presentazione ed all'esame delle offerte impone, a garanzia della imparzialità della procedura, l'annullamento di tutti gli atti di gara e l'integrale l'innovazione della procedura.

 

omissis

Visto l'art. 19 del D.L. 25/3/1997, n. 67, convertito in legge 23/5/1997 n. 135;

Udita nella Camera di Consiglio del 20 giugno 1997 la relazione del primo referendario e uditi, altresì, gli avvocati ... per il ricorrente e ... per il resistente;

Ritenuto preliminarmente che nel presente giudizio possa trovare applicazione l'art. 19, II comma, del D.L. 25/3/1997, n. 67, convertito in l. 23/5/1997 n. 135, secondo cui il Tribunale Amministrativo Regionale, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di sospensione nei giudizi aventi ad oggetto provvedimenti di aggiudicazione di opere pubbliche, può definire immediatamente il giudizio nel merito, con motivazione in forma abbreviata;

Considerato che, per rispettare i princìpi anche costituzionali della difesa, tale sentenza può essere pronunciata soltanto quando siano decorsi non solo il termine dilatorio per la decisione sull'istanza cautelare - che, dimezzato come ogni altro ex art. 19, III comma, per questi giudizi, si riduce in cinque giorni liberi, ma altresì i termini per la costituzione in giudizio delle parti, secondo la previsione degli artt. 21 e 22 della L. 6/12/1971, n. 1034, ovvero anche precedentemente con il consenso di tutte le parti evocate;

Considerato, altresì, che, per analoghe ragioni, le parti presenti all'udienza camerale fissata devono essere previamente informate dal Collegio dell'intendimento di pronunciare sentenza in forma abbreviata;

Rilevato che, nella fattispecie, risultano essersi verificati i rammentati presupposti, per cui il rito abbreviato può essere eseguito;

Ritenuto in fatto:

che, per l'affidamento dell'opera de qua, di importo inferiore alla soglia comunitaria, il bando di gara, approvato nel novembre 1996, prevedeva espressamente l'esclusione automatica delle offerte anomale, secondo la regola contenuta nell'art. 21 c. 1 bis ultimo periodo, della legge 109/94, per cui "al 1º gennaio 1997 sono escluse per gli appalti di lavori pubblici di importo (...) inferiore alla soglia comunitaria le offerte che presentano una percentuale di ribasso che superi di oltre un quinto la media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse;

che la gara si svolse nell'osservanza di tale criterio il 3 marzo 1997, dopo che aveva cessato la sua efficacia il D.L. 670/96, il quale aveva prorogato per tutto il 1997 l'applicazione di tale meccanismo;

che, mediante l'atto impugnato (6 marzo 1997, n. 83), la giunta comunale di ... non approvò la provvisoria aggiudicazione dell'opera al ricorrente, e l'affidò contestualmente ad altra impresa, originariamente esclusa per aver presentato un'offerta inferiore al massimo ribasso ammesso;

considerato in diritto:

che l'esclusione automatica, limitatamente agli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, è espressamente stabilita dal ripetuto art. 21 c. 1bis, come criterio a regime sia pure con riferimento "alle offerte che presentino una percentuale di ribasso superiore alla percentuale fissata" entro il 1º gennaio di ogni anno con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, che è stata per la prima volta emesso il 28 aprile 1997 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del seguente 8 maggio;

che, dunque, per gi appalti di tale importo la disciplina vigente non prevede la valutazione delle offerte anomale, per cui, almeno sino alla pubblicazione del ripetuto D.M., l'adozione di un criterio di esclusione automatica fondato sui ribassi delle offerte ammesse non appare in contrasto con alcuna previsione specifica o principio del sistema, né sembra manifestamente irrazionale, e, del resto, con il citato D.M. 28 aprile è stato reintrodotto un criterio di esclusione automatico senza rapporto con le offerte ammesse a ciascuna gara;

che, pertanto, la decisione della giunta comunale di ... di non applicare puntualmente la lex specialis di gara appare priva di giuridico fondamento;

che (pur mancando sul punto una espressa censura) va in ogni caso sottolineato come la modificazione delle norme di gara successivamente alla presentazione ed all'esame delle offerte, avrebbe imposto, a garanzia della imparzialità della procedura, l'annullamento di tutti gli atti di gara e l'integrale l'innovazione della procedura;

che su tale fondamento il ricorso appare fondato e meritevole di accoglimento;

che sussistono sufficienti motivi per compensare le spese fra le parti.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che le presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.