INPS - INAIL - TASSO DEGLI INTERESSI DI DIFFERIMENTO E MISURA SANZIONI CIVILI DAL 19 SETTEMBRE 2001
La Gazzetta Ufficiale n° 217 del 18 settembre 2001 ha pubblicato il provvedimento del 17 settembre 2001 con il quale la Banca d’Italia ha fissato, nella misura del 3,75% a decorrere dal 19 settembre 2001, il Tasso Ufficiale di Riferimento. In relazione al citato provvedimento, con decorrenza 19 settembre 2001, la misura del tasso di dilazione e di differimento e le somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali risultano essere:
L’interesse di dilazione e di differimento deve essere calcolato nella nuova misura del 9,75% (tasso ufficiale di riferimento maggiorato di sei punti).
La misura delle somme aggiuntive, ai sensi dell’art. 116, comma 8 e segg. della legge 388/2000 è così determinata:
- nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, l’aliquota è pari al 9,25% in ragione d’anno (TUR maggiorato di 5,5 punti);
- nel caso di evasione connessa a denunce e/o registrazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero il tasso è pari al 30% annuo. La sanzione non può essere superiore al 60% dell’importo dovuto;
- nel caso di inadempienze derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo assicurativo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, purché il versamento sia effettuato nei termini fissati dagli enti impositori l’aliquota è pari al 9,25% in ragione d’anno (la sanzione non può comunque essere superiore al 40% dell’importo dovuto).