DECRETO LEGISLATIVO 5 FEBBRAIO 1997 N. 22
(G.U. 15-2-1997, n. 38 -
suppl.)
ATTUAZIONE
DELLE DIRETTIVE 91/156/CEE SUI RIFIUTI, 91/689/CEE SUI RIFIUTI PERICOLOSI E
94/62/CE
SUGLI IMBALLAGGI E SUI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO.
modificato ed integrato (*)
ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 1997, N. 389
(G.U. 8-11-1997, n. 261)
(*) Le modificazioni ed integrazioni sono riportate
fra virgolette.
Articoli
pubblicati |
Titolo dell'articolo |
Art. 1. |
CAMPO
D'APPLICAZIONE |
Art. 2. |
FINALITÀ |
Art. 3. |
PREVENZIONE
DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI |
Art. 4. |
RECUPERO
DEI RIFIUTI |
Art. 5. |
SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI |
Art. 6. |
DEFINIZIONI
|
Art. 7. |
CLASSIFICAZIONE
|
Art. 8. |
ESCLUSIONI
|
Art. 9. |
DIVIETO
DI MISCELAZIONE DI RIFIUTI PERICOLOSI |
Art. 10. |
ONERI
DEI PRODUTTORI E DEI DETENTORI |
Art. 11. |
CATASTO
DEI RIFIUTI |
Art. 12. |
REGISTRI
DI CARICO E SCARICO |
Art. 13. |
ORDINANZE
CONTINGIBILI E URGENTI |
Art. 14. |
DIVIETO
DI ABBANDONO |
Art. 15. |
TRASPORTO
DEI RIFIUTI |
Art. 16. |
SPEDIZIONI
TRANSFRONTALIERE |
Art. 17. |
BONIFICA
E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI |
Art. 18. |
COMPETENZE
DELLO STATO |
Art. 19. |
COMPETENZE
DELLE REGIONI |
Art. 20. |
COMPETENZE
DELLE PROVINCE |
Art. 21. |
COMPETENZE
DEI COMUNI |
Art. 22. |
PIANI
REGIONALI |
Art. 23. |
GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI IN AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI |
Art. 24. |
CONTRIBUTO
PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI IN DISCARICA |
Art. 25. |
ACCORDI
E CONTRATTI DI PROGRAMMA, INCENTIVI |
Art. 26. |
OSSERVATORIO
NAZIONALE SUI RIFIUTI |
Art. 27. |
APPROVAZIONE
DEL PROGETTO E AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI
SMALTIMENTO E DI RECUPERO DEI RIFIUTI |
Art. 28. |
AUTORIZZAZIONE
ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI SMALTIMENTO E RECUPERO |
Art. 29. |
AUTORIZZAZIONE
DI IMPIANTI DI RICERCA E DI SPERIMENTAZIONE |
Art. 30. |
IMPRESE
SOTTOPOSTE AD ISCRIZIONE |
Art. 31. |
DETERMINAZIONE
DELLE ATTIVITÀ E DELLE CARATTERISTICHE DEI RIFIUTI PER L'AMMISSIONE ALLE
PROCEDURE SEMPLIFICATE |
Art. 32. |
AUTOSMALTIMENTO
|
Art. 33. |
OPERAZIONI
DI RECUPERO |
Art. 34. |
AMBITO
DI APPLICAZIONE |
Art. 35. |
DEFINIZIONI
|
Art. 36. |
CRITERI
INFORMATORI DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO |
Art. 37. |
OBIETTIVI
DI RECUPERO E DI RICICLAGGIO |
Art. 38. |
OBBLIGHI
DEI PRODUTTORI E DEGLI UTILIZZATORI |
Art. 39. |
RACCOLTA
DIFFERENZIATA E OBBLIGHI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
Art. 40. |
CONSORZI
|
Art. 41. |
CONSORZIO
NAZIONALE IMBALLAGGI |
Art. 42. |
PROGRAMMA
GENERALE DI PREVENZIONE E DI GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI
IMBALLAGGIO |
Art. 43. |
DIVIETI
|
Art. 44. |
BENI
DUREVOLI |
Art. 45. |
RIFIUTI
SANITARI |
Art. 46. |
«VEICOLI
A MOTORE E RIMORCHI» |
Art. 47. |
CONSORZIO
NAZIONALE DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DEGLI OLI E DEI GRASSI VEGETALI ED
ANIMALI ESAUSTI |
Art. 48. |
CONSORZIO
PER IL RICICLAGGIO DI RIFIUTI DI BENI IN POLIETILENE |
Art. 49. |
ISTITUZIONE
DELLA TARIFFA |
Art. 50. |
ABBANDONO
DI RIFIUTI |
Art. 51. |
ATTIVITÀ
DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA |
«Art. 51- . |
BONIFICA
DEI SITI |
Art. 52. |
VIOLAZIONE
DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI
FORMULARI |
Art. 53. |
TRAFFICO
ILLECITO DI RIFIUTI |
Art. 54. |
IMBALLAGGI
|
Art. 55. |
COMPETENZA
E GIURISDIZIONE |
«Art. 55- . |
PROVENTI
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE |
Art. 56. |
ABROGAZIONE
DI NORME |
Art. 57. |
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE |
Art. 58. |
DISPOSIZIONI
FINALI |
Titolo
I
GESTIONE
DEI RIFIUTI
Capo I
PRINCIPI
GENERALI
Art. 1.
CAMPO
D'APPLICAZIONE
[1] Il presente decreto disciplina la gestione dei
rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi,
fatte salve disposizioni specifiche particolari o complementari, conformi ai
principi del presente decreto, adottate in attuazione di direttive comunitarie
che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.
[2] Le regioni a statuto ordinario regolano la
materia disciplinata dal presente decreto nel rispetto delle disposizioni «in
esso contenute che» costituiscono principi fondamentali della legislazione statale
ai sensi dell'art. 117, primo comma, della Costituzione.
[3] Le disposizioni di principio del presente decreto
costituiscono norme di riforma economico-sociale nei confronti delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome aventi competenza esclusiva in
materia, le quali provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 2.
FINALITÀ
[1] La gestione dei rifiuti costituisce attività di
pubblico interesse ed è disciplinata dal presente decreto al fine di assicurare
un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della
specificità dei rifiuti pericolosi.
[2] I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti
senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
a ) senza
determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
b ) senza
causare inconvenienti da rumori o odori;
c ) senza
danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base
alla normativa vigente.
[3] La gestione dei rifiuti si conforma ai principi
di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella
produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui
originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e
comunitario.
[4] Per il conseguimento delle finalità del presente
decreto lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive
competenze ed in conformità alle disposizioni che seguono, adottano ogni
opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma,
di soggetti pubblici e privati qualificati.
Art. 3.
PREVENZIONE
DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI
[1] Le autorità competenti adottano, ciascuna
nell'ambito delle proprie attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via
prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della
pericolosità dei rifiuti mediante:
a ) lo
sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore
risparmio di risorse naturali;
b ) la
promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di ecoaudit, analisi
del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione
dei consumatori, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini
della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente
durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
c ) la
messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo
da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro
fabbricazione, il loro uso od il loro smaltimento, ad incrementare il volume,
la quantità e la pericolosità dei rifiuti ed i rischi di inquinamento;
d ) lo
sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose
contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati o smaltiti;
e ) la
determinazione di condizioni di appalto che valorizzino la capacità e le
competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
f ) la
promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione ed
alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.
Art. 4.
RECUPERO
DEI RIFIUTI
[1] Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti la
autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei
rifiuti attraverso:
a ) il
reimpiego ed il riciclaggio;
b ) le
altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
c )
l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto
che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di
favorire il mercato dei materiali medesimi;
d )
l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per
produrre energia.
[2] Debbono essere considerati preferibili rispetto
alle altre forme di recupero, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di
materia prima.
[3] Al fine di favorire e incrementare le attività di
riutilizzo, di riciclaggio e di recupero le autorità competenti ed i produttori
promuovono analisi dei cicli di vita dei prodotti, ecobilanci, informazioni e
tutte le altre iniziative utili.
[4] Le autorità competenti promuovono e stipulano
accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati al fine
di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, con
particolare riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti ottenuti
dalla raccolta differenziata con la possibilità di «stabilire agevolazioni in
materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie ed»
il ricorso a strumenti economici.
Art. 5.
SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI
[1] Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato
in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei
rifiuti.
[2] I rifiuti da avviare allo smaltimento finale
devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività
di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.
[3] Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il
ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che tenga
conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi
eccessivi, al fine di:
a )
realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi
in ambiti territoriali ottimali;
b )
permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più
vicini, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del
contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati
tipi di rifiuti;
c )
utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di
protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
[4] A partire dal 1° gennaio 1999 la realizzazione e
la gestione di nuovi impianti di incenerimento possono essere autorizzate solo
se il relativo processo di combustione è accompagnato da recupero energetico
con una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in
energia utili, calcolata su base annuale, stabilita con apposite norme
tecniche.
[5] Dal 1° gennaio 1999 è vietato smaltire i rifiuti
urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono
prodotti, fatti salvi gli accordi regionali o internazionali esistenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Eventuali nuovi accordi
regionali potranno essere promossi nelle forme previste dalla legge 8-6-1990, n.
142 , qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità
tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo
richiedano.
[6] Dal 1° gennaio 2000 (1)
è consentito smaltire in discarica solo i rifiuti inerti, i rifiuti individuati
da specifiche norme tecniche ed i rifiuti che residuano dalle operazioni di
riciclaggio, di recupero e di smaltimento di cui ai punti D2, D8, D9, D10 e D11
di cui all'allegato B. Per casi di comprovata necessità e per periodi di tempo
determinati il Presidente della regione, d'intesa con il Ministro
dell'ambiente, può autorizzare lo smaltimento in discarica nel rispetto di
apposite prescrizioni tecniche e delle norme vigenti in materia.
«[6- bis ] L'autorizzazione di cui al sesto
comma deve indicare i presupposti della deroga e gli interventi previsti per
superare la situazione di necessità, con particolare riferimento ai fabbisogni,
alla tipologia e alla natura dei rifiuti da smaltire in discarica, alle
iniziative ed ai tempi di attuazione delle medesime, nonché alle eventuali
integrazioni del piano regionale. Ai fini dell'acquisizione dell'intesa il Ministro
dell'ambiente si pronuncia entro 90 giorni dal ricevimento del relativo
provvedimento, decorso inutilmente tale termine l'intesa si intende acquisita».
Art. 6.
DEFINIZIONI
[1] Ai fini del presente decreto si intende per:
a )
rifiuto: qualsiasi oggetto o sostanza che rientra nelle categorie riportate
nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo
di disfarsi;
b )
produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha
effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che
hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
c )
detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li
detiene;
d )
gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti,
compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle
discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
e )
raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti
per il loro trasporto;
« f ) raccolta differenziata: la
raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche
omogenee» (39) ;
g )
smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B;
h )
recupero: le operazioni previste nell'allegato C;
i ) luogo
di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti
infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si
svolgono le attività di produzione dalle quali originano rifiuti;
l )
stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito
preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B, nonché le attività
di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di
cui al punto R 13 dell'allegato C;
m )
deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della
raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:
1) i rifiuti depositati non devono contenere
policlorodibenzofurani, policlorodibenzodiossine, policlorodibenzo- fenoli in
quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotrifenili in
quantità superiore a 25 ppm;
«2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed
avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno
bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in
alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge
i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se
il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno o
se il deposito temporaneo, indipendentemente dalle quantità, è effettuato in
stabilimenti localizzati nelle isole minori;
3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed
avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno
trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in
alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito
raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un
anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi
nell'anno o se il deposito temporaneo, indipendentemente dalle quantità, è
effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori»;
4) il deposito temporaneo deve essere effettuato per
tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i
rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle
sostanze pericolose in essi contenute;
5) devono essere rispettate le norme che disciplinano
l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
— Omissis —
Il numero 6) è stato soppresso dall'art. 1, comma 5, del D. Leg. 8-11-1997, n.
389.
n ) bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di
quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite
conformi all'utilizzo previsto dell'area;
o ) messa
in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della
fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
p )
combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante
trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la
combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda
caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;
q )
composto da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica
dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a
definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e
in particolare a definirne i gradi di qualità.
Art. 7.
CLASSIFICAZIONE
[1] Ai fini dell'attuazione del presente decreto i
rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti
speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi
e rifiuti non pericolosi.
[2] Sono rifiuti urbani:
a ) i
rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad
uso di civile abitazione;
b ) i
rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da
quelli di cui alla lettera a ), assimilati ai rifiuti urbani per qualità
e quantità, ai sensi dell'art. 21, secondo comma, lettera g);
c ) i
rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d ) i
rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree
pubbliche o sulle strade ed aree private in ogni caso soggette ad uso pubblico
o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e ) i
rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree
cimiteriali;
f )
i rifiuti provenienti da estumulazioni ed esumazioni, nonché gli altri rifiuti
provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui le lettere b ),
c ) ed e).
[3] Sono rifiuti speciali:
a ) i
rifiuti da attività agro-industriali e agricole;
b ) i
rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti
pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
c ) i
rifiuti da lavorazioni industriali;
d ) i
rifiuti da lavorazioni artigianali;
e ) i
rifiuti da attività commerciali;
f )
i rifiuti da attività di servizio;
g ) i
rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi
prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla
depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h ) i
rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i ) le
apparecchiature e i macchinari deteriorati ed obsoleti;
l ) i
veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
[4] Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati
nell'elenco di cui all'allegato D «sulla base degli allegati G, H ed I».
Art. 8.
ESCLUSIONI
[1] Sono esclusi dal campo di applicazione del
presente decreto gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonché, in quanto
disciplinati da specifiche disposizioni di legge:
a ) i
rifiuti radioattivi;
b ) i
rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento,
dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
c ) le
carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze
naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola «ed in particolare i
materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di
conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla
pulizia dei prodotti vegetali eduli»;
— Omissis —
La lettera d ) è stata soppressa dall'art. 1, comma 8, del D. Leg.
8-11-1997, n. 389.
e ) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
f )
i materiali esplosivi in disuso.
« f-bis ) le terre e le rocce da scavo
destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e
macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da
bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità
stabiliti dalle vigenti norme;
f-ter ) i
materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti
stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente 25-10-1999,
n. 471 , provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal
quale come prodotto» (40) .
«[1- bis ] Non sono in ogni caso assimilabili
ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di
materiali da cava» (2) .
— Omissis —
I commi 2 ÷ 4 vengono omessi perché soppressi dall'art. 1, comma 9, D. Leg.
8-11-1997, n. 389.
Art. 9.
DIVIETO
DI MISCELAZIONE DI RIFIUTI PERICOLOSI
[1] È vietato miscelare categorie diverse di rifiuti
pericolosi «di cui all'allegato G» ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non
pericolosi.
[2] In deroga al divieto di cui al primo comma, la
miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o
materiali, può essere autorizzata ai sensi dell'art. 28 qualora siano
rispettate le condizioni di cui all'art. 2, secondo comma, ed al fine di
rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.
[3] Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui
all'art. 51, quinto comma, chiunque viola il divieto di cui al primo comma è
tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati nel
caso in cui sia tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare le
condizioni di cui all'art. 2, secondo comma.
Art. 10.
ONERI
DEI PRODUTTORI E DEI DETENTORI
[1] Gli oneri relativi alle attività di smaltimento
sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore
autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate
nell'allegato B al presente decreto, e dei precedenti detentori o del
produttore dei rifiuti.
[2] Il produttore dei rifiuti speciali assolve i
propri obblighi con le seguenti priorità:
a )
autosmaltimento dei rifiuti;
b )
conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni
vigenti;
c )
conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di
raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita
convenzione;
d )
esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'art. 16 del presente
decreto.
[3] La responsabilità del detentore per il corretto
recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:
a ) in
caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
b ) in
caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di
recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il
formulario di cui all'art. 15 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario
entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero
alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione «alla
provincia» della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni
transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi «e la
comunicazione deve essere effettuata alla regione».
Art. 11.
CATASTO
DEI RIFIUTI
[1] Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente provvede con proprio
decreto alla riorganizzazione del catasto dei rifiuti istituito ai sensi
dell'art. 3 del decreto legge 9-9-1988, n. 397, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9-11-1988,
n. 475 , e successive modificazioni, in modo da assicurare un quadro
conoscitivo completo e costantemente aggiornato, anche ai fini della
pianificazione delle connesse attività di gestione, sulla base del sistema di
raccolta dei dati relativi alla gestione dei rifiuti di cui alla legge 25-1-1994, n.
70 , utilizzando la nomenclatura prevista nel catalogo europeo dei
rifiuti istituito con decisione della Commissione delle Comunità Europee del
20-12-1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee
n. 5 del 7-1-1994.
[2] Il catasto è articolato in una sezione nazionale,
che ha sede in Roma presso l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
(ANPA) e in sezioni regionali o delle province autonome presso le
corrispondenti Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione
dell'ambiente (ARPA) e, ove tali Agenzie non siano ancora costituite, presso la
regione.
[3] Chiunque effettua a titolo professionale attività
di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli
intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di
smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti
pericolosi e le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi di cui
all'art. 7, terzo comma, «lettere c ), d ), e g)» sono tenuti a
comunicare annualmente con le modalità previste dalla legge 25-1-1994, n.
70 , le quantità e le caratteristiche qualitative «dei rifiuti
oggetto delle predette attività». Sono esonerati da tale obbligo «gli
imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile con un volume di
affari annuo non superiore a lire quindicimilioni e», limitatamente alla
produzione di rifiuti non pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani di cui
all'articolo 2083 del codice civile (3) che non
hanno più di tre dipendenti. Nel caso in cui i produttori di rifiuti
conferiscano i medesimi al Servizio pubblico di raccolta, la comunicazione è
effettuata dal gestore del servizio «limitatamente alla quantità conferita» (4) .
[4] I comuni, o loro consorzi o comunità montane
ovvero aziende speciali con finalità di smaltimento dei rifiuti urbani e
assimilati comunicano annualmente secondo le modalità previste dalla legge 25-1-1994, n.
70 , le seguenti informazioni relative all'anno precedente:
a ) la
quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
b ) i soggetti
che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni
svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
c ) i
costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti
per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui
all'art. 49;
d ) i dati
relativi alla raccolta differenziata.
[5] Le sezioni regionali e provinciali e delle
province autonome del Catasto provvedono all'elaborazione dei dati ed alla
successiva trasmissione alla Sezione nazionale entro 30 giorni dal ricevimento,
ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 25-1-1994, n. 70, delle
informazioni di cui al terzo e quarto comma. L'ANPA elabora i dati,
evidenziando le tipologie e le quantità dei rifiuti prodotti, raccolti,
trasportati, recuperati e smaltiti, nonché gli impianti di smaltimento e di
recupero in esercizio, e ne assicura la pubblicità.
[6] Fino all'emanazione del decreto di cui al primo
comma continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.
[7] La riorganizzazione del Catasto di cui al primo e
secondo comma non deve comportare oneri ulteriori ed aggiuntivi per il bilancio
dello Stato.
Art. 12.
REGISTRI
DI CARICO E SCARICO
[1] «I soggetti di cui all'art. 11, terzo comma,
hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e
vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare le informazioni
sulle caratteristiche quantitative e qualitative dei rifiuti, da utilizzare per
la comunicazione annuale al Catasto». «Le annotazioni devono essere effettuate:
a ) per i
produttori almeno entro una settimana dalla produzione del rifiuto e dallo
scarico del medesimo;
b ) per i
soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro una settimana
dalla effettuazione del trasporto;
c ) per i
commercianti e gli intermediari almeno entro una settimana dalla effettuazione
della transazione relativa;
d ) per i
soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro
ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti».
[2] Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle
imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve,
inoltre, contenere:
a )
l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei
rifiuti;
b ) la
data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto
utilizzato;
c ) il
metodo di trattamento impiegato.
[3] «I registri sono tenuti presso ogni impianto di
produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonché
presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e
presso la sede dei commercianti e degli intermediari». I registri «integrati
con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti» sono conservati per cinque
anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi
alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere
conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere
consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.
«[3- bis ] I registri di carico e scarico
relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione delle reti e delle
utenze diffuse svolte dai soggetti pubblici e privati titolari di diritti
speciali o esclusivi ai sensi della direttiva 93/38/CEE attuata con il decreto
legislativo 17-3-1995,
n. 158 , che installano e gestiscono, direttamente o mediante
appaltatori, reti ed impianti per l'erogazione di forniture e servizi di
interesse pubblico, possono essere tenuti, nell'ambito della provincia dove
l'attività è svolta, presso le sedi di coordinamento organizzativo o altro
centro equivalente comunicato preventivamente alla provincia stessa».
[4] I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non
eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti
pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e
scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o
loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza
mensile, «mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi».
[5] Le informazioni contenute nel registro sono rese
in qualunque momento all'autorità di controllo che ne fa richiesta.
[6] In attesa dell'individuazione del modello
uniforme di registro di carico e scarico e degli eventuali documenti
sostitutivi, nonché delle modalità di tenuta degli stessi, continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti «che disciplinano le predette modalità di
tenuta dei registri».
Art. 13.
ORDINANZE
CONTINGIBILI E URGENTI
[1] Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni
vigenti in materia tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza,
qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela
della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il
Presidente della giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il
sindaco, nell'ambito delle rispettive competenze, possono emettere ordinanze
contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme
di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti «garantendo
un elevato livello di tutela della salute». Dette ordinanze sono comunicate al
Ministro dell'ambiente, «al Ministro della sanità e al Presidente della
regione» entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non
superiore a sei mesi.
[2] Entro centoventi giorni dall'adozione delle
ordinanze di cui al primo comma, il Presidente della Giunta regionale promuove
ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il
riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile
decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente
diffida il Presidente della giunta regionale a provvedere entro un congruo
termine, e in caso di protrazione dell'inerzia può adottare in via sostitutiva
tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.
[3] Le ordinanze di cui al primo comma indicano le
norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici
o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle
conseguenze ambientali.
[4] Le ordinanze di cui al primo comma non possono
essere reiterate per più di due volte. Qualora ricorrano comprovate necessità,
il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente può
adottare, sulla base di specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al primo
comma anche oltre i predetti termini.
[5] Le ordinanze di cui al primo comma che consentono
il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono
comunicate dal Ministro dell'ambiente alla Commissione dell'Unione Europea.
Art. 14.
DIVIETO
DI ABBANDONO
[1] L'abbandono e il deposito incontrollati di
rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
[2] È altresì vietata l'immissione di rifiuti di
qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e
sotterranee.
[3] Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui
agli artt. 50 e 51, chiunque viola i divieti di cui al primo e secondo comma è
tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei
rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e
con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali
tale violazione sia imputabile a titoli di dolo o colpa. Il sindaco dispone con
ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui
provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti
obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
[4] Qualora la responsabilità del fatto illecito di
cui al primo comma sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona
giuridica, ai sensi e per gli effetti del terzo comma sono tenuti in solido la
persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona
stessa.
Art. 15.
TRASPORTO
DEI RIFIUTI
[1] Durante il trasporto «effettuato da enti o
imprese» i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal
quale devono risultare, in particolare, i seguenti dati:
a ) norme
ed indirizzo del produttore e del detentore;
b )
origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c )
impianto di destinazione;
d ) data e
percorso dell'istradamento;
e ) nome e
indirizzo del destinatario.
[2] Il formulario di identificazione di cui al primo
comma deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal
detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del
formulario deve rimanere presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e
datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due
dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del
formulario devono essere conservate per cinque anni.
[3] Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti
pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme
vigenti in materia.
[4] Le disposizioni di cui al primo comma non si
applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce
il servizio pubblico «né ai trasporti di rifiuti che non eccedano la quantità
di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal
produttore dei rifiuti stessi» (5) .
[5] Il modello uniforme di formulario di
identificazione di cui al primo comma è adottato entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
«[5- bis ] I formulari di identificazione di
cui al primo comma devono essere numerati e vidimati dall'ufficio del registro
o dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e devono
essere annotati sul registro IVA-acquisti. La vidimazione dei formulari
predetti di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o
imposizione tributaria».
Art. 16.
SPEDIZIONI
TRANSFRONTALIERE
[1] Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono
disciplinate dal regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio dell'1-2-1993 (6) e successive modifiche ed integrazioni.
[2] Sono fatti salvi, ai sensi dell'art. 19 del regolamento
CEE n. 259/93, gli accordi in vigore tra lo Stato della Città del Vaticano, la
Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana. Alle importazioni di rifiuti
solidi urbani e assimilati provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e
dalla Repubblica di San Marino non si applicano le disposizioni di cui all'art.
20 del regolamento CEE n. 259/93.
[3] Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente, nel rispetto delle norme
del regolamento CEE n. 259/93 disciplina:
a ) i
criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie da
prestare per le spedizioni dei rifiuti, di cui all'art. 27 del regolamento;
b ) le
spese amministrative poste a carico dei notificatori ai sensi dell'art. 33,
paragrafo 1, del regolamento;
c ) le
specifiche modalità per il trasporto dei rifiuti prodotti negli Stati di cui al
secondo comma.
[4] Ai sensi e per gli effetti del regolamento:
a ) le
autorità competenti di spedizione e di destinazione sono le regioni e le
province autonome;
b )
l'autorità di transito è il Ministero dell'ambiente;
c )
corrispondente è il Ministero dell'ambiente.
[5] Le regioni e le province autonome comunicano le
informazioni di cui all'art. 38 del regolamento CEE n. 259/93 al Ministero
dell'ambiente, per il successivo inoltro alla Commissione dell'Unione Europea.
Art. 17.
BONIFICA
E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI
[1] Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto il Ministro dell'ambiente, «avvalendosi dell'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA)», (7)
definisc
a ) i
limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque
superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione
d'uso dei siti;
b ) le
procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;
c ) i
criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino
ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei progetti di
bonifica;
«c- bis ) tutte le operazioni di bonifica di
suoli e falde acquifere che facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici
mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo allo scopo di
evitare i rischi di contaminazione del suolo e delle falde acquifere».
«[1- bis ] I censimenti di cui al decreto del
Ministro dell'ambiente 16-5-1989 , sono estesi alle aree interne
ai luoghi di produzione, raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, in
particolare agli impianti a rischio di incidente rilevante di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 17-5-1988, n. 175 , e successive
modificazioni. Il Ministro dell'ambinete dispone, eventualmente attraverso
accordi di programma con gli enti provvisti delle tecnologie di rilevazione più
avanzate, la mappatura nazionale dei siti oggetto dei censimenti e la loro
verifica con le regioni».
[2] Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale,
il superamento dei limiti di cui al primo comma, lettera a ), ovvero
determina pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è
tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di
bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai
quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:
a ) deve
essere data, «entro quarantotto ore,» notifica al comune, alla provincia ed
alla regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo
ambientale e sanitario, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo
concreto ed attuale di inquinamento del sito;
b ) entro
le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a ),
deve essere data comunicazione al comune ed alla provincia ed alla regione
territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per
non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento,
contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale;
c ) entro
trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla
individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al comune
ed alla regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.
[3] I soggetti e gli organi pubblici che
nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali
i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno
comunicazione al comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a
provvedere ai sensi del secondo comma, nonché alla provincia ed alla regione.
[4] Il comune approva il progetto ed autorizza la
realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di
presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla regione.
L'autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto
presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le
garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della regione per la
realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo.
Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa
nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed
autorizzati dalla regione.
[5] Entro sessanta giorni dalla data di presentazione
del progetto di bonifica la regione può richiedere al comune che siano
apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al
progetto di bonifica.
[6] Qualora la destinazione d'uso prevista dagli
strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità
di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione
delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di
cui al quarto comma può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad
impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via
prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché
limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto
alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari
modalità per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove
occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.
«[6- bis ] Gli interventi di bonifica dei siti
inquinati possono essere assistiti, sulla base di apposita disposizione
legislativa di finanziamento, da contributo pubblico entro il limite massimo
del 50 per cento delle relative spese nel caso in cui sussistano preminenti
interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e
ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si applicano le
disposizioni di cui ai commi decimo e undicesimo».
[7] L'autorizzazione di cui al quarto comma
costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità,
di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti
le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nullaosta, i pareri
e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione è
l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del
progetto di bonifica.
[8] Il completamento degli interventi previsti dai
progetti di cui al secondo comma, lettera c ), è attestato da apposita
certificazione rilasciata dalla provincia competente per territorio.
[9] Qualora i responsabili non provvedano o non siano
individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di
ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente
competente e ove questo non provveda dalla regione, che si avvale anche di
altri enti pubblici. «Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi
le regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie
disponibilità di bilancio».
[10] Gli interventi di messa in sicurezza, di
bonifica e di ripristino ambientale «nonché la realizzazione delle eventuali
misure di sicurezza» (41) costituiscono onere reale
sulle aree inquinate di cui al secondo e terzo comma. L'onere reale deve essere
indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti
dell'art. 18, secondo comma, della legge 28-2-1985, n. 47 .
[11] Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la
bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate «nonché per la
realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, ai sensi del secondo e terzo
comma,» (42) sono assistite da privilegio speciale
immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2748 (8) , secondo comma, del codice civile. Detto privilegio
si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi
sull'immobile. «Le predette spese sono altresì assistite da privilegio generale
mobiliare» (9) .
«[11- bis ] Nel caso in cui il sito inquinato
sia soggetto a sequestro, l'autorità giudiziaria che lo ha disposto autorizza
l'accesso al sito per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza,
bonifica e ripristino ambientale delle aree, anche allo scopo di impedire
l'ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente peggioramento della
situazione ambientale» (43) .
[12] Le regioni predispongono sulla base delle
notifiche dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di
controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:
a ) gli
ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti
presenti;
b ) i
soggetti cui compete l'intervento di bonifica;
c ) gli
enti di cui la regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso di
inadempienza dei soggetti obbligati;
d ) la
stima degli oneri finanziari.
[13] Nel caso in cui il mutamento di destinazione
d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di
contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai
necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è
approvato dal comune ai sensi di cui al quarto e sesto comma. L'accertamento
dell'avvenuta bonifica è effettuato dalla Provincia ai sensi dell'ottavo comma.
«[13- bis ] Le procedure per gli interventi di
messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal
presente articolo possono essere comunque utilizzate ad iniziativa degli
interessati».
«[13- ter ] Gli interventi di messa in
sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale previsti dal presente
articolo vengono effettuati indipendentemente dalla tipologia, dalle dimensioni
e dalle caratteristiche dei siti inquinati nonché dalla natura degli
inquinamenti» (43) .
[14] I progetti relativi ad interventi di bonifica di
interesse nazionale sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai
sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del
Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione territorialmente competente.
«L'approvazione produce gli effetti di cui al settimo comma e, con esclusione
degli impianti di incenerimento e di recupero energetico, sostituisce, ove
prevista per legge, la pronuncia di valutazione di impatto ambientale degli
impianti da realizzare nel sito inquinato per gli interventi di bonifica».
[15] I limiti, le procedure, i criteri generali di
cui al primo comma ed i progetti di cui al quattordicesimo comma relativi ad
aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento sono definiti ed
approvati di concerto con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali.
«[15- bis ] Il Ministro dell'ambiente emana un
decreto recante indicazioni ed informazioni per le imprese industriali,
consorzi di imprese, cooperative, consorzi tra imprese industriali ed artigiane
che intendano accedere a incentivi e finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo
di nuove tecnologie di bonifica previsti dalla vigente legislazione.
[15- ter ] Il Ministero dell'ambiente e le
regioni rendono pubblica, rispettivamente, la lista di priorità nazionale e
regionale dei siti contaminati da bonificare» (10)
.
Capo II
COMPETENZE
Art. 18.
COMPETENZE
DELLO STATO
[1] Spettano allo Stato:
«a) le funzioni di indirizzo e coordinamento
necessarie all'attuazione del presente decreto da adottare ai sensi dell'art. 8
della legge 15-3-1997, n. 59 (11) »;
b ) la
definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata
dei rifiuti, nonché l'individuazione dei fabbisogni per lo smaltimento dei
rifiuti sanitari, anche al fine di ridurne la movimentazione;
c )
l'individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire e limitare,
anche mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale sui beni immessi al
consumo, la produzione dei rifiuti, nonché per ridurre la pericolosità degli
stessi;
d )
l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con più elevato
impatto ambientale, che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o
particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti
base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi;
e ) la
definizione dei piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero
e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
f )
l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della
raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti;
g )
l'individuazione delle iniziative e delle azioni, anche economiche, per
favorire il riciclaggio ed il recupero di materia prima dai rifiuti, nonché per
promuovere il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti ed il loro impiego
da parte della Pubblica Amministrazione e dei soggetti economici;
h )
l'individuazione degli obiettivi di qualità dei servizi di gestione dei
rifiuti;
i ) la
determinazione dei criteri generali per la elaborazione dei piani regionali di
cui all'art. 22, ed il coordinamento dei piani stessi;
l )
l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non
idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;
m )
l'indicazione dei criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione della
raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
n ) la
determinazione «d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» dei criteri
generali e degli standard di bonifica dei siti inquinati, nonché la
determinazione dei criteri per individuare gli interventi di bonifica che, in
relazione al rilievo dell'impatto sull'ambiente connesso all'estensione dell'area
interessata, alla quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, rivestono
interesse nazionale.
[2] Sono inoltre di competenza dello Stato:
a )
l'adozione delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti
pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, nonché delle norme e delle
condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli artt.
31, 32 e 33;
b ) la
determinazione e la disciplina delle attività di recupero dei prodotti di
amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto;
c ) la
determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche chimiche,
fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a
specifiche utilizzazioni degli stessi;
d ) la
determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai
fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti
urbani;
e ) la
definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione di
cui all'art. 15, primo e quinto comma;
f ) la
definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il campionamento e
l'analisi dei rifiuti;
g ) la
determinazione dei requisiti soggettivi e delle capacità tecniche e finanziarie
per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti;
h ) la
riorganizzazione e la tenuta del Catasto Nazionale dei rifiuti;
i ) la
regolamentazione del trasporto dei rifiuti e la definizione del formulario di
cui all'art. 15;
l )
l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche,
ambientali ed economiche possono essere smaltiti direttamente in discarica;
m )
l'adozione di un modello uniforme del registro di cui all'art. 12 e la
definizione delle modalità di tenuta dello stesso, nonché l'individuazione
degli eventuali documenti sostitutivi del registro stesso;
n )
l'individuazione dei beni durevoli di cui all'art. 44;
o )
l'aggiornamento degli allegati al presente decreto;
p )
l'adozione delle norme tecniche, delle modalità e delle condizioni di utilizzo
del prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare riferimento
all'utilizzo agronomico come fertilizzante, ai sensi della legge del
19-10-1984, n. 748, e successive modifiche e integrazione, del prodotto di
qualità ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati alla
fonte con raccolta differenziata;
«p- bis ) l'autorizzazione allo smaltimento di
rifiuti nelle acque marine in conformità alle disposizioni stabilite dalle
norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali vigenti in materia; tale
autorizzazione è rilasciata dal Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro
delle politiche agricole, su proposta dell'autorità marittima nella cui zona di
competenza si trova il porto più vicino al luogo dove deve essere effettuato lo
smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte la nave con il carico di
rifiuti da smaltire».
[3] Salvo che non sia diversamente disposto dal
presente decreto, le funzioni di cui al primo comma sono esercitate ai sensi
della legge 23-8-1988, n. 400, dal Ministro dell'ambiente.
[4] Salvo che non sia diversamente disposto dal
presente decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al secondo comma
sono adottate, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23-8-1988, n.
400, con decreti del Ministro dell'ambiente, nonché, quando le predette norme
riguardano i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto,
rispettivamente, con i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali
e dei trasporti e della navigazione.
Art. 19.
COMPETENZE
DELLE REGIONI
[1] Sono di competenza delle regioni, nel rispetto
dei principi previsti dalla normativa vigente e dal presente decreto:
a ) la
predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le province ed i comuni,
dei piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'art. 22;
b ) la
regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la
raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, con l'obiettivo
prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli
scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai
restanti rifiuti;
c )
l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di
aree inquinate;
d )
l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti,
anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti;
e )
l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero
dei rifiuti, anche pericolosi;
f ) le
attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il
regolamento CEE n. 259/93 attribuisce alle autorità competenti di spedizione e
di destinazione;
g ) la
delimitazione, in deroga all'ambito provinciale, degli ambiti ottimali per la
gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
h ) le linee
guida ed i criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di
bonifica e di messa in sicurezza, nonché l'individuazione delle tipologie di
progetti non soggetti ad autorizzazione;
i ) la
promozione della gestione integrata dei rifiuti, intesa come il complesso delle
attività volte ad ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo
smaltimento dei rifiuti;
l )
l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero
degli stessi;
m ) la
definizione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui
agli artt. 31, 32 e 33;
n ) la
definizione dei criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle
aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero
dei rifiuti;
«n- bis ) la definizione dei criteri per
l'individuazione degli impianti o luoghi adatti allo smaltimento e la
determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'art. 18, secondo
comma, lettera a ), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo
particolare».
[2] Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo
comma le regioni si avvalgono anche degli organismi individuati ai sensi del
decreto legge 4-12-1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21-1-1994, n.
61 .
[3] Le regioni privilegiano la realizzazione di
impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali,
compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le
iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle
discariche.
[4] Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto le regioni emanano norme affinché gli uffici pubblici
coprano il fabbisogno annuale di carta con una quota di carta riciclata pari
almeno al quaranta per cento del fabbisogno stesso.
«[4- bis ] Nelle aree portuali la gestione dei
rifiuti prodotti dalle navi è organizzata dalle autorità portuali, ove
istituite, o dalle autorità marittime, che provvedono anche agli adempimenti di
cui agli artt. 11 e 12».
Art. 20.
COMPETENZE
DELLE PROVINCE
[1] In attuazione dell'art. 14 della legge 8-6-1990, n.
142 , alle province competono, in particolare:
a ) le
funzioni amministrative concernenti la programmazione e l'organizzazione dello
smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;
b ) il
controllo e la verifica degli interventi di bonifica e del monitoraggio ad essi
conseguenti;
c ) il
controllo periodico su tutte le attività di gestione, «di intermediazione e di
commercio» dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni del
presente decreto;
d ) la
verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle
procedure semplificate di cui agli artt. 31, 32 e 33;
e )
l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di
coordinamento di cui all'art. 15, secondo comma, della legge 8-6-1990, n.
142 , ove già adottato, e delle previsioni di cui all'art. 22, terzo
comma, «lettere c ) ed e)», sentiti i comuni, delle zone idonee alla
localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani,
con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonché delle zone non idonee
alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
f )
l'iscrizione delle imprese e degli enti sottoposti alle procedure semplificate
di cui agli artt. 31, 32 e 33 ed i relativi controlli;
g )
l'organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e
assimilati sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati ai sensi
dell'art. 23.
[2] Per l'esercizio delle attività di controllo sulla
gestione dei rifiuti le province possono avvalersi anche delle strutture di cui
all'art. 7, del decreto legislativo 30-12-1992, n. 502, come sostituito
dall'art. 8 del decreto legislativo 7-12-1993, n. 517, con le modalità di cui
al terzo comma, nonché degli organismi individuati ai sensi del decreto legge
4-12-1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21-1-1994, n.
61 .
[3] Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le
province possono altresì avvalersi di organismi pubblici con specifiche
esperienze e competenze tecniche in materia, con i quali stipulano apposite
convenzioni.
[4] Gli addetti al controllo sono autorizzati ad
effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all'interno di
stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attività di
gestione dei rifiuti. Il segreto industriale non può essere opposto agli
addetti al controllo, che sono tenuti all'obbligo della riservatezza ai sensi
della normativa vigente.
[5] Il personale appartenente al Nucleo Operativo
Ecologico dell'Arma dei Carabinieri è autorizzato ad effettuare ispezioni e le
verifiche necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'art. 8
della legge 8-7-1986,
n. 349 . Restano ferme le altre disposizioni vigenti in materia di
vigilanza e controllo.
[6] Nell'ambito delle competenze di cui al primo
comma, le province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli
stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in
particolare, «l'effettuazione di adeguati controlli periodici sulle» attività
sottoposte alle procedure semplificate di cui agli artt. 31, 32 e 33, e che i
controlli riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti.
Art. 21.
COMPETENZE
DEI COMUNI
[1] I comuni effettuano la gestione dei rifiuti
urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa
nelle forme di cui alla legge 8-6-1990, n. 142 , e dell'art. 23.
[2] I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti
urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficacia,
efficienza ed economicità, stabiliscono in particolare:
a ) le
disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della
gestione dei rifiuti urbani;
b ) le
modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c ) le
modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei
rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse
frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d ) le
norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani
pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 7,
secondo comma, lettera f);
e ) le
disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e
trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni
merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
f ) le
modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al
recupero e allo smaltimento;
g )
l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai
rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei
criteri fissati ai sensi dell'art. 18, secondo comma, lettera d). Sono comunque
considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello
stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero,
di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o
sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade
marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.
[3] È, inoltre, di competenza dei comuni
l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati «ai sensi dell'art.
17».
[4] Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i
comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di
volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
[5] I comuni possono istituire, nelle forme previste
dalla legge 8-6-1990,
n. 142 , e successive modificazioni, servizi integrativi per la
gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
[6] I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed
alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle
stesse richieste.
[7] La privativa di cui al primo comma non si applica
alle attività di recupero dei rifiuti che rientrino nell'accordo di programma
di cui all'art. 22, undicesimo comma, ed alle attività di recupero dei rifiuti
assimilati.
[8] Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art.
6, primo comma, della legge 28-1-1994, n. 84 , e relativi decreti
attuativi.
Capo
III
PIANI
DI GESTIONE DEI RIFIUTI
Art. 22.
PIANI
REGIONALI
[1] Le regioni, sentite le province ed i comuni, nel
rispetto dei principi e delle finalità di cui agli artt. 1, 2, 3, 4 e 5, ed in
conformità ai criteri stabiliti dal presente articolo, predispongono piani
regionali di gestione dei rifiuti assicurando adeguata pubblicità e la massima
partecipazione dei cittadini, ai sensi dell'art. 25 della legge 7-8-1990, n.
241 .
[2] I piani regionali di gestione dei rifiuti
promuovono la riduzione delle quantità, dei volumi e della pericolosità dei
rifiuti.
[3] Il piano regionale di gestione dei rifiuti
prevede inoltre:
a ) le
condizioni ed i criteri tecnici secondo i quali, nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia, gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad
eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad
insediamenti produttivi;
b ) la
tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei
rifiuti urbani da realizzare nella regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare
la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ambiti
territoriali ottimali di cui all'art. 23, nonché dell'offerta di smaltimento e
di recupero da parte del sistema industriale;
c ) il
complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire
la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza e di economicità,
e l'autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi
all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 23,
nonché ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a
quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di
rifiuti;
d ) la
stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento;
e ) i
criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee
alla localizzazione degli impianti di «smaltimento e recupero dei rifiuti,
nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo» smaltimento dei
rifiuti;
f ) le
iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire il
riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti;
g ) le
iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e di
energia;
h ) le
misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e
dello smaltimento dei rifiuti urbani;
«h- bis ) i tipi, le quantità e l'origine dei
rifiuti da recuperare o da smaltire;
— ter ) la determinazione, nel rispetto
delle norme tecniche di cui all'art. 18, secondo comma, lettera a ), di
disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare».
[4] Il piano regionale di gestione dei rifiuti è
coordinato con gli altri piani di competenza regionale previsti dalla normativa
vigente, ove adottati.
[5] Costituiscono parte integrante del piano
regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:
a )
l'ordine di priorità degli interventi, «basato su un criterio di valutazione
del rischio elaborato dall'ANPA» (12) ;
b )
l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli
inquinamenti presenti;
c ) le
modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino
prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero di
rifiuti urbani;
d ) la
stima degli oneri finanziari;
e ) le
modalità di smaltimento dei materiali da asportare.
[6] L'approvazione del piano regionale o il suo
adeguamento è condizione necessaria per accedere ai finanziamenti nazionali.
[7] La regione approva o adegua il piano «entro due
anni» (13) dalla data di entrata in vigore del
presente decreto; in attesa restano in vigore i piani regionali vigenti;
[8] In caso di inutile decorso del termine di cui al
settimo comma e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente diffida gli
organi regionali competenti ad adempiere entro un congruo termine e, in caso di
protrazione dell'inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari
alla elaborazione del piano regionale.
[9] Qualora le autorità competenti non realizzino gli
interventi previsti dal piano regionale nei termini e con le modalità
stabiliti, «e tali omissioni possono arrecare un grave pregiudizio
all'attuazione del piano stesso,» il Ministro dell'ambiente diffida le autorità
inadempienti a provvedere entro un termine non inferiore a 180 giorni. Decorso
inutilmente il termine, il Ministro dell'ambiente, in via sostitutiva, può
adottare tutti i provvedimenti necessari ed idonei per l'attuazione degli
interventi contenuti nel piano. A tal fine può avvalersi anche di commissari
delegati.
[10] I provvedimenti di cui al nono comma possono
riguardare interventi finalizzati a:
a )
attuare la raccolta differenziata dei rifiuti;
b )
provvedere al reimpiego, al recupero e al riciclaggio degli imballaggi
conferiti al servizio pubblico;
c )
introdurre sistemi di deposito cauzionale obbligatorio sui contenitori;
d )
favorire operazioni di trattamento dei rifiuti urbani ai fini del riciclaggio e
recupero degli stessi;
e )
favorire la realizzazione e l'utilizzo di impianti per il recupero dei rifiuti
solidi urbani.
[11] Sulla base di appositi accordi di programma
stipulati con il Ministro dell'ambiente, possono essere autorizzati, ai sensi
degli artt. 31 e 33, la costruzione e l'esercizio «o il solo esercizio»
all'interno di insediamenti industriali esistenti di impianti per il recupero
di rifiuti urbani non previsti dal piano regionale qualora ricorrano le
seguenti condizioni:
a ) siano
riciclati e recuperati come materia prima rifiuti provenienti da raccolta
differenziata, sia prodotto composto da rifiuti oppure sia utilizzato
combustibile da rifiuti;
b ) siano
rispettate le norme tecniche di cui agli artt. 31 e 33;
c ) siano
utilizzate le migliori tecnologie di tutela dell'ambiente;
d ) sia
garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti.
Art. 23.
GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI IN AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI
[1] Salvo diversa disposizione stabilita con legge
regionale gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani
sono le province. In tali ambiti territoriali ottimali le province assicurano
una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei
rifiuti, sentiti i comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni
del presente decreto.
[2] Per esigenze tecniche o di efficienza nella
gestione dei rifiuti urbani, le province possono autorizzare gestioni anche a
livello sub-provinciale purché, anche in tali ambiti territoriali sia superata
la frammentazione della gestione.
[3] I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale
di cui al primo comma, entro il termine perentorio di sei mesi dalla
delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani
secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.
[4] I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti
urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8-6-1990, n.
142, come integrata dall'art. 12 della legge 23-12-1992,
n. 498 .
[5] Per le finalità di cui al primo, secondo e terzo
comma, le province, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, «coordinano, sulla base della legge regionale
adottata», ai sensi della legge 8-6-1990, n. 142, e successive modificazioni,
le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel
medesimo ambito ottimale. Qualora la forma di cooperazione sia attuata per gli
effetti dell'art. 24 della legge 8-6-1990, n. 142, le province individuano gli
enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli
adempimenti ed i termini previsti per l'assicurazione delle convenzioni di cui
all'art. 24, primo comma, della legge 8-6-1990, n. 142. Dette convenzioni
determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione
del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo,
nonché gli altri elementi indicati all'art. 24, secondo comma, della legge
8-6-1990, n. 142. Decorso inutilmente il predetto termine le regioni e le
province autonome provvedono in sostituzione degli enti inadempienti.
Art. 24.
CONTRIBUTO
PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI IN DISCARICA
[1] In ogni ambito territoriale ottimale deve essere
assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti
percentuali minime di rifiuti prodotti:
a ) 15%
entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b ) 25%
entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
c ) 35% a
partire dal sesto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
[2] Il coefficiente di correzione di cui all'art. 3,
ventinovesimo comma, della legge 28-12-1995, n. 549, è determinato anche in
relazione al conseguimento degli obiettivi di cui al primo comma.
«[2- bis ] Con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza dei Presidenti delle regioni e
delle province autonome, vengono stabiliti la metodologia e i criteri di
calcolo delle percentuali di cui al primo comma» (44)
.
Art. 25.
ACCORDI
E CONTRATTI DI PROGRAMMA, INCENTIVI
[1] Ai fini dell'attuazione dei principi e degli
obiettivi stabiliti dal presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro dell'industria, può stipulare appositi accordi e
contratti di programma con enti pubblici o con le imprese maggiormente presenti
sul mercato o con le associazioni di categoria. Gli accordi ed i contratti di
programma hanno ad oggetto, in particolare:
a )
l'attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e
ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
b ) la
sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo sviluppo di processi
produttivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la produzione
dei rifiuti e la loro pericolosità, e ad ottimizzare il recupero dei rifiuti
stessi;
c ) lo
sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire metodi di
produzione di beni con impiego di materiali meno inquinanti e comunque
riciclabili;
d ) le
modifiche del ciclo produttivo e la riprogettazione di componenti, macchine e
strumenti di controllo;
e ) la
sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati, confezionati
e messi in commercio in modo da ridurre la quantità e la pericolosità dei
rifiuti e i rischi di inquinamento;
f ) la
sperimentazione, la promozione e l'attuazione di attività di riutilizzo,
riciclaggio e recupero di rifiuti;
g )
l'adozione di tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti
nell'impianto di produzione;
h ) lo
sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di controllo per l'eliminazione
dei rifiuti e delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti;
i )
l'impiego da parte dei soggetti economici e dei soggetti pubblici dei materiali
recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
l )
l'impiego di sistemi di controllo del recupero e della riduzione di rifiuti.
[2] Il Ministro dell'ambiente, può altresì stipulare
appositi accordi e contratti di programma con le imprese maggiormente presenti
sul mercato nazionale e con le associazioni di categoria per:
a )
promuovere e favorire l'utilizzo di sistemi di ecolabel e di eco-audit;
b )
attuare programmi di ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo di
utilità ai fini del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero di materia
prima, anche mediante procedure semplificate per la raccolta ed il trasporto
dei rifiuti, le quali devono comunque garantire un elevato livello di
protezione dell'ambiente.
[3] I predetti accordi sono stipulati di concerto con
il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali qualora riguardino
attività collegate alla produzione agricola.
[4] Il programma triennale di tutela dell'ambiente di
cui alla legge 28-8-1989,
n. 305 , individua le risorse finanziarie da destinarsi, sulla base
di apposite disposizioni legislative di finanziamento, agli accordi ed ai
contratti di programma di cui al primo e secondo comma, e fissa le modalità di
stipula dei medesimi.
Art. 26.
OSSERVATORIO
NAZIONALE SUI RIFIUTI
[1] Al fine di garantire l'attuazione delle norme di
cui al presente decreto legislativo, con particolare riferimento alla
prevenzione della produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti ed
all'efficacia, all'efficienza ed all'economicità della gestione dei rifiuti,
degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonché alla tutela della salute
pubblica e dell'ambiente, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente,
l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in seguito denominato Osservatorio.
L'Osservatorio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a ) vigila
sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
b )
provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento permanente di criteri e
specifici obiettivi d'azione, nonché alla definizione ed all'aggiornamento
permanente di un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei
rifiuti;
c )
esprime il proprio parere sul Programma generale di prevenzione di cui all'art.
42 e lo stesso lo trasmette per l'adozione definitiva al Ministro dell'ambiente
ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato «ed alla
Conferenza Stato-regioni»;
d )
predispone il Programma generale di prevenzione di cui all'art. 42 qualora il
Consorzio Nazionale Imballaggi non provveda nei termini previsti;
e )
verifica l'attuazione del Programma Generale di cui all'art. 42 ed il
raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio;
f )
verifica i costi di recupero e smaltimento;
g )
elabora il metodo normalizzato di cui all'art. 49, quinto comma, e lo trasmette
per l'approvazione ai Ministri dell'ambiente e dell'industria;
h )
verifica livelli di qualità dei servizi erogati;
i )
predispone un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e
dei rifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione ai Ministri dell'ambiente,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità.
[2] L'Osservatorio è costituito con decreto del
Ministro dell'ambiente, ed è composto «da nove membri», scelti tra persone
esperte in materia, di cui:
a ) tre
designati dal Ministro dell'ambiente, di cui uno con funzioni di Presidente;
b ) due
designati dal Ministro dell'industria, di cui uno con funzioni di
vice-presidente;
c ) uno
designato dal Ministro della sanità;
d ) uno
designato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;
d-bis )
uno designato dal Ministro del tesoro;
d-ter )
uno designato dalla Conferenza Stato-regioni».
[3] I membri durano in carica cinque anni. Il trattamento
economico spettante ai membri dell'Osservatorio «e della segreteria tecnica» è
determinato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
dell'ambiente ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
[4] Con decreto del Ministro dell'ambiente, da
emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono definite le modalità organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio e
della Segreteria tecnica.
[5] All'onere derivante dalla costituzione e dal
funzionamento dell'Osservatorio e della segreteria tecnica pari a lire due
miliardi, aggiornate annualmente in relazione al tasso di inflazione, provvede
il Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'art. 41 con un contributo di pari
importo a carico dei consorziati. Dette somme sono versate dal Comitato
Nazionale Imballaggi all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Le spese per il funzionamento
del predetto Osservatorio sono subordinate alle entrate.
«[5- bis ] Al fine di consentire l'avviamento
ed il funzionamento dell'attività dell'osservatorio nazionale sui rifiuti, in
attesa dell'attuazione di quanto disposto al quinto comma, è autorizzata la
spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1998 da iscrivere in apposita unità
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente» (14) .
Capo IV
AUTORIZZAZIONI
E ISCRIZIONI
Art. 27.
APPROVAZIONE
DEL PROGETTO E AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO
E DI RECUPERO DEI RIFIUTI
[1] I soggetti che intendono realizzare nuovi
impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono
presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando
il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per
la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia
urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro, e di
igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di
valutazione di impatto ambientale statale ai sensi della normativa vigente,
alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità
competente ai predetti fini ed il termine di cui al terzo comma resta sospeso
fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi
dell'art. 6, quarto comma, della legge 8-7-1986, n. 349 , e successive modifiche
ed integrazioni.
[2] Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda
di cui al primo comma, la regione nomina un responsabile del procedimento e
convoca una apposita conferenza cui partecipano i responsabili degli uffici
regionali competenti, e i rappresentanti degli enti locali interessati. Alla
conferenza è invitato a partecipare anche il richiedente l'autorizzazione o un
suo rappresentante al fine di acquisire informazioni e chiarimenti.
[3] Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la
conferenza:
a )
procede alla valutazione dei progetti;
b )
acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto
con le esigenze ambientali e territoriali;
c )
acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di
compatibilità ambientale;
d )
trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla giunta regionale.
[4] Per l'istruttoria tecnica della domanda la
regione può avvalersi degli organismi individuati ai sensi del decreto legge
4-12-1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21-1-1994, n.
61 .
[5] Entro trenta giorni dal ricevimento delle
conclusioni della conferenza, e sulla base delle risultanze della stessa, la
Giunta regionale approva il progetto e autorizza la realizzazione
dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri,
autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali.
L'approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico
comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed
indifferibilità dei lavori.
[6] Nel caso in cui il progetto approvato riguardi
aree vincolate ai sensi della legge 29-6-1939, n. 1497 , e del decreto legge
27-6-1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8-8-1985, n.
431 , si applicano le disposizioni di cui al nono comma dell'art. 82
del decreto del Presidente della Repubblica 24-7-1977, n.
616 , come modificato dal decreto legge 27-6-1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8-8-1985, n. 431.
[7] In caso di mancato rispetto del termine
complessivo di cui al secondo, terzo e quinto comma, le regioni emanano le
norme necessarie per disciplinare l'intervento sostitutivo.
[8] Le procedure di cui al presente articolo si
applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso di
esercizio, che comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono
più conformi all'autorizzazione rilasciata.
[9] Contestualmente alla domanda di cui al primo
comma può essere presentata domanda di autorizzazione all'esercizio delle
operazioni di smaltimento e di recupero di cui all'art. 28. In tal caso la
regione autorizza le operazioni di smaltimento e di recupero contestualmente
all'adozione del provvedimento che autorizza la realizzazione dell'impianto.
Art. 28.
AUTORIZZAZIONE
ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI SMALTIMENTO E RECUPERO
[1] L'esercizio delle operazioni di smaltimento e di
recupero dei rifiuti è autorizzato dalla regione competente per territorio
entro novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte
dell'interessato. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni
necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'art. 2, ed in
particolare:
a ) i tipi
ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;
b ) i
requisiti tecnici, con particolare riferimento alla compatibilità del sito,
alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti, ed
alla conformità dell'impianto al progetto approvato;
c ) le
precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
d ) il
luogo di smaltimento;
e ) il
metodo di trattamento e di recupero;
f ) i
limiti di emissione in atmosfera, che per i processi di trattamento termico dei
rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico, non possono essere meno
restrittivi di quelli fissati per gli impianti di incenerimento dalle direttive
comunitarie 89/369/CEE del Consiglio del 8-6-1989, 89/429/CEE del Consiglio del
21-6-1989, 94/67/CE del Consiglio del 16-12-1994 (15)
, e successive modifiche ed integrazioni;
g ) le
prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e
ripristino del sito;
h ) le
garanzie finanziarie;
i )
l'idoneità del soggetto richiedente.
[2] I rifiuti pericolosi possono essere smaltiti in
discarica solo se preven-tivamente catalogati ed identificati secondo le
modalità fissate dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
sanità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
[3] L'autorizzazione di cui al primo comma è concessa
per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile. A tale fine, entro centottanta
giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita
domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione
stessa.
[4] Quando a seguito di controlli successivi all'avviamento
degli impianti questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui all'art.
27, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute
nell'atto di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di cui al primo
comma, quest'ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici
mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia provveduto a rendere
quest'ultimo conforme all'autorizzazione, l'autorizzazione è revocata.
«[5] Fatti salvi l'obbligo della tenuta dei registri
di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'art. 12, ed il divieto di
miscelazione, le disposizioni del presente articolo non si applicano al
deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite
dall'art. 6, primo comma, lettera m)».
[6] Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni
di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali
sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28-1-1994, n.
84 . L'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non
può essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli
adempimenti di cui «all'art. 16, nel caso di» trasporto transfrontaliero di
rifiuti.
[7] Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero,
ad esclusione della sola riduzione volumetrica, sono autorizzati in via
definitiva dalla regione ove l'interessato ha la sede di rappresentanza. Per lo
svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale
l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto,
deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le
specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando
l'autorizzazione di cui al primo comma e l'iscrizione all'Albo nazionale delle
imprese di gestione dei rifiuti, nonché l'ulteriore documentazione richiesta.
La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività
con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico
sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.
Art. 29.
AUTORIZZAZIONE
DI IMPIANTI DI RICERCA E DI SPERIMENTAZIONE
[1] I termini di cui agli artt. 27 e 28 sono ridotti
alla metà per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti
di ricerca e di sperimentazione qualora siano rispettate le seguenti
condizioni:
a ) le
attività di gestione degli impianti non comportino utile economico;
b ) gli
impianti abbiano una potenzialità non superiore a 5 tonnellate al giorno, salvo
deroghe giustificate dall'esigenza di effettuare prove di impianti
caratterizzati da innovazioni, che devono però essere limitate alla durata di
tali prove.
[2] La durata dell'autorizzazione di cui al primo
comma è di un anno, salvo proroga che può essere concessa previa verifica
annuale dei risultati raggiunti e non può superare comunque i due anni.
[3] Qualora il progetto o la realizzazione
dell'impianto non siano stati approvati e autorizzati entro il termine di cui
al primo comma, l'interessato può presentare istanza al Ministro dell'ambiente,
che si esprime nei successivi sessanta giorni. La garanzia finanziaria in tal
caso è prestata a favore dello Stato.
[4] In caso di rischio di agenti patogeni o di
sostanze sconosciute e pericolose dal punto di vista sanitario l'autorizzazione
di cui al primo comma è rilasciata dal Ministro dell'ambiente.
Art. 30.
IMPRESE
SOTTOPOSTE AD ISCRIZIONE
[1] L'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi
di smaltimento dei rifiuti istituito ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge
31-8-1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29-10-1987,
n. 441 , assume la denominazione di Albo nazionale delle imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti, di seguito denominato Albo, ed è articolato
in un comitato nazionale, con sede presso il Ministero dell'ambiente, ed in
Sezioni regionali, istituite presso le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione. I componenti del Comitato
nazionale e delle Sezioni regionali durano in carica cinque anni.
[2] Il comitato nazionale dell'Albo ha potere
deliberante ed è composto da 15 membri esperti nella materia nominati con
decreto del Ministro dell'ambiente; e designati rispettivamente:
a ) due
dal Ministro dell'ambiente, di cui uno con funzioni di Presidente;
b ) uno
dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con funzioni di
vicepresidente;
c ) uno
dal Ministro della sanità;
d ) uno
dal Ministro dei trasporti e della navigazione;
e ) tre
dalle Regioni;
f ) uno
dall'Unione italiana delle Camere di Commercio;
g ) sei
dalle categorie economiche, di cui due dalle categorie degli autotrasportatori.
[3] Le Sezioni regionali dell'Albo sono istituite con
decreto del Ministro dell'ambiente da emanarsi entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e sono composte:
a ) dal
Presidente della Camera di commercio o da un membro del Consiglio camerale
all'uopo designato, con funzioni di presidente;
b ) da un
funzionario o dirigente esperto in rappresentanza della giunta regionale con
funzioni di vicepresidente;
c ) da un
funzionario o dirigente esperto in rappresentanza delle province designato dall'Unione
Regionale delle Province;
d ) da un
esperto designato dal Ministro dell'ambiente.
[4] «Le imprese che svolgono attività di raccolta e
trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le imprese che
raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti
pericolosi che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di
trenta litri al giorno effettuati dal produttore degli stessi rifiuti» (16) , nonché le imprese che intendono effettuare
attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di
commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di
smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, e di gestione di impianti
mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, devono essere iscritte
all'Albo. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e sostituisce
l'autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di
commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione
abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai
sensi del presente decreto.
[5] L'iscrizione di cui al quarto comma ed i
provvedimenti di sospensione di revoca, di decadenza e di annullamento
dell'iscrizione, nonché, «dal 1° gennaio 1998,» l'accettazione delle garanzie
finanziarie, sono deliberati dalla sezione regionale dell'Albo della regione
ove ha sede legale l'interessato, in conformità alla normativa vigente ed alle
direttive emesse dal Comitato nazionale.
[6] Con decreti del Ministro dell'ambiente, da
adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definite le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo,
nonché i requisiti, i termini, le modalità ed i diritti d'iscrizione, le modalità
e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore
dello Stato dalle imprese di cui al quarto comma, in conformità ai seguenti
principi:
a )
individuazione di requisiti univoci per l'iscrizione, al fine di semplificare
le procedure;
b )
coordinamento con la normativa vigente sull'autotrasporto, in coerenza con le
finalità di cui alla lettera a);
c )
trattamento uniforme dei componenti delle Sezioni regionali, per garantire
l'efficienza operativa;
d )
effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e i diritti
annuali d'iscrizione.
[7] In attesa dell'emanazione dei decreti, di cui al
secondo e terzo comma continuano ad operare, rispettivamente, il Comitato
nazionale e le Sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese esercenti
servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 1 del decreto legge
31-8-1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29-10-1987,
n. 441 . L'iscrizione all'Albo è deliberata ai sensi della legge
11-11-1996, n. 575.
[8] Fino all'emanazione dei decreti di cui al sesto
comma continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. «Le imprese che
intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni
contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti devono
iscriversi all'albo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle relative
norme tecniche».
[9] Restano valide ed efficaci le iscrizioni
effettuate e le domande d'iscrizione presentate all'Albo nazionale delle
imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 10 del
decreto legge 31-8-1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29-10-1987,
n. 441 , e successive modificazioni ed integrazioni e delle
disposizioni di attuazione relative, alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
[10] Il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e
di capacità finanziaria per l'iscrizione all'Albo delle aziende speciali, dei
consorzi e delle società di cui all'art. 22 della legge 8-6-1990, n.
142 , che esercitano i servizi di gestione dei rifiuti, è garantito
dal comune «o dal consorzio di comuni». L'iscrizione all'Albo è effettuata sulla
base di apposita comunicazione di inizio di attività del comune «o del
consorzio di comuni» alla sezione regionale dell'Albo territorialmente
competente ed è efficace solo per le attività svolte nell'interesse del comune
medesimo o dei consorzi ai quali il comune stesso partecipa.
[11] Avverso i provvedimenti delle sezioni regionali
dell'Albo gli interessati possono promuovere, entro trenta giorni dalla
notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo.
[12] Alla segreteria dell'Albo è destinato personale
comandato da amministrazioni dello Stato ed enti pubblici, secondo criteri
stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
del Tesoro.
[13] Agli oneri per il funzionamento del Comitato
nazionale e delle Sezioni regionali si provvede con le entrate derivanti dai
diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le modalità
previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 20-12-1993 e successive
modifiche.
[14] Il decreto del Presidente della Repubblica
9-5-1994, n.
407 , non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di
competenza dell'Albo.
[15] Per le attività di cui al quarto comma, le
autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10-9-1982, n.
915 , in scadenza, sono prorogate, a cura delle amministrazioni che
le hanno rilasciate, fino alla data di efficacia dell'iscrizione all'Albo o a
quella della decisione definitiva sul provvedimento di diniego di iscrizione.
Le stesse amministrazioni adottano i provvedimenti di diffida, di variazione,
di sospensione o di revoca delle autorizzazioni predette.
[16] Le imprese che effettuano attività di raccolta e
trasporto dei rifiuti «sottoposti a procedure semplificate ai sensi» dell'art.
33, ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero, non sono
sottoposte alle garanzie finanziarie di cui al sesto comma e sono iscritte
all'Albo previa comunicazione di inizio attività alla sezione regionale
territorialmente competente. Detta comunicazione deve essere rinnovata ogni due
anni e deve essere corredata «da idonea documentazione predisposta ai sensi del
decreto ministeriale 21-6-1991, n. 324 , e successive modifiche
ed integrazioni, nonché delle deliberazioni del Comitato nazionale» dalla quale
risultino i seguenti elementi:
a ) la
quantità, la natura, l'origine e la destinazione dei rifiuti;
b ) la
frequenza media della raccolta;
c ) la
rispondenza delle caratteristiche tecniche e della tipologia del mezzo
utilizzato ai requisiti stabiliti dall'Albo «in relazione ai tipi di rifiuti da
trasportare»;
«d) il rispetto delle condizioni ed il possesso dei
requisiti soggettivi, di idoneità tecnica e di capacità finanziaria».
«[16- bis ] Entro dieci giorni dal ricevimento
della comunicazione di inizio di attività le sezioni regionali e provinciali
iscrivono le imprese di cui al primo comma in appositi elenchi dandone comunicazione
al Comitato nazionale, alla provincia territorialmente competente ed
all'interessato. Le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di
rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'art. 33 devono
conformarsi alle disposizioni di cui al sedicesimo comma entro il 15 gennaio
1998».
[17] Alla comunicazione di cui al sedicesimo comma si
applicano le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 7-8-1990, n. 241
.
Capo V
PROCEDURE
SEMPLIFICATE
Art. 31.
DETERMINAZIONE
DELLE ATTIVITÀ E DELLE CARATTERISTICHE DEI RIFIUTI PER L'AMMISSIONE ALLE
PROCEDURE SEMPLIFICATE
[1] Le procedure semplificate devono comunque
garantire un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci.
[2] Con decreti del Ministro dell'ambiente, e, per i
rifiuti agricoli e le attività che danno vita ai fertilizzanti, sono adottate
per ciascun tipo di attività le norme, che fissano i tipi e le quantità di
rifiuti, e le condizioni in base alle quali le attività di smaltimento di
rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli
stessi e le attività di recupero di cui all'allegato C sono sottoposte alle
procedure semplificate di cui agli artt. 32 e 33. Con la medesima procedura si provvede
all'aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni.
[3] Le norme e le condizioni di cui al secondo comma
sono individuate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e devono garantire che i tipi o le quantità di rifiuti ed i
procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire
un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare pregiudizio all'ambiente.
In particolare per accedere alle procedure semplificate le attività di trattamento
termico e di recupero energetico devono rispettare, inoltre, le seguenti
condizioni:
a ) siano
utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti speciali individuati
per frazioni omogenee;
b ) i
limiti di emissione non siano meno restrittivi di quelli stabiliti per gli
impianti di incenerimento dei rifiuti dalle direttive comunitarie 89/369/CEE
del Consiglio del 8-6-1989, 89/429/CEE del Consiglio del 21-6-1989, 94/67/CE
del Consiglio del 16-12-1994, e successive modifiche ed integrazioni, e dal
decreto del Ministro dell'ambiente 16-1-1995, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30-1-1995, n. 24. «Le prescrizioni
tecniche riportate all'art. 6, secondo comma, della direttiva 94/67/CE del
Consiglio del 16-12-1994 si applicano anche agli impianti termici produttivi
che utilizzano per la combustione comunque rifiuti pericolosi» (17) ;
c ) sia
garantita la produzione di una quota minima di trasformazione del potere
calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su base annuale.
[4] La emanazione delle norme e delle condizioni di
cui al secondo comma deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella
lista verde di cui all'allegato II del regolamento CEE n. 259/93, e successive
modifiche ed integrazioni.
[5] Per la tenuta dei registi di cui agli artt. 32,
terzo comma, e 33, terzo comma, e l'effettuazione dei controlli periodici,
l'interessato è tenuto a versare alla provincia un diritto di iscrizione
annuale determinato in relazione alla natura dell'attività con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del tesoro.
[6] La costruzione di impianti che recuperano rifiuti
nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui
al secondo e terzo comma è disciplinata dal decreto del Presidente della
Repubblica 24-5-1988,
n. 203 , e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di
impianti industriali. L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di
operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai sensi del presente
articolo resta comunque sottoposta alle disposizioni di cui agli artt. 27 e 28.
[7] Alle denunce e alle domande disciplinate dal
presente Capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26-4-1992, n. 300 , e successive modifiche
ed integrazioni. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 21 della
legge 7-8-1990,
n. 241 .
Art. 32.
AUTOSMALTIMENTO
[1] A condizione che siano rispettate le norme
tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi del primo, secondo e
terzo comma dell'art. 31, le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi
effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi possono essere intraprese
decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia
competente territorialmente.
[2] Le norme tecniche di cui al primo comma prevedono
in particolare:
a ) il
tipo, la quantità, e le caratteristiche dei rifiuti da smaltire;
b ) il
ciclo di provenienza dei rifiuti;
c ) le
condizioni per la realizzazione e l'esercizio degli impianti;
d ) le
caratteristiche dell'impianto di smaltimento;
e ) la
qualità delle emissioni nell'ambiente.
[3] La provincia iscrive in un apposito registro le
imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività ed entro il
termine di cui al primo comma verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti
e dei requisiti richiesti. A tal fine alla comunicazione di inizio attività è
allegata una relazione dalla quale deve risultare:
a ) il
rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche di cui al primo
comma;
b ) il
rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle procedure autorizzative
previste dalla normativa vigente.
[4] Qualora la provincia accerti il mancato rispetto
delle norme tecniche e delle condizioni di cui al primo comma dispone con
provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione
dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa
vigente dette attività ed i suoi effetti entro il termine prefissato
dall'amministrazione.
[5] La comunicazione di cui al primo comma deve
essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale
delle operazioni di autosmaltimento.
[6] Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli
artt. 27 e 28 le attività di autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la
discarica di rifiuti.
Art. 33.
OPERAZIONI
DI RECUPERO
[1] A condizione che siano rispettate le norme
tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi del primo, secondo e
terzo comma, dell'art. 31, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti
possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio
di attività alla provincia territorialmente competente.
[2] Le condizioni e le norme tecniche di cui al primo
comma, in relazione a ciascun tipo di attività, prevedono in particolare:
a ) per i
rifiuti non pericolosi:
1) le quantità massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei
rifiuti utilizzabili nonché le condizioni specifiche alle quali le attività
medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal presente articolo;
3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in
relazione ai tipi o alle quantità dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i
rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza
usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
b ) per i
rifiuti pericolosi:
1) le quantità massime impiegabili;
2) provenienza, i tipi e caratteristiche dei rifiuti;
3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite
di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per
ogni tipo di rifiuto ed al tipo di attività e di impianto utilizzato, anche in
relazione alle altre emissioni presenti in sito;
4) altri requisiti necessari per effettuare forme
diverse di recupero;
5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in
relazione al tipo ed alle quantità di sostanze pericolose contenute nei rifiuti
ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per
la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare
pregiudizio all'ambiente.
[3] La provincia iscrive in un registro apposito le
imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività ed entro il termine
di cui al primo comma verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei
requisiti richiesti. A tal fine alla comunicazione di inizio di attività è
allegata una relazione dalla quale deve risultare:
a ) il
rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al primo
comma;
b ) il
possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;
c ) le
attività di recupero che si intendono svolgere;
d )
stabilimento, capacità di recupero e ciclo di trattamento o di combustione nel
quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati;
e ) le
caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.
[4] Qualora la provincia accerti il mancato rispetto
delle norme tecniche e delle condizioni di cui al primo comma dispone con
provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione
dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa
vigente dette attività ed i suoi effetti entro il termine prefissato
dall'amministrazione.
[5] La comunicazione di cui al primo comma deve
essere rinnovata ogni 5 anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle
operazioni di recupero.
[6] Sino all'adozione delle norme tecniche e delle
condizioni di cui al primo comma «e comunque non oltre quarantacinque giorni
dal termine del periodo di sospensione previsto dall'art. 9 della direttiva
83/189/CEE e dall'art. 3 della direttiva 91/689/CEE», le procedure di cui al
primo e secondo comma si applicano a chiunque effettui operazioni di recupero
dei rifiuti elencati rispettivamente nell'allegato 3 al decreto del Ministro
dell'ambiente 5-9-1994
, e nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 16-1-1995, pubblicato
nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 30-1-1995, n. 24, nel
rispetto delle prescrizioni ivi contenute; a tal fine si considerano valide ed
efficaci le comunicazioni già effettuate alla data di entrata in vigore del
presente decreto. «Le comunicazioni effettuate dopo la data di entrata in
vigore del presente decreto sono valide ed efficaci solo se a tale data la
costruzione dell'impianto, ove richiesto dal tipo di attività di recupero, era
stata già ultimata».
[7] La procedura semplificata di cui al presente
articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative
delle emissioni determinate dai rifiuti individuati «dalle norme tecniche di
cui al primo comma che già fissano i limiti di emissione in relazione alle
attività di recupero degli stessi», l'autorizzazione di cui all'art. 15,
lettera a ) del decreto del Presidente della Repubblica 24-5-1988, n.
203 .
[8] Le disposizioni semplificate dal presente
articolo non si applicano alle attività di recupero dei rifiuti urbani, ad
eccezione:
a ) delle
attività di riciclaggio e di recupero di materia prima e di produzione di
composti di qualità dai rifiuti provenienti da raccolta differenziata;
b ) delle
attività di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere combustibile da rifiuto
effettuate nel rispetto delle norme tecniche di cui al primo comma;
c )
dell'impiego di combustibile da rifiuto nel rispetto delle norme tecniche
specifiche adottate ai sensi del primo comma, che stabiliscono in particolare
la composizione merceologica e le caratteristiche qualitative del combustibile
da rifiuto ai sensi della lettera p ) dell'art. 6.
[9] Fermi restando il rispetto dei limiti di
emissione in atmosfera di cui all'art. 31, terzo comma, e dei limiti delle
altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni vigenti nonché fatta salva
l'osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro dell'ambiente, determina modalità, condizioni e misure
relative alla concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni
legislative all'utilizzazione dei rifiuti come combustibile per produrre
energia elettrica, tenuto anche conto dell'interesse pubblico prevalente al
recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a
preventive operazioni di trattamento finalizzate alla produzione di
combustibile da rifiuti.
[10] I rifiuti non pericolosi individuati con
apposite norme tecniche ai sensi del primo comma che vengono utilizzati in
operazioni non comprese tra quelle di cui all'allegato C sono sottoposti
unicamente alle disposizioni di cui agli artt. 10, terzo comma, 11, 12, e 15,
nonché alle relative norme sanzionatorie.
[11] Alle attività di cui ai commi precedenti si
applicano integralmente le norme ordinarie per lo smaltimento qualora i rifiuti
non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo al recupero.
[12] Le condizioni e le norme tecniche relative ai
rifiuti pericolosi di cui al primo comma sono comunicate alla Commissione
dell'Unione Europea tre mesi prima della loro entrata in vigore.
«[12- bis ] Le operazioni di messa in riserva
dei rifiuti pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte
alle procedure semplificate di comunicazione di inizio di attività soltanto se
effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di
recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'allegato C.
[12- ter ] Fatto salvo quanto previsto dal
comma 12- bis le norme tecniche di cui ai commi primo, secondo e terzo
stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva
non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di
riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9, nonché le modalità
di stoccaggio e i termini massimi entro cui i rifiuti devono essere avviati
alle predette operazioni».
Titolo
II
GESTIONE
DEGLI IMBALLAGGI
Art. 34.
AMBITO
DI APPLICAZIONE
[1] Il presente Titolo disciplina la gestione degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l'impatto
sull'ambiente ed assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente, sia per
garantire il funzionamento del mercato e prevenire l'insorgere di ostacoli agli
scambi, nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza ai sensi della
direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20-12-1994.
[2] La disciplina di cui al primo comma riguarda la
gestione di tutti gli imballaggi immessi sul mercato nazionale e di tutti i
rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da
industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici, a
qualsiasi altro livello, qualunque siano i materiali che li compongono.
[3] Restano fermi i requisiti vigenti in materia di
qualità degli imballaggi, quali quelli relativi alla sicurezza, alla protezione
della salute e all'igiene dei prodotti imballati, nonché le vigenti
disposizioni in materia di trasporto e sui rifiuti pericolosi.
[4] I requisiti per la fabbricazione di imballaggi
stabiliti dal presente titolo non si applicano agli imballaggi utilizzati per
un determinato prodotto prima del «31 dicembre 1994».
[5] Per un periodo non superiore a cinque anni dalla
data di entrata in vigore delle disposizioni del presente titolo è consentita
l'immissione sul mercato di imballaggi fabbricati prima di tale data e conformi
alle norme vigenti.
Art. 35.
DEFINIZIONI
[1] Ai fini dell'applicazione del presente Titolo si
intende per:
a )
imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a
contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti
finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al
consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché
gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
b )
imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in
modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente
finale o per il consumatore;
c )
imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da
costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità
di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente
finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento
degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza
alterare le caratteristiche;
d )
imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in
modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità
di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i
danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti ferroviari,
stradali, marittimi ed aerei;
e )
rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante
nella definizione di rifiuto di cui all'art. 6, primo comma, lettera d);
f )
gestione dei rifiuti di imballaggio: le attività di gestione di cui all'art. 6,
primo comma, lettera d);
g )
prevenzione: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo di prodotti e di
tecnologie non inquinanti, dalla quantità e della nocività per l'ambiente sia
delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di
imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del
processo di produzione, nonché in quella della commercializzazione, della
distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione post-consumo;
h )
riutilizzo: qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e
progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo
di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso
identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di
prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento
imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di
imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;
i )
riciclaggio: ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di
imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, compreso il
riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia;
l )
recupero dei rifiuti generati da imballaggi: tutte le pertinenti operazioni
previste dall'allegato C al presente decreto;
m )
recupero di energia: l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili
quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza
altri rifiuti ma con recupero di calore;
n )
riciclaggio organico: il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico
(biometanazione), ad opera di microrganismi ed in condizioni controllate, delle
parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui
organici stabilizzanti o di metano, ad esclusione dell'interramento in
discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico;
o )
smaltimento: tutte le pertinenti operazioni di cui all'allegato B al presente
decreto;
p )
operatori economici: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti ed
i trasformatori di imballaggi, gli addetti al riempimento e gli utenti, gli
importatori, i commercianti ed i distributori, le amministrazioni pubbliche e
gli organismi di diritto pubblico;
q )
produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i
trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di
imballaggio;
r )
utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli
utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;
s )
pubbliche amministrazioni e organismi di diritto pubblico: i soggetti e gli
enti che gestiscono il servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento
di rifiuti solidi urbani nelle forme di cui alla legge 8-6-1990, n.
142 , o loro concessionari;
t )
consumatore: l'utente finale che acquista o importa per proprio uso imballaggi,
articoli o merci imballate;
u )
accordo volontario: accordo ufficiale concluso tra le autorità pubbliche
competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti gli interlocutori
che desiderano, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per
raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 37.
Art. 36.
CRITERI
INFORMATORI DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO
[1] L'attività di gestione degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio si informa ai seguenti principi generali:
a )
incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della quantità e della
pericolosità degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, soprattutto
attraverso iniziative, anche di natura economica in conformità ai principi del
diritto comunitario, volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite ed a
ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione degli imballaggi, nonché a
favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili ed il riutilizzo degli
imballaggi;
b )
incentivazione del riciclaggio e del recupero di materia prima, sviluppo della
raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio e promozione di opportunità di
mercato per incoraggiare l'utilizzazione dei materiali ottenuti da imballaggi
riciclati e recuperati;
c )
riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggi destinati allo smaltimento
finale attraverso le altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggi;
« c-bis ) l'applicazione di misure di
prevenzione consistenti in programmi nazionali o azioni analoghe da adottarsi
previa consultazione degli operatori economici interessati».
[2] Al fine di assicurare la responsabilizzazione
degli operatori economici conformemente al principio «chi inquina paga» nonché
la cooperazione degli stessi secondo il principio della «responsabilità
condivisa», l'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio si ispira,
inoltre, ai seguenti principi:
a )
individuazione degli obblighi di ciascun operatore economico, garantendo che il
costo della raccolta, della valorizzazione e dell'eliminazione dei rifiuti di
imballaggio sia sostenuto dai produttori e dagli utilizzatori in proporzione
delle quantità di imballaggi immessi sul mercato nazionale e che la pubblica
amministrazione organizzi la raccolta differenziata;
b )
promozione di forme di cooperazione tra i soggetti economici ed istituzionali;
c )
informazione degli utenti degli imballaggi, ed in particolare dei consumatori;
d )
incentivazione della restituzione degli imballaggi usati e del conferimento dei
rifiuti di imballaggi in raccolta differenziata da parte del consumatore.
[3] Le informazioni di cui alla lettera c )
del secondo comma riguardano in particolare:
a ) i
sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili;
b ) il
ruolo «degli utenti di imballaggi ed in particolare dei consumatori» nel
processo di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio degli imballaggi e
dei rifiuti di imballaggio;
c ) il
significato dei marchi apposti sugli imballaggi quali si presentano sul
mercato;
d ) i
pertinenti elementi dei piani di gestione per gli imballaggi ed i rifiuti di
imballaggio.
[4] In conformità alle determinazioni assunte dalla
Commissione dell'Unione Europea, con decreto del Ministro dell'ambiente e del
Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, sono adottate le
misure tecniche che dovessero risultare necessarie nell'applicazione delle
disposizioni del presente Titolo, con particolare riferimento «agli imballaggi
pericolosi, anche domestici, nonché» agli imballaggi primari di apparecchiature
mediche e prodotti farmaceutici, ai piccoli imballaggi ed agli imballaggi di
lusso. Qualora siano interessati aspetti sanitari il predetto decreto è
adottato di concerto con il Ministro della sanità.
[5] Tutti gli imballaggi devono essere etichettati
opportunamente secondo le modalità stabilite «con decreto del Ministro
dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
in conformità alle determinazioni adottate» dalla Commissione dell'Unione
europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il
riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai
consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. Fino alla definizione
del sistema di identificazione europeo si applica, agli imballaggi per i
liquidi, la normativa vigente in materia di etichettatura.
Art. 37.
OBIETTIVI
DI RECUPERO E DI RICICLAGGIO
[1] Per conformarsi ai principi di cui all'art. 36, i
produttori e gli utilizzatori devono conseguire gli obiettivi finali di
riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggi fissati nell'allegato E ed
i relativi obiettivi intermedi.
[2] Per garantire il controllo del raggiungimento
degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, a partire dal 1° gennaio 1998, i
produttori e gli utilizzatori di imballaggi ed i soggetti impegnati nelle
attività di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio comunicano
annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25-1-1994, n.
70 , i dati di rispettiva competenza, riferiti all'anno solare
precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e
per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la
quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e
recuperati provenienti dal mercato nazionale; tali dati sono trasmessi all'ANPA
ai sensi dell'art. 2, secondo comma della legge 25-1-1994, n.
70 . Le predette comunicazioni possono essere presentate dai
consorzi di cui all'art. 40 per i soggetti che hanno aderito agli stessi, e
dalle associazioni di categoria per gli utilizzatori.
[3] Qualora gli obiettivi di riciclaggio e di
recupero dei rifiuti di imballaggio non siano raggiunti entro trenta giorni
dalle scadenze previste, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
alle diverse tipologie di materiali di imballaggi sono applicate misure di
natura economica, ivi comprese misure di carattere pecuniario, proporzionate al
mancato raggiungimento di singoli obiettivi, il cui introito è versato alle
entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnato con decreto del
Ministro del tesoro ad apposito capitolo del Ministero dell'ambiente. Dette
somme saranno utilizzate per promuovere la prevenzione, la raccolta
differenziata, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio
nell'ambito del Programma Triennale dell'Ambiente.
[4] Gli obiettivi di cui al primo comma sono riferiti
ai rifiuti di imballaggi generati sul territorio nazionale, nonché a tutti i
sistemi di riciclaggio e di recupero al netto degli scarti, e sono adottati ed
aggiornati «in conformità alla normativa comunitaria» con decreto del Ministro
dell'ambiente e del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato.
[5] Il Ministro dell'ambiente e il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato notificano alla Commissione
dell'Unione Europea, ai sensi e secondo le modalità di cui agli artt. 12, 16 e
17 della direttiva 94/62/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del
20-12-1994, la relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente titolo
accompagnata dai dati acquisiti ai sensi del secondo comma e i progetti delle
misure che si intendono adottare nell'ambito del titolo medesimo.
«[5- bis ] Il Ministro dell'ambiente e il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato periodicamente
forniscono all'Unione europea e agli altri Paesi membri i dati sugli imballaggi
e sui rifiuti di imballaggi secondo le tabelle e gli schemi adottati dalla
Commissione dell'Unione europea con la decisione 97/138/CE del 3-2-1997».
Art. 38.
OBBLIGHI
DEI PRODUTTORI E DEGLI UTILIZZATORI
[1] I produttori e gli utilizzatori sono responsabili
della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.
[2] Nell'ambito degli obiettivi di cui agli artt. 24
e 37, i produttori e gli utilizzatori adempiono all'obbligo della raccolta dei
rifiuti di imballaggi primari e degli altri rifiuti di imballaggi comunque
conferiti al servizio pubblico tramite il gestore del servizio medesimo. A tal
fine i produttori e gli utilizzatori «sono obbligati a partecipare al» (18) Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'art. 41.
«Per gli utilizzatori che partecipano al Consorzio nazionale degli imballaggi
la comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 37, viene presentata dal
soggetto che effettua la gestione dei rifiuti di imballaggio» (19) .
[3] Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di
recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della
raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private,
nonché all'obbligo del ritiro, su indicazione del Consorzio Nazionale
Imballaggi di cui all'art. 41, dei rifiuti di imballaggio conferiti dal
servizio pubblico, i produttori, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
delle disposizioni del presente titolo possono:
a )
organizzare autonomamente la raccolta, il riutilizzo, il riciclaggio ed il
recupero dei rifiuti di imballaggio;
b )
aderire ad uno dei consorzi di cui all'art. 40;
c )
mettere in atto un sistema cauzionale.
[4] Ai fini di cui al terzo comma gli utilizzatori
sono tenuti a ritirare gratuitamente gli imballaggi usati secondari e terziari
ed i rifiuti di imballaggio secondari e terziari nonché a consegnarli in un
luogo di raccolta organizzato dal produttore e concordato con lo stesso.
[5] I produttori che non aderiscono al Consorzio di
cui all'art. 40 devono dimostrare all'Osservatorio di cui all'art. 26, entro
novanta giorni dal termine di cui al terzo comma, di:
a )
adottare dei provvedimenti per il ritiro degli imballaggi usati da loro immessi
sul mercato;
b ) avere
organizzato la prevenzione della produzione dei rifiuti di imballaggio, la
riutilizzazione degli imballaggi e la raccolta, il trasporto, il riciclaggio ed
il recupero dei rifiuti di imballaggio;
c )
garantire che gli utenti finali degli imballaggi siano informati sul ritiro e
sulle sue relative possibilità.
[6] I produttori che non aderiscono ai Consorzi di
cui all'art. 40 devono inoltre elaborare e trasmettere al Consorzio Nazionale
Imballaggi di cui all'art. 41 un proprio Programma specifico di prevenzione che
costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di cui all'art.
42.
[7] Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire da
quello successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i
produttori che non aderiscono ai Consorzi di cui all'art. 40, sono tenuti a
presentare all'Osservatorio sui rifiuti di cui all'art. 26 una relazione sulla
gestione, comprensiva del programma specifico e dei risultati conseguiti nel
recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio, nella quale possono essere
evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e
le proposte eventuali di adeguamento della normativa.
[8] I produttori che non dimostrano di adottare
adeguati provvedimentisono obbligati a partecipare ai consorzi di cui all'art.
40, fatti salvi l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi e l'applicazione
delle sanzioni di cui all'art. 54.
[9] Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori
i costi per:
a ) il
ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio
secondari e terziari;
b ) la
raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio
pubblico;
c ) il
riutilizzo degli imballaggi usati;
d ) il
riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
e ) lo
smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.
[10] La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti
di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in raccolta
differenziata, non deve comportare oneri economici per il consumatore.
Art. 39.
RACCOLTA
DIFFERENZIATA E OBBLIGHI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
[1] La pubblica amministrazione deve organizzare
sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore
di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai
rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggi. In particolare:
a ) deve
essere garantita la copertura omogenea del territorio in ciascun ambito
ottimale, tenuto conto del contesto geografico;
b ) la
gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo criteri
che privilegiano l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio, nonché
il coordinamento con la gestione di altri rifiuti.
[2] Nel caso in cui la Pubblica amministrazione non
attivi la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i produttori e gli
utilizzatori possono organizzare tramite il Consorzio Nazionale Imballaggi di
cui all'art. 41 le attività di raccolta differenziata «dei rifiuti di
imballaggio primari» sulle superfici pubbliche o la possono integrare se
insufficiente.
«[2- bis ] La pubblica amministrazione
incoraggia, ove opportuno, l'utilizzazione di materiali provenienti da rifiuti
di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti.
[2- ter ] I Ministeri dell'ambiente e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato curano la pubblicazione delle
misure e degli obiettivi oggetto delle campagne di informazione di cui all'art.
41, secondo comma, lettera g).
[2- quater ] Il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato cura la pubblicazione dei numeri di riferimento
delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate di cui all'art. 43,
terzo comma, e comunica alla Commissione dell'Unione europea le norme nazionali
di cui allo stesso articolo, terzo comma, considerate conformi alle predette
norme armonizzate».
Art. 40.
CONSORZI
[1] Al fine di razionalizzare ed organizzare la
ripresa degli imballaggi usati, la raccolta dei rifiuti di imballaggi secondari
e terziari su superfici private, ed il ritiro, su indicazione del Consorzio
Nazionale Imballaggi di cui all'art. 41, dei rifiuti di imballaggi conferiti al
servizio pubblico, nonché il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di
imballaggio secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, i produttori
che non provvedono ai sensi dell'art. 38, terzo comma, lettere a ) e c
), costituiscono un Consorzio per ciascuna tipologia di materiale di
imballaggi.
[2] I Consorzi di cui al primo comma hanno
personalità giuridica di diritto privato e sono retti da uno statuto approvato
con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
[3] I mezzi finanziari per il funzionamento dei
Consorzi predetti sono costituiti dai proventi delle attività e dai contributi
dei soggetti partecipanti.
[4] Ciascun consorzio mette a punto e trasmette «al
Consorzio nazionale imballaggi ed all'Osservatorio di cui all'art. 26» un
proprio Programma specifico di prevenzione che costituisce la base per
l'elaborazione del programma generale di cui all'art. 42.
[5] Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire da
quello successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i
Consorzi trasmettono al Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'art. 41
l'elenco degli associati ed una relazione sulla gestione, comprensiva del
programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei
rifiuti di imballaggio, nella quale possono essere evidenziati i problemi
inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di
adeguamento della normativa.
Art. 41.
CONSORZIO
NAZIONALE IMBALLAGGI
[1] Per il raggiungimento degli obiettivi globali di
recupero e di riciclaggio e per garantire il necessario raccordo con l'attività
di raccolta differenziata effettuata dalle pubbliche amministrazioni, i
produttori e gli utilizzatori costituiscono in forma paritaria, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del
presente titolo, il Consorzio Nazionale Imballaggi, in seguito denominato
CONAI.
[2] Il CONAI svolge le seguenti funzioni:
a )
definisce, in accordo con le regioni e con le amministrazioni pubbliche
interessate, gli ambiti territoriali in cui rendere operante un sistema
integrato che comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto dei materiali
selezionati a centri di raccolta o di smistamento;
b )
definisce, con le pubbliche amministrazioni appartenenti ai singoli sistemi
integrati di cui alla lettera a ), le condizioni generali di ritiro da
parte dei produttori dei rifiuti selezionati provenienti dalla raccolta
differenziata;
c )
elabora ed aggiorna, sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui
agli artt. 38, sesto comma, e 40, «quarto comma», il Programma generale per la
prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
d )
promuove accordi di programma con le regioni e gli enti locali per favorire il
riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio, e ne garantisce
l'attuazione;
e )
assicura la necessaria cooperazione tra i consorzi di cui all'art. 40;
f )
garantisce il necessario raccordo tra l'amministrazione pubblica, i Consorzi e
gli altri operatori economici;
g )
organizza, in accordo con le pubbliche amministrazioni, le campagne di
informazione ritenute utili ai fini dell'attuazione del Programma generale;
h )
ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori i costi della raccolta
differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi
primari, o comunque conferiti al servizio di raccolta differenziata, in
proporzione alla quantità totale, al peso ed alla tipologia del materiale di
imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantità di
imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di
materiale.
«[2- bis ] Per il raggiungimento degli
obiettivi pluriennali di recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi di
gestione accantonati dal CONAI e dai consorzi di cui all'art. 40 nelle riserve
costituenti il loro patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito
a condizione che, sotto qualsiasi forma, sia rispettato il divieto di
distribuzione ai consorziati di tali avanzi e riserve, anche in caso di
scioglimento dei consorzi e del CONAI. I soggetti di cui all'art. 38, terzo
comma, lettera a), partecipano al finanziamento dell'attività del CONAI» (38) .
[3] Il CONAI può stipulare un accordo di programma
quadro su base nazionale con l'ANCI al fine di garantire l'attuazione del
principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e
pubblica amministrazione. In particolare, tale accordo stabilisce:
a )
«l'entità dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio da
versare ai comuni, determinati secondo criteri di efficienza, di efficacia ed
economicità di gestione del servizio medesimo», «nonché sulla base della
tariffa di cui all'art. 49, dalla data di entrata in vigore della stessa»;
b ) gli
obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti;
c ) le
modalità di raccolta dei rifiuti di imballaggio in relazione alle esigenze
delle attività di riciclaggio e di recupero.
[4] L'accordo di programma di cui al terzo comma è
trasmesso all'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'art. 26, che può
richiedere eventuali integrazioni e modifiche entro i successivi sessanta
giorni.
[5] Ai fini della ripartizione dei costi di cui al
secondo comma, lettera h ), sono esclusi dal calcolo degli imballaggi
riutilizzabili immessi sul mercato previa cauzione.
[6] Il CONAI «ha personalità giuridica di diritto
privato ed» (45) è retto da uno statuto approvato
con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, non ha fini di lucro e provvede ai mezzi
finanziari necessari per la sua attività con i proventi delle attività e con i
contributi dei consorziati.
- omissis -
Il comma 7 è stato abrogato dall'art. 10, comma 3, della legge 23-3-2001, n.
93 , con efficacia dal 19 aprile 2001.
[8] Al consiglio di amministrazione del CONAI partecipa con diritto di voto un
rappresentante dei consumatori indicato dal Ministro dell'ambiente e del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
[9] I consorzi obbligatori esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, previsti dall'art. 9- quater ,
del decreto legge 9-9-1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9-11-1988, n.
475 , cessano di funzionare all'atto della costituzione del
consorzio di cui al primo comma e comunque entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto. Il CONAI di cui al primo comma subentra nei
diritti e negli obblighi dei consorzi obbligatori di cui all'art. 9- quater del
decreto legge 9-9-1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9-11-1988, n.
475 , ed in particolare nella titolarità del patrimonio esistente
alla data del 31 dicembre 1996, fatte salve le spese di gestione ordinaria
sostenute dai Consorzi fino al loro scioglimento. Tali patrimoni dei diversi
Consorzi obbligatori saranno destinati ai costi della raccolta differenziata,
«riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggi primari o comunque conferiti
al servizio pubblico» della relativa tipologia di materiale.
[10] In caso di mancata costituzione del CONAI entro
i termini di cui al primo comma, e sino alla costituzione dello stesso, il
Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato nominano d'intesa un commissario ad acta per lo svolgimento
delle funzioni di cui al presente articolo.
«[10- bis ] In caso di mancata stipula degli
accordi di cui al secondo e terzo comma, il Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può
determinare con proprio decreto l'entità dei costi della raccolta differenziata
dei rifiuti di imballaggio a carico dei produttori e degli utilizzatori ai
sensi del decimo comma dell'art. 49, nonché le condizioni e le modalità di
ritiro dei rifiuti stessi da parte dei produttori» (20)
.
Art. 42.
PROGRAMMA
GENERALE DI PREVENZIONE E DI GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI
IMBALLAGGIO
[1] Sulla base dei programmi specifici di prevenzione
di cui agli artt. «38, sesto comma, e 40, quarto comma», il CONAI elabora un
Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti
di imballaggio che individua, con riferimento alle singole tipologie di
materiale di imballaggio, le misure relative ai seguenti obiettivi:
a )
prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio;
b )
accrescimento della proporzione della quantità dei rifiuti di imballaggi
riciclabili rispetto alla quantità di imballaggi non riciclabili;
c )
accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggi
riutilizzabili rispetto alla quantità di imballaggi non riutilizzabili;
d )
miglioramento delle caratteristiche dell'imballaggio allo scopo di permettere
ad esso di sopportare più tragitti o rotazioni nelle condizioni di utilizzo
normalmente prevedibili;
e )
realizzazione degli obiettivi di recupero e riciclaggio.
[2] Il Programma generale di prevenzione determina,
inoltre:
a ) la
percentuale in peso di ciascuna tipologia di rifiuti di imballaggio da
recuperare ogni cinque anni, e nell'ambito di questo obiettivo globale, sulla
base della stessa scadenza, la percentuale in peso da riciclare delle tipologie
singole di materiali di imballaggio, con un minimo percentuale in peso per
ciascun materiale;
b ) gli
obiettivi intermedi di recupero e riciclaggio rispetto agli obiettivi di cui
alla lettera a);
— Omissis —
La lettera c ) è stata abrogata, a partire dal 29 dicembre 1998, dal
comma 21 del'art. 1 della legge 9-12-1998, n. 426.
[3] Il Programma generale è trasmesso per il parere all'Osservatorio sui
rifiuti di cui all'art. 26 ed è approvato con decreto del Ministro
dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
«d'intesa con la» Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'ANCI. Con la medesima
procedura si provvede alle eventuali modificazioni ed integrazioni del
programma.
[4] Nel caso in cui il Programma generale non sia
predisposto entro il termine di centoventi giorni dalla costituzione del
Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'art. 41, e, successivamente,
dall'inizio del quinquennio di riferimento, lo stesso è elaborato in via
sostitutiva dall'Osservatorio di cui all'art. 26. In tal caso gli obiettivi di
recupero e riciclaggio sono quelli massimi previsti ai sensi della direttiva
94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20-12-1994, e successive
modifiche ed integrazioni.
[5] I piani regionali di cui all'art. 22 sono
integrati con un apposito capitolo relativo alla gestione degli imballaggi e
dei rifiuti di imballaggio in attuazione delle disposizioni del programma di
cui al primo e secondo comma.
Art. 43.
DIVIETI
[1] È vietato lo smaltimento in discarica degli
imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti
dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle
operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.
[2] A decorrere dal 1° gennaio 1998 è vietato
immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi
terziari di qualsiasi natura. Dalla stessa data eventuali imballaggi secondari
non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere
conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa
sia stata attivata.
[3] A decorrere dal 1° gennaio 1998 possono essere
commercializzati solo imballaggi rispondenti agli standard europei fissati dal
Comitato Europeo Normalizzazione in conformità ai requisiti essenziali
stabiliti dall'art. 9 della direttiva 94/62 CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20-12-1994, e dall'allegato F al presente decreto. Fino al 1°
gennaio 1998 «si presume che siano soddisfatti tutti i predetti requisiti
quando gli imballaggi sono» conformi alle pertinenti norme armonizzate i cui
numeri di riferimento sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle
Comunità Europee, ovvero, in mancanza delle pertinenti norme armonizzate, alle
norme nazionali considerate conformi ai requisiti predetti.
[4] È vietato immettere sul mercato imballaggi o
componenti di imballaggio, ad eccezione degli imballaggi costituiti interamente
di cristallo, con livelli totali di concentrazione di piombo, cadmio, mercurio
e cromo esavalente superiore a:
a ) 600
parti per milione (ppm) in peso a partire dal 30 giugno 1998;
b ) 250
ppm in peso a partire dal 30 giugno 1999;
c ) 100
ppm in peso a partire dal 30 giugno 2001.
[5] Con decreto del Ministro dell'ambiente e del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono determinate, in
conformità alle decisioni dell'Unione Europea:
a ) le
condizioni alle quali i livelli di concentrazione di cui al quarto comma non si
applicano ai materiali riciclati e ai circuiti di produzione localizzati in una
catena chiusa e controllata;
b ) le
tipologie di imballaggio esonerate dal requisito di cui al quarto comma,
lettera c).
Titolo
III
GESTIONE
DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI
Art. 44.
BENI
DUREVOLI
[1] I beni durevoli per uso domestico che hanno
esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore
contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente
ovvero devono essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono
la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani o agli appositi centri di
raccolta individuati ai sensi del secondo comma, a cura del detentore. «Ai fini
della corretta attuazione degli obiettivi e delle priorità stabilite dal
presente decreto, i produttori e gli importatori devono provvedere al ritiro,
al recupero e allo smaltimento dei beni durevoli consegnati dal detentore al
rivenditore, sulla base di appositi accordi di programma stipulati ai sensi
dell'art. 25».
[2] Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, promuove accordi di
programma tra le imprese che producono i beni di cui al primo comma, quelle che
li immettono al consumo, anche in qualità di importatori, ed i soggetti,
pubblici e privati, che ne gestiscono la raccolta, il recupero, il riciclaggio
e lo smaltimento. Gli accordi prevedono:
a ) la
messa a punto dei prodotti per le finalità di cui agli artt. 3 e 4;
b )
l'individuazione di centri di raccolta, diffusi su tutto il territorio
nazionale;
c ) il
recupero ed il riciclo dei materiali costituenti i beni;
d ) lo
smaltimento di quanto non recuperabile da parte dei soggetti che gestiscono il
servizio pubblico.
[3] Al fine di favorire la restituzione dei beni di
cui al primo comma ai rivenditori, i produttori, gli importatori ed i distributori,
e le loro associazioni di categoria, possono stipulare altresì accordi e
contratti di programma ai sensi dell'art. 25, secondo comma. «Ai medesimi fini
il ritiro, il trasporto e lo stoccaggio dei beni durevoli da parte dei
rivenditori firmatari, tramite le proprie associazioni di categoria, dei citati
accordi e contratti di programma non sono sottoposti agli obblighi della
comunicazione annuale al catasto, della tenuta dei registri di carico e
scarico, della compilazione e tenuta dei formulari, della preventiva
autorizzazione e della iscrizione all'Albo di cui agli artt. 11, 12, 15, 28 e
30 del presente decreto» (21) .
[4] Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, nel caso si manifestino particolari necessità di tutela della
salute pubblica e dell'ambiente relativamente allo smaltimento dei rifiuti
costituiti dai beni oggetto del presente articolo al termine della loro vita
operativa, può essere introdotto, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un sistema di cauzionamento
obbligatorio. La cauzione, in misura pari al 10% del prezzo effettivo di
vendita del prodotto e con il limite massimo di lire duecentomila, è svincolata
all'atto della restituzione, debitamente documentata, di un bene oggetto del
presente articolo ai centri di raccolta, ai servizi pubblici di nettezza urbana
o ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di
tipologia equivalente. Non sono tenuti a versare la cauzione gli acquirenti
che, contestualmente all'acquisto, provvedano alla restituzione al venditore di
un bene durevole di tipologia equivalente o documentino l'avvenuta restituzione
dello stesso alle imprese o ai centri di raccolta di cui al primo comma.
[5] In fase di prima applicazione i beni durevoli di
cui al primo comma, sottoposti alle disposizioni del presente articolo, sono:
a )
frigoriferi, surgelatori e congelatori;
b )
televisori;
c )
computer;
d )
lavatrici e lavastoviglie;
e )
condizionatori d'aria.
Art. 45.
RIFIUTI
SANITARI
[1] Il deposito temporaneo presso il luogo di
produzione di rifiuti sanitari pericolosi deve essere effettuato in condizioni
tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere
una durata massima di cinque giorni. Per quantitativi non superiori a duecento
litri detto deposito temporaneo può raggiungere i trenta giorni, alle
condizioni predette.
[2] Al direttore o responsabile sanitario della
struttura pubblica o privata compete la sorveglianza ed il rispetto della
disposizione di cui al primo comma, fino al conferimento dei rifiuti
all'operatore autorizzato al trasporto verso l'impianto di smaltimento.
[3] I rifiuti di cui al primo comma devono essere
smaltiti mediante termodistruzione presso impianti autorizzati ai sensi del
presente decreto. Qualora il numero degli impianti per lo smaltimento mediante
termodistruzione non risulti adeguato al fabbisogno, il Presidente della Regione,
d'intesa con il Ministro della sanità ed il Ministro dell'ambiente, può
autorizzare lo smaltimento dei rifiuti di cui al primo comma anche in discarica
controllata previa sterilizzazione. «Ai fini dell'acquisizione dell'intesa, i
Ministri competenti si pronunciano entro novanta giorni».
[4] Con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza tra lo Stato le
regioni e le province, sono:
a )
definite le norme tecniche di raccolta, disinfezione, sterilizzazione,
trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi;
b )
individuati i rifiuti di cui all'art. 7, secondo comma, lettera f ) «e
definite le norme tecniche per assicurare una corretta gestione degli stessi»;
c )
individuate le frazioni di rifiuti sanitari assimilati agli urbani nonché le
eventuali ulteriori categorie di rifiuti sanitari che richiedono particolari
sistemi di smaltimento.
[5] La sterilizzazione dei rifiuti sanitari
pericolosi effettuata al di fuori della struttura sanitaria che li ha prodotti
è sottoposta alle procedure autorizzative di cui agli artt. 27 e 28. In tal
caso al responsabile dell'impianto compete la certificazione di avvenuta
sterilizzazione.
Art. 46.
«VEICOLI
A MOTORE E RIMORCHI»
[1] Il proprietario di un veicolo a motore «o di un
rimorchio» che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo
ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero
dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli artt. 27 e 28. Tali
centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di
veicoli a motore.
[2] Il proprietario di un veicolo a motore «o di un
rimorchio» destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari
o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri
di cui al primo comma qualora intenda cedere il veicolo predetto «o rimorchio»
per acquistarne un altro.
[3] I veicoli a motore «o rimorchi» rinvenuti da
organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per
occupazione ai sensi degli artt. 927-929 e 923 del codice civile, sono
conferiti ai centri di raccolta di cui al primo comma nei casi e con le
procedure determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro, «dell'ambiente e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione».
[4] I centri di raccolta ovvero i concessionari o le
succursali rilasciano al proprietario del veicolo «o del rimorchio» consegnato per
la demolizione un certificato dal quale deve risultare la data della consegna,
gli estremi dell'autorizzazione del centro, le generalità del proprietario e
gli estremi di identificazione del veicolo, nonché l'assunzione da parte del
gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della
succursale dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di
cancellazione dal Pubblico registro Automobilistico (PRA).
«[5] Dal 30 giugno 1998 la cancellazione dal Pubblico
registro automobilistico (PRA) dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione
avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del
concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico
del proprietario del veicolo o del rimorchio. A tal fine, entro sessanta giorni
dalla consegna del veicolo e del rimorchio da parte del proprietario, il
titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della
succursale della casa costruttrice deve comunicare l'avvenuta consegna per la demolizione
del veicolo e consegnare il certificato di proprietà, la carta di circolazione
e le targhe al competente ufficio del PRA che provvede ai sensi e per gli
effetti dell'art. 103, primo comma, del decreto legislativo 30-4-1992, n. 285».
[6] Il possesso del certificato di cui al quarto
comma delibera il proprietario del veicolo dalla responsabilità civile, penale
e amministrativa connessa con la proprietà dello stesso.
«[6- bis ] I gestori di centri di raccolta, i
concessionari e i gestori delle succursali delle case costruttrici di cui ai
commi primo e secondo non possono alienare, smontare o distruggere i veicoli a
motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in
rottami senza prima aver adempiuto ai compiti di cui al quinto comma.
[6- ter ] Gli estremi della ricevuta
dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici
competenti devono essere annotati sull'apposito registro di entrata e di uscita
dei veicoli da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al decreto
legislativo 30-4-1992,
n. 285 .
[6- quater ] Agli stessi obblighi di cui al
comma 6- bis e 6- ter sono soggetti i responsabili dei centri di
raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'art. 159
del decreto legislativo 30-4-1992, n. 285, nel caso di demolizione del veicolo
ai sensi del quarto comma dell'art. 215 del predetto decreto legislativo
30-4-1992, n. 285».
— Omissis —
Il comma 6- quinquies viene omesso perché modificativo dell'art. 103 del
D. Leg. 30-4-1992, n. 285.
[7] È consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla
demolizione dei veicoli a motore ad esclusione di quelle che abbiano attinenza
con la sicurezza dei veicoli.
[8] Le parti di ricambio attinenti la sicurezza dei
veicoli sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di
autoriparazione, di cui alla legge 5-2-1992, n. 122, e sono utilizzate se
sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'art. 80 del
decreto legislativo 30-4-1992, n. 285 .
[9] L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui al
settimo e ottavo comma da parte delle imprese esercenti attività di
autoriparazione deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente.
[10] Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della
navigazione emana le norme tecniche relative alle caratteristiche degli
impianti di demolizione, alle operazioni di messa in sicurezza e
all'individuazione delle parti di ricambio attinenti la sicurezza di cui
all'ottavo comma.
Art. 47.
CONSORZIO
NAZIONALE DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DEGLI OLI E DEI GRASSI VEGETALI ED ANIMALI
ESAUSTI
[1] È istituito il Consorzio obbligatorio nazionale
di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, al
quale è attribuita la personalità giuridica di diritto privato.
[2] Il Consorzio non ha scopo di lucro ed è regolato
da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro 180
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
[3] Il Consorzio:
a )
assicura la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento ed il
riutilizzo degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti;
b )
assicura, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di inquinamento,
lo smaltimento di oli e grassi vegetali e animali esausti raccolti dei quali
non sia possibile o conveniente la rigenerazione;
c )
promuove lo svolgimento di indagini di mercato e di studi di settore al fine di
migliorare, economicamente e tecnicamente, il ciclo di raccolta, trasporto,
stoccaggio, trattamento e riutilizzo degli oli e grassi vegetali e animali
esausti.
[4] Le deliberazioni degli organi del Consorzio,
adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto,
sono vincolanti per tutte le imprese partecipanti.
[5] Partecipano al Consorzio:
«a)le imprese che producono o importano o detengono
oli e grassi vegetali ed animali, esausti»;
b ) le
imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali e animali esausti;
c ) le
associazioni nazionali di categoria delle imprese che effettuano la raccolta,
il trasporto e lo stoccaggio di oli e grassi vegetali e animali esausti.
[6] Le quote di partecipazione al Consorzio sono
determinate in base al rapporto tra la capacità produttiva di ciascun
consorziato e la capacità produttiva complessivamente sviluppata da tutti i
consorziati appartenenti alla medesima categoria.
[7] La determinazione e l'assegnazione delle quote
compete al consiglio di amministrazione del Consorzio che vi provvede
annualmente secondo quanto stabilito dallo statuto.
[8] Nel caso di incapacità o di impossibilità di
adempiere, per mezzo delle stesse imprese e aziende consorziate, agli obblighi
di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo degli oli e dei
grassi vegetali e animali esausti stabiliti dal presente decreto, il Consorzio
può nei limiti e nei modi determinati dallo Statuto, stipulare con le imprese
pubbliche e private contratti per l'assolvimento degli obblighi medesimi.
[9] Le risorse finanziarie del Consorzio sono
costituite:
a ) dai
proventi delle attività svolte dal Consorzio;
b ) dalla
gestione patrimoniale del fondo consortile;
c ) dalle
quote consortili;
d ) da
contributi di riciclaggio a carico dei produttori e degli importatori di oli e
grassi vegetali e animali per uso alimentare destinati al mercato interno,
determinati annualmente, per garantire l'equilibrio di gestione del Consorzio,
con decreto del Ministro dell'ambiente.
[10] Il Consorzio deve trasmettere annualmente al
Ministro dell'ambiente e al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato il bilancio preventivo e consuntivo entro sessanta giorni
dalla loro approvazione, unitariamente ad una relazione tecnica sull'attività
complessiva sviluppata dallo stesso Consorzio e dai singoli consorziati.
[11] A decorrere dalla data di scadenza del termine
di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto di approvazione dello Statuto di cui al secondo comma, chiunque, in
ragione della propria attività, detiene oli e grassi vegetali e animali esausti
è obbligato a conferirli al Consorzio direttamente o mediante consegna a
soggetti incaricati del Consorzio.
[12] Chiunque, in ragione della propria attività ed
in attesa del conferimento al Consorzio, detenga oli e grassi animali e
vegetali esausti, è obbligato a stoccare i medesimi in apposito contenitore
conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.
Art. 48.
CONSORZIO
PER IL RICICLAGGIO DI RIFIUTI DI BENI IN POLIETILENE
[1] Al fine di ridurre il flusso dei rifiuti di
polietilene destinati allo smaltimento è istituito il Consorzio per il
riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, esclusi gli imballaggi di cui
all'art. 35, primo comma, lettere a ), b ), c ) e d ),
«i beni di cui all'art. 44 e i rifiuti di cui agli artt. 45 e 46» (22) .
[2] Al Consorzio partecipano:
a ) i
produttori e gli importatori di beni in polietilene;
b ) i
trasformatori di beni in polietilene;
c ) le
associazioni nazionali di categoria rappresentative delle imprese che
effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei rifiuti di beni in
polietilene;
d ) le
imprese che riciclano e recuperano rifiuti di beni in polietilene.
[3] Il Consorzio si propone come obiettivo primario
di favorire il ritiro dei beni a base di polietilene al termine del ciclo di
utilità per avviarli ad attività di riciclaggio e di recupero. A tal fine il
Consorzio:
a )
promuove la gestione del flusso dei beni a base di polietilene;
b )
assicura la raccolta, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti
di beni in polietilene;
c )
promuove la valorizzazione delle frazioni di polietilene non riutilizzabili;
d )
promuove l'informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali
ed a favorire forme corrette di raccolta e di smaltimento;
e )
assicura l'eliminazione dei rifiuti di beni in polietilene nel caso in cui non
sia possibile o conveniente economicamente il riciclaggio, nel rispetto delle
disposizioni contro l'inquinamento.
[4] Nella distribuzione dei prodotti dei consorziati
il Consorzio può ricorrere a forme di deposito cauzionale.
[5] I mezzi finanziari per il funzionamento del
Consorzio sono costituiti:
a ) dai
proventi delle attività svolte dal consorzio;
b ) dai contributi
dei soggetti partecipanti;
c ) dalla
gestione patrimoniale del fondo consortile.
[6] Le deliberazioni degli organi del consorzio,
adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto,
sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti.
[7] Il Ministro dell'ambiente di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina ogni due
anni con proprio decreto gli obiettivi minimi di riciclaggio, e in caso di
mancato raggiungimento dei predetti obiettivi può stabilire un contributo
percentuale di riciclaggio da applicarsi sull'importo netto delle fatture
emesse dalle imprese produttrici ed importatrici di materia prima per forniture
destinate alla produzione di beni di polietilene per il mercato interno.
[8] Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto
privato, non ha scopo di lucro ed è retto da uno Statuto approvato con decreto
del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
[9] A decorrere dalla data di scadenza del termine di
novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
di approvazione dello Statuto di cui all'ottavo comma, chiunque, in ragione
della propria attività, detiene rifiuti di beni in polietilene è obbligato a
conferirli al consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati
dal consorzio.
Titolo
IV
TARIFFA
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
Art. 49.
ISTITUZIONE
DELLA TARIFFA
[1] La tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui
alla sezione II del Capo XVIII del Titolo III del testo unico della finanza
locale, approvato con regio decreto 14-9-1931, n. 1175, come sostitutivo
dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10-9-1982, n. 915, ed
al Capo III del decreto legislativo 15-11-1993, n. 507, è soppressa a decorrere
«dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di
cui al quinto comma, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale
copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la
tariffa di cui al secondo comma» (23) .
«[1- bis ] Resta, comunque, ferma la
possibilità, in via sperimentale, per i comuni di deliberare l'applicazione
della tariffa ai sensi del sedicesimo comma» (24) .
[2] I costi per i servizi relativi alla gestione dei
rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle
strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai comuni
mediante l'istituzione di una tariffa.
[3] La tariffa deve essere applicata nei confronti di
chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non
costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso
adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.
[4] La tariffa è composta da una quota determinata in
relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in
particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da
una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e
all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura
integrale dei costi di esercizio di investimento.
«[4-bis] A decorrere dall'esercizio finanziario che
precede i due anni dall'entrata in vigore della tariffa, i comuni sono tenuti
ad approvare e a presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il piano
finanziario e la relazione di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 27-4-1999, n. 158» (24) .
[5] Il Ministro dell'ambiente di concerto con il
Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano elabora un metodo normalizzato per definire le componenti dei
costi e determinare la tariffa di riferimento, «prevedendo disposizioni
transitorie per garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e
della tariffa ed il graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei costi
del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni» (25) .
[6] La tariffa di riferimento è articolata per fasce
di utenza e territoriali.
[7] La tariffa di riferimento costituisce la base per
la determinazione della tariffa nonché per orientare e graduare nel tempo gli
adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione del presente decreto.
[8] La tariffa è determinata dagli enti locali, anche
in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio.
[9] La tariffa è applicata dai soggetti gestori nel
rispetto della convenzione e del relativo disciplinare.
[10] Nella modulazione della tariffa sono assicurate
agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle
frazioni umide e delle altre frazioni, ad eccezione della raccolta
differenziata dei rifiuti di imballaggio che resta a carico dei produttori e
degli utilizzatori. È assicurata altresì la gradualità degli adeguamenti
derivanti dalla applicazione del presente decreto.
[11] Per le successive determinazioni della tariffa
si tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della
qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
[12] L'eventuale modulazione della tariffa tiene
conto degli investimenti effettuati dai comuni che risultino utili ai fini
dell'organizzazione del servizio.
[13] La tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce
il servizio.
[14] Sulla tariffa è applicato un coefficiente di
riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore
dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal
soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
[15] La riscossione volontaria e coattiva della
tariffa può essere effettuata con l'obbligo del non riscosso per riscosso,
tramite ruolo secondo le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 29-9-1973, n. 602, e del decreto del Presidente della Repubblica 28-1-1988, n.
43 .
[16] In via sperimentale i comuni possono attivare il
sistema tariffario anche prima del termine di cui al primo comma.
[17] È fatta salva l'applicazione del tributo
ambientale di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30-12-1992, n. 504 (26) .
Titolo
V
SISTEMA
SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Capo I
SANZIONI
Art. 50.
ABBANDONO
DI RIFIUTI
[1] «Fatto salvo quanto disposto dall'art. 51, comma
2,» chiunque, in violazione dei divieti di cui agli artt. 14, primo e secondo
comma, «43, secondo comma, 44, primo comma, e 46, primo e secondo comma»
abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o
sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
duecentomila a lire unmilioneduecentomila. «Se l'abbandono di rifiuti sul suolo
riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila».
«[1- bis ] Il titolare del centro di raccolta,
il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice, che
viola le disposizioni di cui al quinto comma dell'art. 46, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni».
[2] «Chiunque non ottempera all'ordinanza del
Sindaco, di cui all'art. 14, terzo comma, o non adempie all'obbligo di cui agli
artt. 9, terzo comma, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno». Con
la sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o con la decisione emessa ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, il beneficio della
sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di
quanto stabilito nella ordinanza o nell'obbligo non eseguiti.
Art. 51.
ATTIVITÀ
DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA
[1] «Chiunque effettua una attività di raccolta,
trasporto, smaltimento, recupero, commercio ed intermediazione di rifiuti in
mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui
agli artt. 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 è punito»:
a ) con la
pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da lire cinque milioni
a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b ) con la
pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire cinque milioni
a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti pericolosi.
[2] «Le pene di cui al primo comma si applicano ai
titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in
modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o
sotterranee in violazione del divieto di cui all'art. 14, primo e secondo
comma» (27) .
[3] Chiunque realizza o gestisce una discarica non
autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con
l'ammenda da lire cinquemilioni a lire cinquanta milioni. Si applica la pena
dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire cento
milioni se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di
rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla decisione emessa ai sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area
sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del
compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino
dello stato dei luoghi.
[4] Le pene di cui al primo, secondo e terzo comma
sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni
contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonché nelle ipotesi di
inosservanza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalle iscrizioni o
comunicazioni.
[5] «Chiunque, in violazione del divieto di cui
all'art. 9, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti è
punito con la pena di cui al primo comma, lettera b )».
[6] Chiunque effettua il deposito temporaneo presso
il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle
prescrizioni di cui all'art. 45, è punito con la pena dell'arresto da tre mesi
ad un anno o con la pena dell'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta
milioni. Per i quantitativi non superiori a duecento litri, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta
milioni.
«[6- bis ] Chiunque viola gli obblighi di cui
agli artt. 46, commi 6- bis , 6- ter e 6- quater ,
"47, undicesimo e dodicesimo comma e 48, nono comma" (28) , è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire cinquecentomila a lire tremilioni».
«[6- ter ] I soggetti di cui all'art. 48,
secondo comma, che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto
entro novanta giorni (50) dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione sono puniti:
a) nelle
ipotesi di cui alla lettera a ) del secondo comma, dell'art. 48, con la
sanzione amministrativa pecuniaria di lire cinquantamila per tonnellata di beni
in polietilene importati ovvero prodotti ed immessi sul mercato interno;
b ) nelle
ipotesi di cui alla lettera b ) del secondo comma, dell'art. 48, con la
sanzione amministrativa pecuniarie di lire diecimila per tonnellata di beni in
polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;
c ) nelle
ipotesi di cui alle lettere c ) e d ) del secondo comma,
dell'art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100 per
tonnellata di rifiuti di beni in polietilene.
[6- quater ] Le sanzioni di cui al comma 6- ter
sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il
sessantesimo giorno dalla scadenza del termine di cui alla linea del medesimo
comma 6-ter.
[6- quinquies ] I soggetti di cui all'art. 48,
secondo comma, sono tenuti a versare un contributo annuo superiore a lire
centomila. In caso di omesso versamento di tale contributo essi sono puniti:
a ) nelle
ipotesi di cui alla lettera a ) del secondo comma, dell'art. 48, con la
sanzione amministrativa pecuniaria di lire cinquantamila per tonnellata di beni
in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;
b ) nelle
ipotesi di cui alla lettera b ) del secondo comma, dell'art. 48, con la
sanzione amministrativa pecuniaria di lire diecimila per tonnellata di beni in
polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;
c ) nelle
ipotesi di cui alle lettere c ) e d ) del secondo comma,
dell'art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100 per
tonnellata di rifiuti di beni in polietilene» (46)
.
«Art. 51- bis .
BONIFICA
DEI SITI
[1] Chiunque cagiona l'inquinamento o un pericolo
concreto ed attuale di inquinamento, previsto dal secondo comma dell'art. 17, è
punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da lire
cinque milioni a lire cinquanta milioni se non provvede alla bonifica in base
al procedimento di cui all'art. 17. Si applica la pena dell'arresto da un anno
a due anni e la pena dell'ammenda da lire diecimilioni a lire centomilioni se
l'inquinamento è provocato da rifiuti pericolosi». «Con la sentenza di condanna
per la contravvenzione di cui al presente comma, o con la decisione emessa ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, il beneficio della
sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione
degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale» (29) .
Art. 52. (47)
VIOLAZIONE
DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI
FORMULARI
[1] Chiunque non effettua la comunicazione di cui
all'art. 11, terzo comma, «ovvero la effettua in modo incompleto o inesatto» è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire
trenta milioni. «Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno
dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25-1-1994, n.
70 , si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
cinquantamila a lire trecentomila».
[2] Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo
incompleto il registro di carico e scarico di cui all'art. 12, primo comma, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire
trenta milioni. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire trenta milioni a lire centottanta
milioni, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un
mese ad un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile
dell'infrazione e dall'amministratore. «Le sanzioni di cui sopra sono ridotte
rispettivamente da lire duemilioni a lire dodicimilioni per i rifiuti non
pericolosi, da lire quattromilioni a lire ventiquattromilioni per i rifiuti
pericolosi, nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative
inferiore a 15 dipendenti calcolate con riferimento al numero di dipendenti
occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e
quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai fini
predetti l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio
contabile approvato».
[3] Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza
il prescritto formulario di cui all'art. 15 ovvero indica nel formulario stesso
dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Si applica la pena di cui all'art.
483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima
pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi
di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle
caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato
falso durante il trasporto.
«[4] Se le indicazioni di cui ai commi primo e
secondo sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella
comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di
identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili
tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni. La
medesima pena si applica se le indicazioni di cui al terzo comma sono
formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per
ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio
alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui
all'art. 12, commi terzo e quarto, o del formulario di cui all'art. 15».
Art. 53.
TRAFFICO
ILLECITO DI RIFIUTI
[1] Chiunque effettua spedizioni dei rifiuti elencati
negli allegati II, III e IV del Regolamento CEE 259/93 del Consiglio
dell'1-2-1993 in modo tale da integrare il traffico illecito, così come
definito dall'art. 26 del medesimo Regolamento, è punito con la pena
dell'ammenda da lire tre milioni a lire cinquanta milioni e con l'arresto fino
a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizioni di rifiuti pericolosi.
[2] Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedure penale, «per i reati relativi» al
traffico illecito di cui al primo comma o al trasporto illecito di cui agli
artt. 51 e 52, terzo comma, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di
trasporto.
«Art.
53- bis. (48)
ATTIVITÀ
ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI
[1] Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto
profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività
continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o in ogni
caso gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la
reclusione da uno a sei anni.
[2] Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si
applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
[3] Alla condanna conseguono le pene accessorie di
cui agli artt. 28, 30, 32- bis e 32- ter del codice penale, con
la limitazione di cui all'art. 33 del medesimo codice.
[4] Il giudice, con la sentenza o con la decisione
emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, ordina il
ripristino dello stato dell'ambiente, e può subordinare ove possibile la
concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del
danno o del pericolo per l'ambiente».
Art. 54.
IMBALLAGGI
[1] «I produttori e gli utilizzatori che non
adempiono all'obbligo di cui al secondo comma dell'art. 38, entro il 31
dicembre 1998, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei
volte le somme dovute per l'adesione al CONAI, fatto in ogni caso salvo
l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione è ridotta
della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla
scadenza sopra indicata» (30) . I produttori di
imballaggi che non provvedono ad organizzare un proprio sistema per
l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 38, terzo comma, e non aderiscono
ai consorzi di cui all'art. 40 né adottano un proprio sistema cauzionale sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quindici milioni a
lire novanta milioni. La stessa pena si applica agli utilizzatori che non
adempiono all'obbligo di cui all'art. 38, quarto comma.
[2] La violazione dei divieti di cui all'art. 43,
primo e quarto comma, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire dieci milioni a lire sessanta milioni. «La stessa pena si applica a
chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui
all'art. 36, quinto comma».
[3] La violazione del divieto di cui all'art. 43,
terzo comma, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque
milioni a lire trenta milioni.
Art. 55. (49)
COMPETENZA
E GIURISDIZIONE
[1] «Fatte salve le altre disposizioni della legge
24-11-1981, n. 689 (31) , in materia di
accertamento degli illeciti amministrativi,» all'irrogazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dalla presente normativa provvede la
provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle
sanzioni previste dall'art. 50, primo comma, per le quali è competente il
comune.
[2] Contro le ordinanze-ingiunzione relative alle
sanzioni amministrative di cui al primo comma è esperibile il giudizio di
opposizione di cui all'art. 23 della legge 24-11-1981, n. 689 (32) .
[3] Per i procedimenti penali pendenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto l'autorità giudiziaria, se non deve
pronunziare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la
trasmissione delle sanzioni amministrative.
«Art. 55- bis .
PROVENTI
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
[1] I proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie per le violazioni del presente decreto sono devoluti alle province e
sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale,
fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al primo
comma dell'art. 50, che sono devoluti ai comuni».
Capo II
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI
Art. 56.
ABROGAZIONE
DI NORME
— Omissis —
Si omette il comma 1, abrogativo di precedenti norme da noi direttamente
aggiornate.
[2] Il Governo, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della legge 23-8-1988, n.
400, adotta, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, apposito regolamento con il quale sono individuati gli atti normativi
incompatibili con il presente decreto, che sono abrogati con effetto dalla data
di entrata in vigore del regolamento stesso.
«[2- bis ] Il Governo, ai sensi dell'art. 17,
secondo comma, della legge 23-8-1988, n. 400, adotta entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro
dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle
competenti commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla
trasmissione del relativo schema alle Camere, apposito regolamento con il quale
sono disciplinate in conformità ai principi del presente decreto le attività di
gestione degli oli usati e sono individuati gli atti normativi incompatibili
con il decreto medesimo, che sono abrogati con effetto dalla data di entrata in
vigore del regolamento stesso».
Art. 57.
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE
[1] Le norme regolamentari e tecniche che
disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano in
vigore sino all'adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del
presente decreto. A tal fine ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi si
deve intendere riferito ai rifiuti pericolosi.
[2] Sono fatte salve le attribuzioni di funzioni
delegate o trasferite già conferite dalle regioni alle province «e agli altri
enti locali» in attuazione della legge 8-6-1990, n. 142 .
[3] Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 10-9-1982, n. 915 , restano valide fino
alla loro scadenza e comunque non oltre il termine del presente decreto.
[4] Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto le regioni provvederanno ad aggiornare le autorizzazioni
in essere per la gestione dei rifiuti sulla base della nuova classificazione
degli stessi.
[5] Le attività che in base alle leggi statali e
regionali in vigore risultano escluse dal regime dei rifiuti, ivi compreso
l'utilizzo dei materiali e delle sostanze individuati nell'allegato uno al
decreto del Ministro dell'ambiente 5-9-1994 , «devono conformarsi alle
disposizioni del presente decreto entro e non oltre il 30 giugno 1999» (33) .
«[6] Fermo restando il termine di cui all'art. 33,
sesto comma, per la prosecuzione delle operazioni di recupero dei rifiuti
compresi nell'allegato 3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5-9-1994
, e nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 16-1-1995
, in esercizio e che risultino conformi alle norme tecniche adottate ai sensi
degli artt. 31 e 33, gli interessati sono tenuti ad effettuare la comunicazione
di cui all'art. 33, primo comma, entro trenta giorni dall'emanazione delle
predette norme tecniche; in tal caso l'esercizio dell'attività può essere
continuato senza attendere il decorso di novanta giorni dalla comunicazione».
«[6- bis ] In attesa delle specifiche norme
regolamentari e tecniche, da adottarsi ai sensi dell'art. 18, secondo comma,
lettera i ), i rifiuti sono assimilati alle merci per quanto concerne il
regime normativo in materia di trasporti via mare e la disciplina delle
operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio in aree portuali.
In particolare i rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci pericolose.
[6- ter ] In attesa dell'adozione della nuova
disciplina organica in materia di valutazione di impatto ambientale la
procedura di cui all'art. 6 della legge 8-7-1986, n. 349 , continua ad applicarsi
ai progetti delle opere rientranti nella categoria di cui all'art. 1, lettera i
), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10-8-1988, n.
377 , relativa ai rifiuti già classificati tossici e nocivi».
Art. 58.
DISPOSIZIONI
FINALI
[1] Nelle attrezzature sanitarie di cui all'art. 4,
secondo comma, lettera g ), della legge 29-9-1964, n.
847 , sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti
destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti
urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree
inquinate.
— Omissis —
Il comma 2 viene omesso perché modificativo degli artt. 8, commi 2 e 3, e 9, comma
5, della legge 19-10-1984,
n. 748 , da noi direttamente coordinati.
Si omettono altresì i commi 3 ÷ 5 perché di scarso interesse tecnico.
[6] Nell'assegnazione delle risorse stanziate, ancora disponibili, del decreto
legge 31-8-1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29-10-1987,
n. 441 , si prescinde dalle specificazioni di cui agli artt. 1, 1- bis
e 1- ter e dalle tipologie impiantistiche ivi indicate.
[7] Le disposizioni del Titolo II del presente
decreto entrano in vigore dal 1° maggio 1997.
«[7- bis ] Le spese per l'indennità e per il
trattamento economico del personale di cui all'art. 9 del decreto legge
9-9-1988, n. 397, convertito dalla legge 9-11-1988, n. 475 , sono imputate sul
capitolo 5940 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Il
trattamento economico resta a carico delle istituzioni di appartenenza, previa
intesa con le medesime, nel caso in cui il personale svolga attività di comune
interesse».
«[7- ter ] I rifiuti provenienti da attività
di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o
il domicilio del soggetto che svolge tali attività.
[7- quater ] Le disposizioni di cui agli artt.
11, 12, 15 e 30 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di
rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività
stesse in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del
loro commercio» (34) .
Il presente decreto entra in vigore il 2 marzo 1997.
Allegato
«A»
[Previsto
dall'art. 6, primo comma, lettera a)]
1 -
CATEGORIE DI RIFIUTI
Q1 Residui di produzione o di consumo in appresso non
specificati
Q2 Prodotto fuori forma
Q3 Prodotti scaduti
Q4 Sostanze accidentalmente riversate, perdute o
aventi subito qualunque altro incidente, compresi tutti i materiali, le
attrezzature, ecc. contaminati in seguito all'incidente in questione
Q5 Sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad
attività volontarie (ad esempio residui di operazioni di pulizia, materiali da
imballaggio, contenitori, ecc.)
Q6 Elementi inutilizzabili (ad esempio batterie fuori
uso, catalizzatori esausti, ecc.)
Q7 Sostanze divenute inadatte all'impiego (ad esempio
acidi contaminati, solventi contaminati, sali da rinverdimento esauriti, ecc.)
Q8 Residui di processi industriali (ad esempio
scorie, residui di distillazione, ecc.)
Q9 Residui di procedimenti antinquinamento (ad esempio
fanghi di lavaggio di gas, polveri di filtri dell'aria, filtri usati, ecc.)
Q10 Residui di lavorazione/sagomatura (ad esempio
trucioli di tornitura o di fresatura, ecc.)
Q11 Residui provenienti dall'estrazione e dalla
preparazione delle materie prime (ad esempio residui provenienti da attività
minerarie o petrolifere, ecc.)
Q12 Sostanze contaminate (ad esempio olio contaminato
da PCB, ecc.)
Q13 Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui
utilizzazione è giuridicamente vietata
Q14 Prodotti di cui il detentore non si serve più (ad
esempio articoli messi fra gli scarti dell'agricoltura, dalle famiglie, dagli
uffici, dai negozi, dalle officine, ecc.)
Q15 Materie, sostanze o prodotti contaminati
provenienti da attività di riattamento di terreni
Q16 Qualunque sostanza, materia o prodotto che non
rientri nelle categorie sopra elencate
2 -
CATALOGO EUROPEO DEI RIFIUTI
Nota
introduttiva
1. L'art. 1 lettera a ) della direttiva
75/442/CEE definisce il termine «rifiuti» nel modo seguente: «qualsiasi sostanza
od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il
detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi».
2. Il secondo capoverso dell'art. 1 lettera a )
stabilisce che la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'art. 18,
prepari un elenco dei rifiuti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato
I. Tale elenco è noto più comunemente come Catalogo europeo dei rifiuti (CER) e
si applica a tutti i rifiuti, siano essi destinati allo smaltimento o al recupero.
3. Il catalogo europeo dei rifiuti è un elenco
armonizzato, non esaustivo, di rifiuti e sarà pertanto oggetto di periodica
revisione e, se necessario, di modifiche, conformemente alla procedura del
comitato.
Tuttavia, un materiale figurante nel catalogo non è
in tutte le circostanze un rifiuto, ma solo quando esso soddisfa la definizione
di rifiuto.
4. I rifiuti figuranti nel CER sono soggetti alle
disposizioni della direttiva a meno che si applichi ad essi l'art. 2 paragrafo
1 lettera b ) di detta direttiva.
5. Il catalogo vuole essere una nomenclatura di
riferimento con una terminologia comune per tutta la Comunità allo scopo di
migliorare tutte le attività connesse alla gestione dei rifiuti. A questo
riguardo, il catalogo europeo dei rifiuti dovrebbe diventare il riferimento di
base del programma comunitario di statistiche sui rifiuti lanciato con la
risoluzione del Consiglio, del 7-5-1990, sulla politica relativa alla gestione
dei rifiuti.
6. Il CER viene adeguato in modo da tener conto dei
progressi scientifici e tecnici, in conformità della procedura di cui all'art.
18 della direttiva.
7. Ciascun codice dei rifiuti figurante nel catalogo
deve sempre essere inserito nel contesto a cui si riferisce.
8. Il catalogo non pregiudica l'applicazione
dell'elenco di «rifiuti pericolosi» disposto dall'art. 1, paragrafo 4 della
direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12-12-1991, sui rifiuti pericolosi.
INDICE
01.00.00 Rifiuti derivanti
dalla prospezione, l'estrazione, il trattamento e l'ulteriore lavorazione di
minerali e materiali di cava
02.00.00 Rifiuti provenienti
da produzione, trattamento e preparazione di alimenti in agricoltura,
orticoltura, caccia, pesca ed acquicoltura
03.00.00 Rifiuti della
lavorazione del legno e della produzione di carta, polpa, cartone, pannelli e
mobili
04.00.00 Rifiuti della
produzione conciaria e tessile
05.00.00 Rifiuti della
raffinazione del petrolio, purifi-cazione del gas naturale e trattamento
pirolitico del carbone
06.00.00 Rifiuti da processi
chimici inorganici
07.00.00 Rifiuti da processi
chimici organici
08.00.00 Rifiuti da
produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti (pitture,
vernici e smalti vetrati), sigillanti, e inchiostri per stampa
09.00.00 Rifiuti
dell'industria fotografica
10.00.00 Rifiuti inorganici
provenienti da processi termici
11.00.00 Rifiuti inorganici
contenenti metalli provenienti dal trattamento e ricopertura di metalli;
idrome-tallurgia non ferrosa
12.00.00 Rifiuti di
lavorazione e di trattamento superficiale di metalli, e plastica
13.00.00 Oli esauriti
(tranne gli oli commestibili 05.00.00 e 12.00.00)
14.00.00 Rifiuti di sostanze
organiche utilizzate come solventi (tranne 07.00.00 e 08.00.00)
15.00.00 Imballaggi,
assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non
specificati altrimenti)
16.00.00 Rifiuti non
specificati altrimenti nel catalogo
17.00.00 Rifiuti di
costruzioni e demolizioni (compresa la costruzione di strade)
18.00.00 Rifiuti di ricerca
medica e veterinaria (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non
derivino direttamente da luoghi di cura)
19.00.00 Rifiuti da impianti
di trattamento rifiuti, impianti di trattamento acque reflue fuori sito e
industrie dell'acqua
20.00.00 Rifiuti solidi
urbani ed assimilabili da commercio, industria ed istituzioni inclusi i rifiuti
della raccolta differenziata
01.00.00 Rifiuti derivanti
dalla prospezione, l'estrazione, il trattamento e l'ulteriore lavorazione di
minerali e materiali di cava
01.01.00 Rifiuti di
estrazione di minerali
01.01.01 Rifiuti di
estrazione di minerali metalliferi
01.01.02 Rifiuti di
estrazione di minerali non metalliferi
01.02.00 Rifiuti derivanti
dal trattamento di minerali
01.02.01 Rifiuti derivanti
dal trattamento di minerali metalliferi
01.02.02 Rifiuti derivanti
dal trattamento di minerali non metalliferi
01.03.00 Rifiuti derivanti
da ulteriori trattamenti chimichi e fisici di minerali metalliferi
01.03.01 Colle
01.03.02 Polveri e rifiuti
polverosi
01.03.03 Funghi rossi dalla
produzione di allumina
01.03.99 Rifiuti non
specificati altrimenti
01.04.00 Rifiuti derivanti
da ulteriori trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
01.04.01 Ghiaia e rocce
triturate di scarto
01.04.02 Sabbia e argilla di
scarto
01.04.03 Polveri e rifiuti
polverosi
01.04.04 Rifiuti della
produzione di potassa e salgemma
01.04.05 Rifiuti derivanti
dal lavaggio e dalla pulitura di minerali
01.04.06 Rifiuti derivanti
dalla lavorazione della pietra
01.04.99 Rifiuti non
specificati altrimenti
01.05.00 Fanghi di
perforazione ed altri rifiuti di perforazione
01.05.01 Fanghi di
perforazione e rifiuti contenenti petrolio
01.05.02 Fanghi di
perforazione e rifiuti contenenti barite
01.05.03 Fanghi di
perforazione e rifiuti contenenti cloruri
01.05.04 Fanghi e rifiuti di
perforazione di pozzi per acque dolci
01.05.99 Rifiuti non
specificati altrimenti
02.00.00 Rifiuti provenienti
da produzione, trattamento e preparazione di alimenti in agricoltura,
orticoltura, caccia, pesca ed acquicoltura
02.01.00 Rifiuti delle
produzioni primarie
02.01.01 Fanghi di
operazioni di lavaggio e pulizia
02.01.02 Scarti animali
02.01.03 Scarti vegetali
02.01.04 Rifiuti di plastica
(esclusi imballaggi)
02.01.05 Rifiuti agrochimici
02.01.06 Feci animali, urine
e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e
trattati fuori sito
02.01.07 Rifiuti derivanti
dalla silvicoltura
02.01.99 Rifiuti non
specificati altrimenti
02.02.00 Rifiuti della
preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine
animale
02.02.01 Fanghi da
operazioni di lavaggio e pulizia
02.02.02 Scarti animali
02.02.03 Scarti
inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02.02.04 Fanghi dal
trattamento sul posto di effluenti
02.02.99 Rifiuti non
specificati altrimenti
02.03.00 Rifiuti della
preparazione e del trattamento di frutta, vegetali, cereali, oli alimentari,
cacao, caffè, tabacco; della produzione di conserve alimentari; della
lavorazione del tabacco
02.03.01 Fanghi derivanti da
operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di
componenti
02.03.02 Rifiuti
dall'impiego di conservanti
02.03.03 Rifiuti da
separazione con solventi
02.03.04 Scarti
inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02.03.05 Fanghi dal
trattamento sul posto degli effluenti
02.03.99 Rifiuti non
specificati altrimenti
02.04.00 Rifiuti della
raffinazione dello zucchero
02.04.01 Terra derivante da
operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
02.04.02 Carbonato di calcio
fuori specifica
02.04.03 Fanghi dal
trattamento sul posto degli effluenti
02.04.99 Rifiuti non
specificati altrimenti
02.05.00 Rifiuti
dell'industria lattiero-casearia
02.05.01 Scarti
inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02.05.02 Fanghi dal
trattamento sul posto degli effluenti
02.05.99 Rifiuti non
specificati altrimenti
02.06.00 Rifiuti della pasta
e della panificazione
02.06.01 Scarti
inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02.06.02 Rifiuti
dall'impiego di conservanti
02.06.03 Fanghi dal
trattamento sul posto degli effluenti
02.06.99 Rifiuti non
specificati altrimenti
02.07.00 Rifiuti dalla
produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè o cacao)
02.07.01 Rifiuti da
operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02.07.02 Rifiuti della
distillazione di bevande alcoliche
02.07.03 Rifiuti da
trattamenti chimici
02.07.04 Scarti
inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02.07.05 Fanghi dal
trattamento sul posto degli effluenti
02.07.99 Rifiuti non
specificati altrimenti
03.00.00 Rifiuti della lavorazione
del legno e della produzione di carta, polpa, cartone, pannelli e mobili
03.01.00 Rifiuti della
lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
03.01.01 Scarti di corteccia
e sughero
03.01.02 Segatura
03.01.03 Scarti di rasatura,
taglio, impiallacciatura, legno deteriorato
03.01.99 Rifiuti non
specificati altrimenti
03.02.00 Rifiuti dei
trattamenti conservativi del legno
03.02.01 Prodotti per i
trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati
03.02.02 Prodotti per i
trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati
03.02.03 Prodotti per i
trattamenti conservativi del legno contenenti composti organo-metallici
03.02.04 Prodotti per i
trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici
03.03.00 Rifiuti della
produzione e della lavorazione di carta, polpa e cartone
03.03.01 Corteccia
03.03.02 Fecce e fanghi
(recupero dei bagni di macera-zione)
03.03.03 Fanghi derivanti da
trattamenti di sbianca con ipocloriti e cloro
03.03.04 Fanghi derivanti da
altri trattamenti di sbianca
03.03.05 Fanghi derivanti da
processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta
03.03.06 Fibra e fanghi di
carta
03.03.07 Scarti del
riciclaggio della carta e del cartone
03.03.99 Rifiuti non
specificati altrimenti
04.00.00 Rifiuti della
produzione conciaria e tessile
04.01.00 Rifiuti
dell'industria della lavorazione della pelle
04.01.01 Carniccio e
frammenti di calce
04.01.02 Rifiuti di
calcinazione
04.01.03 Bagni di
sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida
04.01.04 Liquido di concia
contenente cromo
04.01.05 Liquido di concia non
contenente cromo
04.01.06 Fanghi contenenti
cromo
04.01.07 Fanghi non
contenenti cromo
04.01.08 Cuoio conciato,
scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura contenenti cromo
04.01.09 Cascami e ritagli
da operazioni di confeziona-mento e finitura
04.01.99 Rifiuti non
specificati altrimenti
04.02.00 Rifiuti
dell'industria tessile
04.02.01 Rifiuti da fibre
tessili grezze ed altre sostanze fibrose naturali, principalmente di origine
vegetale
04.02.02 Rifiuti da fibre
tessili grezze principalmente di origine animale
04.02.03 Rifiuti da fibre
tessili grezze principalmente artificiali o sintetiche
04.02.04 Rifiuti da fibre
tessili grezze miste prima della filatura e della tessitura
04.02.05 Rifiuti da fibre
tessili lavorate principalmente di origine vegetale
04.02.06 Rifiuti da fibre
tessili lavorate principalmente di origine animale
04.02.07 Rifiuti da fibre
tessili lavorate principalmente artificiali o sintetiche
04.02.08 Rifiuti da fibre
tessili lavorate miste
04.02.09 Rifiuti da
materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
04.02.10 Materiale organico
proveniente da prodotti naturali (es. grasso, cera)
04.02.11 Rifiuti contenenti
composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura
04.02.12 Rifiuti non
contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura
04.02.13 Tinture e pigmenti
04.02.99 Rifiuti non
specificati altrimenti
05.00.00 Rifiuti della
raffinazione del petrolio, purifica-zione del gas naturale e trattamento
pirolitico del carbone
05.01.00 Residui oleosi e
rifiuti solidi
05.01.01 Fanghi da
trattamento sul posto degli effluenti
05.01.02 Fanghi da processi
di dissalazione
05.01.03 Morchie e fondi di
serbatoi
05.01.04 Fanghi acidi da
processi di alchilazione
05.01.05 Perdite di olio
05.01.06 Fanghi da impianti,
apparecchiature e operazioni di manutenzione
05.01.07 Catrami acidi
05.01.08 Altri catrami
05.01.99 Rifiuti non
specificati altrimenti
05.02.00 Rifiuti non oleosi
e rifiuti solidi
05.02.01 Fanghi di
trattamento acqua alimentazione caldaie
05.02.02 Rifiuti da torri di
raffreddamento
05.02.99 Rifiuti non
specificati altrimenti
05.03.00 Catalizzatori
esauriti
05.03.01 Catalizzatori
esauriti contenenti metalli preziosi
05.03.02 Altri catalizzatori
esauriti
05.04.00 Filtri di argilla
esauriti
05.04.01 Filtri di argilla
esauriti
05.05.00 Rifiuti dei
processi di desolforazione del petrolio
05.05.01 Rifiuti contenenti
zolfo
05.05.99 Rifiuti non
specificati altrimenti
05.06.00 Rifiuti dal
trattamento pirolitico del carbone
05.06.01 Catrami acidi
05.06.02 Asfalto
05.06.03 Altri catrami
05.06.04 Rifiuti da torri di
raffreddamento
05.06.99 Rifiuti non
specificati altrimenti
05.07.00 Rifiuti dal
processo di purificazione del gas naturale
05.07.01 Fanghi contenenti
mercurio
05.07.02 Rifiuti contenenti
zolfo
05.07.99 Rifiuti non
specificati altrimenti
05.08.00 Rifiuti dalla
rigenerazione dell'olio
05.08.01 Filtri di argilla
esauriti
05.08.02 Catrami acidi
05.08.03 Altri catrami
05.08.04 Rifiuti liquidi
acquosi dalla rigenerazione dell'olio
05.08.99 Rifiuti non
specificati altrimenti
06.00.00 Rifiuti da processi
chimici inorganici
06.01.00 Soluzioni acide di
scarto
06.01.01 Acido solforoso e
solforico
06.01.02 Acido cloridrico
06.01.03 Acido fluoridrico
06.01.04 Acido fosforoso e
fosforico
06.01.05 Acido nitroso e
nitrico
06.01.99 Rifiuti non
specificati altrimenti
06.02.00 Soluzioni alcaline
06.02.01 Idrossido di calcio
06.02.02 Soda (idrossido di
sodio)
06.02.03 Ammoniaca
06.02.99 Rifiuti non
specificati altrimenti
06.03.00 Sali e loro
soluzioni
06.03.01 Carbonati (tranne
02.04.02 e 19.10.03)
06.03.02 Soluzioni saline
contenenti solfati, solfiti e solfuri
06.03.03 Sali solidi
contenenti solfati, solfiti e solfuri
06.03.04 Soluzioni saline
contenenti cloruri, fluoruri ed altri alogenuri
06.03.05 Sali solidi
contenenti cloruri, fluoruri ed altri sali solidi di alogenati
06.03.06 Soluzioni saline
contenenti fosfati e sali solidi collegati
06.03.07 Fosfati e sali
solidi collegati
06.03.08 Soluzioni saline
contenenti nitrati e composti collegati
06.03.09 Sali solidi
contenenti nitruri (nitrometalli)
06.03.10 Sali solidi
contenenti ammonio
06.03.11 Sali e soluzioni
contenenti cianuri
06.03.12 Sali e soluzioni
contenenti composti organici
06.03.99 Rifiuti non
specificati altrimenti
06.04.00 Rifiuti contenenti
metalli
06.04.01 Ossidi metallici
06.04.02 Sali metallici
(tranne 06.03.00)
06.04.03 Rifiuti contenenti
arsenico
06.04.04 Rifiuti contenenti
mercurio
06.04.05 Rifiuti contenenti
altri metalli pesanti
06.04.99 Rifiuti non specificati
altrimenti
06.05.00 Fanghi da
trattamento sul posto degli effluenti
06.05.01 Fanghi da
trattamento sul posto degli effluenti
06.06.00 Rifiuti da processi
chimici dello zolfo (produzione e trasformazione) e da processi di desol-forazione
06.06.01 Rifiuti contenenti
zolfo
06.06.99 Rifiuti non
specificati altrimenti
06.07.00 Rifiuti da processi
chimici degli alogeni
06.07.01 Rifiuti contenenti
amianto da processi elettrolitici
06.07.02 Carbone attivo
dalla produzione di cloro
06.07.99 Rifiuti non
specificati altrimenti
06.08.00 Rifiuti dalla
produzione di silicio e di derivati del silicio
06.08.01 Rifiuti dalla
produzione di silicio e di derivati del silicio
06.09.00 Rifiuti da processi
chimici del fosforo
06.09.01 Fosfogesso
06.09.02 Scorie contenenti
fosforo
06.09.99 Rifiuti non
specificati altrimenti
06.10.00 Rifiuti da processi
chimici dell'azoto e produzione di fertilizzanti
06.10.01 Rifiuti da processi
chimici dell'azoto e produzione di fertilizzanti
06.11.00 Rifiuti dalla
produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti
06.11.01 Gesso dalla
produzione di biossido di titanio
06.11.99 Rifiuti non
specificati altrimenti
06.12.00 Rifiuti da
produzione, uso e rigenerazione di catalizzatori
06.12.01 Catalizzatori
esauriti contenenti metalli preziosi
06.12.02 Altri catalizzatori
esauriti
06.13.00 Rifiuti da altri
processi chimici inorganici
06.13.01 Pesticidi, biocidi
ed agenti conservativi del legno di natura inorganica
06.13.02 Carbone attivo
esaurito (tranne 06.07.02)
06.13.03 Nerofumo di gas
06.13.99 Rifiuti non
specificati altrimenti
07.00.00 Rifiuti da processi
chimici organici
07.01.00 Rifiuti da
produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di prodotti chimici organici
di base
07.01.01 Soluzioni acquose
di lavaggio ed acque madri
07.01.02 Fanghi da
trattamento sul posto degli effluenti
07.01.03 Solventi organici
alogenati, soluzioni di lavaggio di acque madri
07.01.04 Altri solventi
organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07.01.05 Catalizzatori
esauriti contenenti metalli preziosi
07.01.06 Altri catalizzatori
esauriti
07.01.07 Fondi di
distillazione e residui di reazione alogenati
07.01.08 Altri fondi di
distillazione e residui di reazione
07.01.09 Residui di
filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
07.01.10 Altri residui di
filtrazione e assorbenti esauriti
07.01.99 Rifiuti non
specificati altrimenti
07.02.00 Rifiuti da PFFU di
plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
07.02.01 Soluzioni di
lavaggio e acque madri
07.02.02 Fanghi da
trattamento sul posto degli effluenti
07.02.03 Solventi organici
alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07.02.04 Altri solventi
organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07.02.05 Catalizzatori
esauriti contenenti metalli preziosi
07.02.06 Altri catalizzatori
esauriti
07.02.07 Fondi di
distillazione e residui di reazione alogenati
07.02.08 Altri fondi di
distillazione e residui di reazione
07.02.09 Residui di
filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
07.02.10 Altri residui di
filtrazione, assorbenti esauriti
07.02.99 Rifiuti non
specificati altrimenti
07.03.00 Rifiuti da PFFU di
coloranti e pigmenti organici (tranne 06.11.00)
07.03.01 Soluzioni acquose
di lavaggio ed acque madri
07.03.02 Fanghi da
trattamento sul posto di effluenti
07.03.03 Solventi organici
alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07.03.04 Altri solventi
organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07.03.05 Catalizzatori
esauriti contenenti metalli preziosi
07.03.06 Altri catalizzatori
esauriti
07.03.07 Fondi di
distillazione e residui di reazione alogenati
07.03.08 Altri fondi di
distillazione e residui di reazione
07.03.09 Residui di filtrazione,
assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
07.03.10 Altri residui di
filtrazione, assorbenti esauriti
07.03.99 Rifiuti non
specificati altrimenti
07.04.00 Rifiuti da PFFU di
pesticidi organici (tranne 02.01.05)
07.04.01 Soluzioni acquose
di lavaggio ed acque madri
07.04.02 Fanghi da
trattamento sul posto di effluenti
07.04.03 Solventi organici
alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07.04.04 Altri solventi
organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07.04.05 Catalizzatori
esauriti contenenti metalli preziosi
07.04.06 Altri catalizzatori
esauriti
07.04.07 Fondi di
distillazione e residui di reazione alogenati
07.04.08 Altri fondi di
distillazione e residui di reazione
07.04.09 Residui di
filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
07.04.10 Altri residui di
filtrazione, assorbenti esauriti
07.04.99 Rifiuti non
specificati altrimenti
07.05.00 Rifiuti da PFFU di
prodotti farmaceutici
07.05.01 Soluzioni acquose
di lavaggio ed acque madri
07.05.02 Fanghi da
trattamento sul posto di effluenti
07.05.03 Solventi organici
alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07.05.04 Altri solventi
organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07.05.05 Catalizzatori
esauriti contenenti metalli preziosi
07.05.06 Altri catalizzatori
esauriti
07.05.07 Fondi di
distillazione e residui di reazione alogenati
07.05.08 Altri fondi di
distillazione e residui di reazione
07.05.09 Residui di
filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
07.05.10 Altri residui di
filtrazione, assorbenti esauriti
07.05.99 Rifiuti non specificati
altrimenti
07.06.00 Rifiuti da PFFU di
cere, grassi, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici
07.06.01 Soluzioni acquose
di lavaggio ed acque madri
07.06.02 Fanghi da
trattamento sul posto di effluenti
07.06.03 Solventi organici
alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07.06.04 Altri solventi
organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07.06.05 Catalizzatori
esauriti contenenti metalli preziosi
07.06.06 Altri catalizzatori
esauriti
07.06.07 Fondi di
distillazione e residui di reazione alogenati
07.06.08 Altri fondi di
distillazione e residui di reazione
07.06.09 Residui di
filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
07.06.10 Altri residui di
filtrazione, assorbenti esauriti
07.06.99 Rifiuti non
specificati altrimenti
07.07.00 Rifiuti da PFFU di
prodotti della chimica fine e prodotti chimici non specificati altrimenti
07.07.01 Soluzioni acquose
di lavaggio ed acque madri
07.07.02 Fanghi da
trattamento sul posto di effluenti
07.07.03 Solventi organici
alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07.07.04 Altri solventi
organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07.07.05 Catalizzatori
esauriti contenenti metalli preziosi
07.07.06 Altri catalizzatori
esauriti
07.07.07 Fondi di
distillazione e residui di reazione alogenati
07.07.08 Altri fondi di
distillazione e residui di reazione
07.07.09 Residui di
filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
07.07.10 Altri residui di
filtrazione, assorbenti esauriti
07.07.99 Rifiuti non
specificati altrimenti
08.00.00 Rifiuti da
produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti (pitture,
vernici e smalti vetrati), sigillanti e inchiostri per stampa
08.01.00 Rifiuti da PFFU di
pitture e vernici
08.01.01 Pitture e vernici
di scarto contenenti solventi organici alogenati
08.01.02 Pitture e vernici
di scarto contenenti solventi organici non alogenati
08.01.03 Pitture e vernici
di scarto a base acquosa
08.01.04 Pitture in polvere
08.01.05 Pitture e vernici
indurite
08.01.06 Fanghi derivanti da
operazioni di scrostatura e sverniciatura contenenti solventi alogenati
08.01.07 Fanghi provenienti
da operazioni di scrostatura e sverniciatura non contenenti solventi alogenati
08.01.08 Fanghi di pitture o
vernici a base acquosa
08.01.09 Rifiuti di
scrostatura e sverniciatura (tranne 08.01.05 e 08.01.06)
08.01.10 Sospensioni acquose
contenenti pitture o vernici
08.01.99 Rifiuti non
specificati altrimenti
08.02.00 Rifiuti da PFFU di
altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)
08.02.01 Polveri di scarto
di rivestimenti
08.02.02 Fanghi acquosi
contenenti materiali ceramici
08.02.03 Sospensioni acquose
contenenti materiali ceramici
08.02.99 Rifiuti non
specificati altrimenti
08.03.00 Rifiuti da PFFU di
inchiostri per stampa
08.03.01 Inchiostri di
scarto contenenti solventi alogenati
08.03.02 Inchiostri di
scarto non contenenti solventi alogenati
08.03.03 Inchiostri di
scarto a base acquosa
08.03.04 Inchiostro
essiccato
08.03.05 Fanghi di
inchiostri contenenti solventi alogenati
08.03.06 Fanghi di
inchiostri non contenenti solventi alogenati
08.03.07 Fanghi acquosi
contenenti inchiostro
08.03.08 Soluzioni acquose
contenenti inchiostro
08.03.09 Toner per stampa
esaurito (comprese le cartucce)
08.03.99 Rifiuti non
specificati altrimenti
08.04.00 Rifiuti da PFFU di
adesivi e sigillanti (inclusi prodotti impermeabilizzanti)
08.04.01 Adesivi e
sigillanti di scarto contenenti solventi alogenati
08.04.02 Adesivi e sigillanti
di scarto non contenenti solventi alogenati
08.04.03 Adesivi e
sigillanti di scarto non contenenti solventi alogenati
08.04.04 Adesivi e
sigillanti induriti
08.04.05 Fanghi di adesivi e
sigillanti contenenti solventi alogenati
08.04.06 Fanghi di adesivi e
sigillanti non contenenti solventi alogenati
08.04.07 Fanghi di adesivi e
sigillanti a base acquosa
08.04.08 Soluzioni acquose
contenenti adesivi e sigillanti
08.04.99 Rifiuti non
specificati altrimenti
09.00.00 Rifiuti
dell'industria fotografica
09.01.00 Rifiuti
dell'industria fotografica
09.01.01 Soluzioni di
sviluppo e attivanti a base acquosa
09.01.02 Soluzioni di
sviluppo per lastre offset a base acquosa
09.01.03 Soluzioni di sviluppo
a base solvente
09.01.04 Soluzioni di
fissaggio
09.01.05 Soluzioni di
lavaggio e di lavaggio del fissatore
09.01.06 Rifiuti contenenti
argento dal trattamento sul posto di rifiuti fotografici
09.01.07 Carta e pellicole
per fotografia contenenti argento o composti dell'argento
09.01.08 Carta e pellicole
per fotografia non contenenti argento o composti dell'argento
09.01.09 Macchine
fotografiche usa e getta con batterie
09.01.10 Macchine
fotografiche usa e getta senza batterie
09.01.99 Rifiuti non
specificati altrimenti
10.00.00 Rifiuti inorganici
provenienti da processi termici
10.01.00 Rifiuti di centrali
termiche ed altri impianti termici (eccetto 19.00.00)
10.01.01 Ceneri pesanti
10.01.02 Ceneri leggere
10.01.03 Ceneri leggere e
torba
10.01.04 Ceneri leggere di
olio
10.01.05 Rifiuti solidi
derivanti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10.01.06 Altri rifiuti
solidi derivanti dal trattamento dei fumi
10.01.07 Fanghi derivanti da
reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10.01.08 Altri fanghi
derivanti dal trattamento dei fumi
10.01.09 Acido solforico
10.01.10 Catalizzatori
esauriti, ad esempio per la denitrificazione
10.01.11 Fanghi acquosi da
operazioni di pulizia caldaia
10.01.12 Rivestimenti e
refrattari inutilizzabili
10.01.99 Rifiuti non
specificati altrimenti
10.02.00 Rifiuti
dell'industria del ferro e dell'acciaio
10.02.01 Rifiuti della
trasformazione delle scorie
10.02.02 Scorie non
trasformate
10.02.03 Rifiuti solidi
derivanti dal trattamento dei fumi
10.02.04 Fanghi derivanti
dal trattamento dei fumi
10.02.05 Altri fanghi
10.02.06 Rivestimenti e
refrattari inutilizzabili
10.02.99 Altri rifiuti non
specificati altrimenti
10.03.00 Rifiuti della
metallurgia termica dell'alluminio
10.03.01 Catrami ed altri
rifiuti contenenti carbone dalla produzione degli anodi
10.03.02 Frammenti di anodi
10.03.03 Scorie
10.03.04 Scorie bianche e
incrostazioni di prima fusione
10.03.05 Polvere di allumina
10.03.06 Suole di carbone
usate e materiali incombustibili dall'elettrolisi
10.03.07 Rivestimenti di
carbone usati
10.03.08 Scorie saline di
seconda fusione
10.03.09 Scorie nere di
seconda fusione
10.03.10 Rifiuti dal
trattamento di scorie saline
10.03.11 Polveri di gas
effluenti da camino
10.03.12 Altre polveri e
particolato (inclusa la polvere di macinazione)
10.03.13 Rifiuti solidi
derivanti dal trattamento fumi
10.03.14 Fanghi derivanti
dal trattamento fumi
10.03.99 Rifiuti non
specificati altrimenti
10.04.00 Rifiuti della metallurgia
termica del piombo
10.04.01 Scorie (di prima e
seconda fusione)
10.04.02 Incrostazioni e
loppe (prima e seconda fusione)
10.04.03 Arsenato di calcio
10.04.04 Polveri dai gas
effluenti da camino
10.04.05 Altre polveri e
particolato
10.04.06 Rifiuti solidi
derivanti dal trattamento fumi
10.04.07 Fanghi derivanti
dal trattamento fumi
10.04.08 Rivestimenti e
refrattari inutilizzabili
10.04.99 Rifiuti non
specificati altrimenti
10.05.00 Rifiuti della
metallurgia termica dello zinco
10.05.01 Scorie (di prima e
seconda fusione)
10.05.02 Incrostazioni e
loppe (prima e seconda fusione)
10.05.03 Polveri dai gas
effluenti da camino
10.05.04 Altre polveri e
particolato
10.05.05 Rifiuti solidi
derivanti dal trattamento fumi
10.05.06 Fanghi derivanti
dal trattamento fumi
10.05.07 Rivestimenti e
refrattari inutilizzabili
10.05.99 Rifiuti non
specificati altrimenti
10.06.00 Rifiuti della
metallurgia termica del rame
10.06.01 Scorie (di prima e
seconda fusione)
10.06.02 Incrostazioni e
loppe (prima e seconda fusione)
10.06.03 Polveri dai gas
effluenti da camino
10.06.04 Altre polveri e
particolato
10.06.05 Rifiuti della
raffinazione elettrolitica
10.06.06 Rifiuti dei
trattamenti ad umido dei fumi
10.06.07 Rifiuti dei
trattamenti a secco dei fumi
10.06.08 Rivestimenti e
refrattari inutilizzabili
10.06.99 Rifiuti non
specificati altrimenti
10.07.00 Rifiuti della
metallurgia termica di argento, oro e platino
10.07.01 Scorie (di prima e
seconda fusione)
10.07.02 Incrostazioni e
loppe (prima e seconda fusione)
10.07.03 Rifiuti solidi
derivanti dal trattamento fumi
10.07.04 Altre polveri e
particolato
10.07.05 Fanghi derivanti
dal trattamento fumi
10.07.06 Rivestimenti e
refrattari inutilizzabili
10.07.99 Rifiuti non
specificati altrimenti
10.08.00 Rifiuti di altri
processi metallurgici non ferrosi
10.08.01 Scorie (prima e
seconda fusione)
10.08.02 Incrostazioni e
loppe (prima e seconda fusione)
10.08.03 Polveri dai gas
effluenti dai camini
10.08.04 Altre polveri e
particolato
10.08.05 Rifiuti solidi
derivanti dal trattamento fumi
10.08.06 Fanghi derivanti
dal trattamento fumi
10.08.07 Rivestimenti e
refrattari inutilizzabili
10.08.99 Rifiuti non
specificati altrimenti
10.09.00 Rifiuti della
fusione di materiali ferrosi
10.09.01 Forme di scarto
contenenti leganti organici inutilizzate
10.09.02 Forme contenenti
leganti organici utilizzate
10.09.03 Scorie di fusione
10.09.04 Polveri di fornace
10.09.99 Rifiuti non
specificati altrimenti
10.10.00 Rifiuti della
fusione di materiali non ferrosi
10.10.01 Forme di scarto
contenenti leganti organici inutilizzate
10.10.02 Forme contenenti
leganti organici utilizzate
10.10.03 Scorie di fusione
10.10.04 Polveri di fornace
10.10.99 Rifiuti non
specificati altrimenti
10.11.00 Rifiuti della
fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro
10.11.01 Miscela di
preparazione scartata prima del processo di vetro
10.11.02 Vetro di scarto
10.11.03 Materiali di scarto
a base di vetro
10.11.04 Polveri dai gas
effluenti da camino
10.11.05 Altre polveri e
particolato
10.11.06 Rifiuti solidi
derivanti dal trattamento fumi
10.11.07 Fanghi derivanti
dal trattamento fumi
10.11.08 Rivestimenti e
refrattari inutilizzabili
10.11.99 Rifiuti non
specificati altrimenti
10.12.00 Rifiuti della
fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da
costruzione
10.12.01 Miscela di
preparazione scartata prima del processo termico
10.12.02 Polveri dai gas
effluenti da camino
10.12.03 Altre polveri e
particolato
10.12.04 Rifiuti solidi
derivanti dal trattamento fumi
10.12.05 Fanghi derivanti
dal trattamento fumi
10.12.06 Stampi
inutilizzabili
10.12.07 Rivestimenti e refrattari
inutilizzabili
10.12.99 Rifiuti non
specificati altrimenti
10.13.00 Rifiuti della
fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti con questi materiali
10.13.01 Miscela di
preparazione scartata prima del processo termico
10.13.02 Rifiuti della
fabbricazione di amianto cemento
10.13.03 Rifiuti della
fabbricazione di altri materiali compositi in cemento
10.13.04 Rifiuti della
calcinazione e dell'idratazione del calcare
10.13.05 Rifiuti solidi
derivanti dal trattamento fumi
10.13.06 Altre polveri e
particolato
10.13.07 Fanghi derivanti
dal trattamento fumi
10.13.08 Rivestimenti e
refrattari inutilizzabili
10.13.99 Rifiuti non
specificati altrimenti
11.00.00 Rifiuti inorganici
contenenti metalli provenienti dal trattamento e ricopertura di metalli;
idrometallurgia non ferrosa
11.01.00 Rifiuti liquidi e
fanghi dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi
galvanici, zincatura, decapaggio, incisione, fosfatazione, sgrassaggio con
alcali)
11.01.01 Soluzioni alcaline
da cianuri contenenti metalli pesanti, tranne cromo
11.01.02 Soluzioni alcaline
da cianuri non contenenti metalli pesanti
11.01.03 Rifiuti contenenti
cromo da non cianuri
11.01.04 Rifiuti non
contenenti cromo e cianuri
11.01.05 Soluzioni acide di
decapaggio
11.01.06 Acidi non
specificati altrimenti
11.01.07 Alcali non
specificati altrimenti
11.01.08 Fanghi di
fosfatazione
11.02.00 Rifiuti e fanghi da
processi idrometallurgici di metalli non ferrosi
11.02.01 Rifiuti da processi
idrometallurgici del rame
11.02.02 Rifiuti da processi
idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite)
11.02.03 Rifiuti della
produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
11.02.04 Fanghi non
specificati altrimenti
11.03.00 Rifiuti e fanghi da
processi di tempra
11.03.01 Rifiuti contenenti
cianuri
11.03.02 Altri rifiuti
11.04.00 Altri rifiuti
inorganici contenenti metalli non specificati altrimenti
11.04.01 Altri rifiuti
inorganici contenenti metalli non specificati altrimenti
12.00.00 Rifiuti di
lavorazione e di trattamento superficiale di metalli e plastica
12.01.00 Rifiuti di
lavorazione (forgiatura, saldatura, stampaggio, trafilatura, smussamento,
perforazione, taglio, troncatura e limatura)
12.01.01 Limatura, scaglie e
polveri di metalli ferrosi
12.01.02 Altre particelle di
metalli ferrosi
12.01.03 Limatura, scaglie e
polveri di metalli non ferrosi
12.01.04 Altre particelle di
metalli non ferrosi
12.01.05 Particelle di
plastica
12.01.06 Oli esauriti per
macchinari contenenti alogeni (non emulsionati)
12.01.07 Oli esauriti per
macchinari non contenenti alogeni (non emulsionati)
12.01.08 Emulsioni esauste
per macchinari contenenti alogeni
12.01.09 Emulsioni esauste
per macchinari non contenenti alogeni
12.01.10 Oli sintetici per
macchinari
12.01.11 Fanghi di
lavorazione
12.01.12 Grassi e cere
esauriti
12.01.13 Rifiuti di
saldatura
12.01.99 Rifiuti non
specificati altrimenti
12.02.00 Rifiuti di
trattamento meccanico di superficie (sabbiatura, frantumazione, rettificazione,
lappatura, lucidatura)
12.02.01 Polvere per
sabbiatura esausta
12.02.02 Fanghi da
rettifica, affilatura e lappatura
12.02.03 Fanghi di
lucidatura
12.02.99 Rifiuti non
specificati altrimenti
12.03.00 Rifiuti di processi
di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11.00.00)
12.03.01 Soluzioni acquose
di lavaggio
12.03.02 Rifiuti di
sgrassatura a vapore
13.00.00 Oli esauriti
(tranne gli oli commestibili 05.00.00 e 12.00.00)
13.01.00 Oli esauriti da
circuiti idraulici e freni
13.01.01 Oli per circuiti
idraulici contenenti PCB e PCT
13.01.02 Altri oli per
circuiti idraulici (non emulsioni) contenenti composti organici clorurati
13.01.03 Altri oli per
circuiti idraulici (non emulsioni), non contenenti composti organici clururati
13.01.04 Emulsioni
contenenti composti organici clorurati
13.01.05 Emulsioni non
contenenti composti organici clorurati
13.01.06 Oli per circuiti
idraulici a formulazione esclusivamente minerali
13.01.07 Altri oli per
circuiti idraulici
13.01.08 Oli per freni
13.02.00 Oli esauriti da
motori, trasmissioni ed ingranaggi
13.02.01 Oli esauriti da
motore, trasmissioni ed ingranaggi contenenti composti organici clorurati
13.02.02 Oli esauriti da
motori, trasmisioni ed ingranaggi non contenenti composti organici clorurati
13.02.03 Altri oli da
motori, trasmissioni e ingranaggi
13.03.00 Oli isolanti e di
trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi
13.03.01 Oli isolanti e di
trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB e PCT
13.03.02 Altri oli isolanti
e di trasmissione di calore ed altri liquidi contenenti composti organici
clorurati
13.03.03 Oli isolanti e di
trasmissione di calore ed altri liquidi non contenenti composti organici
clorurati
13.03.04 Oli isolanti e
termoconduttori ed altri liquidi a formulazione sintetica
13.03.05 Oli isolanti e
termoconduttori a formulazione minerale
13.04.00 Oli di cala
13.04.01 Oli di cala da
navigazione interna
13.04.02 Oli di cala
derivanti dalle fognature dei moli
13.04.03 Oli di cala da
altre navigazioni
13.05.00 Prodotti di
separazione olio/acqua
13.05.01 Solidi di
separazione olio/acqua
13.05.02 Fanghi di
separazione olio/acqua
13.05.03 Fanghi da
collettori
13.05.04 Fanghi o emulsioni
da dissalatori
13.05.05 Altre emulsioni
13.06.00 Altri rifiuti
oleosi non specificati altrimenti
13.06.01 Altri rifiuti
oleosi non specificati altrimenti
14.00.00 Rifiuti di sostanze
organiche utilizzate come solventi (tranne 07.00.00 e 08.00.00)
14.01.00 Rifiuti di
sgrassaggio di metalli e manutenzione di apparecchiatura
14.01.01 Clorofluorocarburi
(CFC)
14.01.02 Altri solventi
alogenati e miscele solventi
14.01.03 Altri solventi e
miscele solventi
14.01.04 Miscele acquose
contenenti solventi alogenati
14.01.05 Miscele acquose non
contenenti solventi alogenati
14.01.06 Fanghi o rifiuti
solidi contenenti solventi alogenati
14.01.07 Fanghi o rifiuti
solidi non contenenti solventi alogenati
14.02.00 Rifiuti dalla
pulizia di tessuti
14.02.01 Solventi alogenati
e miscele di solventi
14.02.02 Miscele di solventi
o liquidi organici non contenenti solventi alogenati
14.02.03 Fanghi o rifiuti
solidi contenenti solventi alogenati
14.02.04 Fanghi o rifiuti
solidi contenenti altri solventi
14.03.00 Rifiuti
dell'industria elettronica
14.03.01 Clorofluorocarburi
(CFC)
14.03.02 Altri solventi
alogenati
14.03.03 Solventi o miscele
di solventi non contenenti solventi alogenati
14.03.04 Fanghi o rifiuti
solidi contenenti solventi alogenati
14.03.05 Fanghi o rifiuti
solidi contenenti altri solventi
14.04.00 Rifiuti da
refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol
14.04.01 Clorofluorocarburi
(CFC)
14.04.02 Altri solventi
alogenati e miscele di solventi
14.04.03 Altri solventi o
miscele di solventi
14.04.04 Fanghi o rifiuti
solidi contenenti solventi alogenati
14.04.05 Fanghi o rifiuti
solidi contenenti altri solventi
14.05.00 Rifiuti da recupero
di solventi e refrigeranti (fondi di distillazione)
14.05.01 Clorofluorocarburi
(CFC)
14.05.02 Altri solventi
alogenati e miscele di solventi
14.05.03 Altri solventi e
miscele di solventi
14.05.04 Fanghi contenenti
solventi alogenati
14.05.05 Fanghi contenenti
altri solventi
15.00.00 Imballaggi,
assorbenti; stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non
specificati altrimenti)
15.01.00 Imballaggi
15.01.01 Carta e cartone
15.01.02 Imballaggi in
plastica
15.01.03 Imballaggi in legno
15.01.04 Imballaggi in
metallo
15.01.05 Imballaggi
compositi
15.01.06 Imballaggi in più
materiali
15.02.00 Assorbenti,
materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi
15.02.01 Assorbenti,
materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi
16.00.00 Rifiuti non
specificati altrimenti nel catalogo
16.01.00 Veicoli fuori uso
16.01.01 Catalizzatori
contenenti metalli preziosi sostituiti in veicoli
16.01.02 Altri catalizzatori
sostituiti in veicoli
16.01.03 Pneumatici usati
16.01.04 Veicoli
inutilizzabili
16.01.05 Parti leggere provenute
dalla demolizione di veicoli
16.01.99 Rifiuti non
specificati altrimenti
16.02.00 Apparecchiature o
parti di apparecchiature fuori uso
16.02.01 Trasformatori o
condensatori contenenti PCB o PCT
16.02.02 Altro materiale
elettronico fuori uso (per esempio: circuiti stampati)
16.02.03 Apparecchiature
contenenti clorofluorocarburi
16.02.04 Apparecchiature
fuori uso contenenti amianto in fibre
16.02.05 Altre
apparecchiature fuori uso
16.02.06 Rifiuti derivanti
dai processi di lavorazione dell'amianto
16.02.07 Rifiuti derivanti
dall'industria per la produzione di convertitori in plastica
16.02.08 Rifiuti della
demolizione dei veicoli
16.03.00 Prodotti fuori
specifica
16.03.01 Prodotti fuori
specifica inorganici
16.03.02 Prodotti fuori
specifica organici
16.04.00 Rifiuti esplosivi
di scarto
16.04.01 Munizioni di scarto
16.04.02 Fuochi artificiali
di scarto
16.04.03 Altri rifiuti
esplosivi di scarto
16.05.00 Gas e sostanze
chimiche in contenitori
16.05.01 Gas industriali
contenuti in cilindri ad alta pressione, contenitori LPG e contenitori per
aerosol industriali (compresi gli halon)
16.05.02 Altri rifiuti
contenenti prodotti chimici inorganici, es. sostanze chimiche di laboratorio
non specificate altrimenti, polveri estinguenti
16.05.03 Altri rifiuti
contenenti prodotti chimici organici, es. sostanze chimiche di laboratorio non
specificate altrimenti
16.06.00 Batterie ed
accumulatori
16.06.01 Accumulatori al
piombo
16.06.02 Accumulatori al
nichel-cadmio
16.06.03 Pile a secco al
mercurio
16.06.04 Pile alcaline
16.06.05 Altre pile ed
accumulatori
16.06.06 Elettroliti da pile
e accumulatori
16.07.00 Rifiuti della
pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio (tranne 05.00.00 e 12.00.00)
16.07.01 Rifiuti della
pulizia di cisterne di navi contenenti prodotti chimici
16.07.02 Rifiuti della
pulizia di cisterne di navi contenenti oli
16.07.03 Rifiuti della
pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti oli
16.07.04 Rifiuti della
pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti prodotti chimici
16.07.05 Rifiuti della
pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti prodotti chimici
16.07.06 Rifiuti della
pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti oli
16.07.07 Rifiuti solidi
dalla pulizia di stive di navi
16.07.99 Rifiuti non
specificati altrimenti
17.00.00 Rifiuti di
costruzioni e demolizioni (compresa la costruzione di strade)
17.01.00 Cemento, mattoni,
mattonelle, ceramiche e materiali in gesso
17.01.01 Cemento
17.01.02 Mattoni
17.01.03 Mattonelle e
ceramica
17.01.04 Materiali da
costruzione a base di gesso
17.01.05 Materiali da
costruzione a base di amianto
17.02.00 Legno, vetro e
plastica
17.02.01 Legno
17.02.02 Vetro
17.02.03 Plastica
17.03.00 Asfalto, catrame e
prodotti catramosi
17.03.01 Asfalto contenente
catrame
17.03.02 Asfalto (non
contenente catrame)
17.03.03 Catrame e prodotti
catramosi
17.04.00 Metalli (incluse le
loro leghe)
17.04.01 Rame, bronzo,
ottone
17.04.02 Alluminio
17.04.03 Piombo
17.04.04 Zinco
17.04.05 Ferro e acciaio
17.04.06 Stagno
17.04.07 Metalli misti
17.04.08 Cavi
17.05.00 Terra e materiali
di dragaggio
17.05.01 Terra e rocce
17.05.02 Terra di dragaggio
17.06.00 Materiale isolante
17.06.01 Materiali isolanti
contenenti amianto
17.06.02 Altri materiali
isolanti
17.07.00 Rifiuti misti di
costruzioni e demolizioni
17.07.01 Rifiuti misti di
costruzioni e demolizioni
18.00.00 Rifiuti di ricerca
medica e veterinaria (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non
derivino direttamente da luoghi di cura)
18.01.00 Rifiuti da
maternità, diagnosi e prevenzione delle malattie negli uomini
18.01.01 Oggetti da taglio
(bisturi, rasoi)
18.01.02 Parti anatomiche ed
organi incluse le sacche per il plasma e le sostanze per la conservazione del
sangue
18.01.03 Altri rifiuti la
cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della
prevenzione di infezioni
18.01.04 Rifiuti la cui
raccolta e smaltimento non richiede precauzioni particolari in funzione della
prevenzione di infezioni (es. abbigliamenti, contenitori ed indumenti monouso)
18.01.05 Sostanze chimiche e
medicinali di scarto
18.02.00 Rifiuti della
ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali
18.02.01 Oggetti da taglio
(bisturi, rasoi)
18.02.02 Altri rifiuti la
cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della
prevenzione di infezioni
18.02.03 Rifiuti la cui
raccolta e smaltimento non richiede precauzioni particolari in funzione della
prevenzione di infezioni
18.02.04 Sostanze chimiche
di scarto
19.00.00 Rifiuti da impianti
di trattamento rifiuti, impianti di trattamento acque reflue fuori sito e
industrie dell'acqua
19.01.00 Rifiuti da
incenerimento o pirolisi di rifiuti urbani ed assimilabili da commercio,
industrie ed istituzioni
19.01.01 Ceneri pesanti e
scorie
19.01.02 Materiali ferrosi
separati dalle ceneri pesanti
19.01.03 Ceneri leggere
19.01.04 Polveri di caldaia
19.01.05 Residui di
filtrazione prodotti dagli impianti di trattamento dei fumi
19.01.06 Acque reflue da
trattamento dei fumi ed altre acque reflue
19.01.07 Rifiuti solidi derivanti
dal trattamento fumi
19.01.08 Rifiuti di pirolisi
19.01.09 Catalizzatori
esauriti, ad esempio per l'abbattimento degli Nox
19.01.10 Carbone attivo
esaurito dal trattamento dei fumi
19.01.99 Rifiuti non
specificati altrimenti
19.02.00 Rifiuti da
trattamenti chimico/fisici specifici di rifiuti industriali (ad esempio
decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)
19.02.01 Fanghi di idrossidi
di metalli ed altri fanghi da trattamento di precipitazione dei metalli
19.02.02 Miscele di rifiuti
per lo stoccaggio finale
19.03.00 Rifiuti
stabilizzati/solidificati
19.03.01 Rifiuti
stabilizzati/solidificati con leganti idraulici
19.03.02 Rifiuti
stabilizzati/solidificati con leganti organici
19.03.03 Rifiuti
stabilizzati con trattamenti biologici
19.04.00 Rifiuti vetrificati
e rifiuti di vetrificazione
19.04.01 Rifiuti vetrificati
19.04.02 Ceneri leggere ed
altri rifiuti di trattamento dei fumi
19.04.03 Fase solida non vetrificata
19.04.04 Rifiuti acquosi
dalla tempra di rifiuti vetrificati
19.05.00 Rifiuti dal
trattamento aerobico di rifiuti solidi
19.05.01 Frazione non
composta di rifiuti urbani e simili
19.05.02 Frazione non
composta di rifiuti animali e vegetali
19.05.03 Composti fuori
specifica
19.05.99 Rifiuti non
specificati altrimenti
19.06.00 Rifiuti dal
trattamento anaerobico dei rifiuti
19.06.01 Fanghi da
trattamento anaerobico di rifiuti urbani e simili
19.06.02 Fanghi da
trattamento anaerobico di rifiuti animali e vegetali
19.06.99 Rifiuti non
specificati altrimenti
19.07.00 Percolato di
discarica
19.07.01 Percolato di
discariche
19.08.00 Rifiuti da impianti
di trattamento delle acque reflue non specificati altrimenti
19.08.01 Mondiglia
19.08.02 Rifiuti di
dissabbiamento (filtrazioni acque)
19.08.03 Grassi ed oli da
separatori olio/acqua
19.08.04 Fanghi dal
trattamento delle acque reflue industriali
19.08.05 Fanghi di
trattamento delle acque reflue urbane
19.08.06 Resine di scambio
ionico sature od esauste
19.08.07 Soluzioni e fanghi
di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19.08.99 Rifiuti non
specificati altrimenti
19.09.00 Rifiuti della
preparazione di acqua potabile od acqua per uso commerciale
19.09.01 Rifiuti di
filtrazioni primarie e screenings
19.09.02 Fanghi di impianti
di chiarificazione delle acque
19.09.03 Fanghi di impianti
di decarbonatazione delle acque
19.09.04 Carbone attivo
esaurito
19.09.05 Resine di scambio
ionico sature od esauste
19.09.06 Soluzioni e fanghi
di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19.09.99 Rifiuti non
specificati altrimenti
20.00.00 Rifiuti solidi
urbani ed assimilabili da commercio, industria ed istituzioni inclusi i rifiuti
della raccolta differenziata
20.01.00 Raccolta
differenziata
20.01.01 Carta e cartone
20.01.02 Vetro
20.01.03 Plastica (piccole
dimensioni)
20.01.04 Altri tipi di
plastica
20.01.05 Metallo (piccole
dimensioni, es. lattine)
20.01.06 Altri tipi di
metallo
20.01.07 Legno
20.01.08 Rifiuti di natura
organica utilizzabili per il compostaggio (compresi oli per frittura e rifiuti
di mense e ristoranti)
20.01.09 Oli e grassi
20.01.10 Abiti
20.01.11 Prodotti tessili
20.01.12 Vernici,
inchiostri, adesivi
20.01.13 Solventi
20.01.14 Acidi
20.01.15 Rifiuti alcalini
20.01.16 Detergenti
20.01.17 Prodotti
fotochimici
20.01.18 Medicinali
20.01.19 Pesticidi
20.01.20 Batterie e pile
20.01.21 Tubi fluorescenti
ed altri rifiuti contenenti mercurio
20.01.22 Aerosol
20.01.23 Apparecchiature
contenenti clorofluorocarburi
20.01.24 Apparecchiature
elettroniche (schede elettroniche)
20.02.00 Rifiuti di giardini
e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
20.02.01 Rifiuti
compostabili
20.02.02 Terreno e rocce
20.02.03 Altri rifiuti non
compostabili
20.03.00 Altri rifiuti
urbani
20.03.01 Rifiuti urbani
misti
20.03.02 Rifiuti di mercati
20.03.03 Residui di pulizia
delle strade
20.03.04 Fanghi di serbatoi
settici
20.03.05 Veicoli fuori uso
Allegato
«B»
(Previsto
dall'art. 5, sesto comma)
OPERAZIONI
DI SMALTIMENTO
NB: Il presente allegato intende elencare le
operazioni di smaltimento come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'art. 2, i
rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza
usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente:
D1 Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica)
D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad es.
biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)
D3 Iniezioni in profondità (ad es. iniezione di
rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali)
D4 Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di
fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)
D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad es.
sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli
altri e dall'ambiente)
D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico
eccetto l'immersione
D7 Immersione, compreso il seppellimento nel
sottosuolo marino
D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel
presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono
eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12
D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove
nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo
uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad es. evaporazione,
essiccazione, calcinazione, ecc.)
D10 Incenerimento a terra
D11 Incenerimento in mare
D12 Deposito permanente (ad es. sistemazione di
contenitori in una miniera, ecc.)
D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle
operazioni di cui ai punti da D1 a D12
D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle
operazioni di cui ai punti da D1 a D13
D15 Deposito preliminare prima di una delle
operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima
della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)
Allegato
«C»
[Previsto
dall'art. 6, primo comma, lettera h)]
OPERAZIONI
DI RECUPERO
NB: Il presente allegato intende elencare le
operazioni di recupero come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'art. 2, i
rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza
usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.
R1 Utilizzazione principale come combustibile o come
altro mezzo per produrre energia
R2 Rigenerazione/recupero di solventi
R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non
utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni
biologiche)
R4 Riciclo/recupero dei metalli o dei composti
metallici
R5 Riciclo/recupero di altre sostanze norganiche
R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli
inquinanti
R8 Recupero dei prodotti provenienti dai
catalizzatori
R9 Rigenerazione o altri impieghi degli oli
R10 Spandimento sul suolo a beneficio
dell'agricoltura o dell'ecologia
R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle
operazioni indicate da R1 a R10
R12 Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle
operazioni indicate da R1 a R11
R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una
delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito
temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
Allegato
«D»
(previsto
dall'art. 7, quarto comma)
Rifiuti pericolosi ai sensi dell'art. 1, paragrafo 4
della direttiva 91/689/CEE
Introduzione
1. I vari tipi di rifiuti figuranti nell'elenco sono
pienamente definiti dal codice a sei cifre per i rifiuti e dalle rispettive
sezioni a due cifre e a quattro cifre.
2. L'inclusione nell'elenco non significa che il
materiale o l'oggetto siano da cosiderarsi rifiuti in tutti i casi.
L'iclusione è pertinente soltato quando venga
soddisfatta la definizione di rifiuti ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1,
lettera b ) della direttiva.
3. I rifiuti precisati nell'elenco sono soggetti alle
disposizioni della direttiva 91/689/CEE, purché non si applichi l'art. 1,
paragrafo 5 della direttiva.
4. Conformemente all'art. 1, paragrafo 4, secondo
trattino della direttiva 91/689/CEE, i rifiuti divesi da quelli elencati in
appresso, che secondo uno Stato membro presentino una o più caratteristiche
indicate nell'allegato III della direttiva 91/689/CEE sono pericolosi. Tutti
questi casi sarano notificati alla Commissione e verranno esaminati in vista
della modifica dell'elenco conformemente all'art. 18 della direttiva
75/442/CEE.
Codice CER
Designazione
02 Rifiuti provenienti da
produzione, trattamento e preparazione di alimenti in agricoltura, orticoltura,
caccia, pesca ed acquicoltura
02.01 Rifiuti delle
produzioni primarie
02.01.05 Rifiuti agrochimici
03 Rifiuti della lavorazione
del legno e della produzione di carta, polpa, cartone, pannelli e mobili
03.02 Rifiuti dei
trattamenti conservativi del legno
03.02.01 Prodotti per i
trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati
03.02.02 Prodotti per i
trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati
03.02.03 Prodotti per i
trattamenti conservativi del legno contenenti composti organo-metallici
03.02.04 Prodotti per i
trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici
04 Rifiuti della produzione
conciaria e tessile
04.01 Rifiuti dell'industria
della lavorazione della pelle
04.01.03 Bagni di
sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida
04.02 Rifiuti dell'industria
tessile
04.02.11 Rifiuti contenenti
composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura
05 Rifiuti della
raffinazione del petrolio, purifi-cazione del gas naturale e trattamento
piroli-tico del carbone
05.01 Residui oleosi e
rifiuti solidi
05.01.03 Morchie e fondi di
serbatoi
05.01.04 Fanghi acidi da
processi di alchilazione
05.01.05 Perdite di olio
05.01.07 Catrami acidi
05.01.08 Altri catrami
05.04 Filtri di argilla
esauriti
05.04.01 Filtri di argilla
esauriti
05.06 Rifiuti dal
trattamento pirolitico del carbone
05.06.01 Catrami acidi
05.06.03 Altri catrami
05.07 Rifiuti dal processo
di purificazione del gas naturale
05.07.01 Fanghi contenenti
mercurio
05.08 Rifiuti della
rigenerazione dell'olio
05.08.01 Filtri di argilla
esauriti
05.08.02 Catrami acidi
05.08.03 Altri catrami
05.08.04 Rifiuti liquidi
acquosi dalla rigenerazione dell'olio
06 Rifiuti da processi
chimici inorganici
06.01 Soluzioni acide di
scarto
06.01.01 Acido solforoso e
solforico
06.01.02 Acido cloridrico
06.01.03 Acido fluoridrico
06.01.04 Acido fosforoso e
fosforico
06.01.05 Acido nitroso e nitrico
06.01.99 Rifiuti non
specificati altrimenti
06.02 Soluzioni alcaline
06.02.01 Idrossido di calcio
06.02.02 Soda
06.02.03 Ammoniaca
06.02.99 Rifiuti non
specificati altrimenti
06.03 Sali e loro soluzioni
06.03.11 Sali e soluzioni
contenenti cianuri
06.04 Rifiuti contenenti
metalli
06.04.02 Sali metallici
(tranne 06.03.00)
06.04.03 Rifiuti contenenti
arsenico
06.04.04 Rifiuti contenenti
mercurio
06.04.05 Rifiuti contenenti
altri metalli pesanti
06.07 Rifiuti da processi
chimici degli alogeni
06.07.01 Rifiuti contenenti
amianto da processi elettrolitici
06.07.02 Carbone attivo
dalla produzione di cloro
06.13 Rifiuti da altri
processi chimici inorganici
06.13.01 Pesticidi, biocidi
ed agenti conservativi del legno di natura inorganica
06.13.02 Carbone attivo
esaurito (tranne 06.07.02)
07 Rifiuti da processi
chimici organici
07.01 Rifiuti da produzione,
formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di prodotti chimici organici di base
07.01.01 Soluzioni acquose
di lavaggio ed acque madri
07.01.03 Solventi organici
alogenati, soluzioni di lavaggio di acque madri
07.01.04 Altri solventi
organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07.01.07 Fondi di
distillazione e residui di reazione alogenati
07.01.08 Altri fondi di
distillazione e residui di reazione
07.01.09 Residui di
filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
07.01.10 Altri residui di
filtrazione e assorbenti esauriti
07.02 Rifiuti da PFFU di
plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
07.02.01 Soluzioni di
lavaggio e acque madri
07.02.03 Solventi organici
alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07.02.04 Altri solventi
organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07.02.07 Fondi di
distillazione e residui di reazione alogenati
07.02.08 Altri fondi di
distillazione e residui di reazione
07.02.09 Residui di filtrazione,
assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
07.02.10 Altri residui di
filtrazione, assorbenti esauriti
07.03 Rifiuti da PFFU di
coloranti e pigmenti organici (tranne 06.11.00)
07.03.01 Soluzioni acquose
di lavaggio ed acque madri
07.03.03 Solventi organici
alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07.03.04 Altri solventi
organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07.03.07 Fondi di
distillazione e residui di reazione alogenati
07.03.08 Altri fondi di
distillazione e residui di reazione
07.03.09 Residui di
filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
07.03.10 Altri residui di
filtrazione, assorbenti esauriti
07.04 Rifiuti da PFFU di pesticidi
organici (tranne 02.01.05)
07.04.01 Soluzioni acquose
di lavaggio ed acque madri
07.04.03 Solventi organici
alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07.04.04 Altri solventi
organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07.04.07 Fondi di
distillazione e residui di reazione alogenati
07.04.08 Altri fondi di
distillazione e residui di reazione
07.04.09 Residui di
filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
07.04.10 Altri residui di
filtrazione, assorbenti esauriti
07.05 Rifiuti da PFFU di
prodotti farmaceutici
07.05.01 Soluzioni acquose
di lavaggio ed acque madri
07.05.03 Solventi organici
alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07.05.04 Altri solventi
organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07.05.07 Fondi di
distillazione e residui di reazione alogenati
07.05.08 Altri fondi di
distillazione e residui di reazione
07.05.09 Residui di
filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
07.05.10 Altri residui di
filtrazione, assorbenti esauriti
07.06 Rifiuti da PFFU di
cere, grassi, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici
07.06.01 Soluzioni acquose
di lavaggio ed acque madri
07.06.03 Solventi organici
alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07.06.04 Altri solventi
organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07.06.07 Fondi di
distillazione e residui di reazione alogenati
07.06.08 Altri fondi di
distillazione e residui di reazione
07.06.09 Residui di
filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
07.06.10 Altri residui di
filtrazione, assorbenti esauriti
07.07 Rifiuti da PFFU di
prodotti della chimica fine e prodotti chimici non specificati altrimenti
07.07.01 Soluzioni acquose
di lavaggio ed acque madri
07.07.03 Solventi organici
alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07.07.04 Altri solventi
organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07.07.07 Fondi di
distillazione e residui di reazione alogenati
07.07.08 Altri fondi di
distillazione e residui di reazione
07.07.09 Residui di
filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
07.07.10 Altri residui di
filtrazione, assorbenti esauriti
08 Rifiuti da produzione,
formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti (pitture, vernici e
smalti vetrati), sigillanti e inchiostri per stampa
08.01 Rifiuti da PFFU di
pitture e vernici
08.01.01 Pitture e vernici
di scarto contenenti solventi organici alogenati
08.01.02 Pitture e vernici
di scarto contenenti solventi organici non alogenati
08.01.06 Fanghi derivanti da
operazioni di scrostatura e sverniciatura contenenti solventi alogenati
08.01.07 Fanghi provenienti
da operazioni di scrostatura e sverniciatura non contenenti solventi alogenati
08.03 Rifiuti da PFFU di
inchiostri per stampa
08.03.01 Inchiostri di
scarto contenenti solventi alogenati
08.03.02 Inchiostri di
scarto non contenenti solventi alogenati
08.03.05 Fanghi di
inchiostri contenenti solventi alogenati
08.03.06 Fanghi di
inchiostri non contenenti solventi alogenati
08.04 Rifiuti di PFFU di adesivi
e sigillanti (inclusi prodotti impermeabilizzanti)
08.04.01 Adesivi e
sigillanti di scarto contenenti solventi alogenati
08.04.02 Adesivi e
sigillanti di scarto non contenenti solventi alogenati
08.04.05 Fanghi di adesivi e
sigillanti contenenti solventi alogenati
08.04.06 Fanghi di adesivi e
sigillanti non contenenti solventi alogenati
09 Rifiuti dell'industria
fotografica
09.01 Rifiuti dell'industria
fotografica
09.01.01 Soluzioni di
sviluppo e attivanti a base acquosa
09.01.02 Soluzioni di
sviluppo per lastre offset a base acquosa
09.01.03 Soluzioni di
sviluppo a base solvente
09.01.04 Soluzioni di
fissaggio
09.01.05 Soluzioni di
lavaggio e di lavaggio del fissatore
09.01.06 Rifiuti contenenti
argento provenienti da trattamento in loco di rifiuti fotografici
10. Rifiuti inorganici
provenienti da processi termici
10.01 Rifiuti di centrali
termiche ed altri impianti termici (eccetto 19.00.00)
10.01.04 Ceneri leggere di
olio
10.01.09 Acido solforico
10.03 Rifiuti della
metallurgia termica dell'alluminio
10.03.01 Catrami ed altri
rifiuti contenenti carbone dalla produzione degli anodi
10.03.03 Rifiuti di cimatura
10.03.04 Scorie di prima
fusione/scorie bianche
10.03.07 Rivestimenti di
carbone usati
10.03.08 Scorie saline di
seconda fusione
10.03.09 Scorie nere di
seconda fusione
10.03.10 Rifiuti provenienti
da trattamento di scorie saline o di scorie nere
10.04 Rifiuti della
metallurgia termica del piombo
10.04.01 Scorie (prima e
seconda fusione)
10.04.02 Incrostazioni e
loppe (prima e seconda fusione)
10.04.03 Arsenato di calcio
10.04.04 Polveri dai gas
effluenti da camino
10.04.05 Altre polveri e
particolato
10.04.06 Rifiuti solidi
derivanti dal trattamento fumi
10.04.07 Fanghi derivanti
dal trattamento fumi
10.05 Rifiuti della
metallurgia termica dello zinco
10.05.01 Scorie (di prima e
seconda fusione)
10.05.02 Scorie e residui di
cimatura (di prima e seconda fusione)
10.05.03 Polveri dai gas
effluenti da camino
10.05.05 Rifiuti solidi
derivanti dal trattamento fumi
10.05.06 Fanghi derivanti
dal trattamento fumi
10.06 Rifiuti della
metallurgia termica del rame
10.06.03 Polveri dai gas
effluenti da camino
10.06.05 Rifiuti provenienti
da raffinazione elettrolitica
10.06.06 Rifiuti dei
trattamenti ad umido dei fumi
10.06.07 Rifiuti dei
trattamenti a secco dei fumi
11 Rifiuti inorganici
contenenti metalli provenienti dal trattamento e ricopertura di metalli;
idrometallurgia non ferrosa
11.01 Rifiuti liquidi e
fanghi dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi
galvanici, zincatura, decapaggio, incisione, fosfatazione, sgrassaggio con
alcali)
11.01.01 Soluzioni alcaline
da cianuri contenenti metalli pesanti tranne cromo
11.01.02 Soluzioni alcaline
da cianuri non contenenti metalli pesanti
11.01.03 Rifiuti contenenti
cromo da non cianuri
11.01.05 Soluzioni acide di
decapaggio
11.01.06 Acidi non
specificati altrimenti
11.01.07 Alcali non
specificati altrimenti
11.01.08 Fanghi di
fosfatazione
11.02 Rifiuti e fanghi da
processi idrometallurgici di metalli non ferrosi
11.02.02 Rifiuti da processi
idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite)
11.03 Rifiuti e fanghi da
processi di tempra
11.03.01 Rifiuti contenenti
cianuri
11.03.02 Altri rifiuti
12 Rifiuti di lavorazione e
di trattamento superficiale di metalli e plastica
12.01 Rifiuti di lavorazione
(forgiatura, saldatura, stampaggio, trafilatura, smussamento, perforazione,
taglio, troncatura e limatura)
12.01.06 Oli esauriti per
macchinari contenenti alogeni (non emulsionati)
12.01.07 Oli esauriti per
macchinari non contenenti alogeni (non emulsionati)
12.01.08 Emulsioni esauste
per macchinari contenenti alogeni
12.01.09 Emulsioni esauste
per macchinari non contenenti alogeni
12.01.10 Oli sintetici per
macchinari
12.01.11 Fanghi di
lavorazione
12.01.12 Grassi e cere
esauriti
12.03 Rifiuti di processi di
sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11.00.00)
12.03.01 Soluzioni acquose
di lavaggio
12.03.02 Rifiuti di
sgrassatura a vapore
13 Oli esauriti (tranne gli
oli commestibili 05.00.00 e 12.00.00)
13.01 Oli esauriti da
circuiti idraulici e freni
13.01.01 Oli per circuiti
idraulici contenenti PCB e PCT
13.01.02 Altri oli per
circuiti idraulici (non emulsioni) contenenti composti organici clorurati
13.01.03 Altri oli per
circuiti idraulici (non emulsioni) non contenenti composti organici clorurati
13.01.04 Emulsioni
contenenti composti organici clorurati
13.01.05 Emulsioni non
contenenti composti organici clorurati
13.01.06 Oli per circuiti
idraulici a formulazione esclusivamente minerale
13.01.07 Altri oli per
circuiti idraulici
13.01.08 Oli per freni
13.02 Oli esauriti da motori,
trasmissioni ed ingranaggi
13.02.01 Oli esauriti da
motore, trasmissioni ed ingranaggi contenenti composti organici clorurati
13.02.02 Oli esauriti da
motori, trasmissioni ed ingranaggi non contenenti composti organici clorurati
13.02.03 Altri oli da
motori, trasmissioni e ingranaggi
13.03 Oli isolanti e di
trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi
13.03.01 Oli isolanti e di
trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB e PCT
13.03.02 Altri oli isolanti
e di trasmissione di calore ed altri liquidi contenenti composti organici
clorurati
13.03.03 Oli isolanti e di
trasmissione di calore ed altri liquidi non contenenti composti organici
clorurati
13.03.04 Oli isolanti e
termoconduttori ed altri liquidi a formulazione sintetica
13.03.05 Oli isolanti e
termoconduttori a formulazione minerale
13.04 Oli di cala
13.04.01 Oli di cala da
navigazione interna
13.04.02 Oli di cala
derivanti dalle fognature dei moli
13.04.03 Oli di cala da
altre navigazioni
13.05 Prodotti di
separazione olio/acqua
13.05.01 Solidi di
separazione olio/acqua
13.05.02 Fanghi di
separazione olio/acqua
13.05.03 Fanghi da
collettori
13.05.04 Fanghi o emulsioni
da dissalatori
13.05.05 Altre emulsioni
13.06 Altri rifiuti oleosi
non specificati altrimenti
13.06.01 Altri rifiuti
oleosi non specificati altrimenti
14 Rifiuti di sostanze
organiche utilizzate come solventi (tranne 07.00.00 e 08.00.00)
14.01 Rifiuti di sgrassaggio
di metalli e manutenzione di apparecchiatura
14.01.01 Clorofluorocarburi
(CFC)
14.01.02 Altri solventi
alogenati e miscele solventi
14.01.03 Altri solventi e
miscele solventi
14.01.04 Miscele acquose
contenenti solventi alogenati
14.01.05 Miscele acquose non
contenenti solventi alogenati
14.01.06 Fanghi o rifiuti
solidi contenenti solventi alogenati
14.01.07 Fanghi o rifiuti
solidi non contenenti solventi alogenati
14.02 Rifiuti dalla pulizia
di tessuti
14.02.01 Solventi alogenati
e miscele di solventi
14.02.02 Miscele di solventi
o liquidi organici non contenenti solventi alogenati
14.02.03 Fanghi o rifiuti
solidi contenenti solventi alogenati
14.02.04 Fanghi o rifiuti
solidi contenenti altri solventi
14.03 Rifiuti dell'industria
elettronica
14.03.01 Clorofluorocarburi
(CFC)
14.03.02 Altri solventi
alogenati
14.03.03 Solventi o miscele
di solventi non contenenti solventi alogenati
14.03.04 Fanghi o rifiuti
solidi contenenti solventi alogenati
14.03.05 Fanghi o rifiuti
solidi contenenti altri solventi
14.04 Rifiuti da
refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol
14.04.01 Clorofluorocarburi
(CFC)
14.04.02 Altri solventi
alogenati e miscele di solventi
14.04.03 Altri solventi o
miscele di solventi
14.04.04 Fanghi o rifiuti
solidi contenenti solventi alogenati
14.04.05 Fanghi o rifiuti
solidi contenenti altri solventi
14.05 Rifiuti da recupero di
solventi e refrigeranti (fondi di distillazione)
14.05.01 Clorofluorocarburi
(CFC)
14.05.02 Altri solventi
alogenati e miscele di solventi
14.05.03 Altri solventi e
miscele di solventi
14.05.04 Fanghi contenenti solventi
alogenati
14.05.05 Fanghi contenenti
altri solventi
16 Rifiuti non specificati
altrimenti nel catalogo
16.02 Apparecchiature o
parti di apparecchiature fuori uso
16.02.01 Trasformatori o
condensatori contenenti PCB o PCT
16.04 Rifiuti esplosivi di
scarto
16.04.01 Munizioni di scarto
16.04.02 Fuochi artificiali
di scarto
16.04.03 Altri rifiuti
esplosivi di scarto
16.06 Batterie ed
accumulatori
16.06.01 Accumulatori al
piombo
16.06.02 Accumulatori al
nichel-cadmio
16.06.03 Pile a secco al
mercurio
16.06.06 Elettroliti da pile
e accumulatori
16.07 Rifiuti della pulizia
di serbatoi per trasporto e stoccaggio (tranne 05.00.00 e 12.00.00)
16.07.01 Rifiuti della
pulizia di cisterne di navi contenenti prodotti chimici
16.07.02 Rifiuti della
pulizia di cisterne di navi contenenti oli
16.07.03 Rifiuti della
pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti oli
16.07.04 Rifiuti della
pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti prodotti chimici
16.07.05 Rifiuti della
pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti prodotti chimici
16.07.06 Rifiuti della
pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti oli
17 Rifiuti di costruzioni e demolizioni
(compresa la costruzione di strade)
17.06 Materiale isolante
17.06.01 Materiali isolanti
contenenti amianto
18 Rifiuti di ricerca medica
e veterinaria (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino
direttamente da luoghi di cura)
18.01 Rifiuti da maternità,
diagnosi e prevenzione delle malattie negli uomini
18.01.03 Altri rifiuti la
cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della
prevenzione di infezioni
18.02 Rifiuti della ricerca,
diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali
18.02.02 Altri rifiuti la
cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della
prevenzione di infezioni
18.02.04 Sostanze chimiche
di scarto
19 Rifiuti da impianti di
trattamento rifiuti, impianti di trattamento acque reflue fuori sito e
industrie dell'acqua
19.01 Rifiuti da
incenerimento o pirolisi di rifiuti urbani ed assimilabili da commercio,
industrie ed istituzioni
19.01.03 Ceneri leggere
19.01.04 Polveri di caldaie
19.01.05 Residui di
filtrazione prodotti dagli impianti di trattamento dei fumi
19.01.06 Acque reflue da
trattamento dei fumi ed altre acque reflue
19.01.07 Rifiuti solidi
derivanti dal trattamento fumi
19.01.10 Carbone attivo
esaurito dal trattamento dei fumi
19.02 Rifiuti da trattamenti
chimico/fisici specifici di rifiuti industriali (ad esempio decromatazione,
decianizzazione, neutralizzazione)
19.02.01 Fanghi di idrossidi
di metalli ed altri fanghi da trattamento di precipitazione dei metalli
19.04 Rifiuti vetrificati e
rifiuti di vetrificazione
19.04.02 Ceneri leggere ed
altri rifiuti di trattamento dei fumi
19.04.03 Fase solida non
vetrificata
19.08 Rifiuti da impianti di
trattamento delle acque reflue non specificati altrimenti
19.08.03 Grassi ed oli da
separatori olio/acqua
19.08.06 Resine di scambio
ionico sature od esauste
19.08.07 Soluzioni e fanghi
di rigenerazione delle esine a scambio ionico
20 Rifiuti solidi urbani ed
assimilabili da commercio, industria ed istituzioni inclusi i rifiuti della
raccolta differenziata
20.01 Raccolta differenziata
20.01.12 Vernici,
inchiostri, adesivi
20.01.13 Solventi
20.01.17 Prodotti
fotochimici
20.01.19 Pesticidi
20.01.21 Tubi fluorescenti
ed altri rifiuti contenenti mercurio
Allegato
«E»
(Previsto
dall'art. 37, primo comma)
OBIETTIVI
DI RECUPERO E DI RICICLAGGIO
Entro 5
anni
|
minimi |
massimi |
a )
Rifiuti di imballaggi da recuperare come materia o come
componente di energia: in peso almeno il |
50% |
65% |
b )
Rifiuti di imballaggi da riciclare: in peso almeno il |
25% |
45% |
c )
Ciascun materiale di imballaggio da riciclare: in peso almeno il
|
15% |
«25%» |
|
|
|
Allegato
«F»
(Previsto
dall'art. 43, terzo comma)
REQUISITI
ESSENZIALI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE E LA RIUTILIZZABILITÀ E LA RECUPERABILITÀ
IN PARTICOLARE LA RICICLABILITÀ) DEGLI IMBALLAGGI
1. Requisiti per la fabbricazione e composizione
degli imballaggi
— Gli imballaggi sono fabbricati in modo da
limitare il volume e il peso al minimo necessario per garantire il necessario livello
di sicurezza, igiene e accettabilità tanto per il prodotto imballato quanto per
il consumatore.
— Gli imballaggi sono concepiti, prodotti e
commercializzati in modo da permetterne il reimpiego o il recupero, compreso il
riciclaggio, e da ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente se i rifiuti di
imballaggio o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio
sono smaltiti.
— Gli imballaggi sono fabbricati in modo che la
presenza di metalli nocivi e di altre sostanze e materiali pericolosi come
costituenti del materiale di imballaggio o di qualsiasi componente
dell'imballaggio sia limitata al minimo con riferimento alla loro presenza
nelle emissioni, nelle ceneri o nei residui di lisciviazione se gli imballaggi
o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono
inceneriti o interrati.
2. Requisiti per la riutilizzabilità di un
imballaggio
I seguenti requisiti devono essere soddisfatti
simultaneamente:
— le proprietà fisiche e le caratteristiche dell'imballaggio
devono consentire una serie di spostamenti o rotazioni in condizioni di impiego
normalmente prevedibili;
— possibilità di trattare gli imballaggi usati
per ottemperare ai requisiti in materia di sicurezza e di salute dei
lavoratori.
— osservanza dei requisiti specifici per gli
imballaggi recuperabili se l'imballaggio non è più utilizzato e diventa quindi
un rifiuto.
3. Requisiti per la recuperabilità di un imballaggio
a )
Imballaggi recuperabili sotto forma di riciclaggio del materiale
L'imballaggio deve essere prodotto in modo tale da
consentire il riciclaggio di una determinata percentuale in peso dei materiali
usati, nella fabbricazione di prodotti commerciabili, rispettando le norme in
vigore nella Comunità europea. La determinazione di tale percentuale può
variare a seconda del tipo di materiale che costituisce l'imballaggio.
b )
Imballaggi recuperabili sotto forma di recupero di energia
I rifiuti di imballaggio trattati a scopi di recupero
energetico devono avere un valore calorifico minimo inferiore per permettere di
ottimizzare il recupero energetico.
c )
Imballaggi recuperabili sotto forma di compost
I rifiuti di imballaggio trattati per produrre
compost devono essere sufficientemente biodegradabili in modo da non ostacolare
la raccolta separata e il processo o l'attività di compostaggio in cui sono
introdotti.
d )
Imballaggi biodegradabili
I rifiuti di imballaggio biodegradabili devono essere
di natura tale da poter subire una decomposizione fisica, chimica, termica o
biologica grazie alla quale la maggior parte del compost risultante finisca per
decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua.
Allegato
«G» (35)
CATEGORIE
O TIPI GENERICI DI RIFIUTI PERICOLOSI ELENCATI IN BASE ALLA LORO NATURA O
ALL'ATTIVITÀ CHE LI HA PRODOTTI (36)
(I
RIFIUTI POSSONO PRESENTARSI SOTTO FORMA DI LIQUIDO, DI SOLIDO O DI FANGO)
Allegato G-1
Rifiuti che presentano una qualsiasi delle
caratteristiche elencate nell'allegato I e che consistono in:
1) sostanze anatomiche: rifiuti di ospedali o
provenienti da altre attività mediche;
2) prodotti farmaceutici, medicinali, prodotti
veterinari;
3) prodotti per la protezione del legno;
4) biocidi e prodotti fitosanitari;
5) residui di prodotti utilizzati come solventi;
6) sostanze organiche alogenate non utilizzate come
solventi, escluse le sostanze polimerizzate inerti;
7) sali per rinvenimento contenenti cianuri;
8) oli e sostanze oleose minerali (ad esempio fanghi
di lavorazione, ecc.);
9) miscugli olio/acqua o idrocarburo/acqua, emulsioni;
10) sostanze contenenti PCB e/o PCT (ad esempio
isolanti elettrici, ecc.);
11) sostanze bituminose provenienti da operazioni di
raffinazione, distillazione o pirolisi (ad esempio residui di distillazione,
ecc.);
12) inchiostri, coloranti, pigmenti, pitture, lacche,
vernici;
13) resine, lattici, plastificanti, colle/adesivi;
14) sostanze chimiche non identificate e/o nuove
provenienti da attività di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui
effetti sull'uomo e/o sull'ambiente non sono noti (ad esempio rifiuti di
laboratorio, ecc.);
15) prodotti pirotecnici e altre sostanze esplosive;
16) prodotti di laboratori fotografici;
17) qualunque materiale contaminato da un prodotto
della famiglia dei dibenzofurani policlorurati;
18) qualunque materiale contaminato da un prodotto
della famiglia delle dibenzoparadiossine policlorurate. Allegato G-2
Rifiuti contenenti uno qualunque dei costituenti
elencati nell'allegato H, aventi una delle caratteristiche elencate
nell'allegato I e consistenti in:
19) saponi, corpi grassi, cere di origine animale o
vegetale;
20) sostanze organiche non alogenate non utilizzate
come solventi;
21) sostanze inorganiche senza metalli né composti
metallici;
22) scorie e/o ceneri;
23) terre, argille o sabbie, compresi i fanghi di
dragaggio;
24) sali per rinvenimento non contenenti cianuri;
25) polveri metalliche;
26) materiali catalitici usati;
27) liquidi o fanghi contenenti metalli o composti
metallici;
28) rifiuti provenienti da trattamenti disinquinanti
(ad esempio: polveri di filtri dell'aria, ecc.) salvo quelli previsti ai punti
29, 30 e 33;
29) fanghi provenienti dal lavaggio di gas;
30) fanghi provenienti dagli impianti di depurazione
dell'acqua;
31) residui da decarbonazione;
32) residui di colonne scambiatrici di ioni;
33) fanghi residuati non trattati o non utilizzabili
in agricoltura;
34) residui della pulitura di cisterne e/o di
materiale;
35) materiale contaminato;
36) recipienti contaminati (ad esempio: imballaggi, bombole
di gas, ecc.) che abbiano contenuto uno o più dei costituenti elencati
nell'allegato H;
37) accumulatori e pile elettriche;
38) oli vegetali;
39) oggetti provenienti da una raccolta selettiva di
rifiuti domestici e aventi una delle caratteristiche elencate nell'allegato I;
40) qualunque altro rifiuto contenente uno qualunque
dei costituenti elencati nell'allegato H e aventi una delle caratteristiche
elencate nell'allegato I.
Allegato
«H»
COSTITUENTI
CHE RENDONO PERICOLOSI I RIFIUTI DELL'ALLEGATO G-2 QUANDO TALI RIFIUTI
POSSIEDONO LE CARATTERISTICHE DELL'ALLEGATO I (37)
Rifiuti aventi come costituenti:
C1 Berillio, composti del berillio
C2 Composti del vanadio
C3 Composti del cromo esavalente
C4 Composti del cobalto
C5 Composti del nickel
C6 Composti del rame
C7 Composti dello zinco
C8 Arsenico, composti dell'arsenico
C9 Selenio, composti del selenio
C10 Composti dell'argento
C11 Cadmio, composti del cadmio
C12 Composti dello stagno
C13 Antimonio, composti dell'antimonio
C14 Tellurio, composti del tellurio
C15 Composti del bario, ad eccezione del solfato di
bario
C16 Mercurio, composti del mercurio
C17 Tallio, composti del tallio
C18 Piombo, composti del piombo
C19 Solfuri inorganici
C20 Composti inorganici del fluoro, escluso il
fluoruro di calcio
C21 Cianuri inorganici
C22 I seguenti metalli alcalini o alcalino- ter rosi:
litio, sodio, potassio, calcio, magnesio sotto forma non combinata
C23 Soluzioni acide o acidi sotto forma solida
C24 Soluzioni basiche o basi sotto forma solida
C25 Amianto (polvere e fibre)
C26 Fosforo, composti del fosforo esclusi i fosfati
minerali
C27 Metallocarbonili
C28 Perossidi
C29 Clorati
C30 Perclorati
C31 Azoturi
C32 PCB e/o PCT
C33 Composti farmaceutici o veterinari
C34 Biocidi e sostanze fitosanitarie (ad esempio
antiparassitari, ecc.)
C35 Sostanze infettive
C36 Oli di creosoto
C37 Isocianati, tiocianati
C38 Cianuri organici (ad esempio: nitrilli, ecc.)
C39 Fenoli, composti fenolati
C40 Solventi alogenati
C41 Solventi organici, esclusi i solventi alogenati
C42 Composti organo-alogenati, escluse le sostanze
polimerizzate inerti e le altre sostanze indicate nel presente allegato
C43 Composti aromatici, composti organici policiclici
ed eterociclici
C44 Ammine alifatiche
C45 Ammine aromatiche
C46 Eteri
C47 Sostanze di carattere esplosivo, escluse le
sostanze indicate in altri punti del presente allegato
C48 Composti organici dello zolfo
C49 Qualsiasi prodotto della famiglia dei dibenzofurani
policlorati
C50 Qualsiasi prodotto della famiglia delle dibenzo -
paradiossine policlorate
C51 Idrocarburi e loro composti ossigenati azotati
e/o solforati non altrimenti indicati nel presente allegato
Allegato
«I»
CARATTERISTICHE
DI PERICOLO PER I RIFIUTI
H1 «Esplosivo»: sostanze e preparati che possono
esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli
attriti più del dinitrobenzene
H2 «Comburente»: sostanze e preparati che, a contatto
con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione
esotermica
H3-A «Facilmente infiammabile»: sostanze e preparati:
— liquidi il cui punto di infiammabilità è
inferiore a 21 °C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o
— che a contatto con l'aria, a temperatura
ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o
— solidi che possono facilmente infiammarsi per
la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a
consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o
— gassosi che si infiammano a contatto con
l'aria a pressione normale, o
— che, a contatto con l'acqua o l'aria umida,
sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose
H3-B «Infiammabile»: sostanze e preparati liquidi il
cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21 °C e inferiore o pari a 55
°C
H4 «Irritante»: sostanze e preparati non corrosivi il
cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può
provocare una reazione infiammatoria
H5 «Nocivo»: sostanze e preparati che, per
inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la
salute di gravità limitata
H6 «Tossico»: sostanze e preparati (comprese le
sostanze e i preparati molto tossici) che, per ingestione, inalazione o
penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o
cronici e anche la morte
H7 «Cancerogeno»: sostanze e preparati che, per
inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o
aumentarne la frequenza
H8 «Corrosivo»: sostanze e preparati che, a contatto
con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva
H9 «Infettivo»: sostanze contenenti microrganismi
vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di
malattie nell'uomo o in altri organismi viventi
H10 «Teratogeno»: sostanze e preparati che, per
inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni
congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza
H11 «Mutageno»: sostanze e preparati che, per
inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti
genetici ereditari o aumentarne la frequenza
H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua,
l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico
H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo
eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio
ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate
H14«Ecotossico»: sostanze e preparati che presentano
o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori
dell'ambiente
Note.
1. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo
«tossico» (e «molto tossico»), «nocivo», «corrosivo» e «irritante» è effettuata
secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, parte I.A e parte II.B della
direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27-6-1967, concernente il
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle
sostanze pericolose, nella versione modificata dalla direttiva 79/831/CEE del
Consiglio.
2. Per quanto concerne l'attribuzione delle
caratteristiche «cancerogeno», «teratogeno» e «mutageno» e riguardo all'attuale
stato delle conoscenze, precisazioni supplementari figurano nella guida per la
classificazione e l'etichettatura di cui all'allegato VI (parte II D) della
direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 83/467/CEE
della Commissione.
Metodi di prova.
I metodi di prova sono intesi a conferire un
significato specifico alle definizioni di cui all'allegato I.
I metodi da utilizzare sono quelli descritti
nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla
direttiva 84/449/CEE della Commissione o dalle successive direttive della
Commissione che adeguano al progresso tecnico la direttiva 67/548/CEE. Questi
metodi sono basati sui lavori e sulle raccomandazioni degli organismi
internazionali competenti, in particolare su quelli dell'OCSE.
(1) Il
suddetto termine, già prorogato sino al 16 luglio 2001 dall'art. 1, comma 1,
della legge 25-2-2000,
n. 33 , è stato ulteriormente differito sino all'adozione delle norme
tecniche previste dal presente comma e dalle lettere a) e l) del comma 2
dell'art. 18 del presente decreto e comunque non oltre il 22 agosto 2002, ai
sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 20-8-2001, n. 335 .
(2) Comma
aggiunto, a partire dal 29 dicembre 1998, dal comma 22 dell'art. 4 della legge
9-12-1998, n. 426.
(3) L'art.
2083 del codice civile recita testualmente «Sono piccoli imprenditori i
coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro
che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il
lavoro proprio e dei componenti della famiglia».
(4) Parole
aggiunte, a partire dal 29 dicembre 1998, dal comma 16 dell'art. 1 della legge
9-12-1998, n. 426. Ai sensi del medesimo comma 16 dell'art. 1 della legge
426/1998 al primo periodo del presente comma 3 sono state soppresse le parole
«derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali».
(5) Parole
aggiunte, a partire dal 29 dicembre 1998, dal comma 23 dell'art. 4 della legge
9-12-1998, n. 426.
(6) Il
regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio dell'1-2-1993, è relativo alla
sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della
Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.
(7) Parole
aggiunte, a partire dal 29 dicembre 1998, dal comma 8 dell'art. 1 della legge
9-12-1998, n. 426.
(8) Il
testo dell'art. 2748, comma 2, del codice civile è il seguente: «I creditori
che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se
la legge non dispone diversamente».
(9) Periodo
aggiunto, a partire dal 29 dicembre 1998, dal comma 11 dell'art. 1 della legge
9-12-1998, n. 426.
(10) Commi
aggiunti, a partire dal 29 dicembre 1998, dal comma 9 dell'art. 1 della legge
9-12-1998, n. 462. Ai sensi del comma 10 dell'art. 1 della citata legge
426/1998 il decreto di cui al comma 15- bis sarà emanato entro il 27
febbraio 1999.
(11) La
legge 15-3-1997, n. 59 reca «Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni locali, per la riforma della pubblica amministrazione e
per la semplificazione amministrativa».
(12) Parole
aggiunte, a partire dal 29 dicembre 1998, dal comma 12 dell'art. 1 della legge
9-12-1998, n. 426.
(13) Parole
così sostituite, a partire dal 29 dicembre 1998, dal comma 13 dell'art. 1 della
legge 9-12-1998, n. 426.
(14) Comma
aggiunto, a partire dal 29 dicembre 1998, dal comma 17 dell'art. 1 della legge
9-12-1998, n. 426.
(15) Le direttive
citate sono state pubblicate nelle Gazzette Ufficiali delle Comunità Europee
rispettivamente il 14-6-1989, n. L. 163/32; 15-7-1989, n. L. 203/50 e
31-12-1990, n. L. 365/34.
(16) Parole
così sostituite, a partire dal 29 dicembre 1998, dal comma 19 dell'art. 1 della
legge 9-12-1998, n. 426.
(17) Parole
aggiunte dall'art. 21, comma 2, della legge 24-4-1998, n. 128.
(18) Parole
così sostituite, a partire dal 29 dicembre 1998, dal comma 24 dell'art. 4 della
legge 9-12-1998, n. 426.
(19)
Periodo aggiunto, a partire dal 29 dicembre 1998, dal comma 24 dell'art. 4
della legge 9-12-1998, n. 426.
(20) Comma
aggiunto, a partire dal 29 dicembre 1998, dal comma 20 dell'art. 1 della legge
9-12-1998, n. 426.
(21)
Periodo aggiunto, a partire dal 29 dicembre 1998, dal comma 15 dell'art. 1
della legge 9-12-1998, n. 426.
(22) Parole
aggiunte, a partire dal 29 dicembre 1998, dal comma 22 dell'art. 1 della legge
9-12-1998, n. 426.
(23)
Termine già sostituito, dall'art. 1 della legge 9-12-1998, n. 426 e da ultimo così
sostituito, a partire dal 1° gennaio 2000, dall'art. 33, comma 1, della legge
23-12-1999, n. 488.
(24) Comma
aggiunto, a partire dal 1° gennaio 2000, dall'art. 33, comma 1, della legge
23-12-1999, n. 488.
(25) Parole
aggiunte, a partire dal 29 dicembre 1998, dal comma 27 dell'art. 1 della legge
9-12-1998, n. 426.
(26) Il D.
Leg. 30-12-1992, n. 504, concerne il riordino delle finanze degli enti
territoriali.
(27) Comma
così modificato, a partire dal 29 dicembre 1998, dal comma 24 dell'art. 1 della
legge 9-12-1998, n. 426.
(28) Parole
così sostituite, a partire dal 29 dicembre 1998, dal comma 25 dell'art. 4 della
legge 9-12-1998, n. 426.
(29)
Periodo aggiunto, a partire dal 29 dicembre 1998, dal comma 25 dell'art. 1
della legge 9-12-1998, n. 426.
(30)
Periodi aggiunti, a partire dal 29 dicembre 1998, dal comma 26 dell'art. 4
della legge 9-12-1998, n. 426.
(31) La
legge 24-11-1981, n. 689 concerne modifiche al sistema penale.
(32) La
legge 24-11-1981, n. 689 concerne modifiche al sistema penale.
(33) Parole
così sostituite, a partire dal 29 dicembre 1998, dal comma 14 dell'art. 1 della
legge 9-12-1998, n. 426. Il termine del 31 dicembre 1998 è stato così
sostituito dal comma 2 dell'art. 49 della legge 23-12-1998, n. 448, con
decorrenza dal 1° gennaio 1999.
(34) Commi
aggiunti, a partire dal 29 dicembre 1998, dal comma 27 dell'art. 4 della legge
9-12-1998, n. 426.
(35) Gli
allegati G, H e I sono stati aggiunti dal comma 6 dell'art. 1 del D. Leg.
8-11-1997, n. 389.
(36) Alcune
ripetizioni rispetto alle voci dell'allegato H sono fatte intenzionalmente.
(37) Alcune
ripetizioni rispetto ai tipi generici di rifiuti pericolosi dell'allegato G
sono fatte intenzionalmente.
(38) Comma
aggiunto, a partire dal 10 dicembre 2000, dall'art. 9 della L.R. 21-11-2000, n.
342.
(39)
Lettera così modificata, a partire dal 19 aprile 2001, dall'art. 12, comma 1,
della legge 23-3-2001,
n. 93 .
(40)
Lettere aggiunte, a partire dal 19 aprile 2001, dall'art. 10, comma 1, della legge
23-3-2001,
n. 93 .
(41) Parole
aggiunte, a partire dal 19 aprile 2001, dall'art. 9, comma 1, della legge 23-3-2001, n.
93 .
(42) Parole
così sostituite, a partire dal 19 aprile 2001, dall'art. 9, comma 2, della
legge 23-3-2001,
n. 93 .
(43) Comma
aggiunto, a partire dal 19 aprile 2001, dall'art. 9 della legge 23-3-2001, n.
93 .
(44) Comma
aggiunto, a partire dal 19 aprile 2001, dall'art. 12, comma 2, della legge 23-3-2001, n.
93 .
(45) Parole
aggiunte, a partire dal 19 aprile 2001, dall'art. 10, comma 2, della legge 23-3-2001, n.
93 .
(46) Commi
aggiunti, a partire dal 19 aprile 2001, dall'art. 10, comma 4, della legge 23-3-2001, n.
93 .
(47) La
Corte Costituzionale, con sentenza 16-30/12-1998, n. 456 (G.U. 13-1-1999, n. 2
- suppl.), dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del
presente articolo, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della
Costituzione.
La stessa
Corte Costituzionale, con ordinanza 13/25-5-1999, n. 193 (G.U. 2-6-1999, n. 22
- suppl.), dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 52, come modificato dal D. Leg. 8-11-1997, n. 389,
sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, in relazione all'art.
2, comma 1, lettera d ) della legge 22-2-1994, n. 146.
Successivamente
la Corte Costituzionale, con ordinanza 11/23-6-1999, n. 267 (G.U. 30-6-1999, n.
26 - suppl.), dichiara:
a ) la
manifesta infondatezza delle questioni di legittimita costituzionale dell'art.
52 come modificato dal D. Leg. 8-11-1997, n. 389, sollevate, in riferimento
agli artt. 76, 77, 3 e 9, comma 2, e 32 della Costituzione;
b ) la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt.
52, comma 2, e 56, comma 1, lettera c ), come modificato dal D. Leg. n.
389 del 1997, sollevata, in riferimento agli artt. 76, 77, 10 e 11 della
Costituzione.
La Corte
Costituzionale, con ordinanze 21-3/30-3-2001, n. 86 (G.U. 4-4-2001, n. 14 -
suppl.) e 9/17-5-2001, n. 150 (G.U. 23-5-2001, n. 20 - suppl.), dichiara la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli
artt. 52, commi 1 e 2, e 56, comma 1, lettera c ), sollevata, in
riferimento agli artt. 76, 77 e 9, comma 2, della Costituzione.
(48)
Articolo aggiunto, a partire dal 19 aprile 2001, dall'art. 22 della legge 23-3-2001, n.
93 .
(49) La
Corte Costituzionale, con ordinanza 7/11-6-1999, n. 233 (G.U. 16-6-1999, n. 24
- suppl.), dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 55 sollevata, in riferimento agli artt. 3, commi 1 e
2, e 79 della Costituzione.
(50) Ai
sensi del comma 2 dell'art. 1 della legge 20-8-2001, n. 335 , il suddetto termine è
differito al 31 ottobre 2001.