Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14-5-1998
MINISTERO DELL'AMBIENTE
DECRETO 1 aprile 1998, n. 148.
Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico
e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2,
lettera m) , e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
di concerto con
i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della
sanita' e dei trasporti e della navigazione
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo
all'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio;
Visti gli articoli 15 e 18, commi 2, lettera m), e 4, del predetto
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che individuano i
soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico e
disciplinano i contenuti e le modalita' di tenuta nonche' l'adozione
del modello uniforme di registro;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della sezione
consultiva per gli atti normativi del 22 settembre 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di
cui alla nota n. UL/98/05652 del 26 marzo 1998;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Sono approvati i modelli di registro di carico e scarico dei
rifiuti riportati negli allegati A e B.
2. Il registro di carico e scarico e' composto da fogli numerati e
vidimati dall'ufficio del registro e deve essere compilato secondo le
modalita' indicate nell'allegato C - Descrizione tecnica.
3. I registri di carico e scarico tenuti mediante strumenti
informatici devono utilizzare carta a modulo continuo. La stampa di
tali registri deve essere effettuata con la cadenza prevista per le
diverse categorie di operatori dall'articolo 12, comma 1, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed
integrazioni, e comunque in sede di verifica da parte degli organi di
controllo.
4. In sostituzione dei modelli di cui al comma 1, i produttori di
rifiuti non pericolosi hanno la facolta' di adempiere all'obbligo
della tenuta del registro di carico e scarico anche con i seguenti
registri, scritture e documentazione contabili:
a) registri IVA di acquisto e vendite;
b) scritture ausiliarie di magazzino di cui all'articolo 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni;
c) altri registri o documentazione contabile la cui tenuta sia
prevista da disposizioni di legge.
5. I registri, la documentazione e le scritture contabili di cui
alle lettere a), b) e c) del comma 4 possono sostituire i registri di
carico e scarico a condizione che siano numerati e vidimati, siano
integrati dal formulario di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e contengano i seguenti elementi,
da annotarsi con la cadenza stabilita dall'articolo 12, comma 1, del
citato decreto legislativo e secondo le modalita' indicate
nell'allegato C:
a) data di produzione o di presa in carico e di scarico del
rifiuto, il numero progressivo della registrazione e la data in cui
il movimento viene effettuato;
b) le caratteristiche del rifiuto;
c) le quantita' dei rifiuti prodotti all'interno dell'unita' locale
o presi in carico;
d) l'eventuale ulteriore descrizione del rifiuto;
e) il numero del formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti
presi in carico o avviati ad operazioni di recupero o di smaltimento;
f) l'eventuale intermediario o commerciante di cui ci si avvale.
6. I registri tenuti dalle associazioni di categoria ai sensi
dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, ed i registri sostitutivi di cui al comma 4 possono essere
vidimati con la procedura prevista dalla normativa vigente per le
scritture contabili.
Art. 2.
Norme transitorie
1. I registri di carico e scarico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, al decreto-legge 9
settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 1988, n. 475, ed al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
95, in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto
possono continuare ad essere utilizzati fino al loro esaurimento
purche' contengano tutti gli elementi previsti ai sensi dell'articolo
1.
2. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno
successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 1 aprile 1998
Il Ministro dell'ambiente
Ronchi
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
Bersani
Il Ministro della sanita'
Bindi
Il Ministro dei trasporti e della navigazione
Burlando
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1998
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 27
ALLEGATO A
A-1
FRONTESPIZIO DEL REGISTRO
DI CARICO E SCARICO
1. DITTA .................................................
Residenza o domicilio ....................................
comune via n.
Codice fiscale ...........................................
Ubicazione dell'esercizio ................................
comune via n.
2.ATTIVITA' SVOLTA
PRODUZIONE |_|
RECUPERO |_| cod...
SMALTIMENTO |_| cod...
TRSPORTO |_|
INTERMEDIAZIONE E COMMERCIO CON DETENZIONE |_|
3.TIPO DI ATTIVITA' ......................................
........................................................
4.REGISTRAZIONE N. DEL e N. DEL
5.CARTTTERISTICHE DEL RIFIUTO:
A) STATO FISICO
1.Solido pulverulento
2.Solido non pulverulento
3.Fangoso palabile
4.Liquido
B) EVENTUALI CLASSI DI PERICOLOSITA'
H1 esplosivo
H2 comburente
H3-A facilmente infiammabili (incluso estremamente infiammabile)
H3-B infiammabile
H4 irritante
H5 nocivo
H6 tossico (incluso molto tossico)
H7 cancerogeno
H8 corrosivo
H9 infetto
H10 teratogeno
H11 mutageno
H12 a contatto con l'acqua libera gas tossico o molto tossico
H13 sorgente di sostanze pericolose
H14 ecotossico
A-2
____________________________________________________________________
Scarico | Caratteristiche |Quantita': |Luogo di pro- |Annota-
Carico | del rifiuto | | duzione e | zioni
del ..... |a)CER ...... |Kg ..........|attivita' di |
n.... |b)Descrizione .....| |provenienza |
|...................|Litri .......|del rifiuto |
|...................| |............ |
|...................|Metri cubi ..|............ |
Formulario| | | |
n. ...... |c)Stato fisico ... | |Intermediario |
del ..... |d)Classi di perico-| | /Commerciante |
Rif. ope- | losita' ........ | |Denominazione ..|
razione di|.................. | | ...............|
carico |.................. | |Sede ...........|
n........ |e)Rifiuto destinato| | ...............|
........ | a | |C.F. ...........|
|()smaltimento cod. | |Iscrizione Albo |
|()recupero cod. | | N. ............|
_____________________________________________________________________
ALLEGATO B
B-1
FRONTESPIZIO DEL REGISTRO
DI CARICO E SCARICO
INTERMEDIARI E COMMERCIANTI NON DETENTORI
1. Ditta .................................................
Residenza o domicilio ....................................
comune via n.
Codice fiscale ...........................................
Ubicazione dell'esercizio ................................
comune via n.
2.CARTTTERISTICHE DEL RIFIUTO:
A) STATO FISICO
1.Solido pulverulento
2.Solido non pulverulento
3.Fangoso palabile
4.Liquido
B) EVENTUALI CLASSI DI PERICOLOSITA'
H1 esplosivo
H2 comburente
H3-A facilmente infiammabili (incluso estremamente infiammabile)
H3-B infiammabile
H4 irritante
H5 nocivo
H6 tossico (incluso molto tossico)
H7 cancerogeno
H8 corrosivo
H9 infetto
H10 teratogeno
H11 mutageno
H12 a contatto con l'acqua libera gas tossico o molto tossico
H13 sorgente di sostanze pericolose
H14 ecotossico
B-2
____________________________________________________________________
Data | Codice CER del rifiuto | Produttore | Destinatario
Movimento | | /Detentore |
____________________________________________________________________
Movimento | Codice e Caratteristiche |Denominazione/ |Denominazione
del ..... |del rifiuto: ..............|Ragione sociale|/Ragione
........ |a)CER .....................|.............. |Sociale.....
|b)Descrizione .............|.............. |............
|...........................|C.F. ......... |C.F. .......
| | |
|................... |Indirizzo .... |Indirizzo ..
Formulario | |.............. |............
n. ...... |c)Stato fisico ... |.............. |............
del ..... |d)Classi di perico- | Trasportare | Eventuali
| losita' ........ | ............ |annotazioni
|.................. |Denominazione /| ...........
|.................. |Ragione sociale|
Annotazio- |e)Rifiuto destinato a |.............. |
ne: | ()smaltimento cod...... |.............. |
| ()recupero cod...... |C.F. ......... |
| | |
| Quantita' |Indirizzo: ....|
| Kg ................ |.............. |
| |.............. |
| Litri ............. | |
| | |
_____________________________________________________________________
ALLEGATO C
C-1
DESCRIZIONE TECNICA MOD.'A'
PRODUTTORE/RECUPERATORE/SMALTITORE/TRASPORTATORE/
INTERMEDIARI E COMMERCIANTI DETENTORI
I. LE IMPRESE CHE PRODUCONO O RECUPERANO O SMALTISCONO O TRASPORTANO
RIFIUTI O EFFETTUANO ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE/COMMERCIO CON
DETENZIONE DI RIFIUTI DEVONO TENERE IL REGISTRO DI CUI ALL'ALLEGATO
"A".
II. SULLA PRIMA PAGINA DEL REGISTRO DI CARICO e scarico sono
riportati, in corrispondenza delle diverse voci, i seguenti dati:
a) alla voce "DITTA": dati anagrafici relativi all'impresa (ditta,
residenza, codice fiscale e ubicazione dell'esercizio);
b) alla voce "ATTIVITA' SVOLTA": dati relativi all'attivita' svolta
(produzione, recupero, smaltimento, trasporto) e il codice relativo
all'attivita' di recupero e smaltimento di cui agli allegati B e C al
decreto legislativo 5.2.1997, n. 22;
c) alla voce "TIPO DI ATTIVITA'" (solo per le imprese che effettuano
operazioni di recupero o di smaltimento): la categoria di attivita',
cosi' come individuata negli allegati "B" e "C' al decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e descrizione generale del tipo di
trattamento effettuato sul rifiuto: separazione, trattamento
chimico-fisico, trattamento biologico, inertizzazione, ecc.;
d) alla voce "REGISTRAZIONE": la data ed il numero della prima e
dell'ultima registrazione.
e) alla voce "CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO": la elencazione di tutte
le possibili caratteristiche proprie del rifiuto, con riferimento
allo stato fisico ed alle classi di pericolo. I numeri e le lettere
riportati in corrispondenza delle possibili caratteristiche dei
rifiuti devono essere utilizzati in sede di annotazione di
un'operazione di carico o di scarico sul registro per individuare le
caratteristiche proprie del rifiuto cui l'annotazione si riferisce. A
tali fini i predetti numeri e lettere devono essere riportati, sulle
corrispondenti voci "stato fisico" e "classi di pericolosita'" in
sede di annotazione del carico o dello scarico dei rifiuti.
III. I FOGLI DEL REGISTRO devono contenere le seguenti informazioni:
a) Nella prima colonna deve essere contrassegnata l'operazione
(carico o scarico) alla quale si riferisce la registrazione con
l'indicazione del numero progressivo e della data della registrazione
stessa. In caso di scarico devono, inoltre, essere indicati il numero
del formulario, la data di effettuazione del trasporto e il
riferimento alla registrazione di carico dei rifiuti cui il trasporto
si riferisce;
b) Nella seconda colonna devono essere riportate le caratteristiche
del rifiuto:
- IL CODICE CER DEL RIFIUTO
- LA DESCRIZIONE DEL RIFIUTO
- LO STATO FISICO DEL RIFIUTO: 1. Solido pulverulento; 2. Solido non
pulverulento; 3. Fangoso palabile; 4. Liquido
- LE CLASSI DI PERICOLO DI CUI ALL'ALLEGATO D INDIVIDUATE SULLA BASE
DELL'ALLEGATO E AL PRESENTE DECRETO, PROPRIE DEL RIFIUTO (solo per i
rifiuti pericolosi)
- LA DESTINAZIONE DEL RIFIUTO CON L'INDICAZIONE DEL CODICE DI
ATTIVITA' DI CUI AGLI ALLEGATI "B" E "C" DEL DECRETO LEGISLATIVO
5.2.97, N. 22 (se la registrazione si riferisce allo scarico)
c) Nella terza colonna devono essere trascritti i dati relativi alla
quantita' di rifiuti prodotti all'interno dell'unita' locale o presi
in carico (in Kg o in litri e in metri cubi)
d) Nella quarta colonna deve essere indicato il luogo di produzione e
l'attivita' di provenienza dei rifiuti (solo per i soggetti che
effettuano attivita' di manutenzione a reti diffuse sul territorio e
tengono i registri presso Unita' centralizzate o di coordinamento ai
sensi dell'articolo 12, comma 13 bis del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22) nonche' (qualora la presa in carico o l'uscita
del rifiuto dallo stabilimento sia gestita tramite un intermediario o
commerciante) i seguenti dati della societa' commerciale o di
intermediazione:
- DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DELLA IMPRESA
- CODICE FISCALE DELL'IMPRESA
- SEDE DELL'IMPRESA;
- NUMERO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTIONE RIFIUTI
e) nella quinta colonna possono essere riportate eventuali
annotazioni
C-2
DESCRIZIONE TECNICA MOD.'B'
INTERMEDIARI E COMMERCIANTI NON DETENTORI
I. LE SOCIETA' COMMERCIALI O DI INTERMEDIAZIONE CHE NON - DETENGONO I
RIFIUTI hanno l'obbligo di tenere il registro di cui all'allegato
"B".
II. SULLA PRIMA PAGINA DEL REGISTRO DI CARICO e scarico devono essere
riportati
a) i dati anagrafici relativi all'impresa (ditta, residenza, codice
fiscale e ubicazione dell'esercizio); b) la elencazione di tutte le
possibili caratteristiche proprie del rifiuto, con riferimento allo
stato fisico ed alle classi di pericolo. I numeri e le lettere
riportati in corrispondenza delle possibili-caratteristiche dei
rifiuti devono essere utilizzati in sede di annotazione di
un'operazione di carico o di scarico sul registro per individuare le
caratteristiche proprie del rifiuto cui l'annotazione si riferisce. A
tali fini i predetti numeri e lettere devono essere riportati sulle
corrispondenti voci "stato fisico" e "classi di pericolosita'" in
sede di annotazione del carico o dello scarico dei rifiuti
III. I FOGLI DEL REGISTRO devono contenere le seguenti informazioni:
a) Nella prima sezione devono essere indicati le informazioni
relative alla DATA DELL'OPERAZIONE ed il NUMERO DEL FORMULARIO CON LA
DATA DI EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO
b) Nella seconda colonna devono essere riportate le seguenti
caratteristiche del rifiuto:
- IL CODICE CER DEL RIFIUTO
- LA DESCRIZIONE DEL RIFIUTO
- LO STATO FISICO DEL RIFIUTO: 1. Solido pulverulento; 2. Solido non
pulverulento; 3. Fangoso palabile; 4. Liquido
- LE CLASSI DI PERICOLO DI CUI ALL'ALLEGATO D INDIVIDUATE SULLA BASE
DELL'ALLEGATO E AL PRESENTE DECRETO, PROPRIE DEL RIFIUTO (solo per i
rifiuti pericolosi)
- LA DESTINAZIONE DEL RIFIUTO CON L'INDICAZIONE DEL CODICE DI
ATTIVITA' DI CUI AGLI ALLEGATI "B" E "C' DEL DECRETO LEGISLATIVO
5.2.97, N. 22 (se la registrazione si riferisce allo scarico
- LA QUANTITA' DI RIFIUTI (in kg. o in litri)
c) Nella terza colonna devono essere indicati la DENOMINAZIONE O
RAGIONE SOCIALE, CODICE FISCALE E INDIRIZZO DEL PRODUTTORE O
DETENTORE E DEL TRASPORTATORE
d) Nella quarta colonna devono essere indicati la DENOMINAZIONE O
RAGIONE SOCIALE, CODICE FISCALE E INDIRIZZO DEL DESTINATARIO,
specificando se i rifiuti sono destinati ad attivita' di recupero o
di smaltimento e il codice di attivita' riportato negli allegati "B"
e "C' del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
ALLEGATO D
ALLEGATO III
CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI
H1 "Esplosivo": sostanze e preparati che possono esplodere per
effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e
agli attriti del dinitrobenzene;
H2 "Comburente": sostanze e preparati che, a contatto con altre
sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte
reazione esotermica;
H3-A "Facilmente infiammabile": sostanze e preparati:
- liquidi il cui punto di infiammabilita' e' inferiore a 21
gradi C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o
- che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza
apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o
- solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida
azione di una sorgente di accensione e che continuano a
bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della
sorgente di accensione, o
- gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione
normale, o
- che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas
facilmente infiammabili in quantita' pericolose;
H3-B "Infiammabili": sostanze e preparati liquidi il cui punto di
infiammabilita' e' pari o superiore a 21 gradi C e inferiore o
pari a 55 gradi C;
H4 "Irritante": sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto
immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose puo'
provocare una reazione infiammatoria;
H5 "Nocivo": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione
o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la
salute di gravita' limitata;
H6 "Tossico": sostanze e preparati (comprese le sostanze e i
preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o
penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute
gravi, acuti o cronici e anche la morte;
H7 "Cancerogeno": sostanze e preparati che, per inalazione,
ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro
o aumentare la frequenza;
H8 "Corrosivo": sostanze e preparati che, a contatto con tessuti
vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;
H9 "Infettivo": sostanze contenenti microrganismi vitali o loro
tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di
malattie nell'uono o in altri organismi viventi;
H10 "Teratogeno": sostanze e preparati che, per inalazione,
ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malforma-
zioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;
H11 "Mutageno": sostanze e preparati che, per inalazione, inge-
stione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti
generici ereditari o aumentare la frequenza;
H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un
acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;
H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare
origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad
un prodotto di liscivazione avente una delle caratteristiche
sopra elencate;
H14 "Ecotossico": sostanze e preparati che presentano o possono
presentare rischi immediati o difetti per uno o piu' settori
dell'ambiente.
Note
1. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo
"tossico" (e "molto tossico"), "nocivo", "corrosivo"
e"irritante" e' effettuata secondo i criteri stabiliti
nell'allegato VI, parte I.A e parte II.B della direttiva
67/548/CEE del Consiglio del 27 giugno 1967, concernente il
riavvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle
sostanze pericolose (1), nella versione modificata dalla
direttiva 79/831/CEE del Consiglio (2).
__________
(1) GU n. L 196 del 16.8.1967, pag. 1.
(2) GU n. L 259 del 16.10.1979, pag. 10.
2. Per quanto concerne l'attribuzione delle caratteristiche
"cancerogeno","teratogeno" e "mutageno" e riguardo
all'attuale stato delle conoscenze, precisazioni
supplementari figurano nella guida per la classificazione e
l'etichettatura di cui all'allegato VI (parte II D) della
direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla
direttiva 83/467/CEE della Commissione (1).
Metodi di prova.
I metodi di prova sono intesi a conferire un significato
specifico alle definizioni di cui all'allegato III.
I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell'allegato
V della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata
dalla direttiva 84/449/CEE della Commissione (2) o dalle
successive direttive della Commissione che adeguano al
progresso tecnico la direttiva 67/547/CEE. Questi metodi
sono basati sui lavori e sulle raccomandazioni degli
organismi internazionali competenti, in particolare su
quelli dell'OCSE.
__________
(1) GU n. L 257 del 16.9.1983, pag. 1.
(2) GU n. L 251 del 19.9.1984, pag. 1.
ALLEGATO E
ELENCO DEI RIFIUTI PERICOLOSI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 4
DELLA DIRETTIVA 91/689/CEE (13)
Codice
CER Designazione
- -
02 RIFIUTI PROVENIENTI DA PRODUZIONE, TRATTAMENTO E
PREPARAZIONE DI ALIMENTI IN AGRICOLTURA, ORTICOLTURA,
CACCIA, PESCA ED ACQUICOLTURA
0201 RIFIUTI DELLE PRODUZIONI PRIMARIE
020105 Rifiuti agrochimici H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10,
H14, H3A e H3B
03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE
DI CARTA, POLPA CARTONE, PANNELLI E MOBILI
0302 RIFIUTI DEI TRATTAMENTI CONSERVATIVI DEL LEGNO
030201 Prodotti per i trattamenti conservativi del legno
contenenti composti organici non alogenati H04, H05, H06,
H07, H3A e H3B
030202 Prodotti per i trattamenti conservativi del legno
contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07,
H08, H10, H11, H14, H3A e H3B
030203 Prodotti per i trattamenti conservativi del legno
contenenti composti organometallici H02, H04, H05, H06, H07,
H08, H14, H3A e H3B
030204 Prodotti per i trattamenti conservativi del legno
contenenti composti inorganici H02, H04, H05, H06, H07, H08,
H13, H14
04 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE CONCIARIA E TESSILE
0401 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA DELLA LAVORAZIONE DELLA PELLE
040103 Bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi
senza fase liquida H04, H05, H06, H10, H3A e H3B
0402 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA TESSILE
040211 Rifiuti contenenti composti alogenati da operazioni di
confezionamento e finitura H04. H05, H06, H14, H3A e H3B
05 RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE
DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE
0501 RESIDUI OLEOSI E RIFIUTI SOLIDI
050103 Morchie e fondi di serbatoi H04, H05, H07, H13, H14, H3B
050104 Fanghi acidi da processi di alchilazione H04, H05, H07,
H08, H14, H3A e H3B
050105 Perdite di olio H04, H05, H13, H14, H3A e H3B
050107 Catrami acidi H04, H07, H08, H11, H14, H3A e H3B
050108 Altri catrami H04, H05, H06 H07, H10, H11, H14, H3A e H3B
0504 FILTRI DI ARGILLA ESAURITI
050401 Filtri di argilla esauriti H02, H04, H05, H06, H07, H10,
H11, H13, H14, H3A e H3B
0506 RIFIUTI DAL TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE
050601 Catrami acidi H05, H06, H07, H08, H10, H11, H14
050603 Altri catrami H05, H06, H07, H08, H10, H11, H14, H3B
0507 RIFIUTI DAL PROCESSO DI PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE
050701 Fanghi contenenti mercurio H05, H06, H11, H13, H14, H3A e
H3B
0508 RIFIUTI DELLA RIGENERAZIONE DELL'OLIO
050801 Filtri di argilla esauriti H02, H04, H05, H06, H08, H10,
H11, H13, H14, H3A
050802 Catrami acidi H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H14
050803 Altri catrami H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H14, H3B
050804 Rifiuti liquidi acquosi dalla rigenerazione dell'olio H04,
H05, H06, H08, H10, H11, H13, H14, H3A
06 RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI
0601 SOLUZIONI ACIDE DI SCARTO
060101 Acido solforoso e solforico H04, H05, H06, H08
060102 Acido cloridrico H04, H05, H06, H08
060103 Acido fluoridrico H04, H05, H06, H08
060104 Acido fosforoso e fosforico H04, H05, H06, H08
060105 Acido nitroso e nitrico H02, H04, H05, H06, H08
060199 Rifiuti non specificati altrimenti H04, H05, H06, H08
0602 SOLUZIONI ALCALINE
060201 Idrossido di calcio H04, H05, H06, H08
060202 Soda H04, H05, H06, H08
060203 Ammoniaca H04, H05, H06, H08, H14
060299 Rifiuti non specificati altrimenti H04, H05, H06, H08
0603 SALI E LORO SOLUZIONI
060311 Sali e soluzioni contenenti cianuri H04, H05, H06, H08,
H12, H13, H14
0604 RIFIUTI CONTENENTI METALLI
060402 Sali metallici (tranne 060300) H02, H04, H05, H06, H08, H13,
H14
060403 Rifiuti contenenti arsenico H04, H05, H06, H08, H12, H13,
H14
060404 Rifiuti contenenti mercurio H04, H05, H06, H08, H11, H12,
H13, H14
060405 Rifiuti contenenti altri metalli pesanti H04, H05, H06,
H08, H12, H13, H14
0607 RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI DEGLI ALOGENI
060701 Rifiuti contenenti amianto da processi elettrolisi H04,
H05, H06, H07
060702 Carbone attivo dalla produzione di cloro H04, H05, H06,
H07, H08, H13, H14
0613 RIFIUTI DA ALTRI PROCESSI CHIMICI INORGANICI
061301 Pesticidi, biocidi ed agenti conservativi del legno di
natura inorganica H04, H05, H06, H11, H13, H14
061302 Carbone attivo esaurito (tranne 060702) H04, H05, H06,
H07, H08, H09, H10, H11, H12, H13, H14, H3B
07 RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI
0701 RIFIUTI DA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO (PFFU)
070101 Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri H01, H02,
H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070103 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio di
acque madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11,
H12, H13, H14, H3A e H3B
070104 Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque
madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13,
H14, H3A e H3B
070107 Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14,
H3A e H3B
070108 Altri fondi di distillazione e residui di reazione H01,H02,
H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070109 Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminanti
da composti organici alogenati H01, H02, H04, H05, H06,
H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070110 Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti H01, H02,
H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
0702 RIFIUTI DA PFFU DI PLASTICHE, GOMME SINTETICHE E FIBRE
ARTIFICIALI
070201 Soluzioni di lavaggio e acque madri H05, H06, H08, H14
070203 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed
acque madri H04, H05, H06, H07, H09, H13, H14, H3A e H3B
070204 Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque
madri H04, H05, H06, H07, H14, H3A e H3B
070207 Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14,
H3A e H3B
070208 Altri fondi di distillazione e residui di reazione H04,
H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B
070209 Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da
composti organici alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14
070210 Altri residui di filtrazione, assorbimenti esauriti H04,
H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
0703 RIFIUTI DA PFFU DI COLORANTI E PIGMENTI ORGANICI (TRANNE
061100)
070301 Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri H04, H05,
H06, H08, H13, H14
070303 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed
acque madri H04, H05, H06, H07, H14, H3A e H3B
070304 Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque
madri H04, H05, H06, H07, H14, H3A e H3B
070307 Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070308 Altri fondi di distillazione e residui di reazione H04,
H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070309 Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da
composti organici alogenati H04, H05, H06, H07, H10, H11,
H12, H13, H14, H3A e H3B
070310 Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti H04,
H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
0704 RIFIUTI DA PFFU DI PESTICIDI ORGANICI (TRANNE 020105)
070401 Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri H04, H05,
H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14
070403 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed
acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13,
H14, H3A e H3B
070404 Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque
madri H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A
e H3B
070407 Fondi di distillazione e residui di reazioni alogenati
H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070408 Altri fondi di distillazione e residui di reazione H01,
H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A
e H3B
070409 Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da
composti organici alogenati H01, H02, H04, H05, H06, H07,
H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070410 Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti H04,
H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
0705 RIFIUTI DA PFFU DI PRODOTTI FARMACEUTICI
070501 Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri H04, H05,
H06, H07, H08, H13, H14
070503 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque
madri H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B
070504 Altri solventi organici alogenati, soluzioni lavaggio ed
acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
070507 Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B
070508 Altri fondi di distillazione e residui di reazione H04,
H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B
070509 Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da
composti organici alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H13,
H14, H3A e H3B
070510 Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti H04,
H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
0706 RIFIUTI DA PFFU DI CERE, GRASSI, SAPONI, DETERGENTI,
DISINFETTANTI E COSMETICI
070601 Soluzioni acquose di lavaggio ed acque di lavaggio ed
acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14
070603 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed
acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
070604 Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque
madri H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B
070607 Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
070608 Altri fondi di distillazione e residui di reazione H04,
H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
070609 Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da
composti organici alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H13,
H14, H3A e H3B
070610 Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti H04,
H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
0707 RIFIUTI DA PFFU DI PRODOTTI DELLA CHIMICA FINE E PRODOTTI
CHIMICI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI
070701 Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri H01, H02,
H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070703 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque
madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13,
H14, H3A e H3B
070704 Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque
madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13,
H14, H3A e H3B
070707 Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14,
H3A e H3B
070708 Altri fondi di distillazione e residui di reazione H01,
H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A
e H3B
070709 Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da
composti organici alogenati H01, H02, H04, H05, H06, H07,
H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070710 Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti H01,
H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A
e H3B
08 RIFIUTI DA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO
(PFFU) DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI
VETRATI), SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA
0801 RIFIUTI DA PFFU DI PITTURE E VERNICI
080101 Pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici
alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14,
H3A e H3B
080102 Pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici
non alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13,
H14, H3A e H3B
080106 Fanghi derivanti da operazioni di scrostatura e
sverniciatura contenenti solventi alogenati H04, H05, H06,
H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
080107 Fanghi provenienti da operazioni di scrostatura e
sverniciatura non contenenti solventi alogenati H04, H05,
H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
0803 RIFIUTI DA PFFU DI INCHIOSTRI PER STAMPA
080301 Inchiostri di scarto contenenti solventi alogenati H04,
H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
080302 Inchiostri di scarto non contenenti solventi alogenati
H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
080305 Fanghi di inchiostri contenenti solventi alogenati H04,
H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
080306 Fanghi di inchiostri non contenenti solventi alogenati
H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
08040 RIFIUTI DA PFFU DI ADESIVI E SIGILLANTI (INCLUSI
PRODOTTI IMPERMEABILIZZANTI)
080401 Adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi
alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
080402 Adesivi e sigillanti di scarto non contenenti solventi
alogenati H02, H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
080405 Fanghi di adesivi e sigillanti contenenti solventi
alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
080406 Fanghi di adesivi e sigillanti non contenenti solventi
alogenati H02, H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
09 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
0901 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
090101 Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa H04,
H05, H06, H08, H13, H14
090102 Soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
H04, H05, H06, H08, H13, H14
090103 Soluzioni di sviluppo a base acquosa H04, H05, H06, H08,
H13, H14, H3A
090104 Soluzioni di fissaggio H04, H05, H06, H08, H13, H14
090105 Soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore H04,
H05, H06, H08, H13, H14
090106 Rifiuti contenenti argento provenienti da trattamento
in loco di rifiuti fotografici H06, H07, H14
10 RIFIUTI INORGANICI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI
1001 RIFIUTI DI CENTRALI TERMICHE ED ALTRI IMPIANTI TERMICI
(ECCETTO 190000)
100104 Ceneri leggere di olio H13
100109 Acido solforico H04, H08
1003 RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DELL'ALLUMINIO
100301 Catrami ed altri rifiuti contenenti carbone dalla produzione
degli anodi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A
100303 Rifiuti di schiumatura H13, H14, H3A e H3B
100304 Scorie di prima fusione/scorie bianche H04, H05, H13, H14
100307 Rivestimenti di carbone usati H04, H05, H12, H13, H14
100308 Scorie saline di seconda fusione H04, H05, H06, H12, H13,
H14
100309 Scorie nere di seconda fusione H04, H05, H06, H12, H13, H14
100310 Rifiuti provenienti da trattamento di scorie saline o
di scorie nere H04, H05, H06, H12, H13, H14
1004 RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DEL PIOMBO
100401 Scorie (prima e seconda fusione) H04, H05, H06, H13, H14
100402 Incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione) H04, H05,
H06, H13, H14
100403 Arsenato di calcio H04, H05, H06, H13, H14
100404 Polveri dai gas effluenti da camino H04, H05, H06, H13, H14,
H3A
100405 Altre polveri e particolato H04, H05, H06, H14, H3A
100406 Rifiuti derivanti dal trattamento fumi H04, H05, H06, H13,
H14
100407 Fanghi derivanti dal trattamento fumi H04, H05, H06, H13, H1
1005 RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DELLO ZINCO
100501 Scorie (prima e seconda fusione) H04, H05, H13
100502 Scorie e residui di cimatura (di prima e seconda fusione)
H04, H05, H13
100503 Polveri dai gas effluenti da camino H04, H05, H07, H13, H3A
100505 Rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi H04, H05, H07,
H13
100506 Fanghi derivanti dal trattamento dei fumi H04, H05, H07,
H13, H14, H3A
1006 RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DEL RAME
100603 Polveri dai gas effluenti da camino H04, H05, H06, H13
100605 Rifiuti provenienti da raffinazione elettrolitica H04, H05,
H13
100606 Rifiuti dei trattamenti ad umido dei fumi H04, H05, H06, H13
100607 Rifiuti dei trattamenti a secco dei fumi H04, H05, H06, H13
11 RIFIUTI INORGANICI CONTENENTI METALLI PROVENIENTI DAL
TRATTAMENTO E RICOPERTURA DI METALLI, IDROMETALLURGIA NON
FERROSA
1101 RIFIUTI LIQUIDI E FANGHI DAL TRATTAMENTO E RICOPERTURA DI
METALLI (AD ESEMPIO PROCESSI GALVANICI, ZINCATURA,
DECAPAGGIO, INCISIONE, FOSFATAZIONE, SGRASSAGGIO CON ALCALI)
110101 Soluzioni alcaline da cianuri contenenti metalli pesanti
tranne cromo H04, H05, H06, H08, H12, H13
110102 Soluzioni alcaline da cianuri non contenenti metalli pesanti
H04, H05, H06, H08, H12, H13
110103 Rifiuti contenenti cromo da cianuri H04, H05, H06, H08, H12,
H13
110105 Soluzioni acide di decapaggio H04, H05, H06, H07, H08, H13
110106 Acidi non specificati altrimenti H04, H05, H07, H08, H13
110107 Alcali non specificati altrimenti H04, H05, H07, H08, H13
110108 Fanghi di fosfatazione H04, H05, H08, H13, H14
1102 RIFIUTI E FANGHI DA PROCESSI IDROMETALLURGICI DI METALLI
NON FERROSI
110202 Rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco
(compresi jarosite, goethite) H04, H05, H06, H08, H13
1103 RIFIUTI E FANGHI DA PROCESSI DI TEMPRA
110301 Rifiuti contenenti cianuri H04, H05, H06, H12, H13, H14
110302 Altri rifiuti H04, H05, H06
12 RIFIUTI DI LAVORAZIONE E DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI
METALLI E PLASTICA
1201 RIFIUTI DI LAVORAZIONE (FORGIATURA, SALDATURA,
STAMPAGGIO, TRAFILATURA, SMUSSAMENTO, PERFORAZIONE,
TAGLIO, TRONCATURA E LIMATURA)
120106 Oli esauriti per macchinari contenenti alogeni (non
emulsionati) H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
120107 Oli esauriti per macchinari non contenenti alogeni
(non emulsionati) H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
120108 Emulsioni esauste per macchinari contenenti alogeni H04,
H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
120109 Emulsioni esauste per macchinari non contenenti alogeni
H04, H05, H06, H13, H14, H3A e H3B
120110 Oli sintetici per macchinari H04, H05, H13, H14, H3A e H3B
120111 Fanghi di lavorazione H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e
H3B
120112 Grassi e cere esauriti H04, H05, H13, H14, H3A
1203 RIFIUTI DI PROCESSI DI SGRASSATURA AD ACQUA E VAPORE (TRANNE
110000)
120301 Soluzioni acquose di lavaggio H04, H05, H08, H14
120302 Rifiuti di sgrassatura a vapore H04, H05, H08, H14
13 OLI ESAURITI (TRANNE GLI OLI COMMESTIBILI 050000 E 120000)
1301 OLI ESAURITI DA CIRCUITI IDRAULICI E FRENI
130101 Oli per circuiti idraulici contenenti PCD e PCT H05, H05,
H06, H07, H10, H11, H12, H13, H14
130102 Altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni)
contenenti composti organici clorurati H05, H05, H06, H07,
H10, H11, H12, H13, H14
130103 Altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) non
contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07,
H14, H3B
130104 Emulsioni contenenti composti organici clorurati H05, H05,
H06, H07, H10, H11, H12, H13, H14
130105 Emulsioni non contenenti composti organici clorurati H04,
H05, H06, H07, H13, H14
130106 Oli per circuiti idraulici a formulazione esclusivamente
minerale H04, H05, H06, H13, H14, H3B
130107 Altri oli per circuiti idraulici H04, H05, H06, H13, H14,
H3B
130108 Oli per freni H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3B
1302 OLI ESAURITI DA MOTORI, TRASMISSIONI ED INGRANAGGI
130201 Oli esauriti da motore, trasmissioni ed ingranaggi
contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07,
H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
130202 Oli esauriti da motore, trasmissioni ed ingranaggi non
contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07,
H08, H13, H14, H3A e H3B
130203 Altri oli da motori, trasmissioni e ingranaggi H04, H05,
H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
1303 OLI ISOLANTI E DI TRASMISSIONE DI CALORE ESAURITI ED ALTRI
LIQUIDI
130301 Oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri
liquidi contenenti PCB e PCT H04, H05, H06, H07, H10, H11,
H13, H14, H3A e H3B
130302 Altri oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri
liquidi contenenti composti organici clorurati H04, H05,
H06, H07, H10, H11, H13, H14
130303 Oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri
liquidi non contenenti composti organici clorurati H04, H05,
H06, H07, H13, H14, H3B
130304 Oli isolanti e termoconduttori ed altri liquidi a
formulazione sintentica H04, H05, H06, H07, H13, H14
130305 Oli isolanti e termoconduttori a formulazione minerale
H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3B
1304 OLI DI CALA
130401 Oli di cala da navigazione interna H04, H05, H06, H07,
H08, H13, H14, H3A e H3B
130402 Oli da cala derivanti dalle fognature dei moli H04, H05,
H06, H07, H08, H14, H3A e H3B
130403 Oli di cala da altre navigazioni H04, H05, H06, H07, H08,
H13, H14, H3A e H3B
1305 PRODOTTI DI SEPARAZIONE OLIO/ACQUA
130501 Solidi di separazione olio/acqua H04, H05, H06, H07, H08,
H13, H14
130502 Fanghi di separazione olio/acqua H04, H05, H06, H07, H08,
H13, H14, H3B
130503 Fanghi da collettori H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14
130504 Fanghi o emulsioni da dissalatori H04, H05, H06, H07, H13,
H14
130505 Altre emulsioni H04, H05, H06, H07, H13, H14
1306 ALTRI RIFIUTI OLEOSI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI
130601 Alti rifiuti oleosi non specificati altrimenti H04, H05,
H06, H07, H08, H10, H13, H14, H3B
14 RIFIUTI DI SOSTANZE ORGANICHE UTILIZZATE COME SOLVENTI
(TRANNE 070000 E 080000)
1401 RIFIUTI DI SGRASSAGGIO DI METALLI E MANUTENZIONE DI
APPARECCHIATURA
140101 Clorofluorocarburi (CFC) H04, H05, H14
140102 Altri solventi alogenati e miscele solventi H04, H05,
H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
140103 Altri solventi e miscele solventi H04, H05, H06, H07, H13,
H14, H3A e H3B
140104 Miscele acquose contenenti solventi alogenati H04, H05,
H06, H14, H3A e H3B
140105 Miscele acquose non contenenti solventi alogenati H04,
H05, H06, H14, H3A e H3B
140106 Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
140107 Fanghi o rifiuti solidi non contenenti solventi alogenati
H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
1402 RIFIUTI DALLA PULIZIA DEI TESSUTI
140201 Solventi alogenati e miscele di solventi H04, H05, H06,
H07, H13, H14, H3A e H3B
140202 Miscele di solventi o liquidi organici non contenenti
solventi alogenati H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B
140203 Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
H04, H05, H06, H13, H14, H3A e H3B
140204 Fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi H04,
H05, H07, H13, H14, H3A e H3B
1403 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA ELETTRONICA
140301 Clorofluorocarburi (CFC) H04, H05, H14, H3A e H3B
140302 Altri solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A
e H3B
140303 Solventi o miscele di solventi non contenenti solventi
alogenati H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B
140304 Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
140305 Fanghi o rifiuti contenenti altri solventi H04, H05, H13,
H14, H3A e H3B
1404 RIFIUTI DA REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCHIUMA/AEROSOL
140401 Clorofluorocarburi (CFC) H04, H05, H14, H3A e H3B
140402 Altri solventi alogenati e miscele di solventi H04, H05,
H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
140403 Altri solventi o miscele di solventi H04, H05, H06, H07,
H13, H14, H3A e H3B
140404 Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
140405 Fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi H04,
H05, H13, H14, H3A e H3B
1405 RIFIUTI DA RECUPERO DI SOLVENTI E REFRIGERANTI
(fondi di distillazione)
140501 Clorofluorocarburi (CFC) H04, H05, H14
140502 Altri solventi alogenati e miscele di solventi H04, H05,
H06, H07, H13, H14, H3B
140503 Altri solventi e miscele di solventi H04, H05, H07, H13,
H14, H3A e H3B
140504 Fanghi contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H13,
H14, H3B
140505 Fanghi contenenti altri solventi H04, H05, H13, H14, H3A
e H3B
16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NEL CATALOGO
1602 APPARECCHIATURE O PARTI DI APPARECCHIATURE FUORI USO
160201 Trasformatori o condensatori contenenti PCB o PCT H04,
H05, H06, H07, H08, H10, H11, H13, H14
1604 RIFIUTI ESPLOSIVI DI SCARTO
160401 Munizioni di scarto H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H3A
e H3B
160402 Fuochi artificiali H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H3A
e H3B
160403 Altri rifiuti esplosivi di scarto H01, H02, H04, H05,
H06, H07, H08, H3A e H3B
1606 BATTERIE ED ACCUMULATORI
160601 Accumulatori al piombo H04, H05, H06, H08, H13
160602 Accumulatori al nichelcadmio H04, H05, H06, H08, H13
160603 Pile a secco al mercurio H05, H06, H13
160606 Elettroliti da pile e accumulatori H04, H05, H08, H13, H14,
H3A
1607 RIFIUTI DELLA PULIZIA DI SERBATOI PER TRASPORTO E
STOCCAGGIO (TRANNE 050000 E 120000)
160701 Rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti
prodotti chimici H01, H02, H04, H05, H07, H13, H14, H3A
e H3B
160702 Rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti oli
H01, H02, H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B
160703 Rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne
contenenti oli H01, H02, H04, H05, H07, H14, H3A e H3B
160704 Rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne
contenenti prodotti chimici H01, H02, H04, H05, H07, H08,
H13, H14, H3A e H3B
160705 Rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti
prodotti chimici H01, H02, H04, H05, H07, H08, H13, H14, H3A
e H3B
160706 Rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti
oli H01, H02, H04, H05, H13, H14, H3A e H3B
17 RIFIUTI DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI (COMPRESA LA
COSTRUZIONE DI STRADE)
1706 MATERIALE ISOLANTE
17061 Materiali isolanti contenenti amianto H04, H05, H07, H11,
H13, H14
18 RIFIUTI DI RICERCA MEDICA E VETERINARIA (TRANNE I RIFIUTI
DI CUCINA E DI RICOSTRUZIONE CHE NON DERIVINO DIRETTAMENTE
DA LUOGHI DI CURA)
1801 RIFIUTI DA MATERNITA', DIAGNOSI E PREVENZIONE DELLE MALATTIE
NEGLI UOMINI
180103 Altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede
precauzioni in funzione della prevenzione di infezioni H09
1802 RIFIUTI DELLA RICERCA, DIAGNOSI, TRATTAMENTO E PREVENZIONE
DELLE MALATTIE NEGLI ANIMALI
180202 Altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede
precauzioni particolari in funzione della prevenzione di
infezioni H09
180204 Sostanze chimiche di scarto H05, H06, H07, H09, H10, H11,
H13, H3A e H3B
19 RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI, IMPIANTI DI
TRATTAMENTO ACQUE REFLUE FUORI SITO E INDUSTRIE DELL'ACQUA
1901 RIFIUTI DA INCENERIMENTO O PIROLISI DI RIFIUTI URBANI
ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIE ED ISTITUZIONI
190103 Ceneri leggere H04, H05, H07, H10, H11, H13, H14
190104 Polveri di caldaie H04, H05, H13, H14
190105 Residui di filtrazione prodotti dagli impianti di
trattamento dei fumi H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14
190106 Acque reflue da trattamento dei fumi ed altre acque
reflue H04, H05, H08, H13, H14
190107 Rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi H04, H05,
H06, H07, H13, H14
190110 Carbone attivo esaurito dal trattamento dei fumi H04,
H06, H07, H13, H14
1902 RIFIUTI DA TRATTAMENTI CHIMICO/FISICI SPECIFICI DI RIFIUTI
INDUSTRIALI (AD ESEMPIO DECROMATAZIONE, DECIANIZZAZIONE
NEUTRALIZZAZIONE)
190201 Fanghi di idrossidi di metalli ed altri fanghi da
trattamento di precipitazione dei metalli H04, H05, H06,
H07, H12, H13, H14
1904 RIFIUTI VETRIFICATI E RIFIUTI DI VETRIFICAZIONE
190402 Ceneri leggere ed altri rifiuti di trattamento dei fumi
H04, H05, H13
190403 Fase solida non vetrificata H05, H13
1908 RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE
REFLUE NON SPECIFICATI ALTRIMENTI
190803 Grassi ed oli da separatori olio/acqua H05, H13, H14, H3B
190806 Resine di scambio ionico sature od usate H04, H05, H08, H13
190807 Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio
ionico H04, H05, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
20 RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO,
INDUSTRIA ED ISTITUZIONI INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA
2001 RACCOLTA DIFFERENZIATA
200112 Vernici, inchiostri, adesivi H04, H05, H06, H07, H13, H14,
H3A e H3B
200113 Solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
200117 Prodotti fotochimici H04, H05, H08, H13, H14
200119 Pesticidi H05, H06, H07, H08, H10, H12, H13, H14
200121 Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
H05, H06, H13, H14, H3A e H3B
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 recante:
"Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38,
supplemento ordinario. Il testo dell'art. 12 e' il
seguente:
"Art. 12 (Registri di carico e scarico). - 1. I
soggetti di cui all'art. 11, comma 3, hanno l'obbligo di
tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati
e vidimati dall'ufficio del registro, su cui devono
annotare, con cadenza almeno settimanale, le
informazioni sulle caratteristiche qualitative e
quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della
comunicazione annuale al catasto.
2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle
imprese che svolgono attivita' di smaltimento e di
recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:
a) l'origine, la quantita', le caratteristiche e la
destinazione specifica dei rifiuti;
b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed
il mezzo di trasporto utilizzato;
c) il metodo di trattamento impiegato.
3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di
produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di
rifiuti nonche' presso la sede delle imprese che effettuano
attivita' di raccolta e trasporto, e presso la sede dei
commercianti e degli intermediari che hanno la detenzione
dei rifiuti. I registri sono conservati per cinque anni
dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei
registri relativi alle operazioni di smaltimento dei
rifiuti di discarica, che devono essere conservati a
tempo indeterminato ed al termine dell'attivita'
devono essere consegnati all'autorita' che ha
rilasciato l'autorizzazione.
4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non
eccede le cinque tonnellate di rifiuti non pericolosi ed
una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere
all'obbligo della tenuta dei registri di carico e
scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni
di categoria interessate o loro societa' di servizi che
provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile.
5. Le informazioni contenute nel registro sono rese in
qualunque momento all'autorita' di controllo che ne fa
richiesta.
6. In attesa dell'individuazione del modello uniforme
di registro di carico e scarico e degli eventuali
documenti sostitutivi, nonche' delle modalita' di tenuta
degli stessi, continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti".
- Il testo dell'art. 18, commi 2, lettera m), e 4 del
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e' il seguente:
" m) l'adozione di un modello uniforme del registro di
cui all'art. 12 e la definizione delle modalita' di
tenuta dello stesso, nonche' l'individuazione degli
eventuali documenti sostitutivi del registro stesso".
"4. Salvo che non sia diversamente disposto dal
presente decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui
al comma 2 sono adottate, ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della
sanita', nonche', quando le predette norme riguardano i
rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto,
rispettivamente, con i Ministri delle risorse agricole,
alimentari e forestali e dei trasporti e della
navigazione".
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400 recante: "Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministrio e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando
la necessita' di apposita autorizzazione da parte
della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
Ministri prima della loro emanazione".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 5 febbraio
1997, n. 22 e' il seguente:
"1. I soggetti di cui all'art. 11, comma 3, hanno
l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con
fogli numerati e vidimati dall'ufficio del registro, su cui
devono annotare, con cadenza almeno settimanale, le
informazioni sulle caratteristiche qualitative e
quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della
comunicazione annuale al catasto".
- Il testo del comma 3 dell'art. 11 del D.Lgs. 5
febbraio 1997, n. 22, e' il seguente:
"3. Chiunque effettua a titolo professionale attivita'
di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i
commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvere svolge
le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti,
nonche' le imprese e gli enti che producono rifiuti
pericolosi e le imprese e gli enti che producono
rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni
industriali ed artigianali di cui all'art. 7, comma 3,
lettere c) e d), sono tenuti a comunicare annualmente
con le modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994, n.
70, le quantita' e le caratteristiche qualitative
dei rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti. Sono
esonerati da tale obbligo, limitatamente alla produzione
di rifiuti non pericolosi, i piccoli imprenditori
artigiani di cui all'art. 2083 del codice civile che non
hanno piu' di tre dipendenti. Nel caso in cui i produttori
di rifiuti conferiscano i medesimi al servizio
pubblico di raccolta, la comunicazione e' effettuata dal
gestore del servizio".
- Il testo dell'art. 14 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, recante: "Imposte sui redditi delle persone
fisiche e giuridiche", e' il seguente:
"Art. 14 (Scritture contabili delle imprese
commerciali, delle societa' e degli enti equiparati). -
Le societa', gli enti e gli imprenditori commerciali di
cui al primo comma dell'art. 13 devono in ogni caso tenere:
a) il libro giornale e il libro degli inventari;
b) i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto;
c) scritture ausiliarie nelle quali devono essere
registrati gli elementi patrimoniali e reddituali,
raggruppati in categorie omogenee, in modo da
consentire di desumerne chiaramente e distintamente i
componenti positivi e negativi che concorrono alla
determinazione del reddito;
d) scritture ausiliarie di magazzino, tenute in forma
sistematica e secondo norme di ordinata contabilita',
dirette a seguire le variazioni intervenute tra le
consistenze negli inventari annuali. Nelle scritture
devono essere registrate le quantita' entrate ed uscite
delle merci destinate alla vendita; dei semilavorati,
se distintamente classificati in inventario, esclusi i
prodotti in corso di lavorazione; dei prodotti finiti
nonche' delle materie prime e degli altri beni destinati
ad essere in essi fisicamente incorporati; degli
imballaggi utilizzati per il confezionamento dei
singoli prodotti; delle materie prime tipicamente
consumate nella fase produttiva dei servizi, nonche'
delle materie prime e degli altri beni incorporati
durante la lavorazione dei beni del committente. Le
rilevazioni dei beni, singoli o raggruppati per
categorie di inventario, possono essere effettuate anche
in forma riepilogativa con periodicita' non superiore
al mese. Nelle stesse scritture possono inoltre essere
annotati, anche alla fine del periodo di imposta, i
cali e le altre variazioni di quantita' che determinano
scostamenti tra le giacenze fisiche effettive e quelle
desumubili dalle scritture di carico e scarico. Per le
attivita' elencate ai numeri 1) e 2) del primo comma
dell'art. 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, le registrazioni vanno effettuate solo peri
movimenti di carico e scarico dei magazzini interni
centralizzati che forniscono due o piu' negozi o altri
punti di vendita, con esclusione di quelli indicati al
punto 4 dell'art. 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627. Per la produzione di
beni, opere, forniture e servizi la cui valutazione e'
effettuata a costi specifici o a norma dell'art. 63 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 597, e successive modificazioni, le scritture
ausiliarie sono costituite da schede di lavorazione dalle
quali devono risultare i costi specificamente
imputabili; le registrazioni sulle schede di
lavorazione sostituiscono le rilevazioni di carico e
di scarico dei singoli beni specificamente acquistati per
le predette produzioni. Dalle scritture ausiliarie di
magazzino possono essere esclusi tutti i movimenti relativi
a singoli beni o a categorie inventariali il cui costo
complessivo nel periodo di imposta precedente non eccede
il venti per cento di quello sostenuto nello stesso
periodo per tutti i beni sopraindicati. I beni o le
categorie inventariali che possono essere esclusi devono
essere scelti tra quelli di trascurabile rilevanza
percentuale.
I soggetti stessi devono inoltre tenere, in quanto ne
ricorrano i presupposti, il registro dei beni
ammortizzabili e il registro riepilogativo di magazzino
di cui ai successivi articoli 16 e 17 e i libri sociali
obbligatori di cui ai numeri 1 e seguenti dell'art.
2421 del codice civile.
I soggetti che adottano contabilita' in codice o che si
avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili
per l'elaborazione di dati contabili sono obbligati alla
tenuta di apposito registro nel quale devono essere
riportate il codice adottato e le corrispondenti note
interpretative, le procedure meccanizzate e,
specificamente, in ordine cronologico, le elaborazioni dei
dati eseguite, gli ideogrammi o schemi di programmazione
e relativi fogli di programmazione e l'inventario dei
vari supporti meccanografici sia dei flussi dei dati sia
dei programmi.
Le societa' e gli enti il cui bilancio o rendiconto e'
soggetto per legge o per statuto alla approvazione
dell'assemblea o di altri organi possono effettuare nelle
scritture contabili gli aggiornamenti conseguenziali
all'approvazione stessa fino al termine stabilito per la
presentazione della dichiarazione.
Le societa', gli enti e gli imprenditori di cui al primo
comma che esercitano attivita' commerciali all'estero
mediante stabili organizzazioni e quelli non
residenti che esercitano attivita' commerciali in
Italia mediante stabili organizzazioni, devono
rilevare nella contabilita' distintamente i fatti di
gestione che interessano le stabili organizzazioni,
determinando separatamente i risultati dell'esercizio
relativi a ciascuna di esse.
Le scritture ausiliarie di magazzino di cui alla lettera
d) devono essere tenute a partire dal secondo periodo
d'imposta successivo a quello in cui per la seconda volta
consecutivamente l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 597, ed il valore complessivo delle rimanenze di
cui agli articoli 62 e 63 dello stesso decreto sono
superiori rispettivamente a cinque miliardi e a due
miliardi di lire. L'obbligo cessa a partire dal primo
periodo di imposta successivo a quello in cui per la
seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi o il
valore delle rimanenze e' inferiore a tale limite. Per i
soggetti il cui periodo di imposta e' diverso dall'anno
solare l'ammontare dei ricavi deve essere
ragguagliato all'anno. Ai fini della determinazione
dei limiti sopra indicati non si tiene conto delle
risultanze di accertamenti se l'incremento non supera di
oltre il quindici per cento i valori dichiarati".
- Il testo dell'art. 15 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.
22, e' il seguente:
"Art. 15 (Trasporto dei rifiuti). - 1. Durante il
trasporto i rifiuti sono accompagnati da un formulario
di identificazione dal quale devono risultare, in
particolare, i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1
deve essere redatto in quattro esemplari, compilato,
datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e
controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario
deve rimanere presso il detentore, e le altre tre,
controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono
acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che
provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del
formulario devono essere conservate per cinque anni.
3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti
pericolosi devono essere imballati ed etichettati in
conformita' alle norme vigenti in materia.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al
trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che
gestisce il servizio pubblico.
5. Il modello uniforme di formulario di identificazione
di cui al comma 1 e' adottato entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto".
- Il testo del comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs. 5
febbraio 1997, n. 22, e' il seguente:
"1. I soggetti di cui all'art. 11, comma 3, hanno
l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con
fogli numerati e vidimati dall'ufficio del registro, su cui
devono annotare, con cadenza almeno settimanale, le
informazioni sulle caratteristiche qualitative e
quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della
comunicazione annuale al catasto".
- Il testo del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 5
febbraio 1997, n. 22, e' il seguente:
"4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non
eccede le cinque tonnellate di rifiuti non pericolosi ed
una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere
all'obbligo della tenuta dei registri di carico e
scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni
di categoria interessate o loro societa' di servizi che
provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza
mensile".
Note all'art. 2:
- Il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, recante:
"Attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai
rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei
policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319
relativa ai rifiuti tossici e nocivi", e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 343 del 15 dicembre
1982.
- Il D.L. 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475,
recante: "Disposizioni urgenti in materia di
smaltimento dei rifiuti industriali" e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 novembre 1988, n.
264.
-Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95, recante:
"Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE
relative alla eliminazione degli oli usati" e' stato
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1992.