APPALTO OPERE PUBBLICHE - GLI INTERESSI PER RITARDATO PAGAMEN- TO RICOMPRENDONO IL RISARCIMENTO PER MAGGIOR DANNO - L'INADEMPIMENTO PER INTEMPESTIVA  CONTABILIZZAZIONE

(Tribunale di Monza, 9/1/97)

 

In tema di appalto di opere pubbliche gli interessi di mora previsti dall'art.35 del d.P.R. 16 luglio 1962 n.1063 sono comprensivi anche del risarcimento del maggior danno subito dall'appaltatore ai sensi dell'art.1224, 2° comma, c.c.. Tale disciplina non è suscettibile di applicazione analogica ad ipotesi diverse dal ritardato pagamento delle rate di acconto   e di saldo del prezzo contrattuale, ossia al di fuori dell'ipotesi in cui, sulla base dell'avvenuta contabilizzazione dei lavori, risulti certo il credito dell'appaltatore ed il ritardo attenga unicamente all'emissione del certificato di pagamento sullo stato di avanzamento dei lavori o del successivo mandato di pagamento.

Il tema di appalto di opere pubbliche l'appaltatore può avvalersi dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. anche in presenza di comportamenti del committente che impediscano la contabilizzazione dei lavori eseguiti. Infatti, lo svolgimento corretto e tempestivo dell'attività di contabilizzazione, trattandosi di attività strumentale rispetto all'adempimento dell'obbligazione principale di pagamento delle rate del corrispettivo in rapporto allo stato di avanzamento dei lavori, è da ritenersi oggetto di una accessoria obbligazione contrattuale al quale corrisponde un diritto soggettivo dell'appaltatore. La violazione, da parte dell'amministrazione, delle norme di cui agli art. 37, 47, 53 e 88 r.d. 25 maggio 1985 n. 350 viene quindi a configurare un inadempimento contrattuale che legittima l'appaltatore ad esercitare i tradizionali rimedi civilistici.