APPALTO
OPERE PUBBLICHE - GLI INTERESSI PER RITARDATO PAGAMEN- TO RICOMPRENDONO IL
RISARCIMENTO PER MAGGIOR DANNO - L'INADEMPIMENTO PER INTEMPESTIVA CONTABILIZZAZIONE
(Tribunale
di Monza, 9/1/97)
In tema di appalto di opere pubbliche gli interessi di mora
previsti dall'art.35 del d.P.R. 16 luglio 1962 n.1063 sono comprensivi anche
del risarcimento del maggior danno subito dall'appaltatore ai sensi
dell'art.1224, 2° comma, c.c.. Tale disciplina non è suscettibile di
applicazione analogica ad ipotesi diverse dal ritardato pagamento delle rate di
acconto e di saldo del prezzo
contrattuale, ossia al di fuori dell'ipotesi in cui, sulla base dell'avvenuta
contabilizzazione dei lavori, risulti certo il credito dell'appaltatore ed il
ritardo attenga unicamente all'emissione del certificato di pagamento sullo
stato di avanzamento dei lavori o del successivo mandato di pagamento.
Il tema di appalto di opere pubbliche l'appaltatore può avvalersi
dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. anche in presenza di
comportamenti del committente che impediscano la contabilizzazione dei lavori
eseguiti. Infatti, lo svolgimento corretto e tempestivo dell'attività di
contabilizzazione, trattandosi di attività strumentale rispetto all'adempimento
dell'obbligazione principale di pagamento delle rate del corrispettivo in
rapporto allo stato di avanzamento dei lavori, è da ritenersi oggetto di una
accessoria obbligazione contrattuale al quale corrisponde un diritto soggettivo
dell'appaltatore. La violazione, da parte dell'amministrazione, delle norme di
cui agli art. 37, 47, 53 e 88 r.d. 25 maggio 1985 n. 350 viene quindi a
configurare un inadempimento contrattuale che legittima l'appaltatore ad
esercitare i tradizionali rimedi civilistici.