ANTICIPAZIONE
DEL PREZZO DI APPALTO - DIVIETO DI EROGAZIONE
Si fa seguito a quanto pubblicato
nel notiziario n. 5 /97 per comunicare che la soppressione
dell'anticipazione del prezzo nei contratti pubblici d'appalto di lavori,
forniture e servizi, introdotta dall'art. 5 comma 1 del decreto-legge n. 79 del
28 marzo 1997, è stata confermata con la legge di conversione del 28 maggio
1997 n. 140, pubblicata sulla G.U. del 29 maggio 1997 n. 123.
La nuova legge ha altresì esteso il divieto dell'anticipazione
agli enti pubblici economici.
Questo il testo dell'art. 5 comma 1 del decreto - legge n. 79 del
28 marzo 1997, a seguito delle integrazioni introdotte dalla legge di
conversione:
"È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 (ossia tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni
ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello
Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le provincie, i comuni, le comunità
montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli
istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato
ed agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del
Servizio sanitario nazionale) ed agli enti pubblici economici di concedere, in
qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di
lavori, di forniture e di servizi, con esclusione dei contratti già aggiudicati
alla data di entrata in vigore del presente decreto (cioè il 29 marzo 1997).
Sono abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere speciale, in contrasto
con quelle di cui al presente comma e di quelle riguardanti attività oggetto di
cofinanziamento da parte dell'unione Europea".