ANTICIPAZIONE DEL PREZZO DI APPALTO - DIVIETO DI EROGAZIONE

 

Si fa seguito a quanto pubblicato  nel notiziario n. 5 /97 per comunicare che la soppressione dell'anticipazione del prezzo nei contratti pubblici d'appalto di lavori, forniture e servizi, introdotta dall'art. 5 comma 1 del decreto-legge n. 79 del 28 marzo 1997, è stata confermata con la legge di conversione del 28 maggio 1997 n. 140, pubblicata sulla G.U. del 29 maggio 1997 n. 123.

La nuova legge ha altresì esteso il divieto dell'anticipazione agli enti pubblici economici.

Questo il testo dell'art. 5 comma 1 del decreto - legge n. 79 del 28 marzo 1997, a seguito delle integrazioni introdotte dalla legge di conversione:

"È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 (ossia tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le provincie, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale) ed agli enti pubblici economici di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione dei contratti già aggiudicati alla data di entrata in vigore del presente decreto (cioè il 29 marzo 1997). Sono abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere speciale, in contrasto con quelle di cui al presente comma e di quelle riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'unione Europea".