PROCEDURE
PER LE INFORMAZIONI ANTIMAFIA
Il D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio
1997 n. 137 (pubblicato sulla G.U. del 24 maggio 1997 n. 119) con l'art. 15 ha
confermato le disposizioni relative alle procedure per le informazioni
antimafia.
Saranno stabilite con decreto interministeriale le modalità
necessarie per attivare il collegamento informatico o telematico fra il sistema
informativo delle camere di commercio e quello di servizio di una o più
prefetture, in modo da attestare, con strumenti automatizzati e in base ai dati
relativi alle iscrizioni nei registri delle camere di commercio e nel registro
delle imprese, l'inesistenza delle cause di divieto o di sospensione previste
dalla legge antimafia.
Attestazioni
delle camere di commercio
Le attestazioni delle camere di commercio che rechino un'apposita
dicitura saranno equiparate alle comunicazioni della prefettura
sull'inesistenza delle cause di divieto o di sospensione. Le prefetture
competenti potranno accedere alle segnalazioni relative al rilascio delle
attestazioni.
Richiesta
delle comunicazioni
Le comunicazioni, previa informativa all'amministrazione
procedente e salvo diversa disposizione di quest'ultima, potranno essere
richieste dai soggetti interessati alla prefettura competente per il luogo in
cui tali soggetti risiedono o hanno sede, ovvero da persona da loro delegata
con atto recante sottoscrizione autenticata.
Validità
delle segnalazioni
Le segnalazioni e le comunicazioni sono utilizzabili per un
periodo di sei mesi dalla data del loro rilascio; per i contratti e gli altri
rapporti di durata superiore al biennio, le stesse devono essere rinnovate
almeno ogni diciotto mesi.
Informazioni
fuori termine
Le Amministrazioni, non solo per i lavori o le forniture di somma
urgenza, possono procedere qualora le informazioni non pervengano nei termini
previsti, ma, in tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le
altre erogazioni sono corrisposti sotto condizione risolutiva.