PROCEDURE PER LE INFORMAZIONI ANTIMAFIA

 

Il D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997 n. 137 (pubblicato sulla G.U. del 24 maggio 1997 n. 119) con l'art. 15 ha confermato le disposizioni relative alle procedure per le informazioni antimafia.

Saranno stabilite con decreto interministeriale le modalità necessarie per attivare il collegamento informatico o telematico fra il sistema informativo delle camere di commercio e quello di servizio di una o più prefetture, in modo da attestare, con strumenti automatizzati e in base ai dati relativi alle iscrizioni nei registri delle camere di commercio e nel registro delle imprese, l'inesistenza delle cause di divieto o di sospensione previste dalla legge antimafia.

 

Attestazioni delle camere di commercio

Le attestazioni delle camere di commercio che rechino un'apposita dicitura saranno equiparate alle comunicazioni della prefettura sull'inesistenza delle cause di divieto o di sospensione. Le prefetture competenti potranno accedere alle segnalazioni relative al rilascio delle attestazioni.

 

Richiesta delle comunicazioni

Le comunicazioni, previa informativa all'amministrazione procedente e salvo diversa disposizione di quest'ultima, potranno essere richieste dai soggetti interessati alla prefettura competente per il luogo in cui tali soggetti risiedono o hanno sede, ovvero da persona da loro delegata con atto recante sottoscrizione autenticata.

 

Validità delle segnalazioni

Le segnalazioni e le comunicazioni sono utilizzabili per un periodo di sei mesi dalla data del loro rilascio; per i contratti e gli altri rapporti di durata superiore al biennio, le stesse devono essere rinnovate almeno ogni diciotto mesi.

 

Informazioni fuori termine

Le Amministrazioni, non solo per i lavori o le forniture di somma urgenza, possono procedere qualora le informazioni non pervengano nei termini previsti, ma, in tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni sono corrisposti sotto condizione risolutiva.