VEICOLI
ECCEZIONALI - CIRCOLARE MINISTERIALE
Si pubblica copia della Circolare redatta dal Ministero dei lavori
pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale 23
maggio 1997 n. 2811 relativa ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in
condizioni di eccezionalità.
La nota, che sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale non appena
saranno state completate le necessarie formalità amministrative, fornisce una
serie di chiarimenti relativamente all'effettuazione dei trasporti eccezionali
ed alle norme previste nel Regolamento di attuazione.
In particolare si evidenzia che per le autorizzazioni periodiche,
che sono quelle di maggiore interesse per il settore delle costruzioni, è stato
chiarito che nel caso di trasporto delle macchine operatrici sarà sufficiente
indicare, nella richiesta, il termine "macchina operatrice"
indipendentemente dal suo allestimento (gommata, cingolata, benna, rullo ecc.)
e di conseguenza si forniranno le dimensioni del trasporto nella configurazione
di massimo ingombro e/o di maggiore massa.
Nel caso invece di autorizzazioni periodiche per il trasporto di
elementi prefabbricati occorrerà indicare la tipologia del manufatto tenendo
conto che le tipologie previste sono due e cioè trave/pilastro (una dimensione
prevalente rispetto alle altre) e pannello (due dimensioni prevalenti rispetto
alle altre).
VEICOLI
ECCEZIONALI E TRASPORTI IN CONDIZIONE DI ECCEZIONALITÀ (ART. 10 D. Lgvo 285/92
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - ARTT. 13/20 D.P.R. 495/92 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI
(Circolare Ministero dei Lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale del 23/5/97, n.2811)
L'1 gennaio 1997, dopo numerosi rinvii, è entrato in vigore l'art.
10 del Nuovo Codice della strada (D. Leg.vo 30 aprile 1992, n. 285, modificato
dal D. Leg.vo 10 settembre 1993, n. 360), relativo alla disciplina della
circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di
eccezionalità.
Contestualmente sono entrati in vigore gli articoli del
Regolamento di attuazione, nei quali sono definite le modalità per il rilascio
delle autorizzazioni necessarie per l'esecuzione dei trasporti eccezionali.
Le suddette norme regolamentari sono contenute negli articoli da
13 a 20 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e sono state oggetto di rilevanti
modifiche con il D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (si veda in merito il
supplemento n.2 al Notiziario 1/97).
Occorre ricordare, in via preliminare, che in base al comma 26
dell'art. 10 del Nuovo Codice della strada, le disposizioni dello stesso art.
10 e delle relative norme regolamentari non si applicano alle macchine agricole
ed alle macchine operatrici eccezionali che saranno peraltro oggetto di una
specifica circolare.
Ciò premesso, in relazione ai numerosi dubbi interpretativi
scaturiti dalla prima applicazione delle nuove disposizioni regolamentari si
rende necessario fornire i chiarimenti e le precisazioni di seguito elencati in
ordine di articolato del citato Regolamento approvato con D.P.R. 495/1992, come
modificato dal D.P.R. 610/1996:
- Art. 13, comma 1, lett. "c". È previsto che per le
autorizzazioni di tipo "singolo", nel caso in cui sia fissato
unicamente il periodo di validità, la data di effettuazione del viaggio sia
comunicata dall'interessato all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione, per
via telegrafica o fax, almeno ventiquattro ore prima dell'inizio del viaggio.
Al riguardo occorre precisare che nel caso di un trasporto il cui percorso sia
stato autorizzato da diversi enti la comunicazione deve essere inoltrata a
ciascuno dei suddetti enti almeno ventiquattro ore prima dell'inizio del
viaggio. Nel caso di percorsi che richiedono un tempo di percorrenza superiore
alle 24 (36) ore dovrà essere precisato in ciascuna comunicazione il giorno in
cui avverrà il transito sulle strade di competenza dell'ente a cui la stessa è
indirizzata.
Qualora per avaria meccanica, o per incidenti, o per avverse
condizioni atmosferiche, si rende necessario sospendere il viaggio, la ripresa
dello stesso dovrà essere comunicata con gli stessi mezzi agli enti ancora
interessati dal percorso residuo.
- Art. 13, comma 2, lett. "c". E' previsto tra le
condizioni necessarie per il rilascio delle autorizzazioni periodiche, che
durante tutto il periodo di validità delle stesse, gli elementi oggetto del
trasporto siano costituiti sempre da materiale
della stessa natura e siano riconducibili sempre ad una stessa tipologia.
Al riguardo si ritiene necessario fornire ulteriori indicazioni
per chiarire il significato che nell'ambito della disposizione in esame occorre
dare ai termini "natura" e "tipologia".
Per "natura" del materiale deve intendersi
l'insieme delle caratteristiche fisiche, meccaniche (etc.) dello stesso
(densità, rigidezza, peso specifico, etc.) che ne permettono la classificazione
quale: calcestruzzo, legno, ferro, etc.
Pertanto deve intendersi che gli elementi trasportati sono della
stessa natura nel caso in cui siano realizzati sempre in calcestruzzo, o in
legno, o in ferro.
Nel caso di elementi di natura composita, realizzati ad esempio in
cemento armato (calcestruzzo + ferro), deve farsi riferimento alla natura della
componente principale, assimilando pertanto la natura del calcestruzzo a quella
del cemento armato. Nella natura calcestruzzo può rientrare, quindi, anche il
cemento armato e il cemento armato precompresso; in tali casi dovrà essere
indicato come peso specifico quello più
gravoso del cemento armato (2.5 t/m3).
Per "tipologia" del materiale deve intendersi la
caratteristica merceologica dello stesso che ne permette la classificazione
quale: serbatoio, turbina, macchina operatrice, mentre le strutture in cemento
armato verranno differenziate in due categorie: trave/pilastro (una dimensione
prevalente rispetto alle altre) e pannello (due dimensioni prevalenti rispetto
all'altra).
Pertanto deve intendersi che gli elementi trasportati sono della
stessa tipologia, quando siano costituiti, ad esempio, sempre da travi o da
pannelli (indipendentemente dalla sezione della stessa) o sempre da macchine
operatrici (indipendentemente dall'allestimento).
Si precisa che la natura e la tipologia degli elementi oggetto del
trasporto non possono mai essere identificati con quelli dell'imballaggio.
- Art. 13, comma 6. Le dichiarazioni di responsabilità previste al
comma in esame, così come la altre dichiarazioni previste a vario titolo nelle
disposizioni regolamentari relative ai trasporti eccezionali, sono redatte su
carta libera.
- Art. 13, comma 9. Con riferimento alla formulazione
dell'articolo 10, comma 2, lettera “b” del Codice, si precisa che la
possibilità di trasportare tre pezzi è consentita unicamente quando già per il
trasporto di uno dei tre pezzi trasportati è necessario utilizzare un veicolo
idoneo al trasporto eccezionale per massa.
- Art. 14, comma 1. Si precisa che le domande relative ad
autorizzazioni che interessano le strade ed autostrade statali devono essere
indirizzate al Compartimento ANAS interessato dal viaggio. Nel caso in cui il
percorso interessi più Compartimenti, agli stessi dovrà essere richiesto il nulla-osta
da parte del Compartimento che ha ricevuto la domanda. È, anche, consentito
richiedere autorizzazioni ai singoli compartimenti e nel caso di pagamento
d'usura con idennizzo convenzionale allegare la ricevuta di pagamento ad uno
dei compartimenti ed agli altri compartimenti è sufficiente allegare fotocopia
fronte-retro del c/c cui è stato versato il pagamento con l'indicazione della
targa e periodo temporale previa indicazione del compartimento cui è stata
consegnata la ricevuta di c/c in origianale.
Analoga procedura può essere seguita dalle provincie che
rilasciano autorizzazioni che interessano le strade delle provincie limitrofe e
dei comuni nell'ambito dello stesso territorio regionale.
- Art. 14, comma 3. Si precisa che i veicoli di riserva indicati
nella domanda possono essere pari a cinque sia per il veicolo trattore che per
il veicolo rimorchio e sono ammesse tutte le combinazioni possibili tra i
trattori ed i rimorchi indicati alle condizioni fissate dallo stesso comma 3.
- Art. 14, comma 6. Si precisa che le misure di controllo previste
sono quelle indicate all'art. 13, comma 8 e si applicano con il servizio di
assistenza tecnica previsto dallo stesso comma.
- Art. 14, comma 7. Si precisa che la dotazione dei mezzi tecnici
deve essere indicata unicamente nel caso in cui gli stessi sono necessari per
l'effettuazione del trasporto. A titolo esemplificativo, ove sia necessario,
per superare particolari punti del percorso, movimentare gli elementi
trasportati, dovrà essere indicata la dotazione di una adeguata attrezzatura di
sollevamento.
- Art. 14, comma 8. L'indicazione dei pesi massimi ammissibili,
come risultanti dai documenti prescritti dal comma 8 dell'art. 14, devono
essere prodotti sia in caso di superamento dei limiti di massa, che dei limiti
dimensionali.
- Art. 14, comma 9. I carri ferroviari non sono esentati dalla
presentazione degli schemi e delle dichiarazioni previste nell'art. 14.
- Art. 14, comma 11. Le domande di autorizzazioni devono essere
sottoscritte dal legale rappresentante della società o impresa di trasporto o
dal proprietario del veicolo. In tale ultimo caso, questi, quando trattasi di
trasporto per conto terzi, deve anche dichiarare di possedere i requisiti e le
autorizzazioni previsti dalla legge n. 298 del 1974.
L'autorizzazione sarà intestata allo stesso soggetto che ha
sottoscritto la domanda.
- Art. 14, comma 12. I vettori esteri, che non alleghino alla
domanda di autorizzazione il documento tecnico rilasciato dalla MCTC, non
possono ottenere l'autorizzazione.
- Art. 14, comma 13. Le domande di autorizzazione, con tutta la
documentazione allegata devono essere conservate in apposito archivio per la
durata non inferiore ad 1 anno per consentire di non presentare documentazione
in originale o in copia conforme, qualora non siano state apportate modifiche
sulla carta di circolazione.
- Art. 15, comma 1. Tute le autorizzazioni sono rinnovabili su
domanda, resa legale, per non più di 3 volte e per un periodo di validità
complessivo non superiore a 2 anni, qualora siano rispettate le condizioni
previste dal comma 1 dell'art. 15 e con le modalità del comma 2 dello stesso
articolo. Le autorizzazioni rinnovate possono anche essere prorogate purché non
superi il periodo temporale stabilito dal comma 1 dello stesso art. 15. Le
autorizzazioni prorogate non possono essere rinnovate, nè ulteriormente
prorogate.
- Art. 15, comma 2. La domanda di rinnovo deve essere presentata
in carta legale in analogia a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 14.
- Art. 15, comma 3. La domanda di proroga deve essere presentata
su carta legale anticipatamente alla scadenza. Il viaggio potrà essere
effettuato solo dopo che la proroga sia stata concessa. Non è necessario
presentare altre marche da bollo.
- Art. 16, comma 3 e 4. Gli enti, di norma, non devono prescrivere
la scorta per carichi e trasporti che eccedono solo in altezza le misure
fissate dall'art. 61, qualora i richiedenti dichiarino di aver verificato che
sull'intero percorso non esistano linee elettriche che determinano un franco
inferiore a m. 0.40 od opere d'arte con un franco inferiore a m. 0.20 rispetto
all'intradosso.
- Art. 16, comma 6. I requisiti e le modalità per l'autorizzazione
delle imprese allo svolgimento del servizio di scorta tecnica e per
l'abilitazione delle persone atte ad eseguire detta scorta tecnica sono
stabilite da apposito disciplinare tecnico (di prossima pubblicazione)
approvate con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con il
Ministero dell'Interno.
- Art. 16, comma 8. Il conducente del veicolo, qualora il
trasporto avvenga senza scorta, o responsabile dell'eventuale scorta (tecnica o
di polizia) sono tenuti ad accertare che transito del trasporto e/o veicolo
eccezionale per massa avvenga in modo tale che non sia presente, su ciascuna
opera d'arte o su singola campata del viadotto, altro veicolo e/o trasporto
eccezionale.
- Art. 16, comma 12. Per le procedure delle sanzioni accessorie del ritiro o della
sospensione della carta di circolazione o di altri documenti di circolazione,
e/o della patente di guida si rimanda a quanto stabilito dagli articoli da 216
a 218 del Codice della strada.
- Art. 16, comma 15. Il documento tecnico degli uffici della MCTC
è necessario solo nei casi in cui l'abbinabilità dei veicoli e dei rimorchi non
sia indicata nel documento di circolazione.
- Art. 17, comma 5. L'obbligo previsto al comma 5 dell'art. 17 non
annulla la disposizione prevista nel comma 1 dell'art. 13 lettera
"c".
Ogni volta che nel
Regolamento viene usato il termine
nebbia o più genericamente scarsa
visibilità, si deve di
norma, far riferimento ad una visibilità inferiore a 70 m.
La
presente circolare, indirizzata a tutti gli Enti proprietari o concessionari di
strade ed autostrade, nonché alle Regioni, tenuti al rilasico delle
autorizzazioni per i veicoli e trasporti eccezionali, sarà pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.