RIFIUTI - RELAZIONE
ANNUALE RELATIVA ALL’AMIANTO
(Legge 27/3/92
n.257,art. 9)
Si segnala che, a seguito delle disposizioni previste al punto 58 sexies della legge regionale 3 aprile 2001, n.6 (delega di funzioni alle Aziende Sanitarie Locali), la relazione annuale relativa all’amianto, da presentarsi entro il 31 marzo dell' anno successivo a quello da docurnentare, va inviata esclusivamente alla ASL competente, evitandone l'inoltro all'Assessorato regionale alla Sanità.