REGOLARITA' FISCALE -
PROVVEDIMENTO DI RILASCIO DELL'IMMOBILE LOCATO
(Corte Cost., Sent. 5/10/01, n. 333)
In materia di locazioni di immobili adibiti ad uso
abitativo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimitā costituzionale
del principio che pone quale condizione per la messa in esecuzione del
provvedimento di rilascio dell'immobile locato, adibito ad uso abitativo, la
dimostrazione (da parte del locatore) della regolaritā della propria posizione
fiscale quanto al pagamento dell'imposta di registro sul contratto di
locazione, dell'ICI gravante sull'immobile e dell'imposta sui redditi relativa
ai canoni.
Infatti, mentre l'ICI č un'imposta di carattere reale posta
a carico di un soggetto (il proprietario o il titolare di altro diritto reale
di godimento, non sempre coincidente con il locatore esecutante, il quale
agisce a tutela di un diritto di natura obbligatoria derivante dal contratto di
locazione), l'imposta sui redditi si riferisce ad un diritto (quello relativo
alla percezione dei canoni) che, seppur derivante dallo stesso contratto di
locazione, č tuttavia ben distinto dal diritto alla restituzione dell'immobile
locato, azionato nella esecuzione per rilascio.
La stessa registrazione del contratto di locazione rappresenta un adempimento di carattere fiscale del tutto estraneo alle esigenze di un processo diretto a porre in esecuzione un titolo giudiziale.