"MANOVRA 100
GIORNI" - SOPPRESSIONE DI ADEMPIMENTI CONTABILI E ALTRE SEMPLIFICAZIONI
(Min. fin. - Circ. 22/10/01, n. 92/E)
L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione delle norme della "Manovra 100 giorni" con le quali sono stati semplificati o soppressi numerosi adempimenti fiscali fra i quali si segnalano:
- la soppressione della bollatura di libri contabili: libro giornale; libro degli inventari; registro delle fatture; registro dei corrispettivi e registro degli acquisti.
- la soppressione della bollatura per i registri obbligatori ai fini delle imposte dirette.
- la semplificazione degli adempimenti per l'euro ed in particolare le modalità per la conversione del capitale sociale in euro:
Roma, 22 ottobre 2001
OGGETTO: Soppressione e semplificazione di adempimenti a carico del contribuente.
1 PREMESSA
In data 10 ottobre 2001 il
Parlamento ha approvato il disegno di legge recante “Primi interventi per il
rilancio dell’economia” (di seguito “legge”).
Le disposizioni che
compongono il capo IV della legge prevedono la soppressione di taluni
adempimenti e la semplificazione di altri, ritenuti onerosi per i contribuenti
e non essenziali per l’attività di controllo demandata all’Amministrazione
finanziaria.
In particolare, l’articolo
8 sopprime l’obbligo di bollatura del libro giornale e del libro degli
inventari nonché dei registri prescritti dalla legislazione tributaria.
L’articolo 9 prevede la
semplificazione degli adempimenti riguardanti l’operazione di conversione in
euro degli importi espressi in lire.
Il successivo articolo 10
modifica l’istituto della rappresentanza, prevedendo che la procura conferita,
ai fini dell’accertamento con adesione, ad un funzionario di un centro di
assistenza fiscale possa essere autenticata dal responsabile del centro
predetto.
L’articolo 11, infine,
disciplina la pubblicazione e l’efficacia delle deliberazioni comunali di
variazione delle aliquote dell’addizionale - IRPEF.
Al fine di assicurare
l’uniforme applicazione delle disposizioni sopra evidenziate si forniscono con
la presente circolare i primi chiarimenti in merito.
2 SOPPRESSIONE DELL’OBBLIGO
DI BOLLATURA
L’articolo 8 introduce
modifiche al codice civile e ad alcune disposizioni tributarie in materia di
scritture contabili volte a sopprimere l’obbligo della bollatura del libro
giornale, di quello degli inventari e dei registri obbligatori ai fini delle
imposte dirette e dell’imposta sul valore aggiunto, ferma restando la formalità
di numerazione progressiva delle pagine.
In particolare il comma 1,
mediante la sostituzione dell’articolo 2215 del codice civile, dispone la
soppressione dell’obbligo della bollatura e della vidimazione del libro
giornale e del libro degli inventari. Restano invece esclusi da tale
disposizione i libri sociali obbligatori previsti dall’articolo 2421 del codice
civile (libro dei soci, libro delle obbligazioni, libro delle adunanze e delle
deliberazioni delle assemblee, libro delle adunanze e delle deliberazioni del
consiglio di amministrazione, libro delle adunanze e delle deliberazioni del
collegio sindacale, libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato
esecutivo, libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli
obbligazionisti) ed ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della
bollatura è previsto da norme speciali.
Si ricorda che, a seguito
della modifica degli articoli 2216 e 2217 del codice civile disposta
dall’articolo 7-bis, commi 1 e 2 del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357,
convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, l’obbligo di vidimazione annuale
del libro giornale e del libro degli inventari era stato già soppresso.
I successivi commi 2 e 3
dell’articolo 8, mediante interventi agli articoli 39 del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633 e 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, estendono
l’eliminazione dell’obbligo della bollatura ai registri previsti dalle norme
fiscali. Anche per tali registri resta, invece, confermato l’obbligo della
numerazione progressiva delle pagine che li compongono.
Ai sensi del novellato
articolo 39, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, i registri di cui agli
articoli 23 (registro delle fatture), 24 (registro dei corrispettivi) e 25
(registro degli acquisti) del citato D.P.R. n. 633 del 1972, non più soggetti a
bollatura, possono ritenersi regolarmente tenuti soltanto se numerati
progressivamente in ogni pagina.
Parimenti, mediante la
sostituzione del primo comma dell’articolo 22 del D.P.R. n. 600 del 1973, anche
le scritture contabili previste ai fini delle imposte dirette sono ora soggette
unicamente all’obbligo della numerazione progressiva delle pagine, essendo
stato eliminato l’obbligo della bollatura iniziale.
In definitiva, sia per il
libro giornale e per il libro degli inventari, sia per i registri previsti da
norme tributarie, la numerazione progressiva delle pagine resta l’unico
adempimento da porre in essere.
Per effetto della
soppressione della bollatura iniziale, che richiedeva l’intervento dell’ufficio
del registro delle imprese o del notaio, la numerazione è ora eseguita
direttamente dal soggetto che è obbligato alla tenuta delle scritture.
Le novità recate dalla
legge in esame incidono anche sulle modalità da osservare per la numerazione.
A differenza del previgente
sistema, secondo cui la numerazione veniva effettuata dal registro delle
imprese, dal notaio o dagli uffici delle entrate, i quali, dopo aver attribuito
in via preventiva a ciascuna pagina un numero progressivo, ne certificavano il
numero complessivo nell’ultima pagina, ora non è più richiesta la numerazione
preventiva per blocchi di pagine, essendo sufficiente che il contribuente
attribuisca un numero progressivo a ciascuna pagina, prima di utilizzare la
stessa.
A seguito delle
modificazioni apportate ai citati articoli 39 del D.P.R.
633 del 1972 e 22 del
D.P.R. n. 600 del 1973 sono venute a cessare le competenze degli uffici delle
entrate in materia di numerazione e bollatura dei registri contabili.
Ne consegue che la
bollatura facoltativa dei libri contabili e quella obbligatoriamente prevista
da leggi speciali restano di competenza dell’ufficio del registro delle imprese
o dei notai.
2.1 Imposta di bollo e
tassa sulle concessioni governative
Il comma 4 dell’articolo 8
interviene sulla disciplina dell’imposta di bollo, aggiungendo una nuova nota
all’articolo 16 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle Finanze 20 agosto 1992.
La nuova “nota 3” dispone,
con riferimento alla numerazione dei libri prescritti dal primo comma
dell’articolo 2214 del codice civile, la maggiorazione dell’imposta di bollo da
lire 20.000 a lire 40.000 per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine. La
disposizione non riguarda i soggetti che, per la numerazione del libro
inventari e del libro giornale, assolvono in modo forfetario la tassa sulle
concessioni governative ai sensi dell’articolo 23 della tariffa allegata al
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, vale a dire le società di capitali che versano annualmente
la tassa di concessione governativa nella misura forfetaria di lire 600 mila,
prescindendo dal numero dei libri o registri tenuti e delle relative pagine;
tale misura è elevata a lire un milione qualora, alla data del primo gennaio
dell’anno di riferimento, l’ammontare del capitale o del fondo di dotazione
superi l’importo di un miliardo di lire.
L’imposta di bollo, dovuta
per la formalità di numerazione, va assolta prima che il registro sia posto in
uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina. La stessa è
assolta mediante marche o bollo a punzone da applicarsi sulla prima pagina
numerata ovvero secondo le modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 237, vale a dire mediante versamento presso gli sportelli bancari,
postali e dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi. In
quest’ultimo caso gli estremi della relativa ricevuta di pagamento devono
essere riportati sulla prima pagina di ciascun libro o registro.
2.2 Effetti della
soppressione della bollatura sul piano sanzionatorio
Il trattamento
sanzionatorio degli obblighi relativi alla contabilità è attualmente
disciplinato dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, il quale
all’art. 9, comma 1, contempla la violazione consistente nell’irregolare o
nell’omessa tenuta o conservazione dei registri e delle scritture contabili,
punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire quindici
milioni.
Al riguardo, con circolare
n. 23/E del 25 gennaio 1999 è stato precisato che la violazione in esame
ricorre anche quando ne sia stata omessa la bollatura a norma dell’art. 2215
del codice civile.
L’intervenuta soppressione
dell’obbligo della bollatura produce effetti sull’applicazione delle sanzioni
per violazioni commesse anche prima dell’entrata in vigore della legge, in
attuazione del principio del “favor rei”, sancito dall’articolo 3, comma 2, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472. In base a tale principio, come è
noto, nessuno può essere assoggettato a sanzione per un fatto che, secondo una
legge posteriore, non costituisce più una violazione punibile. Ne consegue che
le violazioni relative al soppresso obbligo di bollatura non sono più
sanzionabili ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, anche se commesse prima dell’entrata in vigore della legge.
L’ultimo periodo dello
stesso comma 2 stabilisce, inoltre, che, se la sanzione è stata già irrogata
con provvedimento definitivo, il debito residuo si estingue, ma non è ammessa
ripetizione di quanto pagato.
In altri termini, se la
sanzione per omessa bollatura è stata già irrogata ed il trasgressore ha pagato
in tutto o in parte la stessa in dipendenza dell’intervenuta definitività del
provvedimento o del passaggio in giudicato della sentenza, gli uffici non
dovranno procedere ad alcun rimborso; l’eventuale debito residuo però si
estingue, a nulla rilevando l’avvenuta iscrizione a ruolo del medesimo.
Inoltre, qualora il
procedimento di irrogazione della sanzione sia ancora in corso alla data di
entrata in vigore della legge che sopprime l’obbligo, la non sanzionabilità
delle violazioni si estende anche alle violazioni commesse in precedenza.
Sono punibili con la
sanzione prevista dal citato articolo 9, comma 1, anche le violazioni delle
disposizioni relative alle modalità di tenuta della contabilità di cui agli
articoli 39 del D.P.R. n. 633 del 1972 e 22 del D.P.R. n.600 del 1973, qualora
ne sia derivato ostacolo all’attività di accertamento.
Ove, invece, le
irregolarità rilevate nei libri e nei registri siano di scarsa rilevanza e
sempre che non ne sia derivato ostacolo all’accertamento delle imposte dovute,
deve ritenersi non più applicabile la sanzione da lire due a lire quindici
milioni riducibile fino alla metà del minimo, di cui al comma 3 dell’articolo 9
del d.lgs. n. 471 del 1997.
Quanto sopra premesso,
occorre esaminare il trattamento della violazione dell’obbligo di numerazione.
Tale obbligo, come preannunciato, non è stato eliminato, sicché la relativa
violazione, se riconducibile a un profilo di irregolare tenuta delle scritture
contabili che sia di pregiudizio per l’attività di accertamento, è sanzionabile
sia se commessa prima dell’entrata in vigore della legge sia se commessa dopo,
ai sensi del citato articolo 9 del d.lgs. n. 471 del 1997. Ciò si desume
indirettamente dall’articolo 7 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32,
concernente disposizioni correttive delle leggi tributarie per garantirne la
coerenza con lo statuto dei diritti del contribuente, che esclude la punibilità
limitatamente a violazioni che non incidono sulla determinazione della base
imponibile o dell’imposta e sul versamento del tributo e che, comunque, non
arrecano pregiudizio all’esercizio dell’azione di controllo.
Il giudizio sulla natura
meramente formale della violazione di cui si tratta deve essere, secondo i
criteri interpretativi enunciati nella circolare n. 77/E del 3 agosto 2001,
effettuato in concreto, caso per caso, al fine di valutare – anche in
combinazione con eventuali altre irregolarità – la configurabilità di un
pregiudizio all’esercizio del potere di controllo.
3 SEMPLIFICAZIONI DI
ADEMPIMENTI PER L’INTRODUZIONE DELL’EURO
L’articolo 9 dispone in
materia di conversione del capitale sociale in euro.
In particolare, con una
modifica apportata all’art. 17, commi 5 e 10 del decreto legislativo 24 giugno
1998, n. 213, si prevede che l’iscrizione nel registro delle imprese della
delibera di conversione del capitale sociale possa avvenire senza omologazione
da parte del Tribunale a norma del secondo comma dell’articolo 2411 del codice
civile, anche nelle ipotesi in cui i verbali delle predette delibere adottate
dall’organo amministrativo, non siano state ricevute da un notaio.
Prima della modifica in
commento, infatti, tale semplificazione era riservata esclusivamente alle
delibere risultanti da verbale ricevuto dal notaio.
Con l’aggiunta al comma 10
dell’articolo 17 del d.lgs. n. 213 del 1998, viene esteso a tutte le società di
capitali (non solo alla società per azioni) la possibilità di convertire in
euro il capitale sociale mediante deliberazione dell’organo amministrativo
secondo le modalità contenute dal comma 5 dello stesso articolo. Gli
amministratori, in altri termini, possono deliberare la conversione in euro del
capitale sociale senza necessità che la relativa deliberazione sia adottata
dall’assemblea straordinaria dei soci a norma dell’articolo 2363 del codice
civile.
La disposizione portata dal
comma 2 dell’articolo 9 in esame stabilisce che le operazioni di conversione in
euro delle quote di conferimento indicate nell’atto costitutivo delle società
di persone possono essere effettuate mediante delibera dei soci, cioè con un
“mero atto interno della società”.
4 RAPPRESENTANZA DEI
CONTRIBUENTI IN SEDE DI DEFINIZIONE DELL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE
L’articolo 10, modificando
il disposto dell’articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che
reca disposizioni in materia di accertamento con adesione, introduce nuove
regole con riferimento alla rappresentanza del contribuente.
La norma dispone che, ai
fini dell’accertamento con adesione, il contribuente può farsi rappresentare da
un soggetto munito di procura speciale, nelle forme previste dall’articolo 63
del DPR n. 600 del 1973. Inoltre, viene stabilito che se la procura è
rilasciata a un funzionario di un centro di assistenza fiscale, la procura deve
essere autenticata dal responsabile del centro stesso.
Pertanto, ai sensi del
combinato disposto del citato articolo 63 del DPR n. 600 del 1973 e
dell’articolo 10 in commento, ne consegue che:
· la procura deve essere conferita per iscritto con firma
autenticata; nell’ipotesi di procura conferita a persone iscritte in albi
professionali o ai soggetti autorizzati da Ministero delle finanze
all’esercizio dell’assistenza e della rappresentanza davanti alle commissioni
tributarie la sottoscrizione può essere autenticata dagli stessi
rappresentanti;
· l’autenticazione non è necessaria quando la procura è conferita
al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado o a propri dipendenti da
persone giuridiche;
· in caso di procura rilasciata a un funzionario di un centro di
assistenza fiscale, l’autenticazione della sottoscrizione è effettuata dal
responsabile del centro stesso.
5 DISPOSIZIONI CONCERNENTI
L’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF
L’articolo 11, comma 1,
della legge in commento apporta modifiche al decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360 concernente l’introduzione dell’addizionale comunale all’IRPEF. In
particolare, con la riformulazione dell’articolo 1, comma 3, contenente le
disposizioni relative alla pubblicazione e all’efficacia delle deliberazioni
comunali relative alla variazione dell’aliquota dell’addizionale comunale
all’IRPEF, si dispone che le deliberazioni comunali relative alla variazione
della suddetta aliquota, da applicare a partire dall’anno successivo, devono
essere pubblicate in un sito informatico. L’individuazione del predetto sito
informatico è demandata a un decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’interno,
che dovrà, altresì, stabilire le modalità di realizzazione dell’adempimento.
Non è più necessaria,
pertanto, la pubblicazione entro 30 giorni dalla data di affissione all’albo
pretorio, delle delibere nella Gazzetta Ufficiale, fino ad oggi prevista
dall’articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 360 del 1998.
Poiché la norma introdotta
prevede, da una parte, che la delibera adottata è applicabile “a partire
dall’anno successivo” (e quindi dal 1° gennaio dell’anno successivo),
dall’altra riconnette l’efficacia della stessa alla pubblicazione nel sito
informatico, si pone il problema di conciliare le due statuizioni, tenendo
anche nel debito conto il principio di unicità del periodo di imposta, il quale
esclude la possibilità che nel medesimo anno solare possano trovare
applicazione due differenti aliquote relative all’addizionale comunale.
In proposito, si ritiene
che la pubblicazione nel sito condizioni l’efficacia della delibera ma che, una
volta intervenuta la pubblicazione stessa, gli effetti della variazione di
aliquota si producano sin dal 1° gennaio dell’anno di inserimento nel sito.
Peraltro, i sostituti
d’imposta, tenuti alla realizzazione di adempimenti che presuppongono la piena
conoscenza dell’aliquota applicabile, nell’operare le ritenute sui redditi da
essi erogati, sono obbligati ad applicare la nuova aliquota dell’addizionale
solo dopo che la delibera di variazione è stata pubblicata nel sito
informatico.
In particolare, per quanto
concerne i rapporti di lavoro dipendente e assimilati chiusi prima della fine
del periodo d’imposta (soggetti “cessati”), i sostituti d’imposta hanno
l’obbligo di tener conto delle nuove aliquote solo se la cessazione sia
intervenuta successivamente alla pubblicazione nel sito informatico.
Con riferimento, invece, ai
lavoratori dipendenti ed assimilati che cessano il rapporto di lavoro prima
della pubblicazione nel suddetto sito delle delibere di variazione delle
aliquote, resta fermo che l'addizionale comunale all'IRPEF deve essere
liquidata, con applicazione della nuova misura, in sede di presentazione della
relativa dichiarazione annuale dei redditi.
Ciò in quanto la nuova
aliquota, per i motivi sopra evidenziati, si rende comunque applicabile a
decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale la
delibera di variazione è adottata, anche se la pubblicazione nel sito sia
intervenuta successivamente al 1° gennaio ed entro il 31 dicembre.
La disposizione risolve i
problemi lamentati dai sostituti d'imposta che, nel determinare l'addizionale
per soggetti residenti in comuni diversi, si trovano nella necessità di
verificare l'eventuale intervenuta variazione dell'aliquota relativa
all’addizionale.
La disposizione in esame, infine, reiterando una previsione già contenuta nella precedente formulazione della norma, stabilisce che la variazione dell’aliquota non può eccedere complessivamente lo 0,5 per cento con un incremento annuo massimo dello 0,2 per cento e che le relative deliberazioni comunali possono essere adottate pur in assenza dei decreti che stabiliscono, ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998, l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale da applicare.