IMPOSTA DI BOLLO -
ESENTE L'ISTANZA FATTA PER LA COPIA SEMPLICE DI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
(Min. finanze -
Ris. 4/10/01, n. 151/E)
Il Ministero delle finanze ha precisato che non è soggetta
all'imposta di bollo l'istanza di accesso ai documenti amministrativi, non solo
quand'essa è finalizzata all'esame degli atti, ma anche nel caso in cui il
soggetto che vi abbia interesse chiede copia semplice dei documenti
amministrativi.
Restano invece assoggettate all'imposta di bollo fin
dall'origine le istanze rivolte a pubbliche amministrazioni tendenti ad
ottenere il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.
Infine, è stato precisato che per copia deve intendersi la
riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata
conforme all'originale da colui che l'ha rilasciata e quindi che l'etimo
"copie" va inteso nel senso di riproduzioni dichiarate conformi.
Ministero finanze - Agenzia Entrate
Risoluzione 4 ottobre 2001, n. 151/E
Oggetto: Interpello ....../2001 - Articolo 11 legge
27 luglio 2000, n. 212.
Provincia Autonoma di ............. Istanza prot. n. ......
2001.
Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto concernente
l'esatta applicazione dell'articolo 3 della Tariffa, annessa al d.P.R. del 26
ottobre 1972, n. 642 è stato esposto il seguente quesito.
Viene chiesto se, alla luce delle disposizioni non univoche
impartite con circolare 213/97 e risoluzione 391804 del 20/04/1993, richiamata
dalla recente risoluzione 68/E del 16/05/2001, la domanda di accesso ai
documenti amministrativi di cui all'articolo 25 della legge 241/90 vada
presentata in bollo anche nel caso in cui si richieda copia semplice, cioè non
autenticata, del documento.
Soluzione
interpretativa prospettata dal contribuente
La Provincia Autonoma di ..... ritiene che l'imposta di
bollo su tale domanda non è dovuta qualora oggetto dell'istanza di accesso sia,
oltrechè l'esame degli atti, anche il rilascio di copie semplici (non conformi)
degli stessi.
Parere dell'agenzia
delle entrate
La soluzione interpretativa prospettata dalla Provincia
autonoma di ..... è sostanzialmente corretta.
L'articolo 3 della tariffa, annessa al d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 642, assoggetta all'imposta di bollo fina dall'origine, tra l'altro,
le istanze rivolte a pubbliche amministrazioni tendenti ad ottenere il rilascio
di certificati, estratti, copie e simili.
L'articolo 5 del d.P.R. n. 642 del 1972, a sua volta, precisa
che "Agli effetti del presente decreto e delle annesse tariffa e tabella
(...) per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti,
documenti e registri dichiarata conforme all'originale da colui che l'ha
rilasciata".
Seguendo il testo dell'articolo 5 è quindi possibile
affermare che, agli effetti dell'articolo 3 della tariffa, l'etimo
"copie" va inteso nel senso di riproduzioni dichiarate conformi.
Questa Direzione Centrale, pertanto, ritiene non soggetta
all'imposta di bollo l'istanza di accesso ai documenti amministrativi, di cui
all'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi) non solo quand'essa è finalizzata all'esame degli atti, ma
anche nel caso in cui il soggetto che vi abbia interesse chiede copia semplice
dei documenti amministrativi.
In tal senso l'Amministrazione Finanziaria si è espressa al
punto VI. 6 della circolare 213/S/UCOP del 28 luglio 1997, precisando che l'imposta
di bollo è dovuta, sia sulla richiesta scritta sia sulla copia, quando
quest'ultima venga rilasciata in forma autenticata.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione provinciale di ....., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.