1 - Capitolato speciale d’appalto (parte
normativa) - Lavori a misura
D.Lgs. 163/2006 - Art. 32, comma 1, lett. g):
lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati che assumono in via
diretta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione (maggio 2008)
COMMITTENTE: _________________________________________ (Provincia di __________________) |
Cap
_____ - _______________________ Via _______________________________________
telefono _____________
telefax
___________________ e-mail
__________________@_______________________
LAVORI
DI |
|
articolo 53, comma 4, periodi quarto e
quinto, del Codice dei contratti
(articolo 45, commi 3 e seguenti,
regolamento generale, d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)
|
|
euro |
a) |
Importo esecuzione lavorazioni (base
d’asta) |
|
b) |
Oneri per l’attuazione dei piani di
sicurezza |
|
1) |
Totale appalto (a + b) |
|
Indice
PARTE PRIMA -
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
CAPO 1 - NATURA E
OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 Oggetto dell’appalto........................................................................................................................
Art. 2 Ammontare dell’appalto..................................................................................................................
Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto................................................................................................
Art. 4 Categoria prevalente, categorie
scorporabili e subappaltabili..............................................................
Art. 5 Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie
contabili...........................................................................
CAPO 2 – DISCIPLINA
CONTRATTUALE
Art. 6 Interpretazione del contratto e del
capitolato speciale d'appalto..........................................................
Art. 7 Documenti che fanno parte del contratto..........................................................................................
Art. 8 Disposizioni particolari riguardanti
l’appalto ....................................................................................
Art. 9 Fallimento dell’appaltatore .............................................................................................................
Art. 10 Rappresentante dell’appaltatore e
domicilio; direttore di cantiere........................................................
Art. 11 Norme generali sui materiali, i componenti,
i sistemi e l'esecuzione....................................................
Art. 12 Convenzioni europee in materia di valuta e
termini ...........................................................................
CAPO 3 - TERMINI PER
L’ESECUZIONE
Art. 13 Consegna e inizio dei lavori.............................................................................................................
Art. 14 Termini per l'ultimazione dei lavori..................................................................................................
Art. 15 Proroghe.......................................................................................................................................
Art. 16 Sospensioni ordinate dal direttore dei
lavori .....................................................................................
Art. 17 Sospensioni ordinate dal Committente..............................................................................................
Art. 18 Penali in caso di ritardo - Premio di
accelerazione.............................................................................
Art. 19 Programma esecutivo dei lavori
dell'appaltatore e cronoprogramma...................................................
Art. 20 Inderogabilità dei termini di esecuzione............................................................................................
Art. 21 Risoluzione del contratto per mancato
rispetto dei termini..................................................................
CAPO 4 - DISCIPLINA
ECONOMICA
Art. 22 Anticipazione.................................................................................................................................
Art. 23 Pagamenti in acconto......................................................................................................................
Art. 24 Pagamenti a saldo..........................................................................................................................
Art. 25 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto.......................................................................................
Art. 26 Ritardi nel pagamento della rata di saldo..........................................................................................
Art. 27 Revisione prezzi.............................................................................................................................
Art. 28 Cessione del contratto e cessione dei
crediti.....................................................................................
CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI
LAVORI
Art. 29 Lavori a misura..............................................................................................................................
Art. 30 Lavoro a corpo..............................................................................................................................
Art. 31 Lavori in economia.........................................................................................................................
Art. 32 Valutazione dei manufatti e dei materiali a
piè d’opera.......................................................................
CAPO 6 -
CAUZIONI E GARANZIE
Art. 33 Cauzione provvisoria......................................................................................................................
Art. 34 Cauzione definitiva.........................................................................................................................
Art. 35 Riduzione delle garanzie.................................................................................................................
Art. 36 Obblighi assicurativi a carico dell’impresa.........................................................................................
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 37 Variazione dei lavori.......................................................................................................................
Art. 38 Varianti per errori od omissioni
progettuali.......................................................................................
Art. 39 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi
prezzi..................................................................................
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 40 Norme di sicurezza generali............................................................................................................
Art. 41 Sicurezza sul luogo di lavoro...........................................................................................................
Art. 42 Piano di sicurezza ..........................................................................................................................
Art. 43 Modifiche e integrazioni al piano di
sicurezza e di coordinamento .......................................................
Art. 44 Piano operativo di sicurezza............................................................................................................
Art. 45 Osservanza e attuazione dei piani di
sicurezza..................................................................................
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 46 Subappalto....................................................................................................................................
Art. 47 Responsabilità in materia di subappalto............................................................................................
Art. 48 Pagamento dei subappaltatori..........................................................................................................
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE
D'UFFICIO
Art. 49 Accordo bonario e transazione.........................................................................................................
Art. 50 Definizione delle controversie .........................................................................................................
Art. 51 Contratti collettivi e disposizioni sulla
manodopera.............................................................................
Art. 52 Risoluzione del contratto - Esecuzione
d'ufficio dei lavori....................................................................
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 53 Ultimazione dei lavori e gratuita
manutenzione.................................................................................
Art. 54 Termini per il collaudo o per
l’accertamento della regolare esecuzione................................................
Art. 55 Presa in consegna dei lavori ultimati................................................................................................
CAPO 12 - NORME
FINALI
Art. 56 Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore..........................................................................................
Art. 57 Obblighi speciali a carico dell’appaltatore..........................................................................................
Art. 58 Proprietà dei materiali di scavo e di
demolizione...............................................................................
Art. 59 Utilizzo di materiali recuperati o
riciclati ...........................................................................................
Art. 60 Custodia del cantiere......................................................................................................................
Art. 61 Cartello di cantiere.........................................................................................................................
Art. 62 Spese contrattuali, imposte, tasse....................................................................................................
PARTE SECONDA -
PRESCRIZIONI TECNICHE
ALLEGATI
Tabella A – Categoria prevalente e
categorie scorporabili e subappaltabili............................................................
Tabella B – Categorie omogenee dei
lavori ai fini della contabilità e delle varianti.................................................
Tabella C – Elementi principali della
composizione dei lavori...............................................................................
Tabella D – Riepilogo degli elementi
principali del contratto................................................................................
Tabella E – Cartello di cantiere.........................................................................................................................
ABBREVIAZIONI
-... Codice dei contratti (decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE);
-... Legge n. 2248 del 1865 (legge 20
marzo 1865, n. 2248, allegato F);
-... Decreto n. 81 del 2008 (decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro);
-... Regolamento generale (decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 - Regolamento di
attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici);
-... D.P.R. n. 34 del 2000 (decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 - Regolamento per
l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di
lavori pubblici);
-... Capitolato generale d’appalto
(decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);
-... D.P.R. n. 222 del 2003 (decreto del
Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222 - Regolamento sui contenuti
minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili …);
-... DURC
(Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestate la
regolarità contributiva previsto dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i),
allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge
25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
CAPO 1 - NATURA
E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
1. L’oggetto dell’appalto consiste
nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione
dell’intervento di cui al comma 2.
2. L’intervento è così individuato:
a) denominazione conferita dal
committente: _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________;
b) descrizione sommaria: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________;
c) ubicazione: _____________________________________________
3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le
prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato
speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative
previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai
particolari costruttivi e ai progetti esecutivi de _____________________________________________
, ([1])
dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque
effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla
massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
5. Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del
codice civile.
Art. 2 - Ammontare dell’appalto
1. L’importo dell’appalto posto a base
dell’affidamento è definito come segue:
|
Importi
in euro |
Colonna
1) |
Colonna
2) |
Colonna 1 + 2) |
Num. |
|
A misura |
In economia |
TOTALE |
a) |
Importo esecuzione lavori |
|
|
|
b) |
Oneri
per attuazione piani di sicurezza |
|
|
|
a) + b) |
IMPORTO TOTALE |
|
|
|
(per appalti da aggiudicare mediante offerta al ribasso percentuale
sull’elenco prezzi)
2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo
dei lavori di cui al comma 1, lettera a), al quale deve essere applicato il
ribasso percentuale sui prezzi unitari offerto dall’aggiudicatario in sede di
gara, aumentato dell’importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri
per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui al comma 3.
(oppure, in alternativa, per appalti da aggiudicare mediante offerta
a prezzi unitari)
2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo
dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di
gara applicato all’importo di cui al comma 1, lettera a), aumentato
dell’importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la
sicurezza e la salute nel cantiere di cui al comma 3.
(in ogni caso)
3. L’importo di cui al comma 1, lettera b),
relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non è soggetto
ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo,
del Codice dei contratti e del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81
del 2008.
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è
stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 53, comma 4,
periodi quarto e quinto, del Codice dei contratti, e dell’articolo 45, comma 7,
del regolamento generale.
2. L’importo
del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità
effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 132 del
Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente capitolato.
(per
appalti da aggiudicare mediante offerta al ribasso percentuale)
3. Il ribasso percentuale offerto
dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i
prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi
contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
(oppure, in alternativa, per appalti da
aggiudicare mediante offerta a prezzi unitari)
3. I prezzi
unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi
contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi
unitari»; essi sono applicati alle singole quantità eseguite.
(in ogni caso)
4. I
prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso
d’opera.
5. I rapporti
ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori
posti a base d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), mentre per gli
oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dal committente
negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegati al
presente capitolato.
Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
1. Ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. n. 34 del
2000 e in conformità all’allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono
classificati nella categoria prevalente di opere ____________ «O_______» ([2]).
2. Ai sensi
degli articoli 72, 73 e 74 del regolamento generale, le parti di lavoro
appartenenti all_ categori_
divers_ da quella prevalente, con i relativi importi,
sono indicate nel bando di gara e nei commi seguenti. Tali parti di lavoro sono
scorporabili e, a scelta dell’impresa aggiudicataria, subappaltabili, alle
condizioni di legge e del presente capitolato, fatti salvi i limiti, i divieti
e le prescrizioni di cui ai commi successivi.
(qualora
siano previsti strutture, impianti e opere speciali ex art. 72, comma 4, regolamento
generale, diversi dalla categoria prevalente, di importo superiore al 15% del
totale dei lavori, aggiungere il seguente comma)
3. Le
strutture, gli impianti e le opere speciali di cui al combinato disposto degli
articoli 37, comma 11, del Codice dei contratti e 72, comma 4, del regolamento
generale, di importo superiore al 15% dell’importo a base di gara, indicati nel
bando di gara, devono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso
degli specifici requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso
contrario il concorrente è obbligato a costituire un raggruppamento temporaneo
di tipo verticale e i predetti lavori devono essere realizzati da un’impresa
mandante in possesso dei requisiti necessari. Per tali strutture, impianti e opere
speciali è vietato il subappalto. I predetti lavori costituenti strutture,
impianti e opere speciali, con i relativi importi, sono individuati come segue:
|
declaratoria: |
importo |
classifica |
incidenza
% |
a) |
|
|
|
|
b) |
|
|
|
|
c) |
|
|
|
|
d) |
|
|
|
|
(qualora
siano previsti lavori appartenenti a categorie generali - serie «OG» - diverse
dalla prevalente e diverse dalla OG12,
di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori o superiore a
150.000 euro, aggiungere il seguente comma)
4. I lavori
appartenenti a categori_ general_ (serie «OG»)
dell’allegato «A» al d.P.R. n. 34 del 2000, divers_
dalla prevalente, di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori
oppure a euro 150.000, indicati nel bando di gara, devono essere realizzati
dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la
relativa categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un’impresa
mandante qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di tipo
verticale. Qualora l’appaltatore, direttamente o tramite un’impresa mandante in
caso di raggruppamento temporaneo di tipo verticale, non possieda i requisiti
per una delle predette categorie, deve obbligatoriamente indicare in sede di
gara i relativi lavori come subappaltabili, pena la non ammissione alla gara
stessa. In ogni caso l’esecutore (sia esso l’appaltatore singolo, che l’impresa
mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari.
I lavori di cui al presente comma, con i relativi importi, sono individuati
come segue:
|
declaratoria: |
importo |
classifica |
incidenza
% |
a) |
|
|
|
|
b) |
|
|
|
|
c) |
|
|
|
|
d) |
|
|
|
|
(qualora
siano previsti strutture, impianti ed opere speciali ex articolo 72, comma 4,
del regolamento generale, diversi dalla categoria prevalente, di importo NON
superiore al 15% ma superiore al 10% del totale dei lavori o superiore a
150.000 euro, aggiungere il seguente comma)
5. Le
strutture, gli impianti e le opere speciali di cui all’articolo 72, comma 4,
del regolamento generale, di importo non superiore al 15% dell’importo a base
di gara, ma di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori oppure a
euro 150.000, indicati nel bando di gara, devono essere realizzati
dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la
relativa categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un’impresa
mandante qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di tipo
verticale. Qualora l’appaltatore, direttamente o tramite un’impresa mandante in
caso di raggruppamento temporaneo di tipo verticale, non possieda i requisiti
per una delle predette lavorazioni, deve obbligatoriamente indicare in sede di
gara i relativi lavori come subappaltabili, pena la non ammissione alla gara
stessa. In caso di subappalto, ove consentito, questo non può essere artificiosamente
suddiviso in più contratti. In ogni caso l’esecutore (sia esso l’appaltatore
singolo, che l’impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso
dei requisiti necessari. I lavori di cui al presente comma, con i relativi
importi, sono individuati sono individuati come segue:
|
declaratoria: |
importo |
classifica |
incidenza
% |
a) |
|
|
|
|
b) |
|
|
|
|
c) |
|
|
|
|
d) |
|
|
|
|
(qualora siano previsti lavori appartenenti a
categorie specializzate - serie «OS» - diverse dalla prevalente e diverse
da strutture, impianti ed opere speciali
ex articolo 72, comma 4, del regolamento generale, di importo superiore al 10%
dell’importo totale dei lavori o superiore a 150.000 euro, aggiungere il
seguente comma)
6. Fatto salvo
quanto previsto al comma 8 ([3]), i lavori appartenenti a
categorie specializzate (serie «OS») dell’allegato «A» al d.P.R. n. 34 del
2000, divers_ da quella prevalente, che non
costituiscono strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 72,
comma 4, del regolamento generale, indicati nel bando di gara, di importo
superiore al 10% dell’importo totale dei lavori oppure a euro 150.000, possono
essere realizzati dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei
requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì, a
scelta dello stesso appaltatore, essere scorporati per essere realizzati da
un’impresa mandante oppure realizzati da un’impresa subappaltatrice qualora
siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta. I predetti lavori,
con i relativi importi, sono individuati come segue:
|
declaratoria: |
importo |
classifica |
incidenza
% |
a) |
|
|
|
|
b) |
|
|
|
|
c) |
|
|
|
|
d) |
|
|
|
|
(qualora
siano previsti lavori appartenenti a qualsiasi categoria diversa dalla
prevalente, di importo NON superiore a 150.000 euro e inferiore al 10% del
totale dei lavori, aggiungere il seguente comma)
7. Fatto salvo
quanto specificato al comma 8 ([4]), i lavori appartenenti a
categorie diverse da quella prevalente, di importo inferiore al 10%
dell’importo totale dei lavori e inferiore a euro 150.000, possono essere
realizzati dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti
di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì essere
realizzati per intero da un’impresa subappaltatrice qualora siano stati
indicati come subappaltabili in sede di offerta; l’impresa subappaltatrice deve
essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del d.P.R. n. 34 del
2000.
(qualora
siano previsti impianti di cui all’articolo 107 del d.P.R. n. 380 del 2001, e
nei commi precedenti non siano già comprese categorie per la qualificazione
nelle quali l’abilitazione è automatica, aggiungere il seguente comma)
8. I lavori per i quali vige l’obbligo di
esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui all’articolo 108
del d.P.R. n. 380 del 2001 e al regolamento di attuazione approvato con d.P.R.
n. 447 del 1991, con i relativi importi, sono i seguenti:
a) opere da
_____________________________________;
b) opere da
_____________________________________;
c) opere da _____________________________________;
d) opere da
_____________________________________.
Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
1. I gruppi di lavorazioni omogenee, all’articolo
45, commi 6, e 8, e all’articolo 159 del regolamento generale, all’articolo 10,
comma 6, del capitolato generale d’appalto e all’articolo 37 del presente
capitolato, sono indicati nella tabella «B», allegata allo stesso capitolato
speciale quale parte integrante e sostanziale.
CAPO 2 –
DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di
progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è
stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente capitolato tra
loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in
primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali,
in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di
maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali,
così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto
delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli
da
Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Fanno
parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non
materialmente allegati e per quanto non diversamente stabilito nel presente
capitolato:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con
decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il
presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;
b) il presente capitolato comprese le tabelle
allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in
relazione al loro valore indicativo;
c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti
del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti
delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia
geologica, come elencati nell’allegata tabella E, ad eccezione di quelli
esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3 ([5]);
d) l’elenco dei prezzi unitari;
(per cantieri obbligati al coordinamento per
la sicurezza ex decreto legislativo n. 81 del 2008)
e) il piano di sicurezza e di coordinamento di
cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell’allegato XV
allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui
all’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo
100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per
la sicurezza;
(in alternativa, per
cantieri non soggetti al decreto legislativo n. 81 del 2008)
e) il piano sostitutivo di sicurezza di cui
all’articolo 131, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti e al punto 3.1
dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 e il piano di sicurezza e di
coordinamento eventualmente redatto nel corso dei lavori ai sensi dell’articolo
90, comma 5, dello stesso decreto;
(in ogni caso)
f)
il piano operativo di sicurezza di cui
all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all’articolo
89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2
dell’allegato XV allo stesso decreto;
g)
il cronoprogramma
di cui all’articolo 42 del regolamento generale.
2. Per quanto non diversamente stabilito nel
presente capitolato sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme
vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) il Codice dei contratti, approvato con decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) il regolamento generale approvato con d.P.R.
21 dicembre 1999, n. 554, per quanto applicabile;
c) il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494
e successive modifiche e integrazioni;
d) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
con i relativi allegati 3. Non
fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) il computo metrico e il computo metrico
estimativo;
b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro
suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente
capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per
la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori;
c) le
quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da
qualsiasi altro loro allegato;
(in caso di appalto con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, aggiungere il seguente comma)
4. Fanno altresì parte del contratto, in quanto
parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le relazioni e
gli elaborati presentati dall’aggiudicatario in sede di offerta. ([6])
Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione del contratto da parte
dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché
alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto,
e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi
dell’articolo 71, comma 3, del regolamento generale, l’appaltatore dà atto,
senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti
progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato
dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra
circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto con
il direttore dei lavori, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore
1. In
caso di fallimento dell’appaltatore il committente si avvale, senza pregiudizio
per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura
prevista dagli articoli 136 e 138 del Codice dei contratti.
2. Qualora l’esecutore sia un raggruppamento
temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa
mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37
del Codice dei contratti.
Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi
e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale
domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente
dal contratto.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai
sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le
generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente
i lavori, deve depositare presso il committente, ai sensi e nei modi di cui
all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto
pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata del committente.
La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da
altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in
rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della
direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione
specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a
quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4.
L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la
gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il
diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è
in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma
1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente
notificata al committente; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve
essere accompagnata dal deposito presso il committente del nuovo atto di
mandato.
Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i
sistemi e l'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le
opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto,
devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in
materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché,
per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità
di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o
richiamate contrattualmente nel presente capitolato, negli elaborati grafici
del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo
stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità
e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e
l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli
articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
Art. 12 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini
1. Tutti gli atti predisposti dal committente per
ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dal committente per
ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato,
devono intendersi I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente capitolato
d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono
computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori
1. L’esecuzione
dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a
consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 ([7]) giorni dalla predetta stipula, previa
convocazione dell’esecutore.
2. E’
facoltà del
committente procedere
in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione
formale del contratto; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente
sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato
l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore
dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non
superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della
prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà del committente di
risolvere il contratto, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o
eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento
del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione
in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione
appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta
denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed
antinfortunistici, inclusa
(solo
nel caso, per la particolarità dei lavori, sia prevista la consegna frazionata
in più parti)
5. Le disposizioni sulla consegna si applicano
anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro
nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo e
dall’articolo ___ ([8]) della parte seconda del
presente capitolato, oppure in presenza di temporanea indisponibilità di aree
ed immobili ([9]); in tal caso si provvede
ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo
di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo
dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente
articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l’urgenza sia
limitata all’esecuzione di alcune di esse.
Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori
compresi nell’appalto è fissato in giorni
_____ (_____________________) naturali consecutivi decorrenti dalla data
del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si è
tenuto conto delle ferie contrattuali.
3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza
del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento
delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre
ditte per conto del committente oppure necessarie
all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo
o certificato di regolare esecuzione ([10]),
riferito alla sola parte funzionale delle opere.
4. Fuori dai casi di cui agli articoli 16 e 17,
il termine può essere sospeso, per le ragioni indicate dall’articolo …… ([11]) della parte seconda del
presente capitolato, dopo non meno di _____ (_____________________) giorni ([12]),
a discrezione della direzione lavori, e rimanere sospeso per non più di _____ (_____________________)
giorni, con ripresa della decorrenza dei
termini dopo la redazione del verbale di ripresa dei lavori; fermo restando che
i termini complessivi dei due periodi lavorativi separati non devono superare
il tempo utile di cui al comma 1. La sospensione dei termini di cui al presente
comma, concordata contrattualmente, non costituisce sospensione ai sensi
dell’articolo 133 del regolamento generale né degli articoli 24 e 25 del
capitolato generale d’appalto.
(in caso di appalto con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa che preveda, in sede di gara,
l’offerta di ribasso sui tempi di esecuzione, aggiungere il seguente comma)
5. Il termine per ultimare i lavori di cui al
comma 1 è il valore posto a base di gara; il termine contrattuale vincolante è
determinato applicando al termine di cui al comma 1 la riduzione percentuale in
ragione dell’offerta di ribasso sullo stesso termine, presentata
dall’aggiudicatario in sede di gara; il cronoprogramma
dei lavori di cui al comma 2 è automaticamente adeguato di conseguenza, in ogni
sua fase, mediante una riduzione proporzionale di tutti i tempi previsti. Il
programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19 è redatto sulla base del
termine contrattuale per ultimare i lavori, ridotto ai sensi del presente
comma. ([13])
Art. 15 - Proroghe
1. L’appaltatore, qualora per causa a esso non
imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di
cui all’articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta
motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all’articolo
14.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la
richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla
scadenza del termine di cui all’articolo 14, comunque prima di tale scadenza,
qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate
posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in
relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al direttore di
lavori.
4. La proroga è concessa o negata con
provvedimento scritto del direttore dei lavori entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Nei casi di cui al comma 2 qualora la proroga
sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 14,
essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del direttore dei
lavori entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della
richiesta.
7. Trova altresì applicazione l’articolo 26 del
capitolato generale d’appalto.
(solo nel caso, per la particolarità dei
lavori, siano previste soglie temporali intermedie)
8. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche ad eventuali proroghe parziali relative alle soglie temporali
intermedie previste dal programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19;
in tal caso per termine di ultimazione di cui all’articolo 14 si intende il
termine intermedio previsto dal predetto articolo 19, comma 4 e il periodo di
proroga è proporzionato all’importo dei lavori per l’ultimazione dei quali è
concessa la proroga.
Art. 16 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori
1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni
climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che
impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte,
la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può
ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito
l’appaltatore; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo
spetta all’appaltatore.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei
lavori;
b) l’adeguata motivazione a cura della direzione
dei lavori;
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una
delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del
verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato
dall’appaltatore.
4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla
firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga
sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del
regolamento generale.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data
di redazione del verbale redatto dal Direttore dei Lavori.
6. Non appena cessate le cause della sospensione
il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il
precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva
sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di
un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.
7. Il verbale di ripresa dei lavori è
controfirmato dall’appaltatore; esso è efficace dalla data della sua redazione;
al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3
e 4.
8. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per
oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal
caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni
costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra
l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello
stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo
19.
Art. 17 - Sospensioni ordinate dal committente
1. Il committente non ha la facoltà di disporre
sospensioni dei lavori. In caso di necessità deve esporre al Direttore dei
lavori la motivazione per le quali ritiene sia necessario disporre una sospensione
dei lavori. Spetta comunque solo al Direttore dei lavori formalizzare la
sospensione dei lavori nei modi e nei termini previsti dal precedente articolo.
Art. 18 - Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione ([14])
1. Nel caso di mancato rispetto del termine
stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di
ritardo viene applicata una penale pari allo _____ per mille (euro ______ e
centesimi _________________ ogni mille) ([15]) dell’importo contrattuale,
corrispondente a euro ___________________ . ([16])
(per i
lavori dove è prevista dal progetto l’esecuzione articolata in più parti
frazionate e autonome)
In
relazione all’esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate,
come previsto dal progetto esecutivo e dall’articolo ___ ([17]) della parte seconda del
presente capitolato, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una
di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi
importi.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di
cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal
direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora del
committente non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 13, comma 3;
b) nella ripresa
dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal
direttore dei lavori;
c) nel rispetto
dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non
accettabili o danneggiati.
(solo
nel caso, per la particolarità dei lavori, siano previste soglie temporali
intermedie)
d) nel rispetto
delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2,
lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora
l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima
soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui
all’articolo 19.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e
lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di
cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o
di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o
danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo
sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente
successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai
sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell’importo
contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo
superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo
7. L’applicazione delle penali di cui al presente
articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dal committente a causa dei ritardi.
(per i lavori dove è previsto un premio di accelerazione)
8. In ragione del particolare interesse del
committente all’ultimazione anticipata dei lavori, qualora la predetta
ultimazione finale avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente
previsto, e l’esecuzione dell’appalto sia conforme alle obbligazioni assunte,
all’appaltatore è riconosciuto un premio, per ogni giorno di anticipo sul
termine finale, pari al ____% (_________ per cento ([18])
per cento dell’importo giornaliero della penale; il premio di accelerazione non
si applica alle scadenze intermedie o alle ultimazioni parziali. ([19])
Art. 19 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma
1. Entro ___ (___________) ([20])
giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei
lavori, l'appaltatore predispone e
consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori,
elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve
riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione
nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei
lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati
di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e
deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto,
entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la
direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si
intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili
con il rispetto dei termini di ultimazione. ([21])
2. Il programma esecutivo dei lavori
dell'appaltatore può essere modificato o integrato dal
committente, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla
miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il
coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte
estranee al contratto;
b) per
l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici
servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei
lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi del
committente;
c) per
l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dal committente, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli
immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non
sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o
partecipate dal
committente o soggetti titolari di diritti
reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi
casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale del
committente;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire
prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti,
nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la
sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1,
del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve
essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere,
eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto
del cronoprogramma predisposto dal
committente e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere
modificato dal committente al verificarsi delle
condizioni di cui al comma 2.
(solo nel caso, per la particolarità dei
lavori, siano previste soglie temporali intermedie)
4. Ai fini dell’applicazione delle penali di cui
all’articolo 18, comma 2, lettera d), si tiene conto del rispetto delle
seguenti soglie del predetto programma, considerate inderogabili, a partire
dalla data di consegna dei lavori: ([22])
a) _____________________________________________
entro giorni _______________ ;
b) _____________________________________________
entro giorni _______________ ;
c) _____________________________________________
entro giorni _______________ .
(solo
nel caso, per la particolarità dei lavori, sia prevista la consegna frazionata
in più parti)
5. In caso di consegna parziale, il programma di
esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione
prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora
dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità
si applica l’articolo 133 del regolamento generale.
Art. 20 – Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro
ritardata ultimazione:
a) il ritardo
nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento
alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per
l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento
di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di
sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che
l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di
fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove
sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli
adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente
capitolato;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e
i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i
ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali
vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
h) le sospensioni
disposte dal committente, dal Direttore dei lavori,
dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per inosservanza delle
misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi
retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei
lavoratori impiegati nel cantiere;
i) le sospensioni
disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale in relazione alla presenza di
personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria
o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento
dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi
dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di
differimento dell'inizio dei lavori, della loro
mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o
della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte,
imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con il
committente, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto
al committente medesimo le cause imputabili a dette ditte,
imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono
costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di
sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle
penali di cui all’articolo 18, né per l’eventuale risoluzione del Contratto ai
sensi dell’articolo 21.
Art. 21 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. L’eventuale
ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione
dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma
temporale superiore a _____ (_______________) ([23])
giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione
del committente e senza obbligo di
ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti.
2. La risoluzione del contratto trova
applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di
un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo
appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la
penale di cui all’articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato
sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo
dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i
lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dal
committente in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali
maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il
risarcimento di tali danni il committente può trattenere qualunque
somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché
rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
CAPO 4 -
DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 22 - Anticipazione
1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28
maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.
Art. 23 - Pagamenti in acconto
1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta
l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 29, 30,
31 e 32, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli
oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto
dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore
al ____ % (_______________ per cento) ([24])
dell’importo contrattuale.
(oppure, in alternativa)
a euro ____________________________ . ([25])
2. Anche a garanzia dell’osservanza delle norme e
delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta del
5,00% per cento, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal
verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige
la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori il quale deve
recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data
di chiusura.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il Direttore
dei lavori emette il conseguente certificato di pagamento il quale deve
esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di
cui al comma 3, con l’indicazione della data di emissione.
5. Il committente provvede al pagamento
del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione
dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore,
previa presentazione di regolare fattura fiscale.
6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un
periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore e
comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che
si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall’importo
minimo di cui al comma 1.
7. In deroga alla previsione del comma 1, qualora
i lavori contabilizzati nell’ultimo S.A.L. raggiungano
un importo complessivo pari o superiore
al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno
stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo
stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo
contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la
differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi
sia inferiore al ____ % (________ per cento) ([26])
dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è
contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 24. Ai fini
del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto
originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di
sottomissione approvati.
8. L’emissione di ogni certificato di pagamento è
subordinata:
a) all’acquisizione del DURC, proprio e degli
eventuali subappaltatori;
b) all’esibizione da parte dell’appaltatore delle
copie dei modelli F24 per la verifica della corretta esecuzione degli
adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro
dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, sia per quanto lo riguarda direttamente che
per quanto riguarda gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 47,
commi 4, 5 e 6, e 48, commi 2 e 3, del presente Capitolato;
c) qualora l’appaltatore abbia stipulato
contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del
subappaltatore o del cottimista prima del pagamento successivo;
Art. 24 - Pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro ____(
____________) ([27]) giorni
dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è
sottoscritto dal direttore di lavori; col conto finale è accertato e proposto
l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui
liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del
certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il
conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta
del direttore dei lavori, entro il termine perentorio di ____( ____________) ([28])
giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se
lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità,
il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Direttore dei
lavori formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di
cui all’articolo 23, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo
l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione, ([29]) previa
presentazione di regolare fattura fiscale.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce
presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo
comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che
l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo
141, comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo 102, comma 3, del
regolamento generale.
5. Ai sensi dell’articolo 102, comma 3, del
regolamento generale, la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere
validità ed efficacia fino a due anni dopo l’emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all’importo
della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato
altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
b) la ha efficacia dalla data di erogazione della
rata di saldo e si estingue due anni dopo l’emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione; ([30])
c) la garanzia deve essere prestata mediante
presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da
impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto
ministeriale 12 marzo 2004, n.
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del
codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il
certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma
carattere definitivo.
7. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono
utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio
comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i
difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Al pagamento della rata a saldo si applicano
le condizioni di cui all’articolo 27, comma 3.
Art. 25 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
1. Non
sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi
delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di
pagamento ai sensi dell’articolo 23 e la sua effettiva emissione e messa a
disposizione del committente per la
liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di
pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60
giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano
all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito
decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Non
sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del
certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore
dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che il committente abbia
provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i
primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine
spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con
apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei
contratti.
3. Il
pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in
occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza
necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul
pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i
termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il
certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto
contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile,
rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se il
committente non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto
maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in
mora del committente, promuovere il giudizio arbitrale per la
dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data
della predetta costituzione in mora, in applicazione dell’articolo 133, comma 1, del Codice dei
contratti.
Art. 26 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo
1. Per il pagamento della rata di saldo in
ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 24, comma 3, per causa
imputabile al committente, sulle somme dovute decorrono
gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei
certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per
ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme
sono dovuti gli interessi di mora.
Art. 27 - Revisione prezzi
1. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del
Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa
qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo
comma, del codice civile.
2. Ai sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7,
del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il
prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze
eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10
per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa
luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente
il 10 per cento
(per i lavori la cui durata prevista è superiore a 2 anni)
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, al
contratto non si applica il prezzo chiuso di cui all’art. 133, comma 3, del
Codice dei Contratti. Su ogni liquidazione dei lavori eseguiti nel terzo anno
successivo alla data del presente contratto verrà riconosciuta una percentuale
di incremento pari alla variazione percentuale registrata a livello nazionale
dall’indice Istat relativo al costo di costruzione di un fabbricato residenziale
calcolata tra la data del presente atto e la medesima data di due anni
successiva, previa decurtazione di quanto eventualmente maturato ai sensi del
comma 2 del presente articolo. La liquidazione di eventuali ulteriori lavori
eseguiti negli anni successivi sarà soggetta al medesimo meccanismo;
l’adeguamento sarà riferito alla variazione dello stesso indice tra la medesima
data iniziale e quella di inizio dei successivi anni.
Art. 28 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto
qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’
ammessa la cessione dei crediti, se accettata dal committente.
CAPO
5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE
DEI LAVORI
Art. 29 - Lavori a misura
1. La
misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le
specificazioni date nelle norme del presente capitolato e nell’enunciazione
delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la
valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in
loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o
coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in
opera.
2. Non
sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti
dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non
saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori
a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera
compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle
forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari
dell’elenco dei prezzi unitari di cui
all’articolo 3, comma 3, del presente capitolato.
5. Gli oneri per la sicurezza, di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della tabella
«B», integrante il presente capitolato, per la parte prevista a misura sono
valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente
capitolato, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.
Art. 30 - Lavori a corpo
1. Qualora
in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli
articoli 37 o 38, e per tali variazioni la direzione lavori, con l’assenso
dell’appaltatore, possa definire un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse
possono essere preventivate “a corpo”.
2. Nei
casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile
mediante l’utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la
formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 39. Il corrispettivo per il
lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e
invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna
verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione
dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato
e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun
compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché
non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano
rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori,
forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili
alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata
secondo le regola dell'arte.
4. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a
corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del ribasso
contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di
lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota
parte in proporzione al lavoro eseguito.
5. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di
impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non
costituiscono lavoro a corpo.
6. Gli oneri per la sicurezza, di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della tabella
«B», integrante il presente capitolato, sono valutati in base all'importo
previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul
bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di
perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale
a quanto eseguito.
Art. 31 -
Lavori in economia
1. La contabilizzazione dei lavori in economia è
effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle
prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità
previste dall’articolo 153 del regolamento generale.
2. Gli oneri per la
sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo
b) della tabella «B», integrante il presente capitolato, per la parte eseguita
in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.
Art. 32 -
Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a
pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei
lavori.
(oppure, in alternativa, utilizzare i seguenti 3 commi) ([31])
1. I manufatti relativi a ____________________________________________________
([32]) ,
il cui valore è superiore alla spesa per la loro messa in opera, se forniti in
cantiere e accettati dalla direzione dei lavori, sono accreditati nella
contabilità delle rate di acconto di cui all’articolo 23 anche prima della loro
messa in opera, per la metà del prezzo a piè d’opera, come stabilito ______________________________________ ([33]) presente capitolato.
2. In sede di contabilizzazione delle rate di
acconto di cui all’articolo 23, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la
metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere
impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal
direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai
prezzi di stima.
3. I materiali e i manufatti portati in
contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre
essere rifiutati dal direttore dei lavori.
CAPO
6 - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 33 - Cauzione provvisoria
1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del
Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generale, è richiesta
una cauzione provvisoria di euro _______________
, pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare,
comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione
dell’offerta.
2. Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento
generale, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a) in contanti o in titoli del debito pubblico
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a
favore del committente;
b) mediante
fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla
scheda tecnica 1.1, allegata al decreto del ministero delle attività produttive
12 marzo 2004, n. 123, ([34]) in
osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 ([35]) allegato
al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, ([36]) in
conformità all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti;
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle
forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno di
un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo
di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente
dell’appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da
quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata
mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la
garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese raggruppate.
Art. 34 - Cauzione definitiva
1. Non è prevista alcuna garanzia fideiussoria a
titolo di cauzione definitiva.
(oppure, in alternativa)
1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del
Codice dei contratti, e dell’articolo 101 del regolamento generale, è richiesta
una garanzia fideiussoria a titolo di
cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale;
qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore
all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia
fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento,
l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la
predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante
atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario
autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in
conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n.
123 del 2004, ([37]) in osservanza delle
clausole di cui allo schema tipo 1.2 ([38]) allegato
al predetto decreto, integrata
dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione
di cui
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, ([39]) in
conformità all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia
è presentata in originale al committente prima della formale
sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a
misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento
dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di
benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna
all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli
stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia
autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La
garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere
effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di
collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo
e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali,
richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. Il committente può avvalersi della
garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da
eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante
l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento
della garanzia avviene con atto unilaterale del committente senza
necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto
dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente
reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3
qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dal
committente; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti
di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione
degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli
stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
Art. 35 – Riduzione delle garanzie
1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75,
comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui
all’articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34
sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata,
da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, di cui all’articolo
2, comma 1, lettera q), del d.P.R. n. 34 del 2000. La certificazione deve
essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di
tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate
qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le
imprese in associazione.
3. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di
tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate
esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle
categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del
requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che
assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è
comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi
dell’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 34 del 2000.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il
possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla
certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora:
a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per
l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore
alla II;
b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA
in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia
stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa
abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;
c) l’impresa non sia tenuta al possesso
dell’attestazione SOA. ([40])
6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo
49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1,
il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa
partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia
posseduto dall’impresa ausiliaria. L’impresa ausiliaria deve essere in possesso del
predetto requisito solo in relazione all’obbligo di cui all’articolo 4 del
d.P.R. n. 34 del 2000. ([41])
Art. 36 - Obblighi assicurativi a carico dell’impresa
1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del
Codice dei contratti, e dell’articolo 103, del regolamento generale,
l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a
produrre una polizza assicurativa che tenga indenne il
committente da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di
responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La
polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie
assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del
giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione ([42]) e
comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo
provvisorio o di certificato di regolare esecuzione ([43])
per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace
per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte del
committente secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura
assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è
stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e
4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai
successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3
allegato al d.m. n. 123 del 2004. ([44])
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi
di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dal
committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza
maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors
All Risks» (C.A.R.) e deve:
a) prevedere
una somma assicurata non inferiore a: euro
_______________ ([45])
, di cui: ([46])
partita
1) per le opere oggetto del contratto: euro _______________ ,
partita
2) per le opere preesistenti: euro _______________
,
partita
3) per demolizioni e sgomberi: euro _______________
.
b) essere
integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori
aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.
4. La garanzia
assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non
inferiore ad euro _______________ . ([47])
5. Qualora
il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di
franchigia, queste condizioni:
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i
rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono
opponibili al committente;
(opzione possibile anche se sconsigliata
vivamente) ([48])
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i
rischi di esecuzione di cui al comma 3, il committente riconosce
i seguenti scoperti e le seguenti franchigie, per le quali l’indennizzo resta
comunque a carico dell’appaltatore e può essere recuperato avvalendosi della
garanzia fideiussoria o di ogni altro credito vantato dall’appaltatore medesimo
nei confronti del committente:
partita 1) scoperto ___ %, minimo euro __________ massimo euro _________
franchigia euro __________ ,
partita 2) scoperto ___ %, minimo euro __________ massimo euro _________
franchigia euro __________ ,
partita 3) scoperto ___ %, minimo euro __________ massimo euro _________
franchigia euro __________ .
(in ogni caso)
b) in relazione all’assicurazione di
responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono
opponibili al committente. ([49])
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate
dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un
raggruppamento temporaneo di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità
disciplinato dall’articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall’articolo
108, comma 1, del regolamento generale, le stesse garanzie assicurative
prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese mandanti.
(solo per i lavori per i
quali sia previsto un periodo di garanzia, aggiungere il seguente comma)
7. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, secondo
periodo, del regolamento generale le garanzie di cui al comma 3, limitatamente
alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese sono estese fino a …..
(…………………..) ([50]) mesi
dopo la data dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione ([51]);
a tale scopo:
a) l’estensione deve risultare dalla polizza
assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata al d.m. n. 123 del 2004; ([52])
b) l’assicurazione copre i danni dovuti a causa
risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell’appaltatore nelle
operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d’appalto;
c) restano ferme le condizioni di cui ai commi 5
e 6.
CAPO
7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 37 - Variazione dei lavori
1. Il committente si
riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle
varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per
questo l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del
pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza
delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del
capitolato generale d’appalto, dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del
regolamento generale e dall'articolo 132 del Codice dei
contratti.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto
esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere,
eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori o del
committente
3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore
si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla
direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione.
Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto
stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia
accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali
richieste.
4. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse del
committente, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al
miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino
modifiche sostanziali. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può
superare il 20 per cento dell’importo originario del contratto.
5. Salvo i casi di cui al comma 4, è sottoscritto
un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le
modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
(per cantieri obbligati al
coordinamento per la sicurezza ex decreto legislativo n. 81 del 2008)
6. La variante deve comprendere, ove ritenuto
necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 42
con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 43, nonché l’adeguamento dei
piani operativi di cui al medesimo articolo 43.
(in alternativa, per
cantieri non soggetti al decreto legislativo n. 81 del 2008)
6. La variante
deve comprendere, ove ritenuto necessario dal direttore dei lavori o dal R.U.P., l’adeguamento del piano sostitutivo di sicurezza,
oppure la redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo
131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti, all’articolo 100 del
Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, qualora
ricorrano le condizioni di cui all’articolo 90, comma 5, del citato Decreto n.
81 del 2008.
Art. 38 – Varianti per errori od
omissioni progettuali
1. Qualora, per il manifestarsi di errori od
omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero
necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la
realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo
economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, il committente può procedere alla risoluzione del contratto con
indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto
comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per
cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto
originario
3. Nei casi di cui al presente articolo i
titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dal
committente; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione
di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od
erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici
prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di
diligenza nella predisposizione degli elaborati
progettuali.
4. Trova applicazione l’articolo 37, comma 6.
Art. 39 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le
eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui
all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi
3 e 4.
2. Qualora
tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi
dell’articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in
variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale
di concordamento, con i criteri di cui all’articolo
136 del regolamento generale.
CAPO
8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 40 - Norme di sicurezza generali
1. I
lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti
in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in
condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L’appaltatore
è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’appaltatore
predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle
attrezzature utilizzate.
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i
lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel
presente articolo.
Art. 41 - Sicurezza sul luogo di lavoro
1. L'appaltatore
è obbligato a fornire al committente,
entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi
applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto
degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai
contratti in vigore.
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le
misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n.
81 del 2008, al’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni
del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere
Art. 42 –
Piano di sicurezza _______________________ ([53])
(per cantieri non rientranti tra le
fattispecie di cui all'art. 90, comma 3, decreto n. 81 del 2008)
1. E’ fatto obbligo all’appaltatore di
predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima
dell’inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza
fisica dei lavoratori di cui all’articolo 131, comma 2, lettera b), del Codice
dei contratti, e al punto 3.1 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008. Tale
piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche
ispettive di controllo dei cantieri.
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare
scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore
per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e
92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008. Qualora prima della stipulazione del
contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di
imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al
subappalto) si verifichi la presenza di pluralità di imprese per cui si renda
obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, trova
applicazione l’articolo 43.
(in alternativa, per
cantieri di entità e tipologia previsti dall' art. 90, comma 3, decreto
n. 81 del 2008)
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare
scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a
disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 131,
comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 10 del Decreto n.
81 del 2008.
2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì
alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 43.
(per cantieri non rientranti tra le
fattispecie di cui all'art. 90, comma 3, decreto n. 81 del 2008)
1. L’appaltatore può, nel corso dei lavori,
apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza
sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto
3.1 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, purché si tratti di renderlo
coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti
alle misure di sicurezza.
2. Alle modifiche e integrazioni di cui al comma
1 si applica la medesima disciplina dell’articolo 42.
(in alternativa, per
cantieri di entità e tipologia previsti dall' art. 90, comma 3, decreto
n. 81 del 2008)
1. L’appaltatore può presentare al coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di
modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei
seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie
tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel
cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei
propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per
garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la
tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di
sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza..
3. Qualora
entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte
dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il
coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
a) nei
casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b) nei
casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei
casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle
modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o
adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b),
qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti
maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente
provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Art. 44 –
Piano operativo di sicurezza
1. L'appaltatore, entro 30 giorni
dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la
sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto
attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano
operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera
c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del
Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto,
comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29
del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e
deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle
previsioni.
2. Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei
contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui
all’articolo 46, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato, nonché
a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e
coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.
(per cantieri non rientranti tra le
fattispecie di cui all'art. 90, comma 3, decreto n. 81 del 2008)
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui
all'articolo 42, previsto dall'articolo 131, comma 1, lettera b), del Codice
dei contratti e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il
piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la
sicurezza ai sensi degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81
del 2008.
(in alternativa, per
cantieri di entità e tipologia previsti dall' art. 90, comma 3, decreto
n. 81 del 2008)
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di
cui all'articolo 42.
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le
misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008,
con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli
articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in
conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore
letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare
tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a
richiesta del committente o del coordinatore,
l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la
dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti
nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese
subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di
imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore
tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza _________________ ([54])
ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di
appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore,
comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo
periodo, del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente responsabile
con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli
obblighi di sicurezza.
CAPO
9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 46 - Subappalto
1. Tutte
le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili
a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 4
del presente capitolato
2. L’affidamento
in subappalto o in cottimo è consentito, previa informazione al committente ed
alle condizioni eventualmente previste dal bando di gara e alla verifica fatta
dall’appaltatore in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e
assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 38 del Codice dei
contratti e alla sussistenza, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei
divieti previsti dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive
modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di
subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, l’appaltatore deve produrre al
committente la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente
legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla
delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e
cottimiste, con le modalità di cui al d.P.R. n. 252 del 1998 ([55]);
resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252
del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi
lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle
situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R..
Art. 47 – Responsabilità in
materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile
nei confronti del committente per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando
il committente medesimo da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione
di lavori subappaltati.
2.
Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il
coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92
del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione
dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non comunicato preventivamente
al committente non è ammissibile.
4. Ai
sensi dell’articolo 35, commi da
5. La responsabilità solidale viene meno se
l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del
pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui al
comma 4 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto
sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può
sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione
da parte di quest’ultimo della predetta documentazione.
6. Gli importi dovuti per la responsabilità
solidale di cui al comma 4 non possono eccedere complessivamente l'ammontare
del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.
Art. 48 – Pagamento dei
subappaltatori
1. Il committente non provvede al pagamento
diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere
allo stesso committente, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative
ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con
l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
2. I pagamenti al subappaltatore, comunque
effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore.
3. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini
agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, il committente può
imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida
scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere l’erogazione delle
rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provveda.
4. La documentazione contabile di cui al comma 1
deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da
liquidare al subappaltatore.
5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del
d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli
adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al
comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.
CAPO
10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 49 - Accordo bonario e transazione
1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve
sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni
rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento)
di quest'ultimo, il direttore dei lavori deve valutare immediatamente
l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e
la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante
in corso d’opera ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti, il tutto
anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.
2. Il Direttore dei Lavori provvede a nominare una
commissione, ai sensi dell’articolo 240, commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, del Codice
dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, la
relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore,
e, Il direttore dei lavori qualora non ritenga palesemente inammissibili e non
manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo
bonario.
3. La proposta motivata di accordo bonario è
formulata e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore e al committente entro
90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’appaltatore e il
committente devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta;
la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
4. Nelle more della risoluzione delle
controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori,
né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
Art. 50 - Definizione delle controversie
1.
Ove
non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 49 e l’appaltatore
confermi le riserve, trova applicazione il comma 2.
2.
Qualunque
contestazione sorta tra le parti, e non composta amichevolmente, dovrà essere
risolta con giudizio arbitrale.
3.
Del
giudizio verrà incaricato un collegio arbitrale, costituito, a richiesta di una
delle parti, con domanda inoltrata con lettera raccomandata.
4.
Il
collegio sarà composto di tre arbitri dei quali due nominati dalle parti, uno
per ciascuna.
5.
Il
terzo arbitro, che avrà funzioni di Presidente, verrà nominato di comune
accordo dai primi due entro 10 giorni dalla loro nomina ed in caso di mancato
accordo dal Presidente del Tribunale di _________.
6.
Nel
caso che una delle parti contraenti non provvedesse alla nomina del proprio
arbitro, entro il termine di 20 giorni dalla richiesta dell'altra parte, vi
provvederà, su istanza della parte interessata, il Presidente del Tribunale di
___________, a norma dell'art.810 C.P.C..
7.
Il
collegio arbitrale emetterà giudizio inappellabile senza formalità di procedura
e secondo equità, quale amichevole compositore. In ogni caso il Collegio
arbitrale giudicherà anche in merito all'entità ed all'accollo delle spese di
giudizio.
(oppure, in alternativa)
La definizione di tutte le controversie
derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta alla Camera arbitrale presso
la Camera di Commercio del luogo ove vengono eseguiti i lavori, se costituita.
(oppure, in alternativa)
La definizione di tutte le controversie
derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria
competente presso il Foro di _______________ ed è esclusa la competenza
arbitrale.
Art. 51 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’appaltatore
è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti
in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in
particolare:
a) nell’esecuzione
dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga
ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai
dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e
aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in
cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore
anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o
dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione
giuridica;
c) è responsabile in rapporto al
committente dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui
il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che
il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla
responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del
committente;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli
obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dal
committente o a esso segnalata da un ente preposto, il
committente medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e
procede a una detrazione del …… ([56]) per
cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure
alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati,
destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi
di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non
è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti
sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato
generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute
al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro
quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la
legittimità della richiesta, il committente può pagare direttamente
ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il
relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del
contratto.
4. In ogni momento il Direttore dei Lavori può richiedere
all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono può
altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere
e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell’appaltatore o
del subappaltatore autorizzato.
5. Ai
sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del
Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun
soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento,
impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente
le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei
subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera
di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori
autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il
personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente
dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte
individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili);
tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
6.
La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta l’applicazione, in capo
al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per
ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui
al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa
da euro
(in alternativa - consigliabile)
6. In deroga esplicita all’articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 123, gli obblighi
di cui al comma 5 sono contrattualmente imposti e vincolanti a prescindere dal
numero dei dipendenti dell’appaltatore e dal numero dei soggetti presenti in
cantiere.
(in ogni caso)
7.
La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l’applicazione, in
capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500
per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di
cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione
amministrativa da euro
Art. 52 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. Il committente ha facoltà di risolvere
il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15
giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) l’appaltatore sia colpito da provvedimento
definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3,
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed
agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore
dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il
mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti
dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo
legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge
sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni
obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli
stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato
motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini
previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in
partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme
sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle
specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) mancato rispetto della normativa sulla
sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai
piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e 43 del presente capitolato,
integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore
dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la
sicurezza;
l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire
l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del
personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del
Decreto n. 81 del 2008.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di
perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti in base ai quali ha ricevuto
l’affidamento per l'esecuzione dei lavori.
3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione
di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dal
committente è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della
raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della
data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei
lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data
comunicata dal committente si fa luogo, in contraddittorio
fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure,
in mancanza di questi, alla presenza di
due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori,
all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d’opera esistenti
in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di
quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti
a disposizione del committente per l’eventuale riutilizzo e
alla determinazione del relativo costo.
5. Il contratto è risolto qualora l'appaltatore sia fallito.
6. Il contratto può essere dal committente è
altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del
progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione
dell’opera oppure la sua utilizzazione, si rendano necessari lavori suppletivi
che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso,
proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si
procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per
cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del
contratto.
7. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione
d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore,
i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza
di ogni diritto e ulteriore azione del committente,
nel seguente modo:
a) ponendo
a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi
dell’ordinamento vigente, l’importo lordo dei lavori di completamento e di
quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra
l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto
originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di
regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti
nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l’ammontare lordo dei lavori
eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’appaltatore
inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla
differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il
completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante
dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla
ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente
effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per il
committente per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese
di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il
finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno
documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla
data prevista dal contratto originario.
CAPO
11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 53 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al
termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice
il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato
di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione
dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della
regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza
pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali
vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a
eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal
direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente
appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i
ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato, proporzionale
all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono
pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a
quello dei lavori di ripristino.
3. L’ente
appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le
opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se
questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione
lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei
lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
l’approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione ([57]) da
parte del committente, da effettuarsi
entro i termini previsti dal presente capitolato.
Art. 54 - Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione
1. Il certificato di collaudo è emesso entro il
termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere
provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente
approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i
successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal
certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi
dall’ultimazione dei lavori. ([58])
2. Durante
l’esecuzione dei lavori il committente può effettuare
operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza
delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto
negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.
Art. 55 - Presa in consegna dei lavori ultimati
1. Il committente si
riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
subito dopo l’ultimazione dei lavori.
2. Qualora il committente si
avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo
stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare
compensi di sorta.
3. L’appaltatore può però richiedere che sia
redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai
possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte del
committente avviene nel termine perentorio fissato dallo stesso per mezzo del
direttore dei lavori, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso
di un suo rifiuto a presenziare.
5. Qualora il committente non si trovi nella
condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori,
l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.
CAPO 12 - NORME
FINALI
Art. 56 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale
d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato, nonché a quanto
previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori,
sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
a) la fedele esecuzione del progetto e degli
ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in
conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite
risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e
a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da
disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso
l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non
ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b) i movimenti di terra e ogni altro onere
relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità
dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una
perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e
palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o
private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione
del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la
sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la
circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese
le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne il
committente, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative
comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di
contratto;
d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati,
di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e
manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione
dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa
direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e
qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in
particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo
per ogni giorno di getto, datato e conservato;
e) le responsabilità sulla non rispondenza degli
elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
f) il mantenimento, fino all’emissione del
certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione ([59]),
della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e
privati, adiacenti le opere da eseguire;
g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei
luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della
direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre
ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto
all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause
dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti
devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
h) la concessione, su richiesta della direzione
lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi
nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento
per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che il committente intenderà
eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dal
committente, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per
l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
i) la pulizia del cantiere e delle vie di
transito e di accesso allo stesso,
compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
l) le spese, i contributi, i diritti, i
lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il
funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per
le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga
a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi
alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto del
committente, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
m) l’esecuzione di un’opera campione delle singole
categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal
presente capitolato per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle
opere simili;
n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di
avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro
indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
l’illuminazione notturna del cantiere;
o) la costruzione e la manutenzione entro il
recinto del cantiere di idonei spazi ad uso ufficio del personale di direzione
lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a
chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di
cancelleria;
p) la predisposizione del personale e degli
strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli
dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le
tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a
terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni
e i modelli avuti in consegna;
q) la consegna, prima della smobilitazione del
cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di
eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o
precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene
liquidato in base al solo costo del materiale;
r) l’idonea protezione dei materiali
impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori;
nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento
necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa
alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di
risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente
norma;
s) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori,
dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli
operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare
danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle
vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia
responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone
sollevati il committente, nonché il personale preposto alla direzione e
sorveglianza dei lavori.
2. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima
della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dal
committente e più precisamente:
□ Consorzio
__________________________________
□
roggia _____________________________________
□
privati _____________________________________
□
Provincia di _________________________________
□
gestori di servizi a rete ________________________
□
_______________________________________________
coinvolti o competenti in relazione ai
lavori in esecuzione e interessati direttamente o indirettamente ai lavori,
tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai
suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e
alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di
assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
Art. 57 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
1. L'appaltatore
è obbligato:
a) ad
intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla
presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
b) a
firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni
integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di
questi;
c) a consegnare al direttore lavori, con
tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste
dal presente capitolato d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per
la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare al direttore dei lavori le note
relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre
provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in
economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal
direttore dei lavori.
2. L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai
riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini
di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto
cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore
deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero
possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima
dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della
direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti
di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione
lavori.
3. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei
lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di
particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la
loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione
fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo
automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le
relative riprese.
Art. 58 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione ([60])
1. I materiali provenienti dalle escavazioni e
dalle demolizioni sono di proprietà del committente. ([61])
2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato
generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere
trasportati e regolarmente accatastati in _______________ ([62]), a cura e spese dell’appaltatore,
intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di
accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
(in
alternativa)
2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato
generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni sono ceduti
all’appaltatore
- al prezzo convenzionalmente stabilito in euro _______________ ([63]) ; tale prezzo sarà dedotto
dall’importo netto dei lavori in sede di contabilità.
(in sub-alternativa)
- che per tale cessione non dovrà corrispondere alcunché in
quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali è già stato dedotto in
sede di determinazione dei prezzi contrattuali.
3. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato
generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere
trasportati e regolarmente accatastati in _______________ ([64]), a cura e spese dell’appaltatore,
intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di
accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
(in
alternativa)
3. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato
generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni sono ceduti
all’appaltatore
- al prezzo convenzionalmente stabilito in euro _______________ ([65]) ; tale prezzo sarà dedotto
dall’importo netto dei lavori in sede di contabilità.
(in sub-alternativa)
- che per tale cessione non dovrà corrispondere alcunché in
quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali è già stato dedotto in
sede di determinazione dei prezzi contrattuali.
(in ogni
caso)
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o
frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico,
storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del
capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91,
comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di
riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo
59.
Art. 59 – Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.
1. Il progetto non prevede categorie di prodotti
(tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato. L’appaltatore
è tenuto a uniformarsi alle disposizioni previste dal permesso di costruire o
dalla D.I.A. in tema di gestione delle terre e rocce da scavo.
Art. 60 – Custodia del cantiere
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la
custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprietà del committente e ciò anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da
parte del committente.
Art. 61 – Cartello di cantiere
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in
sito numero ___ ([66])
esemplar_ del cartello indicatore, con le dimensioni
di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla
Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti
periodici.
2. Il cartello di cantiere è fornito in
conformità al modello di cui alla allegata tabella «F».
Art. 62 – Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono
a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento
di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa
in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali
(occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di
scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria
e le tasse relativi al perfezionamento e alla eventuale registrazione del
contratto.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte
le eventuali spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro ([67]),
dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del
certificato di regolare esecuzione. ([68])
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze
contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese
contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono
comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del
capitolato generale d’appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le
imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui
lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all’imposta
sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.
(omissis)
Anche
ai sensi dell’articolo 45, comma 3, lettera b), del regolamento generale,
questa parte deve contenere le modalità di esecuzione e le norme di misurazione
di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le
specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario, in
relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello
svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede l'impiego
di componenti prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche principali,
descrittive e prestazionali, la documentazione da presentare in ordine
all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio nonché le modalità di
approvazione da parte del direttore dei lavori, sentito il progettista, per
assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.
Nel
caso di interventi complessi il capitolato contiene l’obbligo per
l’aggiudicatario di redigere un documento (piano di qualità di costruzione e di
installazione), da sottoporre alla approvazione della direzione dei lavori, che
prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità,
strumentazioni, mezzi d’opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi
nella fase esecutiva. A tal fine il capitolato deve suddividere tutte le
lavorazioni previste in tre classi di importanza: critica, importante, comune.
TABELLA «A» |
CATEGORIA
PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI
DEI LAVORI (articoli 4 e 46, comma 1) ([69]) |
|||||
|
|
|||||
n. |
Lavori
di
|
Categoria
ex allegato A d.P.R. n. 34 del 2000 |
euro ([70]) |
Incidenza %
manodopera |
||
Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del capitolato, i seguenti lavori sono
subappaltabili nella misura massima del 30%. |
||||||
1 |
|
Prevalente |
O__ |
|
([71]) |
|
|
||||||
Ai sensi dell’art. 4, comma 3, del capitolato, i seguenti lavori
costituiscono strutture, impianti e opere speciali di cui all’art. 37, comma 11,
del Codice dei contratti e all’art. 72, comma 4, regolamento generale, di
importo superiore al 15% dell’importo totale dei lavori, possono essere
realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di
qualificazione per la relativa categoria, direttamente o in capo ad
un’impresa mandante. NON possono essere subappaltati. ([72]) |
||||||
2 |
|
Scorporabile
|
OS__ |
|
|
|
3 |
|
Scorporabile
|
OS__ |
|
|
|
|
||||||
Ai sensi dell’art. 4, commi 4 e 5, ([73])
del capitolato, i
seguenti lavori, di importo superiore al 10% del totale oppure a euro
150.000: - appartengono a categori_ general_ divers_ da quella prevalente (comma 4); ([74]) - costituiscono strutture, impianti e opere speciali di cui
all’articolo 72, comma 4, regolamento generale, di importo NON superiore
al 15% dell’importo totale dei lavori (comma 5); ([75]) possono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei
requisiti di qualificazione per la relativa categoria, direttamente o in capo
ad un’impresa mandante, oppure indicati obbligatoriamente in sede di
gara da subappaltare e affidati ad un’impresa subappaltatrice; in ogni caso
l’esecutore (impresa singola, mandante o subappaltatrice) deve essere in
possesso dei relativi requisiti. |
||||||
4 |
|
Scorporabile
e subappaltabile |
O__ |
|
|
|
5 |
|
Scorporabile
e subappaltabile |
O__ |
|
|
|
|
||||||
Ai sensi
dell’articolo 4, comma 6, ([76]),
del capitolato, i seguenti lavori, di importo superiore al 10% del totale oppure a euro 150.000,
appartengono a categori_ specializzat_
(serie «OS»), diverse dalle strutture, impianti ed opere speciali di cui
all’articolo 72, comma 4, del regolamento generale. Essi possono essere
subappaltati anche per intero o assunti ad un’impresa mandante, oppure
eseguiti dall’appaltatore anche se quest’ultimo non sia in possesso dei
relativi requisiti. ([77]) |
||||||
6 |
|
Scorporabile
e subappaltabile |
OS__ |
|
|
|
7 |
|
Scorporabile
e subappaltabile |
OS__ |
|
|
|
|
||||||
TOTALE COMPLESSIVO
DEI LAVORI ([78]) |
|
|
||||
|
||||||
Lavorazioni
NON scorporabili ma solo subappaltabili (ai fini della qualificazione dei
concorrenti gli importi di questi lavori è ricompreso nell’importo dei lavori
della categoria prevalente di cui al numero 1 della presente tabella) |
||||||
Ai sensi dell’articolo 4, comma 7 ([79]), del capitolato, i seguenti lavori, di importo
inferiore al 10% dei lavori e ad euro 150.000 possono essere eseguiti
dall’appaltatore o essere subappaltati anche per intero ad imprese in
possesso dei requisiti di cui all’art. 28 del d.P.R. n. 34 del 2000. |
||||||
|
|
subappaltabile |
O__ |
|
|
|
|
|
subappaltabile |
O__ |
|
|
|
|
|
subappaltabile |
O__ |
|
|
|
|
|
subappaltabile |
O__ |
|
|
|
TABELLA «B» |
GRUPPI DI
LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI ai fini della
contabilità e delle varianti in corso d’opera - articolo 5 |
|||||
|
||||||
n. |
Descrizione dei gruppi (e
sottogruppi) di lavori omogenee |
In euro |
|
|||
1 |
|
|
|
|||
2 |
|
|
|
|||
3 |
|
|
|
|||
4 |
|
|
|
|||
|
4a |
|
(*) |
(*) |
|
|
|
4b |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|||
6 |
|
|
|
|||
7 |
|
|
|
|||
8 |
|
|
|
|||
9 |
|
|
|
|||
10 |
|
|
|
|||
11 |
|
|
|
|||
|
11a |
|
|
|
|
|
|
11b |
|
|
|
|
|
|
11c |
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|||
13 |
|
|
|
|||
14 |
|
|
|
|||
|
14a |
|
|
|
|
|
|
15b |
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|||
16 |
|
|
|
|||
17 |
|
|
|
|||
Parte 1 - Totale lavori A MISURA (articolo 29) |
|
|
||||
18 |
|
|
|
|||
19 |
|
|
|
|||
20 |
|
|
|
|||
Parte 2 - Totale lavori IN
ECONOMIA (articolo 31) |
|
|
||||
a) |
Totale importo
esecuzione lavori (base d’asta) (parti
1 + 2) |
|
|
|||
1 |
|
|
|
|||
2 |
|
|
|
|||
Parte 1- Totale oneri per la
sicurezza A MISURA (articolo 29) |
|
|
||||
3 |
|
|
|
|||
4 |
|
|
|
|||
5 |
|
|
|
|||
Parte 2 - Totale oneri per la
sicurezza A CORPO (articolo 30) |
|
|
||||
6 |
|
|
|
|||
7 |
|
|
|
|||
Parte 3 - Totale oneri per la
sicurezza IN ECONOMIA (articolo 31) |
|
|
||||
b) |
Oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza (parti
1 + 2 + 3) |
|
|
|||
|
TOTALE DA
APPALTARE (somma di a
+ b) ([80]) |
|
|
|||
(*) La
suddivisione in sottocategorie di alcune parti di lavorazioni è facoltativa.
TABELLA «C» |
ELEMENTI
PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI |
|
Elemento di costo |
|
importo |
incidenza |
% |
1) |
Manodopera |
euro |
|
|
% |
2) |
Materiale |
euro |
|
|
% |
3) |
Trasporti (ql/Km) |
euro |
|
|
% |
4) |
Noleggi |
euro |
|
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
euro |
|
100 |
% |
|
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|
|
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|
squadra tipo: |
|
|
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|
Operai
specializzati |
n. |
|
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|
|
Operai qualificati
|
n. |
|
|
|
|
Manovali
specializzati |
n. |
|
|
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TABELLA «D» |
RIEPILOGO DEGLI
ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO |
|
|
euro |
||
1.a |
Importo
per l’esecuzione delle lavorazioni (base d’asta) |
|
||
1.b |
Oneri
per l’attuazione dei piani di sicurezza |
|
||
1 |
Importo
della procedura d’affidamento (1.a + 1.b) |
|
||
2.a |
Ribasso
offerto in percentuale (solo su 1.a) |
% |
||
2.b |
Offerta
risultante in cifra assoluta (1.a - 1.a x 2.a / 100) |
|
||
3 |
Importo
del contratto (2.b + 1.b) |
|
||
|
|
|
|
|
4.a |
Importo
assicurazione C.A.R. articolo 36, comma 3, lettera a) |
|
||
4.b |
di
cui: per le opere (articolo 36, comma
3, lettera a), partita 1) |
|
||
4.c |
per le preesistenze (articolo 36,
comma 3, lettera a), partita 2) |
|
||
4.d |
per demolizioni e sgomberi (art. 36,
comma 3, lettera a), partita 3) |
|
||
4.e |
Importo
assicurazione R.C.T. articolo 36, comma 4, lettera
a) |
|
||
5 |
Estensione
assicurazione periodo di garanzia articolo 36, comma 7 |
mesi |
|
|
6 |
Importo
minimo netto stato d’avanzamento, articolo 23, comma 2 |
|
||
7 |
Importo
minimo rinviato al conto finale, articolo 23, comma 8 |
|
||
8 |
Tempo
utile per l’esecuzione dei lavori, articolo 14 |
giorni |
|
|
9.a |
Penale
giornaliera per il ritardo, articolo 18 |
|
o/oo |
|
9.b |
Premio
di accelerazione per ogni giorno di anticipo |
|
o/oo |
|
…… |
…………………………………………………………… |
|
|
|
TABELLA «E» |
ELENCO DEGLI
ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO (articolo 7, comma
1, lettera c)) |
tavola |
denominazione |
note |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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TABELLA «F» |
CARTELLO DI
CANTIERE (articolo 61) |
|
Committente:
___________________________________ |
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
LAVORI DI |
|||||||||||
|
|||||||||||
Progetto esecutivo approvato con
___________ del__ ______________ n. ____ del _________ |
|||||||||||
Progetto esecutivo: |
|||||||||||
|
|||||||||||
Direzione dei lavori: |
|||||||||||
|
|||||||||||
Progetto
esecutivo e direzione lavori opere in c.a. |
|
Progetto
esecutivo e direzione lavori impianti |
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|||||||||||
Coordinatore per la progettazione: |
|
||||||||||
Coordinatore per l’esecuzione: |
|
||||||||||
|
|
||||||||||
Durata stimata in uomini x giorni: |
|
Notifica preliminare in data: |
|
||||||||
Responsabile unico dell’intervento: |
|
||||||||||
IMPORTO DEL PROGETTO: |
euro _______________
|
||||||||||
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA: |
euro _______________
|
||||||||||
ONERI PER LA SICUREZZA: |
euro _______________
|
||||||||||
IMPORTO DEL CONTRATTO: |
euro _______________
|
||||||||||
|
|||||||||||
Impresa
esecutrice: |
|
||||||||||
con sede |
|
||||||||||
Qualificata per i lavori delle
categorie: |
_____, classifica _______ |
||||||||||
|
_____,
classifica _______ |
||||||||||
|
_____,
classifica _______ |
||||||||||
direttore tecnico del cantiere:
_______________________________________________ |
|||||||||||
inizio dei lavori
___________________ con fine lavori prevista per il ____________________ |
|||||||||||
prorogato il ______________________
con fine lavori prevista per il ___________________ |
|||||||||||
Ulteriori informazioni sull’opera
possono essere assunte presso l’ufficio _____________
|
|||||||||||
telefono: __________ fax:
__________ http: // www . ________.it
E-mail: _____ @______________
|
|||||||||||
[1] Indicare, a seconda dei casi, «delle strutture e relativi calcoli, degli impianti tecnologici e relativi calcoli, delle relazioni geologiche», o altre indicazioni essenziali.
[2] Indicare se si tratta di categoria di opere generali (serie OG) o specializzata (serie OS), completando con le parole «generali» oppure «specializzate» e con il relativo acronimo.
[3] Sopprimere le parole «Fatto salvo
quanto specificato al comma 8,» qualora non siano previsti impianti ex D.M.
37/2008 e riordinare la numerazione dei commi
da
[4] Sopprimere le parole «Fatto salvo quanto specificato al comma 8,» e riordinare la numerazione del comma qualora per lo specifico lavoro non si verifichi la relativa circostanza.
[5] Integrare
o semplificare in funzione dello specifico intervento.
[6] In caso di appalto con il criterio dell’offerta di prezzo o comunque senza offerta tecnica, sopprimere l’intero comma 4.
[7] Ai sensi dell’articolo 129, comma 2, del regolamento generale.
[8] Cancellare qualora non ricorra la fattispecie. Diversamente descrivere nella parte seconda (tecnica) del capitolato speciale le singole parti autonome dell’intervento soggette a termini di esecuzione diversi.
[9] Articolo 130, comma 6, regolamento generale.
[10] Cancellare le parole «o certificato di regolare esecuzione», per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro o per i quali sia già stato determinato di ricorrere al collaudo, ancorché facoltativo.
[11] Cancellare qualora non ricorra la fattispecie. Diversamente descrivere nella parte seconda (tecnica) del capitolato speciale le singole parti autonome dell’intervento soggette a termini di esecuzione diversi per l’esecuzione delle quali è necessaria sotto il profilo tecnico una sospensione intermedia (es. formazione tappetino d’usura dopo almeno una stagione rispetto alla struttura di sottofondo, oppure posa in opera di condotte in campagna da interrompere per la prevista stagione irrigua ecc.).
[12] Adeguare la circostanza al caso specifico, in coerenza con il cronoprogramma. Ad esempio quando di tratti di lavori che oggettivamente si svolgono in tempi diversi con soluzione di continuità (es. intervento su edificio sportivo separato da una sospensione coincidente con un previsto periodo di manifestazioni ecc.).
[13] In caso di appalto con il criterio dell’offerta di prezzo o comunque senza offerta di ribasso sul tempo di esecuzione, sopprimere l’intero comma 5.
[14] Qualora non vi sia apprezzabile interesse, da parte del committente, ad una ultimazione anticipata del lavoro, cancellare le parole «Premio di accelerazione» nonché il comma 8 dell’articolo.
[15] Ai sensi dell’articolo 117, comma 3, del regolamento generale di attuazione, la penale deve essere fissata nella misura proporzionale compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’importo netto del contratto.
[16] Indicare, dopo l’aggiudicazione, l’importo in cifra assoluta, sulla base dell’aliquota stabilita.
[17] Cancellare qualora non ricorra la fattispecie. Diversamente descrivere nella parte tecnica del capitolato speciale le singole parti autonome dell’intervento soggette a termini di esecuzione diversi.
[18] In attesa di chiarimenti sul punto si suggerisce un’aliquota tra il 10% e il 50% dell’importo della penale.
[19] Cancellare il comma se non ricorre la fattispecie.
[20] Non esiste un termine vincolante, si consiglia un termine di 30 giorni.
[21] Articolo 45, comma 10, del regolamento generale.
[22] Indicare, a seconda del caso, le sequenze «ultimazione della parte relativa a …», o «raggiungimento del …. % della parte relativa a … », o «esecuzione di almeno il … %, in termini economici, dei lavori contrattuali», o altra definizione ritenuta utile.
[23] Indicare un termine congruo la cui violazione comporti la risoluzione del contratto quale violazione di clausola essenziale.
[24] In genere fissare una percentuale in relazione all’importo complessivo dei lavori e al tempo contrattuale di ultimazione; in genere utilizzare una percentuale tra il 20 e il 25 per cento dei lavori; aumentabile per importi e tempi di esecuzione modesti, riducibile per importi e tempi rilevanti.
[25] In genere fissare un importo in relazione alla percentuale di cui alla nota precedente.
[26] Fissare una percentuale tra il 5% e il 20%.
[27] Termine non stabilito da norme regolamentari; si consiglia un termine non superiore a 15/45 giorni, a seconda della complessità e della consistenza del medesimo conto finale.
[28] Non più di 30 giorni ai sensi dell’articolo 174 del regolamento generale. Si consiglia un termine più breve (es. 15 giorni).
[29] Cancellare le parole «o del certificato di regolare esecuzione», per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro o per i quali sia già stato determinato di ricorrere al collaudo, ancorché facoltativo.
[30] Cancellare le parole «o del certificato di regolare esecuzione», per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro o per i quali sia già stato determinato di ricorrere al collaudo, ancorché facoltativo.
[31] Opzioni
alternative ai sensi dell’articolo 28 del capitolato generale d’appalto.
[32] Opzioni
alternative ai sensi dell’articolo 28 del capitolato generale d’appalto.
[33] Se ricorre la fattispecie completare con le
parole «all’articolo XY del …», oppure con le parole «ai
numeri X, Y e Z, dell’elenco prezzi allegato al …», oppure con le parole «per
la quota “fornitura” nelle analisi dei prezzi riportati ai numeri X, Y e Z,
dell’elenco prezzi allegato al …»o altro atto di determinazione preventiva
dei prezzi a piè d’opera dei manufatti.
[34] Dopo
l’adozione dei nuovi schemi tipo di cui all’articolo 252, comma 6, del d.lgs.
n. 163 del 2006, sostituire i riferimenti al d.m. n. 123 del
2004 con i riferimenti al nuovo decreto ministeriale.
[35] Dopo
l’adozione dei nuovi schemi tipo di cui all’articolo 252, comma 6, del d.lgs.
n. 163 del 2006, sostituire i riferimenti al d.m. n. 123 del
2004 con i riferimenti al nuovo decreto ministeriale.
[36] Ai
sensi dell’articolo 75, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006; dopo l’adozione
dei nuovi schemi tipo di cui all’articolo 252, comma 6, del d.lgs. n. 163 del
2006, sopprimere le parole «,
integrata dalla clausola esplicita di rinuncia al all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice
civile» .
[37] Dopo
l’adozione dei nuovi schemi tipo di cui all’articolo 252, comma 6, del d.lgs.
n. 163 del 2006, sostituire i riferimenti al d.m. n. 123 del
2004 con i riferimenti al nuovo decreto ministeriale.
[38] Dopo
l’adozione dei nuovi schemi tipo di cui all’articolo 252, comma 6, del d.lgs.
n. 163 del 2006, sostituire i riferimenti al d.m. n. 123 del
2004 con i riferimenti al nuovo decreto ministeriale.
[39] Ai
sensi dell’articolo 75, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006; dopo l’adozione
dei nuovi schemi tipo di cui all’articolo 252, comma 6, del d.lgs. n. 163 del
2006, sopprimere le parole «,
integrata dalla clausola esplicita di rinuncia al all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice
civile» .
[40] Sopprimere l’intera lettera c) qualora si tratti di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro.
[41] Sopprimere le parole «L’impresa ausiliaria deve essere in possesso del predetto requisito solo in relazione all’obbligo di cui all’articolo 4 del d.P.R. n. 34 del 2000» in caso di appalti di importo inferiore a 516.457 euro.
[42] Cancellare le parole «o del certificato di regolare esecuzione», per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro o per i quali sia già stato determinato di ricorrere al collaudo, ancorché facoltativo.
[43] Cancellare le parole «o del certificato di regolare esecuzione», per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro o per i quali sia già stato determinato di ricorrere al collaudo, ancorché facoltativo.
[44] Dopo
l’adozione dei nuovi schemi tipo di cui all’articolo 252, comma 6, del d.lgs.
n. 163 del 2006, sostituire i riferimenti al d.m. n. 123 del
2004 con i riferimenti al nuovo decreto ministeriale.
[45] Importo
da indicare nel bando di gara: deve essere la somma degli importi delle partite
indicate nel seguito.
[46] Gli
importi sono da prevedere in relazione ai rischi, all’entità del lavoro, alla
sua complessità ecc.; in genere per la “partita
[47] Importo
pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere di cui al comma 3,
lettera a), con un minimo di 500 mila euro e un massimo di 5 milioni di euro.
[48] Qualora
il committente si avvalga della
facoltà di riconoscere gli scoperti o le franchigie deve evidenziare la
circostanza nel bando di gara. Peraltro non si vede una immediata utilità nella
scelta di questa opzione.
[49] Anche
per questa copertura assicurativa sono ammessi scoperti o franchigie ma tale
circostanza è irrilevante per il
committente in quanto l’importo deve essere liquidato per intero
dall’assicurazione la quale avrà diritto alla ripetizione sull’appaltatore
dell’importo della franchigia o dello scoperto.
[50] Completare con l’indicazione del periodo di manutenzione, che non può essere superiore a 24 mesi.
[51] Cancellare le parole «o del certificato di regolare esecuzione», per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro o per i quali sia già stato determinato di ricorrere al collaudo, ancorché facoltativo.
[52] Dopo
l’adozione dei nuovi schemi tipo di cui all’articolo 252, comma 6, del d.lgs.
n. 163 del 2006, sostituire i riferimenti al d.m. n. 123 del
2004 con i riferimenti al nuovo decreto ministeriale.
[53] Per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, completare con la parola «sostitutivo» ; per cantieri rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 3, comma 3, decreto legislativo n. 494 del 1996, completare con le parole «e di coordinamento».
[54] Completare con le parole «e di coordinamento», oppure «sostitutivo», a seconda del caso.
[55] In caso di appalti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro cancellare le parole da «a tale scopo …», fino a «… del 1998».
[56] Si suggerisce una percentuale massima del 20%.
[57] Cancellare le parole «o del certificato di regolare esecuzione», per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro o per i quali sia già stato determinato di ricorrere al collaudo, ancorché facoltativo.
[58] Cancellare l’ultimo periodo se sia già stato deciso di ricorrere al certificato di collaudo.
[59] Cancellare le parole «o del certificato di regolare esecuzione», per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro o per i quali sia già stato determinato di ricorrere al collaudo, ancorché facoltativo.
[60] Cancellare la parte che non interessa qualora non siano previsti scavi o demolizioni.
[61] Principio inderogabile. Le fattispecie di cui ai commi 2 e 3 possono essere ulteriormente distinte, nel senso che alcuni materiali di scavo potrebbero essere mantenuti nella disponibilità del committente (es. terreno di coltivo per la formazione di giardini) ed altri ceduti convenzionalmente all’appaltatore (es. ghiaia). Lo stesso dicasi per le demolizioni, distinguibili tra quelle riutilizzabili e quelle che non rivestono alcun interesse diretto per il committente.
[62] Completare con le parole «in sito», oppure «nel cantiere» o con l’indicazione precisa del luogo o dei luoghi destinati allo stoccaggio del materiale di scavo.
[63] Completare con quanto determinato in sede di progetto, con un prezzo complessivo convenzionale, con un prezzo unitario, con il rinvio ad un elenco dei prezzi dei materiali di scavo allegato al capitolato speciale d’appalto.
[64] Completare con le parole «in sito», oppure «nel cantiere» o con l’indicazione precisa del luogo o dei luoghi destinati allo stoccaggio del materiale di scavo.
[65] Completare con quanto determinato in sede di progetto, con un prezzo complessivo convenzionale, con un prezzo unitario, con il rinvio ad un elenco dei prezzi dei materiali di scavo allegato al capitolato speciale d’appalto.
[66] Completare col numero degli esemplari del
cartello; in genere 1; in caso di lavori puntuali di notevole entità e che si
affacciano su più spazi pubblici, sono consigliati 2 esemplari; in caso di
lavori lineari o a rete è consigliato 1 esemplare per ogni tronco autonomo; per
tronchi di lunghezza notevole, un esemplare ogni
[67] Articolo 112, comma 2, del regolamento generale.
[68] Cancellare le parole «o del certificato di regolare esecuzione», per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro o per i quali sia già stato determinato di ricorrere al collaudo, ancorché facoltativo.
[69] Nel caso di lavori di importo pari o
inferiore a 150.000 euro, cancellare le righe 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e le relative
descrizioni. Negli altri casi adeguare la tabella in base allo specifico lavoro
in appalto in relazione alle categorie scorporabili che siano individuabili.
[70] In questa colonna indicare l'importo dei lavori della categoria prevalente (primo rigo) e l’importo dei lavori delle categorie scorporabili (righi successivi).
[71] Necessaria per la compilazione delle schede da trasmettere all’Osservatorio dei lavori pubblici.
[72] Cancellare la sezione qualora nel lavoro non sia prevista la relativa fattispecie (prevista all’articolo 4, caso 2).
[73] Cancellare o adattare la sezione a seconda della o delle fattispecie che si verificano nel lavoro.
[74] Cancellare o adattare la sezione a seconda della o delle fattispecie che si verificano nel lavoro.
[75] Cancellare o adattare la sezione a seconda della o delle fattispecie che si verificano nel lavoro.
[76] Cancellare o adattare la sezione a seconda della o delle fattispecie che si verificano nel lavoro.
[77] Cancellare o adattare la sezione a seconda della o delle fattispecie che si verificano nel lavoro.
[78] L'importo deve corrispondere all'importo totale dei lavori da appaltare.
[79] Cancellare o adattare la sezione a seconda della o delle fattispecie che si verificano nel lavoro.
[80] L'importo deve corrispondere all'importo totale dei lavori da appaltare.