1 - Capitolato speciale d’appalto (parte normativa) - Lavori a misura

D.Lgs. 163/2006 - Art. 32, comma 1, lett. g): lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati che assumono in via diretta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione (maggio 2008)

 

 

 

 


 

 

 

COMMITTENTE: _________________________________________

 (Provincia di __________________)

Cap _____ - _______________________ Via _______________________________________

 telefono _____________ telefax ___________________   e-mail __________________@_______________________

 

 

 

 

 

LAVORI DI

 

 

 

 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

articolo 53, comma 4, periodi quarto e quinto, del Codice dei contratti

(articolo 45, commi 3 e seguenti, regolamento generale, d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)

 

 

 

 

 

euro

a)

Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta)

 

b)

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza

 

1)

Totale appalto (a + b)

 

 

 

 

 

 


Indice

 

PARTE PRIMA - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

 

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art.     1     Oggetto dell’appalto........................................................................................................................

Art.     2     Ammontare dell’appalto..................................................................................................................

Art.     3     Modalità di stipulazione del contratto................................................................................................

Art.     4     Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili..............................................................

Art.     5     Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili...........................................................................

 

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art.     6     Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto..........................................................

Art.     7     Documenti che fanno parte del contratto..........................................................................................

Art.     8     Disposizioni particolari riguardanti l’appalto   ....................................................................................

Art.     9     Fallimento dell’appaltatore .............................................................................................................

Art.   10     Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere........................................................

Art.   11     Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione....................................................

Art.   12     Convenzioni europee in materia di valuta e termini ...........................................................................

 

CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art.   13     Consegna e inizio dei lavori.............................................................................................................

Art.   14     Termini per l'ultimazione dei lavori..................................................................................................

Art.   15     Proroghe.......................................................................................................................................

Art.   16     Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori .....................................................................................

Art.   17     Sospensioni ordinate dal Committente..............................................................................................

Art.   18     Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione.............................................................................

Art.   19     Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma...................................................

Art.   20     Inderogabilità dei termini di esecuzione............................................................................................

Art.   21     Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini..................................................................

 

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art.   22     Anticipazione.................................................................................................................................

Art.   23     Pagamenti in acconto......................................................................................................................

Art.   24     Pagamenti a saldo..........................................................................................................................

Art.   25     Ritardi nel pagamento delle rate di acconto.......................................................................................

Art.   26     Ritardi nel pagamento della rata di saldo..........................................................................................

Art.   27     Revisione prezzi.............................................................................................................................

Art.   28     Cessione del contratto e cessione dei crediti.....................................................................................

 

CAPO  5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art.   29     Lavori a misura..............................................................................................................................

Art.   30     Lavoro a corpo..............................................................................................................................

Art.   31     Lavori in economia.........................................................................................................................

Art.   32     Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera.......................................................................

 

CAPO 6 - CAUZIONI  E  GARANZIE

Art.   33     Cauzione provvisoria......................................................................................................................

Art.   34     Cauzione definitiva.........................................................................................................................

Art.   35     Riduzione delle garanzie.................................................................................................................

Art.   36     Obblighi assicurativi a carico dell’impresa.........................................................................................

 

CAPO  7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art.   37     Variazione dei lavori.......................................................................................................................

Art.   38     Varianti per errori od omissioni progettuali.......................................................................................

Art.   39     Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi..................................................................................

 

CAPO  8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art.   40     Norme di sicurezza generali............................................................................................................

Art.   41     Sicurezza sul luogo di lavoro...........................................................................................................

Art.   42     Piano di sicurezza ..........................................................................................................................   

Art.   43     Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento .......................................................

Art.   44     Piano operativo di sicurezza............................................................................................................

Art.   45     Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza..................................................................................

 

CAPO  9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art.   46     Subappalto....................................................................................................................................

Art.   47     Responsabilità in materia di subappalto............................................................................................

Art.   48     Pagamento dei subappaltatori..........................................................................................................

 

CAPO  10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art.   49     Accordo bonario e transazione.........................................................................................................

Art.   50     Definizione delle controversie .........................................................................................................

Art.   51     Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.............................................................................

Art.   52     Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori....................................................................

 

CAPO  11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art.   53     Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione.................................................................................

Art.   54     Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione................................................

Art.   55     Presa in consegna dei lavori ultimati................................................................................................

 

CAPO 12 - NORME FINALI        

Art.   56     Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore..........................................................................................

Art.   57     Obblighi speciali a carico dell’appaltatore..........................................................................................

Art.   58     Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione...............................................................................

Art.   59     Utilizzo di materiali recuperati o riciclati ...........................................................................................

Art.   60     Custodia del cantiere......................................................................................................................

Art.   61     Cartello di cantiere.........................................................................................................................

Art.   62     Spese contrattuali, imposte, tasse....................................................................................................

 

PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI TECNICHE

 

ALLEGATI

Tabella A – Categoria prevalente e categorie scorporabili e subappaltabili............................................................

Tabella B – Categorie omogenee dei lavori ai fini della contabilità e delle varianti.................................................

Tabella C – Elementi principali della composizione dei lavori...............................................................................

Tabella D – Riepilogo degli elementi principali del contratto................................................................................

Tabella E – Cartello di cantiere.........................................................................................................................

 

ABBREVIAZIONI

 

-... Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

-... Legge n. 2248 del 1865 (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F);

-... Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

-... Regolamento generale (decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 - Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici);

-... D.P.R. n. 34 del 2000 (decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 - Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici);

-... Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);

-... D.P.R. n. 222 del 2003 (decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222 - Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili …);

-... DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestate la regolarità contributiva previsto dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del  decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.


 

PARTE PRIMA

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

 

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

 

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

 

1.  L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell’intervento di cui al comma 2.

2.  L’intervento è così individuato:

a)  denominazione conferita dal committente: _____________________________________________

     _____________________________________________________________________________________;

b)  descrizione sommaria: ____________________________________________________________________

     _____________________________________________________________________________________;

c)  ubicazione: _____________________________________________

3.  Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi de _____________________________________________ , ([1]) dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

4.  L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

5.  Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.

 

Art. 2 - Ammontare dell’appalto

 

1.  L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito come segue:

 

 

Importi in euro

Colonna 1)

Colonna 2)

Colonna  1 + 2)

Num.

 

A misura

In economia

TOTALE

a)

Importo esecuzione lavori

 

 

 

b)

Oneri per attuazione piani di sicurezza

 

 

 

a) + b)

IMPORTO TOTALE

 

 

 

 

(per appalti da aggiudicare mediante offerta al ribasso percentuale sull’elenco prezzi)

2.  L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui al comma 1, lettera a), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sui prezzi unitari offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell’importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui al comma 3.

(oppure, in alternativa, per appalti da aggiudicare mediante offerta a prezzi unitari)

2.  L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara applicato all’importo di cui al comma 1, lettera a), aumentato dell’importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui al comma 3.

(in ogni caso)

3.  L’importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti e del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008.

 

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto

 

1.  Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi quarto e quinto, del Codice dei contratti, e dell’articolo 45, comma 7, del regolamento generale.

2.  L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente capitolato.

(per appalti da aggiudicare mediante offerta al ribasso percentuale)

3.  Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

(oppure, in alternativa, per appalti da aggiudicare mediante offerta a prezzi unitari)

3.  I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari»; essi sono applicati alle singole quantità eseguite.

(in ogni caso)

4.  I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera.

5.  I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dal committente negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegati al presente capitolato.

 

 

 

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

 

1.  Ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. n. 34 del 2000 e in conformità all’allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere ____________ «O_______» ([2]).

2.  Ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del regolamento generale, le parti di lavoro appartenenti all_ categori_ divers_ da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nel bando di gara e nei commi seguenti. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell’impresa aggiudicataria, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente capitolato, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni di cui ai commi successivi.

(qualora siano previsti strutture, impianti e opere speciali ex art. 72, comma 4, regolamento generale, diversi dalla categoria prevalente, di importo superiore al 15% del totale dei lavori, aggiungere il seguente comma)

3.  Le strutture, gli impianti e le opere speciali di cui al combinato disposto degli articoli 37, comma 11, del Codice dei contratti e 72, comma 4, del regolamento generale, di importo superiore al 15% dell’importo a base di gara, indicati nel bando di gara, devono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso degli specifici requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario il concorrente è obbligato a costituire un raggruppamento temporaneo di tipo verticale e i predetti lavori devono essere realizzati da un’impresa mandante in possesso dei requisiti necessari. Per tali strutture, impianti e opere speciali è vietato il subappalto. I predetti lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, con i relativi importi, sono individuati come segue:

 

declaratoria:

importo

classifica

incidenza %

a)

 

 

 

 

b)

 

 

 

 

c)

 

 

 

 

d)

 

 

 

 

(qualora siano previsti lavori appartenenti a categorie generali - serie «OG» - diverse dalla prevalente e diverse dalla OG12,  di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori o superiore a 150.000 euro, aggiungere il seguente comma)

4.  I lavori appartenenti a categori_ general_ (serie «OG») dell’allegato «A» al d.P.R. n. 34 del 2000, divers_ dalla prevalente, di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori oppure a euro 150.000, indicati nel bando di gara, devono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un’impresa mandante qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di tipo verticale. Qualora l’appaltatore, direttamente o tramite un’impresa mandante in caso di raggruppamento temporaneo di tipo verticale, non possieda i requisiti per una delle predette categorie, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come subappaltabili, pena la non ammissione alla gara stessa. In ogni caso l’esecutore (sia esso l’appaltatore singolo, che l’impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari. I lavori di cui al presente comma, con i relativi importi, sono individuati come segue:

 

declaratoria:

importo

classifica

incidenza %

a)

 

 

 

 

b)

 

 

 

 

c)

 

 

 

 

d)

 

 

 

 

(qualora siano previsti strutture, impianti ed opere speciali ex articolo 72, comma 4, del regolamento generale, diversi dalla categoria prevalente, di importo NON superiore al 15% ma superiore al 10% del totale dei lavori o superiore a 150.000 euro, aggiungere il seguente comma)

5.  Le strutture, gli impianti e le opere speciali di cui all’articolo 72, comma 4, del regolamento generale, di importo non superiore al 15% dell’importo a base di gara, ma di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori oppure a euro 150.000, indicati nel bando di gara, devono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un’impresa mandante qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di tipo verticale. Qualora l’appaltatore, direttamente o tramite un’impresa mandante in caso di raggruppamento temporaneo di tipo verticale, non possieda i requisiti per una delle predette lavorazioni, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come subappaltabili, pena la non ammissione alla gara stessa. In caso di subappalto, ove consentito, questo non può essere artificiosamente suddiviso in più contratti. In ogni caso l’esecutore (sia esso l’appaltatore singolo, che l’impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari. I lavori di cui al presente comma, con i relativi importi, sono individuati sono individuati come segue:

 

declaratoria:

importo

classifica

incidenza %

a)

 

 

 

 

b)

 

 

 

 

c)

 

 

 

 

d)

 

 

 

 

 (qualora siano previsti lavori appartenenti a categorie specializzate - serie «OS» - diverse dalla prevalente e diverse da  strutture, impianti ed opere speciali ex articolo 72, comma 4, del regolamento generale, di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori o superiore a 150.000 euro, aggiungere il seguente comma)

6.  Fatto salvo quanto previsto al comma 8 ([3]), i lavori appartenenti a categorie specializzate (serie «OS») dell’allegato «A» al d.P.R. n. 34 del 2000, divers_ da quella prevalente, che non costituiscono strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 72, comma 4, del regolamento generale, indicati nel bando di gara, di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori oppure a euro 150.000, possono essere realizzati dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere scorporati per essere realizzati da un’impresa mandante oppure realizzati da un’impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati come segue:

 

declaratoria:

importo

classifica

incidenza %

a)

 

 

 

 

b)

 

 

 

 

c)

 

 

 

 

d)

 

 

 

 

(qualora siano previsti lavori appartenenti a qualsiasi categoria diversa dalla prevalente, di importo NON superiore a 150.000 euro e inferiore al 10% del totale dei lavori, aggiungere il seguente comma)

7.  Fatto salvo quanto specificato al comma 8 ([4]), i lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, di importo inferiore al 10% dell’importo totale dei lavori e inferiore a euro 150.000, possono essere realizzati dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì essere realizzati per intero da un’impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; l’impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del d.P.R. n. 34 del 2000.

(qualora siano previsti impianti di cui all’articolo 107 del d.P.R. n. 380 del 2001, e nei commi precedenti non siano già comprese categorie per la qualificazione nelle quali l’abilitazione è automatica, aggiungere il seguente comma)

8.  I lavori per i quali vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui all’articolo 108 del d.P.R. n. 380 del 2001 e al regolamento di attuazione approvato con d.P.R. n. 447 del 1991, con i relativi importi, sono i seguenti:

a)  opere da _____________________________________;

b)  opere da _____________________________________;

c)  opere da _____________________________________;

d)  opere da _____________________________________.

 

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

 

1.  I gruppi di lavorazioni omogenee, all’articolo 45, commi 6, e 8, e all’articolo 159 del regolamento generale, all’articolo 10, comma 6, del capitolato generale d’appalto e all’articolo 37 del presente capitolato, sono indicati nella tabella «B», allegata allo stesso capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.


CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

 

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

 

1.  In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2.  In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3.  L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

 

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

 

1.  Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati e per quanto non diversamente stabilito nel presente capitolato:

a)  il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;

b)  il presente capitolato comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c)  tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, come elencati nell’allegata tabella E, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3 ([5]);

d)  l’elenco dei prezzi unitari;

(per cantieri obbligati al coordinamento per la sicurezza ex decreto legislativo n. 81 del 2008)

e)  il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;

(in alternativa, per cantieri non soggetti al decreto legislativo n. 81 del 2008)

e)  il piano sostitutivo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti e al punto 3.1 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 e il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente redatto nel corso dei lavori ai sensi dell’articolo 90, comma 5, dello stesso decreto;

(in ogni caso)

f)   il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;

g) il cronoprogramma di cui all’articolo 42 del regolamento generale.

2.  Per quanto non diversamente stabilito nel presente capitolato sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in parti­colare:

a)  il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b)  il regolamento generale approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, per quanto applicabile;

c)  il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modifiche e integrazioni;

d)  il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati 3.           Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a)  il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b)  le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori;

c)  le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato;

 (in caso di appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, aggiungere il seguente comma)

4.  Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall’aggiudicatario in sede di offerta. ([6])

 

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto  

 

1.  La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2.  Ai sensi dell’articolo 71, comma 3, del regolamento generale, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto con il direttore dei lavori, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.

    

Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore

 

1.  In caso di fallimento dell’appaltatore il committente si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del Codice dei contratti.

2.  Qualora l’esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del Codice dei contratti.

 

Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

 

1.  L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2.  L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

3.  Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso il committente, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata del committente. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

5.  Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata al committente; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso il committente del nuovo atto di mandato.

 

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

 

1.  Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici og­getto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenien­za e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quan­to concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato, negli elabo­rati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2.  Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

 

Art. 12 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini

 

1.  Tutti gli atti predisposti dal committente per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.

2.  Tutti gli atti predisposti dal committente per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.

3.  Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.


CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

 

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori

 

1.  L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 ([7]) giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.

2.  E’ facoltà del committente procedere in via d’urgen­za, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

3.  Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà del committente di risolvere il contratto, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

4.  L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì un originale del DURC in data non anteriore a un mese da quella del verbale di consegna; il DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

 (solo nel caso, per la particolarità dei lavori, sia prevista la consegna frazionata in più parti)

5.  Le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo e dall’articolo ___ ([8]) della parte seconda del presente capitolato, oppure in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili ([9]); in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.

 

Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori

  

1.  Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni  _____ (_____________________) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2.  Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si è tenuto conto delle ferie contrattuali.

3.  L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’ap­prontamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto del committente oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione ([10]), riferito alla sola parte funzionale delle opere.

4.  Fuori dai casi di cui agli articoli 16 e 17, il termine può essere sospeso, per le ragioni indicate dall’articolo …… ([11]) della parte seconda del presente capitolato, dopo non meno di _____ (_____________________)  giorni ([12]), a discrezione della direzione lavori, e rimanere sospeso per non più di _____ (_____________________)  giorni, con ripresa della decorrenza dei termini dopo la redazione del verbale di ripresa dei lavori; fermo restando che i termini complessivi dei due periodi lavorativi separati non devono superare il tempo utile di cui al comma 1. La sospensione dei termini di cui al presente comma, concordata contrattualmente, non costituisce sospensione ai sensi dell’articolo 133 del regolamento generale né degli articoli 24 e 25 del capitolato generale d’appalto.

(in caso di appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa che preveda, in sede di gara, l’offerta di ribasso sui tempi di esecuzione, aggiungere il seguente comma)

5.  Il termine per ultimare i lavori di cui al comma 1 è il valore posto a base di gara; il termine contrattuale vincolante è determinato applicando al termine di cui al comma 1 la riduzione percentuale in ragione dell’offerta di ribasso sullo stesso termine, presentata dall’aggiudicatario in sede di gara; il cronoprogramma dei lavori di cui al comma 2 è automaticamente adeguato di conseguenza, in ogni sua fase, mediante una riduzione proporzionale di tutti i tempi previsti. Il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19 è redatto sulla base del termine contrattuale per ultimare i lavori, ridotto ai sensi del presente comma. ([13])

 

Art. 15 - Proroghe

 

1.  L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all’articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all’articolo 14.

2.  In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 14, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

3.  La richiesta è presentata al direttore di lavori.

4.  La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del direttore dei lavori entro  10 giorni dal ricevimento della richiesta.

5.  Nei casi di cui al comma 2 qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

6.  La mancata determinazione del direttore dei lavori entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.

7.  Trova altresì applicazione l’articolo 26 del capitolato generale d’appalto.

(solo nel caso, per la particolarità dei lavori, siano previste soglie temporali intermedie)

8.  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ad eventuali proroghe parziali relative alle soglie temporali intermedie previste dal programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19; in tal caso per termine di ultimazione di cui all’articolo 14 si intende il termine intermedio previsto dal predetto articolo 19, comma 4 e il periodo di proroga è proporzionato all’importo dei lavori per l’ultimazione dei quali è concessa la proroga.

 

Art. 16 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

 

1.  Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appal­tatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore.

2.  Il verbale di sospensione deve contenere:

a)  l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

b)  l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

c)  l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

3.  Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore.

4.  Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del regolamento generale.

5.  In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale redatto dal Direttore dei Lavori.

6.  Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.

7.  Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.

8.  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

 

Art. 17 - Sospensioni ordinate dal committente

 

1.  Il committente non ha la facoltà di disporre sospensioni dei lavori. In caso di necessità deve esporre al Direttore dei lavori la motivazione per le quali ritiene sia necessario disporre una sospensione dei lavori. Spetta comunque solo al Direttore dei lavori formalizzare la sospensione dei lavori nei modi e nei termini previsti dal precedente articolo.

 

Art. 18 - Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione ([14])

 

1.  Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo _____ per mille (euro ______ e centesimi _________________ ogni mille) ([15]) dell’importo contrattuale, corrispondente a euro ___________________ . ([16])

 (per i lavori dove è prevista dal progetto l’esecuzione articolata in più parti frazionate e autonome)

     In relazione all’esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivo e dall’articolo ___ ([17]) della parte seconda del presente capitolato, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importi.

2.  La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora del committente non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 13, comma 3;

b)  nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

c)  nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

     (solo nel caso, per la particolarità dei lavori, siano previste soglie temporali intermedie)

d)  nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;

3.  La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 19.

4.  La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5.  Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

6.  L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.

7.  L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal committente a causa dei ritardi.

(per i lavori dove è previsto un premio di accelerazione)

8.  In ragione del particolare interesse del committente all’ultimazione anticipata dei lavori, qualora la predetta ultimazione finale avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, e l’esecuzione dell’appalto sia conforme alle obbligazioni assunte, all’appaltatore è riconosciuto un premio, per ogni giorno di anticipo sul termine finale, pari al ____% (_________ per cento ([18]) per cento dell’importo giornaliero della penale; il premio di accelerazione non si applica alle scadenze intermedie o alle ultimazioni parziali. ([19])

 

Art. 19 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

 

1.  Entro ___ (___________) ([20]) giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore  predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. ([21])

2.  Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dal committente, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a)  per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b)  per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi del committente;

c)  per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dal committente, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dal committente o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale del committente;

d)  per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e)  qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3.  I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dal committente e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dal committente al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

(solo nel caso, per la particolarità dei lavori, siano previste soglie temporali intermedie)

4.  Ai fini dell’applicazione delle penali di cui all’articolo 18, comma 2, lettera d), si tiene conto del rispetto delle seguenti soglie del predetto programma, considerate inderogabili, a partire dalla data di consegna dei lavori: ([22])

a)  _____________________________________________ entro giorni _______________ ;

b)  _____________________________________________ entro giorni _______________ ;

c)  _____________________________________________ entro giorni _______________ .

 (solo nel caso, per la particolarità dei lavori, sia prevista la consegna frazionata in più parti)

5.  In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità si applica l’articolo 133 del regolamento generale.

 

Art. 20 – Inderogabilità dei termini di esecuzione

 

1.  Non costituiscono motivo di differimento del­l'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

a)  il ritardo nell'installazione del cantiere e nel­l’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'ener­gia elettrica e dell'acqua;

b)  l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c)  l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effet­tuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d)  il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e)  il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;

f)   le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g)  le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;

h)  le sospensioni disposte dal committente, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i)   le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2.  Non costituiscono altresì motivo di differimento del­l'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con il committente, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto al committente medesimo le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3.  Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né per l’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

 

Art. 21 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

  

1.  L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a _____ (_______________)  ([23]) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione del committente e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti.

2.  La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

3.  Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4.  Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dal committente in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni il committente può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.


 

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

 

Art. 22 - Anticipazione

 

1.  Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.

 

Art. 23 - Pagamenti in acconto

 

1.  Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 29, 30, 31 e 32, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore

     al ____ % (_______________ per cento)  ([24]) dell’importo contrattuale.

     (oppure, in alternativa)

     a euro ____________________________ . ([25])

2.  Anche a garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta del 5,00% per cento, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3.  Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura.

4.  Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il Direttore dei lavori emette il conseguente certificato di pagamento il quale deve esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l’indicazione della data di emissione.

5.  Il committente provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

6.  Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.

7.  In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori contabilizzati nell’ultimo S.A.L. raggiungano un importo complessivo  pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al ____ % (________ per cento) ([26]) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 24. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

8.  L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

a)  all’acquisizione del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori;

b)  all’esibizione da parte dell’appaltatore delle copie dei modelli F24 per la verifica della corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, sia per quanto lo riguarda direttamente che per quanto riguarda gli eventuali  subappaltatori ai sensi degli articoli 47, commi 4, 5 e 6, e 48, commi 2 e 3, del presente Capitolato;

c)  qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista prima del pagamento successivo;

 

Art. 24 - Pagamenti a saldo

 

1.  Il conto finale dei lavori è redatto entro ____( ____________) ([27]) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2.  Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del direttore dei lavori, entro il termine perentorio di ____( ____________) ([28]) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Direttore dei lavori formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3.  La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 23, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ([29]) previa presentazione di regolare fattura fiscale.

4.  Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo 102, comma 3, del regolamento generale.

5.  Ai sensi dell’articolo 102, comma 3, del regolamento generale, la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e  alle seguenti condizioni:

a)  importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b)  la ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione; ([30])

c)  la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

6.  Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

7.  L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

8.  Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 27, comma 3.

 

 

Art. 25 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

 

1.  Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 23 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione del committente per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

2.  Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che il committente abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

3.  Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

4.  E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se il committente non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora del committente, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

 

Art. 26 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo

 

1.  Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 24, comma 3, per causa imputabile al committente, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

2.  Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

 

Art. 27 - Revisione prezzi

 

1.  Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2.  Ai sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento

(per i lavori la cui durata prevista è superiore a 2 anni)

3.  Fermo restando quanto previsto al comma 2, al contratto non si applica il prezzo chiuso di cui all’art. 133, comma 3, del Codice dei Contratti. Su ogni liquidazione dei lavori eseguiti nel terzo anno successivo alla data del presente contratto verrà riconosciuta una percentuale di incremento pari alla variazione percentuale registrata a livello nazionale dall’indice Istat relativo al costo di costruzione di un fabbricato residenziale calcolata tra la data del presente atto e la medesima data di due anni successiva, previa decurtazione di quanto eventualmente maturato ai sensi del comma 2 del presente articolo. La liquidazione di eventuali ulteriori lavori eseguiti negli anni successivi sarà soggetta al medesimo meccanismo; l’adeguamento sarà riferito alla variazione dello stesso indice tra la medesima data iniziale e quella di inizio dei successivi anni.

 

 

Art. 28 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

  

1.  E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2.  E’ ammessa la cessione dei crediti, se accettata dal committente.

 


CAPO  5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE  DEI LAVORI

 

Art. 29 - Lavori a misura

 

1.  La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effet­tuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente capitolato e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misu­razione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

2.  Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

3.  Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

4.  La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell’elenco dei prezzi unitari di cui  all’articolo 3, comma 3, del presente capitolato.

5.  Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della tabella «B», integrante il presente capitolato, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente capitolato, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

 

Art. 30 - Lavori a corpo

 

1.  Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 37 o 38, e per tali variazioni la direzione lavori, con l’assenso dell’appaltatore, possa definire un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.

2.  Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 39. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

3.  Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

4.  La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabi­lizzata la quota parte in proporzione al lavoro ese­guito.

5.  La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.

6.  Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della tabella «B», integrante il presente capitolato, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

 

Art. 31 - Lavori in economia

 

1.  La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall’articolo 153 del regolamento generale.

2.  Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della tabella «B», integrante il presente capitolato, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.

 

Art. 32 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera

 

1.  Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

(oppure, in alternativa, utilizzare i seguenti 3 commi) ([31])

1.  I manufatti relativi a ____________________________________________________  ([32]) , il cui valore è superiore alla spesa per la loro messa in opera, se forniti in cantiere e accettati dalla direzione dei lavori, sono accreditati nella contabilità delle rate di acconto di cui all’articolo 23 anche prima della loro messa in opera, per la metà del prezzo a piè d’opera, come stabilito  ______________________________________  ([33])  presente capitolato.

2.  In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’articolo 23, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

3.  I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.

 

 

 

 


CAPO 6 - CAUZIONI  E  GARANZIE

 

Art. 33 - Cauzione provvisoria

 

1.  Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generale, è richiesta una cauzione provvisoria di euro _______________ , pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta.

2.  Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento generale, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:

a)  in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del committente;

b)  mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, ([34]) in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 ([35]) allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, ([36]) in conformità all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti;

3.  La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione.

4.  Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.

5.  In caso di  raggruppamento temporaneo di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese raggruppate.

 

Art. 34 - Cauzione definitiva

 

1.  Non è prevista alcuna garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

(oppure, in alternativa)

1.  Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 101 del regolamento generale, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

2.  La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, ([37]) in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 ([38]) allegato al predetto decreto,  integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, ([39]) in conformità all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale al committente prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

3.  La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5.  Il committente può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del committente senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.

6.  La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dal committente; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.

 

Art. 35 – Riduzione delle garanzie

 

1.  Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q), del d.P.R. n. 34 del 2000. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza.

2.  In caso di  raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.

3.  In caso di  raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

4.  Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 34 del 2000.

5.  In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora:

a)  l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II;

b)  l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;

c)  l’impresa non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA. ([40])

6.  In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria. L’impresa ausiliaria deve essere in possesso del predetto requisito solo in relazione all’obbligo di cui all’articolo 4 del d.P.R. n. 34 del 2000.  ([41])

 

Art. 36 - Obblighi assicurativi a carico dell’impresa

 

1.  Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 103, del regolamento generale, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne il committente da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2.  La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ([42]) e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione ([43]) per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte del committente secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004. ([44])

3.  La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dal committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks»  (C.A.R.) e deve:

a)  prevedere una somma assicurata non inferiore a:               euro _______________ ([45]) , di cui: ([46])

partita 1)   per le opere oggetto del contratto:                     euro _______________ ,

partita 2)   per le opere preesistenti:                                  euro _______________ ,

partita 3)   per demolizioni e sgomberi:                              euro _______________ .

b)  essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.

4.  La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro _______________ . ([47])

5.  Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

a)  in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili al committente;

     (opzione possibile anche se sconsigliata vivamente) ([48])

a)  in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, il committente riconosce i seguenti scoperti e le seguenti franchigie, per le quali l’indennizzo resta comunque a carico dell’appaltatore e può essere recuperato avvalendosi della garanzia fideiussoria o di ogni altro credito vantato dall’appaltatore medesimo nei confronti del committente:

partita 1)   scoperto ___ %, minimo euro __________ massimo euro _________ franchigia euro __________ ,

partita 2)   scoperto ___ %, minimo euro __________ massimo euro _________ franchigia euro __________ ,

partita 3)   scoperto ___ %, minimo euro __________ massimo euro _________ franchigia euro __________ .

(in ogni caso)

b)  in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili al committente. ([49])

6.  Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall’articolo 108, comma 1, del regolamento generale, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

 (solo per i lavori per i quali sia previsto un periodo di garanzia, aggiungere il seguente comma)

7.  Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, secondo periodo, del regolamento generale le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese sono estese fino a ….. (…………………..) ([50]) mesi dopo la data dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ([51]); a tale scopo:

a)  l’estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata al d.m. n. 123 del 2004; ([52])

b)  l’assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell’appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d’appalto;

c)  restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.

 

 


CAPO  7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

 

Art. 37 - Variazione dei lavori

 

1.  Il committente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insin­dacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’im­presa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle pre­scrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d’appalto, dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del regolamento generale e dall'articolo 132 del Codice dei contratti.

2.  Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrat­tuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori o del committente

3.  Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’o­pera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contrat­to, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

4.  Sono ammesse, nell’esclusivo interesse del committente, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 20 per cento dell’importo originario del contratto.

5.  Salvo i casi di cui al comma 4, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

(per cantieri obbligati al coordinamento per la sicurezza ex decreto legislativo n. 81 del 2008)

6.  La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 42 con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 43, nonché l’adeguamento dei piani operativi di cui al medesimo articolo 43.

(in alternativa, per cantieri non soggetti al decreto legislativo n. 81 del 2008)

6.  La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal direttore dei lavori o dal R.U.P., l’adeguamento del piano sostitutivo di sicurezza, oppure la redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti, all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 90, comma 5, del citato Decreto n. 81 del 2008.

 

 

Art. 38 – Varianti per errori od omissioni progettuali

 

1.  Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, il committente può procedere alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.

2.  In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario

3.  Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dal committente; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati  progettuali.

4.  Trova applicazione l’articolo 37, comma 6.

 

 

Art. 39 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

 

1.  Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4.

2.  Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 136 del regolamento generale.

 


CAPO  8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

 

Art. 40 - Norme di sicurezza generali

 

1.  I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di perma­nente sicurezza e igiene.

2.  L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3.  L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4.  L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavo­ri qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabi­lito nel presente articolo.

 

Art. 41 - Sicurezza sul luogo di lavoro

 

1.  L'appaltatore è obbligato a fornire al committente, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2.  L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008, al’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere

 

Art. 42 – Piano di sicurezza _______________________ ([53])

 

(per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90, comma 3, decreto n. 81 del 2008)

1.  E’ fatto obbligo all’appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all’articolo 131, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti, e al punto 3.1 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

2.  L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008. Qualora prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto) si verifichi la presenza di pluralità di imprese per cui si renda obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, trova applicazione l’articolo 43.

(in alternativa, per cantieri di entità e tipologia previsti dall' art. 90, comma 3, decreto n. 81 del 2008)

1.  L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 10 del Decreto n. 81 del 2008.

2.  L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 43.

 

 

Art. 43 – Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

 

(per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90, comma 3, decreto n. 81 del 2008)

1.  L’appaltatore può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza. 

2.  Alle modifiche e integrazioni di cui al comma 1 si applica la medesima disciplina dell’articolo 42.

(in alternativa, per cantieri di entità e tipologia previsti dall' art. 90, comma 3, decreto n. 81 del 2008)

1.  L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

a)  per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b)  per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza..

3.  Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

a)  nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;

b)  nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

4.  Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

5.  Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

 

Art. 44 – Piano operativo di sicurezza

 

1.  L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2.  Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza  redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 46, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.

(per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90, comma 3, decreto n. 81 del 2008)

3.  Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui all'articolo 42, previsto dall'articolo 131, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008.

(in alternativa, per cantieri di entità e tipologia previsti dall' art. 90, comma 3, decreto n. 81 del 2008)

3.  Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 42.

 

Art. 45 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

 

1.  L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2.  I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

3.  L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di  raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4.  Il piano di sicurezza _________________ ([54]) ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5.  Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

 


CAPO  9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

 

Art. 46 - Subappalto

 

1.  Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 4 del presente capitolato

2.  L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa informazione al committente ed alle condizioni eventualmente previste dal bando di gara e alla verifica fatta dall’appaltatore in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti e alla sussistenza, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, l’appaltatore deve produrre al committente la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al d.P.R. n. 252 del 1998 ([55]); resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R..

 

Art. 47 – Responsabilità in materia di subappalto

 

1.  L'appaltatore resta in ogni caso responsa­bile nei confronti del committente per l'esecuzione  delle opere oggetto di subappalto, sollevando il committente medesimo da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori sub­appaltati.

2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3.  Il subappalto non comunicato preventivamente al committente non è ammissibile.

4.  Ai sensi dell’articolo 35, commi da 28 a 30, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

5.  La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui al comma 4 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest’ultimo della predetta documentazione.

6.  Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 4 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

 

Art. 48 – Pagamento dei subappaltatori

 

1.  Il committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere allo stesso committente, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

2.  I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore.

3.  Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, il committente può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provveda.

4.  La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore.

5.  Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

 


CAPO  10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

 

Art. 49 - Accordo bonario e transazione

 

1.  Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il direttore dei lavori deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.

2. Il Direttore dei Lavori provvede a nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 240, commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, Il direttore dei lavori qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.

3.  La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore e al committente entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’appaltatore e il committente devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.

4.  Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

 

Art. 50 - Definizione delle controversie

 

1.     Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 49 e l’appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 2.

2.     Qualunque contestazione sorta tra le parti, e non composta amichevolmente, dovrà essere risolta con giudizio arbitrale.

3.     Del giudizio verrà incaricato un collegio arbitrale, costituito, a richiesta di una delle parti, con domanda inoltrata con lettera raccomandata.

4.     Il collegio sarà composto di tre arbitri dei quali due nominati dalle parti, uno per ciascuna.

5.     Il terzo arbitro, che avrà funzioni di Presidente, verrà nominato di comune accordo dai primi due entro 10 giorni dalla loro nomina ed in caso di mancato accordo dal Presidente del Tribunale di _________.

6.     Nel caso che una delle parti contraenti non provvedesse alla nomina del proprio arbitro, entro il termine di 20 giorni dalla richiesta dell'altra parte, vi provvederà, su istanza della parte interessata, il Presidente del Tribunale di ___________, a norma dell'art.810 C.P.C..

7.     Il collegio arbitrale emetterà giudizio inappellabile senza formalità di procedura e secondo equità, quale amichevole compositore. In ogni caso il Collegio arbitrale giudicherà anche in merito all'entità ed all'accollo delle spese di giudizio.

(oppure, in alternativa)

     La  definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta alla Camera arbitrale presso la Camera di Commercio del luogo ove vengono eseguiti i lavori, se costituita.

(oppure, in alternativa)

     La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di _______________ ed è esclusa la competenza arbitrale.

 

Art. 51 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

 

1.  L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a)  nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli ac­cordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b)  i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura in­dustriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c)  è responsabile in rapporto al committente dell’osservanza delle norme anzi­dette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del committente;

d)  è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2.  In caso di inottemperanza, accertata dal committente o a esso segnalata da un ente preposto, il committente medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del …… ([56]) per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospen­sione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultima­ti, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiu­ti.

3.  Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, il committente può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

4.  In ogni momento il Direttore dei Lavori può richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono può altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

5.  Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

6. La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

 (in alternativa - consigliabile)

6.  In deroga esplicita all’articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 123, gli obblighi di cui al comma 5 sono contrattualmente imposti e vincolanti a prescindere dal numero dei dipendenti dell’appaltatore e dal numero dei soggetti presenti in cantiere.

(in ogni caso)

7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

 

 

Art. 52 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

 

1.  Il committente ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a)  l’appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575;

b)  inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

c)  manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d)  inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e)  sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f)   rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g)  subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h)  non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i)   mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e 43 del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;

l)   azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008.

2.  Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti in base ai quali ha ricevuto l’affidamento per l'esecuzione dei lavori.

3.  Nei casi di risoluzione del contratto o di ese­cuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dal committente è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

4.  In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dal committente si fa luogo, in contrad­dittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in  mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrez­zature dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione del committente per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5.  Il contratto è risolto qualora l'appaltatore sia fallito.

6.  Il contratto può essere dal committente è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.

7.  Nei casi di risoluzione del contratto e di ese­cuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento del­l'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione del committente, nel seguente modo:

a)  ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, l’importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b)  ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1)  l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2)  l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;    

3)  l’eventuale maggiore onere per il committente per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.


 

 

CAPO  11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

 

Art. 53 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

 

1.  Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ulti­mazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

2.  In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3.  L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi prece­denti.

4.  Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decor­re il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione ([57]) da parte del committente,  da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.

 

Art. 54 - Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione

 

1.  Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori. ([58])

2.  Durante l’esecuzione dei lavori il committente può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.

 

Art. 55 - Presa in consegna dei lavori ultimati

 

1.  Il committente si riserva di prendere in consegna par­zialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.

2.  Qualora il committente si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

3.  L’appaltatore può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possi­bili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4.  La presa di possesso da parte del committente avviene nel termine perentorio fissato dallo stesso per mezzo del direttore dei lavori, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di un suo rifiuto a presenziare.

5.  Qualora il committente non si trovi nella condi­zione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.

 


CAPO 12 - NORME FINALI        

 

Art. 56 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

 

1.  Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obbli­ghi che seguono.

a)  la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impar­titi per quanto di competenza, dal direttore dei lavo­ri, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effet­ti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particola­ri che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’e­secuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

b)  i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezio­nati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del can­tiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorpora­te o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

c)  l’assunzione in proprio, tenendone indenne il committente, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;

d)  l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impie­garsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

e)  le respon­sabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.

f)   il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione ([59]), della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da ese­guire;

g)  il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secon­do le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di con­tratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appalta­tore fossero apportati ai materiali e manufatti sud­detti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

h)  la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecu­zione dei lavori che il committente intenderà ese­guire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dal committente, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

i)     la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso  allo stesso, compreso lo sgombero dei mate­riali di rifiuto lasciati da altre ditte;

l)     le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forni­ture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavo­ri per conto del committente, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

m) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

n)  la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;

o)  la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di idonei spazi ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;

p)  la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del di­rettore dei lavori i disegni e le tavole per gli oppor­tuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

q)  la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

r)       l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a ri­chiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adotta­to ogni provvedimento necessario ad evitare deteriora­menti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conse­guenti al mancato   od insufficiente rispetto della presente norma;

s)  l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati il committente, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

2.  L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dal committente e più precisamente:

      Consorzio __________________________________

     roggia _____________________________________

     privati _____________________________________

     Provincia di _________________________________

     gestori di servizi a rete ­­­­­­­­­­­________________________

     □ _______________________________________________

     coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione e interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

 

Art. 57 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

 

1.  L'appaltatore è obbligato:

a)  ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

b)  a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

c)  a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d)  a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

2.  L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

3.  L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

 

Art. 58 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione ([60])

 

1.  I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà del committente. ([61])

2.  In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in _______________  ([62]), a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

(in alternativa)

2.  In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni sono ceduti all’appaltatore

     - al prezzo convenzionalmente stabilito in euro _______________  ([63]) ; tale prezzo sarà dedotto dall’importo netto dei lavori in sede di contabilità.

     (in sub-alternativa)

     - che per tale cessione non dovrà corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali è già stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali.

3.  In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in _______________  ([64]), a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.

(in alternativa)

3.  In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni sono ceduti all’appaltatore

     - al prezzo convenzionalmente stabilito in euro _______________  ([65]) ; tale prezzo sarà dedotto dall’importo netto dei lavori in sede di contabilità.

     (in sub-alternativa)

     - che per tale cessione non dovrà corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali è già stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali.

(in ogni caso)

4.  Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5.  E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 59.

 

Art. 59 – Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.

 

1.  Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato. L’appaltatore è tenuto a uniformarsi alle disposizioni previste dal permesso di costruire o dalla D.I.A. in tema di gestione delle terre e rocce da scavo.

 

Art. 60 – Custodia del cantiere

 

1.  E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà del committente e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte del committente.

 


Art. 61 – Cartello di cantiere

 

1.  L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero ___ ([66]) esemplar_ del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL,  curandone i necessari aggiornamenti periodici.

2.  Il cartello di cantiere è fornito in conformità al modello di cui alla allegata tabella «F».

 

Art. 62 – Spese contrattuali, imposte, tasse

 

1.  Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a)  le spese contrattuali;

b)  le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c)  le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d)  le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla eventuale registrazione del contratto.

2.  Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le eventuali spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro ([67]), dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. ([68])

3.  Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto.

4.  A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, diret­tamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'ap­palto.

5.  Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

PARTE SECONDA

PRESCRIZIONI TECNICHE

 

(omissis)

 

Anche ai sensi dell’articolo 45, comma 3, lettera b), del regolamento generale, questa parte deve contenere le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la documentazione da presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio nonché le modalità di approvazione da parte del direttore dei lavori, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.

Nel caso di interventi complessi il capitolato contiene l’obbligo per l’aggiudicatario di redigere un documento (piano di qualità di costruzione e di installazione), da sottoporre alla approvazione della direzione dei lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d’opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. A tal fine il capitolato deve suddividere tutte le lavorazioni previste in tre classi di importanza: critica, importante, comune.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ALLEGATI

 


TABELLA «A»

CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI

E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articoli 4 e 46, comma 1) ([69])

 

 

n.

Lavori di

Categoria ex allegato A

d.P.R. n. 34 del 2000

euro 

([70])

Incidenza % manodopera

Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del capitolato, i seguenti lavori sono subappaltabili nella misura massima del 30%.

1

 

Prevalente

O__

 

([71])

 

Ai sensi dell’art. 4, comma 3, del capitolato, i seguenti lavori costituiscono strutture, impianti e opere speciali di cui all’art. 37, comma 11, del Codice dei contratti e all’art. 72, comma 4, regolamento generale, di importo superiore al 15% dell’importo totale dei lavori, possono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria, direttamente o in capo ad un’impresa mandante. NON possono essere subappaltati. ([72])

2

 

Scorporabile

OS__

 

 

3

 

Scorporabile

OS__

 

 

 

Ai sensi dell’art. 4, commi 4 e 5, ([73]) del capitolato, i seguenti lavori, di importo superiore al 10% del totale oppure a euro 150.000:

- appartengono a categori_ general_ divers_ da quella prevalente (comma 4);  ([74])

- costituiscono strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 72, comma 4, regolamento generale, di importo NON superiore al 15% dell’importo totale dei lavori (comma 5); ([75])

possono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria, direttamente o in capo ad un’impresa mandante, oppure indicati obbligatoriamente in sede di gara da subappaltare e affidati ad un’impresa subappaltatrice; in ogni caso l’esecutore (impresa singola, mandante o subappaltatrice) deve essere in possesso dei relativi requisiti.

4

 

Scorporabile e

subappaltabile

O__

 

 

5

 

Scorporabile e

subappaltabile

O__

 

 

 

Ai sensi dell’articolo 4, comma 6, ([76]), del capitolato, i seguenti lavori, di importo superiore al 10% del totale oppure a euro 150.000, appartengono a categori_ specializzat_ (serie «OS»), diverse dalle strutture, impianti ed opere speciali di cui all’articolo 72, comma 4, del regolamento generale. Essi possono essere subappaltati anche per intero o assunti ad un’impresa mandante, oppure eseguiti dall’appaltatore anche se quest’ultimo non sia in possesso dei relativi requisiti. ([77])

6

 

Scorporabile e

subappaltabile

OS__

 

 

7

 

Scorporabile e

subappaltabile

OS__

 

 

 

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI ([78])

 

 

 

Lavorazioni NON scorporabili ma solo subappaltabili (ai fini della qualificazione dei concorrenti gli importi di questi lavori è ricompreso nell’importo dei lavori della categoria prevalente di cui al numero 1 della presente tabella)

Ai sensi dell’articolo 4, comma 7 ([79]), del capitolato, i seguenti lavori, di importo inferiore al 10% dei lavori e ad euro 150.000 possono essere eseguiti dall’appaltatore o essere subappaltati anche per intero ad imprese in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 del d.P.R. n. 34 del 2000.

8

 

subappaltabile

O__

 

 

9

 

subappaltabile

O__

 

 

10

 

subappaltabile

O__

 

 

11

 

subappaltabile

O__

 

 

 


 

 


TABELLA «B»

GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI

ai fini della contabilità e delle varianti in corso d’opera - articolo 5

 

n.

Descrizione dei gruppi (e sottogruppi) di lavori omogenee

In euro

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

4a

 

(*)

(*)

 

 

4b

 

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

 

11a

 

 

 

 

 

11b

 

 

 

 

 

11c

 

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

 

14a

 

 

 

 

 

15b

 

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

17

 

 

 

Parte 1 - Totale lavori  A MISURA (articolo 29)

 

 

18

 

 

 

19

 

 

 

20

 

 

 

Parte 2 - Totale lavori IN ECONOMIA  (articolo 31)

 

 

a)

Totale importo esecuzione lavori (base d’asta) (parti 1 + 2)

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

Parte 1- Totale oneri per la sicurezza A MISURA (articolo 29)

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

Parte 2 - Totale oneri per la sicurezza A CORPO (articolo 30)

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

Parte 3 - Totale oneri per la sicurezza IN ECONOMIA  (articolo 31)

 

 

b)

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (parti 1 + 2 + 3)

 

 

 

TOTALE DA APPALTARE (somma di a + b) ([80])

 

 

 

 

(*)        La suddivisione in sottocategorie di alcune parti di lavorazioni è facoltativa.


 

 


TABELLA «C»

ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI

 

 

Elemento di costo

 

importo

incidenza

%

1)

Manodopera

euro

 

 

%

2)

Materiale

euro

 

 

%

3)

Trasporti (ql/Km)

euro

 

 

%

4)

Noleggi

euro

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

euro

 

100

%

 

 

 

 

 

 

 

 squadra tipo:

 

 

 

 

 

Operai specializzati

n.

 

 

 

 

Operai qualificati

n.

 

 

 

 

Manovali specializzati

n.

 

 

 

 

 


TABELLA «D»

RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO

 

 

 

euro

1.a

Importo per l’esecuzione delle lavorazioni (base d’asta)

 

1.b

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza

 

1

Importo della procedura d’affidamento (1.a + 1.b)

 

2.a

Ribasso offerto in percentuale (solo su 1.a)

%

2.b

Offerta risultante in cifra assoluta (1.a - 1.a x 2.a / 100)

 

3

Importo del contratto (2.b + 1.b)

 

 

 

 

 

 

4.a

Importo assicurazione C.A.R. articolo 36, comma 3, lettera a)

 

4.b

di cui:  per le opere (articolo 36, comma 3, lettera a), partita 1)

 

4.c

          per le preesistenze (articolo 36, comma 3, lettera a), partita 2)

 

4.d

          per demolizioni e sgomberi (art. 36, comma 3, lettera a), partita 3)

 

4.e

Importo assicurazione R.C.T. articolo 36, comma 4, lettera a)

 

5

Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 36, comma 7

mesi

 

6

Importo minimo netto stato d’avanzamento, articolo 23, comma 2

 

7

Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 23, comma 8

 

8

Tempo utile per l’esecuzione dei lavori, articolo 14

giorni

 

9.a

Penale giornaliera per il ritardo, articolo 18

 

o/oo

 

9.b

Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo

 

o/oo

 

……

……………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 


TABELLA «E»

ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO

(articolo 7, comma 1, lettera c))

 

tavola

denominazione

note

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


TABELLA «F»

CARTELLO DI CANTIERE (articolo 61)

 

 

Committente: ___________________________________

 

 

 

 

LAVORI  DI

 

 

Progetto esecutivo approvato con ___________ del__ ______________ n. ____ del _________

 

Progetto esecutivo:

        

Direzione dei lavori:

        

Progetto esecutivo e direzione lavori opere in c.a.

 

Progetto esecutivo e direzione lavori impianti

 

 

 

 

Coordinatore per la progettazione:

 

Coordinatore per l’esecuzione:

 

 

 

Durata stimata in uomini x giorni:

 

Notifica preliminare in data:

 

Responsabile unico dell’intervento:

 

 

IMPORTO DEL PROGETTO:

 

euro  _______________

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA:

euro  _______________

ONERI PER LA SICUREZZA:

euro  _______________

IMPORTO DEL CONTRATTO:

euro  _______________

 

Impresa esecutrice:

 

con sede

 

Qualificata per i lavori delle categorie:

_____, classifica _______

 

_____, classifica _______

 

_____, classifica _______

direttore tecnico del cantiere: _______________________________________________

 

inizio dei lavori ___________________ con fine lavori prevista per il ____________________

prorogato il ______________________ con fine lavori prevista per il ___________________

 

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso l’ufficio _____________

telefono: __________ fax: __________ http: // www . ________.it     E-mail: _____ @______________

 

 


 



[1]     Indicare, a seconda dei casi, «delle strutture e relativi calcoli, degli impianti tecnologici e relativi calcoli, delle relazioni geologiche», o altre indicazioni essenziali.

[2]     Indicare se si tratta di categoria di opere generali (serie OG) o specializzata (serie OS), completando con le parole «generali» oppure «specializzate» e con il relativo acronimo.

[3]     Sopprimere le parole «Fatto salvo quanto specificato al comma 8,» qualora non siano previsti impianti ex D.M. 37/2008 e riordinare la numerazione dei commi da 5 a 8 qualora per lo specifico lavoro non si verifichino una o più ipotesi tra quelle descritte.

[4]     Sopprimere le parole «Fatto salvo quanto specificato al comma 8,» e riordinare la numerazione del comma qualora per lo specifico lavoro non si verifichi la relativa circostanza.

[5]     Integrare o semplificare in funzione dello specifico intervento.

[6]     In caso di appalto con il criterio dell’offerta di prezzo o comunque senza offerta tecnica, sopprimere l’intero comma 4.

[7]     Ai sensi dell’articolo 129, comma 2, del regolamento generale.

[8]     Cancellare qualora non ricorra la fattispecie. Diversamente descrivere nella parte seconda (tecnica) del capitolato speciale le singole parti autonome dell’intervento soggette a termini di esecuzione diversi.

[9]     Articolo 130, comma 6, regolamento generale.

[10]    Cancellare le parole «o certificato di regolare esecuzione», per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro o per i quali sia già stato determinato di ricorrere al collaudo, ancorché facoltativo.

[11]    Cancellare qualora non ricorra la fattispecie. Diversamente descrivere nella parte seconda (tecnica) del capitolato speciale le singole parti autonome dell’intervento soggette a termini di esecuzione diversi per l’esecuzione delle quali è necessaria sotto il profilo tecnico una sospensione intermedia (es. formazione tappetino d’usura dopo almeno una stagione rispetto alla struttura di sottofondo, oppure posa in opera di condotte in campagna da interrompere per la prevista stagione irrigua ecc.).

[12]    Adeguare la circostanza al caso specifico, in coerenza con il cronoprogramma. Ad esempio quando di tratti di lavori che oggettivamente si svolgono in tempi diversi con soluzione di continuità (es. intervento su edificio sportivo separato da una sospensione coincidente con un previsto periodo di manifestazioni ecc.).

[13]    In caso di appalto con il criterio dell’offerta di prezzo o comunque senza offerta di ribasso sul tempo di esecuzione, sopprimere l’intero comma 5.

[14]    Qualora non vi sia apprezzabile interesse, da parte del committente, ad una ultimazione anticipata del lavoro, cancellare le parole «Premio di accelerazione» nonché il comma 8 dell’articolo.

[15]    Ai sensi dell’articolo 117, comma 3, del regolamento generale di attuazione, la penale deve essere fissata nella misura proporzionale compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’importo netto del contratto.

[16]    Indicare, dopo l’aggiudicazione, l’importo in cifra assoluta, sulla base dell’aliquota stabilita.

[17]    Cancellare qualora non ricorra la fattispecie. Diversamente descrivere nella parte tecnica del capitolato speciale le singole parti autonome dell’intervento soggette a termini di esecuzione diversi.

[18]    In attesa di chiarimenti sul punto si suggerisce un’aliquota tra il 10% e il 50% dell’importo della penale.

[19]    Cancellare il comma se non ricorre la fattispecie.

[20]    Non esiste un termine vincolante, si consiglia un termine di 30 giorni.

[21]    Articolo 45, comma 10, del regolamento generale.

[22]    Indicare, a seconda del caso, le sequenze «ultimazione della parte relativa a …», o «raggiungimento del …. % della parte relativa a … », o «esecuzione di almeno il … %, in termini economici, dei lavori contrattuali», o altra definizione ritenuta utile.

[23]    Indicare un termine congruo la cui violazione comporti la risoluzione del contratto quale violazione di clausola essenziale.

[24]    In genere fissare una percentuale in relazione all’importo complessivo dei lavori e al tempo contrattuale di ultimazione; in genere utilizzare una percentuale tra il 20 e il 25 per cento dei lavori; aumentabile per importi e tempi di esecuzione modesti, riducibile per importi e tempi rilevanti.

[25]    In genere fissare un importo in relazione alla percentuale di cui alla nota precedente.

[26]    Fissare una percentuale tra il 5% e il 20%.

[27]    Termine non stabilito da norme regolamentari; si consiglia un termine non superiore a 15/45 giorni, a seconda della complessità e della consistenza del medesimo conto finale.

[28]    Non più di 30 giorni ai sensi dell’articolo 174 del regolamento generale. Si consiglia un termine più breve (es. 15 giorni).

[29]    Cancellare le parole «o del certificato di regolare esecuzione», per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro o per i quali sia già stato determinato di ricorrere al collaudo, ancorché facoltativo.

[30]    Cancellare le parole «o del certificato di regolare esecuzione», per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro o per i quali sia già stato determinato di ricorrere al collaudo, ancorché facoltativo.

[31]    Opzioni alternative ai sensi dell’articolo 28 del capitolato generale d’appalto.

[32]    Opzioni alternative ai sensi dell’articolo 28 del capitolato generale d’appalto.

[33]    Se ricorre la fattispecie completare con le parole «all’articolo XY del …», oppure con le parole «ai numeri X, Y e Z, dell’elenco prezzi allegato al …», oppure con le parole «per la quota “fornitura” nelle analisi dei prezzi riportati ai numeri X, Y e Z, dell’elenco prezzi allegato al …»o altro atto di determinazione preventiva dei prezzi a piè d’opera dei manufatti.

[34]    Dopo l’adozione dei nuovi schemi tipo di cui all’articolo 252, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, sostituire i riferimenti al d.m. n. 123 del 2004 con i riferimenti al nuovo decreto ministeriale.

[35]    Dopo l’adozione dei nuovi schemi tipo di cui all’articolo 252, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, sostituire i riferimenti al d.m. n. 123 del 2004 con i riferimenti al nuovo decreto ministeriale.

[36]    Ai sensi dell’articolo 75, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006; dopo l’adozione dei nuovi schemi tipo di cui all’articolo 252, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, sopprimere le parole «, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia al all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile» .

[37]    Dopo l’adozione dei nuovi schemi tipo di cui all’articolo 252, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, sostituire i riferimenti al d.m. n. 123 del 2004 con i riferimenti al nuovo decreto ministeriale.

[38]    Dopo l’adozione dei nuovi schemi tipo di cui all’articolo 252, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, sostituire i riferimenti al d.m. n. 123 del 2004 con i riferimenti al nuovo decreto ministeriale.

[39]    Ai sensi dell’articolo 75, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006; dopo l’adozione dei nuovi schemi tipo di cui all’articolo 252, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, sopprimere le parole «, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia al all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile» .

[40]    Sopprimere l’intera lettera c) qualora si tratti di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro.

[41]    Sopprimere le parole «L’impresa ausiliaria deve essere in possesso del predetto requisito solo in relazione all’obbligo di cui all’articolo 4 del d.P.R. n. 34 del 2000» in caso di appalti di importo inferiore a 516.457 euro.

[42]    Cancellare le parole «o del certificato di regolare esecuzione», per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro o per i quali sia già stato determinato di ricorrere al collaudo, ancorché facoltativo.

[43]    Cancellare le parole «o del certificato di regolare esecuzione», per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro o per i quali sia già stato determinato di ricorrere al collaudo, ancorché facoltativo.

[44]    Dopo l’adozione dei nuovi schemi tipo di cui all’articolo 252, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, sostituire i riferimenti al d.m. n. 123 del 2004 con i riferimenti al nuovo decreto ministeriale.

[45]    Importo da indicare nel bando di gara: deve essere la somma degli importi delle partite indicate nel seguito.

[46]    Gli importi sono da prevedere in relazione ai rischi, all’entità del lavoro, alla sua complessità ecc.; in genere per la “partita 1” deve avvicinarsi all’importo dei lavori.

[47]    Importo pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere di cui al comma 3, lettera a), con un minimo di 500 mila euro e un massimo di 5 milioni di euro.

[48]    Qualora il committente si avvalga della facoltà di riconoscere gli scoperti o le franchigie deve evidenziare la circostanza nel bando di gara. Peraltro non si vede una immediata utilità nella scelta di questa opzione.

[49]    Anche per questa copertura assicurativa sono ammessi scoperti o franchigie ma tale circostanza è irrilevante per il committente in quanto l’importo deve essere liquidato per intero dall’assicurazione la quale avrà diritto alla ripetizione sull’appaltatore dell’importo della franchigia o dello scoperto.

[50]    Completare con l’indicazione del periodo di manutenzione, che non può essere superiore a 24 mesi.

[51]    Cancellare le parole «o del certificato di regolare esecuzione», per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro o per i quali sia già stato determinato di ricorrere al collaudo, ancorché facoltativo.

[52]    Dopo l’adozione dei nuovi schemi tipo di cui all’articolo 252, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, sostituire i riferimenti al d.m. n. 123 del 2004 con i riferimenti al nuovo decreto ministeriale.

[53]    Per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, completare con la parola «sostitutivo» ; per cantieri rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 3, comma 3, decreto legislativo n. 494 del 1996, completare con le parole «e di coordinamento».

[54]    Completare con le parole «e di coordinamento», oppure «sostitutivo», a seconda del caso.

[55]    In caso di appalti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro cancellare le parole da «a tale scopo …», fino a «… del 1998».

[56]    Si suggerisce una percentuale massima del 20%.

[57]    Cancellare le parole «o del certificato di regolare esecuzione», per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro o per i quali sia già stato determinato di ricorrere al collaudo, ancorché facoltativo.

[58]    Cancellare l’ultimo periodo se sia già stato deciso di ricorrere al certificato di collaudo.

[59]    Cancellare le parole «o del certificato di regolare esecuzione», per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro o per i quali sia già stato determinato di ricorrere al collaudo, ancorché facoltativo.

[60]    Cancellare la parte che non interessa qualora non siano previsti scavi o demolizioni.

[61]    Principio inderogabile. Le fattispecie di cui ai commi 2 e 3 possono essere ulteriormente distinte, nel senso che alcuni materiali di scavo potrebbero essere mantenuti nella disponibilità del committente (es. terreno di coltivo per la formazione di giardini) ed altri ceduti convenzionalmente all’appaltatore (es. ghiaia). Lo stesso dicasi per le demolizioni, distinguibili tra quelle riutilizzabili e quelle che non rivestono alcun interesse diretto per il committente.

[62]    Completare con le parole «in sito», oppure «nel cantiere» o con l’indicazione precisa del luogo o dei luoghi destinati allo stoccaggio del materiale di scavo.

[63]    Completare con quanto determinato in sede di progetto, con un prezzo complessivo convenzionale, con un prezzo unitario, con il rinvio ad un elenco dei prezzi dei materiali di scavo allegato al capitolato speciale d’appalto.

[64]    Completare con le parole «in sito», oppure «nel cantiere» o con l’indicazione precisa del luogo o dei luoghi destinati allo stoccaggio del materiale di scavo.

[65]    Completare con quanto determinato in sede di progetto, con un prezzo complessivo convenzionale, con un prezzo unitario, con il rinvio ad un elenco dei prezzi dei materiali di scavo allegato al capitolato speciale d’appalto.

[66]    Completare col numero degli esemplari del cartello; in genere 1; in caso di lavori puntuali di notevole entità e che si affacciano su più spazi pubblici, sono consigliati 2 esemplari; in caso di lavori lineari o a rete è consigliato 1 esemplare per ogni tronco autonomo; per tronchi di lunghezza notevole, un esemplare ogni 500 metri.

[67]    Articolo 112, comma 2, del regolamento generale.

[68]    Cancellare le parole «o del certificato di regolare esecuzione», per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro o per i quali sia già stato determinato di ricorrere al collaudo, ancorché facoltativo.

[69]    Nel caso di lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, cancellare le righe 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e le relative descrizioni. Negli altri casi adeguare la tabella in base allo specifico lavoro in appalto in relazione alle categorie scorporabili che siano individuabili.

[70]    In questa colonna indicare l'importo dei lavori della categoria prevalente (primo rigo) e l’importo dei lavori delle categorie scorporabili (righi successivi).

[71]    Necessaria per la compilazione delle schede da trasmettere all’Osservatorio dei lavori pubblici.

[72]    Cancellare la sezione qualora nel lavoro non sia prevista la relativa fattispecie (prevista all’articolo 4, caso 2).

[73]    Cancellare o adattare la sezione a seconda della o delle fattispecie che si verificano nel lavoro.

[74]    Cancellare o adattare la sezione a seconda della o delle fattispecie che si verificano nel lavoro.

[75]    Cancellare o adattare la sezione a seconda della o delle fattispecie che si verificano nel lavoro.

[76]    Cancellare o adattare la sezione a seconda della o delle fattispecie che si verificano nel lavoro.

[77]    Cancellare o adattare la sezione a seconda della o delle fattispecie che si verificano nel lavoro.

[78]    L'importo deve corrispondere all'importo totale dei lavori da appaltare.

[79]    Cancellare o adattare la sezione a seconda della o delle fattispecie che si verificano nel lavoro.

[80]    L'importo deve corrispondere all'importo totale dei lavori da appaltare.