FINANZIARIA 2002 -
ASPETTI FISCALI
Il disegno di legge Finanziaria 2002, approvato il 27
settembre dal Consiglio dei Ministri, contiene molte disposizioni di interesse
per il sistema delle imprese.
Per la parte fiscale, si riportano le prime sintetiche
osservazioni sul contenuto del disegno di legge.
Rivalutazione beni d'impresa
La rivalutazione dei beni aziendali, introdotta dal
collegato fiscale alla finanziaria 2000, è prorogata di un anno. Sarà quindi
possibile rivalutare i beni risultanti dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2000
nel bilancio dell'anno successivo.
Si ricorda che la rivalutazione facoltativa dei beni
aziendali consente ai titolari di reddito d'impresa di rivalutare i beni
(immobilizzazioni materiali ed immateriali) e le partecipazioni in società
controllate o collegate con il pagamento di un'imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi e dell'Irap, con aliquota del 19% sui beni ammortizzabili e
del 15% sui beni non ammortizzabili.
A differenza di quanto previsto nel provvedimento originario
sulla rivalutazione, il disegno di legge stabilisce che il maggior valore
rivalutato si considera fiscalmente riconosciuto solo dal secondo esercizio
successivo alla rivalutazione.
Rivalutazione delle aree edificabili e delle
partecipazioni
Il disegno di legge introduce la possibilità di rivalutare
le aree edificabili possedute al 1 gennaio 2002.
In luogo del costo d'acquisto, ai fini del calcolo delle
plusvalenze e minusvalenze (art. 81 del Tuir) potrà essere assunto il valore
determinato sulla base di una perizia giurata, dietro pagamento di un'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi del 4%. Il nuovo valore costituirà valore
normale di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, di registro,
ipotecaria e catastale.
La rivalutazione è estesa anche alle partecipazioni non
negoziate nei mercati regolamentati, possedute al 1 gennaio 2002.
Diventa cioè possibile calcolare le plusvalenze di cui
all'art. 81 del Tuir (cioè quelle realizzate al di fuori dell'esercizio
d'impresa) non in base al costo d'acquisto, ma in base al valore di patrimonio
netto al 1 gennaio 2002, determinato sulla base di una perizia giurata.
A questo fine, occorre versare un'imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi, pari al 4% del valore per le partecipazioni qualificate e
al 2% per quelle non qualificate.
La rideterminazione del valore d'acquisto non consente,
tuttavia, il realizzo di minusvalenze da utilizzare in riduzione delle
plusvalenze.
Ristrutturazioni edilizie
Sono prorogate le agevolazioni per le ristrutturazioni
edilizie, consistenti nella detrazione del 36% per le spese sostenute; del
beneficio si potrà godere fino al 30 giugno 2002.
L'agevolazione è stata estesa agli interventi di recupero su
fabbricati interi eseguiti da imprese di costruzione.
Tuttavia, il testo attuale del disegno di legge pone la
condizione che le imprese interessate provvedano alla cessione dell'immobile
entro il 30 giugno 2002 e precisa che, in questo caso, la detrazione Irpef sui
lavori di ristrutturazione eseguiti spetterà direttamente all'acquirente
dell'immobile.
IVA - aliquote sulle manutenzioni
E' stata prorogata al 30 giugno 2002 l'applicazione
dell'aliquota Iva ridotta del 10% ai servizi indicati dalla legge 488/99
(interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su fabbricati a
prevalente destinazione abitativa etc), nonchè l'indetraibilità dell'Iva
afferente le operazioni aventi per oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture
e autoveicoli.
INVIM
Il disegno di legge stabilisce che l'Invim non è più dovuta
a partire dal 1 gennaio 2002. L'eliminazione dell'Invim è quindi anticipata,
rispetto alla data prevista del 31 dicembre 2002. E' inoltre soppressa
l'imposta sulle insegne di esercizio.
IRPEF
Il disegno di legge prevede l'incremento delle detrazioni per figli a carico, per le famiglie con un reddito complessivo non superiore a 70 milioni. Sono sospese le modifiche apportate alle aliquote Irpef per il 2002, cioè le riduzioni di aliquote previste dalla finanziaria dello scorso anno.