LAVORO A TEMPO PARZIALE- ART. 79 DEL C.C.N.L. 29 GENNAIO
2000 – DECRETO-LEGGE 28 SETTEMBRE 2001 N. 355
Come noto, prima della riforma introdotta dal decreto
legislativo n. 61/2000, corretto e integrato dal D.Lgs n. 100/2001, il ricorso
al lavoro supplementare nel part-time era escluso, fatta salva la possibilità,
da parte della contrattazione collettiva, di rimuovere il divieto per
specifiche esigenze organizzative. In base alla nuova disciplina il lavoro
supplementare può ora essere effettuato dal lavoratore con contratto part-time
orizzontale, a tempo sia indeterminato che determinato, nei casi previsti dalla
legge e dalla contrattazione collettiva che il datore di lavoro effettivamente
applichi.
L’art. 3 del decreto legislativo n. 61/2000, come modificato
dal richiamato D.Lgs n. 100/2001, detta una disciplina che affida la
regolamentazione del lavoro supplementare alla contrattazione collettiva,
ponendo solo il limite imperativo del consenso del lavoratore part-time al
quale sia stata richiesta una prestazione di lavoro supplementare. Lo stesso
decreto legislativo n.61/2000 aveva fissato il 30 settembre 2001 quale termine
entro il quale la contrattazione collettiva avrebbe dovuto adeguare i contratti
collettivi alla nuova disciplina legislativa in materia di part-time.
Per dare tempo ai contratti collettivi di recepire le novità
legislative il decreto legge 28 settembre 2001 n. 355, all’art.1, comma 1, ha prorogato di un anno il termine del 30
settembre 2001.
Per effetto di tale proroga la contrattazione collettiva
avrà tempo sino al 30 settembre 2002 per intervenire sul lavoro supplementare
nel part-time al fine di disciplinarne i contenuti, così come previsto
dall’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 61/2000, modificato dal successivo decreto
legislativo n. 100/2001.
Le disposizioni dei contratti collettivi
I contratti collettivi ai quali è demandata la
regolamentazione del lavoro supplementare nel part-time devono prevedere:
- il numero massimo di ore di lavoro supplementare
effettuabili nell’anno;
- il numero massimo di ore di lavoro supplementare che
possono essere effettuate nella singola giornata lavorativa;
- le causali che permettono di richiedere lo svolgimento di
lavoro supplementare.
Inoltre la contrattazione collettiva può prevedere una
maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto per il lavoro
supplementare e che l’incidenza di detta maggiorazione sugli istituti
retributivi indiretti e differiti sia determinata convenzionalmente mediante
l’applicazione di una maggiorazione forfettaria sulla retribuzione dovuta per
l’ora supplementare.
Le disposizioni legislative
Il decreto legislativo n. 61/2000 richiede in ogni caso,
come già ricordato, il consenso del lavoratore ad effettuare lavoro
supplementare, con la precisazione che l’eventuale rifiuto da parte dello
stesso lavoratore non costituisce infrazione disciplinare né può essere
invocato per giustificare il licenziamento. Inoltre, in attesa che i contratti
collettivi definiscano i predetti aspetti, l’art. 3, comma 2, del decreto
legislativo sopra citato prevede comunque la possibilità di far svolgere lavoro
supplementare entro il limite del 10% dell’orario part-time concordato, in
riferimento a periodi non superiori al mese e da utilizzare nell’arco di più di
una settimana.
L’importo delle ore di lavoro supplementare infine, in
mancanza di accordi collettivi, deve essere pari alla retribuzione ordinaria,
mentre le ore di lavoro che eccedono il tetto massimo consentito devono essere
retribuite con una maggiorazione del 50%. Le clausole contrattuali possono
stabilire una maggiorazione diversa.
Disciplina applicabile
Riepilogato il quadro normativo articolato tra disposizioni
di legge e norme rimesse alla contrattazione collettiva, la disciplina
applicabile risente delle seguenti situazioni prospettabili:
1. i contratti collettivi vigenti non disciplinano il lavoro
supplementare nel tempo parziale;
2. i contratti collettivi vigenti regolamentano il lavoro
supplementare in base alla previgente disciplina e non sono stati comunque
ancora rinnovati.
Pertanto:
1. se il contratto non regolamenta la materia, come nel caso
dell’art. 79 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000, si applica la disciplina normativa
richiamata, con la possibilità data alle parti sociali di provvedere alla
relativa regolamentazione entro il 30 settembre 2002;
2. se i contratti vigenti disciplinano il lavoro supplementare, sempre in base alla norma transitoria, le relative disposizioni sono applicabili e efficaci, ma fino alla scadenza contrattuale prevista, e comunque non oltre il 30 settembre 2002. Entro tale data le parti sociali possono dare attuazione alle nuove norme, fermo restando che, in carenza di tale attuazione, a decorrere dal 1° ottobre 2002 si applicherà la normativa di legge.