LAVORO A TEMPO PARZIALE- ART. 79 DEL C.C.N.L. 29 GENNAIO 2000 – DECRETO-LEGGE 28 SETTEMBRE 2001 N. 355

 

Come noto, prima della riforma introdotta dal decreto legislativo n. 61/2000, corretto e integrato dal D.Lgs n. 100/2001, il ricorso al lavoro supplementare nel part-time era escluso, fatta salva la possibilità, da parte della contrattazione collettiva, di rimuovere il divieto per specifiche esigenze organizzative. In base alla nuova disciplina il lavoro supplementare può ora essere effettuato dal lavoratore con contratto part-time orizzontale, a tempo sia indeterminato che determinato, nei casi previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva che il datore di lavoro effettivamente applichi.

L’art. 3 del decreto legislativo n. 61/2000, come modificato dal richiamato D.Lgs n. 100/2001, detta una disciplina che affida la regolamentazione del lavoro supplementare alla contrattazione collettiva, ponendo solo il limite imperativo del consenso del lavoratore part-time al quale sia stata richiesta una prestazione di lavoro supplementare. Lo stesso decreto legislativo n.61/2000 aveva fissato il 30 settembre 2001 quale termine entro il quale la contrattazione collettiva avrebbe dovuto adeguare i contratti collettivi alla nuova disciplina legislativa in materia di part-time.

Per dare tempo ai contratti collettivi di recepire le novità legislative il decreto legge 28 settembre 2001 n. 355, all’art.1, comma 1,  ha prorogato di un anno il termine del 30 settembre 2001.

Per effetto di tale proroga la contrattazione collettiva avrà tempo sino al 30 settembre 2002 per intervenire sul lavoro supplementare nel part-time al fine di disciplinarne i contenuti, così come previsto dall’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 61/2000, modificato dal successivo decreto legislativo n. 100/2001.

 

Le disposizioni dei contratti collettivi

I contratti collettivi ai quali è demandata la regolamentazione del lavoro supplementare nel part-time devono prevedere:

- il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili nell’anno;

- il numero massimo di ore di lavoro supplementare che possono essere effettuate nella singola giornata lavorativa;

- le causali che permettono di richiedere lo svolgimento di lavoro supplementare.

Inoltre la contrattazione collettiva può prevedere una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto per il lavoro supplementare e che l’incidenza di detta maggiorazione sugli istituti retributivi indiretti e differiti sia determinata convenzionalmente mediante l’applicazione di una maggiorazione forfettaria sulla retribuzione dovuta per l’ora supplementare.

 

Le disposizioni legislative

Il decreto legislativo n. 61/2000 richiede in ogni caso, come già ricordato, il consenso del lavoratore ad effettuare lavoro supplementare, con la precisazione che l’eventuale rifiuto da parte dello stesso lavoratore non costituisce infrazione disciplinare né può essere invocato per giustificare il licenziamento. Inoltre, in attesa che i contratti collettivi definiscano i predetti aspetti, l’art. 3, comma 2, del decreto legislativo sopra citato prevede comunque la possibilità di far svolgere lavoro supplementare entro il limite del 10% dell’orario part-time concordato, in riferimento a periodi non superiori al mese e da utilizzare nell’arco di più di una settimana.

L’importo delle ore di lavoro supplementare infine, in mancanza di accordi collettivi, deve essere pari alla retribuzione ordinaria, mentre le ore di lavoro che eccedono il tetto massimo consentito devono essere retribuite con una maggiorazione del 50%. Le clausole contrattuali possono stabilire una maggiorazione diversa.

 

Disciplina applicabile

Riepilogato il quadro normativo articolato tra disposizioni di legge e norme rimesse alla contrattazione collettiva, la disciplina applicabile risente delle seguenti situazioni prospettabili:

 

1. i contratti collettivi vigenti non disciplinano il lavoro supplementare nel tempo parziale;

 

2. i contratti collettivi vigenti regolamentano il lavoro supplementare in base alla previgente disciplina e non sono stati comunque ancora rinnovati.

Pertanto:

1. se il contratto non regolamenta la materia, come nel caso dell’art. 79 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000, si applica la disciplina normativa richiamata, con la possibilità data alle parti sociali di provvedere alla relativa regolamentazione entro il 30 settembre 2002;

2. se i contratti vigenti disciplinano il lavoro supplementare, sempre in base alla norma transitoria, le relative disposizioni sono applicabili e efficaci, ma fino alla scadenza contrattuale prevista, e comunque non oltre il 30 settembre 2002. Entro tale data le parti sociali possono dare attuazione alle nuove norme, fermo restando che, in carenza di tale attuazione, a decorrere dal 1° ottobre 2002 si applicherà la normativa di legge.