INPS – DECRETO LEGISLATIVO 151/2001 – CONGEGO PARENTALE IN CASO DI PARTO GEMELLARE O PLURIGEMELLARE – ISTRUZIONI ISTITUTO

 

L’INPS, con messaggio n. 569 del 27 giugno 2001, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla fruizione, da parte dei genitori, in caso di parto gemellare o plurigemellare, del congedo parentale (già astensione facoltativa) di cui all’art. 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.

La norma da ultimo citata prevede che, per ogni bambino, ciascun genitore ha il diritto di usufruire del congedo parentale per un periodo massimo, continuativo o frazionato, di 6 mesi (complessivamente i genitori non possono eccedere il limite di 10 mesi), da godere nei primi 8 anni di vita del bambino.

Qualora il padre usufruisca di un periodo di astensione non inferiore a 3 mesi, il limite massimo di cui sopra è elevato a 7 mesi, portando, di conseguenza, a 11 mesi il periodo complessivo di astensione facoltativa concesso ai genitori. Qualora vi sia un solo genitore, questo ha diritto ad un periodo di astensione non superiore a 10 mesi.

L’INPS ha precisato che, in caso di parto gemellare o plurigemellare, ciascun genitore ha il diritto di usufruire del congedo parentale, nelle misure previste dall’art. 32 del Testo unico, in relazione ad ogni bambino nato.

Pertanto, il beneficio viene moltiplicato in ragione del numero dei figli nati dallo stesso parto.

La conclusione cui perviene l’Istituto si fonda sul dato letterale della norma in parola, che riconosce il diritto individuale dei genitori al congedo parentale “per ogni bambino nato, nei primi suoi otto anni di vita”.

Per le modalità di fruizione del congedo parentale in caso di parto gemellare o plurigemellare, l’INPS rinvia alle istruzioni generali sull’applicazione della nuova disciplina dei congedi parentali diramate con circolare 6 giugno 2000, n. 109 (cfr. Notiziario n° 7/2000).

Inoltre, il lavoratore interessato dovrà presentare tante domande, redatte sul Mod. AST. FAC., diffuso con circolare 11 maggio 2001, n. 103, quanti sono i figli gemelli per i quali richiede il beneficio.

Le indicazioni dell’Istituto concernono esclusivamente il congedo parentale. Infatti, il messaggio precisa, opportunamente, che nel caso di parto plurimo non è previsto alcun diritto ad ulteriori periodi di congedo di maternità (già astensione obbligatoria).