INPS – DECRETO
LEGISLATIVO 151/2001 – CONGEGO PARENTALE IN CASO DI PARTO GEMELLARE O
PLURIGEMELLARE – ISTRUZIONI ISTITUTO
L’INPS, con messaggio n. 569 del 27 giugno 2001, ha fornito
alcuni chiarimenti in merito alla fruizione, da parte dei genitori, in caso di
parto gemellare o plurigemellare, del congedo parentale (già astensione
facoltativa) di cui all’art. 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
recante il Testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità.
La norma da ultimo citata prevede che, per ogni bambino,
ciascun genitore ha il diritto di usufruire del congedo parentale per un
periodo massimo, continuativo o frazionato, di 6 mesi (complessivamente i
genitori non possono eccedere il limite di 10 mesi), da godere nei primi 8 anni
di vita del bambino.
Qualora il padre usufruisca di un periodo di astensione non
inferiore a 3 mesi, il limite massimo di cui sopra è elevato a 7 mesi, portando,
di conseguenza, a 11 mesi il periodo complessivo di astensione facoltativa
concesso ai genitori. Qualora vi sia un solo genitore, questo ha diritto ad un
periodo di astensione non superiore a 10 mesi.
L’INPS ha precisato che, in caso di parto gemellare o
plurigemellare, ciascun genitore ha il diritto di usufruire del congedo
parentale, nelle misure previste dall’art. 32 del Testo unico, in relazione ad ogni bambino nato.
Pertanto, il beneficio viene moltiplicato in ragione del
numero dei figli nati dallo stesso parto.
La conclusione cui perviene l’Istituto si fonda sul dato
letterale della norma in parola, che riconosce il diritto individuale dei
genitori al congedo parentale “per ogni bambino nato, nei primi suoi otto anni
di vita”.
Per le modalità di fruizione del congedo parentale in caso
di parto gemellare o plurigemellare, l’INPS rinvia alle istruzioni generali
sull’applicazione della nuova disciplina dei congedi parentali diramate con
circolare 6 giugno 2000, n. 109 (cfr. Notiziario n° 7/2000).
Inoltre, il lavoratore interessato dovrà presentare tante
domande, redatte sul Mod. AST. FAC., diffuso con circolare 11 maggio 2001, n.
103, quanti sono i figli gemelli per i quali richiede il beneficio.
Le indicazioni dell’Istituto concernono esclusivamente il congedo parentale. Infatti, il messaggio precisa, opportunamente, che nel caso di parto plurimo non è previsto alcun diritto ad ulteriori periodi di congedo di maternità (già astensione obbligatoria).