INPS – ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE – DETERMINAZIONE DEL REDDITO FAMILIARE – ISTRUZIONI ISTITUTO

 

L’INPS, con circolare 2 ottobre 2001, ha diramato alcune precisazioni in merito alla corretta individuazione dei soggetti che compongono il nucleo familiare, e del relativo dato reddituale, ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare.

In particolare, i chiarimenti dell’Istituto si riferiscono alle ipotesi in cui, a seguito di eventi familiari particolari, quali matrimoni, nascite, separazioni, ecc., i componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda, o di riferimento della domanda, non corrispondono ai componenti del nucleo stesso nel periodo di riferimento del reddito.

Come noto, infatti, l’art. 2, comma 9, del decreto-legge n. 69/1988 prevede che il reddito familiare da considerare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare č costituito dall’ammontare dei redditi complessivi conseguiti dai suoi componenti nell’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell’assegno fino al 30 giugno dell’anno successivo.

Puň, pertanto, accadere che, nel lasso di tempo intercorrente tra l’anno solare da prendere in considerazione per la determinazione dei limiti reddituali e il periodo cui si riferisce la domanda di assegno si siano verificate, a seguito degli eventi sopra citati, delle modifiche del nucleo familiare che hanno determinato l’entrata o l’uscita di taluni dei suoi componenti.

Per la gestione delle situazioni sopra descritte, l’INPS ha fornito le seguenti linee operative:

 

- la composizione del nucleo familiare deve essere determinata con riguardo al periodo di riferimento della domanda;

 

- il reddito familiare č costituito dalla somma dei redditi percepiti, nell’anno solare precedente il 1° luglio dell’anno cui la domanda si riferisce, da tutti i soggetti che, nel periodo di riferimento della domanda, compongono il nucleo;

 

- non rileva il fatto che nel periodo di riferimento del reddito la composizione del nucleo familiare sia diversa da quella in essere nel periodo di riferimento della domanda.

Gli stessi criteri valgono per le richieste relative a periodi arretrati.

Si ipotizzi il caso di domanda di assegno relativa ad un nucleo familiare nato da un matrimonio contratto in data 30 marzo 2000, e composto dai soli coniugi.

In tal caso, per il periodo di corresponsione dell’assegno che va dal 30 marzo al 30 giugno 2000 dovranno essere presi in considerazione i redditi percepiti da entrambi i coniugi nell’anno solare precedente il 1° luglio 1999, e cioč i redditi percepiti nell’anno 1998 (infatti, tali redditi, ai fini della corresponsione dell’assegno, hanno valore fino al 30 giugno 2000).

Sulla base dello stesso criterio, per il periodo 1° luglio 2000 – 30 giugno 2001 dovranno essere presi in considerazione i redditi, sempre di entrambi i coniugi, dell’anno 1999, e per i periodi successivi al 1° luglio 2001, i redditi dell’anno 2000.

Come risulta dall’esempio, al fine della determinazione del reddito devono essere inclusi anche i redditi percepiti dal coniuge del richiedente prodotto in anni nei quali il coniuge stesso non faceva ancora parte del nucleo familiare.