INPS – ASSEGNO PER IL
NUCLEO FAMILIARE – DETERMINAZIONE DEL REDDITO FAMILIARE – ISTRUZIONI ISTITUTO
L’INPS, con circolare 2 ottobre 2001, ha diramato alcune
precisazioni in merito alla corretta individuazione dei soggetti che compongono
il nucleo familiare, e del relativo dato reddituale, ai fini della
corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare.
In particolare, i chiarimenti dell’Istituto si riferiscono
alle ipotesi in cui, a seguito di eventi familiari particolari, quali
matrimoni, nascite, separazioni, ecc., i componenti del nucleo familiare al
momento della presentazione della domanda, o di riferimento della domanda, non
corrispondono ai componenti del nucleo stesso nel periodo di riferimento del
reddito.
Come noto, infatti, l’art. 2, comma 9, del decreto-legge n.
69/1988 prevede che il reddito familiare da considerare ai fini della
corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare č costituito dall’ammontare
dei redditi complessivi conseguiti dai
suoi componenti nell’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha
valore per la corresponsione dell’assegno fino al 30 giugno dell’anno
successivo.
Puň, pertanto, accadere che, nel lasso di tempo
intercorrente tra l’anno solare da prendere in considerazione per la
determinazione dei limiti reddituali e il periodo cui si riferisce la domanda
di assegno si siano verificate, a seguito degli eventi sopra citati, delle
modifiche del nucleo familiare che hanno determinato l’entrata o l’uscita di
taluni dei suoi componenti.
Per la gestione delle situazioni sopra descritte, l’INPS ha
fornito le seguenti linee operative:
- la composizione del nucleo familiare deve
essere determinata con riguardo al periodo
di riferimento della domanda;
- il reddito familiare č costituito dalla
somma dei redditi percepiti, nell’anno solare precedente il 1° luglio dell’anno
cui la domanda si riferisce, da tutti
i soggetti che, nel periodo di riferimento della domanda, compongono il nucleo;
- non rileva il fatto che nel periodo di riferimento
del reddito la composizione del nucleo familiare sia diversa da quella in
essere nel periodo di riferimento della domanda.
Gli stessi criteri valgono per le richieste relative a
periodi arretrati.
Si ipotizzi il caso di domanda di assegno relativa ad un
nucleo familiare nato da un matrimonio contratto in data 30 marzo 2000, e
composto dai soli coniugi.
In tal caso, per il periodo di corresponsione dell’assegno
che va dal 30 marzo al 30 giugno 2000 dovranno essere presi in considerazione i
redditi percepiti da entrambi i
coniugi nell’anno solare precedente il 1° luglio 1999, e cioč i redditi
percepiti nell’anno 1998 (infatti, tali redditi, ai fini della corresponsione
dell’assegno, hanno valore fino al 30 giugno 2000).
Sulla base dello stesso criterio, per il periodo 1° luglio
2000 – 30 giugno 2001 dovranno essere presi in considerazione i redditi, sempre
di entrambi i coniugi, dell’anno 1999, e per i periodi successivi al 1° luglio
2001, i redditi dell’anno 2000.
Come risulta dall’esempio, al fine della determinazione del reddito devono essere inclusi anche i redditi percepiti dal coniuge del richiedente prodotto in anni nei quali il coniuge stesso non faceva ancora parte del nucleo familiare.