INAIL – RICORSI
CONTRO L’APPLICAZIONE DELLE TARIFFE DEI PREMI – ULTERIORI CHIARIMENTI
DELL’ISTITUTO
L’INAIL con nota del
29 settembre 2001, ha fornito ulteriori indicazioni in ordine alla nuova
disciplina concernente le modalità per la presentazione dei ricorsi contro
l’applicazione delle tariffe dei premi, introdotte dal DPR 314/2001 (cfr. nota
suppl. n° 2 al Not. 8/9 e Not. 10/2001). Si riepilogano qui di seguito gli
argomenti trattati con la nota in parola:
Competenza in
ordine ai ricorsi
L’INAIL ritorna innanzitutto sull’attribuzione della
competenza in ordine ai ricorsi, per confermare che rientrano nella competenza
eslcusiva:
A) della Sede territoriale INAIL, i ricorsi
concernenti
- i provvedimenti in materia di oscillazione per
prevenzione nel primo biennio di attività (art. 20 vigenti Modalità di
Applicazione della Tariffa);
- i provvedimenti di oscillazione per andamento
infortunistico dopo il primo biennio di attività (art. 22 vigenti Modalità
Tariffarie);
- i provvedimenti di oscillazione del tasso
supplementare per silicosi/asbestosi.
Si rammenta che la decisione della Sede territoriale è
definitiva. Non è, pertanto, più ammesso ulteriore ricorso al Consiglio
d’Amministrazione.
B) del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, i
ricorsi concernenti ogni altro provvedimento riguardante l’applicazione
delle tariffe dei premi, e tra questi anche quelli relativi:
- alla domanda di oscillazione del tasso medio per
prevenzione dopo i primi due anni di attività (art. 24 Modalità Tariffarie);
- l’inquadramento in una delle quattro gestioni tariffarie
disposto direttamente dall’INAIL.
Istanze di
rettifica della classificazione tariffaria
L’istanza di rettifica della classificazione delle
lavorazioni, ex art. 17 vigenti Mod. Tariffarie, consente al datore di lavoro,
il quale ritenga che la classificazione delle lavorazioni e la relativa
tassazione applicati dall’INAIL siano errati, di chiedere le necessarie
rettifiche con domanda motivata da presentare alla Sede INAIL territoriale competente.
La nota precisa al riguardo che la domanda del datore di
lavoro volta a far correggere una classificazione errata può essere presentata in
ogni tempo, e dunque non è soggetta a termini particolari.
La domanda deve essere definita dalla sede entro 90
giorni dalla data di ricezione. Non essendo espressamente stabilito, il
termine viene ricavato dalle “Norme di attuazione per i servizi agli utenti”
diffuse dall’INAIL con circolare n. 26/1992.
In caso di inutile decorso del termine predetto, la domanda
deve intendersi respinta.
Sia avverso un provvedimento di diniego espresso, sia contro
il silenzio-rigetto è ammesso ricorso al Consiglio di Amministrazione nel
termine di 30 giorni decorrenti:
- nel primo caso (provvedimento di diniego espresso), dalla
“piena conoscenza” del provvedimento impugnato;
- nel secondo caso (silenzio-rigetto), dall’inutile scadenza
del termine per decidere l’istanza (cioè decorsi 90 giorni dalla data di
ricezione della domanda).
Istanze di
rettifica dell’inquadramento
L’istanza di rettifica dell’inquadramento in una
delle quattro gestioni tariffarie, ex art. 15 Mod. Tariffarie può essere
proposta in qualsiasi momento alla Sede INAIL territorialmente
competente.
Deve essere decisa entro 120 giorni dalla data di
ricezione. In assenza di provvedimento espresso nel predetto termine, la
domanda si intende respinta.
Contro il provvedimento di diniego espresso o contro il
silenzio rigetto è consentito proporre ricorso al Consiglio di Amministrazione
entro 30 giorni decorrenti:
- dalla “piena conoscenza” del provvedimento impugnato;
- dall’inutile scandeza del termine di 120 giorni assegnato
alla Sede territoriale per deliberare. Si pone in evidenza che il ricorso è ammissibile
solo nei casi di inquadramento disposto direttamente
dall’INAIL e che risulti difforme dalla classificazione aziendale disposta
dall’INPS ai sensi dell’art. 49, Legge n. 88/89.
Istanze di
riduzione del tasso medio nel primo biennio di attività
L’istanza per la riduzione del tasso medio nel primo
biennio di attività ex art. 20 Modalità Tariffarie, può essere presentata
in qualsiasi momento dall’impresa, purché non oltre la scadenza del
primo biennio di attività, alla Sede INAIL territorialmente competente. Questa
deve decidere sull’istanza nei 30 giorni dalla data di ricezione (il
termine, in mancanza di previsione espressa, è ricavato dalle “Norme di
attuazione per i servizi agli Utenti”).
Decorso inutilmente il termine, l’istanza si intende rigettata.
La decisione negativa, in forma espressa o tacita, può
essere impugnata entro i 30 giorni successivi decorrenti:
- dalla “piena conoscenza” del provvedimento, se espresso;
- dalla inutile scadenza del termine per decidere l’istanza,
nel caso di silenzio-rifiuto.
Istanze di
riduzione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività
L’istanza per la riduzione del tasso medio per
prevenzione dopo i primi due anni di attività, in misura fissa (variabile
in relazione al numero dei lavoratori-anno) in relazione agli interventi
realizzati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza, ex art. 24
Modalità tariffarie, deve essere presentata, a pena dell’inammissibilità, entro il 31 gennaio dell’anno per
il quale la riduzione è richiesta, alla sede INAIL territorialmente competente.
Deve essere definita entro 120 giorni dalla ricezione della domanda.
L’inutile decorso del termine, perfeziona il silenzio
rifiuto.
Tanto in caso di diniego espresso che di silenzio-rifiuto, è
ammesso ricorso al Consiglio di Amministrazione dell’INAIL., nel termine di 30
giorni decorrenti:
-dalla “piena conoscenza” del provvedimento impugnato, se
trattasi di provvedimento espresso;
- dalla inutile scadenza del termine per decidere, nel caso
di silenzio rifiuto.
Ferma la regola del rifiuto-tacito, la nota richiama
comunque le Sedi all’obbligo di concludere i procedimenti amministrativi
concernenti le istanze suddette con l’adozione di un provvedimento espresso,
provvedimento che l’Amministrazione può emettere anche se sia già scaduto il
termine assegnato per la decisione.
In conclusione, le istanze sopra richiamate possono essere
rivolte alla competente Sede Territoriale dell’INAIL secondo la disciplina
stabilita dalle vigenti Modalità per l’applicazione delle Tariffe.
Le regola stabilite dal DPR 14 maggio 2001, n. 314, trovano invece applicazione nell’eventuale fase successiva, qualora l’INAIL respinga in forma espressa o tacita l’istanza aziendale. In questo caso il procedimento per il ricorso amministrativo avverso il provvedimento negativo dell’Istituto è disciplinato dalle norme del decreto.