COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO LEGGE 68/99 – ESONERI PARZIALI NUOVI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI ESONERATIVI

 

 

Come è noto (cfr.suppl. n°1 al Not. n° 4/2001) la Regione Lombardia con decreto n° 3967 del 22 febbraio 2001 aveva dettato criteri e modalità per la determinazione ed il versamento dei contributi esonerativi dovuti dalle imprese che, ai sensi dell’art.5 della legge 68/99, per le speciali condizioni della loro attività non possono occupare l’intera percentuale di disabili prevista dalla citata disposizione legislativa.

La Regione Lombardia, con decreto 13 giugno 2001 n° 14063, ha revocato il  precedente decreto n°3967 ed ha dettato nuove precisazioni in materia di pagamento, riscossione e versamento al Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili dei contributi esonerativi e delle sanzioni in caso di omissione.

Rispetto ai contenuti del precedente decreto revocato, le uniche modifiche sostanziali riguardano la nozione di “giornata lavorativa” ai fini del calcolo del contributo esonerativo complessivo da versare. Infatti, secondo le nuove previsioni agli effetti del calcolo del contributo in parola si devono assumere:

cinque giornate, se in base al contratto applicato ed alla attività svolta dall’impresa l’orario settimanale è articolato su cinque giorni lavorativi (ripartizione prevista dalle vigenti disposizioni contrattuali per il settore edile)

sei giornate, se in base al contratto applicato ed all’attività svolta dall’impresa la prestazione di lavoro è articolata su sei giorni

Agli effetti del calcolo del contributo esonerativo i giorni devono essere determinati al lordo delle festività. In altri termini non è più consentito detrarre dai giorni lavorativi le festività.

Per quanto attiene le modalità di compilazione del bollettino di conto corrente, con il quale vanno versati i contributi di cui si tratta, devono essere ora indicati oltre alla causale, il contratto collettivo di lavoro applicato (c.c.n.l. 29 gennaio 2000) ed il numero di giorni lavorativi settimanali previsto dal contratto.

Per ogni altra disposizione concernente la materia in oggetto, le precisazioni del nuovo decreto sono identiche a quelle già stabilite con il precedente provvedimento e pertanto si rinvia a quanto già  comunicato in materia con la nota suppl. n°1 al Not. n°4/2001.