COLLOCAMENTO
OBBLIGATORIO LEGGE 68/99 – ESONERI PARZIALI NUOVI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE
DEI CONTRIBUTI ESONERATIVI
Come
è noto (cfr.suppl. n°1 al Not. n° 4/2001) la Regione Lombardia con decreto n°
3967 del 22 febbraio 2001 aveva dettato criteri e modalità per la
determinazione ed il versamento dei contributi esonerativi dovuti dalle imprese
che, ai sensi dell’art.5 della legge 68/99, per le speciali condizioni della
loro attività non possono occupare l’intera percentuale di disabili prevista
dalla citata disposizione legislativa.
La
Regione Lombardia, con decreto 13 giugno 2001 n° 14063, ha revocato il precedente decreto n°3967 ed ha dettato
nuove precisazioni in materia di pagamento, riscossione e versamento al Fondo
Regionale per l’occupazione dei disabili dei contributi esonerativi e delle
sanzioni in caso di omissione.
Rispetto
ai contenuti del precedente decreto revocato, le uniche modifiche sostanziali
riguardano la nozione di “giornata lavorativa” ai fini del calcolo del
contributo esonerativo complessivo da versare. Infatti, secondo le nuove
previsioni agli effetti del calcolo del contributo in parola si devono
assumere:
cinque
giornate, se in base al contratto applicato ed alla attività svolta
dall’impresa l’orario settimanale è articolato su cinque giorni lavorativi
(ripartizione prevista dalle vigenti disposizioni contrattuali per il settore
edile)
sei
giornate, se in base al contratto applicato ed all’attività svolta dall’impresa
la prestazione di lavoro è articolata su sei giorni
Agli
effetti del calcolo del contributo esonerativo i giorni devono essere
determinati al lordo delle festività. In altri termini non è più consentito
detrarre dai giorni lavorativi le festività.
Per
quanto attiene le modalità di compilazione del bollettino di conto corrente,
con il quale vanno versati i contributi di cui si tratta, devono essere ora
indicati oltre alla causale, il contratto collettivo di lavoro applicato
(c.c.n.l. 29 gennaio 2000) ed il numero di giorni lavorativi settimanali
previsto dal contratto.
Per
ogni altra disposizione concernente la materia in oggetto, le precisazioni del
nuovo decreto sono identiche a quelle già stabilite con il precedente
provvedimento e pertanto si rinvia a quanto già comunicato in materia con la nota suppl. n°1 al Not. n°4/2001.