COLLOCAMENTO ORDINARIO – D.P.R. 7/7/2000 N° 442 – APPROVAZIONE SCHEDA PROFESSIONALE DEL LAVORATORE

 

Il nuovo sistema pubblico del collocamento si basa su due istituti previsti dal D.P.R. 7 luglio 2000 n°442: l’elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro, che sostituisce le vecchie liste di collocamento, e la scheda professionale, per la certificazione delle esperienze professionali del lavoratore. In particolare l’art. 4 del provvedimento in parola prevede l’istituzione dell’elenco anagrafico nel quale potranno iscriversi le persone in età lavorativa, inoccupate, disoccupate, o occupate ma in cerca di altro lavoro, le quali intendano avvalersi, per la ricerca del lavoro, dei “servizi competenti”, e cioè dei centri per l’impiego o degli altri organi individuati dalle Regioni, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo n. 469/1997. Il relativo provvedimento attuativo è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; si fa pertanto riserva di successiva informativa.

L’art. 5 prevede, invece, l’istituzione della scheda professionale del lavoratore. Tale articolo ha subito, nel corso dell’elaborazione del testo definitivo del D.P.R. 442/2000 importanti e significative modifiche. Infatti, mentre nelle precedenti formulazioni dell’articolo era esplicitamente formulata l’abolizione del libretto di lavoro, nella stesura finale non è prevista l’abrogazione dell’intera norma istitutiva del citato libretto. Pertanto scheda professionale e libretto di lavoro continueranno a coesistere assolvendo a funzioni differenziate.

La Gazzetta Ufficiale n° 151 del 2 luglio 2001 ha pubblicato il testo del decreto ministeriale 30 maggio 2001, contenente il modello di scheda professionale del lavoratore. Tale scheda, rilasciata dal competente Servizio per l’impiego svolge una funzione informativa a vantaggio dei datori di lavoro, circa le caratteristiche professionali del lavoratore, e, pertanto, può essere assimilata al curriculum vitae del lavoratore medesimo, con valore di certificazione da parte della Pubblica Amministrazione. Infatti, mentre i dati contenuti nell’elenco anagrafico rappresentano l’esito di una procedura di registrazione d’ufficio, quelli contenuti nella scheda professionale del lavoratore sono il risultato dei colloqui di informazione ed orientamento che, ciclicamente, tutti i centri per l’impiego devono garantire ai lavoratori, attraverso i seguenti interventi minimi da attuare ex art.3 D.lvo n.181/2000:

·        un colloquio di orientamento, entro 6 mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione, per i giovani e gli adolescenti disoccupati e inoccupati;

·        un’iniziativa di inserimento lavorativo, ovvero una proposta formativa e/o di riqualificazione professionale, da formularsi entro 6 mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione, per le donne in cerca di reinserimento lavorativo;

·        un’iniziativa di inserimento lavorativo, ovvero una proposta formativa non oltre 12 mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione, per i disoccupati e gli inoccupati di lunga durata;

·        un’iniziativa di inserimento lavorativo, ovvero una proposta formativa e/o di riqualificazione professionale, da formularsi entro 6 mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione, per i disoccupati che godono di trattamenti previdenziali.