COLLOCAMENTO ORDINARIO –
D.P.R. 442/2000 – APPROVAZIONE DEL MODELLO DI SCHEDA ANAGRAFICA
Si fa seguito a quanto comunicato in materia (cfr. suppl. n. 2 not. n.7/2001), per informare che sulla Gazzetta Ufficiale n.168 del 21/7/2001 è stato pubblicato, in attuazione del D.P.R. 442/2000, il decreto del Ministero del Lavoro 30/5/2000, concernente l’approvazione del modello di scheda anagrafica del lavoratore.
Il provvedimento in parola, dettando la disciplina per l’avvio dell’elenco anagrafico dei lavoratori, perfeziona gli strumenti, previsti dal D.P.R. citato, in tema di semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori.
Nell’elenco anagrafico, destinato a sostituire le “liste di collocamento ordinario”, possono iscriversi le persone in età lavorativa, inoccupate, disoccupate, o occupate ma in cerca di altro lavoro, le quali intendano avvalersi, per la ricerca del lavoro, dei “servizi competenti”, e cioè dei centri per l’impiego o degli altri organi individuati dalle Regioni, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo n. 469/1997.
L’elenco contiene i dati anagrafici completi del lavoratore, raccolti secondo il modello di scheda anagrafica del lavoratore approvato dal decreto in esame. Esso, inoltre, è integrato sulla base delle comunicazioni del lavoratore, delle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro e delle società autorizzate alle attività di mediazione nonché sulla base delle informazioni contenute nella scheda professionale. I lavoratori nazionali e comunitari inseriti nell’elenco manterranno l’iscrizione per tutta la durata della vita lavorativa, salvo loro espressa richiesta di essere cancellati. Al contrario, i lavoratori extra comunitari in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perdono il posto di lavoro, mantengono l’inserimento nell’elenco per il periodo di validità residua del permesso di soggiorno e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno.
Competente per l’inserimento, l’aggiornamento, la conservazione, la cancellazione e la diffusione dei dati è il centro per l’impiego nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del lavoratore. Il competente centro dovrà validare i dati eventualmente inseriti o aggiornati da un altro soggetto.
L’inserimento nell’elenco anagrafico, dovrà avvenire classificando le persone in cerca di lavoro in una delle quattro classi previste dall’allegato D del decreto, secondo lo stato occupazionale del soggetto. In particolare dovrà essere indicato se si tratta di persone occupate, inoccupate, disoccupate o altri (cioè occupati non in cerca d’altra occupazione, cessati dall’impiego, decaduti dallo stato di disoccupazione, ecc.). Il decreto fornisce le definizioni in base alle quali si deve procedere a tale classificazione.
L’accesso, tramite il Sistema Informativo Lavoro (SIL) ai dati contenuti nell’elenco anagrafico, potrà avvenire solo ad opera dei soggetti abilitati. In particolare il decreto contempla tre tipologie di accesso, tutte subordinate all’ottenimento della preventiva abilitazione: inserimento, aggiornamento e consultazione dei dati. Come detto, l’inserimento e l’aggiornamento dei dati producono effetto solo previa validazione da parte del servizio competente.
Per quanto riguarda la diffusione dei dati contenuti nell’elenco anagrafico, il D.P.R. 442/2000 stabilisce che, al fine di promuovere l’occupazione, favorire l’inserimento al lavoro e l’accesso ad attività d’orientamento e formazione professionale nonché agevolare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, i servizi competenti possono comunicare e diffondere, anche senza il consenso degli interessati, a privati datori di lavoro, ad enti pubblici economici, alle società di mediazione autorizzate, agli enti previdenziali, ai centri di formazione professionale e ad altre pubbliche amministrazioni, i dati personali presenti nelle banche dati.