ASSUNZIONE
DI APPRENDISTI - COMUNICAZIONE AGLI UFFICI DI COLLOCAMENTO - CIRCOLARE
MINLAVORO N.100/97
Con circolare del 17 luglio 1997, n. 100, il Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale, rispondendo a un quesito posto dalla Direzione
Regionale del Lavoro dell'Umbria e con riferimento anche alle norme di
semplificazione introdotte dalla L 127/1997 richiamate dalla stessa L 196/1997,
ha confermato l'estensione alle assunzioni degli apprendisti delle norme
previste dall'art. 9bis della L 608/1996, benchè nel testo di detto articolo
non risulti più esplicitata, come risultava al comma 21, art. 1 DL 511/1996,
l'applicabilità all'assunzione degli apprendisti delle disposizioni previste ai
comma 1, 2, 3, 5 e 6 del citato articolo.
Pertanto, anche per le assunzioni di apprendisti valgono le
disposizioni in materia di collocamento previste dall'art. 9bis della L
608/1996 e, quindi, le nuove modalità, qual è quella che prevede l'obbligo
della comunicazione entro cinque giorni ai competenti Uffici di Collocamento.
Si riporta di seguito il testo della citata circolare.
"Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Circolare
n. 100 del 17 luglio 1997. Assunzione Apprendisti. Quesito.
Con nota n. 226 in data 16.5.1997 la Direzione Regionale del
lavoro dell'Umbria ha trasmesso a questa Direzione Generale un parere espresso
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia circa l'applicabilità
dell'art. 9bis del DL n. 510/96, così come modificato dalla Legge di
conversione 608/96, anche all'assunzione di apprendisti.
Al riguardo deve osservarsi che già con circolare n.84/85 del
10.7.95 era stato ampiamente chiarito che le nuove modalità di assunzione
introdotte dal DL 14.6.95, n. 232, e confermate successivamente, fino
all'ultimo DL 510/96, convertito con Legge 608/96, dovevano ritenersi estese
anche alle assunzioni effettuate con contratto di apprendistato.
Si ritenne, infatti, che l'ampiezza e il carattere generale del
citato art. 9bis, relativamente alle tipologie di assunzione ammesse alle nuove
procedure, consentissero di ricomprendere tra le stesse anche quelle effettuate
con contratto di apprendistato.
Detta interpretazione del resto sembrava trovare esplicita e
chiara conferma nello stesso citato art. 9bis, laddove esclude espressamente
dall'applicazione delle nuove modalità di assunzione esclusivamente le
assunzioni effettuate ai sensi dell'art. 8, Legge 30.12.86, n. 943 e quelle
effettuate ai sensi del DL 31.7.87, n. 317, convertito dalla Legge 3.10.87, n.
398.
La riportata interpretazione, del resto, appare attualmente
confortata anche dalle nuove norme in materia di promozione dell'occupazione
approvate dal Parlamento (Legge 24.6.1997, n. 196), in data successiva alla
formulazione del citato parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Perugia, le quali, nel disciplinare anche il rapporto di apprendistato,
appaiono chiaramente ispirate a principi di liberalizzazione e di snellimento
delle procedure, anche alla luce della Legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure
urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo).
Ciò premesso, si fa presente che il chiarimento in parola è
formulato d'intesa con la Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro che,
peraltro, con nota n. 5/26293/70/appr. dell'1.7.97, ha trasmesso alle strutture
periferiche il parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia.
Con l'occasione si ritiene opportuno ricordare che eventuali dubbi
circa l'interpretazione di leggi debbono essere prospettati ai competenti
uffici di questa amministrazione centrale, i quali, ravvisandone l'opportunità,
provvederanno eventualmente a investire della questione l'Avvocatura dello
Stato".