ASSUNZIONE DI APPRENDISTI - COMUNICAZIONE AGLI UFFICI DI COLLOCAMENTO - CIRCOLARE MINLAVORO N.100/97

 

Con circolare del 17 luglio 1997, n. 100, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo a un quesito posto dalla Direzione Regionale del Lavoro dell'Umbria e con riferimento anche alle norme di semplificazione introdotte dalla L 127/1997 richiamate dalla stessa L 196/1997, ha confermato l'estensione alle assunzioni degli apprendisti delle norme previste dall'art. 9bis della L 608/1996, benchè nel testo di detto articolo non risulti più esplicitata, come risultava al comma 21, art. 1 DL 511/1996, l'applicabilità all'assunzione degli apprendisti delle disposizioni previste ai comma 1, 2, 3, 5 e 6 del citato articolo.

Pertanto, anche per le assunzioni di apprendisti valgono le disposizioni in materia di collocamento previste dall'art. 9bis della L 608/1996 e, quindi, le nuove modalità, qual è quella che prevede l'obbligo della comunicazione entro cinque giorni ai competenti Uffici di Collocamento.

Si riporta di seguito il testo della citata circolare.

"Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Circolare n. 100 del 17 luglio 1997. Assunzione Apprendisti. Quesito.

Con nota n. 226 in data 16.5.1997 la Direzione Regionale del lavoro dell'Umbria ha trasmesso a questa Direzione Generale un parere espresso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia circa l'applicabilità dell'art. 9bis del DL n. 510/96, così come modificato dalla Legge di conversione 608/96, anche all'assunzione di apprendisti.

Al riguardo deve osservarsi che già con circolare n.84/85 del 10.7.95 era stato ampiamente chiarito che le nuove modalità di assunzione introdotte dal DL 14.6.95, n. 232, e confermate successivamente, fino all'ultimo DL 510/96, convertito con Legge 608/96, dovevano ritenersi estese anche alle assunzioni effettuate con contratto di apprendistato.

Si ritenne, infatti, che l'ampiezza e il carattere generale del citato art. 9bis, relativamente alle tipologie di assunzione ammesse alle nuove procedure, consentissero di ricomprendere tra le stesse anche quelle effettuate con contratto di apprendistato.

Detta interpretazione del resto sembrava trovare esplicita e chiara conferma nello stesso citato art. 9bis, laddove esclude espressamente dall'applicazione delle nuove modalità di assunzione esclusivamente le assunzioni effettuate ai sensi dell'art. 8, Legge 30.12.86, n. 943 e quelle effettuate ai sensi del DL 31.7.87, n. 317, convertito dalla Legge 3.10.87, n. 398.

La riportata interpretazione, del resto, appare attualmente confortata anche dalle nuove norme in materia di promozione dell'occupazione approvate dal Parlamento (Legge 24.6.1997, n. 196), in data successiva alla formulazione del citato parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, le quali, nel disciplinare anche il rapporto di apprendistato, appaiono chiaramente ispirate a principi di liberalizzazione e di snellimento delle procedure, anche alla luce della Legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo).

Ciò premesso, si fa presente che il chiarimento in parola è formulato d'intesa con la Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro che, peraltro, con nota n. 5/26293/70/appr. dell'1.7.97, ha trasmesso alle strutture periferiche il parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia.

Con l'occasione si ritiene opportuno ricordare che eventuali dubbi circa l'interpretazione di leggi debbono essere prospettati ai competenti uffici di questa amministrazione centrale, i quali, ravvisandone l'opportunità, provvederanno eventualmente a investire della questione l'Avvocatura dello Stato".