ASSUNZIONI OBBLIGATORIE - NUOVO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER LA RICHIESTA DI ESONERO

 

Come noto, il Ministero del Lavoro, con decreto 14 marzo 1997 (cfr. Nota supplemento n° 1 al Notiziario n° 1/97), ha delegato la competenza a decidere in ordine alle domande di esonero parziale dall'obbligo di assunzione degli invalidi disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, presentate dalle aziende che hanno sede esclusivamente nel territorio di una sola Regione, alla Direzione Regionale del Lavoro - Settore Politiche del Lavoro.

Al fine di rendere più spedita la definizione di ciascuna domanda, la Direzione Regionale del Lavoro di Milano ha realizzato uno schema di domanda che le imprese interessate utilizzeranno.

Tale schema è allegato alla circolare 5 giugno 1997, prot. 131, pubblicata qui di seguito.

La citata circolare precisa che la domanda deve essere inoltrata:

a) in duplice copia, di cui una in bollo da Lire 20.000, alla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Politiche del Lavoro competente in relazione alla sede legale dell'azienda;

b) in copia, senza bollo, alla Direzione Regionale del Lavoro - Settore Politiche del Lavoro, Via Lepetit, 8 - Milano;

c) in copia, senza bollo, a ciascuna Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Politiche del Lavoro, dove sono ubicate le sedi dell'azienda interessate all'esonero.

Il buon esito dell'istanza è subordinato all'esistenza di "speciali condizioni dell'attività" esercitata dall'azienda (pericolosità, insalubrità, faticosità, elevata qualificazione o specializzazione professionale), che impediscono l'inserimento dell'intera percentuale di invalidi.

 

Nota della Direzione Regionale del Lavoro di Milano - prot. 131 del 5 giugno 1997

Art. 3 D.P.R. 345/94 e D.P.R. 634/96 Esonero parziale. D.M. 14.3.1997 (in GU 11.3.1997, n. 65) - Circolare MLPS 24/97 del 25.2.1997 Prot. 547 M96

 

A partire dal mese di maggio del corrente anno le domande con le quali le Aziende che hanno sedi esclusivamente nel territorio di una medesima Regione e che richiedono di beneficiare della possibilità di assumere orfani e vedove delle varie categorie in luogo della intera percentuale di invalidi vanno presentate alla Direzione Regionale del Lavoro - Settore Politiche del Lavoro.

Le stesse devono essere prodotte:

a) in duplice copia (una delle quali in bollo) alla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Politiche del Lavoro ove l'Azienda ha sede legale;

b) in copia e in carta semplice alla Direzione Regionale del Lavoro - Settore Politiche del Lavoro;

c) in copia e in carta semplice a ciascuna Direzione Provinciale del Lavoro, Servizio Politiche del Lavoro ove risultano ubicate sedi interessate all'esonero.

Le domande devono contenere, oltre ai dati necessari ad identificare l'Azienda e l'unità operativa interessata, l'indicazione delle "speciali condizioni dell'attività" a supporto della domanda di esonero.

Considerato che la tempestività con la quale è possibile definire ciascuna domanda dipende dalla speditezza delle attività istruttorie - rammento che è necessario acquisire la relazione tecnica del Servizio Ispezione del Lavoro - ho ritenuto opportuno avvalendomi della collaborazione di un gruppo ristretto appositamente costituito, elaborare uno schema di domanda il cui facsimile è allegato alla presente, specularmente corrispondente alla "scheda di valutazione" che sarà utilizzata per la redazione della relazione tecnica sopra menzionata.

È possibile notare come lo stesso individui - nel riferimento alle tipologie consolidate da parte della prassi ministeriale (pericolosità, insalubrità, faticosità e alto grado di qualificazione e specializzazione), le fattispecie caratteristiche di ciascuna tipologia.

Ne scaturisce una sorta di griglia che, pure se non esaustiva, mira a ricomprendere quanto più estesamente possibile le diverse "speciali condizioni dell'attività", griglia che costituirà, come anticipato poco più sopra, strumento di riscontro dell'attività istruttoria per il Servizio Ispezione del Lavoro e parametro di valutazione per l'adozione del provvedimento di competenza dello scrivente.

La procedura, in altri termini, si avvarrà di uno schema che a partire dalla stessa formulazione della domanda che, come precisato, dovrà porre in chiara evidenza le "speciali condizioni dell'attività", attraverso il completamento della fase istruttoria tende a realizzare la massima trasparenza la maggiore speditezza possibile.

Per ogni necessità di chiarimento relativamente al contenuto della presente codeste Associazioni potranno rivolgersi oltreché a questa Direzione Regionale - Settore Politiche del Lavoro, alle Direzioni Provinciali del Lavoro territorialmente competenti.

Si ringrazia per la cortese attenzione e per la collaborazione che potrà essere espressa nella diffusione della presente documentazione presso le Aziende associate.

 

FAC-SIMILE

 

RICHIESTA DI ESONERO PARZIALE

EX ART. 3 DPR 345/94 COSÌ COME MODIFICATO DAL DPR 634/96

GIÀ DISCIPLINATO DALL'ART. 13 L. 482/68

IN BOLLO (1)

 

ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ....................... (in bollo)

ALLA DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO DI MILANO (in carta libera)

ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ...................... (in carta libera)

Il sottoscritto in qualità di ........................................................ della Ditta .............................................................. con sede legale in ........................................................... (.................) via .......................................... Codice Fiscale - P. Iva .......................................... Tel. ................................ Fax ....................................

CHIEDE (2)

ai sensi dell'art. 3 DPR 345/94, così come modificato dal DPR 634/96, .................................. nella misura del .............. %, presso le sedi operative di: ...............................  ...............................

 

A tal fine dichiara quanto di seguito riportato:

 

 

A) PERSONALE IN FORZA (3)

Numero complessivo dei dipendenti ...................... di cui occupati presso

a) l'unità produttiva di ............................. (Prov. ..............)

                                                U                      D          Appartenenti Categorie Protette

Dirigenti                                                                        Invalidi - Altre categorie

Quadri

Impiegati

Operai

b) l'unità produttiva di ............................. (Prov. ..............)

                                                U                      D          Appartenenti Categorie

Dirigenti                                                                        Invalidi - Altre categorie

Quadri

Impiegati

Operai

c) l'unità produttiva di ............................. (Prov. ..............)

                                                U                      D                      Appartenenti Categorie Protette

Dirigenti                                                                                    Invalidi - Altre categorie

Quadri

Impiegati

Operai

 

B) NOTIZIE RELATIVE A CIASCUNA UNITÀ OPERATIVA INTERESSATA ALLA RICHIESTA DI ESONERO CON L'INDICAZIONE DELLE SPECIALI CONDIZIONI

Descrizione analitica dei reparti nei quali è organizzata l'Azienda (Es. Uffici amministrativi, Officina, Fonderia, Magazzino, ecc.), delle attività che vi si svolgono e del numero di addetti mediamente occupati per reparto, indicando il numero degli assunti ai sensi della Legge 482/68, con particolare riferimento alle "speciali condizioni" poste a base della richiesta di esonero. Allo scopo utilizzare lo schema di seguito riprodotto (N.B. Le fattispecie individuate sono esemplificative. L'azienda, ove necessario, potrà indicare oltre quelle riportate, le ulteriori "speciali condizioni" presenti):

 

CONDIZIONI DI PERICOLOSITA' (processo produttivo, impianti tecnologici, macchine e attrezzature, sostanze e materie prime a rischio, condizioni di esecuzione, movimentazione meccanica, ecc.)

 

CONDIZIONI DI INSALUBRITA' (fattori ambientali, agenti chimici e/o fisici, ecc.)

 

CONDIZIONI DI FATICOSITA' (deam-bulazione, stazione eretta, movimentazione manuale carichi, elevata manualità, ecc.)

 

ELEVATA QUALIFICAZIONE O SPECIA-LIZZAZIONE PROFESSIONALE.

 

Indicare inoltre la consistenza del personale impiegato in:

- Lavoro esterno ..........................................

- Su turni ..................................................

- Personale viaggiante ................................

Elencare, infine, eventuali sedi di lavoro a carattere temporaneo (es. cantieri)

Il sottoscritto nella qualità di ......................................... si impegna ad assumere in sostituzione la quota di invalidi per cui l'azienda otterrà l'esonero, orfani e vedove delle categorie di cui alla L. 482/68, consapevole che la mancata assunzione degli stessi comporta la decadenza dell'esonero. (Art. 3 c. 2 DPR 345/94).

 

FIRMA

......................................................

 

NOTE:

 

(1) La domanda va presentata oltre che alla DPL ove l'azienda ha la sede legale e alla Direzione regionale del lavoro (via Lepetit 8 - Milano), in caso di più sedi all'interno della stessa regione, a tutte le Direzioni provinciali del lavoro interessate al provvedimento esonerativo.

 

(2) Precisare il tipo di richiesta: esonero, voltura, estensione dell'esonero ad altre province o maggiorazione. In caso di richiesta di maggiorazione allegare copie del precedente provvedimento; in caso di richiesta di voltura allegare copia dell'atto notarile, o certificato storico della Camera di Commercio, e copia del precedente provvedimento.

 

(3) Il numero dei dipendenti va suddiviso per provincia. Nel caso in cui ci siano più sedi nella stessa provincia occorre indicare per ciascuna sede la località e il numero dei dipendenti.

 

PENSIONAMENTO DI ANZIANITÀ E LAVORO A TEMPO PARZIALE - INDICAZIONI MIN. LAVORO

 

La legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'art. 1, co. 185, disciplina la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per i lavoratori in possesso dei requisiti per accedere al pensionamento di anzianità. Tale facoltà è subordinata all'autorizzazione degli Uffici del lavoro, che viene rilasciata a condizione che il datore di lavoro assuma nuovo personale per una durata e per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto ai lavoratori che si avvalgano della predetta facoltà.

A seguito della formulazione di alcuni quesiti da parte di diversi Uffici periferici del Ministero del Lavoro, il suddetto Dicastero, con lettera circolare del 12 giugno 1997, ha fornito i relativi chiarimenti.

Si riporta qui di seguito il testo della citata lettera circolare.

 

Lettera circolare Minlavoro

12 giugno 1997

 

Legge 662/1996 art. 1 comma 185-186-191. Lavoratori che avendo maturato i requisiti per beneficiare della pensione di anzianità chiedono di passare al part-time.

 

Al fine di incentivare l'occupazione, la legge 662/1996 (art. 1, comma 185) ha previsto che, il lavoratore dipendente da un'impresa - in possesso dei prescritti requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità - possa beneficiare del relativo trattamento in deroga al regime di non cumulabilità di cui al successivo comma 189, nel caso di passaggio dal contratto "full time" a quello a tempo parziale. Ciò previa autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro rilasciata a condizione che il datore di lavoro "assuma nuovo personale per una durata e per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto ai lavoratori che si avvalgono della predetta facoltà". In proposito, sentita anche la Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, si osserva che, in via di principio il predetto beneficio può essere riconosciuto al richiedente a condizione che sussista una stretta correlazione tra i due rapporti di lavoro, e cioè quello "trasformato" e quello stipulato contestualmente dalla stessa impresa con un "nuovo" lavoratore nel rispetto degli anzidetti parametri di riferimento (durata e tempo lavorativo).

Al fine di evitare possibili forme elusive della normativa previdenziale e fiscale che possono di fatto concretarsi ad opera dell'azienda col concorso del lavoratore, sussiste la necessità che le condizioni richieste dalla legge si protraggano fino al compimento dell'età per l'accesso alla pensione di vecchiaia da parte del soggetto interessato.

È appena il caso di rilevare che per eventuali situazioni in contrasto con la normativa in esame, poste in essere dalle parti al fine di usufruire dei particolari benefici ivi contemplati, potranno trovare applicazione le sanzioni penali o amministrative previste dalla legislazione speciale vigente, salvo che non si configurino più gravi reati.

In particolare, tenuto altresì anche conto della genericità della disposizione in esame sono stati formulati da parte di alcuni Uffici periferici i seguenti quesiti:

1. l'individuazione del periodo entro il quale deve essere effettuata la nuova assunzione;

2. se l'azienda possa effettuare la nuova assunzione sia a tempo indeterminato che a tempo determinato e, in caso alternativo, se tale ultima possibilità integri di per sé una nuova fattispecie di ammissibilità del contratto a termine in aggiunta ai casi già contemplati dalle vigenti disposizioni sul contratto a termine;

3. se il lavoratore che ha ridotto il proprio orario possa continuare a percepire la pensione nel caso in cui il nuovo assunto cessi per qualsiasi motivo di prestare la propria attività lavorativa, e se di conseguenza sia indispensabile a tal fine che l'azienda effettui una nuova assunzione in sostituzione della precedente.

In merito al primo quesito - tenuto conto della "ratio" della normativa volta ad incentivare l'occupazione - si chiarisce che il beneficio, come già evidenziato, è subordinato alla condizione "oggettiva" dell'assunzione da parte della stessa impresa di nuovo personale "per una durata e un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto ai lavoratori che usufruiscano del trattamento di anzianità".

Ciò posto, appare evidente che l'assunzione debba avvenire in linea di massima contestualmente alla trasformazione dell'originario rapporto del lavoratore già occupato nell'impresa, il quale a sua volta prosegue ovviamente il rapporto di lavoro senza soluzione di continuità.

È appena il caso di rilevare che sia per il contratto di cui si opera la trasformazione, sia per il nuovo, ove questo sia a tempo parziale, stipulato dall'impresa in sua sostituzione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 5 legge 863/1984, che disciplinano l'istituto (forma scritta, comunicazione del contratto alla Direzione provinciale del lavoro competente, indicazione delle mansioni e della distribuzione dell'orario, ecc.).

Inoltre, al fine di consentire le necessarie forme di controllo la legge n. 662/1996 (art. 1, comma 186), oltre la suddetta comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro, estende tale obbligo anche nei confronti dei competenti Istituti previdenziali. Tali obblighi si riferiscono anche alla cessazione dei relativi rapporti lavorativi.

È da evidenziare che la normativa in questione non si applica all'ipotesi che il lavoratore in possesso dei requisiti per la pensione di anzianità stipuli un nuovo rapporto di lavoro non con lo stesso datore ma con un'altra impresa.

In merito al quesito di cui al punto 2) - tenuto conto del tenore letterale della norma in questione - si rileva che sono ipotizzabili, in via di principio, anche assunzioni a tempo determinato per una "durata" almeno pari a quella necessaria affinché il lavoratore che usufruisca della pensione di anzianità maturi l'età per il conseguimento di quella di vecchiaia.

Tale interpretazione consegue dalla circostanza (art. 1, comma 185, legge 662/1996) che il nuovo personale deve essere assunto per una durata e un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto ai dipendenti che usufruiscono della pensione di anzianità.

Ciò posto, appare evidente che la disposizione di cui all'art. 1, comma 185 della legge n. 662/1996 configura di per sé una nuova ipotesi legale di ricorso al contratto a tempo determinato in aggiunta a quelle già previste dalla legge n. 230/1962 e successive integrazioni, in quanto queste ultime di carattere tassativo, come appare evidente, non apprestano situazioni che possano consentire occupazione di nuovo personale a termine.

Con riferimento, infine, al quesito se il lavoratore già occupato possa continuare a percepire la pensione di anzianità nel caso in cui il rapporto con il nuovo assunto a tempo indeterminato o determinato si risolva anticipatamente, si deve concludere che, tenuto conto delle finalità della disposizione, tesa ad incentivare nuova occupazione, il datore di lavoro dovrà procedere, per la permanenza del beneficio di legge, tempestivamente alla sostituzione del lavoratore cessato, annotando a margine sul libro matricola o sul documento equipollente, che trattasi di lavoratori assunti in sostituzione.