ASSUNZIONI
OBBLIGATORIE - NUOVO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER LA RICHIESTA DI ESONERO
Come noto, il Ministero del Lavoro, con decreto 14 marzo 1997
(cfr. Nota supplemento n° 1 al Notiziario n° 1/97), ha delegato la competenza a
decidere in ordine alle domande di esonero parziale dall'obbligo di assunzione
degli invalidi disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, presentate dalle
aziende che hanno sede esclusivamente nel territorio di una sola Regione, alla
Direzione Regionale del Lavoro - Settore Politiche del Lavoro.
Al fine di rendere più spedita la definizione di ciascuna domanda,
la Direzione Regionale del Lavoro di Milano ha realizzato uno schema di domanda
che le imprese interessate utilizzeranno.
Tale schema è allegato alla circolare 5 giugno 1997, prot. 131,
pubblicata qui di seguito.
La citata circolare precisa che la domanda deve essere inoltrata:
a) in duplice copia, di cui una in bollo da Lire 20.000, alla
Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Politiche del Lavoro competente in
relazione alla sede legale dell'azienda;
b) in copia, senza bollo, alla Direzione Regionale del Lavoro -
Settore Politiche del Lavoro, Via Lepetit, 8 - Milano;
c) in copia, senza bollo, a ciascuna Direzione Provinciale del
Lavoro - Servizio Politiche del Lavoro, dove sono ubicate le sedi dell'azienda
interessate all'esonero.
Il buon esito dell'istanza è subordinato all'esistenza di
"speciali condizioni dell'attività" esercitata dall'azienda
(pericolosità, insalubrità, faticosità, elevata qualificazione o
specializzazione professionale), che impediscono l'inserimento dell'intera
percentuale di invalidi.
Nota
della Direzione Regionale del Lavoro di Milano - prot. 131 del 5 giugno 1997
Art. 3 D.P.R. 345/94 e D.P.R. 634/96 Esonero parziale. D.M.
14.3.1997 (in GU 11.3.1997, n. 65) - Circolare MLPS 24/97 del 25.2.1997 Prot.
547 M96
A partire dal mese di maggio del corrente anno le domande con le
quali le Aziende che hanno sedi esclusivamente nel territorio di una medesima
Regione e che richiedono di beneficiare della possibilità di assumere orfani e
vedove delle varie categorie in luogo della intera percentuale di invalidi
vanno presentate alla Direzione Regionale del Lavoro - Settore Politiche del
Lavoro.
Le stesse devono essere prodotte:
a) in duplice copia (una delle quali in bollo) alla Direzione
Provinciale del Lavoro - Servizio Politiche del Lavoro ove l'Azienda ha sede
legale;
b) in copia e in carta semplice alla Direzione Regionale del
Lavoro - Settore Politiche del Lavoro;
c) in copia e in carta semplice a ciascuna Direzione Provinciale
del Lavoro, Servizio Politiche del Lavoro ove risultano ubicate sedi
interessate all'esonero.
Le domande devono contenere, oltre ai dati necessari ad
identificare l'Azienda e l'unità operativa interessata, l'indicazione delle
"speciali condizioni dell'attività" a supporto della domanda di
esonero.
Considerato che la tempestività con la quale è possibile definire
ciascuna domanda dipende dalla speditezza delle attività istruttorie - rammento
che è necessario acquisire la relazione tecnica del Servizio Ispezione del
Lavoro - ho ritenuto opportuno avvalendomi della collaborazione di un gruppo
ristretto appositamente costituito, elaborare uno schema di domanda il cui
facsimile è allegato alla presente, specularmente corrispondente alla
"scheda di valutazione" che sarà utilizzata per la redazione della
relazione tecnica sopra menzionata.
È possibile notare come lo stesso individui - nel riferimento alle
tipologie consolidate da parte della prassi ministeriale (pericolosità,
insalubrità, faticosità e alto grado di qualificazione e specializzazione), le
fattispecie caratteristiche di ciascuna tipologia.
Ne scaturisce una sorta di griglia che, pure se non esaustiva,
mira a ricomprendere quanto più estesamente possibile le diverse "speciali
condizioni dell'attività", griglia che costituirà, come anticipato poco
più sopra, strumento di riscontro dell'attività istruttoria per il Servizio
Ispezione del Lavoro e parametro di valutazione per l'adozione del
provvedimento di competenza dello scrivente.
La procedura, in altri termini, si avvarrà di uno schema che a
partire dalla stessa formulazione della domanda che, come precisato, dovrà
porre in chiara evidenza le "speciali condizioni dell'attività",
attraverso il completamento della fase istruttoria tende a realizzare la
massima trasparenza la maggiore speditezza possibile.
Per ogni necessità di chiarimento relativamente al contenuto della
presente codeste Associazioni potranno rivolgersi oltreché a questa Direzione
Regionale - Settore Politiche del Lavoro, alle Direzioni Provinciali del Lavoro
territorialmente competenti.
Si ringrazia per la cortese attenzione e per la collaborazione che
potrà essere espressa nella diffusione della presente documentazione presso le
Aziende associate.
FAC-SIMILE
RICHIESTA DI ESONERO PARZIALE
EX ART. 3 DPR 345/94 COSÌ COME MODIFICATO DAL DPR 634/96
GIÀ DISCIPLINATO DALL'ART. 13 L. 482/68
IN BOLLO (1)
ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI .......................
(in bollo)
ALLA DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO DI MILANO (in carta libera)
ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ......................
(in carta libera)
Il sottoscritto in qualità di ........................................................
della Ditta .............................................................. con
sede legale in ...........................................................
(.................) via .......................................... Codice
Fiscale - P. Iva .......................................... Tel.
................................ Fax ....................................
CHIEDE (2)
ai sensi dell'art. 3 DPR 345/94, così come modificato dal DPR
634/96, .................................. nella misura del .............. %,
presso le sedi operative di: ............................... ...............................
A tal fine dichiara quanto di seguito riportato:
A)
PERSONALE IN FORZA (3)
Numero complessivo dei dipendenti ...................... di cui
occupati presso
a) l'unità produttiva di ............................. (Prov.
..............)
U D Appartenenti Categorie Protette
Dirigenti Invalidi
- Altre categorie
Quadri
Impiegati
Operai
b) l'unità produttiva di ............................. (Prov.
..............)
U D Appartenenti Categorie
Dirigenti Invalidi
- Altre categorie
Quadri
Impiegati
Operai
c) l'unità produttiva di ............................. (Prov.
..............)
U D Appartenenti Categorie Protette
Dirigenti Invalidi
- Altre categorie
Quadri
Impiegati
Operai
B)
NOTIZIE RELATIVE A CIASCUNA UNITÀ OPERATIVA INTERESSATA ALLA RICHIESTA DI
ESONERO CON L'INDICAZIONE DELLE SPECIALI CONDIZIONI
Descrizione analitica dei reparti nei quali è organizzata
l'Azienda (Es. Uffici amministrativi, Officina, Fonderia, Magazzino, ecc.),
delle attività che vi si svolgono e del numero di addetti mediamente occupati
per reparto, indicando il numero degli assunti ai sensi della Legge 482/68, con
particolare riferimento alle "speciali condizioni" poste a base della
richiesta di esonero. Allo scopo utilizzare lo schema di seguito riprodotto
(N.B. Le fattispecie individuate sono esemplificative. L'azienda, ove
necessario, potrà indicare oltre quelle riportate, le ulteriori "speciali
condizioni" presenti):
CONDIZIONI DI PERICOLOSITA' (processo produttivo, impianti tecnologici,
macchine e attrezzature, sostanze e materie prime a rischio, condizioni di
esecuzione, movimentazione meccanica, ecc.)
CONDIZIONI DI INSALUBRITA' (fattori ambientali, agenti chimici e/o fisici,
ecc.)
CONDIZIONI DI FATICOSITA' (deam-bulazione, stazione eretta,
movimentazione manuale carichi, elevata manualità, ecc.)
ELEVATA QUALIFICAZIONE O SPECIA-LIZZAZIONE PROFESSIONALE.
Indicare inoltre la consistenza del personale impiegato in:
- Lavoro esterno ..........................................
- Su turni ..................................................
- Personale viaggiante ................................
Elencare, infine, eventuali sedi di lavoro a carattere temporaneo
(es. cantieri)
Il sottoscritto nella qualità di
......................................... si impegna ad assumere in
sostituzione la quota di invalidi per cui l'azienda otterrà l'esonero, orfani e
vedove delle categorie di cui alla L. 482/68, consapevole che la mancata
assunzione degli stessi comporta la decadenza dell'esonero. (Art. 3 c. 2 DPR
345/94).
FIRMA
......................................................
NOTE:
(1) La domanda va presentata oltre che alla DPL ove l'azienda ha
la sede legale e alla Direzione regionale del lavoro (via Lepetit 8 - Milano),
in caso di più sedi all'interno della stessa regione, a tutte le Direzioni
provinciali del lavoro interessate al provvedimento esonerativo.
(2) Precisare il tipo di richiesta: esonero, voltura, estensione
dell'esonero ad altre province o maggiorazione. In caso di richiesta di
maggiorazione allegare copie del precedente provvedimento; in caso di richiesta
di voltura allegare copia dell'atto notarile, o certificato storico della
Camera di Commercio, e copia del precedente provvedimento.
(3) Il numero dei dipendenti va suddiviso per provincia. Nel caso
in cui ci siano più sedi nella stessa provincia occorre indicare per ciascuna
sede la località e il numero dei dipendenti.
PENSIONAMENTO
DI ANZIANITÀ E LAVORO A TEMPO PARZIALE - INDICAZIONI MIN. LAVORO
La legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'art. 1, co. 185, disciplina
la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per i
lavoratori in possesso dei requisiti per accedere al pensionamento di
anzianità. Tale facoltà è subordinata all'autorizzazione degli Uffici del
lavoro, che viene rilasciata a condizione che il datore di lavoro assuma nuovo
personale per una durata e per un tempo lavorativo non inferiore a quello
ridotto ai lavoratori che si avvalgano della predetta facoltà.
A seguito della formulazione di alcuni quesiti da parte di diversi
Uffici periferici del Ministero del Lavoro, il suddetto Dicastero, con lettera
circolare del 12 giugno 1997, ha fornito i relativi chiarimenti.
Si riporta qui di seguito il testo della citata lettera circolare.
Lettera circolare Minlavoro
12 giugno 1997
Legge
662/1996 art. 1 comma 185-186-191. Lavoratori che avendo maturato i requisiti
per beneficiare della pensione di anzianità chiedono di passare al part-time.
Al fine di incentivare l'occupazione, la legge 662/1996 (art. 1,
comma 185) ha previsto che, il lavoratore dipendente da un'impresa - in
possesso dei prescritti requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità -
possa beneficiare del relativo trattamento in deroga al regime di non
cumulabilità di cui al successivo comma 189, nel caso di passaggio dal
contratto "full time" a quello a tempo parziale. Ciò previa
autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro rilasciata a condizione
che il datore di lavoro "assuma nuovo personale per una durata e per un
tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto ai lavoratori che si avvalgono
della predetta facoltà". In proposito, sentita anche la Direzione generale
della previdenza e assistenza sociale, si osserva che, in via di principio il
predetto beneficio può essere riconosciuto al richiedente a condizione che
sussista una stretta correlazione tra i due rapporti di lavoro, e cioè quello
"trasformato" e quello stipulato contestualmente dalla stessa impresa
con un "nuovo" lavoratore nel rispetto degli anzidetti parametri di
riferimento (durata e tempo lavorativo).
Al fine di evitare possibili forme elusive della normativa
previdenziale e fiscale che possono di fatto concretarsi ad opera dell'azienda
col concorso del lavoratore, sussiste la necessità che le condizioni richieste
dalla legge si protraggano fino al compimento dell'età per l'accesso alla
pensione di vecchiaia da parte del soggetto interessato.
È appena il caso di rilevare che per eventuali situazioni in
contrasto con la normativa in esame, poste in essere dalle parti al fine di
usufruire dei particolari benefici ivi contemplati, potranno trovare applicazione
le sanzioni penali o amministrative previste dalla legislazione speciale
vigente, salvo che non si configurino più gravi reati.
In particolare, tenuto altresì anche conto della genericità della
disposizione in esame sono stati formulati da parte di alcuni Uffici periferici
i seguenti quesiti:
1. l'individuazione del periodo entro il quale deve essere
effettuata la nuova assunzione;
2. se l'azienda possa effettuare la nuova assunzione sia a tempo
indeterminato che a tempo determinato e, in caso alternativo, se tale ultima
possibilità integri di per sé una nuova fattispecie di ammissibilità del
contratto a termine in aggiunta ai casi già contemplati dalle vigenti
disposizioni sul contratto a termine;
3. se il lavoratore che ha ridotto il proprio orario possa
continuare a percepire la pensione nel caso in cui il nuovo assunto cessi per
qualsiasi motivo di prestare la propria attività lavorativa, e se di
conseguenza sia indispensabile a tal fine che l'azienda effettui una nuova
assunzione in sostituzione della precedente.
In merito al primo quesito - tenuto conto della "ratio"
della normativa volta ad incentivare l'occupazione - si chiarisce che il
beneficio, come già evidenziato, è subordinato alla condizione
"oggettiva" dell'assunzione da parte della stessa impresa di nuovo
personale "per una durata e un tempo lavorativo non inferiore a quello
ridotto ai lavoratori che usufruiscano del trattamento di anzianità".
Ciò posto, appare evidente che l'assunzione debba avvenire in
linea di massima contestualmente alla trasformazione dell'originario rapporto
del lavoratore già occupato nell'impresa, il quale a sua volta prosegue
ovviamente il rapporto di lavoro senza soluzione di continuità.
È appena il caso di rilevare che sia per il contratto di cui si
opera la trasformazione, sia per il nuovo, ove questo sia a tempo parziale,
stipulato dall'impresa in sua sostituzione, trovano applicazione le
disposizioni dell'art. 5 legge 863/1984, che disciplinano l'istituto (forma
scritta, comunicazione del contratto alla Direzione provinciale del lavoro
competente, indicazione delle mansioni e della distribuzione dell'orario,
ecc.).
Inoltre, al fine di consentire le necessarie forme di controllo la
legge n. 662/1996 (art. 1, comma 186), oltre la suddetta comunicazione alla
Direzione provinciale del lavoro, estende tale obbligo anche nei confronti dei
competenti Istituti previdenziali. Tali obblighi si riferiscono anche alla
cessazione dei relativi rapporti lavorativi.
È da evidenziare che la normativa in questione non si applica
all'ipotesi che il lavoratore in possesso dei requisiti per la pensione di
anzianità stipuli un nuovo rapporto di lavoro non con lo stesso datore ma con
un'altra impresa.
In merito al quesito di cui al punto 2) - tenuto conto del tenore
letterale della norma in questione - si rileva che sono ipotizzabili, in via di
principio, anche assunzioni a tempo determinato per una "durata"
almeno pari a quella necessaria affinché il lavoratore che usufruisca della
pensione di anzianità maturi l'età per il conseguimento di quella di vecchiaia.
Tale interpretazione consegue dalla circostanza (art. 1, comma
185, legge 662/1996) che il nuovo personale deve essere assunto per una durata
e un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto ai dipendenti che
usufruiscono della pensione di anzianità.
Ciò posto, appare evidente che la disposizione di cui all'art. 1,
comma 185 della legge n. 662/1996 configura di per sé una nuova ipotesi legale
di ricorso al contratto a tempo determinato in aggiunta a quelle già previste
dalla legge n. 230/1962 e successive integrazioni, in quanto queste ultime di
carattere tassativo, come appare evidente, non apprestano situazioni che
possano consentire occupazione di nuovo personale a termine.
Con riferimento, infine, al quesito se il lavoratore già occupato
possa continuare a percepire la pensione di anzianità nel caso in cui il
rapporto con il nuovo assunto a tempo indeterminato o determinato si risolva
anticipatamente, si deve concludere che, tenuto conto delle finalità della
disposizione, tesa ad incentivare nuova occupazione, il datore di lavoro dovrà
procedere, per la permanenza del beneficio di legge, tempestivamente alla
sostituzione del lavoratore cessato, annotando a margine sul libro matricola o
sul documento equipollente, che trattasi di lavoratori assunti in sostituzione.