Irpef - Trattamento di fine rapporto - Rivalutazioni annuali - Imposta sostitutiva 11% - Modalità di versamento

 

Il decreto legislativo 18 febbraio 2000 n°47 ha, come noto, ridefinito la disciplina fiscale del trattamento di fine rapporto con decorrenza dal 1° gennaio 2001 (cfr. nota suppl. n° 2 al Not. 3/2001). La riforma in parola prevede che agli effetti della tassazione occorre distinguere la quota capitale dalle rivalutazioni annuali. Infatti con effetto dal 1° gennaio 2001 sull’importo della rivalutazione annuale del TFR deve essere applicata un’imposta sostitutiva dell’Irpef nella misura dell’11%. L’imposta in parola deve essere calcolata e versata a cura del sostituto d’imposta ed il relativo importo deve essere imputato a riduzione del fondo TFR. Il versamento dell’imposta è effettuato con il sistema dell’acconto e del saldo ed in particolare:

- entro il 16 dicembre di ciascun anno deve essere versato un acconto  pari al 90% della imposta sostitutiva calcolata sulle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente. In alternativa l’acconto può essere determinato avendo riguardo all’importo delle rivalutazioni che si stima maturino nel corso dello stesso anno per il quale è dovuto l’acconto medesimo;

- entro il 16 febbraio dell’anno successivo deve essere versato il saldo dell’imposta. Detto saldo è pari all’11% dell’ammontare delle rivalutazioni effettivamente maturate nell’anno considerato dedotto quanto versato in sede di acconto.

Come più sopra specificato l’imposta sostitutiva si applica a far data dal 1° gennaio 2001 e pertanto, entro le sopraccitate scadenze, le imprese procederanno secondo i criteri illustrati alla determinazione ed al versamento dell’acconto (entro il 16 dicembre 2001) e del saldo (entro il 16 febbraio 2002). Si rammenta che sia per il versamento dell’acconto che del saldo può essere utilizzato il credito di imposta di cui all’art.3, comma 213, della legge n° 662/96 (credito di imposta relativo ai versamenti effettuati dalle imprese negli anni 1997 e 1998 a titolo di acconto sulle imposte dovute dai dipendenti all’atto della corresponsione del TFR). Il citato credito può peraltro essere utilizzato per i versamenti in parola senza alcun limite di importo e indipendentemente dalle percentuali di utilizzo previste dalla relativa normativa.

Il Ministero delle Finanze, con risoluzione 12 giugno 2001 n° 87/E, ha dettato le modalità operative per il versamento dell’acconto e del saldo dell’imposta sostitutiva che devono essere eseguiti alle precitate scadenze mediante il noto Modello F 24. I codici tributo da indicare nella sezione erario del citato modello sono:

·  versamento di acconto codice 1712

·  versamento di saldo codice 1713

Il periodo di riferimento da indicare nella sezione erario è l’anno di imposta a cui si riferisce il versamento.