INPS -
ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - DETERMINAZIONE REDDITO DI RIFERIMENTO -
PRECISAZIONI DELL'ISTITUTO
Come noto, le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di
arretrati per prestazioni di integrazione salariale riferite ad anni precedenti
a quello di erogazione sono escluse dal reddito familiare da considerare ai
fini della corresponsione dell'assegno.
L'I.N.P.S. - per evitare le conseguenze eccessivamente
penalizzanti che possono derivare, in taluni casi, dalla rigorosa applicazione
di tale norma - ha disposto, con messaggio n. 11194/1997, che le somme in
parola vadano comprese nel reddito familiare dell'anno di percezione, alla
stregua di ogni altro emolumento corrente, nel caso in cui, in conseguenza
della loro esclusione secondo la sopra citata norma generale, il reddito da
lavoro dipendente o assimilato risulti inferiore al 70% del reddito familiare complessivo,
impedendo cosė il riconoscimento del diritto all'assegno per mancanza di uno
dei requisiti necessari per legge.