INPS - ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - DETERMINAZIONE REDDITO DI RIFERIMENTO - PRECISAZIONI DELL'ISTITUTO

 

Come noto, le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di arretrati per prestazioni di integrazione salariale riferite ad anni precedenti a quello di erogazione sono escluse dal reddito familiare da considerare ai fini della corresponsione dell'assegno.

L'I.N.P.S. - per evitare le conseguenze eccessivamente penalizzanti che possono derivare, in taluni casi, dalla rigorosa applicazione di tale norma - ha disposto, con messaggio n. 11194/1997, che le somme in parola vadano comprese nel reddito familiare dell'anno di percezione, alla stregua di ogni altro emolumento corrente, nel caso in cui, in conseguenza della loro esclusione secondo la sopra citata norma generale, il reddito da lavoro dipendente o assimilato risulti inferiore al 70% del reddito familiare complessivo, impedendo cosė il riconoscimento del diritto all'assegno per mancanza di uno dei requisiti necessari per legge.