SOCIETÀ DI PERSONE -
NESSUN OBBLIGO DI PUBBLICITÀ PER LA CONVERSIONE IN EURO DEL CAPITALE
(Infocamere, Circ. 8 novembre 2001)
E' stata diffusa da Infocamere una circolare con la quale si
chiarisce che la deliberazione di conversione in euro del capitale sociale di
società di persone è un mero atto interno e che è facoltà dei soci presentare
la domanda di iscrizione nel registro delle imprese della conversione (art. 9,
legge n.383/2001).
Le Camere di Commercio potranno tuttavia ricevere eventuali
domande da parte di tali società, da effettuarsi con la presentazione del
modello S2.
Infocamere, Circ. 8 novembre 2001
Oggetto: Nessun obbligo di pubblicità per la conversione del
capitale delle società di persone
L'art. 17 del D.Lgs. n. 213/1998 ha previsto per le società
di capitali, il deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese della
deliberazione di conversione in euro del capitale sociale a norma dell'art.
2436 c.c., ma non ha dettato alcuna disciplina per quanto riguarda le società
di persone.
Dalla predetta omissione si è potuta legittimamente dedurre
l'assenza di un vero e proprio obbligo di conversione in euro del capitale
sociale a carico delle società di persone. E' intervenuta successivamente la L.
28 ottobre 2001, n. 383 ("Primi interventi per il rilancio
dell'economia") che, con ulteriori finalità di semplificazione ha
introdotto all'art.9 ulteriori modalità semplificate per le società di capitali
e ha chiarito che per le società di persone la deliberazione di conversione
"degli importi espressi in lire, delle quote di conferimento indicate
nell'atto costitutivo costituisce un mero atto interno alle società da adottare
con semplice delibera dei soci").
Da quanto sopra richiamato si può dedurre la non obbligatorietà della domanda di iscrizione delle società di persone nel registro delle imprese della conversione effettuata con atto interno, rimanendo tale adempimento facoltativo. Le Camere di commercio potranno pertanto ricevere eventuali domande da parte di società di persone da effettuarsi con la semplice presentazione del modello S2 approvato con DM 7 agosto 1998. Il diritto di segreteria da applicare nel caso in parola è quello corrispondente alla voce 10 della tabella A allegata al 23 marzo 2000, trattandosi di una voce residuale concernente di iscrizione o deposito e rettifiche e modelli.