BOLLETTINO REGIONALE – RECUPERO DEI SOTTOTETTI AI FINI ABITATIVI
Approvata dalla
Commissione il 18 ottobre 2001 e dal Consiglio regionale nella seduta del 13
novembre 2001, è stata pubblicata come
legge n. 18 del 23 novembre 2001 la norma relativa alla “Interpretazione
autentica ed integrazione della legge regionale 15 luglio 1996, n. 15 ‘Recupero ai fini abitativi dei sottotetti
esistenti’ ed interpretazione autentica della legge regionale 19
novembre 1999, n. 22 ‘Recupero di
immobili e nuovi parcheggi: norme urbanistico-edilizie per agevolare
l’utilizzazione degli incentivi fiscali in Lombardia’”. La legge è stata
pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 27 novembre 2001.
Come si legge nella
relazione pubblicata dal Consiglio regionale “a seguito di una sentenza del T.A.R. della Lombardia, che ha dato
un’interpretazione restrittiva dell’articolo 1 della legge legge regionale n.
15 del 1996 per il recupero dei sottotetti, la norma intende ristabilire
l’interpretazione autentica del legislatore regionale. In tale senso la nozione
di sottotetto esistente, dunque passibile di recupero abitativo, viene estesa
anche ad edifici che fossero venuti in esistenza successivamente. La
disposizione precisa che gli interventi di recupero abitativo dei sottotetti
devono in ogni caso riguardare edifici dei quali sia stato eseguito il rustico
e completata la copertura, come definito dalla legislazione nazionale. Si specifica che la frase “tutti gli
interventi edilizi” (all’articolo 4, comma 3, della legge legge regionale n. 22
del 1999 - n.d.r.) è da intendersi riferita agli interventi di ristrutturazione
edilizia, di ampliamento e di nuova costruzione.”
Con la prima parte si
intende, per esplicita ammissione, superare il richiamato orientamento del
T.A.R.. Con la seconda parte si intende, stavolta senza ammetterlo, superare
l’orientamento della Corte di Cassazione, sez. III penale, 23 gennaio 2001, n.
204 e 25 gennaio 2001, n. 263 che ha ritenuto “inesistente” la cosiddetta
superDIA (cioè la d.i.a. applicata agli interventi di nuova costruzione,
ricostruzione e ristrutturazione, ritenendola limitata agli interventi previsti
dalla d.i.a. statale, oltre che alla realizzazione di parcheggi e al recupero
dei sottotetti).
La precisazione che in “... tutti gli interventi edilizi definiti nell’allegato
A della deliberazione di Giunta regionale n. 6/38573 del 25 settembre 1998...”
rientrano gli interventi di ristrutturazione edilizia, di ampliamento e di
nuova costruzione, toglie spazio a qualsiasi possibile interpretazione equivoca
LEGGE REGIONALE 23
novembre 2001, n.18
Interpretazione
autentica ed integrazione della legge regionale 15 luglio 1996, n. 15 ‘Recupero
ai fini abitativi dei sottotetti esistenti’ ed interpretazione autentica della
legge regionale 19 novembre 1999, n. 22 ‘Recupero di immobili e nuovi
parcheggi: norme urbanistico-edilizie per agevolare l’utilizzazione degli
incentivi fiscali in Lombardia’
(B.U.R.L. n. 48 del 27 novembre
2001)
Art. 1
(Interpretazione autentica dell’art. 1, comma 2, della legge regionale 15
luglio 1996, n. 15.)
1. La parola “esistente”, di cui all’art. 1, comma 2,
della legge regionale 15 luglio 1996, n. 15 “Recupero ai fini abitativi dei
sottotetti esistenti”, è da intendersi riferita al momento della presentazione
della domanda di concessione edilizia ovvero della denuncia di inizio attività.
Art. 2 (Integrazione
dell’articolo 1, comma 4, della legge regionale 15 luglio 1996, n. 15)
1 . All’art. 1, comma 4,
della legge regionale 15 luglio 1996, n. 15, dopo le parole “degli edifici di cui al comma 2”,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “dei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura”.
Art. 3
(Interpretazione autentica dell’articolo 4, comma 3, della legge regionale 19
novembre 1999, n. 22)
1 . L’espressione “tutti gli interventi edilizi” di cui all’articolo 4, comma 3, della legge regionale 19 novembre 1999, n. 22 “Recupero di immobili e nuovi parcheggi: norme urbanistico-edilizie per agevolare l’utilizzazione degli incentivi fiscali in Lombardia” è da intendersi riferita agli interventi di ristrutturazione edilizia, di ampliamento e di nuova costruzione.