DIRIGENTI
AZIENDE INDUSTRIALI - D.LVO 24 APRILE 1997 N° 181 - ISTRUZIONI INPS
Com'è noto il D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 181 ha dato attuazione
all'art. 2, comma 22 della Legge 8 agosto 1995, n. 335 in merito
all'armonizzazione della previdenza dei dirigenti di aziende industriali, con
la ridefinizione di aliquote contributive dovute alle gestioni delle
prestazioni temporanee per i dirigenti iscritti all'INPDAI.
Al fine di una completa informativa si pubblica qui di seguito il
testo della circolare n° 159/97 emanata dalla Direzione generale INPS e
relativa agli aspetti contributivi di pertinenza dell'Istituto stesso.
Circolare Dir. Gen. INPS
17 luglio 1997, n. 159
Sommario
Rideterminazione a decorrere dall'1/1/1997 delle aliquote
contributive della gestione delle prestazioni temporanee per i dirigenti
iscritti all'INPDAI. Disposizioni per il conguaglio relativo ai mesi pregressi.
Il decreto legislativo 24/4/1997, n. 181 (G.U. 25/6/1997, serie
generale, n. 146), entrato in vigore il 10/7/1997, ha dato attuazione alla
delega conferita dall'articolo 2, comma 2, della legge 8/8/1995 in materia di
regime pensionistico per gli iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per
i dirigenti di aziende industriali.
L'art. 1 del decreto, mentre fissa l'aliquota di contribuzione
pensionistica dovuta all'INPDAI a decorrere dall'1/1/1997 rispettivamente per
gli iscritti in data successiva al 31/12/1995 e per gli iscritti
antecedentemente all'1/1/1996, ridefinisce le aliquote contributive delle
prestazioni temporanee nelle misure e con le decorrenze di seguito indicate.
1) Iscritti successivamente al 31/12/1995
Per i dirigenti che non vantano un'anzianità contributiva INPDAI
anteriore all'1/1/1996, le aliquote sono ridotte a decorrere dall'1/1/1997 come
segue:
- l'aliquota per assegno nucleo familiare è ridotta dal 6,20 al
2,48%; per i dirigenti di cooperative iscritte nei registri prefettizi o nello
schedario generale della cooperazione presso il ministero del lavoro e della
previdenza sociale che applicano l'aliquota ridotta del 4%, detta aliquota si
riduce al 2,48%; parimenti, per i dirigenti di cooperative agricole che
trasformano, manipolano e commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici
(artt. 3 e 6 della L. 240/84, cfr. circ. n. 19 del 25/1/1993), iscritte nella
sezione agricola dei registri prefettizi che applicano l'aliquota ridotta del
2,75%, detta aliquota si riduce al 2,48% (1);
- l'aliquota per l'assicurazione contro la tubercolosi è ridotta
di 0,14 punti percentuali e risulta, quindi, pari a 1,87% (2).
2) Iscritti antecedentemente all'1/1/1996
Per i dirigenti che vantano un'anzianità contributiva INPDAI
anteriore all'1/1/1996, le aliquote sono ridotte come segue:
dall'1/1/1997:
- l'aliquota per assegno nucleo familiare è ridotta dal 6,20 al
4,84%; per i dirigenti di cooperative iscritte nei registri prefettizi o nello
schedario generale della cooperazione presso il ministero del lavoro e della
previdenza sociale che applicano l'aliquota ridotta del 4%, detta aliquota
resta invariata; parimenti, per i dirigenti di cooperative agricole che
trasformano, manipolano e commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici
(artt. 3 e 6 della legge 240/84, cfr. circ. n. 19 del 25 gennaio 1993),
iscritte nella sezione agricola dei registri prefettizi, che applicano
l'aliquota ridotta del 2,75%, resta confermata detta aliquota (1);
- l'aliquota per l'assicurazione contro la tubercolosi è ridotta
di 0,14 punti percentuali e risulta, quindi, pari a 1,87% (2);
dall'1/1/1998:
- l'aliquota per assegno nucleo familiare è ridotta dal 4,84 al
3,34%; per i dirigenti di cooperative che applicano l'aliquota ridotta del 4%,
detta aliquota si riduce al 3,34%; per i dirigenti di cooperative agricole che
applicano l'aliquota ridotta del 2,75%, resta, invece, confermata detta
aliquota (1);
dall'1/1/1999:
- l'aliquota per assegno nucleo familiare è ridotta dal 3,34 al
2,48%; per i dirigenti di cooperative agricole l'aliquota si riduce dal 2,75 al
2,48% (1).
3) Operazioni di conguaglio
Il comma 6 dell'art. 1 del decreto legislativo in questione
stabilisce, tra l'altro, che i contributi più elevati già versati a questo
istituto nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1997 e la data di entrata
in vigore del decreto possono essere recuperati dalle aziende mediante
conguaglio a partire dal periodo di paga successivo a quello di entrata in
vigore del decreto.
Al riguardo si forniscono le seguenti precisazioni.
Le aziende interessate potranno effettuare il versamento a questo
istituto della contribuzione per i dirigenti alla gestione delle prestazioni
temporanee sulla base delle nuove aliquote ridotte sin dalla denuncia
contributiva relativa al mese di giugno (scadenza 20 luglio 1997).
Il recupero delle differenze contributive versate per i mesi
pregressi dal mese di gennaio 1997 sino a quello di adeguamento alle nuove
aliquote sarà effettuato con una delle denunce contributive relative ai mesi di
luglio (scadenza 20 agosto 1997) o agosto (scadenza 20 settembre 1997) o
settembre (scadenza 20 ottobre 1997).
4) Modalità operative
I datori di lavoro, ai fini della compilazione della denuncia di
mod. DM 10/2, in relazione alla diversa misura dell'aliquota contributiva
dovuta per gli assegni nucleo familiare, si atterranno alle seguenti modalità:
- continueranno a esporre i dati retributivi e contributivi
riferiti ai dirigenti iscritti anteriormente al 1° gennaio 1996 utilizzando il
previsto codice qualifica 3. Per i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo
parziale saranno utilizzati i previsti codici 300P (rapporti con meno di 78
ore) e 300S (rapporti con più di 78 ore) (3);
- esporranno i dati retributivi e contributivi riferiti ai
dirigenti iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 utilizzando il codice
qualifica di nuova istituzione 380. Per i dirigenti con rapporto di lavoro a
tempo parziale saranno utilizzati i codice 380P (rapporti con meno di 78 ore) e
380S (rapporti con più di 78 ore);
- continueranno a esporre i dati retributivi e contributivi
riferiti ai dirigenti iscritti anteriormente al 1° gennaio 1996 per i quali
competono i benefici di cui all'art. 10 del D.L. 511/96 (cfr. circolare n. 2
dell'8/1/97) utilizzando il previsto codice qualifica 392, ovvero 392P e 392S
per i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo parziale;
- esporranno i dati retributivi e contributivi riferiti ai
dirigenti iscritti al fondo successivamente al 31 dicembre 1995 per i quali
competono i benefici di cui all'art. 10 del D.L. 511/96 utilizzando il codice
di nuova istituzione 381; per i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo
parziale saranno utilizzati i codici 381P (rapporti con meno di 78 ore) e 381S
(rapporti con più di 78 ore).
Le aziende che occupano dirigenti nei paesi esteri non
convenzionati ovvero in paesi con i quali vigono accordi parziali di sicurezza
sociale dovranno attenersi alle seguenti particolari modalità:
- per i dirigenti occupati presso i paesi esteri non convenzionati
(posizioni contributive contrassegnate con il codice di autorizzazione 4C)
restano ferme le modalità già previste in quanto detto personale è escluso dal
contributo per gli assegni nucleo familiare; pertanto, ai fini della
compilazione del mod. DM 10/2, le aziende esporranno i dati relativi ai
dirigenti utilizzando il codice qualifica 3;
- per i dirigenti occupati presso i paesi esteri con i quali
vigono accordi parziali di sicurezza sociale (posizioni contributive
contrassegnate con il codice di autorizzazione 4Z) la contribuzione per gli
assegni per il nucleo familiare, ove dovuta in relazione al tipo di
convenzione, continuerà a essere esposta con il codice 307E (cfr. circolare n.
87 del 15/3/1994) per i dirigenti iscritti al fondo in data anteriore
all'1/1/1996, mentre sarà esposta con il nuovo codice "380E" per i
dirigenti iscritti in data successiva al 31/12/1995. Il contributo per
l'assicurazione contro la tubercolosi continuerà a essere esposto con i codici
302C e 302E.
5) Modalità per il recupero delle differenze contributive versate
dal 1° gennaio 1997
Ai fini del recupero delle differenze contributive versate per i
mesi pregressi da gennaio 1997, il relativo importo sarà indicato nei righi in
bianco del quadro D del mod. DM 10/2 utilizzando i seguenti codici:
- cod. R206, preceduto dalla dicitura rec. contr. anf., per il
recupero della differenza di aliquota per gli assegni nucleo familiare;
- cod. R207, preceduto dalla dicitura rec. contr. tbc, per il
recupero della differenza di aliquota dell'assicurazione contro la tubercolosi.
Le aziende che hanno beneficiato delle agevolazioni previste
dall'art. 10 del D.L. 511/96 dovranno effettuare il recupero delle predette
differenze al netto dei benefici operati a tale titolo.
Il predetto recupero potrà essere effettuato con più denunce
contributive entro il termine sopra indicato del 20 ottobre 1997.
6) Modalità di compilazione del mod. 01/M
Ferme restando le modalità di compilazione del mod. 01/M, si
precisa che per i dirigenti per i quali spettano le agevolazioni contributive
di cui all'art. 10 del D.L. 511/96, indicati sul mod. DM 10/2 con il nuovo
codice qualifica 381, dovrà essere riportato nella casella tipo rapp. del
quadro B il nuovo codice 81.
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(1) Si osserva che il provvedimento in questione, diversamente dal
D.M. 21.2.1996, non prende in considerazione la situazione dei dirigenti per i
quali vigono aliquote per l'assegno nucleo familiare inferiori a quella
ordinaria"; pertanto, salvi successivi interventi in materia, è stato
adottato il criterio di applicare le nuove aliquote previste dal D.Lgs. 181/97,
fatte salve le minori aliquote già in vigore.
(2) Come precisato con la circolare n. 103 del 15 maggio 1996, la
riduzione di 0,14 punti percentuali riguarda la quota del contributo TBC (già
fissata nella misura di 0,35 punti percentuali) a carico della gestione di cui
all'art. 24 della L. 88/89. Non subisce, invece, variazioni la quota (pari a
1,66 punti percentuali) del contributo TBC destinata al finanziamento delle
prestazioni del S.S.N. ai sensi dell'art. 27 della legge stessa, oggetto di
fiscalizzazione nei casi previsti dalla legge.
(3) Si rammenta che, ai fini della compilazione del mod. DM 10/2,
i dati relativi ai dirigenti iscritti all'INPDAP devono continuare ad essere
esposti con il codice qualifica "360" (cfr. messaggio n. 86 del 15
marzo 1991).