(a cura del Geom.
Antonio Gnecchi)
Il D.p.R. 06.06.2001, n.380 (G.U. S.o. n. 239/ L. 20.10.2001, n. 245 e pubblicato sul Notiziario
11/2001) entrerà in vigore 01.01.2002, ma si prevede che il governo rinvierà
tale data almeno di 6 mesi in modo di poterlo coordinare con le novità della
legge obiettivo;
ridefinisce gli interventi di recupero edilizio,
comprendendo per la prima volta anche la nuova costruzione;
diventa facoltativa la commissione edilizia;
al posto della concessione arriva il permesso di
costruire.
E’ una revisione della normativa edilizia, mentre rimane
escluso l’ambito urbanistico e l’ambito culturale/ambientale.
Costituisce materia edilizia e non governo del territorio:
sarebbe stato meglio prima procedere alla riforma urbanistica.
Ci sono inoltre regioni che hanno già legiferato sulla
materia e che, in base a quanto stabilisce
l’art. 2 ,comma 3, devono adeguare le proprie norme ai principi di
riordino del testo unico.
Innovazioni
Interventi di
recupero edilizio (con riferimento all’art. 31, legge n. 457/78).
In tale elencazione sono stati inseriti, nella lettera d)
(interventi di ristrutturazione edilizia), quelli consistenti nella demolizione
e successiva fedele ricostruzione.La terminologia utilizzata deriva da una
sentenza della giurisprudenza amministrativa che però è stata inopportunamente
inserita nel testo normativo a vincolare l’ambito applicativo di tali
interventi con l’obbligo di rispettare sagoma (quindi in nessun modo
modificabile), volume, area di sedime e caratteristiche dei materiali come
quelli preesistenti.
Oltre agli interventi di recupero edilizio stabiliti dal
comma 1, dalla lettera a) alla lettera d), sono state comprese nelle
definizioni degli interventi edilizi (ex articolo 31 legge n. 457/78) anche le
nuove costruzioni (lettera e), nelle quali si devono pure ricondurre altri
interventi, quali:
- costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati,
ovvero l’ampliamento all’esterno della sagoma dei manufatti esistenti;
- opere di urbanizzazione (e.2);
- pertinenze che sostanzialmente non devono prevedere un
volume superiore al 20% dell’edificio principale (e.6).
I comuni possono modificare le definizioni previste
dall’articolo 3 in relazione alle disposizioni regionali.
Art. 3 – In tale elencazione è stata inserita anche la nuova
costruzione.
Le definizioni di tali interventi sono immediatamente
prevalenti sulle disposizioni di regolamento edilizio e dello strumento
urbanistico generale.
Non sono più differenziati i precedenti titoli abilitativi
che si riferivano agli interventi edilizi stabiliti con le leggi n. 10/77, n.
457/78 e n. 94/82.
E’ rilevabile la tripartizione dei titoli abilitativi:
esenzione, permesso di costruire e
d.i.a.. Questi titoli non costituiscono principi fondamentali per cui
non è impensabile che le regioni possano da essi discostarsi.
Art. 6 – Le attività di edilizia libera .
E’ la soglia massima degli interventi liberi, al di sopra
dei quali le regioni non possono andare, semmai possono legiferare solo in
senso riduttivo.
Vengono introdotte due tipologie di titoli abilitativi agli
interventi edilizi: permesso di costruire e d.i.a.
Al primo, cioè al permesso di costruire, (art.10) sono
subordinati:
a.interventi di nuova costruzione;
b.interventi di ristrutturazione urbanistica;
c.interventi di ristrutturazione edilizia che comportino
aumento di unità immobiliari, modifiche di volume, della sagoma, dei prospetti
o delle superfici ovvero che, limitatamente agli immobili in zona A, comportino
mutamenti della destinazione d’uso.
In riferimento alla lettera b)-ristrutturazione urbanistica-
si deve far rilevare che si tratta di una serie di interventi edilizi
nell’ambito di una ristrutturazione urbanistica.
Trattandosi di una norma regolamentare la regione può
modificarla, con il potere che le è attribuito, assoggettando al permesso di
costruzione interventi in più e non in meno (comma 2). Nel terzo comma è
previsto che per le opere soggette a d.i.a. che possono ora essere sottoposte a
permesso di costruire non vengono applicate le sanzioni previste per il
permesso, ai sensi dell’articolo 44.
Alla seconda, cioè alla d.i.a., vengono ricondotti tutti gli
interventi tipizzati dal legislatore, con l’art. 22, non riconducibili
all’elenco di cui all’art. 10 e art. 6 (ordinaria manutenzione, eliminazione di
barriere architettoniche, con alcune limitazioni, opere temporanee per attività
di ricerca nel sottosuolo).
Rispetto al regime previgente vengono così maggiormente
utilizzate le possibilità della DIA sia perché vengono ampliate le tipologie
soggette a questo strumento e perché è
caduta la limitazione, presente nella legge n. 662/96, all’impiego della DIA
nelle zone o sugli immobili vincolati.
L’articolo 22, infatti, dispone l’obbligo della preventiva
acquisizione dei pareri in materia paesaggistico/ambientale e
storico/artistico.
Rispetto al regime previgente deve essere segnalato in senso
negativo il divieto di ricorrere alla DIA per ristrutturazioni con mutamento
d’uso nelle zone A e la facoltà concessa alle regioni di prevedere con legge le
tipologie di intervento (e, quindi, anche quelle soggette a DIA) che possono
essere soggette a oneri.
Una causa dello slittamento della data di entrata in vigore
del nuovo testo unico consiste nell’esame di un nuovo regime di controlli
edilizi differenti da quelli contenuti nel testo unico, con la conseguenza che
verranno introdotte ulteriori modifiche.
La cosiddetta legge-obiettivo infatti estende l’area della
DIA ai seguenti interventi:
a.gli interventi edilizi minori di cui all’articolo 4, comma
7, del d.l. n. 398/93 (già previsti);
b.le ristrutturazioni edilizie comprensive di demolizione e
ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma;
c.gli interventi ora sottoposti a concessione, se sono
specificatamente disciplinati dai piani attuativi che contengono precise disposizioni plano-volumetriche,
tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente
dichiarata dal consiglio comunale, in sede di approvazione degli stessi piani o
di ricognizione di quelli vigenti;
d.i sovralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove
edificazioni in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi da
quelli indicati alla lettera c, ma recanti analoghe previsioni di dettaglio.
Nuova costruzione:
nuovi edifici e
ampliamento di quelli preesistenti all’esterno della sagoma dell’edificio
medesimo (per gli ampliamenti interni, ossia gli aumenti di superficie lorda di
pavimento, rimangono soggetti a d.i.a.).
In tale definizione vengono altresì inseriti: opere di
urbanizzazione, infrastrutture e impianti
che comportino la trasformazione in via permanente del territorio
inedificato, ecc., l’installazione di manufatti leggeri o prefabbricati
(roulottes, case mobili) utilizzati per soddisfare esigenze umane quali
abitazioni, magazzini,ambienti di lavoro, le pertinenze che comportino
l’esecuzione di un volume superiore al 20% di quello dell’immobile principale o
che gli strumenti urbanistici abbiano qualificato come nuova costruzione in
considerazione del pregio ambientale o paesaggistico dell’area in cui sono
inseriti (art. 3 ,comma 1 , lettera e).
Ristrutturazione edilizia
In tale definizione vengono ora incluse anche le opere di
demolizione e fedele ricostruzione di un fabbricato che deve risultare identico
al precedente per sagoma, volumi, area di sedime, e caratteristiche dei
materiali (articolo 3, comma 1, lettera d), ultimo periodo), (questo per
rimuovere controversie interpretative della giurisprudenza amministrativa).
Natura facoltativa della commissione edilizia
(stabilita dall’art. 4, comma 2)
Dispone la nuova normativa che, soltanto nel caso in cui il
Comune voglia istituire la commissione edilizia, il regolamento edilizio dovrà
indicare gli interventi da sottoporre al parere di tale organo consultivo (a
parere di chi scrive quelli soggetti al permesso di costruire e quelli soggetti
a DIA limitatamente agli interventi sottoposti a vincolo
ambientale/paesaggistico) .
Regime degli atti di controllo
La concessione edilizia è stata rinominata “permesso di costruire”, mentre
l’autorizzazione edilizia non è più prevista, così come l’applicazione della
relazione asseverata per le opere interne di cui all’art. 26 della legge n.
47/85.
E’ stata invece ribadita la d.i.a. (articoli 22-23) per tutti gli interventi non
assoggettati al permesso di costruire.
In questo atto confluiscono gran parte degli interventi
soggetti precedentemente ad autorizzazione edilizia.
Il permesso di costruire costituisce un diritto sulla
proprietà del terreno, che è oneroso e condizionato in modo significativo.
Viene previsto il permesso di costruire per le tipologie
individuate dall’art. 10, attribuendo alla d.i.a. carattere generale e
residenziale.
Tale impostazione è comunque modificabile dalle regioni le
quali potranno estendere l’elenco delle opere soggette al permesso di
costruire, tenuto conto dell’incidenza sul territorio e del carico urbanistico,
senza modificare le sanzioni penali di cui all’art. 44.
In buona sostanza i comma 3 e 4 dell’art. 10 prevedono che
le regioni potranno ampliare il numero degli interventi soggetti a permesso di
costruire senza che però tale estensione possa determinare l’applicazione delle
sanzioni penali.
Art. 22:
d.i.a. con preventiva acquisizione dei pareri in
materia paesaggistico/ambientale e storico/artistico.
La d.i.a. viene, in
ogni caso, mantenuta come facoltativa rispetto al permesso di costruire per le
tipologie di opere soggette alla procedura semplificata.
Sportello unico dell’edilizia (art. 5)
L’istituzione dello sportello unico non è un principio
fondamentale che il testo unico stabilisce (articolo 1, comma 1), con
riferimento all’articolo 117 della Costituzione tenuto conto:
- del nuovo sistema statutario degli enti di cui il comune
fa parte con una propria e piena autonomia; - che costituisce una norma
regolamentare.
E’ parere che lo sportello unico debba acquisire i pareri
obbligatori (comma 3), mentre per quanto riguarda l’acquisizione delle
autorizzazioni previste dal successivo comma 4 (conferenza dei servizi) c’è da
puntualizzare la diversità tra parere e autorizzazione, che tra l’altro, deve
essere richiesta e documentata e comporta responsabilità penale.
Relativamente ai pareri, il privato può, autonomamente,
richiedere ed ottenere pareri ASL, da presentare, in allegato, alla richiesta
edilizia.
Relativamente alle autorizzazioni, dovrebbe essere il
privato a presentare all’organo competente la propria richiesta e la
documentazione necessaria e, dopo aver avuto la stessa, presentare tale atto in
allegato alla richiesta edilizia.
C’è pure da sottolineare che lo sportello unico deve
occuparsi di tutto e quindi non può chiedere al privato che non li presenti
direttamente, di acquisire pareri che
competono d’ufficio allo sportello stesso.
Per il problema dei vigili del fuoco è auspicabile fare
convenzioni con l’ufficio onde poter perfezionare le procedure che riguardano
tali pratiche sia in procedure normali sia in sede di conferenza di servizi .
Viene istituito con l’obiettivo di offrire agli utenti un
unico referente con il quale interloquire. Questo ufficio svolge tutte le
funzioni riguardanti la materia edilizia e urbanistica.
Riceve delle domande, cura le fasi istruttorie, acquisisce i
pareri di competenza comunale proponendo la conferenza di servizi, adotta i
provvedimenti finali.
Cura i rapporti con i soggetti interessati alla
realizzazione di interventi edilizi, con i cittadini in genere e le
amministrazioni chiamate ad intervenire con il comune nei procedimenti
connessi.
Si fa rilevare come l’articolo 5 del nuovo testo unico sgombri
il campo delle passate perplessità in ordine alla competenza per l’emissione
dei provvedimenti delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi della legge
regionale n. 18 del 1997 che al suo interno citava il sindaco quale soggetto
legittimato al rilascio. Il secondo comma infatti stabilisce che tale ufficio
(sportello unico) provvede agli atti di assenso, comunque denominati, previsti
per gli interventi edilizi su immobili vincolati in base al decreto legislativo
n. 490 del 1999.
Conferenza di servizi
La funzione è quella di accelerazione e di contestualità
delle soluzioni. Relativamente alla con testualità è necessario però che chi
partecipa alle riunioni abbia il potere decisionale.
I comuni è bene che sollevino il problema delle
conflittualità tra le componenti delle diverse amministrazioni chiamate ad
esprimere il proprio parere nella conferenza dei servizi (ASL e vigili del
fuoco), formalizzandole in modo che si possano, alla fine, concordare tempi,
modi e che i partecipanti si presentino già preparati e a conoscenza degli
argomenti da trattare e capaci di dare delle risposte scritte.
d.i.a. (articolo
23)
E’ una norma regolamentare. Stabilisce il termine di 30
giorni per poter dare corso ai lavori degli interventi previsti nella stessa,
salvo eventuali slittamenti dei termini stabiliti dal comma 6.
Per quanto riguarda gli elaborati grafici progettuali si
ritiene che siano quelli prescritti dal regolamento edilizio.
Lo sportello unico è obbligato, nei 30 giorni concessi dalla
norma, a controllare l’eventuale presenza di vincoli o mancanza di nulla osta,
pareri e autorizzazioni per notificare eventualmente all’interessato l’ordine motivato di non iniziare i lavori
Per gli interventi sottoposti a vincoli (articolo 22, comma
3 e articolo 23, comma 3), quando viene emanato l’atto di assenso, si può
procedere con la d.i.a. .
certificati di agibilità
(articoli 24 e 25)
Si è cercato di semplificare il procedimento per il rilascio
del certificato di agibilità.
A questo proposito il testo unico ha provveduto ad eliminare
il duplice riferimento dei termini
“abitabilità“ e “agibilità“, optando per “agibilità“.
Viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del
competente ufficio e non dal sindaco.
La misura di semplificazione del procedimento è data dalla
previsione dello sportello unico che è, come per il rilascio del permesso di
costruire, l’ufficio che provvederà ad espletare tutte le funzioni necessarie.
Regolamento Edilizio (articolo 4)
Qualora il comune abbia deliberato di mantenere la
commissione edilizia (tale decisione doveva essere assunta entro il giugno
2001), il regolamento edilizio deve prevedere le norme del suo funzionamento.
Adozione ai sensi articolo 2, comma 4. Le norme di tale
strumento che disciplina l’attività edilizia riguardano sostanzialmente i
caratteri tecnico/estetici, igienici/sanitari, di sicurezza e vivibilità degli
immobili.
Se il comune intende mantenere la commissione edilizia, il
regolamento edilizio deve indicare gli interventi da sottoporre al preventivo
parere di tale organo consultivo.
La norma, così come formulata, prevede che il regolamento
edilizio sia sottoposto alle prescrizioni e ai limiti delle normative, e quindi
di tutte le normative, anche di quelle statali che non fissino un principio.
L’espressione “normative“ ricomprende non soltanto le leggi
regionali, ma anche i regolamenti governativi, ministeriali e regionali.
In questo modo l’ambito del Regolamento Edilizio comunale è
ridottissimo e l’autonomia normativa del comune è vanificata .
Il testo unico ha ribadito che il regolamento edilizio deve
contenere le norme igienico/sanitarie.
Competenze
Ai dirigenti e
responsabili degli uffici sono state affidate competenze anche nei
procedimenti edilizi e per le sanzioni.
Con questa espressa attribuzione ex lege delle competenze ai
dirigenti, si hanno ora anche le norme specifiche di riferimento per escludere
ogni possibilità di intervento sulle singole pratiche da parte di organi
politici.
L’articolo 107 attribuisce al dirigente i compiti gestionali
anche con rilevanza esterna . L’articolo 109 si occupa poi degli enti locali di
ridotte dimensioni, privi di personale inquadrato come dirigente, prevedendo
che con delega del sindaco siano delegati, ai funzionari responsabili degli
uffici compiti di natura dirigenziale.
Oltre alle competenza previste dagli articoli 13, 20 e 23,
ricade in capo al dirigente/responsabile dell’ufficio l’onere dell’informazione
all’autorità giudiziaria in ordine alle false attestazioni dei professionisti
per il rilascio del certificato di agibilità (articoli 24 e 25). Ai sensi
dell’articolo 27 il medesimo soggetto
esercita la vigilanza sull’attività urbanistico – edilizia nel
territorio comunale, con tutto ciò che ne consegue (emissione di ordinanze di demolizione, di rimessa in pristino,
di sospensione dei lavori, rilascio di permessi in sanatoria, irrogazione delle
sanzioni pecuniarie).
Rapporti tra il testo unico e le leggi regionali
Tali rapporti sono regolati, in via generale, dall’articolo
20, comma 2, della legge n. 59 del 1997 come recentemente modificato
dall’articolo 1, comma 4, lettera a), della legge n. 340 del 2000, a norma del
quale “nelle materie di cui all’articolo 117, comma 1 della Costituzione, i
regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la
regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesimi“.
Il successivo comma 6 del medesimo articolo 20 stabilisce
altresì che “le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate
dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di semplificazione nel rispetto dei
principi desumibili dalle disposizioni in esse contenute, che costituiscono i
principi generali dell’ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano
direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno
legiferato in materia“.
Il testo unico dedica una norma specifica all’argomento (
articolo 2), ma sembra evidente la fragilità di tale meccanismo ed i dubbi di
legittimità costituzionale che rischiano
di inficiarne il buon esito.
Pur considerando il periodo transitorio per l’entrata in
vigore, il testo unico lascia intatto il problema del raccordo con le
legislazioni regionali e soprattutto con quelle che hanno già legiferato sulla
materia (Lombardia, Toscana ed Emilia Romagna) in modo autonomo, rendendo
possibile avviare tramite d.i.a. anche interventi che nel testo unico vengono
vincolati al rilascio del permesso di costruire.
L’articolo 2, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001,
stabilisce che le regioni “esercitano il potere legislativo concernente la
materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione
statale desumibile dalle disposizioni contenute nel testo unico“.
Si tenga presente che le norme delle leggi delle regioni
sopra citate hanno avuto già
l’approvazione dai rispettivi commissari di governo (al tempo non ancora
aboliti), che ne hanno già valutato, e positivamente, la coerenza con i
principi della legislazione statale
allora vigente.
Sono evidenti anche le difficoltà che dovranno incontrare le
regioni ad adeguare la propria legislazione ai principi contenuti nel nuovo
testo unico.
Relativamente al problema dell’applicazione della legge
regionale lombarda n. 23/97, si deve valutare se le disposizioni contenute nel
testo normativo regionale possano essere ritenute vigenti in conformità alle
norme stabilite dal nuovo testo unico in ordine al rispetto dei principi
fondamentali (articolo 1, comma 1) ai quali non possono essere ricondotti i tre
titoli abilitativi (attività edilizia libera, permesso di costruire e d.i.a.),
e se debbano essere adeguate, per le regioni a statuto ordinario, alle
disposizioni di dettaglio (articolo 1, comma 3) dello stesso testo unico,
ovvero debbano essere adeguate perché in contrasto con i principi in esso
contenuti .
Caratteri e natura delle disposizioni del testo unico
Previsto dalla legge n. 50 del 1999, il testo unico contiene
norme primarie (a contenuto sostanziale), norme primarie delegificate in
secondarie (procedimentali e organizzative) e norme secondarie (già tali in
origine).
Sono stati elaborati tre distinti testi ( A, B, C ):
- il testo A, che contiene l’insieme di tutte le
disposizioni legislative e regolamentari, e consente di apprezzare l’impianto
normativo nel suo insieme (d.P.R. n. 380 del 06.06.2001);
- il testo B, recante le sole norme di rango legislativo
(d.leg. n. 378 del 06.06.2001);
- il testo C, recante le disposizioni non legislative,
regolamentari in materia edilizia (emanato come d.P.R. n. 379 del 06.06.2001,
ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 50 del 1999 che ha ad oggetto “riordino
delle norme legislative e regolamentari”, con un’operazione di “riordino
normativo” in materia di attività edilizia).
Le norme regolamentari possono essere cambiate dalla
regione. Lo stato non può emanare norme di natura regolamentare.Un aspetto
importante è rappresentato dal fatto che non esistono più i controlli sulla
legislazione regionale.
I testi dei diversi provvedimenti normativi sono stati
ripubblicati sul supplemento ordinario n. 246 del 15.11.2001 della Gazzetta
Ufficiale n. 266 (consultabile su questa rivista, nel numero 11/2001).
Il suo fine quindi è quello di fissare un sistema unitario
ed omogeneo, dove le relazioni tra gli istituti ed i provvedimenti che
caratterizzano i rapporti amministrativi sono definiti essenzialmente con
riguardo all’oggetto che, di volta in volta, trattano.
Sono state altresì indicate le norme abrogate espressamente
e le norme espressamente non inserite, ma comunque vigenti ancorché contenute
in fonte diversa dal testo unico.
E’ comunque da rilevare che, nell’ipotesi in cui una norma
non risulti indicata né fra quelle non inserite, né fra quelle abrogate, essa
dovrà intendersi in ogni caso abrogata in virtù di quanto disposto
dall’articolo 7, comma 3, della legge n. 50 del 1999.
Pur con la prudenza necessaria a riordinare un insieme di
norme giuridiche da tempo vigenti, nei confronti delle quali si è ormai
stabilizzata l’interpretazione, si è proceduto ad una semplificazione del
linguaggio normativo, come voluto dallo stesso articolo 7, comma 2, lettera d),
della legge n. 50 del 1999.
Pur se l’articolo 138 stabilisce che le disposizioni del
testo unico entrino in vigore a partire dall’ 01.01.2002, il governo da tempo
ha annunciato un rinvio di almeno 6 mesi per coordinarlo con le novità della
cosiddetta “legge obiettivo”.
Illustrazione generale
Il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia riunisce e coordina, nella prima parte, le
norme sui titoli edilizi e sugli altri atti di assenso in materia edilizia,
nonché le norme in tema di abitabilità e agibilità degli immobili; nella seconda
parte, la normativa tecnica dell’attività edilizia.
La materia è, ad oggi, disciplinata da una notevole quantità
di disposizioni di varia origine e
differente rango, creando quella
caratteristica situazione di “disordine normativo” che rendeva indispensabile,
per il suo superamento, l’armonizzazione ed il coordinamento di tutte tali
disposizioni in un unico testo normativo. A tale esigenza cerca di dare
risposta il testo unico.
Le principali novità introdotte
Il testo normativo si compone di due parti chiaramente
distinte, dedicate la prima all’attività edilizia e la seconda alla normativa
tecnica per l’edilizia .
PRIMA PARTE:
titoli abilitativi - riduzione a due soltanto:
- permesso di costruire (dovrebbe conservare le
caratteristiche di fondo dell’attuale concessione edilizia); la diversa
denominazione dell’istituto consentirà di ritenere superata la questione sulla
natura autorizzatoria o concessoria del titolo abilitativo all’edificazione ;
- denuncia inizio attività per interventi edilizi minori .
L’opera di riordino e di semplificazione tiene conto sia
dell’evoluzione legislativa che della giurisprudenza.
Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, il testo unico
riproduce in buona sostanza la disciplina vigente, richiamando i principi stabiliti
dall’articolo 19 della legge 241 del 1990.
Rispetto a tale disciplina, viene, tuttavia, introdotta un’
importante innovazione laddove si stabilisce che la realizzazione di interventi
soggetti a d.i.a. su immobili sottoposti a tutela storico/artistica o
paesaggistico/ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o
dell’autorizzazione richiesti dalle rispettive normative.
Ciò determina un’importante innovazione rispetto al regime
finora vigente che escludeva espressamente la possibilità di accedere alla
procedura semplificata in caso di sussistenza di un vincolo.
Quanto al problema della gratuità o meno della d.i.a., è da
ricordare che la disciplina vigente non affronta espressamente la questione,
limitandosi a disporre che “l’esecuzione delle opere per cui si esercita la
facoltà della d.i.a. è subordinata alla medesima disciplina definita dalle
norme nazionali e regionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite su
rilascio di concessione edilizia” (articolo 4, comma 10, della legge n. 493 del
1993).
Tale formulazione ha dato luogo a due distinte linee
interpretative, l’una nel senso della gratuità, l’altra nel senso
dell’onerosità della denuncia.
Con il testo unico si è preferito risolvere l’ambiguità
della disposizione demandando all’autonomia legislativa delle regioni
l’individuazione delle tipologie di intervento assoggettate ad oneri, definendo criteri e parametri per
la relativa determinazione.
Permesso di costruire – procedura (articolo 20)
Viene stabilito il potere autonomo dei singoli soggetti
legittimati a richiedere il permesso di costruire ai sensi dell’articolo 11
(es. un proprietario su tre proprietari).
Questa norma invade il campo del codice civile.
Lo stesso soggetto deve certificare la conformità [………].
Questo pone una domanda : allora perché c’è bisogno di
richiedere i pareri, es. ASL e vigili del fuoco?
Pare assurdo comunicare al richiedente l’avvio del
procedimento ai sensi della legge n. 241/90 nei 10 giorni dalla presentazione della
domanda allo sportello unico, quando la stessa costituisce da sé avvio del
procedimento; semmai è bene che sia aggiunto sul protocollo, il nominativo del
responsabile del procedimento.
Relativamente ai termini dei 60 giorni (terzo comma) la
novità è rappresentata da una forma di collaborazione che viene prevista dalla
norma :la sospensione del procedimento (quarto comma) per apportare modifiche
di modesta entità fissando un termine per la loro presentazione. Alla data di
presentazione di tali modifiche al protocollo
riparte l’iter del procedimento (15 giorni).
Comma 5 – interruzione dei termini: entro 15 giorni dalla
data di presentazione della domanda allo sportello unico possono essere
richieste solo le integrazioni di documenti non presentati e atti non di
competenza del comune.
Il richiedente ha il diritto di conoscere il nome del
responsabile del procedimento, che gli deve essere comunicato entro 10 giorni.
Questi ha sessanta giorni per istruire la pratica e per
formulare la proposta di provvedimento. Entro 15 giorni dalla proposta il
dirigente o (nei comuni sprovvisti) il responsabile dell’ufficio adotta il
provvedimento finale e quindi il permesso di costruire ovvero l’eventuale
diniego espresso.
I termini sopra indicati possono essere interrotti qualora
il responsabile dell’ufficio richieda , entro 15 giorni dalla presentazione
della domanda, integrazione o completamento della documentazione. In tal caso
in termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione
integrativa al protocollo del Comune.
Naturalmente la domanda va presentata allo sportello unico
da parte di chi ha titolo. Questo è titolare di un interesse legittimo (la
sentenza 500/99 della Cassazione ha stabilito che anche la lesione di interessi
legittimi obbliga l’autore della lesione a risarcire il danno). L’inerzia della
pubblica amministrazione con superamento dei termini sopra riportati o
addirittura il diniego immotivato (sia espresso sia tacito) possono costituire
il fatto da cui deriva il danno risarcibile.
d.i.a.–(articolo 22)-interventi subordinati a d.i.a.
(articolo
23)-disciplina
L’articolo 22, comma 5 ribadisce la facoltatività della
d.i.a., disponendo la possibilità, per gli interventi realizzabili mediante
tale titolo abilitativo, di richiedere, in alternativa, il permesso di
costruire con la conseguenza che, in tal caso, non sono applicabili le sanzioni
previste dall’articolo 44 .
Il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo per
presentare la d.i.a., almeno 30 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori,
presenta allo sportello unico la d.i.a.. Bisognerà dunque aspettare 10 giorni
in più prima di poter mettere al lavoro gli operai .
Per la d.i.a., in Lombardia, dovrà quindi osservarsi, dopo
l’entrata in vigore del nuovo testo unico per l’edilizia, il termine di 30
giorni per poter dare corso ai lavori.
La d.i.a.:
- va accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un
progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la
conformità delle opere ………;
- va corredata dall’indicazione dell’impresa cui si
intendono affidare i lavori ;
- è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre
anni .
L’interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello
unico la data di ultimazione dei lavori.
Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato
rilascia un certificato di collaudo finale, da presentare allo sportello unico,
con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la
d.i.a..
Agibilita’ (articolo 24) - procedimento (articolo
25):
Contestualmente alla semplificazione del procedimento per il
rilascio dei titoli edilizi, si è provveduto a semplificare anche il
procedimento per il certificato di agibilità sulla base di quanto è previsto
dall’art. 20 della legge n. 59, del 1997, allegato 1, n. 112 quinquies. La normativa
principale su cui si è intervenuti è quella del d.P.R. 22.04.1994 n.
425, espressamente abrogato dal testo unico.
Una prima novità è di carattere terminologico: infatti il
precedente legislatore aveva operato una diversa distinzione, considerando
riconducibile all’“agibilità” la disciplina generale relativa alla stabilità e
alla sicurezza dell’immobile, e
all’“abitabilità” la disciplina speciale dei requisiti dell’immobile rispetto a
specifiche destinazioni d’uso. Nel testo unico si è provveduto ad eliminare il
duplice riferimento terminologico optando per il più ampio termine “agibilità”.
Sotto il profilo delle competenze, in conformità a quanto
stabilito dagli articoli 107 e 109 del
d.leg. n. 267/00, si è precisato che il certificato di agibilità viene
rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale e
non più dal sindaco.
Per quanto riguarda gli aspetti procedimentali, oltre agli
adempimenti e alle verifiche di ordine sanitario, urbanistico edilizio, statico
e catastale (già ricompresi in un unico
procedimento dal d.P.R. 425/94), nel nuovo procedimento per il rilascio del certificato
di agibilità sono stati inseriti anche gli adempimenti e le verifiche relative
alla sicurezza degli impianti (di cui alla legge n. 46 del 1990, ora inseriti
nel capo IV della parte II del testo unico), nonché quelli relativi
all’isolamento termico (di cui al titolo II della legge n. 10 del 1991, ora
inseriti nel capo V della parte II del testo unico).
Ulteriore misura semplificatrice del procedimento di
agibilità è data dalla previsione dello sportello unico quale interlocutore tra
l’amministrazione e il richiedente l’agibilità (ivi compreso il direttore
lavori e il collaudatore). Lo sportello unico provvederà anche in questo caso,
come già per il procedimento per il rilascio del permesso di costruire, a
curare i rapporti con l’interessato, gli altri uffici comunali competenti e con
le diverse amministrazioni coinvolte.
NOTE - Non cambiano:
- le disposizioni in materia di beni culturali e ambientali
(d.leg. 490/94) e le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia;
- le disposizioni in materia di realizzazione, ampliamento,
ristrutturazione e riconversione degli impianti produttivi (art. 24 e 25 d.leg.
112/98) .
Contenuti:
- l’articolo 3 contiene una serie di definizioni che
prevalgono sulle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici generali e
nei regolamenti edilizi (comma 2);
- costituzione dello sportello unico per l’edilizia. I comuni provvedono a costituire lo
sportello unico per l’edilizia, anche mediante esercizio in forma associata,
sopprimendo gli uffici o gli organi già esistenti (articolo 5, comma 1). Lo
sportello unico cura tutti i rapporti tra il privato, l’amministrazione e le
altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio;
- attività edilizia delle pubbliche amministrazioni , le
disposizioni in materia di titoli abilitativi non si applicano (articolo 7):
- ai lavori pubblici (lettera a );
- alle opere pubbliche (lettera b);
- alle opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio,
o dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, in base all’articolo 47 del regolamento generale
dei lavori pubblici (D.P.R. 554/99);
- relativamente alle opere di cui alla lettera b) è utile
ricordare come i lavori affidati a concessionari di servizi pubblici si possono
dividere:
- dati in concessione (es. autostrade, ferrovie);
- autorizzati (es. telefonia); questi rimangono fuori
dall’applicazione di questa norma;
- i casi previsti dall’articolo 4, ultimo comma, della legge
n. 10/77 e dall’ex legge n. 179 (Botta-Ferrarini) modificativa della legge 457/78 riguardano
rispettivamente le ipotesi di decadenza dei vincoli e l’assenza di uno
strumento urbanistico generale. La regione Lombardia ha previsto tali ipotesi con
riferimento all’articolo 49 della legge regionale 51/75. L’articolo 9 del nuovo
testo unico prevede l’attività edilizia nel seguente modo:
- nel centro abitato: applicazione primo comma, lettera a);
- fuori dal centro abitato: applicazione primo comma lettera
b);
Il secondo comma: è una norma che consente interventi
ristrutturativi in edilizia convenzionata (piano attuativo);
- attività edilizia in assenza di pianificazione
urbanistica. Nei comuni sprovvisti di strumento urbanistico sono consentiti
(articolo 9, comma 1):
- gli interventi di manutenzione ordinaria, quelli di
manutenzione straordinaria e gli interventi di ristrutturazione e di
risanamento conservativo che riguardino singole unità immobiliari o parte di
esse;
- fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di
nuova edificazione nel limite della densità fondiaria di 0,03 mc x mq in caso
di interventi a destinazione produttiva, la superficie coperta non può comunque
superare 1/10 dell’area di proprietà ;
- attività in assenza di strumenti urbanistici attuativi
nelle aree nelle quali non sono stati approvati gli strumenti urbanistici di
attuazione degli strumenti urbanistici generali: sono consentiti anche gli
interventi di ristrutturazione edilizia che riguardino singole unità
immobiliari o parte di esse (articolo 9, comma 2).
Articolo 12 – salvaguardia: prevista di 3 anni. La regione
Lombardia, con la legge regionale n.
51/75, stabilisce 5 anni, che resta per la nostra regione, il termine valido da
rispettare.
Articolo 13 – competenza al rilascio del permesso di
costruire: il legislatore si è dimenticato che c’è lo sportello unico (e non
l’ufficio tecnico comunale) come detto nell’articolo.
Articolo 14, comma 1 – poteri di deroga: è stato dimenticato
il regolamento edilizio tra le disposizioni che prevedono la deroga, come stabiliva
la legge n. 1150/42.
Articolo 14, comma 3: non si capisce come, oltre alle
fattispecie elencate nel testo, non siano contemplate anche altre fattibili
ipotesi di applicazione delle deroghe, quali, ad es., distanze dai confini,
dalle strade e rapporti di superficie coperta .
Articolo 15 – efficacia temporale del permesso di costruire
: per quanto riguarda la proroga (comma 2) tale istituto è previsto per
l’ultimazione dei lavori e per l’inizio dei lavori, sempre con provvedimento
motivato. Per il primo si è stabilito che può essere prorogato solo se viene
richiesto prima della scadenza, altrimenti non può essere prorogato.
Per quanto riguarda il rinnovo (terzo comma) ci si deve
riferire alle opere di completamento di interventi edilizi di nuova costruzione
e non a quelli ristrutturativi. Se i primi possono essere ricondotti ad
interventi di recupero edilizio sono considerati interventi soggetti a d.i.a. e
quindi attuabili attraverso la procedura di cui all’articolo 22. Non è chiaro
invece il rimando alla necessità ed al ricalcalo del contributo di concessione.
Non è infatti comprensibile quando sia necessario e come determinarlo.
Articolo 15, comma 2 – inizio dei lavori: è una norma
regolamentare e quindi è necessario fare riferimento alla normativa regionale
e, al momento, al regolamento edilizio vigente. Non può essere superiore ad un
anno. Per quanto riguarda l’ultimazione dei lavori la norma stabilisce 3 anni
dalla data di inizio dei lavori e quindi potrebbe arrivare a 4 anni dalla data
del permesso di costruire, salvo quanto sopra detto.
- contributo di concessione. Il permesso di costruire
comporta la corresponsione di un contributo commisurato:
- all’incidenza degli oneri di urbanizzazione;
- al costo di costruzione;
La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione
è corrisposta al comune:
- all’atto del rilascio del permesso di costruire;
- su richiesta dell’interessato, può essere rateizzata (in
questo caso tale facoltà deve essere precisata già nella richiesta edilizia).
Aggiornamento degli oneri di urbaniz-zazione
Ogni 5 anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni
regionali.
La quota di contributo relativa al costo di costruzione è
corrisposta in corso d’opera (come nella previgente normativa).
Aggiornamento del costo di costruzione
E’ adeguato annualmente e autonomamente in ragione
dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertati dall’ISTAT (nel
caso di assenza di determinazione periodica regionale).
Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di
costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, salvo
che il comune deliberi di applicare i costi di costruzione per le nuove
costruzioni.
Conferenza di servizi
Qualora sia necessario acquisire atti di assenso di altre
amministrazioni, diverse dalle Asl o dai Vigili del fuoco, il competente
UTC convoca una conferenza di servizi
ai sensi degli articoli 14, 14 bis, 14 ter e 14 quater della legge n. 241/90 e
successive modifiche (articolo 20, comma 6). Qualora si tratti di opere
pubbliche incidenti su beni culturali, si applica l’articolo 25 d.leg. n.
490/99 (articolo 20, comma 6).
Silenzio - rifiuto
Decorso inutilmente il termine per l’adozione del
provvedimento conclusivo, la domanda di permesso di costruire si intende
rifiutata (articolo 20, comma 9). Ne deriva che l’interessato può ricorrere al
potere sostitutivo previsto dall’articolo 21 del testo unico.
Vigilanza sull’attivita’ urbanistico - edilizia
Il controllo sull’attività urbanistico edilizia compete al
funzionario che sostituisce la tradizionale figura del sindaco. Come già detto
in precedenza, tale scelta è in linea con le recenti norme che tendono a
separare le funzioni politiche e di gestione.
L’articolo 27 stabilisce chiaramente che è il dirigente o il
responsabile del competente ufficio tecnico l’organo responsabile della
vigilanza e della repressione in materia edilizia.
Le nuove norme tuttavia non hanno fatto alcun richiamo alla
disciplina sulle garanzie procedimentali di cui agli articoli 7 e seguenti
della legge n. 241/90 per altro ribadita dalla giurisprudenza prevalente.
Il fatto che la nuova disciplina non si sia occupata di
questo aspetto non esime le amministrazioni comunali a confermare la prassi
procedimentale da tempo consolidata.
L’applicazione della legge n. 241/90 introduce anche in
edilizia la figura del responsabile del procedimento che potrebbe essere
distinta da quella del responsabile del provvedimento.
Sanzioni
Sono state introdotte alcune modifiche alla disciplina delle
sanzioni, ma non sono stati corretti alcuni errori presenti nella precedente
normativa.
a)lottizzazione abusiva (articolo 30): l’unica novità
introdotta riguarda la sostituzione della figura del responsabile del
competente UTC in luogo di quella del sindaco;
b)interventi senza permesso (articolo 31):
- al comma 1, la parola “opere” è stata sostituita con il
termine “interventi “ per raccordare la terminologia dell’articolo 31, legge
457/78, a quella dell’articolo 3 del testo unico che contiene le definizioni generali
degli interventi edilizi, compresa la nuova costruzione;
- al comma 2, sono stati individuati in modo esplicito i
destinatari dell’ingiunzione, identificandoli sia nei responsabili dell’abuso (articolo
29), sia nel soggetto che riveste attualmente la qualità del proprietario. Si è
prevista, in alternativa alla “demolizione” la semplice rimozione che appare
una soluzione appropriata per alcuni abusi minori (installazione di manufatti
prefabbricati, etc.) che risultano di facile rimozione. Viene inoltre prevista
l’indicazione precisa dell’area da acquisire al patrimonio comunale, nel caso
di inottemperanza all’ingiunzione (non viene però prescritta la motivazione
che, a giudizio di chi scrive, dovrebbe
comunque essere riportata ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 241/90);
- al comma 3, viene indicata solo la figura del responsabile
dell’abuso quale soggetto a cui notificare l’ingiunzione, mentre sarebbe stato
opportuno indicare anche il proprietario e ciò in analogia a quanto sopra detto
(comma 2). Altra lacuna è quella di non aver stabilito, al fine
dell’acquisizione dei beni al patrimonio del comune, l’esatta individuazione
degli estremi catastali degli stessi e la loro indicazione nell’atto conclusivo
del procedimento sanzionatorio, da trascriversi presso la conservatoria dei
registri immobiliari, che avrebbe costituito in modo giuridicamente e
tecnicamente appropriato l’effetto acquisitivo. Relativamente all’area che deve
essere indicata nel provvedimento di cui al comma 2 e nell’acquisizione di cui
al successivo comma 3, sarebbe stato opportuno inserire l’obbligo di
frazionamento che individuasse esattamente l’area da acquisire;
- il comma 4 è rimasto invariato. Non è stato però chiarito
a chi competa l’accertamento dell’ottemperanza che è sempre stato demandato
alla polizia municipale, ma che dovrebbe essere affidato a personale tecnico;
- al comma 7 sono stati rivisti gli aspetti che riguardano
la pubblicazione delle violazioni edilizie prevedendo l’elenco dei dati
(oggettivi) relativi agli immobili ed alle opere abusivamente eseguite, in
osservanza all’obbligo di tutela della riservatezza dei dati personali di cui
alla legge 675/96;
- sempre al comma 7 viene indicato il presidente della
regione quale destinatario degli atti, mentre, per analogia alle altre norme
contenute nel testo unico, doveva essere indicato “il dirigente della struttura
competente” che, al successivo comma 8 diventa “competente organo regionale” e
adotta i provvedimenti eventualmente necessari…….. ;
c)ristrutturazioni (articolo 33):
al comma 1 è stato fissato il termine per ottemperare
all’ordinanza di demolizione
(congruo) e ciò significa che il responsabile del servizio tecnico dovrà
valutare l’entità delle opere
eseguite in violazione al permesso di costruire per determinare la “congruità”
del tempo necessario alla
demolizione.
L’ordinanza deve notificarsi solo ai responsabili dell’abuso
in quanto, nel caso di sola
ristrutturazione edilizia, in cui non si procede all’acquisizione del
bene, non viene interessato il
proprietario. Ciò non toglie il fatto
che anche a lui venga notificato il provvedimento quale atto di avvio
del procedimento e tutti i provvedimenti successivi perché possa tutelare i
propri diritti ed interessi e gli si consenta di presentare l’eventuale domanda
del permesso di costruzione in
sanatoria ;
d)accertamento di conformità (articolo 36) (articolo 37)
oltre alla possibilità della sanatoria al caso degli
interventi eseguiti in assenza o in
difformità del permesso di costruire (articolo 36), con le disposizioni
dei commi 4 e 6 del successivo
articolo 37 si è esteso l’istituto dell’accertamento di conformità anche
agli interventi soggetti a
denuncia di inizio attività.
Persa, invece, l’occasione di consentire il mantenimento
dell’intervento abusivo, anche in assenza della duplice conformità richiesta
per il permesso di costruzione in sanatoria, nel caso in cui le opere siano
almeno conformi alla disciplina urbanistica attualmente vigente. La giurisprudenza,
infatti, nel recente passato, si era pronunciata nel senso che non poteva
comunque ordinarsi la demolizione e che poteva invece assentirsi il
mantenimento delle opere, che, in forza della disciplina attuale, sarebbe
possibile ricostruire subito dopo la loro demolizione.
E’ doveroso considerare che alla repressione degli abusi
edilizi concorre anche l’ordine di demolizione penale di cui all’articolo 31,
comma 9, in caso la stessa non sia altrimenti eseguita e che tale azione può
essere sospesa soltanto o dal rilascio dell’accertamento di conformità o dalla
prescrizione del reato edilizio (3 anni o, al massimo 4 anni e mezzo).
Al comma 3 si stabilisce che la decisione sul permesso in
sanatoria deve essere congruamente motivata (in ossequio all’articolo 3 della
legge 241/90).
L’articolo 37 sostituisce, in parte, l’articolo 10 della
legge n. 47 del 1995 in tema di “opere
eseguite senza autorizzazione” e riguarda gli interventi realizzati in assenza
o in difformità dalla d.i.a. .
Come già detto, i commi 4 e 6 hanno esteso anche agli
interventi soggetti a semplice d.i.a. la possibilità di ottenere la sanatoria
che dovrà avvenire attraverso l’accertamento di conformità previsto
dall’articolo 36 e che comporterà il rilascio del permesso di costruire in sanatoria,
ovviamente previo pagamento della prevista sanzione pecuniaria.
SECONDA PARTE
Norme tecniche per l’edilizia stabilite nella parte II
del d.P.R. 380/01 (legislative e regolamentari)
Sono state traslate le leggi che regolano la materia tecnica
afferente l’edilizia.
Di queste non è stata disposta l’abrogazione in quanto il
loro campo di applicazione è più ampio rispetto a quello che interessa la
materia delegificata nella prima parte.
In questo lavoro sono stati commessi alcuni errori.
La seconda parte del testo unico è stata divisa in 6 capi .
CAPO I: disposizioni di carattere generale.
Riguarda il tipo di strutture realizzabili nelle zone
sismiche e le norme tecniche applicabili (riferimento legge 64/74 e legge
1086/71).
CAPO II: disciplina delle opere in conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.
- progettazione (riferimento articoli 1-2-3 della legge
1086/71) ;
- denuncia dei lavori e relazione a struttura ultimata.
Articolo 65, comma 1: viene indicato il direttore dei lavori quale soggetto
obbligato a presentare la denuncia.Questo è un errore evidente in quanto
l’articolo 4 della legge 1086/71 stabiliva che era il costruttore a dover
provvedere alla denuncia delle opere. Tale errore viene rimarcato da quanto
stabilisce il successivo articolo 72 che, invece, cita il costruttore quale
soggetto che omette o ritarda la denuncia. Relativamente alla relazione a
struttura ultimata, è confermato che dovrà essere depositata dal direttore dei
lavori presso lo sportello unico (prima era da depositare al genio civile).
Contestualmente alla denuncia presentata dal costruttore e non dal direttore
dei lavori, come erroneamente riportato all’articolo 63, comma 3 - trattandosi
di disposizione regolamentare - è necessario
presentare allo sportello unico l’atto di nomina del collaudatore e la
contestuale dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte del tecnico
designato, così come prevede l’articolo 7 della legge 1086/71.
La sezione II disciplina la vigilanza sulla realizzazione
delle opere in c.a…… è affidata al
responsabile del competente UTC.
CAPO III: disposizioni per favorire il superamento e
l’eliminazione delle barrire architettoniche.
Sezione I – edifici privati (articoli 77-78-79-80-81):
riproduce e coordina le disposizioni contenute negli articoli 1-2-3-6-8 della
legge n. 13/89, come modificata dalla legge n. 62/89.
Sezione II – edifici pubblici e privati aperti al pubblico
(articolo 82): riproduce l’articolo 24 della legge 104/92, coordinandolo con
l’articolo 62, comma 2 del d.leg. 112/98 (soppressione CER).
Non è stato però trasposto il contenuto del comma 8 del
succitato articolo 24 nel nuovo articolo 82, che è pertanto da intendersi
abrogato.
CAPO IV – provvedimenti per le costruzioni con particolari
prescrizioni per le zone sismiche.
Sezione I: riproduce le norme per le costruzioni in zone
sismiche di cui alla legge 64/74, con
alcune modeste modifiche.
Sezione II (e non III come erroneamente riportato nel testo
unico)- disciplinano la vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche. Apporta
alcune semplificazioni alle procedure, ma riproduce sostanzialmente quasi
integralmente l’articolo 18 della legge 64/74.
Sezione III – disciplina la repressione delle violazioni. E’
riproposto integralmente il contenuto degli articoli 20-27 e 29 della legge
64/74, con la sola modesta differenza della sanzione ex articolo 20.
Sezione IV – disposizioni concernenti costruzioni in zone
sismiche di nuova classificazione.
Ex articolo 30 della legge 64/74. Prevede che chiunque abbia
iniziato, in zona sismica di nuova classificazione, una costruzione prima
dell’entrata in vigore del provvedimento di classificazione, è tenuto a farne
denuncia, entro 15 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, all’ufficio
tecnico della regione.
CAPO V – norme per la sicurezza degli impianti: ripropone le
disposizioni contenute nella legge 05.03.1990,
n. 46 (e non 18.05.1990, n. 46).
Si evidenziano di seguito alcuni errori:
a)estendere, per tutti gli impianti l’applicazione della
legge 46/90 agli “edifici quale ne sia la destinazione d’uso” (articolo 107,
comma 1 );
b)eludere il comma 2 dell’articolo 1 della legge 46/90 (sono
soggetti all’applicazione della legge gli impianti di cui al comma 1, lettera
a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al
terziario ed altri usi) nel testo riprodotto nell’articolo 107 che ha esteso il
campo di applicazione della legge;
c)i richiami ai contenuti del comma 2 dell’articolo 107 (che
non è presente nel testo) negli articoli 110-111-117.
Il regolamento di attuazione della legge 46/90 chiarì
definitivamente l’ambito di applicazione della stessa. Sarebbe stato meglio ed
utile riproporre l’intero testo dell’articolo 1 della legge 46/90 che opera una
distinzione fondamentale nel definire l’ambito di applicazione per le diverse
tipologie di impianto, riferendosi solamente per gli impianti elettrici agli
edifici con qualsiasi destinazione d’uso.
L’articolo 111 introduce una semplificazione che riguarda il
collaudo degli impianti.
Il legislatore fa comunque salvo il potere
dell’amministrazione di procedere, successivamente ai collaudi,
all’effettuazione di controlli e di applicare, in caso di false attestazioni,
le sanzioni previste dalla normativa vigente.
Con l’articolo 117 si è semplificata la procedura per la
presentazione della certificazione di conformità dei lavori, da parte della
ditta installatrice, in alternativa al deposito del progetto presso il comune.
CAPO VI – norme per il contenimento del consumo di energia
negli edifici.
Ripropone, coordinandolo, il testo delle disposizioni
contenute nel titolo II della legge 10/91 che è il solo pertinente
all’edilizia, materia delegificata.
L’articolo 125 (ex articolo 28) dispone che il proprietario, o chi ne abbia titolo, depositi presso lo sportello unico, in duplice copia, la denuncia dei lavori relativa alle opere da realizzare ed il loro progetto, corredato da una relazione tecnica sottoscritta dal progettista, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni contenute nel capo VI . Tale denuncia deve essere presentata allo sportello unico prima dell’effettivo inizio dei lavori.