REGOLAMENTO PER LA QUALIFICAZIONE NELLA CAT. OS2 PER IL RESTAURO DI
BENI MOBILI E SUPERFICI DECORATE
Con decreto del Ministero per i beni e le attività
culturali del 3 agosto 2000 (pubblicato sul Notiziario 12/2000) era stato
approvato il regolamento che fissava i requisiti necessari per conseguire la
qualificazione tramite SOA nella categoria OS2 relativa ai lavori di restauro e
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici
sottoposti a vincolo.
L’efficacia del decreto
era stata sospesa da una pronuncia dell’autorità giudiziaria amministrativa.
Ora con nuova decreto del medesimo ministero (n. 420 del 24/10/2001, pubblicato
sulla G.U. n. 280 del 1/12/2001) sono state apportate al Regolamento le
necessarie modifiche.
Si pubblica pertanto il
regolamento approvato con D.M. 294/2000 nel testo risultante dalle modifiche
apportate dal D.M. 420 del 24/10/2001.
MINISTERO PER I BENI E
LE ATTIVITA’ CULTURALI
DECRETO 3 agosto 2000, n.294
(G.U n. 246 del
20/10/2000)
Regolamento concernente
individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei
lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di
beni architettonici.
modificato dal Decreto del Ministero per le
attività culturali 24/10/2001 n. 420 (G.U. 280 del 1-12-2001)
[ le modifiche sono stampate con diverso
carattere]
Art. 1. Ambito di
applicazione
1. Il presente
regolamento individua, ai sensi dell’articolo 8, comma 11-sexies, della legge
11 febbraio 1994, n. 109, i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori
dei lavori di importo superiore ai 150.000 euro di restauro e manutenzione
ordinaria e straordinaria dei beni culturali mobili e delle superfici decorate
di beni architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela, di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
2. Per i lavori di cui al
comma 1 di importo pari o inferiore ai 150.000 euro si applica quanto previsto
dall’articolo 10.
3. In relazione ai lavori
previsti dai commi 1 e 2 trovano applicazione, per quanto non diversamente
disposto dal presente regolamento e nei limiti in cui siano compatibili con la
specificita’ della materia, le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, di seguito indicato come “decreto n. 34”.
Art. 2. Requisiti
generali
1. I requisiti di ordine
generale per la qualificazione necessaria all’esecuzione dei lavori previsti
dall’articolo 1, sono stabiliti dall’articolo 17 del decreto n. 34.
2. L’iscrizione
dell’impresa al registro istituito presso la competente camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, prescritta dall’articolo 17, comma 1,
lettera f), del decreto n. 34, deve essere conseguita nella specifica attivita’
economica “conservazione e restauro di opere d’arte”.
Art. 3. Requisiti
speciali
1. I requisiti di ordine
speciale per la qualificazione necessaria all’esecuzione dei lavori previsti
dall’articolo 1, sono:
a) adeguata idoneita’
tecnica;
b) adeguata idoneita’
organizzativa per le imprese con piu’ di quattro addetti;
c) adeguata capacita’
economica e finanziaria.
Art. 4. Idoneita’
tecnica
1. L’adeguata idoneita’
tecnica e’ dimostrata dalla presenza di tutti i requisiti di seguito elencati:
a) presenza di un
direttore tecnico, eventualmente coincidente con il titolare dell’impresa,
restauratore di beni culturali;
b) avvenuta esecuzione,
nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con una
Societa’ organismo di attestazione (SOA), di lavori di cui all’articolo 1, per
un importo complessivo non inferiore al novanta per cento dell’importo della classifica
per cui e’ chiesta la qualificazione;
c) fermo quanto previsto
alle lettere a) e b), avvenuta esecuzione dei lavori di cui all’articolo 1,
nell’ultimo dei cinque anni, per un importo complessivo non inferiore ad un
terzo dell’importo della classifica per cui e’ chiesta la qualificazione,
ovvero, negli ultimi due dei cinque anni, per un importo complessivo non
inferiore al cinquanta per cento della classifica per cui e’ chiesta la
qualificazione, ovvero ancora, negli ultimi tre dei cinque anni, per un importo
complessivo non inferiore al sessanta per cento dell’importo della classifica
per cui e’ chiesta la qualificazione.
Art. 5. Idoneita’ organizzativa
1. Le imprese con piu’ di
quattro addetti devono avere una adeguata idoneita’ organizzativa dimostrata
dalla presenza di restauratori in possesso dei requisiti professionali
stabiliti dall’articolo 7, in numero non inferiore al venti per cento
dell’organico complessivo, e dalla presenza di collaboratori restauratori di beni culturali ai sensi dell’articolo
8, in numero non inferiore al cinquanta
per cento del medesimo organico.
2. In alternativa a quanto
previsto dal comma 1,
l’idoneita’ organizzativa dell’impresa e’ dimostrata dall’aver sostenuto per il personale dipendente con
qualifica di restauratore e di collaboratore restauratore di beni
culturali, come definite
dal presente regolamento, un costo
complessivo, composto da retribuzione e
stipendi, contributi sociali e accantonamenti
ai fondi di
quiescenza, non inferiore rispettivamente al
venti e al
trenta per cento dell’importo
dei lavori che rientrano
nella categoria OS2 di cui all’allegato A del decreto n.
34, realizzati nel
quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del
contratto con
la societa’ organismo d’attestazione.
3. Il calcolo delle
unita’ previste dai commi 1 e 2 e’ effettuato con l’arrotondamento all’unita’
superiore.
4. I restauratori e i collaboratori
restauratori di beni culturali di cui al comma 1 devono avere un
rapporto di lavoro
a tempo indeterminato con
l’impresa ovvero, nel limite del trenta
per cento del loro numero complessivo, un rapporto di lavoro a
tempo determinato o di
collaborazione coordinata e continuativa, in entrambi i casi di durata non
inferiore a un anno.
Art. 6. Capacita’ economica e finanziaria
1. L’adeguata capacita’ economica
e finanziaria dell’impresa e’ dimostrata da
idonee referenze bancarie
rilasciate da soggetti
autorizzati all’esercizio
dell’attivita’ bancaria ai
sensi del decreto legislativo 1
settembre 1993, n.
385, ovvero, in alternativa, ai sensi
dell’articolo 18, comma
2, lettere b) e c), del decreto
n. 34.
Art. 7. Restauratore di beni culturali
1. Ai fini del presente regolamento, nonche’ ai fini di cui all’articolo 224 del
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554, per restauratore di beni culturali si intende colui che ha conseguito un
diploma presso una scuola di restauro statale di cui
all’articolo 9 del decreto
legislativo 20 ottobre
1998, n. 368, di durata non inferiore a
quattro anni, ovvero un diploma di laurea universitaria specialistica in
conservazione e restauro
del patrimonio
storico-artistico.
2. Per restauratore di beni culturali
s’intende altresi’ colui che alla data di entrata in vigore del presente
regolamento:
a) ha conseguito un diploma presso una
scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni e ha
svolto attivita’ di restauro dei beni
stessi, direttamente e in
proprio ovvero in rapporto di lavoro
dipendente o di
collaborazione coordinata e
continuativa con responsabilita’ diretta nella gestione
tecnica dell’intervento,
con regolare esecuzione
certificata da parte dell’autorita’ preposta
alla tutela del
bene o della superficie
decorata, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello
scolare mancante, e comunque non inferiore a due anni;
b) ha
svolto attivita’ di
restauro dei
beni predetti, direttamente e in
proprio ovvero in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata
e continuativa con
responsabilita’ diretta nella gestione tecnica dell’intervento, per non
meno di otto anni, con regolare esecuzione
certificata dall’autorita’ preposta alla tutela dei beni sui quali e’
stato eseguito il restauro;
c) ha conseguito un diploma presso una
scuola di restauro statale o regionale
di durata non
inferiore a due anni ovvero ha
svolto attivita’ di restauro
di beni mobili o superfici decorate per un
periodo almeno pari a quattro anni,
direttamente e in proprio ovvero in rapporto
di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e
continuativa con responsabilita’ diretta nella gestione
tecnica dell’intervento,
con regolare esecuzione
certificata dall’autorita’ di tutela,
ove ne venga accertata l’idoneita’ o venga completato il percorso formativo
secondo modalita’ stabilite
con decreto del Ministro per i beni e le attivita’
culturali, da adottarsi entro il 31 dicembre 2001.”.
Art. 8. Collaboratore
restauratore di beni culturali
1. Agli effetti del presente regolamento, per collaboratore
restauratore di beni culturali si intende:
a) colui che ha
conseguito un diploma di laurea
universitaria triennale in tecnologie per la conservazione e il
restauro dei beni culturali, ovvero un
diploma di Accademia
di Belle Arti
con insegnamento almeno triennale in restauro;
b) colui che ha
conseguito un diploma
presso una scuola di restauro
statale o regionale di durata non inferiore a tre anni;
2. Per
collaboratore restauratore di
beni culturali s’intende
altresi’ colui che,
alla data di
entrata in vigore del presente regolamento, ha svolto lavori di restauro
di beni mobili di interesse storico,
artistico o archeologico, o di superfici decorate di
beni architettonici, per non
meno di quattro
anni, anche in proprio. L’attivita’
svolta e’ dimostrata
con dichiarazione del datore di
lavoro, ovvero autocertificata
dall’interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, accompagnata dal visto di
buon esito degli interventi
rilasciato dall’autorita’ preposta alla tutela dei beni oggetto del lavoro.
Art. 9. Lavori utili
per la qualificazione
1. La certificazione dei
lavori utili ai fini di cui all’articolo 4 e’ redatta in conformita’ a quanto previsto dall’articolo
22, comma 7 del decreto n. 34.
2. Per i lavori eseguiti
per conto del medesimo committente, anche se oggetto di diversi contratti di
appalto, puo’ essere rilasciato un unico certificato con la specificazione dei
lavori eseguiti nei singoli anni.
3. Sono fatti salvi i
certificati rilasciati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento,
se accompagnati o integrati dalla dichiarazione di buon esito rilasciata
dall’autorita’ preposta alla tutela dei beni su cui i lavori sono stati
realizzati.
4. I lavori possono
essere utilizzati ai fini di cui all’articolo 4 solo se effettivamente eseguiti dall’impresa, anche per
effetto di subappalto. L’impresa appaltatrice non puo’ utilizzare ai fini della
qualificazione i lavori affidati in subappalto.
5. Per i lavori eseguiti
all’estero si applica la disciplina prevista dall’articolo 23 del decreto n.
34.
Art. 10. Lavori di importo pari o inferiore a 150.000
euro
1. Per eseguire lavori di
restauro o di manutenzione di beni culturali mobili e di superfici decorate di
beni architettonici di importo pari o inferiore a 150.000 euro, le imprese
devono possedere i seguenti requisiti:
a) avere eseguito lavori
direttamente e in proprio nel corso dell’ultimo quinquennio antecedente la
pubblicazione del bando o la data dell’invito alla gara ufficiosa, del medesimo
tipo di quelli che si affidano, per un importo non inferiore a quello del
contratto da stipulare o, in alternativa, avere il direttore tecnico previsto
dall’articolo 4, comma 1, lettera a);
b) avere un organico
determinato secondo quanto previsto dall’articolo 5. Per le imprese fino a
quattro addetti e’ comunque richiesta la presenza in organico di almeno un
restauratore in possesso dei requisiti professionali stabiliti dall’articolo 7.
2.I requisiti di cui al
comma 1, autocertificati ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono
dichiarati in sede di domanda di partecipazione o in sede di offerta e sono
accompagnati da una certificazione di buon esito dei lavori rilasciata
dall’autorita’ preposta alla tutela dei beni su cui si e’ intervenuti. La loro
effettiva sussistenza e’ accertata dalla stazione appaltante secondo le vigenti
disposizioni in materia.
Art. 11.
Specificita’ degli interventi
1. Ferma restando la
disciplina dettata dall’articolo 13, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e delle relative norme di esecuzione, qualora i lavori previsti dal
presente regolamento costituiscano parte non prevalente di un’opera o di un
lavoro, essi sono comunque indicati nel bando di gara qualunque sia il relativo
importo, e sono eseguiti esclusivamente da imprese in possesso dei requisiti
stabiliti dal presente regolamento. Resta salva la facolta’ della stazione
appaltante di procedere al loro autonomo affidamento.
Art. 12. Norma transitoria
1. Fino al 31 dicembre
2001, le imprese che eseguono lavori di restauro o manutenzione di beni
culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e che non hanno
conseguito l’attestazione da parte delle Societa’ organismi di attestazione
(SOA) sono ammesse alle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici
qualora siano in possesso dei requisiti fissati dal presente regolamento. Le
percentuali fissate dall’articolo 4, comma 1, lettere b) e c), sono riferite
all’importo dei lavori da affidare, ed il periodo di attivita’ documentabile
coincide con il quinquennio antecedente la pubblicazione del bando o la data
dell’invito alla gara ufficiosa.
2. La sussistenza dei
requisiti e’ determinata, documentata e accertata secondo quanto stabilito dal
presente regolamento e, per quanto da esso non disposto, dalle disposizioni
vigenti in materia.
Il presente regolamento,
munito del sigillo di Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 3 agosto 2000