IMPOSTA DI REGISTRO
1% - AGEVOLAZIONE PER IL TRASFERIMENTO DI IMMOBILI IN AREE SOGGETTE A PIANI
URBANISTICI - ISTANZA DI RIMBORSO
La Legge 23 dicembre 2000 n° 388, art. 33, comma 3, ha
introdotto dal 1° gennaio 2001, l'applicazione dell'imposta di registro alI'1%
e delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa per i trasferimenti di
immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque
denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o
regionale, con la condizione dell'utilizzazione edificatoria entro cinque anni
dal trasferimento.
Nel corso della discussione relativa al Disegno di Legge
Finanziaria 2002, è stata approvata una norma interpretativa della suddetta
disposizione che precisa l'esatto ambito applicativo dei benefici fiscali.
In particolare, viene chiarito che il regime fiscale
agevolato (imposta di registro all'1% ed imposte ipotecarie e catastali in
misura fissa) si applica "anche nel caso in cui l'acquirente non disponesse
in precedenza di altro immobile compreso nello stesso piano urbanistico".
Devono, in tal modo, ritenersi superate le limitazioni poste dall'orientamento
ministeriale con le circolari n. 1/E e 6/E del gennaio 2001.
Si richiama l'attenzione sulla possibilità per le imprese di
esperire l'azione di rimborso e attivare un ricorso che possa riconoscere
l'infondatezza della interpretazione restrittiva data dal Ministero.
Presso gli uffici del Collegio sono disponibili gli schemi per la richiesta di rimborso della maggiore imposta pagata per il trasferimento di immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati e per la successiva impugnazione, presso la competente Commissione Tributaria Provinciale, del silenzio rifiuto in ordine alla suddetta richiesta.