DIRIGENTI
AZIENDE INDUSTRIALI - D.LVO 24 APRILE 1997 N° 181 - ISTRUZIONI INPDAI
Si pubblica qui di seguito il testo della circolare n° 266/97
inviata dall'INPDAI alle imprese e relativa agli adempimenti contributivi da
porre in essere nei confronti dell'Istituto stesso per i dirigenti di aziende
industriali, a seguito della nuova disciplina contributiva introdotta dal D.
Lvo 181/97.
INPDAI - Circolare n. 266
Premessa
Con Decreto Legislativo 24 aprile 1997 n. 181, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 25 giugno 1997 n. 146, entrato in vigore il 10 luglio 1997, si è
data attuazione a quanto previsto dall'art. 2 comma 22 della Legge 8 agosto
1995 n. 335 relativamente all'armonizzazione della previdenza dei dirigenti di
aziende industriali.
La nuova disciplina di imposizione contributiva per i soggetti
iscritti all'INPDAI ha il proprio riferimento normativo nell'articolo 1 del
Decreto in esame, e qui di seguito si riportano le novità introdotte e le
indicazioni applicative delle stesse.
Aliquote contributive
L'aliquota contributiva dovuta è differenziata a secondo che il
dirigente, per il quale è dovuto il contributo, sia o meno iscritto all'INPDAI
alla data del 31.12.1995.
Per i dirigenti già iscritti alla predetta data l'aliquota contributiva
- da calcolarsi a partire dalle retribuzioni del mese di gennaio 1997 - è stata
così fissata (vedi tabella n.1).
Tabella 1
DECORRENZA TOTALE DATORE
DI LAVORO DIRIGENTE
dal
1.1.1997 28,25 19,36 8,89
dal
1.1.1998 31,25 22,36 8,89
dal
1.1.1999 32,70 23,81 8,89
Per i dirigenti iscritti successivamente al 31.12.1995 il
contributo è stabilito, per i periodi di paga dall'1.1.1997 in poi, in base
all'aliquota e con i criteri di ripartizione in essere nell'assicurazione
generale obbligatoria:
DECORRENZA TOTALE DATORE
DI LAVORO DIRIGENTE
dal
1.1.1997 32,70 23,81 8,89
Per tutti
gli iscritti sulle quote di retribuzione eccedenti la prima fascia di
retribuzione pensionabile in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria
per i lavoratori dipendenti (L. 63.054.000 per il 1997) si applica l'aliquota
aggiuntiva (1%) di cui all'art. 3 ter del Decreto Legge 19 settembre 1992 n.
384, convertito con modificazioni dalla Legge 14 novembre 1992 n. 438;
pertanto, limitatamente a tali fini, la prima fascia di retribuzione imponibile
passa quindi da L. 65.000.000 a L. 63.054.000.
Aliquote di finanziamento delle prestazioni temporanee
L'aumento dell'aliquota contributiva prevede la contestuale
riduzione delle quote di contribuzione riguardanti il finanziamento delle
prestazioni temporanee, per un totale del 3,86% per tutti coloro a cui si
applica l'aliquota del 32,70% a decorrere dall'1.1.97.
Per i dirigenti, invece, già iscritti all'INPDAI alla data del
31.12.95 è previsto che il recupero avvenga progressivamente, nella misura di
1,36% dal finanziamento per l'assegno del nucleo familiare e 0,14%
dall'assicurazione contro la tubercolosi per l'anno 1997; per l'anno 1998 nella
misura dell'1,50% del finanziamento per l'assegno del nucleo familiare; per
l'anno 1999 di un ulteriore 0,86% sempre al titolo anzidetto (v. note in calce
alle tabelle B, C e D).
Il sesto comma dell'art. 1 del Decreto in esame prevede che i
contributi più elevati già versati all'INPS per CUAF e TBC nel periodo
intercorrente tra il 1 gennaio 1997 e la data di entrata in vigore (10.7.1997)
possono essere recuperati dalle aziende mediante conguaglio a partire dal
periodo di paga successivo alla predetta data.
Minimale e massimale contributivo
Resta invariato il limite minimo di retribuzione lorda su cui deve
essere calcolato il contributo dovuto all'INPDAI che, come è noto, è di L.
74.594.000 di cui L. 63.054.000 imponibili con le aliquote di prima fascia. Per
quanto attiene al massimale, il comma 7 dell'art. 3 prevede che, a decorrere
dal 1 gennaio 1997, per i dirigenti che possono far valere un'anzianità
contributiva alla data del 31.12.1995, il massimale annuo della base
contributiva e pensionabile è stabilito nella misura di L. 250.000.000 ed è
rivalutato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall'ISTAT.
Pertanto, ai fini del calcolo della contribuzione mensile, lo
scaglione da considerare per il calcolo del massimale di retribuzione
progressiva passa da L. 16.250.000 a L. 20.833.333 da gestire con i consueti
criteri.
Per i dirigenti privi di anzianità contributiva alla data del 1
gennaio 1996 e per gli assicurati che eserciteranno il diritto di opzione per
la pensione calcolata con il sistema contributivo (opzione che potrà avvenire
dopo il 1 gennaio 2001) è stabilito, in base all'art. 2 comma 18 Legge 335/95,
un massimale contributivo e pensionabile annuo fissato per il 1997 in L.
137.148.000, rivalutabile annualmente come il massimale precedente.
Tale massimale non è frazionabile a mese, diversamente da quanto
previsto per il massimale di L. 250.000.000; di conseguenza non è frazionabile
la prima fascia di retribuzione imponibile di L. 63.054.000.
I datori di lavoro dovranno prtanto acquisire dai dirigenti,
assunti in data successiva al 31.12.1995, una dichiarazione attestante
l'esistenza o meno di periodi di anzianità contributiva al 1 gennaio 1996. A
tale scopo viene fornito il modulo DMC (allegato 1) che le aziende dovranno far
pervenire all'INPDAI, entro il 31 ottobre 1997, compilato in tutte le sue
parti, per tutti quei dirigenti che sono stati assunti o nominati dal 1 gennaio
1996 ad oggi e che non avevano una posizione, precedente a tale data, presso
l'Istituto.
Per tutti coloro che saranno nominati successivamente alla data
odierna, tale dichiarazione dovrà essere inviata all'INPDAI all'atto della
richiesta di iscrizione del dirigente.
Per i dirigenti a cui si applica il massimale di L. 137.148.000, i
datori di lavoro sottoporranno a contribuzione ogni mese l'intera retribuzione
imponibile fino a raggiungimento del tetto e sottoporranno la parte eccedente
alla restante contribuzione previdenziale ed assistenziale diversa da quella
pensionistica.
Tale massimale trova quindi applicazione per la sola aliquota di
contribuzione I.V.S., ivi compreso il contributo aggiuntivo dell'1% a carico del
dirigente da applicare sulla retribuzione eccedente la prima fascia di L.
63.054.000 per il 1997.
Il lavoratore, a cui si applica il massimale di L. 137.148.000,
che intrattiene più rapporti di lavoro nel corso dello stesso anno è tenuto ad
esibire ad ogni successivo datore di lavoro la/e dichiarazione/i attestante/i
le retribuzioni assoggettate alla contribuzione pensionistica obbligatoria dal
precedente/i datore/i di lavoro, affinché quest'ultimo possa determinare la
quota di retribuzione residua imponibile ai fini della contribuzione
pensionistica.
Qualora invece il dirigente intrattenga due o più rapporti di
lavoro contestuali i datori di lavoro sottoporranno a contribuzione piena la
retribuzione da ciascuno corrisposta fino a quando, tenendo conto di tutti i
rapporti di lavoro in atto, non venga raggiunto il massimale. Nel mese in cui
quest'ultimo è raggiunto, la quota di retribuzione da assoggettare a
contribuzione verrà determinata in misura proporzionale tra i datori di lavoro.
Allo scopo di gestire le casistiche di cui sopra viene fornito
(allegato 2) il modulo DMP che dovrà essere rilasciato al datore di lavoro e
trasmesso all'INPDAI a cura del dirigente, al verificarsi delle condizioni
descritte.
Contribuzioni alle gestioni non pensionistiche
Sono escluse da detto massimale tutte le altre contribuzioni
previdenziali ed assistenziali; pertanto i contributo relativi all'Asilo nido
(0,10%) e Gescal (0,35%) dovranno essere pagati nel limite del massimale di L.
250.000.000, frazionabile quest'ultimo, in quote mensili. Il contributo Fondo
di Garanzia per l'Indennità di Fine Rapporto (aliquota 0,40%) continua ad
applicarsi sulla retribuzione effettiva, senza limiti di massimale.
Contributo di solidarietà
Il Decreto Legislativo 14.12.1995, n. 579, in attuazione della
delega prevista dalla Legge 335/1995, ha regolamentato il trattamento fiscale e
contributivo da riservare alla parte di reddito eccedente il tetto contributivo
di cui sopra, ove destinato al finanziamento dei Fondi pensione di cui Decreto
Legislativo 124/1996.
Tale disciplina prevede che la contribuzione destinata al
finanziamento di fondi pensione, calcolata sul reddito eccedente il tetto, e
portata in deduzione dal reddito, è soggetta al contributo di solidarietà nelle
seguenti misure:
- Datore di lavoro: 10% sui contributi a suo carico dedotti dal
reddito imponibile.
- Dirigente: 2% dei contributi a suo carico, dedotti dal reddito
imponibile.
Modalità per il versamento dei contributi dai 1 gennaio 1997 in
poi
Per semplicità di trattazione e per un pronto riferimento i
soggetti iscritti all'Istituto sono d'ora in poi contraddistinti dalle seguenti
sigle.
Dirigenti di categoria CP: iscritti all'INPDAI successivamente al
31.12.1995, senza anzianità contributiva maturata precedentemente in un regime
obbligatorio, per i quali si applica l'adeguamento immediato di aliquota ed il
massimale di L. 137.148.000 per l'assicurazione IVS, e di L. 250.000.000 per le
gestioni AN e GESCAL.
Dirigenti di categoria CM: iscritti all'INPDAI successivamente al
31.12.1995 con anzianità contributiva maturata in un precedente regime
obbligatorio ai quali si applica l'adeguamento immediato di aliquota ed il
massimale di L. 250.000.000 per l'assicurazione IVS, AN e GESCAL.
Dirigenti di categoria RP: iscritti all'INPDAI antecedentemente al
1 gennaio 1996 ai quali si applica lo scaglionamento progressivo di aliquota ed
il massimale di L. 250.000.000 per l'assicurazione IVS, AN e GESCAL.
La casistica testè illustrata è riassunta nelle successive tabelle
A, B, C e D, riportate nelle successive pagine.
MINIMALE E MASSIMALE CONTRIBUTIVO E PENSIONABILE - NON
FRAZIO-NABILITÀ' DEL MASSIMALE ANNUO - ASSOGGETTAMENTO A CONTRIBUTO DI
SOLIDARIETÀ DELLE QUOTE ECCEDENTI IL TETTO.
Come già detto precedentemente, per i dirigenti privi di anzianità
contributiva alla data del 1 gennaio 1996 è stabilito, in base all'art. 2,
comma 18, della Legge 335/1995, un massimale contributivo e pensionabile annuo
fissato per il 1997 in L. 137.148.000 rivalutabile annualmente e non
frazionabile in quote mensili.
Il Decreto Legislativo 14.12.1995, n. 579, come è noto, ha
regolamentato il trattamento fiscale e contributivo da riservare alla parte di
reddito eccedente il tetto contributivo di cui sopra, ove destinato al finanziamento
dei Fondi pensione di cui al Decreto Legislativo 124/96.
Per la dichiarazione di questi imponibili e per il versamento dei
relativi contributi deve essere utilizzata la sezione C del modello GV. Il
codice che contraddistingue questo contributo è SM per il contributo del 10% a
carico del datore di lavoro e SL per il contributo del 2% a carico del
dirigente.
Questa contribuzione si aggiunge a quella già disciplinata
dall'art. 9 bis della Legge 166/1991.
Per l'anno corrente questo contributo deve essere versato con il
modello GV del mese di dicembre (pagamento 20 gennaio 1998).
A decorrere dall'anno 1998 il contributo dovrà essere corrisposto
a partire dalla denuncia con la quale si consegue l'esenzione parziale o totale
di contribuzione IVS per effetto del raggiungimento del tetto di L. 137.148.000
adeguato all'indice ISTAT e non più frazionabile.
Rideterminazione della contribuzione relativa all'anno 1997 -
Conguaglio di aliquota - Conguaglio massimale
Il sesto comma dell'art. 1 del Decreto Legislativo in esame
prescrive che il versamento dei contributi dovuti all'INPDAI per effetto delle
innovazioni introdotte deve essere effettuato entro il terzo mese successivo a
quello di entrata in vigore del Decreto.
Pertanto il termine ultimo per il pagamento dei conguagli scade
improrogabilmente il 31 ottobre 1997.
Le retribuzioni erogate ai dirigenti con riferimento a periodi
successivi al 1 gennaio 1997 debbono essere conguagliate sia per effetto delle
nuove aliquote, sia per effetto dell'elevazione del massimale.
Naturalmente i relativi conteggi debbono tener conto della
fattispecie cui fare riferimento per ciascun dirigente come illustrato nelle
precedenti tabelle.
La decorrenza retroattiva del provvedimento rende obbligatorio il
conguaglio per tutti i dirigenti che hanno prestato servizio nell'anno 1997,
anche se il rapporto di lavoro è cessato alla data di emanazione del Decreto
Legislativo.
Ciò premesso, diverso è il trattamento delle retribuzioni ai fini
del conguaglio dell'aliquota e ai fini del conguaglio del massimale.
Conguaglio di aliquota
Le nuove aliquote si applicano a tutte le retribuzioni corrisposte
a partire dal 1 gennaio 1997 ed aventi riferimento al medesimo anno solare
1997. Retribuzioni corrisposte dopo il 1 gennaio 1997 ma aventi periodo di
riferimento ad anno/anni precedenti debbono essere trattate con le aliquote
vigenti nei rispettivi periodi.
Anche le indennità sostitutive del preavviso erogate fino al 31
dicembre 1996 compreso, vanno assoggettate alle aliquote vigenti nell'anno 1997
per i ratei afferenti quest'ultimo anno solare. Ugualmente le indennità
sostitutive corrisposte nel 1997 dovranno essere conguagliate alle aliquote
1997 e 1998 per i rispettivi ratei di competenza.
Una volta individuato - con queste premesse - il monte retributivo
sul quale operare il conguaglio di aliquota, lo stesso dovrà essere suddiviso a
secondo che per i soggetti interessati sia applicabile la tabella A ovvero la
tabella B e, per differenza con quanto già versato a fronte delle retribuzioni
considerate, viene individuato l'importo dovuto a titolo di conguaglio di
aliquota.
Conguaglio massimale
La decorrenza retroattiva del provvedimento rende obbligatorio il
conguaglio della contribuzione IVS, AN e GESCAL per tutti i dirigenti iscritti
all'Istituto antecedentemente al 1 gennaio 1996 ovvero successivamente purché
in possesso di anzianità contributiva maturata precedentemente in regimi
obbligatori (categorie CM ed RP) che hanno prestato servizio nell'anno 1997,
ovvero nel 1996, per le retribuzioni erogate nell'anno solare 1996 ma aventi
riferimento all'anno 1997, anche se il rapporto di lavoro è cessato alla data
di emanazione del Decreto Legislativo; inoltre, ai fini del conguaglio
medesimo, sono da considerare sia le retribuzioni correnti che le indennità
sostitutive del preavviso.
Da questa premessa consegue che i soggetti, per i quali occorre
determinare gli imponibili di conguaglio ed effettuare il versamento, tenendo
conto delle fattispecie proprie di ciascuna categoria, sono così individuati:
- dirigenti cessati nel 1996 con indennità sostitutiva del
preavviso avente riferimento all'anno 1997 (totale o parziale).
- dirigenti cessati nel corso del 1997 per le retribuzioni correnti
e per le indennità sostitutive del preavviso riferite all'anno 1997 e all'anno
1998.
- dirigenti in servizio.
Modalità di calcolo e termini di versamento - Compilazione del
modello di conguaglio - Adeguamenti successivi
Come già detto in precedenza il termine massimo per effettuare il
conguaglio di aliquota e di massimale scade il 31 ottobre 1997.
Le aziende possono tuttavia effettuare le operazioni di conguaglio
anche prima del 31 ottobre 1997; in tal caso il periodo di calcolo sarà
limitato ai mesi intercorrenti tra il 1 gennaio 1997 ed il mese di allineamento
alle nuove aliquote e massimali, ed i moduli GV e GR verranno adeguati a
partire dalla mensilità successiva, con le modalità indicate nei successivi
paragrafi.
A partire dal contributo relativo al mese di ottobre 1997, il cui
termine legale di versamento scade il 20.11.1997, la contribuzione deve essere
allineata all'aliquota ed al massimale proprio di ciascuna categoria di
iscritti.
In ogni caso, le operazioni di conguaglio di aliquota e di massimale
debbono essere effettuate utilizzando il modello GV contraddistinto dal periodo
speciale 97.64.64, che viene fornito allegato alla presente. Le holding
industriali ed i Centri Paga lo ricevono in bianco e devono riportare
l'indicazione del periodo speciale nella casella "periodo di
riferimento".
Una volta individuato il monte retributivo complessivo da
assoggettare a conguaglio di aliquota, sulla scorta dei criteri dettati al
precedente paragrafo, lo stesso sarà assoggettato al conguaglio di pertinenza
di ciascuna categoria come risulta dalla seguente tabella.
Una volta individuato l'importo complessivo dovuto a questo titolo
si compila la sezione F del modello GV speciale utilizzando le caselle F1, F2
ed F3.
Nella casella F1 si indica il periodo di riferimento, il codice CP
e il contributo che si versa a conguaglio per i dirigenti di categoria CP.
Nella casella F2 si effettua la stessa operazione per i dirigenti
di categoria CM e nella casella F3 per i dirigenti di categoria RP.
Il totale del versamento a titolo di conguaglio aliquota si
trascrive nella casella F4.
Anche la contribuzione dovuta a conguaglio per effetto
dell'elevazione del massimale annuo a L. 250.000.000 deve essere versata entro
il 31 ottobre 1997 con il modello GV 97.64.64, utilizzando la sezione D del
modello stesso.
Una volta individuato il monte retributivo complessivo da
assoggettare a conguaglio, per i dirigenti di categoria CM ed RP il relativo
importo deve essere suddiviso nelle due fattispecie di cui sopra. L'imponibile
relativo alle fattispecie CM deve essere indicato nella casella D1 con il
proprio periodo complessivo di riferimento ed il codice CM. Quello relativo
alle fattispecie RP deve essere indicato nella casella D2 con il proprio
periodo complessivo di riferimento ed il codice RP. Per i dirigenti di
categoria CP l'applicazione del massimale di L. 250.000.000 riguarda i soli
contributi AN e GESCAL. Il relativo imponibile con il proprio periodo di
riferimento deve essere indicato nella casella D3, con il codice CP.
Il totale del conguaglio dovuto per contributi IVS - AN e GESCAL
deve essere dichiarato nella casella D4 per la tipologia CM e nella casella D5
per la tipologia RP e nella casella D6 per la tipologia CP.
Il totale complessivo del conguaglio viene infine esposto nella
casella D7.
A completamento del GV 97.64.64 debbono essere compilati i totali
E1, F4 e G1.
Verifica delle mensilità pregresse e adeguamento del modello GR
Le aziende che, contravvenendo alle istruzioni dell'Istituto, non
hanno indicato la retribuzione effettiva del dirigente nella colonna A dei
moduli GR relativi alle mensilità comprese nel periodo 1.1.1997/30.9.1997
debbono compilare un modello GR (cartaceo o magnetico) nel quale dichiareranno
l'importo delle retribuzioni eccedente il precedente massimale dichiarato (L.
16.250.000 mensili per le mensilità comprese nel periodo) e l'effettiva
retribuzione, in unica soluzione, con il relativo periodo di riferimento ed il
codice 23, entro il 31 ottobre 1997.
In ogni caso, per tutte le aziende, a partire dalla dichiarazione
relativa alla retribuzione del mese di ottobre 1997 l'importo della colonna D
(imponibile) dovrà essere adeguato ad un importo non superiore a L. 20.833.333
che costituisce il nuovo scaglione mensile da considerare ai fini del massimale
progressivo.
Per i dirigenti di categoria CP, per i quali non è stato finora
applicato il criterio della non frazionabilità del massimale, si manterrà
questo criterio sino al 31.12.1997 purché il dirigente non abbia interrotto il
rapporto di lavoro o non lo interrompa prima di questa data.
In questa ipotesi il datore di lavoro - che ha versato i
contributi su tanti dodicesimi del massimale di L. 137.148.000 quanti sono i
mesi di servizio prestati - deve effettuare il conguaglio fino a raggiungimento
dei 137.148.000, in caso di retribuzione complessiva pari o superiore a questa
cifra.
A partire dal 1 gennaio 1998, per costoro, la retribuzione da
indicare nelle colonne A, B e D sarà la retribuzione effettiva fino a
saturazione del massimale annuo.
Adeguamento del modello GV
Per effetto delle norme fin qui illustrate le aliquote
contributive ed i massimali possono non essere omogenei per tutto il personale
impiegato con qualifica di dirigente presso la stessa azienda.
A partire dal mese di ottobre 1997 (scadenza 20 novembre 1997) le
aziende dichiareranno il monte complessivo imponibile di prima fascia nella
casella B1, quello di seconda fascia nella casella B2 e il totale del monte
retributivo senza limiti di massimale nella casella B4.
Effettueranno quindi il calcolo delle contribuzioni dovute per
ciascuna tipologia di iscritti e dichiareranno la somma complessiva dei
contributi IVS e AN nella casella B5, la GESCAL nella casella B6 ed il
contributo FGTFR nella casella B7.
Dirigenti iscritti al fondo per le pensioni al personale addetto
ai pubblici servizi di telefonia
I commi da 2 a 5 dell'art. 6 del Decreto Legislativo in esame
dispongono che, in deroga a quanto stabilito dalla Legge 29 gennaio 1992 n. 58,
è data facoltà ai dirigenti, assunti dopo l'entrata in vigore della predetta
legge, da società concessionarie di pubblici servizi di telefonia e da società
di cui alla Legge 11.12.1962, n. 1790, di mantenere, su richiesta, il rapporto
previdenziale con l'INPDAI ove, al momento dell'assunzione, avessero presso
l'Ente una posizione previdenziale. Tale facoltà potrà essere esercitata anche
dai dirigenti di società che abbiano iniziato l'attività nel settore dopo
l'entrata in vigore della Legge 58/1992 oppure si siano fuse con società già
operanti nel settore.
La domanda per il mantenimento dell'iscrizione all'INPDAI, da
inviare sia al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi
di telefonia che all'INPDAI, deve essere presentata entro 6 mesi dal
verificarsi dell'obbligo di iscrizione del dirigente al Fondo telefonici.
Per coloro che risultano già in servizio alla data di entrata in
vigore del Decreto in esame il termine di 6 mesi decorre dal 10 luglio 1997.
Si fa riserva di eventuali ulteriori istruzioni in merito alle
disposizioni contenute nel Decreto Legislativo oggetto di trattazione nella
presente circolare.
Roma, Luglio 1997
ALLEGATO ALLA CIRCOLARE 266
Nota tecnica per le aziende che dispongono del prodotto
GR93PC.
L'attuale versione del prodotto consente di calcolare i contributi
dovuti per le sole voci retributive riferite all'anno solare in corso, da
indicare (sia come imponibile che come contribuzione) nella sezione B del
modulo GV93. Il calcolo suddetto, inoltre, viene effettuato solo per le aliquote
piene e non contempla situazioni di abbattimento (estero convenzionato,
dirigenti con retribuzione in franchi svizzeri, minerari, ecc.). Tutto ciò
premesso, si richiama l'attenzione degli utenti sulla funzione di modifica
delle tabelle esistenti consentita dal software. Alla funzione stessa si accede
dal Menu principale, attraverso la scelta "Utilità", al cui interno è
possibile effettuare interventi di inserimento, modifica e cancellazione.
In particolare, con riferimento alle novità introdotte dalla legge
335/1995, l'attuale versione del GR93PC può essere utilizzata secondo una delle
modalità di seguito riportate.
Prima modalità
Aziende con dirigenti appartenenti a più di una categoria
contributiva (CP, CM e RP) che intendono produrre un solo GR93.
Le aziende che si trovano nella condizione di contemporaneità
delle categorie suddette, devono scegliere di impostare le tabelle parametriche
(massimali ed aliquote) secondo il caso più frequente nella propria realtà
aziendale. In funzione di ciò, devono rinunziare al calcolo automatico del GV.
Per la produzione del GR93 (calcolo dell'imponibile contributivo) possono
essere gestite contemporaneamente le categorie RP, CM e CP, ma con particolare
attenzione alla presenza di dirigenti appartenenti alla categoria CP. Infatti
avendo le categorie RP e CM lo stesso massimale (lire 250.000.000) il GR93PC è
in grado di gestirne correttamente l'imponibile, mentre per la categoria CP
essendo il massimale di lire 137.148.000 per di più non frazionabile, il
prodotto non ne consente la gestione e quindi si dovrà forzare l'imponibile
riferito a tale categoria.
Seconda modalità
Aziende con dirigenti appartenenti a più di una categoria
contributiva che intendono produrre il GR93 per singola categoria.
Le aziende che intendono gestire le tre categorie usufruendo di
tutte le funzionalità del prodotto devono effettuare tante installazioni per
quanto sono le categorie da gestire (massimo tre). Ogni installazione deve
contenere i soli dirigenti della categoria interessata e le tabelle
parametriche relative alle aliquote, minimali e massimali devono essere
valorizzate come indicato, per la categoria, nella circolare n. 266. Ciò
consente di produrre il GR93 ed il corrispondente GV93 per categoria e quindi,
se la realtà aziendale possiede le tre categorie di contribuzione, di produrre
tre modelli GR e tre modelli GV.
N.B.
Per la categoria CP, se la retribuzione del dirigente è minore o
uguale a lire 137.148.000, il prodotto è in grado di determinare correttamente
i contributi dovuti; se invece la retribuzione è maggiore di lire 137.148.000 e
fino a lire 250.000.000 la determinazione del contributo Asilo Nido e Gescal
deve essere effettuata manualmente.
Si riportano di seguito le principali caratteristiche delle tre
categorie contributive:
CP - sistema Contributivo Puro
In questo caso: ai fini del calcolo dell'imponibile (GR93) deve
essere introdotto il massimale di lire 137.148.000 nell'apposita tabella, con
decorrenza 1.1.1997. Il programma effettua il calcolo dell'imponibile limitandolo
ad 1/12 del massimale, pertanto quando la retribuzione mensile introdotta
supera questo valore, l'imponibile deve essere determinato dall'utente ed
introdotto nell'apposito campo del pannello "Inserimento
Retribuzioni"; nella fase di quadratura dovrà essere forzato il valore
introdotto manualmente;
ai fini del calcolo dei contributi (GV93) devono essere aggiornate
le tabelle contributive (sessione GV93 - Utilità) con i parametri di cui alla
Circolare 266. Se la retribuzione del dirigente è minore o uguale a lire
137.148.000, il prodotto è in grado di determinare correttamente i contributi
dovuti; se invece la retribuzione è maggiore di lire 137.148.000 e fino a lire
250.000.000 la determinazione del contributo Asilo Nido e Gescal deve essere
effettuata manualmente. In questo caso le funzionalità offerte nell'attuale
versione risultano utilizzabili.
CM - sistema Contributivo Misto
In questo caso: ai fini del calcolo dell'imponibile (GR93) deve
essere introdotto il massimale di lire 250.000.000 nell'apposita tabella, con
decorrenza 1.1.1997. Il programma effettua il calcolo dell'imponibile
limitandolo ad 1/12 del massimale, pertanto le funzionalità disponibili
nell'attuale versione del programma GR93PC sono utilizzabili;
ai fini del calcolo dei contributi (GV 93) devono essere
aggiornate le tabelle contributive (sessione GV93 - Utilità) con i parametri di
cui alla Circolare 266. Anche in questo caso le funzionalità offerte
nell'attuale versione risultano utilizzabili.
RP - sistema Retributivo Puro
In questo caso: ai fini del calcolo dell'imponibile (GR93) deve
essere introdotto il massimale di lire 250.000.000 nell'apposita tabella, con
decorrenza 1.1.1997. Il programma effettua il calcolo dell'imponibile
limitandolo ad 1/12 del massimale, pertanto le funzionalità disponibili
nell'attuale versione del programma GR93PC sono utilizzabili:
ai fini del calcolo dei contributi (GV93) devono essere aggiornate
le tabelle contributive (sessione GV93 - Utilità) con i parametri di cui alla
Circolare 266. Anche in questo caso le funzionalità offerte nell'attuale
versione risultano utilizzabili.
N.B. Per eventuali chiarimenti si prega di contattare il CONSED
(Consorzio Elaborazione Dati) preferibilmente via fax o posta elettronica al
seguente recapito:
FAX: 06 - 88642289
EMAIL:
consed.@consed.it
TABELLA A - (Dirigenti Categoria CP e CM)
VOCI CONTRIBUTIVE
Iscritti
INPDAI successivi al 31.12.1995
decorrenza 1 gennaio 1997
carico carico
dipendente azienda TOTALE
CTR I.V.S.
fino a L. 63.054.000 annue 8,89 23,81 32,70
CTR I.V.S. (*)
da L. 63.054.000 a L. 137.148.000 annue(§) 9,89
23,81 33,70
da L. 63.054.000 a L. 250.000.000 annue (§§) 9,89 23,81 33,70
CTR ex GESCAL
fino a L. 250.000.000 - 0,35 0,35
CTR ASILO NIDO
fino a L. 250.000.000 - 0,10 0,10
FONDO GARANZIA TFR
senza limite di massimale - 0,40 0,40
(*) - Comprensivo di aliquota aggiuntiva ex art. 3-ter D.L.
29.9.1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla Legge 14.11.1992, n. 438,
sulla retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile
dell'A.G.O.
(§) - applicabile ai dirigenti di categoria CP
(§§) - applicabile ai dirigenti di categoria CM
N.B. A decorrere dal 1 gennaio 1997 l'aliquota relativa al
finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare è ridotta da 6,20% a 2,48% e
l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi è ridotta di 0,14 punti
percentuali.
Per le posizioni assicurative dei dirigenti iscritti all'INPDAI
antecedentemente al 1 gennaio 1996 (categoria di riferimento RP) lo sviluppo
della contribuzione è riassunto nelle seguenti tabelle B, C e D.
TABELLA B (Dirigenti categoria RP)
VOCI CONTRIBUTIVE
Iscritti
INPDAI anteriormente al 31.12.1995
decorrenza 1 gennaio 1997
carico
carico
dipendente azienda TOTALE
CTR I.V.S.
fino a L. 63.054.000 annue 8,89 19,36 28,25
CTR I.V.S. (*)
da L. 63.054.000 a L. 250.000.000 annue 9,89 19,36 29,25
CTR ex GESCAL
fino a L. 250.000.000 - 0,35 0,35
CTR ASILO NIDO
fino a L. 250.000.000 - 0,10 0,10
FONDO GARANZIA TFR
senza limite di massimale - 0,40 0,40
(*) - Comprensivo di aliquota aggiuntiva ex art. 3-ter D.L.
29.9.1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla Legge 14.11.1992, n. 438,
sulla retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile
dell'A.G.O.
N.B. A
decorrere dal 1 gennaio 1997 l'aliquota relativa al finanziamento dell'assegno
per il nucleo familiare è ridotta da 6,20% a 4,84% e l'assicurazione
obbligatoria contro la tubercolosi è ridotta di 0,14 punti percentuali.
TABELLA C (Dirigenti categoria RP)
VOCI CONTRIBUTIVE
Iscritti
INPDAI anteriormente al 31.12.1995
decorrenza 1 gennaio 1998
carico
carico
dipendente azienda TOTALE
CTR I.V.S.
fino a L. 63.054.000 annue 8,89 22,36 31,25
CTR I.V.S. (*)
da L. 63.054.000 a L. 250.000.000 annue 9,89 22,36 32,25
CTR ex GESCAL fino a L. 250.000.000
- 0,35 0,35
CTR ASILO NIDO fino a L. 250.000.000 - 0,10 0,10
FONDO GARANZIA TFR senza limite di massimale
- 0,40 0,40
(*) - Comprensivo di aliquota aggiuntiva ex art. 3-ter D.L.
29.9.1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla Legge 14.11.1992, n. 438,
sulla retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile
dell'A.G.O.
N.B. A
decorrere dal 1 gennaio 1998 l'aliquota contributiva relativa al finanziamento
dell'assegno per il nucleo familiare è ridotta dal 4,84% al 3,34%.
TABELLA D (Dirigenti categoria RP)
VOCI CONTRIBUTIVE
Iscritti
INPDAI anteriormente al 31.12.1995
decorrenza 1 gennaio 1999
carico carico
dipendente azienda TOTALE
CTR I.V.S. fino a L. 63.054.000 annue 8,89 23,81 32,70
CTR I.V.S. (*) da L.
63.054.000 a L. 250.000.000 annue 9,89 23,81 33,70
CTR ex GESCAL fino a L. 250.000.000 --- 0,35 0,35
CTR ASILO NIDO fino a L. 250.000.000 --- 0,10 0,10
FONDO GARANZIA TFR senza limite di massimale --- 0,40 0,40
(*) - Comprensivo di aliquota aggiuntiva ex art. 3-ter D.L.
29.9.1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla Legge 14.11.1992, n. 438,
sulla retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile
dell'A.G.O.
N.B. A
partire dal 1 gennaio 1999 l'aliquota contributiva relativa al finanziamento
dell'assegno per il nucleo familiare è ridotta dal 3,34% al 2,48%.
Categorie CP e CM
Aliquota IVS anno 1996 % Aliquota
IVS anno 1997 % Differenza
fino a 63.054.000 25,25 fino
a 63.054.000 32,70 +7,45
da 63.054.000 a 65.000.000 25,25 da
63.054.000 a 65.000.000 33,70 +8,45
da 65.000.000 a 195.000.000 25,25 da 65.000.000 a 195.000.000 33,70 +8,45
da 65.000.000 a 132.000.000 25,25 da 65.000.000 a 137.148.000 33,70 +8,45
Categoria RP
Aliquota IVS anno 1996 % Aliquota
IVS anno 1997 % Differenza
fino a 63.054.000 25,25 fino
a 63.054.000 28,25 +3
da 63.054.000 a 65.000.000 25,25 da
63.054.000 a 65.000.000 29,25 +4
da
63.054.000 a 195.000.000 25,25 da
65.000.000 a 195.000.000 29,25 +4
Mod. DMC
Mittente: ...............................................................
..............................................................................
Posizione AZIENDA
.........................................................................................................
............................ , li
......................................
Spett.le
...........................................................
...........................................................
...........................................................
e,
p.c. INPDAI
Direzione
Centrale della Previdenza
Ufficio
I
Contribuzione
obbligatoria
V.le
delle Provincie, 196
00162
- R O M A -
Oggetto: massimale ex art. 2, Legge n. 335/1995 -
Il sottoscritto ...............
, nato a ..............., il ............... e residente in
..............., via
............... codice fiscale ............... POS. INPDAI ...............
dichiara
sotto la propria responsabilità che, anteriormente al 1° gennaio
1996:
NON era titolare
di rapporto di lavoro autonomo o subordinato con iscrizione presso forme di
assicurazione obbligatoria.
Era titolare di
rapporto di lavoro autonomo o subordinato con iscrizione obbligatoria presso
...................................................................................................................(*)
In fede,
.............................................................................
NOTA: barrare la dicitura corrispondente al proprio caso.
(*) -
indicare ultimo Ente di iscrizione
Mod. DMP
Mittente:
...............................................................
..............................................................................
Posizione AZIENDA
.........................................................................................................
............................ , li
......................................
Spett.le
...........................................................
...........................................................
...........................................................
e,
p.c. INPDAI
Direzione
Centrale della Previdenza
Ufficio
I
Contribuzione
obbligatoria
V.le
delle Provincie, 196
00162
- R O M A -
Oggetto: massimale ex art. 2, Legge n. 335/1995 -
Il sottoscritto ..............., nato a ..............., il
............... e residente in ..............., via ............... codice
fiscale ...............POS. INPDAI ...............
dichiara
sotto la propria responsabilità
di aver raggiunto/raggiungere il massimale contributivo previsto
per l'anno in corso, con la corresponsione della retribuzione relativa al mese
di ..............................
chiede
che a partire
dalla retribuzione del mese di ............... venga sospeso il versamento
della contribuzione relativa alla gestione IVS nei confronti dell'INPDAI, come
pure la relativa trattenuta a proprio carico fino a chiusura del corrente anno
solare.
che la
retribuzione relativa alla mensilità di ............... venga assoggettata a
contributo per Lire (fino a
raggiungimento del massimale) relativamente all'assicurazione IVS dovuta
all'INPDAI e vengano successivamente sospese le relative trattenute a proprio
carico, fino a chiusura del corrente anno solare.
In fede,
.............................................................................
NOTA: barrare la dicitura corrispondente
al proprio caso.