DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI - D.LVO 24 APRILE 1997 N° 181 - ISTRUZIONI INPDAI

 

Si pubblica qui di seguito il testo della circolare n° 266/97 inviata dall'INPDAI alle imprese e relativa agli adempimenti contributivi da porre in essere nei confronti dell'Istituto stesso per i dirigenti di aziende industriali, a seguito della nuova disciplina contributiva introdotta dal D. Lvo 181/97.

 

INPDAI - Circolare n. 266

 

Premessa

Con Decreto Legislativo 24 aprile 1997 n. 181, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 1997 n. 146, entrato in vigore il 10 luglio 1997, si è data attuazione a quanto previsto dall'art. 2 comma 22 della Legge 8 agosto 1995 n. 335 relativamente all'armonizzazione della previdenza dei dirigenti di aziende industriali.

La nuova disciplina di imposizione contributiva per i soggetti iscritti all'INPDAI ha il proprio riferimento normativo nell'articolo 1 del Decreto in esame, e qui di seguito si riportano le novità introdotte e le indicazioni applicative delle stesse.

 

Aliquote contributive

L'aliquota contributiva dovuta è differenziata a secondo che il dirigente, per il quale è dovuto il contributo, sia o meno iscritto all'INPDAI alla data del 31.12.1995.

Per i dirigenti già iscritti alla predetta data l'aliquota contributiva - da calcolarsi a partire dalle retribuzioni del mese di gennaio 1997 - è stata così fissata (vedi tabella n.1).

 

 

Tabella 1

 

            DECORRENZA  TOTALE            DATORE DI LAVORO    DIRIGENTE

 

                   dal 1.1.1997       28,25                  19,36                        8,89

                   dal 1.1.1998       31,25                  22,36                        8,89

                   dal 1.1.1999       32,70                  23,81                        8,89

 

Per i dirigenti iscritti successivamente al 31.12.1995 il contributo è stabilito, per i periodi di paga dall'1.1.1997 in poi, in base all'aliquota e con i criteri di ripartizione in essere nell'assicurazione generale obbligatoria:

 

            DECORRENZA  TOTALE            DATORE DI LAVORO    DIRIGENTE

 

                   dal 1.1.1997       32,70                    23,81                        8,89

 

Per tutti gli iscritti sulle quote di retribuzione eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti (L. 63.054.000 per il 1997) si applica l'aliquota aggiuntiva (1%) di cui all'art. 3 ter del Decreto Legge 19 settembre 1992 n. 384, convertito con modificazioni dalla Legge 14 novembre 1992 n. 438; pertanto, limitatamente a tali fini, la prima fascia di retribuzione imponibile passa quindi da L. 65.000.000 a L. 63.054.000.

 

Aliquote di finanziamento delle prestazioni temporanee

L'aumento dell'aliquota contributiva prevede la contestuale riduzione delle quote di contribuzione riguardanti il finanziamento delle prestazioni temporanee, per un totale del 3,86% per tutti coloro a cui si applica l'aliquota del 32,70% a decorrere dall'1.1.97.

Per i dirigenti, invece, già iscritti all'INPDAI alla data del 31.12.95 è previsto che il recupero avvenga progressivamente, nella misura di 1,36% dal finanziamento per l'assegno del nucleo familiare e 0,14% dall'assicurazione contro la tubercolosi per l'anno 1997; per l'anno 1998 nella misura dell'1,50% del finanziamento per l'assegno del nucleo familiare; per l'anno 1999 di un ulteriore 0,86% sempre al titolo anzidetto (v. note in calce alle tabelle B, C e D).

Il sesto comma dell'art. 1 del Decreto in esame prevede che i contributi più elevati già versati all'INPS per CUAF e TBC nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 1997 e la data di entrata in vigore (10.7.1997) possono essere recuperati dalle aziende mediante conguaglio a partire dal periodo di paga successivo alla predetta data.

 

Minimale e massimale contributivo

Resta invariato il limite minimo di retribuzione lorda su cui deve essere calcolato il contributo dovuto all'INPDAI che, come è noto, è di L. 74.594.000 di cui L. 63.054.000 imponibili con le aliquote di prima fascia. Per quanto attiene al massimale, il comma 7 dell'art. 3 prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 1997, per i dirigenti che possono far valere un'anzianità contributiva alla data del 31.12.1995, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile è stabilito nella misura di L. 250.000.000 ed è rivalutato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall'ISTAT.

Pertanto, ai fini del calcolo della contribuzione mensile, lo scaglione da considerare per il calcolo del massimale di retribuzione progressiva passa da L. 16.250.000 a L. 20.833.333 da gestire con i consueti criteri.

Per i dirigenti privi di anzianità contributiva alla data del 1 gennaio 1996 e per gli assicurati che eserciteranno il diritto di opzione per la pensione calcolata con il sistema contributivo (opzione che potrà avvenire dopo il 1 gennaio 2001) è stabilito, in base all'art. 2 comma 18 Legge 335/95, un massimale contributivo e pensionabile annuo fissato per il 1997 in L. 137.148.000, rivalutabile annualmente come il massimale precedente.

Tale massimale non è frazionabile a mese, diversamente da quanto previsto per il massimale di L. 250.000.000; di conseguenza non è frazionabile la prima fascia di retribuzione imponibile di L. 63.054.000.

I datori di lavoro dovranno prtanto acquisire dai dirigenti, assunti in data successiva al 31.12.1995, una dichiarazione attestante l'esistenza o meno di periodi di anzianità contributiva al 1 gennaio 1996. A tale scopo viene fornito il modulo DMC (allegato 1) che le aziende dovranno far pervenire all'INPDAI, entro il 31 ottobre 1997, compilato in tutte le sue parti, per tutti quei dirigenti che sono stati assunti o nominati dal 1 gennaio 1996 ad oggi e che non avevano una posizione, precedente a tale data, presso l'Istituto.

Per tutti coloro che saranno nominati successivamente alla data odierna, tale dichiarazione dovrà essere inviata all'INPDAI all'atto della richiesta di iscrizione del dirigente.

Per i dirigenti a cui si applica il massimale di L. 137.148.000, i datori di lavoro sottoporranno a contribuzione ogni mese l'intera retribuzione imponibile fino a raggiungimento del tetto e sottoporranno la parte eccedente alla restante contribuzione previdenziale ed assistenziale diversa da quella pensionistica.

Tale massimale trova quindi applicazione per la sola aliquota di contribuzione I.V.S., ivi compreso il contributo aggiuntivo dell'1% a carico del dirigente da applicare sulla retribuzione eccedente la prima fascia di L. 63.054.000 per il 1997.

Il lavoratore, a cui si applica il massimale di L. 137.148.000, che intrattiene più rapporti di lavoro nel corso dello stesso anno è tenuto ad esibire ad ogni successivo datore di lavoro la/e dichiarazione/i attestante/i le retribuzioni assoggettate alla contribuzione pensionistica obbligatoria dal precedente/i datore/i di lavoro, affinché quest'ultimo possa determinare la quota di retribuzione residua imponibile ai fini della contribuzione pensionistica.

Qualora invece il dirigente intrattenga due o più rapporti di lavoro contestuali i datori di lavoro sottoporranno a contribuzione piena la retribuzione da ciascuno corrisposta fino a quando, tenendo conto di tutti i rapporti di lavoro in atto, non venga raggiunto il massimale. Nel mese in cui quest'ultimo è raggiunto, la quota di retribuzione da assoggettare a contribuzione verrà determinata in misura proporzionale tra i datori di lavoro.

Allo scopo di gestire le casistiche di cui sopra viene fornito (allegato 2) il modulo DMP che dovrà essere rilasciato al datore di lavoro e trasmesso all'INPDAI a cura del dirigente, al verificarsi delle condizioni descritte.

 

Contribuzioni alle gestioni non pensionistiche

Sono escluse da detto massimale tutte le altre contribuzioni previdenziali ed assistenziali; pertanto i contributo relativi all'Asilo nido (0,10%) e Gescal (0,35%) dovranno essere pagati nel limite del massimale di L. 250.000.000, frazionabile quest'ultimo, in quote mensili. Il contributo Fondo di Garanzia per l'Indennità di Fine Rapporto (aliquota 0,40%) continua ad applicarsi sulla retribuzione effettiva, senza limiti di massimale.

 

Contributo di solidarietà

Il Decreto Legislativo 14.12.1995, n. 579, in attuazione della delega prevista dalla Legge 335/1995, ha regolamentato il trattamento fiscale e contributivo da riservare alla parte di reddito eccedente il tetto contributivo di cui sopra, ove destinato al finanziamento dei Fondi pensione di cui Decreto Legislativo 124/1996.

Tale disciplina prevede che la contribuzione destinata al finanziamento di fondi pensione, calcolata sul reddito eccedente il tetto, e portata in deduzione dal reddito, è soggetta al contributo di solidarietà nelle seguenti misure:

- Datore di lavoro: 10% sui contributi a suo carico dedotti dal reddito imponibile.

- Dirigente: 2% dei contributi a suo carico, dedotti dal reddito imponibile.

 

Modalità per il versamento dei contributi dai 1 gennaio 1997 in poi

Per semplicità di trattazione e per un pronto riferimento i soggetti iscritti all'Istituto sono d'ora in poi contraddistinti dalle seguenti sigle.

Dirigenti di categoria CP: iscritti all'INPDAI successivamente al 31.12.1995, senza anzianità contributiva maturata precedentemente in un regime obbligatorio, per i quali si applica l'adeguamento immediato di aliquota ed il massimale di L. 137.148.000 per l'assicurazione IVS, e di L. 250.000.000 per le gestioni AN e GESCAL.

Dirigenti di categoria CM: iscritti all'INPDAI successivamente al 31.12.1995 con anzianità contributiva maturata in un precedente regime obbligatorio ai quali si applica l'adeguamento immediato di aliquota ed il massimale di L. 250.000.000 per l'assicurazione IVS, AN e GESCAL.

Dirigenti di categoria RP: iscritti all'INPDAI antecedentemente al 1 gennaio 1996 ai quali si applica lo scaglionamento progressivo di aliquota ed il massimale di L. 250.000.000 per l'assicurazione IVS, AN e GESCAL.

La casistica testè illustrata è riassunta nelle successive tabelle A, B, C e D, riportate nelle successive pagine.

 

 

MINIMALE E MASSIMALE CONTRIBUTIVO E PENSIONABILE - NON FRAZIO-NABILITÀ' DEL MASSIMALE ANNUO - ASSOGGETTAMENTO A CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ DELLE QUOTE ECCEDENTI IL TETTO.

 

Come già detto precedentemente, per i dirigenti privi di anzianità contributiva alla data del 1 gennaio 1996 è stabilito, in base all'art. 2, comma 18, della Legge 335/1995, un massimale contributivo e pensionabile annuo fissato per il 1997 in L. 137.148.000 rivalutabile annualmente e non frazionabile in quote mensili.

Il Decreto Legislativo 14.12.1995, n. 579, come è noto, ha regolamentato il trattamento fiscale e contributivo da riservare alla parte di reddito eccedente il tetto contributivo di cui sopra, ove destinato al finanziamento dei Fondi pensione di cui al Decreto Legislativo 124/96.

Per la dichiarazione di questi imponibili e per il versamento dei relativi contributi deve essere utilizzata la sezione C del modello GV. Il codice che contraddistingue questo contributo è SM per il contributo del 10% a carico del datore di lavoro e SL per il contributo del 2% a carico del dirigente.

Questa contribuzione si aggiunge a quella già disciplinata dall'art. 9 bis della Legge 166/1991.

Per l'anno corrente questo contributo deve essere versato con il modello GV del mese di dicembre (pagamento 20 gennaio 1998).

A decorrere dall'anno 1998 il contributo dovrà essere corrisposto a partire dalla denuncia con la quale si consegue l'esenzione parziale o totale di contribuzione IVS per effetto del raggiungimento del tetto di L. 137.148.000 adeguato all'indice ISTAT e non più frazionabile.

 

Rideterminazione della contribuzione relativa all'anno 1997 - Conguaglio di aliquota - Conguaglio massimale

Il sesto comma dell'art. 1 del Decreto Legislativo in esame prescrive che il versamento dei contributi dovuti all'INPDAI per effetto delle innovazioni introdotte deve essere effettuato entro il terzo mese successivo a quello di entrata in vigore del Decreto.

Pertanto il termine ultimo per il pagamento dei conguagli scade improrogabilmente il 31 ottobre 1997.

Le retribuzioni erogate ai dirigenti con riferimento a periodi successivi al 1 gennaio 1997 debbono essere conguagliate sia per effetto delle nuove aliquote, sia per effetto dell'elevazione del massimale.

Naturalmente i relativi conteggi debbono tener conto della fattispecie cui fare riferimento per ciascun dirigente come illustrato nelle precedenti tabelle.

La decorrenza retroattiva del provvedimento rende obbligatorio il conguaglio per tutti i dirigenti che hanno prestato servizio nell'anno 1997, anche se il rapporto di lavoro è cessato alla data di emanazione del Decreto Legislativo.

Ciò premesso, diverso è il trattamento delle retribuzioni ai fini del conguaglio dell'aliquota e ai fini del conguaglio del massimale.

 

Conguaglio di aliquota

Le nuove aliquote si applicano a tutte le retribuzioni corrisposte a partire dal 1 gennaio 1997 ed aventi riferimento al medesimo anno solare 1997. Retribuzioni corrisposte dopo il 1 gennaio 1997 ma aventi periodo di riferimento ad anno/anni precedenti debbono essere trattate con le aliquote vigenti nei rispettivi periodi.

Anche le indennità sostitutive del preavviso erogate fino al 31 dicembre 1996 compreso, vanno assoggettate alle aliquote vigenti nell'anno 1997 per i ratei afferenti quest'ultimo anno solare. Ugualmente le indennità sostitutive corrisposte nel 1997 dovranno essere conguagliate alle aliquote 1997 e 1998 per i rispettivi ratei di competenza.

Una volta individuato - con queste premesse - il monte retributivo sul quale operare il conguaglio di aliquota, lo stesso dovrà essere suddiviso a secondo che per i soggetti interessati sia applicabile la tabella A ovvero la tabella B e, per differenza con quanto già versato a fronte delle retribuzioni considerate, viene individuato l'importo dovuto a titolo di conguaglio di aliquota.

Conguaglio massimale

La decorrenza retroattiva del provvedimento rende obbligatorio il conguaglio della contribuzione IVS, AN e GESCAL per tutti i dirigenti iscritti all'Istituto antecedentemente al 1 gennaio 1996 ovvero successivamente purché in possesso di anzianità contributiva maturata precedentemente in regimi obbligatori (categorie CM ed RP) che hanno prestato servizio nell'anno 1997, ovvero nel 1996, per le retribuzioni erogate nell'anno solare 1996 ma aventi riferimento all'anno 1997, anche se il rapporto di lavoro è cessato alla data di emanazione del Decreto Legislativo; inoltre, ai fini del conguaglio medesimo, sono da considerare sia le retribuzioni correnti che le indennità sostitutive del preavviso.

Da questa premessa consegue che i soggetti, per i quali occorre determinare gli imponibili di conguaglio ed effettuare il versamento, tenendo conto delle fattispecie proprie di ciascuna categoria, sono così individuati:

- dirigenti cessati nel 1996 con indennità sostitutiva del preavviso avente riferimento all'anno 1997 (totale o parziale).

- dirigenti cessati nel corso del 1997 per le retribuzioni correnti e per le indennità sostitutive del preavviso riferite all'anno 1997 e all'anno 1998.

- dirigenti in servizio.

 

Modalità di calcolo e termini di versamento - Compilazione del modello di conguaglio - Adeguamenti successivi

Come già detto in precedenza il termine massimo per effettuare il conguaglio di aliquota e di massimale scade il 31 ottobre 1997.

Le aziende possono tuttavia effettuare le operazioni di conguaglio anche prima del 31 ottobre 1997; in tal caso il periodo di calcolo sarà limitato ai mesi intercorrenti tra il 1 gennaio 1997 ed il mese di allineamento alle nuove aliquote e massimali, ed i moduli GV e GR verranno adeguati a partire dalla mensilità successiva, con le modalità indicate nei successivi paragrafi.

A partire dal contributo relativo al mese di ottobre 1997, il cui termine legale di versamento scade il 20.11.1997, la contribuzione deve essere allineata all'aliquota ed al massimale proprio di ciascuna categoria di iscritti.

In ogni caso, le operazioni di conguaglio di aliquota e di massimale debbono essere effettuate utilizzando il modello GV contraddistinto dal periodo speciale 97.64.64, che viene fornito allegato alla presente. Le holding industriali ed i Centri Paga lo ricevono in bianco e devono riportare l'indicazione del periodo speciale nella casella "periodo di riferimento".

Una volta individuato il monte retributivo complessivo da assoggettare a conguaglio di aliquota, sulla scorta dei criteri dettati al precedente paragrafo, lo stesso sarà assoggettato al conguaglio di pertinenza di ciascuna categoria come risulta dalla seguente tabella.

Una volta individuato l'importo complessivo dovuto a questo titolo si compila la sezione F del modello GV speciale utilizzando le caselle F1, F2 ed F3.

Nella casella F1 si indica il periodo di riferimento, il codice CP e il contributo che si versa a conguaglio per i dirigenti di categoria CP.

Nella casella F2 si effettua la stessa operazione per i dirigenti di categoria CM e nella casella F3 per i dirigenti di categoria RP.

Il totale del versamento a titolo di conguaglio aliquota si trascrive nella casella F4.

Anche la contribuzione dovuta a conguaglio per effetto dell'elevazione del massimale annuo a L. 250.000.000 deve essere versata entro il 31 ottobre 1997 con il modello GV 97.64.64, utilizzando la sezione D del modello stesso.

Una volta individuato il monte retributivo complessivo da assoggettare a conguaglio, per i dirigenti di categoria CM ed RP il relativo importo deve essere suddiviso nelle due fattispecie di cui sopra. L'imponibile relativo alle fattispecie CM deve essere indicato nella casella D1 con il proprio periodo complessivo di riferimento ed il codice CM. Quello relativo alle fattispecie RP deve essere indicato nella casella D2 con il proprio periodo complessivo di riferimento ed il codice RP. Per i dirigenti di categoria CP l'applicazione del massimale di L. 250.000.000 riguarda i soli contributi AN e GESCAL. Il relativo imponibile con il proprio periodo di riferimento deve essere indicato nella casella D3, con il codice CP.

Il totale del conguaglio dovuto per contributi IVS - AN e GESCAL deve essere dichiarato nella casella D4 per la tipologia CM e nella casella D5 per la tipologia RP e nella casella D6 per la tipologia CP.

Il totale complessivo del conguaglio viene infine esposto nella casella D7.

A completamento del GV 97.64.64 debbono essere compilati i totali E1, F4 e G1.

 

Verifica delle mensilità pregresse e adeguamento del modello GR

Le aziende che, contravvenendo alle istruzioni dell'Istituto, non hanno indicato la retribuzione effettiva del dirigente nella colonna A dei moduli GR relativi alle mensilità comprese nel periodo 1.1.1997/30.9.1997 debbono compilare un modello GR (cartaceo o magnetico) nel quale dichiareranno l'importo delle retribuzioni eccedente il precedente massimale dichiarato (L. 16.250.000 mensili per le mensilità comprese nel periodo) e l'effettiva retribuzione, in unica soluzione, con il relativo periodo di riferimento ed il codice 23, entro il 31 ottobre 1997.

In ogni caso, per tutte le aziende, a partire dalla dichiarazione relativa alla retribuzione del mese di ottobre 1997 l'importo della colonna D (imponibile) dovrà essere adeguato ad un importo non superiore a L. 20.833.333 che costituisce il nuovo scaglione mensile da considerare ai fini del massimale progressivo.

Per i dirigenti di categoria CP, per i quali non è stato finora applicato il criterio della non frazionabilità del massimale, si manterrà questo criterio sino al 31.12.1997 purché il dirigente non abbia interrotto il rapporto di lavoro o non lo interrompa prima di questa data.

In questa ipotesi il datore di lavoro - che ha versato i contributi su tanti dodicesimi del massimale di L. 137.148.000 quanti sono i mesi di servizio prestati - deve effettuare il conguaglio fino a raggiungimento dei 137.148.000, in caso di retribuzione complessiva pari o superiore a questa cifra.

A partire dal 1 gennaio 1998, per costoro, la retribuzione da indicare nelle colonne A, B e D sarà la retribuzione effettiva fino a saturazione del massimale annuo.

 

Adeguamento del modello GV

Per effetto delle norme fin qui illustrate le aliquote contributive ed i massimali possono non essere omogenei per tutto il personale impiegato con qualifica di dirigente presso la stessa azienda.

A partire dal mese di ottobre 1997 (scadenza 20 novembre 1997) le aziende dichiareranno il monte complessivo imponibile di prima fascia nella casella B1, quello di seconda fascia nella casella B2 e il totale del monte retributivo senza limiti di massimale nella casella B4.

Effettueranno quindi il calcolo delle contribuzioni dovute per ciascuna tipologia di iscritti e dichiareranno la somma complessiva dei contributi IVS e AN nella casella B5, la GESCAL nella casella B6 ed il contributo FGTFR nella casella B7.

 

Dirigenti iscritti al fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia

I commi da 2 a 5 dell'art. 6 del Decreto Legislativo in esame dispongono che, in deroga a quanto stabilito dalla Legge 29 gennaio 1992 n. 58, è data facoltà ai dirigenti, assunti dopo l'entrata in vigore della predetta legge, da società concessionarie di pubblici servizi di telefonia e da società di cui alla Legge 11.12.1962, n. 1790, di mantenere, su richiesta, il rapporto previdenziale con l'INPDAI ove, al momento dell'assunzione, avessero presso l'Ente una posizione previdenziale. Tale facoltà potrà essere esercitata anche dai dirigenti di società che abbiano iniziato l'attività nel settore dopo l'entrata in vigore della Legge 58/1992 oppure si siano fuse con società già operanti nel settore.

La domanda per il mantenimento dell'iscrizione all'INPDAI, da inviare sia al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia che all'INPDAI, deve essere presentata entro 6 mesi dal verificarsi dell'obbligo di iscrizione del dirigente al Fondo telefonici.

Per coloro che risultano già in servizio alla data di entrata in vigore del Decreto in esame il termine di 6 mesi decorre dal 10 luglio 1997.

Si fa riserva di eventuali ulteriori istruzioni in merito alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo oggetto di trattazione nella presente circolare.

 

Roma, Luglio 1997

 

 

ALLEGATO ALLA CIRCOLARE 266

 

Nota tecnica per le aziende che dispongono del prodotto

GR93PC.

 

L'attuale versione del prodotto consente di calcolare i contributi dovuti per le sole voci retributive riferite all'anno solare in corso, da indicare (sia come imponibile che come contribuzione) nella sezione B del modulo GV93. Il calcolo suddetto, inoltre, viene effettuato solo per le aliquote piene e non contempla situazioni di abbattimento (estero convenzionato, dirigenti con retribuzione in franchi svizzeri, minerari, ecc.). Tutto ciò premesso, si richiama l'attenzione degli utenti sulla funzione di modifica delle tabelle esistenti consentita dal software. Alla funzione stessa si accede dal Menu principale, attraverso la scelta "Utilità", al cui interno è possibile effettuare interventi di inserimento, modifica e cancellazione.

In particolare, con riferimento alle novità introdotte dalla legge 335/1995, l'attuale versione del GR93PC può essere utilizzata secondo una delle modalità di seguito riportate.

 

Prima modalità

Aziende con dirigenti appartenenti a più di una categoria contributiva (CP, CM e RP) che intendono produrre un solo GR93.

Le aziende che si trovano nella condizione di contemporaneità delle categorie suddette, devono scegliere di impostare le tabelle parametriche (massimali ed aliquote) secondo il caso più frequente nella propria realtà aziendale. In funzione di ciò, devono rinunziare al calcolo automatico del GV. Per la produzione del GR93 (calcolo dell'imponibile contributivo) possono essere gestite contemporaneamente le categorie RP, CM e CP, ma con particolare attenzione alla presenza di dirigenti appartenenti alla categoria CP. Infatti avendo le categorie RP e CM lo stesso massimale (lire 250.000.000) il GR93PC è in grado di gestirne correttamente l'imponibile, mentre per la categoria CP essendo il massimale di lire 137.148.000 per di più non frazionabile, il prodotto non ne consente la gestione e quindi si dovrà forzare l'imponibile riferito a tale categoria.

 

Seconda modalità

Aziende con dirigenti appartenenti a più di una categoria contributiva che intendono produrre il GR93 per singola categoria.

Le aziende che intendono gestire le tre categorie usufruendo di tutte le funzionalità del prodotto devono effettuare tante installazioni per quanto sono le categorie da gestire (massimo tre). Ogni installazione deve contenere i soli dirigenti della categoria interessata e le tabelle parametriche relative alle aliquote, minimali e massimali devono essere valorizzate come indicato, per la categoria, nella circolare n. 266. Ciò consente di produrre il GR93 ed il corrispondente GV93 per categoria e quindi, se la realtà aziendale possiede le tre categorie di contribuzione, di produrre tre modelli GR e tre modelli GV.

 

N.B.

Per la categoria CP, se la retribuzione del dirigente è minore o uguale a lire 137.148.000, il prodotto è in grado di determinare correttamente i contributi dovuti; se invece la retribuzione è maggiore di lire 137.148.000 e fino a lire 250.000.000 la determinazione del contributo Asilo Nido e Gescal deve essere effettuata manualmente.

 

Si riportano di seguito le principali caratteristiche delle tre categorie contributive:

 

CP - sistema Contributivo Puro

In questo caso: ai fini del calcolo dell'imponibile (GR93) deve essere introdotto il massimale di lire 137.148.000 nell'apposita tabella, con decorrenza 1.1.1997. Il programma effettua il calcolo dell'imponibile limitandolo ad 1/12 del massimale, pertanto quando la retribuzione mensile introdotta supera questo valore, l'imponibile deve essere determinato dall'utente ed introdotto nell'apposito campo del pannello "Inserimento Retribuzioni"; nella fase di quadratura dovrà essere forzato il valore introdotto manualmente;

ai fini del calcolo dei contributi (GV93) devono essere aggiornate le tabelle contributive (sessione GV93 - Utilità) con i parametri di cui alla Circolare 266. Se la retribuzione del dirigente è minore o uguale a lire 137.148.000, il prodotto è in grado di determinare correttamente i contributi dovuti; se invece la retribuzione è maggiore di lire 137.148.000 e fino a lire 250.000.000 la determinazione del contributo Asilo Nido e Gescal deve essere effettuata manualmente. In questo caso le funzionalità offerte nell'attuale versione risultano utilizzabili.

 

CM - sistema Contributivo Misto

In questo caso: ai fini del calcolo dell'imponibile (GR93) deve essere introdotto il massimale di lire 250.000.000 nell'apposita tabella, con decorrenza 1.1.1997. Il programma effettua il calcolo dell'imponibile limitandolo ad 1/12 del massimale, pertanto le funzionalità disponibili nell'attuale versione del programma GR93PC sono utilizzabili;

ai fini del calcolo dei contributi (GV 93) devono essere aggiornate le tabelle contributive (sessione GV93 - Utilità) con i parametri di cui alla Circolare 266. Anche in questo caso le funzionalità offerte nell'attuale versione risultano utilizzabili.

 

RP - sistema Retributivo Puro

In questo caso: ai fini del calcolo dell'imponibile (GR93) deve essere introdotto il massimale di lire 250.000.000 nell'apposita tabella, con decorrenza 1.1.1997. Il programma effettua il calcolo dell'imponibile limitandolo ad 1/12 del massimale, pertanto le funzionalità disponibili nell'attuale versione del programma GR93PC sono utilizzabili:

ai fini del calcolo dei contributi (GV93) devono essere aggiornate le tabelle contributive (sessione GV93 - Utilità) con i parametri di cui alla Circolare 266. Anche in questo caso le funzionalità offerte nell'attuale versione risultano utilizzabili.

 

N.B. Per eventuali chiarimenti si prega di contattare il CONSED (Consorzio Elaborazione Dati) preferibilmente via fax o posta elettronica al seguente recapito:

FAX: 06 - 88642289

EMAIL: consed.@consed.it

 

 

 

TABELLA A - (Dirigenti Categoria CP e CM)

 

            VOCI CONTRIBUTIVE

                                                                                    Iscritti INPDAI successivi al 31.12.1995

                                                                                             decorrenza 1 gennaio 1997

 

                                                                                       carico           carico    

                                                                                    dipendente        azienda       TOTALE

CTR I.V.S.

fino a L. 63.054.000 annue                                              8,89                  23,81               32,70

CTR I.V.S. (*)

da L. 63.054.000 a L. 137.148.000 annue(§)                     9,89                  23,81               33,70

da L. 63.054.000 a L. 250.000.000 annue (§§)                  9,89                  23,81               33,70

CTR ex GESCAL          

fino a L. 250.000.000                                                      -                          0,35                 0,35

CTR ASILO NIDO

fino a L. 250.000.000                                                      -                          0,10                 0,10

FONDO GARANZIA TFR

senza limite di massimale                                              -                          0,40                 0,40

 

(*) - Comprensivo di aliquota aggiuntiva ex art. 3-ter D.L. 29.9.1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla Legge 14.11.1992, n. 438, sulla retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile dell'A.G.O.

(§) - applicabile ai dirigenti di categoria CP

(§§) - applicabile ai dirigenti di categoria CM

 

N.B. A decorrere dal 1 gennaio 1997 l'aliquota relativa al finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare è ridotta da 6,20% a 2,48% e l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi è ridotta di 0,14 punti percentuali.

Per le posizioni assicurative dei dirigenti iscritti all'INPDAI antecedentemente al 1 gennaio 1996 (categoria di riferimento RP) lo sviluppo della contribuzione è riassunto nelle seguenti tabelle B, C e D.

 

 

 

 

TABELLA B (Dirigenti categoria RP)

 

            VOCI CONTRIBUTIVE

                                                                        Iscritti INPDAI anteriormente al 31.12.1995

                                                                                     decorrenza 1 gennaio 1997

 

                                                                                        carico           carico

                                                                                    dipendente        azienda       TOTALE

CTR I.V.S.

fino a L. 63.054.000 annue                                              8,89                  19,36                28,25

CTR I.V.S. (*)

da L. 63.054.000 a L. 250.000.000 annue             9,89                  19,36                29,25

CTR ex GESCAL

fino a L. 250.000.000                                                      -                         0,35                  0,35

CTR ASILO NIDO

fino a L. 250.000.000                                                      -                         0,10                  0,10

FONDO GARANZIA TFR           

senza limite di massimale                                              -                         0,40                  0,40

 

(*) - Comprensivo di aliquota aggiuntiva ex art. 3-ter D.L. 29.9.1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla Legge 14.11.1992, n. 438, sulla retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile dell'A.G.O.

N.B. A decorrere dal 1 gennaio 1997 l'aliquota relativa al finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare è ridotta da 6,20% a 4,84% e l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi è ridotta di 0,14 punti percentuali.

 

 

TABELLA C (Dirigenti categoria RP)

 

            VOCI CONTRIBUTIVE

                                                                        Iscritti INPDAI anteriormente al 31.12.1995

                                                                                      decorrenza 1 gennaio 1998

                                                                                        carico           carico

                                                                                    dipendente        azienda TOTALE

 

CTR I.V.S.

fino a L. 63.054.000 annue                                                8,89                22,36                  31,25

CTR I.V.S. (*)

da L. 63.054.000 a L. 250.000.000 annue               9,89                22,36                  32,25

CTR ex GESCAL fino a L. 250.000.000                              -                       0,35                    0,35

CTR ASILO NIDO fino a L. 250.000.000                             -                       0,10                    0,10

FONDO GARANZIA TFR senza limite di massimale            -                       0,40                    0,40

 

(*) - Comprensivo di aliquota aggiuntiva ex art. 3-ter D.L. 29.9.1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla Legge 14.11.1992, n. 438, sulla retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile dell'A.G.O.

N.B. A decorrere dal 1 gennaio 1998 l'aliquota contributiva relativa al finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare è ridotta dal 4,84% al 3,34%.

 

 

 

TABELLA D (Dirigenti categoria RP)

 

            VOCI CONTRIBUTIVE

                                                                        Iscritti INPDAI anteriormente al 31.12.1995

                                                                                      decorrenza 1 gennaio 1999

                                                                                           carico                 carico

                                                                                       dipendente            azienda      TOTALE

 

CTR I.V.S. fino a L. 63.054.000 annue                                         8,89                  23,81      32,70

CTR I.V.S. (*)    da L. 63.054.000 a L. 250.000.000 annue 9,89                  23,81      33,70

CTR ex GESCAL fino a L. 250.000.000                                        ---                    0,35          0,35

CTR ASILO NIDO fino a L. 250.000.000                                       ---                    0,10          0,10

FONDO GARANZIA TFR senza limite di massimale                      ---                    0,40          0,40

 

(*) - Comprensivo di aliquota aggiuntiva ex art. 3-ter D.L. 29.9.1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla Legge 14.11.1992, n. 438, sulla retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile dell'A.G.O.

N.B. A partire dal 1 gennaio 1999 l'aliquota contributiva relativa al finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare è ridotta dal 3,34% al 2,48%.

 

 

 

 

Categorie CP e CM

 

Aliquota IVS anno 1996             %               Aliquota IVS anno 1997            %             Differenza

 

fino a 63.054.000                    25,25            fino a 63.054.000                    32,70                       +7,45

da 63.054.000 a 65.000.000   25,25            da 63.054.000 a 65.000.000   33,70                       +8,45

da 65.000.000 a 195.000.000 25,25            da 65.000.000 a 195.000.000 33,70                       +8,45

da 65.000.000 a 132.000.000 25,25            da 65.000.000 a 137.148.000 33,70                       +8,45

 

Categoria RP

 

Aliquota IVS anno 1996             %               Aliquota IVS anno 1997             %            Differenza

 

fino a 63.054.000                    25,25            fino a 63.054.000                    28,25                       +3

da 63.054.000 a 65.000.000   25,25            da 63.054.000 a 65.000.000   29,25                       +4

da 63.054.000 a 195.000.000 25,25       da 65.000.000 a 195.000.000 29,25       +4

 

 

Mod. DMC

 

Mittente: ...............................................................

..............................................................................

 

Posizione AZIENDA .........................................................................................................

 

............................ , li ......................................

                                                                                    Spett.le

                                                                                    ...........................................................

                                                                                    ...........................................................

                                                                                    ...........................................................

                                                                                    e, p.c.   INPDAI

                                                                                    Direzione Centrale della Previdenza

                                                                                    Ufficio I

                                                                                    Contribuzione obbligatoria

                                                                                    V.le delle Provincie, 196

                                                                                    00162 - R O M A -

 

Oggetto: massimale ex art. 2, Legge n. 335/1995 -

 

Il sottoscritto ...............   , nato a ..............., il ............... e residente in ..............., via       ............... codice fiscale ............... POS. INPDAI      ...............

dichiara

sotto la propria responsabilità che, anteriormente al 1° gennaio 1996:

            NON era titolare di rapporto di lavoro autonomo o subordinato con iscrizione presso forme di assicurazione obbligatoria.

            Era titolare di rapporto di lavoro autonomo o subordinato con iscrizione obbligatoria presso ...................................................................................................................(*)

 

In fede,

                                                            .............................................................................

 

 

NOTA: barrare la dicitura corrispondente al proprio caso.

(*) - indicare ultimo Ente di iscrizione

 

 

 

Mod. DMP

 

Mittente: ...............................................................

..............................................................................

 

Posizione AZIENDA .........................................................................................................

 

............................ , li ......................................

                                                                                    Spett.le

                                                                                    ...........................................................

                                                                                    ...........................................................

                                                                                    ...........................................................

                                                                                    e, p.c.   INPDAI

                                                                                    Direzione Centrale della Previdenza

                                                                                    Ufficio I

                                                                                    Contribuzione obbligatoria

                                                                                    V.le delle Provincie, 196

                                                                                    00162 - R O M A -

 

 

Oggetto: massimale ex art. 2, Legge n. 335/1995 -

 

Il sottoscritto ..............., nato a ..............., il ............... e residente in ..............., via ............... codice fiscale ...............POS. INPDAI ...............

dichiara

sotto la propria responsabilità

di aver raggiunto/raggiungere il massimale contributivo previsto per l'anno in corso, con la corresponsione della retribuzione relativa al mese di ..............................

chiede

            che a partire dalla retribuzione del mese di ............... venga sospeso il versamento della contribuzione relativa alla gestione IVS nei confronti dell'INPDAI, come pure la relativa trattenuta a proprio carico fino a chiusura del corrente anno solare.

            che la retribuzione relativa alla mensilità di ............... venga assoggettata a contributo per Lire       (fino a raggiungimento del massimale) relativamente all'assicurazione IVS dovuta all'INPDAI e vengano successivamente sospese le relative trattenute a proprio carico, fino a chiusura del corrente anno solare.

 

In fede,

                                                            .............................................................................

 

 

NOTA: barrare la dicitura corrispondente al proprio caso.