RISTRUTTURAZIONI
EDILIZIE (36%) - AGEVOLAZIONI NELL'IPOTESI DI ACQUISTO DI IMMOBILI
RISTRUTTURATI DA IMPRESE DI COSTRUZIONI
Si fa seguito a quanto pubblicato sul Notiziario 11/01 in merito
alle novità introdotte nel disegno di legge Finanziaria 2002, per comunicare
che, nel corso della discussione in aula al Senato, durante la seduta del 7
novembre u.s., è stata approvato un emendamento (all'art.7, comma 2 del DDL
A.S. 699-A), in tema di proroga delle agevolazioni (36%) a favore degli
acquirenti di immobili ristrutturati da imprese di costruzioni.
Il testo della norma, così come proposto dal Governo ed approvato
dalla V Commissione Bilancio del Senato intendeva estendere sino al 30 giugno
2002 la detrazione ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, pari
al 36% (già 41%) delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi di
ristrutturazione di cui all'art.1 della Legge 449/1997, anche in relazione agli
acquisti di unità immobiliari sulle quali fossero intervenute operazioni di
recupero del patrimonio edilizio, riguardanti l'intero fabbricato ed eseguite
da imprese di costruzione.
Con l'approvazione dell'emendamento, viene precisato che tale regime
agevolativo si applica agli interventi di recupero e risanamento conservativo e
di ristrutturazione edilizia di cui all'art.31, comma 1, lett. c) e d) della
Legge 457/1978, purché effettuati entro il 31 dicembre 2002 ed eseguiti su interi
fabbricati, non solo da parte di imprese di costruzione ma anche da parte di
cooperative edilizie, le quali provvederanno alla successiva vendita o
assegnazione, entro il 30 giugno 2003.
L'emendamento prevede, altresì, che, con riferimento agli acquisti di fabbricati ristrutturati da imprese, l'importo detraibile sia pari al 36% delle spese sostenute dall'impresa costruttrice (ovvero dalla cooperativa edilizia), assunte forfettariamente nella misura del 25% del prezzo dell'unità immobiliare, risultante dall'atto di vendita o d'assegnazione, senza che su quest'ultima gravi l'onere di attestazione analitica dei costi sostenuti, e, comunque, entro il limite massimo di Lit.150 milioni.