TREMONTI BIS -
MODALITA’ APPLICATIVE
(Legge n. 383/2001)
Con la legge n. 383/2001 "Primi interventi per il rilancio
dell'economia", artt. 4 e 5, è stata riproposta, per i periodi d'imposta
2001 e 2002, la detassazione del reddito investito, meglio conosciuta come
"Tremonti-bis".
In considerazione dell'importanza della disposizione normativa,
soprattutto per le imprese che hanno già effettuato o intendono effettuare
investimenti produttivi, si pubblica una sintetica guida esplicativa sulla
nuova legge.
Soggetti interessati
(costituiti prima del 25 ottobre 2001)
Sono:
- i titolari di reddito d'impresa
- i titolari di reddito di lavoro autonomo
- gli enti creditizi e finanziari
Indipendentemente dalla veste giuridica assunta e dalle modalità di
determinazione del reddito (contabilità ordinaria, contabilità semplificata,
contribuenti forfetari).
Durata dell'agevolazione
Periodi d'imposta 2001 (a partire dal 1° luglio) e 2002
Contenuto dell'agevolazione
Il meccanismo agevolativo opera mediante l'esclusione dal reddito
d'impresa e di lavoro autonomo del 50% del volume degli investimenti in beni
strumentali realizzati:
- nel periodo d'imposta in corso al 25 ottobre 2001, ed effettuati
successivamente al 30 giugno 2001,
- nell'intero periodo successivo, in eccedenza rispetto alla media
degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti, con
facoltà di esclusione dal calcolo della media del periodo in cui l'investimento
è stato maggiore.
Calcolo della media degli investimenti
- Anno 2001: dal 1996 al 2000
- Anno 2002: dal 1997 al 2001.
Irap
L'agevolazione spetta esclusivamente ai fini IRPEF ed IRPEG.
Imprese in perdita
L'importo escluso da tassazione ai fini dell'agevolazione concorre a
determinare il risultato reddituale anche in presenza di perdite.
Determinazione dell'ammontare degli investimenti
Investimenti in beni strumentali
-Cessione di beni strumentali
-Beni destinati al consumo personale o familiare
-Beni assegnati ai soci
-Beni destinati a finalità estranee all'impresa
-Contributi
=INVESTIMENTI NETTI
-Media degli investimenti
=ECCEDENZA
x50%
=INVESTIMENTI AGEVOLABILI
Investimenti in beni strumentali
Per investimenti in beni strumentali si intende:
- la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti;
- il completamento di opere sospese;
- l'ampliamento, la riattivazione e l'ammodernamento di impianti
esistenti;
- l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di
leasing.
In tali ipotesi, l'investimento deve sempre riguardare beni nuovi
(ancorché non realizzati direttamente dall'impresa beneficiaria
dell'agevolazione), restando, di conseguenza, esclusi quelli già utilizzati da
altri soggetti, anche non residenti.
Sono considerati impianti:
- le aree su cui insistono i fabbricati e quelle accessorie;
- i fabbricati e i manufatti stabilmente incorporati nel suolo;
- le attrezzature;
- i mobili d'ufficio;
- gli automezzi.
Le modalità di realizzazione di opere di ampliamento e di
riattivazione degli impianti avviene attraverso:
- interventi intesi ad aumentare la potenzialità e la produttività
degli impianti con l'aggiunta di un nuovo complesso a quello preesistente o con
l'aggiunta di nuovi macchinari capaci di dotare il complesso esistente di
maggiore capacità produttiva;
- interventi intesi a riportare in funzione impianti disattivati;
- interventi straordinari volti ad un adeguamento tecnologico dell'impianto
ai fini dell'economicità produttiva dell'impresa. L'agevolazione spetta anche
nel caso di ampliamento, riattivazione o ammodernamento di impianti che non
risultano di proprietà dell'impresa, come, ad esempio, quelli acquisiti in
locazione.
Per acquisto di beni strumentali nuovi si intende l'acquisto,
l'appalto, ovvero la realizzazione in economia di beni soggetti ad
ammortamento, con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è
diretta l'attività d'impresa.Tenuto conto che la nozione di bene strumentale
comprende anche i beni immateriali, si precisa che gli investimenti agevolati
riguardano anche l'acquisto di detti beni, tra i quali sono compresi brevetti,
know-how e simili.
Lavoratori autonomi
Sono esclusi dall'agevolazione, ai sensi dell'art. 50 del Tuir, gli
investimenti in oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione. Le spese
relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio
dell'arte o professione, nonché le spese relative ai mezzi di trasporto a motore
a deducibilità limitata (art. 121 del Tuir), sono agevolabili per la parte
fiscalmente rilevante. Gli immobili potranno costituire oggetto di agevolazione
solo se "strumentali" (Cat. catastale A10), in quanto utilizzati
esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione.
Momento rilevante ai fini dell'agevolazione
- Beni mobili: consegna o spedizione
- Beni immobili: data di stipula o momento successivo in cui avviene
il passaggio di proprietà
- Prestazioni di servizi: ultimazione della prestazione
Per gli investimenti in leasing l'agevolazione spetta al conduttore
con riferimento al periodo d'imposta nel corso del quale il bene è consegnato
al conduttore stesso.Per i beni acquisiti mediante contratti di locazione
finanziaria, il costo rilevante ai fini del computo dell'agevolazione è
costituito da quello di acquisto dei beni stessi da parte del concedente.
IVA indetraibile
Ai fini dell'ammontare complessivo dell'investimento assume rilievo
anche tale importo.
Appalto e stato avanzamento lavori
L'importo dell'investimento che rileva in ciascun periodo agevolato
è commisurato ai costi sostenuti:
- alla data di ultimazione della prestazione;
- ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data di
accettazione degli stessi, indipendentemente dalla durata superiore o inferiore
a 12 mesi.
Beni esclusi dall'agevolazione
Gli investimenti in beni immobili diversi da quelli cosiddetti
strumentali per natura (ossia, quelli non suscettibili di diversa utilizzazione
senza radicali trasformazioni - trattasi di quelli classificati o
classificabili nei gruppi B, C, D, E, nonché nella categoria A/10), anche se
non utilizzati o dati in locazione o comodato.
Altre spese agevolabili
Sono:
- le spese sostenute per servizi utilizzabili dal personale di assistenza
negli asili nido ai bambini di età inferiore a 3 anni
- le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del
personale
- il costo del personale impegnato nell'attività di formazione e
aggiornamento, fino alla concorrenza del 20% del volume delle relative
retribuzioni complessivamente corrisposte in ciascun periodo d'imposta senza
confronto con la media dei cinque anni precedenti.
Le spese devono essere attestate alternativamente:
- dal presidente del collegio sindacale;
- da un revisore dei conti;
- da un professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti,
dei ragionieri e dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro;
- da un direttore tecnico di un CAF
Revoca dell'agevolazione
- Beni mobili: nel caso di cessione a terzi o destinazione a
finalità estranee all'impresa entro il secondo periodo d'imposta successivo
all'acquisto.
- Beni immobili: nel caso di cessione a terzi o destinazione a
finalità estranee all'impresa entro il quinto periodo d'imposta successivo
all'acquisto.
Acconti IRPEFed IRPEG
L'acconto per il periodo d'imposta 2003 dovrà essere assunto senza
considerare il beneficio dell'agevolazione.
Operazioni straordinarie
Particolari modalità devono essere osservate in caso di:
- fusione;
- scissione totale o parziale;
- trasformazione;
- cessione d'azienda;
- successione d'impresa.
Soppressione di alcune agevolazioni
- DIT
- Legge Visco
- Tassazione del reddito d'impresa con aliquota proporzionale
- Agevolazioni per le imprese turistiche (art. 14, comma 2, della
legge n. 449/1997)
- Agevolazioni per il settore del commercio (art. 11, comma 9, della
legge n. 449/1997)
La norma prevede, tuttavia, a determinate condizioni, di continuare
a fruire di alcune delle precedenti agevolazioni.
- Legge Visco: la possibilità di continuare a godere dei benefici
dell'agevolazione è limitata alle operazioni effettuate fino al 30 giugno 2001,
a condizione che il contribuente non opti per l'applicazione dell'agevolazione
Tremonti-bis con riferimento agli investimenti realizzati successivamente al 30
giugno.
- Dit: non è consentito cumulare i benefici della Tremonti-bis con
quelli derivanti dall'applicazione della Dit. Tuttavia, il cumulo è consentito
quando l'imponibile assoggettato ad aliquota agevolata Dit è inferiore al 10%
dell'imponibile totale. Nel caso in cui i contribuenti optino, invece, per
l'applicazione della Dit, la base di riferimento per il calcolo è costituita
esclusivamente dagli incrementi patrimoniali realizzati entro il 30 giugno
2001, considerando anche gli eventuali decrementi patrimoniali effettuati
successivamente a tale data.
Cumulatività della Tremonti-bis con altre agevolazioni in vigore
- Legge Visco (fino al 30/6/01):
cumulabilità alternativa (soli soggetti IRPEG)
- DIT senza limiti di incrementi (fino al 30/6/01): cumulabilità
alternativa (ad eccezione della DIT limitata)
- Legge 488/1992: cumulabile
- Legge 1329/1965 (c.d. Sabatini): cumulabile
Per quanto riguarda gli investimenti in formazione, la Tremonti-bis è cumulabile con tutte le altre agevolazioni.