COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO – COMPENSAZIONE TERRITORIALE ED ESONERO PARZIALE

 

La Direzione generale per l’impiego del Ministero del Lavoro ha fornito, con lettera dell’11 ottobre 2001, agli assessorati regionali e provinciali istruzioni circa l’eventuale cumulo tra gli istituti della compensazione territoriale e dell’esonero parziale.

La suddetta direzione, infatti, ha chiarito che i datori di lavoro che hanno concentrato, beneficiando della compensazione territoriale, i lavoratori disabili nella singola unità produttiva provinciale non possono, contestualmente od anche in un secondo momento, richiedere per la stessa unità l’esonero parziale.

Ciò in quanto risulta palese che i due istituti rispondono ad esigenze e situazioni di fatto diametralmente opposte, con la conseguenza logica che non sia possibile una compresenza degli istituti stessi.

L’unica eccezione a quanto sopra può verificarsi nel caso che, richiesta dal datore di lavoro la compensazione territoriale su di una singola unità produttiva provinciale, in tale realtà sia risultata la concreta impossibilità di realizzare il collocamento mirato per mancanza delle professionalità richieste e, pertanto, esaurite tutte le iniziative in tal senso, si autorizzi il datore di lavoro ad accedere anche all’istituto dell’esonero parziale.