INAIL – NUOVE
MODALITÀ DI TRATTAZIONE DELLE MALATTIE PROFESSIONALI NON TABELLATE
La Direzione Generale dell’INAIL, con circolare n. 70 del 24
ottobre 2001, ha ridefinito il procedimento di trattazione delle pratiche di
malattie professionali non tabellate. Al riguardo, l’Istituto ha disposto, da
un lato, il superamento dell’attuale procedura, che prevede il sistematico ed
obbligatorio esame e parere delle Direzioni Regionali sulle singole
fattispecie, e ha previsto che tutte
le pratiche di malattie non tabellate siano definite direttamente dalle Sedi
locali, senza necessità di preliminare esame e parere delle Direzioni
Regionali, alle quali resta, comunque, affidata la funzione di indirizzo,
coordinamento e controllo.
A tale regola fanno eccezione talune particolari tipologie
(ad esempio, le malattie psichiche e psicosomatiche da stress e disagio
lavorativo, compreso il “mobbing”), che dovranno continuare ad essere trasmesse
alla Direzione Regionale, secondo le attuali procedure.
In secondo luogo, l’INAIL ha ritenuto che debba essere
oggetto di riconsiderazione anche il rapporto tra le Sedi e le CON.T.A.R.P.
regionali, al fine di valorizzare, in un’ottica di celerità e snellezza
dell’iter delle pratiche, la natura tecnica e specialistica del contributo
dell’Organo di consulenza tecnica.
A tal fine, ha disposto che i pareri tecnici da parte della
CON.T.A.R.P. sulle singole fattispecie debbano essere espressi solo su motivata richiesta del Medico della
Sede, a completamento degli elementi già noti all’area sanitaria.
Inoltre, tali pareri dovranno essere strutturati in modo da permettere la loro
applicazione a casi analoghi, e contenere informazioni ed elementi di
valutazione tecnica, specialmente riferiti ai processi produttivi, ai cicli
tecnologici, ai macchinari e materiali usati nella produzione, di cui il medico
non sia già in possesso.
In ogni caso, il parere tecnico non vincola il Dirigente Medico della Sede, che rimane responsabile in ordine alla decisione sulla idoneità lesiva del rischio nel caso concreto.