INAIL – NUOVE MODALITÀ DI TRATTAZIONE DELLE MALATTIE PROFESSIONALI NON TABELLATE

 

La Direzione Generale dell’INAIL, con circolare n. 70 del 24 ottobre 2001, ha ridefinito il procedimento di trattazione delle pratiche di malattie professionali non tabellate. Al riguardo, l’Istituto ha disposto, da un lato, il superamento dell’attuale procedura, che prevede il sistematico ed obbligatorio esame e parere delle Direzioni Regionali sulle singole fattispecie, e ha previsto che tutte le pratiche di malattie non tabellate siano definite direttamente dalle Sedi locali, senza necessità di preliminare esame e parere delle Direzioni Regionali, alle quali resta, comunque, affidata la funzione di indirizzo, coordinamento e controllo.

A tale regola fanno eccezione talune particolari tipologie (ad esempio, le malattie psichiche e psicosomatiche da stress e disagio lavorativo, compreso il “mobbing”), che dovranno continuare ad essere trasmesse alla Direzione Regionale, secondo le attuali procedure.

In secondo luogo, l’INAIL ha ritenuto che debba essere oggetto di riconsiderazione anche il rapporto tra le Sedi e le CON.T.A.R.P. regionali, al fine di valorizzare, in un’ottica di celerità e snellezza dell’iter delle pratiche, la natura tecnica e specialistica del contributo dell’Organo di consulenza tecnica.

A tal fine, ha disposto che i pareri tecnici da parte della CON.T.A.R.P. sulle singole fattispecie debbano essere espressi solo su motivata richiesta del Medico della Sede, a completamento degli elementi già noti all’area sanitaria. Inoltre, tali pareri dovranno essere strutturati in modo da permettere la loro applicazione a casi analoghi, e contenere informazioni ed elementi di valutazione tecnica, specialmente riferiti ai processi produttivi, ai cicli tecnologici, ai macchinari e materiali usati nella produzione, di cui il medico non sia già in possesso.

In ogni caso, il parere tecnico non vincola il Dirigente Medico della Sede, che rimane responsabile in ordine alla decisione sulla idoneità lesiva del rischio nel caso concreto.