INPS – TRASMISSIONE TELEMATICA DENUNCE DM 10/2 TRAMITE INTERNET – ISTRUZIONI ISTITUTO

 

L’INPS, con circolare 30 ottobre 2001, n. 191, ha diramato le istruzioni per l’attuazione della nuova procedura di presentazione delle denunce di Mod. DM 10/2 a mezzo Internet.

In particolare, ha fornito le regole relative al rilascio del PIN e all’individuazione dei soggetti che possono essere abilitati all’adempimento, e ha definito le concrete modalità operative che gli interessati dovranno seguire.

Di seguito sono riassunti gli aspetti principali della nuova procedura, con particolare riferimento all’ipotesi in cui il datore di lavoro effettui in proprio gli adempimenti in materia di lavoro e previdenza dei lavoratori dipendenti.

 

Soggetti che possono essere abilitati alla trasmissione telematica

Possono richiedere l’abilitazione i titolari e i legali rappresentanti delle aziende, o i soggetti da questi appositamente delegati per lo svolgimento degli adempimenti in materia di lavoro e previdenza.

Potranno, altresì, essere abilitati i consulenti del lavoro, gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti iscritti negli appositi albi, nonché gli studi associati dei professionisti sopra indicati e i CED, secondo le indicazioni diramate dal Ministero del Lavoro con circolare 15 marzo 2000, n. 14.

 

Richiesta del PIN e dichiarazione di responsabilità

Il datore di lavoro che proceda direttamente all’adempimento dovrà richiedere alla Sede INPS territorialmente competente l’abilitazione alla trasmissione del Mod. DM 10/2 tramite Internet.

La richiesta dovrà essere avanzata dal soggetto persona fisica, e cioè dal titolare/legale rappresentante dell’azienda o dal soggetto da questi delegato per gli adempimenti in materia di lavoro e previdenza. A tal fine deve essere utilizzato l’apposito modulo disponibile presso gli uffici del Collegio nonché sul sito Internet del Collegio stesso.

Nel caso in cui la trasmissione telematica venga effettuata da un professionista, la richiesta dovrà essere effettuata da quest’ultimo, e non dall’azienda, che non è, quindi, tenuta a richiedere alcuna autorizzazione, ma solamente a trasmettere all’Istituto copia del mandato rilasciato al professionista autorizzato.

Il venir meno dell’obbligo per l’azienda di richiedere l’autorizzazione qualora abbia delegato un professionista per gli adempimenti in parola vale in ogni caso di trasmissione delle denunce tramite strumenti automatizzati, e, quindi, sia nel caso di adozione del nuovo sistema di trasmissione telematica del Modello tramite Internet, sia nel caso di presentazione dello stesso su supporto magnetico.

Il datore di lavoro dovrà, altresì, compilare e presentare all’Istituto, debitamente sottoscritta, l’apposita dichiarazione di responsabilità, da redigere secondo lo schema allegato alla Circolare e disponibile presso gli uffici del Collegio nonché sul sito Internet del Collegio stesso. Pertanto, in caso di presentazione del Modello tramite Internet, le aziende dovranno produrre la dichiarazione in parola, debitamente sottoscritta, una sola volta, in via preventiva, con riferimento a tutte le denunce che verranno trasmesse in via telematica.

Nel relativo modulo non è compresa anche la dichiarazione relativa all’effettuazione della trattenuta della quota di contributi a carico del lavoratore che, come verrà meglio precisato, verrà acquisita dall’Istituto solo nel caso di eventuale presentazione del Mod. DM 10/2 totalmente o parzialmente insoluto.

Nel caso in cui l’Azienda abbia delegato alla trasmissione telematica un soggetto terzo (professionista, CED), sarà quest’ultimo – e non l’Azienda – tenuto alla presentazione all’INPS della dichiarazione di responsabilità in parola.

Inoltre, i datori di lavoro che abbiano delegato un soggetto terzo alla trasmissione telematica del Mod. DM 10/2 possono richiedere alla Sede I.N.P.S. territorialmente competente l’abilitazione, tramite l’assegnazione di un apposito PIN, alla consultazione delle denunce trasmesse dal terzo delegato. La richiesta deve essere inoltrata alla Sede compilando l’apposito modulo anch’esso allegato alla Circolare e disponibile presso gli uffici del Collegio nonché sul sito Internet del Collegio stesso.

 

Modalità per la trasmissione delle denunce via Internet

La trasmissione delle denunce di Mod. DM 10/2 tramite Internet è resa possibile dalla realizzazione di un apposito software, distribuito gratuitamente dall’Istituto, che viene aggiornato periodicamente e che consente l’elaborazione delle denunce anche in Euro.

L’utente autorizzato, in possesso del PIN, potrà reperire direttamente dal sito Internet dell’Istituto (www.inps.it), il software di controllo in versione DOS, mediante il quale vengono effettuati i controlli sui dati e predisposto il file da trasmettere.

L’Istituto ha precisato che è disponibile anche una versione WINDOWS del software di controllo, non prelevabile dal sito Internet, ma che è in distribuzione presso le Sedi locali.

L’abilitazione alla trasmissione e/o consultazione consentirà, inoltre, all’azienda di verificare, sempre tramite il sito Internet dell’I.N.P.S. e senza necessità di recarsi presso la Sede locale, una serie di informazioni, quali la situazione anagrafica, i dati relativi all’inquadramento, le coperture contributive e tutti i DM 10/2 già presenti negli archivi centrali dell’Istituto.

 

DM 10 insoluti

Le aziende già autorizzate alla trasmissione del Mod. DM 10/2 con sistemi automatizzati, cioè tramite supporto magnetico, erano tenute, in caso di mancato pagamento dei contributi, a presentare all’INPS anche la denuncia cartacea debitamente sottoscritta, con l’indicazione che si trattava di denuncia già presentata con sistema automatizzato.

Con la circolare da ultimo pervenuta, l’Istituto, al fine di semplificare gli adempimenti dei datori di lavoro, ha disposto che le aziende, abilitate alla trasmissione della dichiarazione con sistemi automatizzati (tramite Internet o mediante consegna del supporto magnetico) non sono più tenute a presentare alla Sede INPS competente l’eventuale Mod. DM 10/2 totalmente o parzialmente insoluto.

Sarà, quindi, sufficiente la trasmissione del Modello in forma automatizzata.

Le Sedi procederanno all’accertamento dell’effettiva sussistenza del credito, anche mediante contatto con il datore di lavoro. In tale occasione verrà acquisita la dichiarazione dell’azienda, già contenuta nel quadro “I” della denuncia cartacea, relativa all’effettuazione o meno della trattenuta della quota di contributi a carico del lavoratore.

 

Differimento dei termini di presentazione

Infine, l’I.N.P.S. ha reso noto che il Consiglio di Amministrazione, con delibera 16 ottobre 2001 n. 268, ha concesso la possibilità di presentare le denunce di Mod. DM 10/2 tramite sistemi automatizzati oltre il giorno 16 del mese di scadenza del termine legale previsto per il pagamento dei contributi, e fino all’ultimo giorno del mese stesso.

Il differimento concerne solamente la presentazione delle denunce, e non il versamento dei contributi, per il quale rimane fermo il termine ultimo del giorno 16 del mese di scadenza.

Il nuovo termine di presentazione del Mod. DM 10/2 con sistemi automatizzati diverrà operativo solo dopo il recepimento normativo della delibera sopra citata. Al riguardo, vale la riserva di successiva notizia.