INPS – TASSO DEGLI
INTERESSI DI DIFFERIMENTO E MISURA DELLE SANZIONI CIVILI DAL 14 NOVEMBRE 2001
La Gazzetta Ufficiale n. 265, del 14 novembre 2001, ha
pubblicato il provvedimento della Banca d’Italia con il quale, a decorrere dal
14 novembre stesso, il tasso ufficiale di riferimento (TUR) è stato ridotto dal
3,75% al 3,25%.
L’INPS, con circolare n. 206 del 22 novembre 2001, ha
diramato i nuovi tassi di interesse per dilazioni, differimenti e sanzioni
civili, così come di seguito precisato:
Interessi di rateazione
In relazione al sopracitato provvedimento, sempre dal 14
novembre 2001, il tasso degli interessi di differimento e dilazione deve essere
calcolato nella misura del 9,25% (TUR 3,25% + 6 punti).
Tasso sanzionatorio
La nuova misura del tasso ufficiale di riferimento (TUR)
comporta automaticamente anche l’adeguamento delle misure del nuovo sistema
sanzionatorio ai sensi dell’art. 16, commi 8 – 10, della legge n. 388/00.
Ne consegue quindi che il tasso sanzionatorio, sempre dal 14
novembre scorso, è fissato:
- nel caso di morosità, cioè mancato o ritardato
pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce
obbligatorie, con la sanzione del 8,75% (TUR 3,25% + 5,5 punti);
- nel caso di evasione, connessa a registrazione o
denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, con la sanzione pari al 30%
annuo;
- per le inadempienze dovute ad incertezze connesse a
contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, con la sanzione
del 8,75% (TUR 3,25% + 5,5 punti);
- per le procedure concorsuali l’importo della
sanzione ridotta non può comunque essere inferiore al limite fissato per gli
interessi legali, oggi del 3,5%.
INPS – TRASMISSIONE TELEMATICA DENUNCE DM 10/2 TRAMITE
INTERNET – ISTRUZIONI ISTITUTO
L’INPS, con circolare 30 ottobre 2001, n. 191, ha diramato
le istruzioni per l’attuazione della nuova procedura di presentazione delle
denunce di Mod. DM 10/2 a mezzo Internet.
In particolare, ha fornito le regole relative al rilascio
del PIN e all’individuazione dei soggetti che possono essere abilitati
all’adempimento, e ha definito le concrete modalità operative che gli
interessati dovranno seguire.
Di seguito sono riassunti gli aspetti principali della nuova
procedura, con particolare riferimento all’ipotesi in cui il datore di lavoro
effettui in proprio gli adempimenti in materia di lavoro e previdenza dei
lavoratori dipendenti.
Soggetti che possono essere abilitati alla trasmissione
telematica
Possono richiedere l’abilitazione i titolari e i legali rappresentanti delle aziende, o i soggetti da questi appositamente delegati
per lo svolgimento degli adempimenti in materia di lavoro e previdenza.
Potranno, altresì, essere abilitati i consulenti del lavoro,
gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti iscritti negli
appositi albi, nonché gli studi associati dei professionisti sopra indicati e i
CED, secondo le indicazioni diramate dal Ministero del Lavoro con circolare 15
marzo 2000, n. 14.
Richiesta del PIN e dichiarazione di responsabilità
Il datore di lavoro che proceda direttamente all’adempimento
dovrà richiedere alla Sede INPS territorialmente competente l’abilitazione
alla trasmissione del Mod. DM 10/2
tramite Internet.
La richiesta dovrà essere avanzata dal soggetto persona fisica, e cioè dal
titolare/legale rappresentante dell’azienda o dal soggetto da questi delegato
per gli adempimenti in materia di lavoro e previdenza. A tal fine deve essere
utilizzato l’apposito modulo disponibile presso gli uffici del Collegio nonché
sul sito Internet del Collegio stesso.
Nel caso in cui la trasmissione telematica venga effettuata
da un professionista, la richiesta dovrà essere effettuata da quest’ultimo, e non dall’azienda, che non è, quindi,
tenuta a richiedere alcuna autorizzazione, ma solamente a trasmettere
all’Istituto copia del mandato rilasciato al professionista autorizzato.
Il venir meno dell’obbligo per l’azienda di richiedere
l’autorizzazione qualora abbia delegato un professionista per gli adempimenti
in parola vale in ogni caso di trasmissione delle denunce tramite strumenti
automatizzati, e, quindi, sia nel caso di adozione del nuovo sistema di
trasmissione telematica del Modello tramite Internet, sia nel caso di
presentazione dello stesso su supporto magnetico.
Il datore di lavoro dovrà, altresì, compilare e presentare
all’Istituto, debitamente sottoscritta, l’apposita dichiarazione di
responsabilità, da redigere secondo lo schema allegato alla Circolare e
disponibile presso gli uffici del Collegio nonché sul sito Internet del
Collegio stesso. Pertanto, in caso di presentazione del Modello tramite
Internet, le aziende dovranno produrre la dichiarazione in parola, debitamente
sottoscritta, una sola volta, in via preventiva, con riferimento a tutte le
denunce che verranno trasmesse in via telematica.
Nel relativo modulo non è compresa anche la dichiarazione
relativa all’effettuazione della trattenuta della quota di contributi a carico
del lavoratore che, come verrà meglio precisato, verrà acquisita dall’Istituto
solo nel caso di eventuale presentazione del Mod. DM 10/2 totalmente o
parzialmente insoluto.
Nel caso in cui l’Azienda abbia delegato alla trasmissione
telematica un soggetto terzo (professionista, CED), sarà quest’ultimo – e non
l’Azienda – tenuto alla presentazione all’INPS della dichiarazione di
responsabilità in parola.
Inoltre, i datori di lavoro che abbiano delegato un soggetto
terzo alla trasmissione telematica del Mod. DM 10/2 possono richiedere alla
Sede I.N.P.S. territorialmente competente l’abilitazione, tramite
l’assegnazione di un apposito PIN, alla consultazione delle denunce
trasmesse dal terzo delegato. La richiesta deve essere inoltrata alla Sede
compilando l’apposito modulo anch’esso allegato alla Circolare e disponibile
presso gli uffici del Collegio nonché sul sito Internet del Collegio stesso.
Modalità per la trasmissione delle denunce via Internet
La trasmissione delle denunce di Mod. DM 10/2 tramite
Internet è resa possibile dalla realizzazione di un apposito software,
distribuito gratuitamente dall’Istituto, che viene aggiornato periodicamente e che consente l’elaborazione delle
denunce anche in Euro.
L’utente autorizzato, in possesso del PIN, potrà reperire
direttamente dal sito Internet dell’Istituto (www.inps.it), il software di
controllo in versione DOS, mediante il quale vengono effettuati i controlli sui
dati e predisposto il file da trasmettere.
L’Istituto ha precisato che è disponibile anche una versione
WINDOWS del software di controllo, non prelevabile dal sito Internet, ma che è
in distribuzione presso le Sedi locali.
L’abilitazione alla trasmissione e/o consultazione
consentirà, inoltre, all’azienda di verificare, sempre tramite il sito Internet
dell’I.N.P.S. e senza necessità di recarsi presso la Sede locale, una serie di
informazioni, quali la situazione anagrafica, i dati relativi
all’inquadramento, le coperture contributive e tutti i DM 10/2 già presenti
negli archivi centrali dell’Istituto.
DM 10 insoluti
Le aziende già autorizzate alla trasmissione del Mod. DM
10/2 con sistemi automatizzati, cioè tramite supporto magnetico, erano tenute,
in caso di mancato pagamento dei contributi, a presentare all’INPS anche la
denuncia cartacea debitamente sottoscritta, con l’indicazione che si trattava
di denuncia già presentata con sistema automatizzato.
Con la circolare da ultimo pervenuta, l’Istituto, al fine di
semplificare gli adempimenti dei datori di lavoro, ha disposto che le aziende,
abilitate alla trasmissione della dichiarazione con sistemi automatizzati
(tramite Internet o mediante consegna del supporto magnetico) non sono più tenute a presentare alla Sede
INPS competente l’eventuale Mod. DM 10/2 totalmente o parzialmente insoluto.
Sarà, quindi, sufficiente la trasmissione del Modello in
forma automatizzata.
Le Sedi procederanno all’accertamento dell’effettiva
sussistenza del credito, anche mediante contatto con il datore di lavoro. In
tale occasione verrà acquisita la dichiarazione dell’azienda, già contenuta nel
quadro “I” della denuncia cartacea, relativa all’effettuazione o meno della
trattenuta della quota di contributi a carico del lavoratore.
Differimento dei termini di presentazione
Infine, l’I.N.P.S. ha reso noto che il Consiglio di
Amministrazione, con delibera 16 ottobre 2001 n. 268, ha concesso la
possibilità di presentare le denunce di Mod. DM 10/2 tramite sistemi
automatizzati oltre il giorno 16 del
mese di scadenza del termine legale previsto per il pagamento dei contributi, e
fino all’ultimo giorno del mese stesso.
Il differimento concerne solamente la presentazione delle
denunce, e non il versamento dei contributi, per il quale rimane fermo il
termine ultimo del giorno 16 del mese di scadenza.
Il nuovo termine di presentazione del Mod. DM 10/2 con sistemi automatizzati diverrà operativo solo dopo il recepimento normativo della delibera sopra citata. Al riguardo, vale la riserva di successiva notizia.