A)
IRPEF - CONGUAGLIO FISCALE ANNO 2001 - ADDIZIONALE REGIONALE
E COMUNALE
B)
13^ MENSILITA’
A) CONGUAGLIO DI FINE ANNO
Come è noto le operazioni di conguaglio
di fine anno devono essere effettuate secondo quanto stabilito dall’art.23 del
D.P.R. n. 600/73 come sostituito dall’art.7 lett.d) del D.LVO n. 314/97. Si
ritiene opportuno richiamare l’attenzione su alcuni aspetti inerenti le
predette operazioni.
1) Il lavoratore dipendente potrà
richiedere al sostituto di imposta di tener conto anche di altri redditi di
lavoro dipendente o ad essi assimilati, percepiti da terzi. La richiesta dovrà
essere avanzata dal dipendente entro il 12 gennaio dell’anno successivo a
quello di riferimento e dovrà, ovviamente, essere supportata dalla consegna
delle certificazioni rilasciate dagli altri soggetti eroganti. E’ il caso che
può verificarsi ove il lavoratore chieda che nelle operazioni di conguaglio il
datore di lavoro tenga conto delle somme erogate dalla Cassa Edile (p.es. Ape,
Apes, Premio inizio attività in edilizia). La Cassa Edile sta inviando le
relative certificazioni a tutti i dipendenti percettori di tali somme.
2) Il termine del 28 febbraio, entro il
quale devono essere effettuate le operazioni di conguaglio, rileva
esclusivamente per gli effetti finanziari del risultato finale delle predette
operazioni, che andranno ad incidere sulle somme erogate nel mese in cui il
conguaglio stesso è effettuato, fermo restando il riferimento alle somme e ai
valori corrisposti fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento, ovvero al 12
gennaio dell’anno successivo.
3) Il datore di lavoro deve
riconoscere, senza che il dipendente lo richieda, le detrazioni spettanti per
oneri che sono stati sostenuti dal lavoratore con l’intervento del datore di
lavoro stesso. E’ il caso delle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni
extra-professionali, non obbligatorie per legge, i cui premi sono stati versati
alle compagnie di assicurazione dal datore di lavoro e tassati in capo al
dipendente. La detrazione in parola spetta al dipendente nella misura del 19%
del premio il cui importo deve essere preso in considerazione sino alla cifra
massima di £ 2.500.000= (la detrazione massima è quindi pari a £ 475.000). Il riconoscimento della detrazione è
comunque subordinato a determinate condizioni che devono essere previste nel
contratto di assicurazione, condizioni che sono state modificate dal D.LVO n.
47/2000. Peraltro la nuova disciplina dettata dal citato provvedimento
legislativo si applica ai contratti stipulati o rinnovati a far data dal 1°
gennaio 2001, lasciando quindi inalterato il previgente regime fiscale per
i contratti di assicurazione stipulati o rinnovati in anni precedenti e tuttora
in corso. Si riepiloga pertanto qui di seguito la normativa attualmente
vigente:
a) Contratti di assicurazione stipulati
o rinnovati entro il 31.12.2000
La detrazione di imposta, nella misura percentuale e nei limiti più sopra indicati, compete a condizione che il contratto di assicurazione sulla vita abbia durata non inferiore a 5 anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
b) Contratti di assicurazione stipulati
o rinnovati a far data dal 1.1.2001
La detrazione di imposta va
riconosciuta nella percentuale e nei limiti più sopra indicati a condizione che
i contratti di assicurazione abbiano ad oggetto il rischio di morte o
invalidità permanente non inferiore al 5% (da qualsiasi causa derivante) o di
non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. In tale
ultima evenienza l’impresa di assicurazione non deve avere la facoltà di
recesso dal contratto.
4) le aliquote da applicare alle fasce
di reddito nonché le detrazioni di imposta per lavoro dipendente per l’anno
2001 sono quelle comunicate nella precedente nota inviata (cfr. suppl.n. 5 al
not. n.12/2000) e riportate ogni mese nella apposita tabella pubblicata sul
notiziario.
5) per l’anno 2001 sono confermate,
secondo le risultanze contabili determinate dalla CAPE, le quote imponibili ai
fini Irpef del contributo dovuto alla stessa (cfr. suppl. n. 4 al not.11/2000)
e cioè:
operai 0,35%
impiegati iscritti 0,30%
Di dette quote si dovrà tenere conto,
oltre che per le operazioni di conguaglio fiscale 2001, anche per le
retribuzioni che verranno erogate dal 1° gennaio 2002.
ADDIZIONALE
REGIONALE ALL’IRPEF
Come è noto, in occasione delle
operazioni di conguaglio di fine anno, o di fine rapporto se antecedente, il
datore di lavoro deve calcolare e versare l’addizionale regionale all’Irpef
dovuta dal dipendente. Si ricorda che l’aliquota dell’addizionale in parola
è fissata nella misura dello 0,9%.
Circa le modalità cui i sostituti si devono attenere al fine di effettuare la
trattenuta ed il versamento delle ritenute in oggetto dovute sui redditi da
lavoro dipendente si rinvia alle precedenti comunicazioni in materia (cfr.
suppl. n.3 al not.12/99 e not. 2/2000).
ADDIZIONALE
COMUNALE ALL’IRPEF
La ritenuta relativa all’addizionale
comunale deve essere effettuata dal sostituto di imposta relativamente ai
dipendenti che hanno domicilio fiscale nei Comuni che hanno deliberato in
materia. L’elenco dei Comuni della Provincia di Brescia che hanno adottato tale
addizionale per l’anno 2001 e le cui delibere sono state pubblicate sulla
Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato sul notiziario mensile n°11/2001. Le
modalità per le relative trattenute e versamenti sono analoghe a quelle
previste per l’addizionale regionale.
B) 13^ MENSILITA’
Si ricorda che secondo quanto previsto
dall’art. 64 del c.c.n.l. 29.1.2000, entro il 20 dicembre deve essere
riconosciuta ed erogata ai dipendenti impiegati la tredicesima mensilità. La
citata mensilità è comprensiva, oltre che delle voci di stipendio, anche
dell’E.D.R., degli aumenti periodici di anzianità, di eventuali indennità e
superminimi e di compensi e premi aventi carattere continuativo e determinato.
Agli impiegati che al 31/12/2001 non abbiano maturato un anno intero di anzianità di servizio, dovrà essere corrisposta una frazione della 13^ mensilità rapportata ai mesi di effettivo servizio. A questo proposito si tenga presente che la frazione di mese non superiore a 15 giorni non deve essere computata.
La 13^ mensilità è soggetta ai
contributi Inps secondo le aliquote in vigore.
L’importo della 13^ mensilità, al netto
dei contributi previdenziali a carico del dipendente, deve essere assoggettato
a ritenuta fiscale separatamente dalla retribuzione del periodo di paga in cui
viene corrisposto, senza riconoscere le detrazioni di imposta.