GLI
INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO IN APPALTI PUBBLICI - RIEPILOGO NORMATIVA -
MODALITA' DI RICHIESTA DEL CONTEGGIO AGLI UFFICI DEL COLLEGIO COSTRUTTORI
Considerando come nella maggior parte dei casi i lavori pubblici
si chiudono con pagamenti che risultano effettuati con vistosi ritardi rispetto
ai tempi previsti dalla normativa vigente, si reputa opportuno proporre un
riepilogo della relativa disciplina.
Qualora l'impresa lo reputi opportuno, potrà richiedere agli
uffici del Collegio dei Costruttori l'effettuazione dei conteggi degli
interessi maturati, per decidere se richiederne all'ente appaltante la
liquidazione, ovvero per portare a conoscenza dello stesso l'entità della somma
cui per legge ha diritto ancorchè abbia deciso di non chiederne la liquidazione,
ovvero ancora per decidere di non trattare della questione con l'ente
committente, specie se l'importo degli interessi risulti oggettivamente esiguo.
Si rammenta che anche tale servizio, come gli altri prestati dal
Collegio alle imprese associate, è gratuito.
In merito si veda quanto meglio precisato al successivo punto 13).
1) GLI
INTERESSI LEGALI E DI MORA
NEL REGIME DEL D.P.R. 1063/62
Con Decreto del Presidente della Repubblica del 16 luglio 1962, n.
1063, è stato approvato il nuovo Capitolato Generale d'appalto per le opere di
competenza del Ministero dei lavori pubblici. Tale provvedimento trova
applicazione in ogni lavoro appaltato dal ministero interessato e in tutti gli
appalti che ne recepiscono il contenuto per richiamo diretto effettuato dalle
norme contrattuali, in atti collegati al contratto ovvero per richiamo
effettuato dal bando di gara. Tale recepimento è sovente presente negli appalti
degli enti locali.
Gli articoli 35 e 36 regolamentano il meccanismo degli interessi
dovuti dall'amministrazione pubblica all'impresa esecutrice dei lavori per il
ritardo prodottosi nel pagamento delle rate di acconto o di saldo.
La disciplina in essi delineata è tuttora in vigore salvo alcune
correzioni ed integrazioni rinvenibili negli articoli 4 e 5 della legge 10
dicembre 1981, n. 741.
Anche l'approvazione del nuovo Capitolato Generale previsto dalla
"Merloni" lascia inalterata la validità delle presenti note per tutti
gli appalti cui è da applicarsi quale capitolato vigente al momento di presentazione
della propria offerta il D.P.R. 1063/1962.
2) LE
DIVERSE IPOTESI DI INTERESSI
PER RITARDATO PAGAMENTO
A) LA
RITARDATA
CONTABILIZZAZIONE
L'articolo 33 del Capitolato Generale prevede che i pagamenti
all'appaltatore vengano effettuati con acconti da corrispondere in corso
lavori.
L'entità e la scadenza temporale di tali acconti devono essere
fissati dal capitolato speciale (o dal contratto).
Quando sia raggiunto il termine fissato per il pagamento dell'acconto si deve prima procedere alla
redazione del cosiddetto "certificato di pagamento", che deve essere
redatto dal direttore dei lavori entro i successivi 45 giorni, evidenziando in
esso l'entità dei lavori eseguiti, il termine entro cui sono stati realizzati
("lavori a tutto il ../../..), l'entità delle ritenute effettuate e del
pagamento da disporsi.
Qualora il certificato di pagamento non venga redatto entro il
termine ricordato di 45 giorni, indipendentemente dal motivo che ne origina il
ritardo, spettano all'appaltatore, a norma dell'articolo 35, gli interessi a
titolo di "ritardata contabilizzazione".
Tali interessi sono pari a quelli legali per i primi 60 giorni (90
per il periodo precedente il 10/12/1981) successivi al citato periodo sterile
di 45 giorni; per l'ulteriore periodo di ritardo, e perciò dopo il 105° giorno
dal termine previsto per la emissione del certificato di pagamento, spettano
gli interessi di mora, fissati annualmente con decreto ministeriale e che
variano ciascun anno a partire dal 1 settembre.
B)
RITARDATO PAGAMENTO DEGLI
ACCONTI
Il già ricordato articolo 35 dispone anche il meccanismo di
conteggio per gli interessi dovuti nel caso in cui, emesso il "certificato
di pagamento", non si provveda ad effettuare il relativo saldo. Infatti a
partire dalla data di redazione del certificato di pagamento l'ente committente
dispone di un periodo di 30 giorni entro il quale procedere ad effettuare il
pagamento.
Qualora viceversa vi sia un ritardo spettano all'appaltatore gli
interessi legali per i primi 60 giorni (90 per il periodo precedente il
10/12/1981) dopo i quali (cioè dopo il 90° giorno successivo alla data di
redazione del certificato di pagamento) maturano gli interessi di mora.
C)
RITARDATO PAGAMENTO DELLA
RATA DI SALDO
Con il termine di
"rata di saldo" si individua l'importo costituito normalmente
da tutte le somme che l'amministrazione ha trattenuto a titolo di garanzia.
Normalmente si tratta della cauzione definitiva, se costituita con deposito di
denaro contante o titoli di stato presso la tesoreria, delle ritenute di
garanzia - di norma del 5% - e della ritenuta dello 0,5% a tutela dei
lavoratori effettuate sui pagamenti in acconto, qualora in tutto o in parte non
sostituite da polizze fideiussorie (la legge "Merloni" li ha poi
soppressi con il settimo comma dell'art. 30).
Tali ritenute sono svincolabili solo dopo la effettuazione del
collaudo o, a seconda dei casi, del
certificato di regolare esecuzione.
Il primo obbligatoriamente previsto per gli appalti di importo
superiore al miliardo, mentre il secondo è d'obbligo per appalti di importo non
superiore a centocinquanta milioni. Nella fascia di importo intermedio sono
alternativamente adottabili entrambi ed il capitolato ne deve fissare la
scelta.
Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro i
tre mesi successivi alla fine dei lavori, mentre per il collaudo la norma fissa
il termine di sei mesi, prevedendo la possibilità che il capitolato speciale
fissi un termine più ampio, ma non superiore all'anno, per lavori
"complessi". In mancanza di prescrizioni specifiche del capitolato
circa il tempo necessario per le operazioni di collaudo rimane il termine
ordinario dei sei mesi.
Individuato il termine entro il quale devono essere portate a
termine le operazioni di collaudo, l'art. 36 del Capitolato Generale si
preoccupa di fissare il successivo temine entro il quale deve essere svincolata
la "rata di saldo". Tale termine è fissato in 120 giorni, dopo i
quali inizia a maturare il diritto alla corresponsione degli interessi
all'impresa appaltatrice. Si tratta degli interessi legali per i primi 60
giorni, cui seguono per il successivo periodo gli interessi di mora fino al
giorno dell'emissione del relativo titolo di pagamento.
In questo quadro normativo inerente la disciplina degli interessi
per il ritardato pagamento della rata di saldo si inserisce quanto disposto
dall'art. 5 della legge 10 dicembre 1981 n. 741 ove vengono fissati i termini
per la esecuzione delle operazioni di collaudo già ricordate.
Nell'ambito di tale norma viene precisato che qualora il collaudo,
od il certificato di regolare esecuzione, non venga approvato entro due mesi
dai termini prescritti per fatto non imputabile all'impresa, e fatta salva la
responsabilità della stessa accertata in sede di collaudo, l'impresa ha il
diritto alla restituzione della rata di saldo.
Da tale disposizione non sembra peraltro si possa far discendere
che il conteggio degli interessi previsto dall'art. 36 del Capitolato Generale
decorra con l'applicazione degli interessi legali dopo i 60 giorni (previsti
dalla legge 741/81) in luogo dei 120 successivi alla data prevista per
l'approvazione del collaudo (previsti dal Capitolato generale d'appalto).
3)
MISURA DELL'INTERESSE LEGALE
E MORATORIO
Il Codice Civile, all'articolo 1284, prevede la misura degli
interessi legali, il cosiddetto "saggio". Fino la 15 dicembre 1990
gli interessi legali erano conteggiati nella misura del 5%.
La legge 26 novembre 1990, n. 353, ha variato il valore
percentuale degli interessi legali, elevandolo al 10% annuo. La legge 353/90 è
stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1/12/1990 e la nuova
misura degli interessi legali è pertanto dal applicare a partire dal 16
dicembre 1990.
Da ultimo la legge n. 662 del 23/12/1996, con decorrenza dal
1/1/1997, ha previsto la nuova misura del saggio legale nel 5%; ha stabilito
altresì che il Ministro del Tesoro, con
proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 dicembre
dell'anno precedente a quello cui si riferisce, può modificarne annualmente la
misura, sulla base del rendimento annuo lordo dei titoli di stato di durata non
superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato
nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non venga fissata una nuova misura del
saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.
Riepilogando pertanto, la misura del tasso legale dei più recenti
periodi è la seguente:
- sino al 15/12/1990: 5%;
- dal 16/12/90 al 31/12/96: 10%;
- dal 1/1/97: 5%
In ordine all'individuazione della misura degli interessi di mora,
l'art. 35 del Capitolato Generale d'appalto prevede che "sia pari
all'interesse praticato dagli istituti di credito di diritto pubblico o dalle
banche di interesse nazionale, in applicazione di disposizioni o accordi
disciplinanti il mercato nazionale del denaro, a norma del regio decreto-legge
12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni. La misura di tale interesse
è accertata annualmente con decreto dei Ministri per il tesoro e per i lavori
pubblici.
Il primo decreto ministeriale in ordine alla definizione annuale
del tasso di mora dovuto ai sensi degli articoli 35 e 36 del D.P.R. 1063/1962 è
del 30 luglio 1963 ed ha fissato il valore degli interessi di mora per il
periodo tra il 1 settembre 1962 ed il 31 agosto 1963. Anche i successivi
decreti hanno sempre determinato l'entità del tasso di mora per periodi
ricompresi tra l'inizio di settembre e la fine di agosto del successivo anno.
Pertanto nel conteggio degli interessi per ritardato pagamento, o ritardata
emissione del certificato di pagamento, nell'arco del medesimo anno si
applicheranno due diverse misure del tasso di mora, la prima fino al 31 agosto,
la seconda a decorrere dal 1 settembre.
Un riepilogo di tutti i decreti, ed i valori in essi previsti per
il tasso di mora, è consultabile in calce al presente studio.
4)
MODALITA' DEL CONTEGGIO
Le norme di capitolato in merito agli interessi fissano le date di
decorrenza del conteggio e le diverse fattispecie che danno origine al
riconoscimento degli interessi. Nulla dicono quanto al metodo di
contabilizzazione dei diversi periodi in cui il conteggio è suddiviso, per
effetto delle diverse entità delle percentuali degli interessi prima legali e
poi moratori. Si ritiene che il conteggio debba far riferimento a periodi che
individuano mesi costituiti da 30 giorni e, di conseguenza, ad anni costanti di
360 giorni. Anche il periodo sterile posto all'inizio di ogni conteggio (45
giorni nel caso di ritardata contabilizzazione, 30 in quello di ritardato
pagamento degli stati di avanzamento e 120 per il ritardo nel pagamento della
rata di saldo) fa ovviamente riferimento a questo tipo di calendario.
5)
PREVALENZA DEGLI INTERESSI
SUL CAPITALE IN CIASCUN
PAGAMENTO
Definiti dal capitolato sia i termini per il relativo calcolo che
l'entità degli interessi rimaneva però irrisolto il problema circa i tempi e le
modalità di pagamento degli stessi.
La legge n. 741 del 10 dicembre 1981, inerente lo snellimento di
procedure per la esecuzione di appalti pubblici, ha posto un termine preciso
per il computo e la corresponsione di tali importi.
All'articolo 4 infatti il legislatore si è preoccupato di
stabilire che "l'importo degli interessi per ritardato pagamento, dovuti
in base a norme di legge, di capitolato generale e speciale o di contratto,
viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto o in saldo,
immediatamente successivo , senza necessità di apposite domande o riserve. Sono
nulli i patti in contrario o in deroga".
Tale principio non è di facile applicazione se non allorquando
l'ente appaltante provvede, contestualmente ad ogni singolo pagamento, ad
erogare una somma a tacitazione di tutti gli interessi sino a quel momento
maturati.
Di norma gli enti pubblici, anche per difficoltà legate al
finanziamento delle cifre erogate a titolo di interesse, non seguono questa
prassi e si pone perciò in tal caso il problema della corretta previsione di
quanto stabilito dall'articolo 4 della legge 741/81.
Pertanto ad esempio nel contesto di un lavoro i cui pagamenti
siano effettuati sempre oltre i termini
di capitolato, a fronte di un pagamento effettuato per la liquidazione del
secondo S.A.L., bisognerebbe scorporarne una parte ritenendola imputata a
copertura degli interessi sino a quel momento maturati sul ritardato pagamento
del primo stato di avanzamento e diminuendo contestualmente l'entità del
pagamento dovuto a copertura dell'importo previsto nel certificato di pagamento
del secondo S.A.L..
Il successivo pagamento dovrà poi essere imputato a tre diversi
titoli: interessi maturati sul pagamento del 2° S.A.L., pagamento (ritardato)
della quota residua del medesimo stato di avanzamento, pagamento di una quota
del terzo S.A.L..
Tale modo di procedere non risulta di agevole applicazione. Per
questo nella maggior parte dei casi le richieste avanzate a titolo di interessi
da parte delle imprese appaltatrici non tengono conto di questo meccanismo e si
limitano a richiedere, spesso in un'unica soluzione, il pagamento degli
interessi con uno specifico mandato di pagamento.
6)
NULLITA' DI PATTI IN CONTRARIO
La legge 741 del 1981, già ricordata nel precedente paragrafo,
chiude l'articolo 4 fissando con chiarezza ed in modo lapidario che sul tema
degli interessi dovuti a norma di capitolato "sono nulli i patti in
contrario o in deroga".
Si è voluto con questa disposizione precisare che la
regolamentazione degli interessi non è demandata alle parti, le quali pertanto
non hanno la facoltà di disciplinare arbitrariamente l'ambito e l'entità degli interessi.
L'amministrazione pubblica è in tal modo spinta ad adempiere
correttamente e con sollecitudine al proprio impegno contrattuale.
L'appaltatore come ha l'obbligo di eseguire l'opera commissionatagli nei modi e
nei tempi contrattualmente stabiliti, così deve avere la certezza che, a fronte
di un suo operato corretto, si vedrà riconosciuta con tempestività la liquidazione
dei lavori realizzati.
7) NON
NECESSITA' DI RISERVA O DI
PROVA
L'istituto delle riserve, così come delineato dalla normativa di
disciplina degli appalti pubblici (R.D. n. 350 del 1895), non è applicabile nel
caso della liquidazione degli interessi. L'appaltatore non è cioè tenuto a far
valere la propria richiesta di riconoscimento degli interessi mediante apposita
riserva, formulata nei modi di rito. Come si è già avuto modo di osservare a
commento dell'articolo 4 della legge n. 741 del 1981, l'origine degli interessi
risiede unicamente nel ritardo della liquidazione dell'opera eseguita e la
domanda dell'appaltatore, peraltro superflua alla luce della legge 741/81, può
essere prodotta anche dopo l'approvazione del collaudo.
Non ha valore infatti un parallelo con la disciplina della
revisione prezzi che imponeva un'apposita istanza da produrre non oltre
l'approvazione del collaudo. Tale previsione era infatti specifica
dell'istituto revisionale e discendeva dalla valutazione secondo la quale
l'importo della revisione prezzi era parte integrante del valore dell'opera
realizzata.
Come detto, gli interessi scaturiscono semplicemente dal mancato
rispetto dei tempi previsti nell'erogazione degli acconti o della rata di
saldo, a nulla rilevando i motivi di tale ritardo.
Non sussiste infatti per l'appaltatore la necessità, e su questo
tema è concorde anche la giurisprudenza, di imputare all'amministrazione le
cause generatrici del proprio ritardo nell'adempimento dell'obbligo di liquidazione
di quanto eseguito: la colpa della parte appaltante è dovuta unicamente al
decorso dei termini contrattualmente previsti per i pagamenti. Non si tratta
perciò di dimostrare il dolo o la colpa grave dell'ente committente, risultando
sufficiente la presunzione di colpa dovuta ad un inadempimento contrattuale.
Sul tema non rileva nemmeno l'osservazione circa i tempi di cui
l'amministrazione ha la necessità per pervenire all'accreditamento a favore
dell'appaltatore delle somme che gli competono.
La Cassazione in una sua pronuncia ha voluto ricordare come il
ritardo nel pagamento, dovuto al
mancato esaurimento degli stadi cui la spesa è soggetta, costituisce elemento
non equivoco del comportamento dell'amministrazione pubblica che, pur consapevole del tempo necessario per le
relative incombenze, non si è curata di iniziare le pratiche e di seguirle
diligentemente nel loro iter, sì da poter adempiere esattamente alle proprie
obbligazioni.
La buona fede dell'amministrazione è perciò sostenibile, a fronte
di un acclarato ritardo nel pagamento, solo ribaltando la responsabilità e
addebitandone la colpa all'appaltatore, onere che pertanto grava solo sulla
parte appaltante.
8)
DECADENZA DAL DIRITTO AGLI
INTERESSI (PRESCRIZIONE)
Come si è avuto modo di notare nell'approccio al tema degli
interessi, la disciplina recata dal capitolato generale si configura come norma
speciale, derogatoria di quella ordinaria prevista dal codice civile.
In essa non si rinviene alcun accenno al termine entro il quale
può essere fatto valere il diritto al riconoscimento degli interessi.
Si può ritenere che valga anche nell'ambito degli appalti
disciplinati dal D.P.R. 1063/62 la norma fissata nell'art. 2948 del codice
civile che fissa in cinque anni il termine di prescrizione degli interessi.
E' necessario perciò che la ditta appaltatrice produca apposita
richiesta entro il termine quinquennale dal momento di decorrenza cui è
ancorato il conteggio degli interessi. Tale momento è perciò identificabile con
la data di redazione del certificato di pagamento che segue la redazione del
relativo S.A.L., per quanto riguarda gli interessi dovuti ad una tardiva
contabilizzazione; si identifica con la data di chiusura della contabilità
(quella di norma indicata sullo stato di avanzamento come data di "lavori
a tutto il ../../..") per gli interessi discendenti dal ritardato
pagamento degli stati di avanzamento; è quella del certificato di collaudo, o
di regolare esecuzione, se emessi nei termini previsti (oppure quella prevista
per la collaudazione, se tali atti sono approvati oltre i termini prescritti).
L'istanza effettuata dall'impresa appaltatrice entro il citato
termine di decadenza riapre un ulteriore periodo quinquennale di diritto al
riconoscimento degli interessi.
9)
RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO
PER IL PAGAMENTO DEGLI
INTERESSI
Come si è già avuto modo di ricordare la norma (legge 741/81)
prevede l'obbligo del pagamento degli interessi senza che vi sia nemmeno la
necessità di una specifica istanza dell'appaltatore. Anzi l'obbligo permane
anche in presenza di clausole in contrario od in deroga a tale principio.
Pertanto qualora l'ente committente non proceda autonomamente alla
corresponsione degli interessi, l'impresa dovrà a tal fine o rivolgersi al
giudice ordinario, ovvero avviare le procedure dell'arbitrato qualora
contrattualmente previsto.
10)
L'ANATOCISMO ( GLI INTERESSI
SUGLI INTERESSI) - LA
RIVALUTAZIONE MONETARIA
Il giudice adìto per l'ottenimento della somma costituente gli
interessi maturati, di norma si esprime anche in merito alla possibilità che la
stessa venga rivalutata. Considerato che non esiste alcuna norma che consenta
l'anatocismo (cioè il diritto ad interessi su di una somma essa stessa
scaturita da interessi) di norma si tende a riconoscere la rivalutazione
monetaria della somma dovuta a titoli di interessi.
Perciò, finche non vengono pagate le somme relative alla
liquidazione degli stati di avanzamento lavori o della rata di saldo maturano
gli interessi (per ritardata contabilizzazione o per ritardato pagamento); dal
momento del pagamento di queste somme (e pertanto dalla cessazione del maturare
degli interessi) e fino al pagamento dell'importo relativo a tali interessi di
norma il giudice riconosce la rivalutazione monetaria, che viene definita
mediante l'applicazione degli incrementi riconosciuti dall'ISTAT per il costo
della vita ("indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati").
11)
ESTINZIONE DELLE GARANZIE
In merito alla liquidazione della rata di saldo, da effettuarsi
dopo le operazioni di collaudo, od allo svincolo delle relative cauzioni (in
quanto le ritenute operate sugli stati di avanzamento lavori, e costituenti la
rata di saldo, possono essere sostituite da apposite fideiussioni) va
rammentato quanto disposto sempre dall'art. 5 della legge n. 741/1981.
La citata legge dispone infatti che le opere di collaudo debbono
di norma concludersi entro sei mesi dalla data di fine lavori, aumentabili dal
capitolato speciale fino ad un massimo di dodici mesi nel caso di lavori
"complessi", e ridotti a tre mesi se il certificato di collaudo è
sostituito da quello di regolare esecuzione (obbligatorio per importi sino a
150 milioni e facoltativo per importi non superiori al miliardo di lire).
Entro due mesi dalla scadenza di tali termini deve avvenire
l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione; se ciò non
avviene, per cause ovviamente non imputabili all'appaltatore, sorge il diritto
di quest'ultimo alla restituzione delle somme costituenti garanzia e si
estinguono le eventuali garanzie fideiussorie o le polizze assicurative a tal
fine stipulate.
Sul tema si sottolinea l'importanza della posizione della Corte di
Cassazione (n. 518 del 20/1/1994, sez. I civile), con la quale è stato ritenuto
che, scaduti i termini previsti dall'art. 5 della legge 741/81, le polizze
cauzionali costituite dall'appaltatore a garanzia degli impegni assunti nei
confronti dell'ente committente debbano ritenersi automaticamente estinte. Da ciò
consegue, anche secondo la citata sentenza, che per i periodi successivi ai ricordati termini, il debitore
(l'impresa appaltatrice) è liberato
dall'obbligo del pagamento dei relativi premi dell'assicurazione, e ciò anche
indipendentemente dalla restituzione dell'originale della polizza o dal
rilascio, da parte dell'assicurato, di un'apposita dichiarazione liberatoria ed
anche in presenza di un patto contrario.
E' perciò consigliabile che le imprese appaltatrici trasmettano
alle società assicuratrici copia del
verbale di fine lavori, nonché della clausola di capitolato ove si evincano i
termini per l'adempimento delle operazioni di collaudo, affinché sia possibile
effettuare il calcolo di decorrenza dei termini previsti dall'art. 5 della
legge n. 741/81 (salvo diversa
indicazione di capitolato: sei mesi per l'effettuazione del collaudo, ridotti a
tre nel caso di certificato di regolare esecuzione) con avviso, peraltro non
necessario, che dopo tali termini non verrà pagato il relativo premio
assicurativo.
12)
PAGAMENTO CON MUTUI DELLA
CASSA DD.PP. - PERIODO DI
DISAPPLICAZIONE DEGLI INTERESSI
L'art. 13 del D.L. 28/2/1983, n. 55, convertito nella legge
26/4/1983, n. 131, al comma 3.2, così recita:
"Qualora la fornitura di beni e servizi venga effettuata con
ricorso a mutuo della Cassa depositi e prestiti, il calcolo del tempo
contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non tiene
conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di
somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale, purché tale circostanza sia stata
richiamata nel bando di gara."
Si è discusso se nella categoria dei "servizi" citata
dalla norma dovessero esser compresi anche gli appalti di opere, ovvero se tale
norma non fosse applicabile agli appalti di lavori in quanto riferita solo alle
fattispecie di "fornitura di beni" e di "servizi".
La Cassa depositi e prestiti nel commentare con propria circolare
la legge n. 131/1983 (circ. n. 1120/83) parlava di periodo sterile ai fini
della corresponsione degli interessi "all'impresa appaltatrice od ai
fornitori", così forzando il dato normativo.
Sulla questione in esame si è da ultimo espresso il Tribunale di
Milano (sentenza n. 11615/95 della sesta sezione civile).
Ad avviso di un comune, che aveva formulato opposizione ad un
decreto ingiuntivo di pagamento emesso per inadempimento nel pagamento della
rata di saldo, la richiesta dell'impresa di costruzioni che pretendeva il pagamento
degli interessi legali e di mora previsti dal Capitolato generale, non avrebbe
dovuto essere accolta per effetto della già citata legge n. 131/1983.
Il Tribunale di Milano è stato di diverso avviso poiché ha
ritenuto che la legge 131/83 non si riferisce ai contratti per l'esecuzione di
lavori pubblici, ma solo ai contratti aventi ad oggetto forniture di beni e
servizi, ribadendo che sul tema sono nulli i patti in contrario (art. 4, legge
n. 741/81).
13)
DISPONIBILITA' DEGLI UFFICI DEL
COLLEGIO COSTRUTTORI AD
EFFETTUARE I CONTEGGI
Le imprese associate che ritengano opportuno effettuare conteggi
relativi agli interessi maturati per ritardati pagamenti in lavori pubblici,
ancora in corso di esecuzione o già collaudati, possono richiederlo agli uffici
del Collegio Costruttori.
A tal fine è necessario presentare agli stessi una richiesta
contenente i dati che risultano indispensabili per l'effettuazione del
conteggio, seguendo la schema qui riprodotto. La richiesta può anche essere
trasmessa agli ufficio del Collegio tramite fax (030/381798).
14)
TESTI NORMATIVI DI
RIFERIMENTO
Decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n.
1063
Approvazione
del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei
lavori pubblici.
(in
Gazz. Uff., 7 agosto, n. 198)
Articolo 33
Pagamenti in acconto
Nel
corso dell'esecuzione dei lavori sono fatti all'appaltatore (in base ai dati
risultanti dai documenti contabili), pagamenti in conto del corrispettivo
dell'appalto, nei termini o nelle rate stabilite dal capitolato speciale ed a
misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.
I
certificati di pagamento delle rate di acconto devono essere emessi non appena
sia scaduto il termine fissato nel capitolato speciale per tale emissione o
appena raggiunto l'importo prescritto per ciascuna rata ed in ogni caso non
oltre 45 giorni dal verificarsi delle circostanze previste nel comma
precedente.
Sull'importo
dei lavori eseguiti vengono effettuate le ritenute di legge.
Le
somme ritenute costituiscono per l'Amministrazione una ulteriore garanzia
dell'adempimento degli obblighi dell'appaltatore e sono pagate a quest'ultimo
con la rata di saldo, salvo quanto è disposto negli articoli 35 e 36. Sulle
somme ritenute l'Amministrazione ha gli stessi diritti che ad essa competono
sulla cauzione.
Articolo 34
Valutazione dei lavori in corso d'opera per i pagamenti in
acconto.
I
certificati di pagamento in acconto vengono emessi dall'ingegnere capo sulla
base di documenti contabili compilati a norma di regolamento, indicanti la
qualità, la quantità e l'importo dei lavori eseguiti.
Per
determinati manufatti, il cui valore è preminente nei confronti della spesa per
la messa in opera, i capitolati speciali possono stabilire anche il prezzo a
piè d'opera ai fini del loro accreditamento, non oltre il 50%, in contabilità
prima della messa in opera.
Salva
diversa disposizione del capitolato speciale, all'importo dei lavori eseguiti
si aggiunge metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera destinati ad
essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati
dal direttore dei lavori, da valutarsi ai prezzi di contratto o, in difetto, ai
prezzi di stima.
I
materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo
dell'appaltatore e possono sempre essere rifiutati, se non adatti, dal
direttore dei lavori.
Articolo 35
Ritardi nei pagamenti degli acconti.
Qualora
il certificato di pagamento delle rate in acconto non sia emesso, per mancata
tempestiva contabilizzazione dei lavori o per qualsiasi altro motivo
attribuibile all'Amministrazione, entro i termini di cui al secondo comma del
precedente art. 33, spettano all'appaltatore gli interessi legali sulle somme
dovute fino alla data di emissione del detto certificato. Qualora tale
emissione ritardi ancora per oltre 60 giorni, dal giorno successivo a tale
scadenza è dovuto l'interesse di mora pari all'interesse praticato dagli
istituti di credito di diritto pubblico o dalle banche di interesse nazionale,
in applicazione di disposizioni o accordi disciplinanti il mercato nazionale
del denaro, a norma del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive
modificazioni. La misura di tale interesse è accertata annualmente con decreto
dei Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici.
Qualora
l'emissione del titolo di spesa a favore dell'appaltatore sia ritardata oltre
30 giorni dall'emissione del certificato di acconto, spettano all'appaltatore
stesso gli interessi legali sulla somma dovuta dallo spirare del termine
anzidetto e fino alla data di emissione del titolo di spesa. Ove tale emissione
ritardi ancora per oltre 60 giorni, sono dovuti gli interessi moratori
computati a norma del comma precedente.
Tutti
gli interessi da ritardo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento
del danno a' sensi dell'art. 1224, 2º comma, del Codice civile.
Trascorsi
i termini di cui sopra o nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto per
le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di
spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore,
ferma restando la corresponsione degli interessi di cui ai precedenti commi, ha
facoltà, previa costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi 60 giorni
dalla data della costituzione stessa, di promuovere, a norma dell'art. 44, il
giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
Articolo 36
Ritardo nel pagamento della rata di saldo.
Qualora
l'emissione del titolo di pagamento della rata di saldo comprensiva delle
ritenute, sia ritardata per più di 120 giorni dalla data del certificato di
collaudo, per motivi attribuibili all'Amministrazione, spettano all'appaltatore
gli interessi legali sulla rata medesima a partire dal giorno successivo alla
scadenza del termine suindicato.
Comunque,
fermo restando il disposto dell'art. 96, 2º comma, del regolamento approvato
con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, qualora la emissione del titolo di
pagamento del saldo non venga effettuata entro 120 giorni dalla data entro la
quale doveva essere rilasciato il certificato di collaudo, dal giorno successivo
alla scadenza di tale termine l'appaltatore ha diritto alla corresponsione
degli interessi legali fino al giorno dell'emissione del titolo di pagamento.
Nei
casi di cui ai commi precedenti, qualora l'emissione del titolo di pagamento
della rata di saldo ritardi ancora per oltre 60 giorni, dal giorno successivo a
tale scadenza sono dovuti gli interessi moratori computati a norma del primo
comma dell'art. 35.
Infine
sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli
interessi legali cominciano a decorrere 30 giorni dopo la data della
registrazione alla Corte dei conti del decreto emesso in esecuzione dell'atto
con cui sono state risolte le controversie.
Legge 10 dicembre 1981, n. 741
Ulteriori
norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche.
(in
Gazz. Uff., 16 dicembre, n. 344)
Articolo 4
Interessi per ritardato pagamento.
L'importo
degli interessi per ritardato pagamento dovuti in base a norme di legge, di
capitolato generale e speciale o di contratto, viene computato e corrisposto in
occasione del pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo, senza
necessità di apposite domande e riserve.
Il
termine di novanta giorni previsto negli articoli 35, primo e secondo comma, e
36, terzo comma, del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza
del Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, è ridotto a sessanta giorni.
Sono
nulli i patti in contrario o in deroga.
Articolo 5
Termini e modalità dei collaudi.
La
collaudazione dei lavori pubblici deve essere conclusa entro sei mesi dalla
data di ultimazione dei lavori.
Nel
caso di lavori complessi o qualora lo richieda la particolare natura dei
lavori, il capitolato speciale può prolungare tale termine per un periodo
comunque non superiore ad un anno dall'ultimazione dei lavori.
Nel
caso di lavori di importo sino a 150 milioni di lire, il certificato di
collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione. Per i lavori di importo
superiore ma non eccedente i 1.000 milioni di lire, è in facoltà
dell'amministrazione di sostituire il certificato di collaudo con quello di
regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso
non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
Se il
certificato di collaudo o di quello di regolare esecuzione non sono approvati
entro due mesi dalla scadenza dei termini di cui ai precedenti commi e salvo
che ciò non dipenda da fatto imputabile all'impresa, l'appaltatore, ferme
restando le eventuali responsabilità a suo carico accertate in sede di
collaudo, ha diritto alla restituzione della somma costituente la cauzione
definitiva, delle somme detenute ai sensi dell'art. 48, primo comma, del
regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale
dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come
successivamente modificato, e di tutte quelle consimili trattenute a titolo di
garanzia. Alla stessa data si estinguono le eventuali garanzie
fideiussorie.
Trascorsi
i termini di cui ai commi precedenti, l'impresa può proporre, ai sensi delle
norme vigenti, giudizio arbitrale o ordinario per le controversie nascenti dal
contratto di appalto, anche se non è stato ancora approvato il collaudo o il
certificato di regolare esecuzione. L'impresa può tuttavia instaurare il
giudizio successivamente, nei termini previsti dalle norme vigenti, una volta
che l'amministrazione le abbia notificato il provvedimento che risolve le
controversie in sede amministrativa. Restano salve le norme vigenti per le
controversie in corso d'opera.
15)
ELENCO DECRETI
D.M. 30 luglio 1963 (G.U. n. 291 del 8/11/ 1963); periodo: 1
settembre 1962-31 agosto 1963 7,50%
D.M. 14 marzo 1964 (G.U. n. 96 del 17/4/ 1964); periodo: 1
settembre 1963-31 agosto 1964 7,50%
D.M. 15 febbraio 1965 (G.U. n. 90 del 9/4/ 1965); periodo: 1
settembre 1964-31 agosto 1965 7,50%
D.M. 8 aprile 1966 (G.U. n. 130 del 28/4/ 1966); periodo: 1
settembre 1965-31 agosto 1966 7,50%
D.M. 7 luglio 1967 (G.U. n. 252 del 9/10/ 1967); periodo: 1
settembre 1966-31 agosto 1967 7,50%
D.M. 12 aprile 1968 (G.U. n. 183 del 20/7/ 1968); periodo: 1
settembre 1967-31 agosto 1968 7,50%
D.M. 20 maggio 1969 (G.U. n. 80 del 31/3/ 1970); periodo: 1
settembre 1968-31 agosto 1969 7,50%
D.M. 6 giugno 1970 (G.U. n. 203 del 12/8/ 1970); periodo: 1
settembre 1969-31 agosto 1970 8,75%
D.M. 13 ottobre 1971 (G.U. n. 21 del 25/1/ 1972); periodo: 1
settembre 1970-31 agosto 1971 9,30%
D.M. 23 maggio 1972 (G.U. n. 229 del 2/9/ 1972); periodo: 1
settembre 1971-31 agosto 1972 9,30%
D.M. 21 marzo 1973 (G.U. n. 111 del 2/5/ 1973); periodo: 1
settembre 1972-31 agosto 1973 8,50%
D.M. 28 febbraio 1974 (G.U. n. 152 del 12/6/1974); periodo: 1
settembre 1973-31 agosto 1974 9,00%
D.M. 10 ottobre 1975 (G.U. n. 300 del 13/11/1975); periodo: 1
settembre 1974-31 agosto 1975 17,00%
D.M. 11 ottobre 1976 (G.U. n. 15 del 18/1/ 1977); periodo: 1
settembre 1975-31 agosto 1976 15,50%
D.M. 20 dicembre 1977 (G.U. n. 24 del 25/1/1978); periodo: 1
settembre 1976-31 agosto 1977 19,50%
D.M. 12 giugno 1978 (G.U. n. 213 del 1/8/ 1978); periodo: 1
settembre 1977-31 agosto 1978 16,00%
D.M. 20 marzo 1979 (G.U. n. 122 del 5/5/ 1979); periodo: 1
settembre 1978-31 agosto 1979 15,00%
D.M. 10 maggio 1980 (G.U. n. 161 del 13/6/1980); periodo: 1
settembre 1979-31 agosto 1980 18,00%
D.M. 18 febbraio 1981 (G.U. n. 59 del 18/2/1981); periodo: 1
settembre 1980-31 agosto 1981 21,00%
D.M. 12 gennaio 1982 (G.U. n. 30 del 1/2/ 1982); periodo: 1
settembre 1981-31 agosto 1982 23,00%
D.M. 27 gennaio 1983 (G.U. n. 120 del 4/5/1983); periodo: 1
settembre 1982-31 agosto 1983 21,00%
D.M. 22 dicembre 1983 (G.U. n. 15 del 16/1/1984); periodo: 1
settembre 1983-31 agosto 1984 20,00%
D.M. 28 dicembre 1984 (G.U. n. 17 del 21/ 1/1985); periodo: 1
settembre 1984-31 agosto 1985 17,00%
D.M. 19 novembre 1985 (G.U. n. 12 del 16/1/1986); periodo: 1
settembre 1985-31 agosto 1986 16,50%
D.M. 19 novembre 1986 (G.U. n. 39 del 17/2/1987); periodo: 1
settembre 1986-31 agosto 1987 14,00%
D.M. 4 novembre 1987 (G.U. n. 1 del 2/1/ 1988); periodo: 1
settembre 1987-31 agosto 1988 13,00%
D.M. 4 febbraio 1989 (G.U. n. 39 del 16/2/ 1989); periodo: 1 settembre
1988-31 agosto 1989 13,50%
D.M. 7 febbraio 1990 (G.U. n. 48 del 27/2/ 1990); periodo: 1
settembre 1989-31 agosto 1990 14,50%
D.M. 20 novembre 1990 (G.U. n. 36 del 12/2/1991); periodo: 1
settembre 1990-31 agosto 1991 13,50%
D.M. 8 ottobre 1991 (G.U. n. 271 del 19/ 11/1991); periodo: 1
settembre 1991-31 agosto 1992 13,00%
D.M. 12 ottobre 1992 (G.U. n. 301 del 23/ 12/1992); periodo: 1
settembre 1992-31 agosto 1993 16,375%
D.M. 25 ottobre 1993 (G.U. n. 259 del 4/11/93); periodo: 1
settembre 1993-31 agosto 1994 11,875%
D.M. 27 settembre 1994 (G.U. n. 228 del 29/9/94); periodo: 1
settembre 1994-31 agosto 1995 10,125%
D.M. 29 settembre 1995 (G.U. n. 236 del 09/10/95); periodo: 1
settembre 1995-31 agosto 1996 12,50%
D.M. 3 ottobre 1996 (G.U. n. 236 del 8/10/96); periodo: 1
settembre 1996-31 agosto 1997 11,75%