ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE – DECONTRIBUZIONE – OPERAZIONI DI CONGUAGLIO – ANNO 2001
Come è noto (cfr. precedenti note informative in
materia) le imprese devono procedere al conguaglio di fine anno per la
determinazione della quota di decontribuzione dell’Elemento Economico
Territoriale corrisposto nell’anno secondo la previsione del contratto
collettivo provinciale 15.4.1998.
Le citate operazioni devono essere eseguite
applicando, su base annua, la nota formula: X= (R+E) : 34,33
Si ricorda, peraltro, che:
-
il regime della decontribuzione
opera entro il tetto del 3% della retribuzione imponibile corrisposta nell’anno
solare 2001 (a tale fine viene indicato il valore 34,33 nella formula);
-
la retribuzione
imponibile (indicata con R nella
formula) è quella costituita da tutte le voci retributive corrisposte
nell’anno, dalla maggiorazione CAPE (18,50%), dalla quota imponibile del 15%
dei contributi alla CAPE medesima (1,544%) e dal 4,95% relativo al pagamento
dei riposi annui. In sede di conguaglio concorrono alla determinazione della
retribuzione imponibile dell’anno 2001 anche le voci non fisse che non
fossero state prese in considerazione per il calcolo mensile;
-
il valore di E da riportare nella formula è pari
all’importo dell’E.E.T. corrisposto nel 2001 escludendo peraltro la relativa
maggiorazione CAPE ed il 4,95% relativo al pagamento dei riposi in quanto
ricompresi totalmente nella R;
-
il risultato della
formula, cioè la lettera X,
costituisce l’importo massimo annuo decontribuibile dell’E.E.T.
Ricavato il tetto massimo decontribuibile è quindi
necessario procedere al confronto tra il tetto stesso e quanto è stato
corrisposto nell’anno 2001 a titolo di E.E.T. onde ottenere l’importo
decontribuibile annuo del medesimo titolo. Il valore dell’E.E.T., da
confrontare con il citato tetto, deve a questo fine essere maggiorato della
relativa percentuale CAPE (18,50%) nonché del 4,95% relativo al pagamento dei
riposi annui. Ottenuto l’importo decontribuibile annuo, è necessario verificare
se la decontribuzione attuata in corso d’anno sia inferiore o superiore a
quella spettante. A seguito di tale verifica si deve procedere alle relative
operazioni di conguaglio contributivo mediante i seguenti adempimenti da
attuare con la denuncia mensile DM 10/2:
1) importo annuo da decontribuire superiore alla somma
degli importi decontribuiti mensilmente: in questo caso le aziende decontribuiranno l’ulteriore quota portandola
in detrazione dalla retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la
denuncia di conguaglio e assoggetteranno al contributo del 10% di solidarietà
la quota stessa, indicando il relativo importo in uno dei righi in bianco del
quadro “B” del mod. DM10/2 preceduto dalla dizione “CONG. 10% DL 67/97” e dal
codice “M931”. Nessun dato dovrà essere indicato nelle caselle “numero dipendenti”,
”giornate” e ”retribuzioni”.
Dovrà essere rimborsata al lavoratore la quota del
contributo a suo carico trattenuta in misura superiore nel corso dell’anno.
2) importo annuo da decontribuire inferiore alla somma
degli importi decontribuiti mensilmente: in questo caso le aziende sommeranno alla retribuzione imponibile del
mese cui si riferisce la denuncia di conguaglio la quota dell’E.E.T. che non è
stata assoggettata a contribuzione ordinaria e provvederanno a recuperare il
contributo di solidarietà già versato sulla quota stessa, riportando il
relativo importo in uno dei righi in bianco del quadro “D” del modello di
denuncia, preceduto dalla dizione “REC 10% DL67/97” e dal codice “L931”.
In questo caso dovrà essere trattenuta al lavoratore
la quota contributiva a suo carico non trattenuta in corso d’anno.
Le citate operazioni di conguaglio possono essere
effettuate, oltre che con la denuncia del mese di dicembre 2001, anche con
quella del mese di gennaio 2002 (scadenza 16 febbraio 2002). In tale seconda ipotesi
le imprese, oltre alle diciture e codici di cui al punto 1) o 2), dovranno
indicare sul modello di denuncia quanto di seguito specificato:
a) se nel corso del 2001 si è decontribuita una quota di
EET inferiore a quella spettante, l’importo che ha determinato la
riduzione dell’imponibile contributivo del mese di gennaio 2002 dovrà essere
indicato nel quadro “B” con il codice
“DOOO”;
se nel corso del 2001 si è decontribuita una quota di EET superiore a quella spettante, l’importo che ha determinato l’aumento dell’imponibile contributivo del mese di gennaio 2002 dovrà essere indicato nel quadro “B” con il codice “AOOO”.