INAIL – COMUNICAZIONE TASSI PREMIO ANNO 2002
L’INAIL, entro il 31 dicembre 2001, invierà alle imprese il modulo recante la comunicazione del tasso di premio applicato per l’anno 2002. L’aliquota del tasso di premio è determinata dall’Istituto, in aumento od in diminuzione rispetto al “tasso medio di tariffa” previsto per la classifica assegnata alla posizione assicurativa dell’azienda, in relazione al rapporto tra premi assicurativi pagati dall’impresa ed oneri economici sostenuti dall’Inail per gli infortuni e le malattie professionali verificatisi nel triennio 1998/2000.
Il provvedimento dell’Istituto deve essere motivato deve, cioè, indicare precisamente le retribuzioni, il numero dei casi di inabilità temporanea, di inabilità permanente e di morte, i relativi oneri, compresa la riserva sinistri, il numero degli operai-anno ed il tasso specifico aziendale di ciascun anno o del minore periodo interessato. Pertanto, ove ne ricorrano i presupposti, il datore di lavoro potrà impugnare il provvedimento dell’Istituto e proporre ricorso. Il ricorso, redatto in singola copia su carta intesta dell’impresa e adeguatamente motivato e circostanziato, deve essere inoltrato alla locale sede INAIL mediante presentazione diretta o spedito a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro 30 giorni dalla piena conoscenza dell’atto impugnato, cioè dalla comunicazione con la quale l’INAIL indica il tasso da applicare per l’anno 2002. Il ricorso deve essere deciso, dandone comunicazione all’azienda, entro 120 giorni dalla data della presentazione. In caso di mancata risposta il ricorso si intende respinto. Non essendo ammessa ulteriore impugnazione in via gerarchico-amministrativa, contro il provvedimento di reiezione e/o contro il silenzio-diniego è possibile esclusivamente adire al giudice ordinario. Il datore di lavoro che promuove il ricorso deve effettuare il pagamento dei premi in base al tasso in vigore alla data del provvedimento impugnato, salvo conguaglio per l’eventuale differenza tra la somma versata e quella che risulti dovuta. Tale differenza, ove dovuta, è maggiorata, in ragione d’anno, di un importo in misura pari al tasso di interesse di dilazione e di differimento (attualmente pari al 9,25%).