4.a - Schema di contratto d’appalto
D.Lgs. 163/2006 - Art. 32, comma 1, lett. g):
lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati che assumono in via
diretta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione (maggio 2008)
COMMITTENTE: ________________________________________ (Provincia di ____________________) |
Cap
______ - ________________________________
Via ____________________________
telefono ______________
telefax
__________________ e-mail
___________________@_________________
LAVORI
DI |
|
|
|
euro |
a) |
Lavori a base
d’asta |
|
b) |
Oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza |
|
1) |
Totale appalto |
|
Articolo 1 Oggetto
del contratto.
Articolo 2 Ammontare
del contratto.
Articolo 3 Condizioni
generali del contratto.
Articolo 4 Domicilio
e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.
Articolo 5 Termini
per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
Articolo 6 Penale
per i ritardi - Premio di accelerazione.
Articolo 7 Sospensioni
o riprese dei lavori.
Articolo 8 Oneri
a carico dell’appaltatore.
Articolo 9 Contabilità
dei lavori.
Articolo 10 Invariabilità
del corrispettivo.
Articolo 11 Variazioni
al progetto e al corrispettivo.
Articolo 12 Pagamenti
in acconto e pagamenti a saldo.
Articolo 13 Ritardo
nei pagamenti.
Articolo 14 Regolare
esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.
Articolo 15 Risoluzione
del contratto.
Articolo 16 Controversie.
Articolo 17 Adempimenti
in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
Articolo 18 Sicurezza
e salute dei lavoratori nel cantiere.
Articolo 19 Adempimenti
in materia antimafia e in materia penale.
Articolo 20 Subappalto.
Articolo 21 Garanzia
fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
Articolo 22 Obblighi
assicurativi.
TITOLO
IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 23 Documenti
che fanno parte del contratto.
Articolo 24 Richiamo
alle norme legislative e regolamentari.
Articolo 25 Spese
di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
per
l’esecuzione dei lavori di ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
in
località __________________________________________________________________________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L’anno
duemila____________ , il giorno ____________ del mese di ____________ , presenti
i signori:
a)-
____________________________________________________________
nato a ________________________
il ____________ , che dichiara di
intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse di
____________, codice fiscale ëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëû e partita
IVA ëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëû, che rappresenta nella sua qualità di ____________________________________________________________
,
di
seguito nel presente atto denominato semplicemente “COMMITTENTE”;
b)-
____________________________________________________________
nato a ____________
il ____________ , residente in ____________ , via __________________
, __ in qualità di ________________________
dell’impresa ____________________________________ con sede in ____________ , via
_______________________, _____
codice
fiscale ëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëû e
partita IVA ëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëû che agisce quale
impresa
appaltatrice
in forma singola
(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad
un’associazione temporanea di imprese)
capogruppo
mandataria dell’associazione temporanea di imprese di tipo ______________________
([1])
costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:
1-
impresa ____________________________________________________________
con sede
in ________________________ , via ________________________ , ____ ;
codice
fiscale ëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëû
e partita IVA ëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëû ;
2-
impresa ____________________________________________________________
con sede
in ________________________ , via ________________________ , ____ ;
codice
fiscale ëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëû
e partita IVA ëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëû ;
3-
impresa ____________________________________________________________
con sede
in ________________________ , via ________________________ , ____ ;
codice
fiscale ëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëû
e partita IVA ëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëû ;
4-
impresa ____________________________________________________________
con sede
in ________________________ , via ________________________ , ____ ;
codice
fiscale ëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëû
e partita IVA ëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëû ;
nonché
l’impresa ([2])_____________________________________________________
con sede
in ________________________ , via ________________________ , ____ ;
codice
fiscale ëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëû
e partita IVA ëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëû , cooptata ai sensi dell’articolo
95, comma 4, del regolamento generale approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n.
554;
di
seguito nel presente atto denominato semplicemente «APPALTATORE» o «IMPRESA»;
comparenti
della cui identità personale e capacità giuridica si danno reciprocamente atto;
Di comune
accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano
all’assistenza di testimoni
- che il
committente ha stipulato con il comune di __________________ apposita
convenzione mediante la quale, in relazione ad opere assentite
dall’amministrazione comunale per la realizzazione di __________________ , è
stato pattuita l’esecuzione da parte del committente delle connesse opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo per il rilascio del permesso di
costruire, ai sensi dell’art. 16,comma 2,d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
- che il
committente vuole con il presente contratto affidare all’appaltatore la
completa esecuzione di tali opere di urbanizzazione;
(oppure, in alternativa, -
che il committente vuole con il presente contratto affidare all’appaltatore l’
esecuzione parziale di tali opere di urbanizzazione e più precisamente ______
___________)
- che le parti, pur
non essendone tenute, vogliono applicare al presente contratto, salvo quanto
diversamente statuito dalle parti, il D.Lgs. 554/1999, il D.P.R. 34/2000, il
D.M. 145/2000, il D. Lgs. 163/2006
-
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO
I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo
1. Oggetto del contratto e direzione dei lavori
1. Il committente concede
all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per l’esecuzione
dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione
alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da
questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito «Codice dei contratti»).
2. Il Committente dichiara di aver
affidato la direzione dei lavori a_____________________________ ___________________________residente in
________________________________________ _____________________ iscritto
nell'Albo ______________________________________________
di_________________________________
3. Il Direttore dei Lavori, ai fini
dell'incarico ricevuto, elegge domicilio in _________________________
___________________________________________________.
4. Il Committente riconosce fin d'ora al
Direttore dei Lavori da lui nominato la potestà di verifica e di liquidazione
della contabilità dei lavori, con impegno di rato e valido.
5. Il direttore dei lavori è tenuto:
a. a fornire tempestivamente all'appaltatore,
in corso lavori ed anche in relazione alle richieste avanzate dall'appaltatore,
gli elementi particolari del progetto necessari al regolare ed ordinato
andamento dei lavori;
b. a coordinare, con l'avanzamento delle
opere comprese nel presente contratto, la consegna e la posa in opera delle
forniture e l'installazione degli impianti affidati direttamente dal
committente ad altre ditte, previsti dal presente contratto;
c. a procedere tempestivamente alla
tenuta del giornale dei lavori, a procedere, in contradditorio con
l'appaltatore, alla misurazione delle opere, a procedere alla redazione della
contabilità (libretto delle misure, Registro di contabilità, S.A.L., certificati di pagamento con le formalità previste
dalla normativa), alla formulazione degli eventuali nuovi prezzi, nonchè al
conto finale;
Articolo
2. Ammontare del contratto.
1. L’importo
contrattuale ammonta a euro ____________
(diconsi euro ________________________________________________
)
di cui:
a) euro
____________ per lavori veri e
propri;
b) euro
____________ per oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza.
2. L’importo
contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
(solo per gli appalti interamente “a corpo”)
3. Il
contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4,
terzo periodo, del Codice dei contratti e degli articoli 45, comma 6, e 90,
comma 5, del d.P.R. n. 554 del 1999, per cui l’importo contrattuale resta fisso
e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti
alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla
quantità e alla qualità di detti lavori.
(solo per gli appalti “a corpo e misura”)
3. Il
contratto è stipulato “a corpo e misura” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi
terzo, quarto, quinto e sesto, del Codice dei contratti e degli articoli 45,
comma 6 e 90, comma 5, del d.P.R. n. 554 del 1999; per cui:
a) per
la parte di lavori “a corpo”, prevista in euro ____________ , l’importo
complessivo dei relativi lavori resta fisso e invariabile, senza che possa
essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva
verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità
di detti lavori;
b) per
la parte di lavori “a misura”, previsti in euro ____________ , si procederà
all’applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente
eseguire dei prezzi unitari dell’elenco prezzi contrattuale di cui all’articolo
3, comma 2.
(solo per gli appalti interamente “a misura”)
3. Il
contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell'articolo 53, comma 4, periodi quarto e quinto, del Codice dei contratti e
dell’articolo 45, comma 7, del d.P.R. n. 554 del 1999, si procederà
all’applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente
eseguire dei prezzi unitari dell’elenco prezzi contrattuale di cui all’articolo
3, comma 2, depurati del ribasso contrattuale offerto dall’appaltatore.
Articolo
3. Condizioni generali del contratto.
1. L'appalto
è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e
inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti
e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché
delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di
conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e
trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. E’
parte integrante del contratto l’elenco dei prezzi unitari
(per appalti aggiudicati con offerta di
ribasso percentuale) ([3])
del
progetto esecutivo ai quali si applica il ribasso contrattuale.
(per appalti aggiudicati con offerta a prezzi
unitari)
offerti
dall’appaltatore in sede di gara, eventualmente corretti ai sensi dell’articolo
90, comma 7, del d.P.R. n. 554 del 1999; non hanno invece alcuna efficacia
contrattuale i prezzi unitari allegati al progetto approvato.
3. Sono
estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento
negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al
progetto.
(per gli appalti interamente “a corpo” aggiungere)
4. Sono
altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento
negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali
o sull’offerta dell’appaltatore; i prezzi unitari dell’elenco di cui al comma 2
sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall’articolo 11 del presente
contratto.
(in alternativa, per gli appalti “a corpo e misura” aggiungere) ([4])
4. Per
la parte a corpo Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in
alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate
sugli atti progettuali o sull’offerta dell’appaltatore; per la parte a corpo i
prezzi unitari dell’elenco di cui al comma 2 sono vincolanti limitatamente a
quanto previsto dall’articolo 11 del presente contratto.
Articolo
4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.
1. Ai
sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto
approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l’appaltatore ha eletto domicilio
nel comune di ____________ , all’indirizzo ____________ , presso ____________ .
([5])
2. Ai
sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti
a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante ________________________________
. ([6])
3. Ai
sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto,
come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera «_____»,
è/sono autorizzat__ a riscuotere, ricevere e
quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, i__
signor__ _______________________________________________ . ([7])
4. Ove
non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione
scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente
corrispondente al seguente codice IBAN: IT ___ ([8]) - __ ([9]) - _______ ([10]) - ______ ([11]) - ___________________.
([12])
5. Ai
sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, l'appaltatore che non
conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per
atto pubblico e depositato presso il committente, a persona da lui indicata.
L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto,
garantire la presenza sul luogo dei lavori. Il committente può esigere il
cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata
comunicazione.
6. Qualunque
eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui
ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla
committente la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.
TITOLO
II - RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo
5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
1. I
lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente
stipula.
2. Il
tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni ____ (___________________) naturali
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
(qualora nel capitolato speciale siano previste scadenze
differenziate di varie lavorazioni, oppure sia prevista l’esecuzione
dell’appalto articolata in più parti, aggiungere il seguente comma)
3. La
consegna di cui al comma 1 è riferita alla prima delle consegne frazionate
previste dal capitolato speciale. Il tempo utile di cui al comma 2 è riferito
all’ultimazione integrale dei lavori, per l’ultimazione delle singole parti
frazionate o funzionalmente autonome previste dal
capitolato speciale, si fa riferimento a quest’ultimo.
Articolo
6. Penale per i ritardi - Premio di accelerazione. ([13])
1. Nel
caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per
ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per
le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale
pari allo _____ ([14])
per mille dell’importo contrattuale, corrispondente a euro _________________ . ([15])
2. La
penale, con l’applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le
modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche
in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un
verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate
nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora
eseguiti. La misura complessiva della penale non può
superare il 10% dell’importo del contratto, pena la facoltà, per il committente, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.
(qualora nel capitolato speciale siano
previste scadenze differenziate di varie lavorazioni, oppure sia prevista
l’esecuzione dell’appalto articolata in più parti, aggiungere il seguente
periodo)
La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singole
scadenze delle varie lavorazioni e parti in cui è
articolato il lavoro, in proporzione a queste.
(per i lavori dove è previsto un premio di accelerazione)
3. In
ragione del particolare interesse della committente
all’ultimazione anticipata dei lavori,
qualora la predetta ultimazione finale avvenga in anticipo rispetto al termine
contrattualmente previsto, e l’esecuzione dell’appalto sia conforme alle
obbligazioni assunte, all’appaltatore è riconosciuto un premio, per ogni giorno
di anticipo sul termine finale, pari al _____ ([16]) per
cento dell’importo giornaliero della penale; il premio di accelerazione non si
applica alle scadenze intermedie o alle ultimazioni parziali. ([17])
Articolo
7. Sospensioni o riprese dei lavori.
1. È
ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi
di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze
speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei
lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso
d’opera.
2. La
sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause
che ne hanno comportato la interruzione.
3. Qualora
l’appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori
senza che il
committente abbia disposto la ripresa può diffidare per
iscritto il direttore dei lavori perché provveda a
quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida è necessaria per
poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora l’appaltatore
intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Qualora
i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista
per l’esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l’appaltatore può
richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se il committente si oppone allo scioglimento, l’appaltatore ha diritto alla
rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione
oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori,
qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. Alle
sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come
funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione
degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente
articolo ad eccezione del comma 4.
Articolo
8. Oneri a carico dell’appaltatore.
1. Sono
a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale
d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del
capitolato generale.
2. In
ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore
le spese per:
a) l’impianto, la
manutenzione e l’illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di
qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
c) attrezzi e opere
provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei
lavori;
d) rilievi,
tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere
dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo
provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
e) le vie di
accesso al cantiere;
f) la messa a
disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione
dei lavori;
g) passaggio,
occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di piante,
per depositi od estrazioni di materiali;
h) la custodia e la
conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del
certificato di regolare esecuzione.
3. L’appaltatore
è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La
direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro
tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto
alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di
cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da
tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri
soggetti operanti nel cantiere.
5. L’appaltatore,
tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica
e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere
il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per
disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi
responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti
soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell’impiego dei materiali.
6. Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo
25.
Articolo
9. Contabilità dei lavori.
1. La
contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni seguenti.
2. La contabilità
dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure
rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito
documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna
lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate
per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale. ([18])
3. La contabilità
dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il
lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto
all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale
d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di
lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del
direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un
riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna
rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è
determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota
contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato
all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
4. Le
misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti;
tuttavia se l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i
libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle
misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o
brogliacci suddetti.
5. Per
i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia
si procede secondo le relative speciali disposizioni.
6. Gli
oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per
le i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale
prestabilito dal
committente e non oggetto dell’offerta in
sede di gara.
(nel caso di
appalto con lavori da tenere distinti, facenti capo a fonti diverse di
finanziamento)
7. La
contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti
documenti contabili per consentire una gestione separata dei relativi quadri
economici, anche se sulla base di un solo contratto.
Articolo
10. Invariabilità del corrispettivo.
1. Non
è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo
1664, primo comma, del codice civile.
2. In
deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le
condizioni, l’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.
( per i lavori la cui durata prevista è
superiore a 2 anni)
3. Al
contratto non si applica il prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del
Codice dei contratti. Su ogni liquidazione dei lavori eseguiti nel terzo anno
successivo alla data del presente contratto verrà riconosciuta una percentuale
di incremento pari alla variazione percentuale registrata a livello nazionale dall’indice
Istat relativo al costo di costruzione di un fabbricato residenziale calcolata
tra la data del presente atto e la medesima data di due anni successiva, previa
decurtazione di quanto eventualmente maturato ai sensi del comma 2 del presente
articolo. La liquidazione di eventuali ulteriori lavori eseguiti negli anni
successivi sarà soggetta al medesimo meccanismo; l’adeguamento srà riferito alla variazione dello stesso indice tra la
medesima data iniziale e quella di inizio dei successivi anni.
Articolo
11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.
1. Qualora
il
committente, per il tramite della direzione
dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, le stesse verranno concordate e successivamente
liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in
base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento
ai sensi dell’articolo 136 del d.P.R. n. 554 del 1999.
2. In
tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di
cui agli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del d.P.R. n. 554 del 1999 e agli
articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. n. 145
del 2000.
Articolo
12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
1. Non
è dovuta alcuna anticipazione.
(oppure, in
alternativa)
1. All’appaltatore
è dovuta un’anticipazione nella misura del ______ % ( _____________ per cento)
dell’importo contrattuale, da erogarsi entro 30 (trenta) giorni dalla stipula
del contratto.
2. All’appaltatore
verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal
Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d’appalto, al maturare di ogni
stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta del
5,00%, anche a tutela dei lavoratori e dell’importo
delle rate di acconto precedenti,
non
inferiore al ______ % (_____________ per cento), dell’importo contrattuale.
(oppure,
in alternativa) ([19])
non
inferiore a euro _______________________.
3. In
deroga al comma 2 non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la
differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi
sia inferiore al ______ % (_____________ per cento) ([20])
dell’importo contrattuale medesimo; in tal caso l’importo residuo è liquidato
col conto finale.
4. Qualora
i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a ____ giorni ([21]),
per cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al
medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione
dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento,
prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 2.
5. Il
pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente
spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo
l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni
dall'emissione del certificato di __________________ ([22]) e non
costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo
1666, secondo comma, del codice civile.
6. Il
pagamento della rata di saldo non è
subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria.
Articolo
13. Ritardo nei pagamenti.
1. In
caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di
spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato
speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori,
nella misura e con le modalità ed i termini di cui all’articolo 116 del d.P.R.
n. 554 del 1999 e agli articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto
approvato con d.m. n. 145 del 2000.
2. Trascorsi
i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto,
per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di
spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha
facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa
costituzione in mora del
committente e trascorsi 60 giorni dalla
medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di
risoluzione del contratto.
Articolo
14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.
1.
Il certificato di
collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei
lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi
due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si
intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di
regolare esecuzione, questo deve essere
emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori. ([23])
2. L'accertamento
della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente
contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere
provvisorio.
3. Il
predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua
emissione e deve essere approvato dal committente; il silenzio di quest’ultimo protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due
anni equivale ad approvazione.
4. Salvo
quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde
per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché
denunciati dal
committente prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare
esecuzione ([24]),
trascorsi due anni dalla sua emissione, assume carattere definitivo.
5. L'appaltatore
deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione
di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto
fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella
facoltà del committente richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere
ultimate.
Articolo
15. Risoluzione del contratto.
1. Il committente ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera
raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori
adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode
nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento
alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di
esecuzione;
c) manifesta
incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempimento
accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza
sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori da parte
dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato
motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini
previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in
partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle
specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) proposta motivata del coordinatore per la
sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e),
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei
requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento;
m)ogni
altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto.
.
Articolo
16. Controversie.
1.
Ove
non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 49 e l’appaltatore
confermi le riserve, trova applicazione il comma 2.
2.
Qualunque
contestazione sorta tra le parti, e non composta amichevolmente, dovrà essere
risolta con giudizio arbitrale.
3.
Del
giudizio verrà incaricato un collegio arbitrale, costituito, a richiesta di una
delle parti, con domanda inoltrata con lettera raccomandata.
4.
Il
collegio sarà composto di tre arbitri dei quali due nominati dalle parti, uno
per ciascuna.
5.
Il
terzo arbitro, che avrà funzioni di Presidente, verrà nominato di comune
accordo dai primi due entro 10 giorni dalla loro nomina ed in caso di mancato
accordo dal Presidente del Tribunale di _________.
6.
Nel
caso che una delle parti contraenti non provvedesse alla nomina del proprio
arbitro, entro il termine di 20 giorni dalla richiesta dell'altra parte, vi
provvederà, su istanza della parte interessata, il Presidente del Tribunale di
___________, a norma dell'art.810 C.P.C..
7.
Il
collegio arbitrale emetterà giudizio inappellabile senza formalità di procedura
e secondo equità, quale amichevole compositore. In ogni caso il Collegio
arbitrale giudicherà anche in merito all'entità ed all'accollo delle spese di giudizio.
(oppure, in alternativa)
La definizione di tutte le controversie
derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta alla Camera arbitrale presso
la Camera di Commercio del luogo ove vengono eseguiti i lavori, se costituita.
(oppure, in alternativa)
La definizione di tutte le controversie
derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria
competente presso il Foro di _______________ ed è esclusa la competenza
arbitrale.
TITOLO
III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo
17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
1. L'appaltatore
deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei
lavoratori.
2. L'appaltatore
è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di
solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. Per
ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il
committente effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore
dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori.
4. L'appaltatore
è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme
contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi,
territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove
sono eseguiti i lavori.
5. Ai
sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo
nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora
l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o
non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, il
committente può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all'appaltatore in esecuzione del contratto.
6. Ai
sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto
legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002,
n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, l’aggiudicatario ha
presentato apposito Documento unico di regolarità contributiva rilasciato in
data _________ numero ________.
Articolo
18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
a) il documento di
valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81;
b) un proprio piano
di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 131, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006;
(oppure, in alternativa)
b) eventuali
proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 131, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e
all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni
onere e obbligo; ([25])
c) un proprio piano
operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei
lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza _________________
([26])
di cui alla lettera b).
2. Il piano di
sicurezza _________________ di cui al
comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1,
lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore
deve fornire tempestivamente al _________________ ([27])
gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino
le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o
ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua
formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto
in suo danno.
Articolo
19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.
1. Ai sensi del
combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3
giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore
non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto
contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.
(solo una delle quattro opzioni alternative
che seguono)
(per contratti di importo fino a 154.937,07
euro)
alla
dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa
l'insussistenza delle situazioni di cui all'articolo 10, comma 7, del d.P.R. n.
252 del 1998. ([28])
(per contratti di importo superiore a
154.937,07 euro, fino a 5.278.000,00 euro)
alla
certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del d.P.R.
n. 252 del 1998, rilasciata in data _____________ al numero ____________ dalla
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di _________________ ,
ai sensi dell'articolo 6 del citato d.P.R.
(oppure, sempre per contratti oltre 5.278.000,00
euro)
alla comunicazione in via telematica pervenuta in data ____________
, numero ______ e archiviata al protocollo informatico del committente alla posizione numero _______ , trasmessa dalla
Prefettura di _________________ , ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. n. 252
del 1998. ([29])
(oppure, sempre per contratti oltre 5.278.000,00
euro)
alla
comunicazione rilasciata in data ____________ al numero _____________ dalla
Prefettura di _______________________ , ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. n.
252 del 1998. ([30])
2. L’appaltatore
dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità
a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione
dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Articolo
20. Subappalto.
1.
Il contratto non può essere ceduto, a
pena della sua risoluzione e del risarcimento dei danni a favore del
committente.
2.
Sono invece consentiti i subappalti
di singole opere e prestazioni, previa comunicazione al committente, nel
rispetto delle previsioni di bando e in deroga all’art. 118 del D.Lgs.
163/2006.
3.
Il subappaltatore deve essere
adeguatamente qualificato da una SOA ai sensi del DPR 34/2000.
(oppure, in alternativa)
3. Al
subappaltatore non viene richiesta la qualificazione SOA ai sensi del DPR
34/2000.
4. L'appaltatore
rimane comunque responsabile, nei confronti del committente, dell'opera e delle
prestazioni subappaltate come dell'opera e prestazioni proprie.
5. E’
facoltà del committente richiedere la sostituzione di un subappaltatore qualora
non di suo gradimento.
Articolo
21. Cauzione definitiva.
1.
Non è prevista per l’appaltatore
alcuna cauzione da prestare nei confronti del committente.
(oppure, in alternativa)
1. A garanzia degli
impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo
richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita Cauzione definitiva) mediante _________________
([31])
numero _________________ in data _________________ rilasciata dalla
società/dall'istituto _______________________________ agenzia/filiale di _________________ ([32]) per l'importo di euro _________________
pari al _____ ([33]) per cento dell'importo del
presente contratto.
2. La garanzia è
progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per
il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di _________________.([34])
4. La garanzia deve
essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1
e 2, ogni volta che il
committente abbia proceduto alla sua escussione, anche
parziale, ai sensi del presente contratto.
5. Trova
applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo
2004, n. 123.
Articolo
22. Obblighi assicurativi.
1.
L’appaltatore ha l’obbligo di dotarsi
di idonee polizze per responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) e per responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) con massimale non inferiori a ___________ miliardi
di euro per sinistro e a ____________miliardi di euro per persona; copia delle
polizze dovrà essere fornita dall'appaltatore al Direttore dei Lavori se dallo
stesso richiesta.
1. Ai sensi
dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, l’appaltatore assume la
responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti
e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in
conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il committente
da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha
stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del
certificato di _____________ , con
polizza numero _________________ in data
__________ rilasciata dalla
società/dall'istituto ________________________ agenzia/filiale di ________________ , come segue:
a) per danni di esecuzione per un massimale di euro ___________ (euro _____________), ([35])
ripartito come da Capitolato speciale d’appalto;
b) per responsabilità civile terzi per un massimale di
euro ____________ (_________________). ([36])
3. Le polizze di
cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in
conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n.
123.
(per
lavori di importo superiore a 10.576.000 euro, aggiungere il seguente comma)
4. L'appaltatore si
obbliga a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio, una polizza indennitaria
decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della
medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera,
oppure dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, per i medesimi
massimali di cui ai commi 2 e 3, rivalutati annualmente. ([37])
a) a copertura dei rischi di rovina totale o parziale
dell'opera, oppure dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, per un
massimale di euro _____________ (_________________), rivalutato annualmente e
ripartito come da Capitolato speciale d’appalto;
b) per responsabilità civile terzi per un massimale di
euro 4.000.000,00 (quattromilioni).
TITOLO
IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo
23. Documenti che fanno parte del contratto.
1. Fanno parte del
presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non
materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti del
committente, i seguenti documenti:
- il capitolato
generale d’appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non
previsto dal capitolato speciale d’appalto;
- il capitolato
speciale d’appalto;
- gli elaborati
grafici progettuali;
- l'elenco dei
prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente
contratto;
- i piani di
sicurezza previsti dall’articolo 18 del presente contratto;
- il cronoprogramma.
Articolo
24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
1. Si intendono
espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il
d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e il capitolato generale approvato con d.m. 19
aprile 2000, n. 145, quest’ultimo limitatamente a quanto non previsto
dal capitolato speciale d’appalto o diversamente qui stabilito;
Articolo
25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
1. Ai fini fiscali
si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta
sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai
sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
2. L'imposta sul
valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del committente.
E richiesto, io
Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura
fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro
volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.
Fatto
in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:
Il Rappresentante del committente L'appaltatore
[1] Completare
con le parole «orizzontale» o «verticale»
oppure «orizzontale e
verticale», a seconda
del caso.
[2] Solo
in presenza del caso specifico (impresa mandante cooptata in una associazione
temporanea di imprese già autosufficiente in termini di qualificazione); in
assenza della fattispecie cancellare l’intero periodo.
[3] Ammessi
solo per contratti interamente a corpo o interamente a misura.
[4] Ammessi
solo per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, per lavori di
manutenzione, restauro, scavi archeologici, nonché opere in sotterraneo o
afferenti opere di consolidamento terreni.
[5] Nel
luogo della direzione lavori, presso lo
studio di un professionista o la sede di una società.
[6] Indicare
il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le relative
modalità; al limite indicare le coordinate bancarie di accredito a favore
dell’appaltatore, oppure il creditore in caso di cessione dei crediti già
notificata.
[7] Indicare
una o più persone, con le generalità complete.
[8] Numero
di controllo (due cifre).
[9] CIN
(una lettera).
[10] Coordinata
ABI (5 cifre).
[11] Coordinate
CAB (5 cifre).
[12] Numero
di conto corrente (12 cifre).
[13] Cancellare
le parole «Premio di accelerazione» qualora questo non sia previsto.
[14] Riportare
il valore della penale giornaliera sotto forma di percentuale da rapportare
all’importo di contratto.
[15] Indicare
l’importo in cifra assoluta, sulla base dell’aliquota stabilita.
[16] In mancanza di orientamenti sul punto si
suggerisce un’aliquota tra il 10% e il 50% dell’importo della penale.
[17] Cancellare il comma se non ricorre la
fattispecie.
[18] In
caso di appalto col criterio dell’offerta di prezzi unitari sopprimere le
parole «al netto del
ribasso».
[19] Riportare l’opzione già scelta in sede di
redazione del capitolato speciale d’appalto.
[20] Fissare una percentuale tra il 10% e il 20%.
[21] Indicare
il termine già scelto in sede di redazione del capitolato speciale d’appalto.
[22] Completare
con le parole «regolare esecuzione» oppure «collaudo provvisorio»
a seconda del caso.
[23] Cancellare l’ultimo periodo se sia già stato
deciso di ricorrere al certificato di collaudo.
[24] Cancellare le parole «o il certificato di
regolare esecuzione», per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro o
per i quali sia già stato determinato di ricorrere al collaudo, ancorché
facoltativo.
[25] Clausola
applicabile qualora, in ragione dell'entità presunta del cantiere, i lavori
siano soggetti alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo n. 494 del 1996.
[26] Completare con le parole «e di coordinamento»
qualora, in ragione dell'entità presunta del cantiere e delle sue caratteristiche
di presenza di rischi, i lavori siano soggetti alla redazione del piano di
sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 494
del 1996, oppure completare con la parola «sostitutivo» se il cantiere è sottratto ai predetti obblighi.
[27] Completare con le parole «direttore dei lavori»
oppure «coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva», a seconda che il cantiere sia
rispettivamente sottratto o soggetto, agli adempimenti di cui agli articoli 4 e
5 del decreto legislativo n. 494 del 1996.
[28] In realtà i contratti di importo fino euro
154.937,07 di norma sono esentati dagli adempimenti in materia antimafia;
tuttavia, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del d.P.R. n. 252 del 1994, non
possono essere stipulati contratti con soggetti ricadenti in una delle ipotesi
di cui all'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R., indipendentemente dal
valore dei lavori.
[29] La comunicazione prefettizia in via telematica è
sufficiente per assolvere gli adempimenti antimafia qualora sia positiva (nel
senso che indichi l'insussistenza di impedimento a contrattare con la pubblica
amministrazione); qualora la comunicazione in via telematica sia negativa (nel
senso che indichi la sussistenza di impedimenti a contrattare con la pubblica
amministrazione), non può essere utilizzata per l'esclusione dell'appaltatore
se non viene confermata con comunicazione scritta, entro 15 giorni.
[30] La
comunicazione prefettizia è ammessa soltanto quando i collegamenti informatici
o telematici con la prefettura non siano operanti, oppure quando il certificato
rilasciato dalla Camera di commercio sia privo della dicitura antimafia.
[31] Completare
con le parole «polizza assicurativa» oppure «fideiussione bancaria»
a seconda del caso.
[32] Indicare
la società o l'istituto, bancario o assicurativo, che rilascia la garanzia, con
la sede.
[33] La
garanzia deve essere pari al 10% dell'importo del contratto; qualora
l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base
d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria
è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per
cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due
punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura
percentuale; qualora l'appaltatore sia in possesso di certificazione di
qualità, la garanzia è ridotta della metà.
[34] Completare
con le parole «regolare esecuzione» oppure «collaudo provvisorio»
a seconda del caso.
[35] Somma
da indicare nel bando di gara, in genere pari all’importo dei lavori; da
verificare la conformità con il C.S.A.
[36] Importo
pari al 5 per cento della somma assicurata ai sensi della lettera che precede,
con un minimo di 500 mila euro ed un massimo di 5 milioni di euro.
[37] Per
lavori di importo inferiore a euro 10.576, sopprimere il comma 4.