4.a - Schema di contratto d’appalto

D.Lgs. 163/2006 - Art. 32, comma 1, lett. g): lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati che assumono in via diretta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione (maggio 2008)

 

 

 


 

 

 

COMMITTENTE: ________________________________________

 (Provincia di ____________________)

 

Cap ______ - ________________________________  Via ____________________________

 telefono ______________ telefax __________________    e-mail ___________________@_________________

 

 

 

 

LAVORI DI

 

 

 

 

 

 

CONTRATTO D’APPALTO

 

 

 

euro

a)

Lavori a base d’asta

 

b)

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza

 

1)

Totale appalto

 

 

 

 

 

 

 


Indice:

 

PREMESSO

 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo    1  Oggetto del contratto.

Articolo    2  Ammontare del contratto.

Articolo    3  Condizioni generali del contratto.

Articolo    4  Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.

 

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

 

Articolo    5  Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

Articolo    6  Penale per i ritardi - Premio di accelerazione.

Articolo    7  Sospensioni o riprese dei lavori.

Articolo    8  Oneri a carico dell’appaltatore.

Articolo    9  Contabilità dei lavori.

Articolo  10  Invariabilità del corrispettivo.

Articolo  11  Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Articolo  12  Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

Articolo  13  Ritardo nei pagamenti.

Articolo  14  Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

Articolo  15  Risoluzione del contratto.

Articolo  16  Controversie.

 

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

 

Articolo  17  Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

Articolo  18  Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

Articolo  19  Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

Articolo  20  Subappalto.

Articolo  21  Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

Articolo  22  Obblighi assicurativi.

 

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

 

Articolo  23  Documenti che fanno parte del contratto.

Articolo  24  Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Articolo  25  Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

 

 


 

 

CONTRATTO D’APPALTO

per l’esecuzione dei lavori di ___________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

in località __________________________________________________________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’anno duemila____________ , il giorno ____________ del mese di ____________ , presenti i signori:

a)- ____________________________________________________________

nato a ________________________  il ____________ , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse di ____________, codice fiscale ëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëû  e partita IVA  ëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëû, che rappresenta nella sua qualità di ____________________________________________________________ ,

di seguito nel presente atto denominato semplicemente “COMMITTENTE”;

b)- ____________________________________________________________

nato a ____________  il ____________  , residente in ____________ , via __________________ , __  in qualità di ________________________ dell’impresa ____________________________________ con sede in ____________ , via _______________________, _____

codice fiscale ëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëû e partita IVA ëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëû che agisce quale impresa

appaltatrice in forma singola

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un’associazione temporanea di imprese)

capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese di tipo ______________________ ([1]) costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa ____________________________________________________________

con sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ;

codice fiscale ëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëû  e partita IVA  ëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëû ;

2- impresa ____________________________________________________________

con sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ;

codice fiscale ëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëû  e partita IVA  ëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëû ;

3- impresa ____________________________________________________________

con sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ;

codice fiscale ëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëû  e partita IVA  ëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëû ;

4- impresa ____________________________________________________________

con sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ;

codice fiscale ëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëû  e partita IVA  ëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëû ;

nonché l’impresa ([2])_____________________________________________________ 

con sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ;

codice fiscale ëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëû  e partita IVA  ëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëû , cooptata ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del regolamento generale approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «APPALTATORE» o «IMPRESA»;

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica si danno reciprocamente atto;

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di testimoni

PREMESSO

- che il committente ha stipulato con il comune di __________________ apposita convenzione mediante la quale, in relazione ad opere assentite dall’amministrazione comunale per la realizzazione di __________________ , è stato pattuita l’esecuzione da parte del committente delle connesse opere di urbanizzazione a scomputo del contributo per il rilascio del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 16,comma 2,d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

- che il committente vuole con il presente contratto affidare all’appaltatore la completa esecuzione di tali opere di urbanizzazione;

(oppure, in alternativa, - che il committente vuole con il presente contratto affidare all’appaltatore l’ esecuzione parziale di tali opere di urbanizzazione e più precisamente ­­­­______ ___________)

- che le parti, pur non essendone tenute, vogliono applicare al presente contratto, salvo quanto diversamente statuito dalle parti, il D.Lgs. 554/1999, il D.P.R. 34/2000, il D.M. 145/2000, il D. Lgs. 163/2006

-

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 1. Oggetto del contratto e direzione dei lavori

1.    Il committente concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per l’esecuzione dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito «Codice dei contratti»).

2.    Il Committente dichiara di aver affidato la direzione dei lavori a_____________________________  ___________________________residente in ________________________________________ _____________________ iscritto nell'Albo ______________________________________________ di_________________________________

3.    Il Direttore dei Lavori, ai fini dell'incarico ricevuto, elegge domicilio in _________________________ ___________________________________________________.

4.    Il Committente riconosce fin d'ora al Direttore dei Lavori da lui nominato la potestà di verifica e di liquidazione della contabilità dei lavori, con impegno di rato e valido.

5.    Il direttore dei lavori è tenuto:

a.    a fornire tempestivamente all'appaltatore, in corso lavori ed anche in relazione alle richieste avanzate dall'appaltatore, gli elementi particolari del progetto necessari al regolare ed ordinato andamento dei lavori;

b.    a coordinare, con l'avanzamento delle opere comprese nel presente contratto, la consegna e la posa in opera delle forniture e l'installazione degli impianti affidati direttamente dal committente ad altre ditte, previsti dal presente contratto;

c.    a procedere tempestivamente alla tenuta del giornale dei lavori, a procedere, in contradditorio con l'appaltatore, alla misurazione delle opere, a procedere alla redazione della contabilità (libretto delle misure, Registro di contabilità, S.A.L., certificati di pagamento con le formalità previste dalla normativa), alla formulazione degli eventuali nuovi prezzi, nonchè al conto finale;

 

 

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L’importo contrattuale ammonta a euro ____________ 

(diconsi euro ________________________________________________  )

di cui:

a) euro ____________  per lavori veri e propri;

b) euro ____________  per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.

2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

(solo per gli appalti interamente “a corpo”)

3. Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti e degli articoli 45, comma 6, e 90, comma 5, del d.P.R. n. 554 del 1999, per cui l’importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

(solo per gli appalti “a corpo e misura”)

3. Il contratto è stipulato “a corpo e misura” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi terzo, quarto, quinto e sesto, del Codice dei contratti e degli articoli 45, comma 6 e 90, comma 5, del d.P.R. n. 554 del 1999; per cui:

a) per la parte di lavori “a corpo”, prevista in euro ____________ , l’importo complessivo dei relativi lavori resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori;

b) per la parte di lavori “a misura”, previsti in euro ____________ , si procederà all’applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguire dei prezzi unitari dell’elenco prezzi contrattuale di cui all’articolo 3, comma 2.

(solo per gli appalti interamente “a misura”)

3. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell'articolo 53, comma 4, periodi quarto e quinto, del Codice dei contratti e dell’articolo 45, comma 7, del d.P.R. n. 554 del 1999, si procederà all’applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguire dei prezzi unitari dell’elenco prezzi contrattuale di cui all’articolo 3, comma 2, depurati del ribasso contrattuale offerto dall’appaltatore.

 

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. E’ parte integrante del contratto l’elenco dei prezzi unitari

(per appalti aggiudicati con offerta di ribasso percentuale) ([3])

    del progetto esecutivo ai quali si applica il ribasso contrattuale.

(per appalti aggiudicati con offerta a prezzi unitari)

    offerti dall’appaltatore in sede di gara, eventualmente corretti ai sensi dell’articolo 90, comma 7, del d.P.R. n. 554 del 1999; non hanno invece alcuna efficacia contrattuale i prezzi unitari allegati al progetto approvato.

3. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

(per gli appalti interamente “a corpo” aggiungere)

4. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull’offerta dell’appaltatore; i prezzi unitari dell’elenco di cui al comma 2 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall’articolo 11 del presente contratto.

(in alternativa, per gli appalti “a corpo e misura” aggiungere) ([4])

4. Per la parte a corpo Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull’offerta dell’appaltatore; per la parte a corpo i prezzi unitari dell’elenco di cui al comma 2 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall’articolo 11 del presente contratto.

 

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l’appaltatore ha eletto domicilio nel comune di ____________ , all’indirizzo ____________ , presso ____________ . ([5])

2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante ________________________________ . ([6])

3. Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera «_____», è/sono autorizzat__ a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, i__ signor__ _______________________________________________ .  ([7])

4. Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT ___ ([8]) - __ ([9]) -  _______ ([10]) - ______ ([11]) - ___________________. ([12])

5. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e depositato presso il committente, a persona da lui indicata. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. Il committente può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla committente la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

 

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

 

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni  ____ (___________________) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

(qualora nel capitolato speciale siano previste scadenze differenziate di varie lavorazioni, oppure sia prevista l’esecuzione dell’appalto articolata in più parti, aggiungere il seguente comma)

3. La consegna di cui al comma 1 è riferita alla prima delle consegne frazionate previste dal capitolato speciale. Il tempo utile di cui al comma 2 è riferito all’ultimazione integrale dei lavori, per l’ultimazione delle singole parti frazionate o funzionalmente autonome previste dal capitolato speciale, si fa riferimento a quest’ultimo.

 

Articolo 6. Penale per i ritardi - Premio di accelerazione. ([13])

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fis­sate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo _____ ([14]) per mille dell’importo contrattuale, corrispondente a euro _________________ . ([15])

2. La penale, con l’applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell’importo del contratto, pena la facoltà, per il committente, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

(qualora nel capitolato speciale siano previste scadenze differenziate di varie lavorazioni, oppure sia prevista l’esecuzione dell’appalto articolata in più parti, aggiungere il seguente periodo)

La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singole scadenze delle varie lavorazioni e parti in cui è articolato il lavoro, in proporzione a queste.

(per i lavori dove è previsto un premio di accelerazione)

3. In ragione del particolare interesse della committente all’ultimazione anticipata dei lavori, qualora la predetta ultimazione finale avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, e l’esecuzione dell’appalto sia conforme alle obbligazioni assunte, all’appaltatore è riconosciuto un premio, per ogni giorno di anticipo sul termine finale, pari al _____ ([16]) per cento dell’importo giornaliero della penale; il premio di accelerazione non si applica alle scadenze intermedie o alle ultimazioni parziali. ([17])

 

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Qualora l’appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che il committente abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora l’appaltatore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se il committente si oppone allo scioglimento, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

 

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore le spese per:

a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f)  la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

6. Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25.

 

Articolo 9. Contabilità dei lavori.

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni seguenti.

2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale. ([18])

3. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per le i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dal committente e non oggetto dell’offerta in sede di gara.

(nel caso di appalto con lavori da tenere distinti, facenti capo a fonti diverse di finanziamento)

7. La contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili per consentire una gestione separata dei relativi quadri economici, anche se sulla base di un solo contratto.

 

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.

 ( per i lavori la cui durata prevista è superiore a 2 anni)

3. Al contratto non si applica il prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Codice dei contratti. Su ogni liquidazione dei lavori eseguiti nel terzo anno successivo alla data del presente contratto verrà riconosciuta una percentuale di incremento pari alla variazione percentuale registrata a livello nazionale dall’indice Istat relativo al costo di costruzione di un fabbricato residenziale calcolata tra la data del presente atto e la medesima data di due anni successiva, previa decurtazione di quanto eventualmente maturato ai sensi del comma 2 del presente articolo. La liquidazione di eventuali ulteriori lavori eseguiti negli anni successivi sarà soggetta al medesimo meccanismo; l’adeguamento srà riferito alla variazione dello stesso indice tra la medesima data iniziale e quella di inizio dei successivi anni.

 

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora il committente, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera,  le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 136 del d.P.R. n. 554 del 1999.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del d.P.R. n. 554 del 1999 e agli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. n. 145 del 2000.

 

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Non è dovuta alcuna anticipazione.

(oppure, in alternativa)

1. All’appaltatore è dovuta un’anticipazione nella misura del ______ % ( _____________ per cento) dell’importo contrattuale, da erogarsi entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto.

2. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d’appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta del 5,00%, anche a tutela dei lavoratori e dell’importo delle rate di acconto precedenti,

    non inferiore al ______ % (_____________ per cento), dell’importo contrattuale.

     (oppure, in alternativa) ([19])

    non inferiore a euro _______________________.

3. In deroga al comma 2 non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al ______ % (_____________ per cento) ([20]) dell’importo contrattuale medesimo; in tal caso l’importo residuo è liquidato col conto finale.

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a ____ giorni ([21]), per cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 2.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di __________________ ([22]) e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo non è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria.      

 

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all’articolo 116 del d.P.R. n. 554 del 1999 e agli articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. n. 145 del 2000.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora del committente e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

 

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1.    Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo  deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori. ([23])

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dal committente; il silenzio di quest’ultimo protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal committente prima che il certificato di  collaudo o il certificato di regolare esecuzione ([24]), trascorsi due anni dalla sua emissione, assume carattere definitivo.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita ma­nutenzione di tutte le opere e impianti oggetto del­l'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà del committente richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ulti­mate.

 

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. Il committente ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f)  rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i)  proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

l)  perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento;

m)ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto.

.

 

Articolo 16. Controversie.

1.    Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 49 e l’appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 2.

2.    Qualunque contestazione sorta tra le parti, e non composta amichevolmente, dovrà essere risolta con giudizio arbitrale.

3.    Del giudizio verrà incaricato un collegio arbitrale, costituito, a richiesta di una delle parti, con domanda inoltrata con lettera raccomandata.

4.    Il collegio sarà composto di tre arbitri dei quali due nominati dalle parti, uno per ciascuna.

5.    Il terzo arbitro, che avrà funzioni di Presidente, verrà nominato di comune accordo dai primi due entro 10 giorni dalla loro nomina ed in caso di mancato accordo dal Presidente del Tribunale di _________.

6.    Nel caso che una delle parti contraenti non provvedesse alla nomina del proprio arbitro, entro il termine di 20 giorni dalla richiesta dell'altra parte, vi provvederà, su istanza della parte interessata, il Presidente del Tribunale di ___________, a norma dell'art.810 C.P.C..

7.    Il collegio arbitrale emetterà giudizio inappellabile senza formalità di procedura e secondo equità, quale amichevole compositore. In ogni caso il Collegio arbitrale giudicherà anche in merito all'entità ed all'accollo delle spese di giudizio.

(oppure, in alternativa)

     La  definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta alla Camera arbitrale presso la Camera di Commercio del luogo ove vengono eseguiti i lavori, se costituita.

(oppure, in alternativa)

     La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di _______________ ed è esclusa la competenza arbitrale.

 

 

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

 

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il committente effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, il committente può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

6. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del  decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, l’aggiudicatario ha presentato apposito Documento unico di regolarità contributiva rilasciato in data _________ numero  ________.

 

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso il committente:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006;

(oppure, in alternativa)

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo; ([25])

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza _________________ ([26]) di cui alla lettera b).

2. Il piano di sicurezza _________________  di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al _________________ ([27]) gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

 

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base

(solo una delle quattro opzioni alternative che seguono)

(per contratti di importo fino a 154.937,07 euro)

alla dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni di cui all'articolo 10, comma 7, del d.P.R. n. 252 del 1998. ([28])

(per contratti di importo superiore a 154.937,07 euro, fino a 5.278.000,00 euro)

alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data _____________ al numero ____________ dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di _________________ , ai sensi dell'articolo 6 del citato d.P.R.

(oppure, sempre per contratti oltre 5.278.000,00 euro)

alla comunicazione in via telematica pervenuta in data ____________ , numero ______ e archiviata al protocollo informatico del committente alla posizione numero _______ , trasmessa dalla Prefettura di _________________ , ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. n. 252 del 1998. ([29])

(oppure, sempre per contratti oltre 5.278.000,00 euro)

alla comunicazione rilasciata in data ____________ al numero _____________ dalla Prefettura di _______________________ , ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. n. 252 del 1998. ([30])

2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

 

Articolo 20. Subappalto.

1.    Il contratto non può essere ceduto, a pena della sua risoluzione e del risarcimento dei danni a favore del committente.

2.    Sono invece consentiti i subappalti di singole opere e prestazioni, previa comunicazione al committente, nel rispetto delle previsioni di bando e in deroga all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

3.    Il subappaltatore deve essere adeguatamente qualificato da una SOA ai sensi del DPR 34/2000.

(oppure, in alternativa)

3.     Al subappaltatore non viene richiesta la qualificazione SOA ai sensi del DPR 34/2000.

4.     L'appaltatore rimane comunque responsabile, nei confronti del committente, dell'opera e delle prestazioni subappaltate come dell'opera e prestazioni proprie.

5.     E’ facoltà del committente richiedere la sostituzione di un subappaltatore qualora non di suo gradimento.

 

 

Articolo 21. Cauzione definitiva.

1.    Non è prevista per l’appaltatore alcuna cauzione da prestare nei confronti del committente.

(oppure, in alternativa)

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita Cauzione definitiva) mediante _________________ ([31]) numero _________________ in data _________________ rilasciata dalla società/dall'istituto _______________________________ agenzia/filiale di  _________________ ([32]) per l'importo di euro _________________  pari al _____ ([33]) per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di _________________.([34])

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che il committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

 

Articolo 22. Obblighi assicurativi.

1.    L’appaltatore ha l’obbligo di dotarsi di idonee polizze per responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) e per responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) con massimale non inferiori a ___________ miliardi di euro per sinistro e a ____________miliardi di euro per persona; copia delle polizze dovrà essere fornita dall'appaltatore al Direttore dei Lavori se dallo stesso richiesta.

1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, l’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il committente da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di _____________  , con polizza numero _________________  in data __________  rilasciata dalla società/dall'istituto ________________________  agenzia/filiale di  ________________ , come segue:

a) per danni di esecuzione  per un massimale di euro ___________  (euro _____________), ([35]) ripartito come da Capitolato speciale d’appalto;

b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro ____________  (_________________). ([36])

3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

(per lavori di importo superiore a 10.576.000 euro, aggiungere il seguente comma)

4. L'appaltatore si obbliga a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, oppure dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, per i medesimi massimali di cui ai commi 2 e 3, rivalutati annualmente. ([37])

a) a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, oppure dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, per un massimale di euro _____________ (_________________), rivalutato annualmente e ripartito come da Capitolato speciale d’appalto;

b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro 4.000.000,00 (quattromilioni).

 

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

 

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti del committente, i seguenti documenti:

-   il capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non previsto dal capitolato speciale d’appalto;

-   il capitolato speciale d’appalto;

-   gli elaborati grafici progettuali;

-   l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente contratto;

-   i piani di sicurezza previsti dall’articolo 18 del presente contratto;

-   il cronoprogramma.

 

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e il capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, quest’ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d’appalto o diversamente qui stabilito;

 

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

2. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del committente.

 

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

 

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

 

Il Rappresentante del committente                             L'appaltatore

 

 

 

 



[1]    Completare con le parole «orizzontale» o «verticale» oppure «orizzontale e verticale», a seconda del caso.

[2]    Solo in presenza del caso specifico (impresa mandante cooptata in una associazione temporanea di imprese già autosufficiente in termini di qualificazione); in assenza della fattispecie cancellare l’intero periodo.

[3]    Ammessi solo per contratti interamente a corpo o interamente a misura.

[4]    Ammessi solo per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, per lavori di manutenzione, restauro, scavi archeologici, nonché opere in sotterraneo o afferenti opere di consolidamento terreni.

[5]    Nel luogo della direzione lavori,  presso lo studio di un professionista o la sede di una società.

[6]    Indicare il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le relative modalità; al limite indicare le coordinate bancarie di accredito a favore dell’appaltatore, oppure il creditore in caso di cessione dei crediti già notificata.

[7]    Indicare una o più persone, con le generalità complete.

[8]    Numero di controllo (due cifre).

[9]    CIN (una lettera).

[10]   Coordinata ABI (5 cifre).

[11]   Coordinate CAB (5 cifre).

[12]   Numero di conto corrente (12 cifre).

[13]   Cancellare le parole «Premio di accelerazione» qualora questo non sia previsto.

[14]   Riportare il valore della penale giornaliera sotto forma di percentuale da rapportare all’importo di contratto.

[15]   Indicare l’importo in cifra assoluta, sulla base dell’aliquota stabilita.

[16]   In mancanza di orientamenti sul punto si suggerisce un’aliquota tra il 10% e il 50% dell’importo della penale.

[17]   Cancellare il comma se non ricorre la fattispecie.

[18]   In caso di appalto col criterio dell’offerta di prezzi unitari sopprimere le parole «al netto del ribasso».

[19]   Riportare l’opzione già scelta in sede di redazione del capitolato speciale d’appalto.

[20]   Fissare una percentuale tra il 10% e il 20%.

[21]   Indicare il termine già scelto in sede di redazione del capitolato speciale d’appalto.

[22]   Completare con le parole «regolare esecuzione» oppure «collaudo provvisorio» a seconda del caso.

[23]   Cancellare l’ultimo periodo se sia già stato deciso di ricorrere al certificato di collaudo.

[24]   Cancellare le parole «o il certificato di regolare esecuzione», per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro o per i quali sia già stato determinato di ricorrere al collaudo, ancorché facoltativo.

[25]   Clausola applicabile qualora, in ragione dell'entità presunta del cantiere, i lavori siano soggetti alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 494 del 1996.

[26]   Completare con le parole «e di coordinamento» qualora, in ragione dell'entità presunta del cantiere e delle sue caratteristiche di presenza di rischi, i lavori siano soggetti alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 494 del 1996, oppure completare con la parola «sostitutivo» se il cantiere è sottratto ai predetti obblighi.

[27]   Completare con le parole «direttore dei lavori» oppure «coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva», a seconda che il cantiere sia rispettivamente sottratto o soggetto, agli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996.

[28]   In realtà i contratti di importo fino euro 154.937,07 di norma sono esentati dagli adempimenti in materia antimafia; tuttavia, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del d.P.R. n. 252 del 1994, non possono essere stipulati contratti con soggetti ricadenti in una delle ipotesi di cui all'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R., indipendentemente dal valore dei lavori.

[29]   La comunicazione prefettizia in via telematica è sufficiente per assolvere gli adempimenti antimafia qualora sia positiva (nel senso che indichi l'insussistenza di impedimento a contrattare con la pubblica amministrazione); qualora la comunicazione in via telematica sia negativa (nel senso che indichi la sussistenza di impedimenti a contrattare con la pubblica amministrazione), non può essere utilizzata per l'esclusione dell'appaltatore se non viene confermata con comunicazione scritta, entro 15 giorni.

[30]   La comunicazione prefettizia è ammessa soltanto quando i collegamenti informatici o telematici con la prefettura non siano operanti, oppure quando il certificato rilasciato dalla Camera di commercio sia privo della dicitura antimafia.

[31]   Completare con le parole «polizza assicurativa» oppure «fideiussione bancaria» a seconda del caso.

[32]   Indicare la società o l'istituto, bancario o assicurativo, che rilascia la garanzia, con la sede.

[33]   La garanzia deve essere pari al 10% dell'importo del contratto; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale; qualora l'appaltatore sia in possesso di certificazione di qualità, la garanzia è ridotta della metà.

[34]   Completare con le parole «regolare esecuzione» oppure «collaudo provvisorio» a seconda del caso.

[35]   Somma da indicare nel bando di gara, in genere pari all’importo dei lavori; da verificare la conformità con il C.S.A.

[36]   Importo pari al 5 per cento della somma assicurata ai sensi della lettera che precede, con un minimo di 500 mila euro ed un massimo di 5 milioni di euro.

[37]   Per lavori di importo inferiore a euro 10.576, sopprimere il comma 4.